Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali

Settore Urbanistica Commerciale    

       n. ord. 33

2008 09328/122

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 FEBBRAIO 2009

(proposta dalla G.C. 30 dicembre 2008)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

 

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GIORGIS Andrea

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MINA Alberto

MORETTI Gabriele

 

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 45 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - CURTI Ilda - DEALESSANDRI Tommaso - LEVI Marta - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: BUSSOLA Cristiano - CAROSSA Mario - CUGUSI Vincenzo - GHIGLIA Agostino - GOFFI Alberto - SILVESTRINI Maria Teresa.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA       

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ "BORGO FILADELFIA - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA". APPROVAZIONE STATUTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ.

Proposta dell'Assessore Altamura.  

 

          Con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data 22 marzo 2004 (mecc. 2003 11369/101), esecutiva dal 5 aprile 2004, la Città di Torino ha approvato le linee guida per la promozione dei Centri Commerciali Naturali, realtà aggregative presenti sul territorio che operano come soggetto unico per la realizzazione di iniziative di promozione del tessuto commerciale.

          In esecuzione di quanto previsto all'interno del provvedimento quadro, la prima esperienza di creazione di un Centro Commerciale Naturale è stata avviata nel 2005 sull'area di via Garibaldi dove, una volta approvata la partecipazione della Città di Torino alla costituzione della Società consortile a responsabilità limitata "Garibaldi" (deliberazione del Consiglio Comunale - mecc. 2004 10873/122 - del 21 marzo 2005, esecutiva dal 4 aprile 2005), se ne è vista la formalizzazione nel luglio 2005 con l'approvazione dei relativi atto costitutivo e statuto.

          L'anno successivo, l'Amministrazione Comunale si è fatta sostenitrice del secondo Centro Commerciale Naturale, identificato già dal provvedimento del 2003 nell'area di Borgo Dora, approvando, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2005 12140/122) del 27 marzo 2006, esecutiva dal 10 aprile 2006, la partecipazione della Città alla relativa Società, formalmente costituitasi il 23 gennaio 2008.

          Sulla scia di queste esperienze, che si stanno rivelando positive nell'ottica della riqualificazione dello spazio pubblico nonché della promozione e dello sviluppo commerciale delle aree interessate, l'Amministrazione, dopo i contatti intercorsi in questi ultimi mesi con l'Associazione Commercianti "Via Tunisi 2006" e con l'Associazione Culturale Philadelphia, intende promuovere la costituzione di un Centro Commerciale Naturale nell'area avente come confini: via Olivero - via Bossoli, via Giordano Bruno, corso Bramante, corso Unione Sovietica e che, proprio per la sua localizzazione, prenderà il nome di "Borgo Filadelfia".

          L'Associazione Commercianti "Via Tunisi 2006" è nata nel 1999, si è dimostrata in questi anni  e, soprattutto nel periodo olimpico, molto dinamica e attiva nel promuovere lo sviluppo di tutto il quartiere dal punto di vista sociale, commerciale e culturale.

          Il progetto presentato si fonda nella sua interezza sulla partecipazione di abitanti e operatori commerciali ai quali è data la possibilità di riappropriarsi di una dimensione nuova e più accogliente di abitare la città attraverso la definizione del progetto in forme adeguate alle richieste più emergenti. Nel progetto, che qui si allega (all. 1 - n.              ), sono contemplate azioni più specificamente rivolte ai commercianti quali:

-        coordinamento degli orari di apertura e chiusura;

-        corsi di formazione rivolti agli operatori aventi ad oggetto: computer, marketing e tecniche di vendita, lingue?;

-        creazione di un'agenzia informativa a servizio del commerciante (mutui, servizi vari?) con annesso punto di incontro domanda - offerta di lavoro;

-        studio e ricerca delle origini storiche degli esercizi commerciali;

-        attività legate all'eventuale futura creazione del mercato rionale.

          Sono previste poi azioni rivolte ai clienti e ai cittadini, come per esempio:

-        carte di fidelizzazione (con buoni sconto, premi fedeltà, offerte speciali?);

-        baby parking, servizio carrelli;

-        convenzioni con GTT per l'utilizzo di parcheggi e di mezzi pubblici;

-        agevolazioni per la clientela del Centro Commerciale Naturale per l'utilizzo delle strutture ludico - sportive presenti sul territorio (piscine, bocciofile, palestre...);

-        progetti con le scuole e gli studenti.

          Tutto ciò unito a:

-        attività collaterali di animazione e di intrattenimento quali: feste patronali del Borgo, feste nei periodi di Carnevale e Natale, celebrazioni di momenti storici legati al territorio...;

-        attività promozionali e pubblicitarie quali: planimetria con l'ubicazione degli esercizi commerciali presenti nell'area, vetrofanie con il logo del Centro Commerciale Naturale, calendario e depliant illustrativo, borse personalizzate con il logo del centro commerciale...;

-        elementi di arredo urbano: panchine, portarifiuti, illuminazione, totem pubblicitari, proposte di nuove destinazioni d'uso per le aree dimesse nella zona degli ex Mercati Generali (centro culturale, sale prove musicali?).

          Tutte queste attività rientrano nelle finalità che saranno perseguite dalla Società, elencate nell'articolo dello Statuto che disciplina l'oggetto sociale.

