Divisione Servizi Tributari e Catasto

Settore Gestione finanziaria e compartecipazione, COSAP, controllo attività concessionari  

n. ord. 48

2009 01070/013

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 MARZO 2009

(proposta dalla G.C. 3 marzo 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente COPPOLA Michele ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSIANI Luca

CASTRONOVO Giuseppe

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Vicepresidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CASSANO Luca - GHIGLIA Agostino - LEVI-MOLTALCINI Piera - MINA Alberto.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. MODIFICHE PARZIALI.

          Proposta dell'Assessore Passoni,

          di concerto con l'Assessore Curti.  

 

          Il vigente Regolamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, frutto di un lavoro di revisione operata alla fine del 2007 al fine di integrare in un unico corpo normativo alcune disposizioni in materia precedentemente contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, presenta ormai un articolato consolidato nel tempo, tanto che, più che modificazioni, quelle proposte sono semplici integrazioni, precisazioni e specificazioni delle relative norme rese necessarie per chiarire la sua attuazione.

          Per facilità di comprensione è allegato alla presente deliberazione il testo degli articoli ed allegati da modificare dell'attuale regolamento (colonna di sinistra) con a fianco (colonna di destra) quello dei quali si propone l'approvazione: in quest'ultimo caso sono evidenziate in neretto le proposte da inserire (in aggiunta o modifica) mentre nel testo attuale le abrogazioni compaiono con diversa impostazione grafica (carattere barrato).

          Si riportano di seguito le modificazioni proposte:

-        all'articolo 2, comma 3, si aggiunge che nei casi di occupazione permanente il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio è soggetto passivo del canone.

Al comma 10 e al comma 11 si chiarisce la necessità che il richiedente la concessione di occupazione di suolo pubblico si procuri tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalle norme di legge, alla cui acquisizione è subordinata la validità del provvedimento di concessione.

Al comma 12 si introduce una manleva espressa, di carattere generale per la Città, in linea con i principi generali dettati dal Codice Civile in materia di responsabilità civile, con riferimento ai danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico;

-        all'articolo 3 viene precisato il soggetto passivo del canone e vengono identificati i soggetti che possono richiedere la concessione, prevedendo tra questi: i concessionari di beni immobili comunali per le occupazioni permanenti, i soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario muniti di delega della società di leasing, l'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, i soggetti intestatari di contratti di franchising muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile.

All'articolo 3, comma 4, viene esteso a 30 giorni il termine di comunicazione della variazione del rappresentante di condominio prevedendo altresì l'invio della delibera assembleare di nomina.

Al comma 6 dell'articolo 3, al fine di consolidare le procedure di recupero dell'evasione, è precisato l'obbligo dell'occupante di fatto di regolarizzare il pagamento del canone fatto salvo il diritto della Città al recupero nei termini prescrizionali di cui all'articolo 2948 Codice Civile;

-        all'articolo 5, nell'intento di scoraggiare l'occupazione irregolare del suolo,viene introdotta una sanzione amministrativa per il mancato ritiro delle concessioni per occupazioni temporanee oltre che un procedimento di silenzio assenso per le occupazioni permanenti anche soggettivamente esenti dal pagamento del canone;

-        all'articolo 7, comma 3, per semplificare il rapporto con i cittadini si ritiene di introdurre l'istituto della sospensione degli effetti della concessione in caso di eventi eccezionali non dipendenti dalla volontà del concessionario;

-        all'articolo 13 vengono revisionate le occupazioni oggettivamente e soggettivamente escluse dall'applicazione del canone.

Al comma 1 lettera a) viene eliminata l'esenzione per pensiline di alberghi, cinema e teatri in ragione del fatto che l'occupazione è effettuata per lo svolgimento di attività lucrativa. L'attuale formulazione della lettera a) determina una discriminazione nei confronti di stabili di condomini e di abitazioni private che sono assoggettate al COSAP per la stessa tipologia di occupazione nonostante questi svolgano attività non lucrativa.

Alla lettera g) viene precisato che la bocca di lupo è esente dal canone se complessivamente inferiore a 0,50 mq. come già previsto per analoghe occupazioni della medesima dimensione.

Alla lettera h) viene circoscritta l'esenzione per occupazioni per carico e scarico merci in quelle determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo strettamente necessario per tale operazione.

