Divisione Servizi Tributari e Catasto

Settore TARSU - Gestione Accertamenti - NUI

n. ord. 43

2009 01061/013

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 MARZO 2009

(proposta dalla G.C. 3 marzo 2009)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Programmatica e del Bilancio Preventivo

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente COPPOLA Michele ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSIANI Luca

CASTRONOVO Giuseppe

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco MAURO Massimo MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Vicepresidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALFIERI Fiorenzo - BORGIONE Marco - BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CASSANO Luca - GHIGLIA Agostino - LEVI-MOLTALCINI Piera - MINA Alberto.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA  

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI. MODIFICHE.

          Proposta dell'Assessore Passoni.  

 

          La disciplina normativa della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è ormai consolidata da tempo; con il presente provvedimento si intendono apportare due modifiche atte a completare e definire l'impianto regolamentare vigente.

          Gli articoli del Regolamento TARSU interessati dalle modifiche sono l'articolo 19 ("PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO") e l'articolo 21 ("CATEGORIE, DESTINAZIONI D'USO E TARIFFE").

          Gli emendamenti, per facilitarne la lettura, sono riportati in neretto nell'allegato alla presente (all. 1 - n.             ), il quale ripropone nella colonna di sinistra il testo regolamentare vigente e in quella destra il testo contenente le proposte di modifica. Di seguito gli articoli del regolamento TARSU oggetto di modifica/integrazione.

          1) Prima modifica: articolo 19 ("PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO")

          L'articolo 19, nel disciplinare le particolari condizioni d'uso di specifici locali oggetto di tassazione, fissa le diverse riduzioni percentuali della tariffa unitaria così come previsto dall'articolo 66 del D.Lgs. 507/1993. In particolare, alla lettera e) dell'articolo 19 è prevista la riduzione del 30% per locali ed aree scoperte - diverse dalle abitazioni - adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente legato a manifestazioni fieristiche. Si specifica in proposito che tale uso saltuario è riscontrabile anche presso quelle strutture che, realizzate o finalizzate anche allo svolgimento degli eventi olimpici, hanno attualmente un uso ridimensionato nel tempo e nella superficie. Si tratta nello specifico di strutture o palazzetti sportivi presso i quali si svolgono in maniera non continuativa manifestazioni o eventi sportivi la cui realizzazione non comporta l'utilizzo dell'intera superficie disponibile. In conseguenza di quanto detto appare opportuno includere anche tale particolare condizione d'uso delle strutture citate nella fattispecie prevista dalla lettera e) dell'articolo 19 del Regolamento TARSU.

          2) Seconda modifica: art. 21 ("CATEGORIE, DESTINAZIONI D'USO E TARIFFE")

          L'articolo 21 individua gli organi comunali cui è demandata la competenza a determinare gli indirizzi tariffari nonché le categorie d'uso e conseguenti tariffe. Al Consiglio Comunale, infatti, in base a quanto stabilito dall'articolo 36, comma 5 dello Statuto della Città di Torino, spetta l'approvazione della delibera quadro contenente gli indirizzi annuali in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni ed altre materie simili, mentre alla Giunta Comunale spetta, in base a quanto previsto dall'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000, la determinazione delle tariffe attinenti alle relative categorie d'uso. Ciò detto, l'attuale definizione delle categorie d'uso è la risultante di un processo di ridefinizione che, avviato dal 2002 sul presupposto del passaggio dal sistema tributario a quello tariffario, può ritenersi consolidato ed ultimato. Infatti l'attuale sistema delle categorie d'uso per gruppi omogenei di attività ed utilizzazione è ormai assestato. A conclusione di tale processo, pertanto, si ritiene di includere nel Regolamento TARSU l'impianto classificatorio ormai definito (all. 2 - n.             ), di cui costituirà parte integrale e sostanziale, che sarà la base per l'applicazione del futuro sistema tariffario la cui entrata in vigore è ormai prossima.

          Ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento sono stati richiesti, in data 3 marzo 2009, i pareri alle Circoscrizioni con il seguente esito:

-        hanno espresso parere favorevole le Circoscrizioni 1, 3, 4, 6 e 9 (all. 3-7 - nn.                              );

-        non hanno espresso parere le Circoscrizioni 7, 8 e 10;

-        parere non pervenuto: le Circoscrizioni 2 e 5.           

          Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

          Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

          Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2008, che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli Enti Locali, al 31 marzo 2009.

          Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

          Favorevole sulla regolarità tecnica;

          Favorevole sulla regolarità contabile;

          con voti unanimi espressi in forma palese;     

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato testo modificato del Regolamento per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

2)      di dare atto che sono stati richiesti i pareri alle Circoscrizioni in ossequio all'articolo 43 lettera e) del Regolamento sul Decentramento;

3)      di dare atto che lo stesso entrerà in vigore per le parti modificate dall'1 gennaio 2009;

4)      di dare atto, infine, che il presente Regolamento, così come modificato, verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 68, comma 3 del D.Lgs. 507/1993 e della circolare 29 dicembre 2000 n. 241/E dello stesso Ministero;

5)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese e unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 

L'ASSESSORE AL BILANCIO

AI TRIBUTI E CATASTO

F.to Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE SETTORE TARSU -

GESTIONE ACCERTAMENTI - NUI

F.to Solofrizzo

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente

F.to Rosso

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                      IL PRESIDENTE

         Repice                                                                                                      Coppola

 

 

Allegato 1

 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

 

Articolo 19 - Particolari condizioni d'uso

1.       La tariffa unitaria è ridotta del:

a)       10% per le abitazioni il cui unico occupante abbia meno di 65 anni, del 20% il cui unico occupante abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed entrambi risultino essere residenti in Torino;

b)       10% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, compreso chi risieda o dimori all'estero per più di sei mesi all'anno.

