Consiglio Comunale

2009 00647/002

 

CITTÀ DI TORINO

 

MOZIONE N. 22

 

Approvata dal Consiglio Comunale in data 2 marzo 2009

 

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATE.

 

       "Il Consiglio Comunale di Torino,

 

PREMESSO CHE

 

ai sensi dell'articolo 23-bis del Decreto Legge 112/2008 convertito in Legge 133/2008 il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica deve avvenire:

-      in via ordinaria: a favore di imprenditori o di società, in qualunque forma costituite, attraverso procedure ad evidenza pubblica conformi alla normativa comunitaria e rispettose dei principi del trattato C.E. e della contrattualistica pubblica (principi di concorrenza, libertà di stabilimento e prestazione dei servizi, sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione);

-      in via eccezionale (deroga): in situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato;  in tal caso l'affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria e l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base a un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituito, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro 60 giorni dalla ricezione della predetta relazione.

Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della Legge di conversione (18 febbraio 2009) il Governo dovrà adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400.

In prima battuta, una interpretazione letterale della disposizione, induce a ritenere che tali divieti si dovranno applicare agli affidamenti diretti (senza l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica) concessi sia alle società a totale capitale pubblico sia alle società con capitale misto pubblico-privato.

Non mancano, peraltro, interpretazioni secondo le quali, se nel bando di gara è inserito il piano economico e tutte le indicazioni sul servizio da svolgere, l'unica gara da espletare è quella relativa alla scelta del socio privato.

Sicuramente tale norma ripropone il tema della competitività sul mercato dei soggetti che erogano servizi pubblici locali ed il rischio per quei soggetti, se non sono in grado di strutturarsi, di essere "eliminati" dallo stesso mercato.

E' quindi necessario:

1)     valutare fin da subito l'opportunità di effettuare operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti ?) in grado di rendere la struttura delle partecipate efficiente ed efficace e quindi capace di reggere l'"urto" della concorrenza del mercato;

2)     a fronte di una così rilevante liberalizzazione nella fase di erogazione dei servizi, indirizzare e potenziare la capacità degli Enti di esercitare un effettivo controllo delle infrastrutture, e sviluppare competenze regolatrici dei settori (predisposizione dei bandi di gara e dei contratti, e delle regole circa il rapporto tra Ente e soggetto gestore);

 

INVITA

 

Il Sindaco e la Giunta, a partire dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti attualmente svolto da AMIAT in virtù di un affidamento diretto, a:

1)     verificare se sia possibile il mantenimento dell'affidamento in essere a favore di AMIAT oltre il 31 dicembre 2010;

2)     predisporre - sempre a partire dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti attualmente svolto da AMIAT - una prima analisi comparativa delle condizioni, delle forme e delle probabili conseguenze economiche e gestionali delle diverse alternative (quali, ad esempio, una "fusione" tra AMIAT e altre società partecipate del Comune, o una gara per la ricerca di un socio industriale privato di AMIAT, ecc..) che la legislazione offre alla nostra Città per garantire una efficiente erogazione dei servizi pubblici e per partecipare a società che erogano detti servizi."