Alla lettera l) viene declinata l'esenzione per occupazioni con vasi ornamentali, limitando a due il numero di vasi di superficie non superiore a 0,50 mq. ciascuno per i quali è riconosciuta l'esenzione.

All'articolo 13, comma 2, sono stati rivisti i casi di esclusione soggettiva dall'applicazione del canone previsti dal vigente Regolamento che richiama le esenzioni disciplinate dall'articolo 49 del D.Lgs. 507/1993 in materia di TOSAP. In forza dell'autonomia regolamentare attribuita agli Enti di disciplinare l'applicazione del canone in conformità ai criteri di cui all'articolo 63, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e considerati i recenti chiarimenti giurisprudenziali sulla natura patrimoniale e non tributaria del canone, si propone di ridurre il più possibile i casi di esenzione automatica di tipo soggettivo, mantenendo, nel contempo, la facoltà di commisurare il canone per occupazioni particolari con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del vigente Regolamento.

Sono pertanto riconosciute soggettivamente escluse dall'applicazione del canone le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato ma, in tali casi, l'esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale.

Alla lettera b) del comma 2 viene inoltre chiarito che sono esenti le occupazioni di suolo pubblico richieste dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse.

Con l'eliminazione della lettera c) del comma 2 viene escluso l'automatismo dell'esenzione, rinviandone la definizione, caso per caso, in sede di convenzione fra le parti in osservanza dell'articolo 14 comma 1 lettera a) del Regolamento.

E' stata cancellata la lettera f) "occupazioni poste in essere per la vendita di prodotti il cui utile sia interamente destinato a scopi benefici" in quanto non s'intravedono strumenti di verifica preventiva della correttezza del riconoscimento dell'esenzione. E' fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di determinare riduzioni/esenzioni prevista all'articolo 14, comma 1 lettera c), del Regolamento.

Infine, vista la natura contrattuale del canone, è stata eliminata la lettera g) dell'articolo 13 che richiama tipologie di esenzioni dalla TOSAP;

-        per quanto attiene all'articolo 14, comma 13, relativo alle occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia e di altri interventi manutentivi, per semplificare la programmazione e l'organizzazione degli interventi, viene ridotto da 5 a 3 giorni il termine entro il quale le ditte devono presentare l'attestazione di pagamento alla sezione di Polizia Municipale competente.

All'articolo 14, comma 16, relativo alla posa e manutenzione di cavi e condutture, si ritiene di completare il processo di modifica della gestione del canone, già avviato l'anno passato con il superamento del computo forfettario ed il passaggio al criterio di effettiva occupazione del suolo, proponendo di modificare la modalità di determinazione del canone che viene attualmente calcolato utilizzando il moltiplicatore 2,5 delle attività edilizie ridotto a 0,50 (tariffa categorie viarie per moltiplicatore lavori edili x 20%) e introducendo un nuovo coefficiente moltiplicatore specifico nell'Allegato "A", lettera B, del Regolamento COSAP, con previsione (al punto 4-bis) di un coefficiente pari a 0,75 per occupazioni temporanee per scavi e manomissioni del suolo.

A titolo di compensazione per il passaggio da 0,50 a 0,75, nella stessa disposizione si precisa che non verranno applicate, anche per la complessità di utilizzo di tale procedura per cantieri a configurazione fortemente variabile, le maggiorazioni dal 30 all'80% previste dall'articolo 14, comma 5, per le occupazioni aventi un impatto sulla viabilità (occupazione di una corsia di marcia o controviale, interruzione di un senso di marcia, chiusura della strada, urgenza dell'intervento);

-        all'articolo 16, comma 1, viene stabilito che gli incassi a titolo ordinario e il recupero del credito anche a mezzo ruolo non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno, indipendentemente dalla natura temporanea o permanente dell'occupazione;

-        all'articolo 17, comma 2, viene confermata la facoltà riconosciuta alla Società incaricata della riscossione, di rateizzazione del pagamento di somme richieste a fronte di intimazione, ingiunzione o cartelle di pagamento, richiedendo la rendicontazione dell'attività con cadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.

Viene nel contempo elevato, al comma 4, ad Euro 300,00 l'importo del debito al di sotto del quale non è concessa la rateazione e viene ridotto a 50 Euro l'importo della rata minima mensile.