Tali condizioni devono risultare dalla denuncia di cui agli articoli 7 e 8 nella quale dovrà essere espressamente dichiarata l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e che l'alloggio non sarà ceduto in locazione o comodato;

c)       10% per la parte abitativa delle costruzioni rurali occupate dall'agricoltore;

d)       20% per i locali ed aree scoperte - diverse dalla abitazione - adibiti ad uso non continuativo e di pubblico trattenimento (quali discoteche, sale da ballo e locali di intrattenimento notturno) per non più di tre giorni alla settimana risultanti dall'autorizzazione;

e)       30% per i locali ed aree scoperte - diverse dalle abitazioni - adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente legato a manifestazioni fieristiche come risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, nonché sportive e culturali.

L'agevolazione di cui alla lettera a) trova applicazione con effetto dall'anno solare successivo a quello del verificarsi delle condizioni ivi previste ed anagraficamente rilevate.

Le agevolazioni di cui alle lettere b) - c) - d) sono applicate con effetto dall'anno successivo a quello della denuncia di cui agli articoli 7-8.

Il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta deve essere denunciato entro il 20 gennaio; in difetto si provvederà al recupero del tributo ed alle sanzioni con le modalità previste dagli articoli 66 (14) e 76 del D.Lgs. 507/1993 (15).

Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro.

 

Articolo 21 - Categorie d'uso e tariffe

1.       Le tariffe sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale nei termini di legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.

2.       Per la classificazione delle categorie d'uso si rimanda all'allegato del presente regolamento (allegato 1).

 

 

Allegato 2

 

CATEGORIE TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Categorie TARSU

Descrizione categorie

1

Locali ad uso abitazione

2

Alloggi a disposizione

3

Single < 65 anni

365

Single > 65 anni

4

Box privati - posti macchina demarcati privati - Autorimesse pubbliche e parcheggi a pagamento

5

 

Case albergo per studenti e lavoratori - Collegi - Convitti ed istituti di educazione in genere - Ospizi - Ricoveri pubblici per anziani - Dormitori - Convivenze - Caserme - Carceri

6.1

Alberghi - Pensioni - Locande (senza ristorazione) - Affittacamere - Bed and Breakfast

6.2

Alberghi - Pensioni - Locande (con ristorazione)

7

Residence - Pensionati privati per anziani

8

Cinema - Teatri - Studi televisivi - Sale convegno

9

Distributori di carburante

10

Chioschi in genere

11

Edicole giornali

12

Saloni esposizioni merci senza licenze commerciali (mobili e simili) - Depositi degli spedizionieri - Concessionari auto e moto - Gallerie d?arte

13

Circoli aziendali

14

Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all?ingrosso di beni alimentari e loro pertinenze

15

Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all?ingrosso di beni non alimentari e loro pertinenze (incluse farmacie)

16

Sale da ballo (al chiuso e all'aperto) - Discoteche - Locali notturni - Spettacoli in genere

17

Ristoranti - Pizzerie - Tavole calde - Mense aziendali - Circoli privati con ristorazione - Birrerie con ristorazione - loro pertinenze e dehors

18

Bar - Sale da gioco - Birrerie - Circoli privati con somministrazione - loro dehors

19

Palestre ginnico sportive

20

Botteghe artigiane - Locali serviti di opifici industriali o equiparati ove si producono rifiuti urbani o assimilati agli urbani compresi i magazzini

21

Locali destinati ad uffici in genere - Istituti bancari di credito, assicurativi finanziari e privati - Locali occupati direttamente da Enti o Associazioni con fini assistenziali, politici, culturali, sindacali, religiosi - Uffici e loro pertinenze destinati dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali allo svolgimento della propria attività istituzionale - Locali ed aree utilizzati dal Comune

22

Magazzini e depositi - Rimesse roulottes

23

Aree adibite ai campeggi - Imbarcaderi - Impianti sportivi

24

Scuole private - Università

25

Locali ed aree adibiti al culto e loro pertinenze

26

Stazioni ferroviarie, tramviarie, metropolitane e di autobus

27

Aree operative esterne e tettoie sia pavimentate che con fondo naturale in cui si svolgano attività economiche produttive e commerciali comprese quelle adibite a magazzino o a stoccaggio prodotti finiti o semilavorati.

28

Ospedali e cliniche universitarie - Case di cura private - Centri fisioterapici e di rieducazione - Poliambulatori e laboratori di analisi, privati e di Enti Mutualistici

29

Mercato all'ingrosso ittico

30

Banchi di vendita all'aperto alimentari (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6)

31

Banchi di vendita all'aperto non alimentari (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6)

32

Locali occupati da Onlus (D.Lgs. 460/1997), Associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000), con esclusione delle superfici utilizzate per attività di ristorazione e/o somministrazione, e Bocciofile prive di spazi per ristorazione e/o somministrazione.

33

Mercato all?ingrosso fiori

34

Banchi di vendita all?aperto relativi ai produttori (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6)