Divisione Servizi Tributari e Catasto

Settore Gestione Finanziaria e Compartecipazioni - COSAP - Controllo Attività Concessionari

n. ord. 46

2009 01068/013

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 MARZO 2009

(proposta dalla G.C. 3 marzo 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente COPPOLA Michele ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSIANI Luca

CASTRONOVO Giuseppe

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Vicepresidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CASSANO Luca - GHIGLIA Agostino - LEVI-MOLTALCINI Piera - MINA Alberto.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. MODIFICA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE. APPROVAZIONE.

 

          Proposta dell'Assessore Passoni.  

 

          L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) venne istituita, a decorrere dall'1 gennaio 1999, dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, che stabiliva, tra l'altro, la possibilità, da parte dei Comuni, di variare l'aliquota base determinata ogni anno con Decreto del Ministero delle Finanze, fino ad un massimo dello 0,5%.

          L'articolo 3, comma 1, lettera a), della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003) stabilì la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e delle deliberazioni che non fossero meramente confermative delle aliquote in vigore per l'anno 2002. Tale limitazione è stata più volte reiterata da successivi provvedimenti legislativi, fino all'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che ha reso possibile l'incremento effettivo delle aliquote con effetto dall'1 gennaio 2007.

          In particolare, l'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modifica il comma 3 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che ora dispone: "I comuni, con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente di 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".

          Lo stesso comma 142 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto il comma 3 bis del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 che recita: "Con il medesimo Regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali".

          Nell'esercizio 2007, l'esigenza di garantire e sviluppare i livelli quali-quantitativi dei servizi resi dal Comune salvaguardando gli equilibri di bilancio e il rispetto del Patto di Stabilità in una situazione di riduzione di trasferimenti erariali, indusse l'Amministrazione ad attivare la facoltà prevista dalla Legge Finanziaria 2007 incrementando l'aliquota dell'addizionale, ma temperando allo stesso tempo l'effetto dell'aumento del prelievo con l'introduzione della soglia di esenzione.

          Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2006 09746/013), veniva approvato il citato "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", che, all'articolo 4 bis, tra l'altro, prevede la soglia di esenzione sul reddito imponibile IRE, al fine della tutela delle fasce reddituali più deboli.

          Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01080/024), immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Indirizzi per l'esercizio 2007 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili" è stata stabilita la variazione, nella misura di 0,2 punti percentuali, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto all'aliquota pari a 0,3 punti percentuali vigente fin dall'anno 2002, portandola complessivamente a 0,5 punti percentuali, misura ritenuta necessaria per garantire gli equilibri di bilancio.

          Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 3 aprile 2007 (mecc. 2007 01947/013), venne data attuazione agli indirizzi del Consiglio Comunale in tema di aliquota in argomento con l'approvazione della variazione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche della misura di 0,5 punti percentuali complessivi.

          Per l'anno 2008, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2008 02342/024, immediatamente eseguibile, ad oggetto "Indirizzi per l'esercizio 2008 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili" venne stabilito di confermare l'aliquota dello 0,5%, indirizzo attuato dalla Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2008 02844/013) del 27 maggio 2008.

          Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 2008 (mecc. 2008 02481/013), immediatamente eseguibile, la soglia di esenzione veniva elevata ad Euro 10.400,00, a decorrere dall'1 gennaio 2008.

          Considerato che i Sindacati di categoria hanno segnalato la necessità di tutelare la fascia dei possessori di pensione minima e quella dei cassintegrati, i cui redditi sono stati oggetto di adeguamenti all'indice di inflazione, si ritiene di modificare la soglia di esenzione determinata in Euro 10.400,00 nell'articolo 4 bis del succitato Regolamento elevandola ad Euro 10.700,00 con decorrenza 1 gennaio 2009 come segue:

"ARTICOLO 4 BIS - ESENZIONE

          L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.700,00.

          Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.700,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.".

          Dato atto che l'articolo 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge 27 dicembre 2001 n. 448) ha sostituito il comma 16 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto all'1gennaio dell'anno di riferimento" ed in tale senso, altresì, il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) in tema di tariffe ed aliquote.

          Dato atto che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2008, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2009 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2009.

          Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 3 marzo 2009, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:

-        hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 3, 4, 6 e 9 (all. 1-5 - nn.                              );

-        le Circoscrizioni 7, 8 e 10 non hanno espresso parere;

-        le Circoscrizioni 2 e 5: parere non pervenuto.  

          Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

          Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

          Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

          favorevole sulla regolarità tecnica;

          favorevole sulla regolarità contabile;

          Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono espressamente richiamate, la modifica della soglia di esenzione di cui all'articolo 4 bis del "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", stabilendo una soglia di esenzione per i redditi fino a Euro 10.700,00 di imponibile IRE e modificando l'articolo 4 bis come segue:

"1.     L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 10.700,00.

2.       Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 10.700,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.";

2)      di dare atto che saranno richiesti i pareri alle Circoscrizioni, in ossequio all'articolo 43, lettera e), del Regolamento del Decentramento;

3)      di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali - "Ufficio Federalismo fiscale" - viale Europa 242, 00144 Roma, tramite fax al n. 06.59972780, per la sua pubblicazione sul sito "Internet" denominato www.finanze.it, copia conforme all'originale della presente deliberazione;

4)      di dare atto che lo stesso entrerà in vigore, per le parti modificate, dall'1 gennaio 2009.

 

L'ASSESSORE

AL BILANCIO E AI TRIBUTI

F.to Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica

 

IL DIRIGENTE SETTORE

GESTIONE FINANZIARIA E COMPARTECIPAZIONE - COSAP - CONTROLLO ATTIVITA' CONCESSIONARI

F.to Gaidano

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente

F.to Rosso

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                      IL PRESIDENTE

         Repice                                                                                                      Coppola