L'importo di Euro 7.000,00 indicato al comma 7 dello stesso articolo, quale soglia di riferimento per la richiesta al contribuente della garanzia di fideiussione, viene elevato ad Euro 15.000,00;

-        all'articolo 20, in considerazione dell'assetto organizzativo della Città che prevede la ripartizione delle competenze in materia di procedimento autorizzatorio e procedimento di riscossione, occorre chiarire che spetta al Dirigente responsabile del procedimento autorizzatorio l'annullamento parziale o totale di un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato che può aver generato criticità nella gestione del canone;

-        all'articolo 42, con riferimento alle occupazioni con elementi di arredo, al fine di introdurre un meccanismo di semplificazione procedurale, si precisa al comma 5 che la sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale prescinde dai pareri tecnici a condizione che l'occupazione sia contenuta entro i 0,70 mq. complessivi.

Al comma 6 vengono aggiunte alle tipologie elencate anche le passatoie, esclusivamente per omogeneità e completezza;

-        all'articolo 43, con riferimento alle esposizioni di merci fuori negozio, al fine di introdurre un meccanismo di semplificazione procedurale, si precisa al comma 1 che si potrà prescindere dalla richiesta di parere preventivo al Corpo di Polizia Municipale nonché agli uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano nei casi in cui l'occupazione avvenga nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della Strada. E' evidente che l'assenza di pareri preventivi non preclude l'esercizio dell'ordinaria vigilanza successiva a cura degli organi competenti;

-        infine, nell'Allegato "A", lettera B, del Regolamento COSAP, al punto 4 viene solo precisato espressamente che il coefficiente moltiplicatore previsto per le occupazioni temporanee per Attività Edilizie viene applicato anche per le occupazioni temporanee con Ponteggi e Steccati.

          Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 42 lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

          Dato atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2008, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2009 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2009.

          Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 3 marzo 2009, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:

-        hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 3, 4, 6 e 9 (all. 2-6 - nn.                              );

-        le Circoscrizioni 7, 8 e 10 non hanno espresso parere;

-        le Circoscrizioni 2 e 5: parere non pervenuto.   

          Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE  

 

          Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

          Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          favorevole sulla regolarità contabile;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato testo contenente le modifiche agli articoli del Regolamento per il Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (all. 1 - n.                     );

2)                         di dare atto che sono stati richiesti i pareri delle Circoscrizioni in ossequio all'articolo 43 lett. E) ed all'articolo 44 del Regolamento del Decentramento;

3)                         di dare atto, infine, che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate dal 1° gennaio 2009 ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.        

 

 

L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI

F.to Passoni

 

L'ASSESSORE

ALLE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE

F.to Curti

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE FINANZIARIA E COMPARTECIPAZIONE, COSAP, CONTROLLO ATTIVITÀ CONCESSIONARI

F.to Gaidano

 

IL DIRIGENTE SETTORE C.O.T.S.P.

F.to Lorenzelli

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente

F.to Rosso

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                      IL PRESIDENTE

         Repice                                                                                                      Coppola

   

 

 

Allegato 1

 

REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

 

Articolo 1 - Oggetto

[omissis]

 

Articolo 2 - Disposizioni generali

1.       A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, e' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2.       Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

3.       Ogni occupazione priva degli atti di preventiva concessione, eccedente lo spazio o il tempo concesso, ovvero difforme dalla stessa, è da considerarsi abusiva, salvo che sia altrimenti disposto da norme vigenti. Nei casi di occupazione permanente, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo del canone.

4.       La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6, comma 4.

5.       Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica qualora richiesta. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico dei Settori competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6.       Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, il Settore comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.

7.       Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8.       Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche sono regolamentati nel Titolo III del presente regolamento.

9.       Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

10.     E' posto a carico del richiedente la concessione l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell' osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì notiziare previamente l'amministratore.

11.     Qualora venga richiesta un'occupazione di suolo pubblico mediante cassoni (anche posizionati su automezzi) finalizzati allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie") le Ditte sono tenute ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale.

12.     La Città non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

 

Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone

1.       Il canone è dovuto dal titolare della concessione secondo quanto previsto dal comma 2. In mancanza, il pagamento del canone spetta all'occupante di fatto, individuato secondo quanto previsto dallo stesso comma 2. In caso di uso comune del suolo pubblico, tutti sono soggetti passivi e sono obbligati in solido.

