Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali

Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità

       n. ord. 6

2008 09556/017

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 26 GENNAIO 2009

 

(proposta dalla G.C. 23 dicembre 2008)

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - BORGOGNO Beppe - DELL'UTRI Michele - LEVI Marta - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia -TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CUTULI Salvatore - MINA Alberto - PORCINO Gaetano - SBRIGLIO Giuseppe.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: MODIFICA DELL'ARTICOLO 212 BIS REGOLAMENTO DI IGIENE.

 

       Proposta dell'Assessore Altamura.  

 

       Con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 maggio 2004 (mecc. 2004 01650/002), esecutiva dal 7 giugno 2004 e modificata con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 marzo 2006 (mecc. 2005 09532/002) immediatamente eseguibile, veniva approvato l'articolo 212 bis del Regolamento d'Igiene recante "Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico" al fine di adeguare il Regolamento citato alle disposizioni del Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" ed in particolare all'articolo 3 del medesimo che, nel definire i servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico come attività di preminente interesse generale, dispone che l'erogazione degli stessi debba avvenire comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale.

       La norma si rendeva necessaria posto che i locali da adibire a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico, c.d. phone center, non erano disciplinati dalle norme di pianificazione urbanistica, ma assimilabili, sotto gli aspetti urbanistico edilizi, alle "attività terziarie" consentite nella generalità delle aree a destinazione residenziale anche in considerazione del fatto che il Regolamento d'Igiene non prevedeva i requisiti igienici e di sicurezza per i locali da adibire a servizio di telecomunicazioni.

       Considerato il cospicuo numero di "phone center" insediatisi negli ultimi tempi sul territorio cittadino e la necessità del rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in locali caratterizzati da alta affluenza di utenti, con il provvedimento citato si era provveduto a definire i requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico con riferimento ai sistemi di ventilazione naturale, all'illuminazione, ai servizi igienici, al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche.

       Per i phone center di nuova apertura a far data dal 7 giugno 2004, così come per ogni ristrutturazione o modifica dei locali, l'articolo citato introduceva la presentazione di una comunicazione di inizio attività presso gli uffici della Divisione Commercio -  Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità, al fine di avviare le procedure di verifica di conformità dei locali. L'attività veniva successivamente sospesa nei successivi 60 giorni nei quali il dipartimento di Prevenzione dell'ASL e il Corpo di Polizia Municipale avrebbero dovuto effettuare il sopralluogo e relazionare in merito alla conformità dei locali e nel sessantunesimo giorno salvo dinieghi l'attività poteva essere avviata.

       La procedura prevista dalla norma regolamentare è stata regolarmente avviata ed è tutt'ora gestita dagli uffici della Divisione menzionata.

       Recentemente la Corte Costituzionale con sentenza n. 350 del 22 ottobre 2008 è intervenuta in merito alla questione di legittimità costituzionale della Legge Regione Lombardia 3 marzo 2006 n. 6 (Norme per l'insediamento e la gestione di centri per la telefonia in sede fissa). Tale Legge aveva previsto - analogamente alla norma del Regolamento Comunale torinese - una serie di requisiti igienico sanitari, morali per i titolari e i gestori, urbanistici, di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi introducendo un autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei centri di telefonia.

       La principale questione di legittimità costituzionale sollevata in merito alla legge lombarda faceva riferimento proprio al contrasto tra le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e l'introduzione di un'ulteriore procedura amministrativa operata dalla Regione Lombardia. Sostiene infatti la Corte Costituzionale che "non vi è dubbio che il comma 1 dell'articolo 25 del Codice (riproducendo quanto in generale è determinato dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo testo) prevede che la libertà nella fornitura di servizi di comunicazione elettronica possa essere limitata anche da specifiche disposizioni che siano giustificate da esigenze della difesa della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con l'esigenza della tutela dell'ambiente e della protezione civile. Tuttavia, queste disposizioni possono solo integrare la procedura autorizzativa prevista dall'articolo 25 ? o temporaneamente ad essa sommarsi in casi di emergenza ? Confligge, dunque, con le scelte operate dal legislatore statale in tema di liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica e di semplificazione procedimentale la introduzione, ad opera del legislatore regionale, di un vero e proprio autonomo procedimento autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività dei centri di telefonia; ferma restando la possibilità per i comuni, tramite la loro potestà regolamentare, e le regioni, tramite la loro potestà legislativa, di disciplinare specifici profili incidenti anche su questo settore".