2.       La concessione può essere richiesta:

a)       dal proprietario dell'opera o titolare di altro diritto reale o concessionario di beni immobili comunali per le occupazioni permanenti;

b)       dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;

c)       dal concessionario del servizio pubblico per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;

d)       dai soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario muniti di delega della società di leasing;

e)       dall'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196 del D.P.R. 285/1992;

f)       dai soggetti intestatari di contratti di franchising e/o afferenti ad altre formule finanziarie muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile.

3.       Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

4.       A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

5.       In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 4 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro, ai sensi di legge (3).

6.       Nelle occupazioni superiori all'anno, il soggetto passivo del canone, ancorché occupante di fatto, è tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, fatto salvo il diritto della Città di recupero nei termini prescrizionali di cui all'articolo 2948 del Codice Civile.

 

Articolo 4 - Tipi di occupazione

[omissis]

 

 

 

TITOLO II - CANONE E SANZIONI

 

Articolo 5 - Rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

[omissis]

4.       Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione nei casi di occupazione temporanea. Nei casi di occupazione permanente, anche se l'occupazione è soggettivamente esente dal pagamento del canone, secondo quanto previsto dall'articolo 13 comma 2, l'occupante deve inviare regolare comunicazione prima di occupare il suolo pubblico; in assenza di diniego esplicito ricevuto entro trenta giorni, l'occupazione si intende autorizzata.

[omissis]

8.       Le concessioni od autorizzazioni devono essere ritirate prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data del ritiro delle stesse da parte del richiedente. L'omesso ritiro comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a 500,00 ai sensi di legge (3).

[omissis]

 

Articolo 6 - Rinnovo delle concessioni od autorizzazioni

[omissis]

 

Articolo 7 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione

[omissis]

3.       In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a)       se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di presentazione della conseguente domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale ripristino del suolo, qualora necessario;

b)       se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario:

1)       per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;

2)       per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata.

[omissis]

 

Articolo 13 - Occupazioni non assoggettate al canone

1.       Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:

a)       i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale di accesso e i gradini;

b)       le occupazioni di aree cimiteriali;

c)       gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;

d)       la segnaletica, le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;

e)       gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;

f)       la fossa biologica, il cavalcafosso e/o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro;

g)       la bocca di lupo se complessivamente inferiore a 0,50 mq., la copertura bealera;

h)       le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;

i)        le occupazioni per l'esercizio di mestieri di strada nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;

l)        le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali in numero non superiore a due e di superficie non superiore a 0,50 mq. ciascuno, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;

m)      le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi, tende e loro proiezione al suolo;

n)       le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

o)       le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;

p)       le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4. Tale esenzione non si applica nel caso di richieste per più occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a 0,5 mq, presentate dal medesimo soggetto, nell'ambito del territorio cittadino.

2.       Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:

a)       le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato. L'esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale;

b)       tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse;

c)       le occupazioni temporanee per manifestazioni ed iniziative, per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento, aventi carattere politico, culturale, sociale, sportivo, sindacale, benefico, religioso per i primi cinque giorni continuativi di occupazione, ad eccezione delle parti eventualmente occupate con strutture utilizzate per attività economiche per le quali il canone è applicato, per il periodo in cui viene svolta l'attività, in base alla tariffa prevista per il commercio fuori dalle aree mercatali. Le aree non commerciali sono soggette invece, a decorrere dal sesto giorno di occupazione, alla tariffa specifica prevista;

d)       le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché l'area non superi i quaranta metri quadrati.

[omissis]

 

Articolo 14 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari

[omissis]

13.     Per le occupazioni relative a lavori di piccola manutenzione edilizia e altri interventi manutentivi, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, effettuate da Ditte operanti nel Settore iscritte in apposito Albo e che presentino idonea garanzia in relazione alle vigenti norme sulla sicurezza, può essere adottata una procedura abbreviata con pagamento anticipato di un canone di occupazione maggiorato del 50 per cento e presentazione dell'attestazione di pagamento alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio entro tre giorni non festivi antecedenti all'occupazione. Qualora la concessione non venga utilizzata potrà essere rilasciato un duplicato solo a seguito di presentazione alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio dell'attestazione già vistata entro le ore 10,00 del giorno in cui l'occupazione era prevista, accompagnata da una autocertificazione in merito alla mancata occupazione del suolo pubblico.

[omissis]

16.     Per le occupazioni relative ad aree di cantiere per la posa e manutenzione di cavi e condutture, si applica il seguente criterio di calcolo: tariffa cantieri di cui all'allegato "A" lettera B punto 4) bis del presente regolamento - Euro (tariffe categorie viarie) x dimensioni effettive dell'area di cantiere x numero giorni di occupazione, senza le maggiorazioni previste dall'articolo 14, comma 5, del presente Regolamento. Per ogni cantiere, in funzione delle diverse fasi di avanzamento dei lavori, è possibile suddividere l'occupazione di suolo pubblico in più fasi temporali e spaziali. In ogni caso viene fissato il valore minimo di Euro 75,00 per ogni fase di occupazione. Nel caso in cui nell'area di cantiere siano presenti più vie appartenenti a categorie viarie diverse si applica il coefficiente viario della categoria più alta.

 

Articolo 15. Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi o di beni
o altre utilità non aventi carattere di preminente interesse generale

[omissis]

 

Articolo 16 - Versamenti e rimborsi

1.       Gli incassi a titolo ordinario e il recupero del credito anche a mezzo ruolo non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 per anno.

[omissis]

 

Articolo 17 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1.       Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

2.       Fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 12 comma 1 del presente Regolamento, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di contestazione, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 14 del Regolamento delle entrate di natura fiscale vigente, oltre al rimborso delle spese. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal Direttore della Società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento, con rendicontazione con cadenza trimestrale al Dirigente responsabile della risorsa di entrata.

3.       L'Ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

4.       La rateazione non è consentita:

a)       quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;

b)       quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;

c)       se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 300,00;

d)       per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.

5.       La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 7.000,00 ed i cinque anni, se superiore.

6.       L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

7.       Qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 15.000,00 deve essere richiesta adeguata garanzia fideiussoria o bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.

8.       In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo/ingiunzione maggiorato di spese di riscossione.

 

Articoli 18 e 19 [omissis]

 

Articolo 20 - Autotutela

1.       Salvo che sia intervenuto giudicato, il Dirigente responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o su istanza di parte.

[omissis]

 

Articoli 21 - 41 [omissis]

 

Articolo 42 - Occupazione con elementi di arredo

[omissis]

5.       La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale non è subordinata ai pareri di cui al comma 4 purché l'occupazione non superi 0,70 mq. complessivi.

6.       Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide o passatoie di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Articolo 43 -Esposizione merci fuori negozio

1.       A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di metri due, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato. In tali casi, non occorre il parere preventivo dei competenti Uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano né il controllo preventivo del Corpo di Polizia Municipale, qualora l'occupazione avvenga nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della Strada.

[omissis]

 

Articoli 44 - 48 [omissis]

 

Articolo 49 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati

1.       La posa di ponteggi, strutture provvisorie di cantiere costituite da impalcature composte da travi e tavolati, e di steccati, recinzioni provvisorie di cantiere, è subordinata al rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico.

[omissis]

 

Articoli 50 - 58 [omissis]

 

NOTE:

Togliere la nota numero 6) e rinumerare in ordine progressivo le rimanenti note, anche nel testo del Regolamento.

 

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO

 

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

 

A - TARIFFA ORDINARIA

[omissis]

 

B - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

[omissis]

4. Occupazioni temporanee per Attività Edilizia, Ponteggi e Steccati: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria; a partire dal secondo rinnovo: coefficiente moltiplicatore 3,00.

4 bis. Occupazioni temporanee per scavi e manomissioni del suolo: coefficiente moltiplicatore 0,75.

[omissis]

7 bis. Occupazioni temporanee per esposizioni connesse ad esercizi commerciali e ad essi antistanti, non rientranti nei casi previsti dall'art. 43 qualora non superino la superficie di mq. 10 e non occupino spazi per la sosta veicoli a pagamento: coefficiente moltiplicatore 1,25 della tariffa ordinaria.

[omissis]

 

C - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in cinque categorie a ciascuna delle quali è attribuito un coefficiente come sotto indicato:

Categoria I:                      coefficiente            1,10

Categoria II:                              "                  0,85

Categoria III:                             "                  0,75

Categoria IV:                             "                  0,65

Categoria V:                               "                  0,50.