       Pertanto con le argomentazioni sopra riportate la Corte Costituzionale ha determinato la complessiva caducazione della Legge Regione Lombardia 3 marzo 2006 n. 6.

       Stante quanto sopra, il permanere nell'ambito delle procedure dell'Amministrazione comunale di una procedura amministrativa ad hoc per i phone center che si aggiunge a quella prevista a livello statale dal Codice delle Comunicazioni elettroniche di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003 n. 259 nonché a quella di emergenza di cui al Decreto Legge 27 luglio 2005 n. 144 che fino al 31 dicembre 2008 prevede anche la necessità di una licenza del Questore, pone a rischio di impugnativa presso il TAR tutti gli atti  conseguenti alle procedure di cui all'articolo 212 bis. Si rende così opportuno eliminare dal corpo della norma regolamentare la previsione della denuncia inizio attività fermo restando l'obbligo della presenza dei requisiti igienico sanitari previsti, posto che questi ultimi vengono fatti salvi dalla Corte Costituzionale proprio con riferimento alla sede più opportuna, ovvero il regolamento comunale.

       Pare quindi opportuno modificare tempestivamente l'articolo 212 bis sostituendo l'attuale comma 3 con la seguente nuova formulazione "3. Qualora venga accertata l'assenza o la difformità dei requisiti richiesti, verrà adottato un provvedimento di sospensione dell'attività sino a regolarizzazione. In caso di inottemperanza è disposta la confisca degli impianti sottoposti a sequestro. Con ordinanza del Sindaco è definito l'orario di apertura al pubblico e, per comprovati motivi di interesse pubblico, l'orario di ogni singola attività potrà essere modificato".

       Ai sensi dell'articolo 54, comma 2 dello Statuto della Città di Torino la presente proposta non sarà inviata alle Circoscrizioni per l'acquisizione di parere in quanto si tratta di adempimento derivante dalla citata sentenza della Corte Costituzionale e pertanto privo di elementi di discrezionalità.

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)     di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano integralmente, le modifiche all'articolo 212 bis del Regolamento di Igiene nel testo risultante dall'allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n.           );

2)     di dare atto che il presente provvedimento non viene inviato al parere delle Circoscrizioni ai sensi dell'articolo 54, comma 2 dello Statuto della Città in quanto si tratta di adempimento derivante dalla citata sentenza della Corte Costituzionale e pertanto privo di elementi di discrezionalità;

3)     di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese.    

 

 

L'ASSESSORE AL COMMERCIO, TURISMO, ATTIVITA' PRODUTTIVE

E MARKETING URBANO

F.to Altamura

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

REGOLAMENTAZIONE SANZIONI

CONTENZIOSO SANITA'

F.to Gandiglio

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni 

 

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE

       Repice                                                                          Castronovo

 

 


Articolo 212 bis - Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire
a servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico

 

1.     Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e le disposizioni di cui alla Legge 31 luglio 2005 n. 155, l'esercizio dell'erogazione del servizio di comunicazione elettronica deve essere effettuato in locali che abbiano i seguenti requisiti:

1)     allacciamento idrico e fognario;

2)     idonei sistemi di ventilazione naturale o di sistemi di aerazione artificiale in tutti i locali e idonea illuminazione naturale ed artificiale;

3)     due servizi igienici - divisi per sesso - di cui uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche. I locali di superficie inferiore ai 40 mq. già esistenti e operanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere dotati di un solo servizio igienico a loro uso esclusivo, adatto anche per i disabili, ubicato preferibilmente all'interno dell'esercizio, ovvero nel cortile condominiale;

4)     rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili;

5)     le postazioni (cabine) devono avere una superficie di mq. 1. E' ammessa una tolleranza massima del 15%. Le postazioni aventi superficie minima di mq. 1 devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro e avente una larghezza minima di metri 1,20;

6)     all'interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa, di almeno 9 mq., provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo.

2.     Le deroghe suindicate nei punti 3) e 5), inerenti il numero di servizi igienici e la superficie delle postazioni, si applicano anche in caso di voltura senza modifiche strutturali del locale.

3.     Qualora venga accertata l'assenza o la difformità dei requisiti richiesti, verrà adottato un provvedimento di sospensione dell'attività sino a regolarizzazione. In caso di inottemperanza è disposta la confisca degli impianti sottoposti a sequestro. Con ordinanza del Sindaco è definito l'orario di apertura al pubblico e, per comprovati motivi di interesse pubblico, l'orario di ogni singola attività potrà essere modificato.