          Come già sperimentato per gli altri due casi di Centri Commerciali Naturali, la forma giuridica più idonea alla gestione del Centro Commerciale Naturale è stata individuata nella "Società consortile a responsabilità limitata" poiché trattasi di soggetto in cui il ruolo fondamentale sarà svolto dagli operatori commerciali, con trattamento paritetico tra gli stessi, consentendo la partecipazione della Città di Torino e di altri soggetti istituzionali pubblici e privati direttamente o indirettamente interessati allo sviluppo dell'area.

          Sulla base di quanto previsto dallo Schema di Statuto, che si allega (all. 2 - n.             ), saranno soci fondatori della Società: l'Associazione Commercianti "Via Tunisi 2006", l'Associazione Culturale Philadelphia e la Città di Torino.

          Questi assicureranno il capitale sociale iniziale di Euro 15.000,00, suddiviso in quote del valore nominale di Euro 1,00, ripartite come segue tra i 3 soci: Comune di Torino 49%, Associazione Commercianti "Via Tunisi 2006" 36%, Associazione Culturale Philadelphia 15%.

          Ogni nuovo socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dallo Statuto.

          Come si evince altresì dallo schema di Statuto, l'oggetto sociale è la promozione dell'area denominata "Borgo Filadelfia", compresa nel perimetro via Olivero - via Bossoli, via Giordano Bruno, corso Bramante, corso Unione Sovietica.

          In conseguenza del carattere consortile e dell'oggetto sociale, la Società non perseguirà fini di lucro.

          La partecipazione alla Società rispetta il disposto di cui all'articolo 3 comma 27 della Legge 244 del 24 dicembre 2007 in quanto l'oggetto sociale prevede obiettivi di carattere generale e che rientrano nelle finalità istituzionali dell'ente, poichè la cura e lo sviluppo del tessuto commerciale, al fine di valorizzare il territorio tramite una pluralità di offerta al pubblico che generi nel lungo periodo un "brand Torino" implementando anche la vocazione turistica della città e la tutela dell'occupazione in un settore che è molto esposto alle congiunture sociali, è uno dei compiti precipui di questo Assessorato.

          L'Amministrazione della Società verrà affidata ad un Consiglio di Amministrazione che inizialmente sarà composto da sette membri, quattro dei quali, compresa la figura del Presidente, rivestita dal Sindaco o suo delegato, rappresenteranno la Città.

          Il Sindaco provvederà a designare i rappresentanti della Città all'interno dell'organo amministrativo della Società "Borgo Filadelfia" nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale con provvedimento di iniziativa consiliare del 4 ottobre 1993 (mecc. 9307634/01).

          Considerato che secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. c) dello Statuto Comunale il Comune di Torino persegue tra le sue finalità la realizzazione di un equilibrato sviluppo economico della Città e che l'iniziativa sopra descritta rientra tra quelle che incidono positivamente sul tessuto economico dell'area.

          Considerato che la Città ha capacità giuridica di diritto privato e può quindi partecipare in qualità di socio fondatore alla costituenda Società consortile.

          Considerato che la Città, con la Mozione n. 10 (mecc. 2005 01399/002), collegata alla deliberazione (mecc. 2004 10873/122) del 21 marzo 2005, si è impegnata a partecipare nel futuro agli eventuali Centri Commerciali Naturali costituendi in altre parti della Città espressi in qualsivoglia forma giuridica, occorre approvare sia la partecipazione della Città alla "Società Consortile a Responsabilità Limitata Borgo Filadelfia", autorizzando il Sindaco o suo delegato alla firma al momento della costituzione, sia lo stanziamento della quota di partecipazione della Città secondo quanto sopra indicato e quindi nella misura di Euro 7.350,00. 

          E' stato richiesto parere alla Circoscrizione 9 ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento che ha espresso parere favorevole (all. 3 - n.               ).

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)      di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, che qui integralmente si richiamano, la partecipazione della Città alla costituzione della Società da denominarsi "Borgo Filadelfia Società Consortile a Responsabilità Limitata, dando atto del rispetto dell'articolo 3 comma 27 della Legge 244 del 24 dicembre 2007;

2)      di approvare lo schema di Statuto della costituenda Società, allegato alla presente deliberazione (allegato 2), per farne parte integrante e sostanziale;

3)      di stabilire che il Comune di Torino partecipi alla suddetta Società mediante sottoscrizione di una quota di partecipazione nella Società Consortile "Borgo Filadelfia S.c.a r.l." di Euro 7.350,00;

4)      di affidare l'Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 18 dello schema di Statuto allegato, ad un Consiglio di Amministrazione composto inizialmente da sette membri, quattro dei quali, compreso il Presidente, rappresenteranno la Città;

5)      di riconoscere al Sindaco il compito di designare, per la prima volta nell'atto costitutivo, i rappresentanti della Città nell'organo amministrativo, nel rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale con provvedimento di iniziativa consiliare del 4 ottobre 1993 (mecc. 9307634/01);

6)      di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere l'atto costitutivo della Società con facoltà di apportare a quest'ultimo eventuali modificazioni non sostanziali;

7)      di impegnare il Presidente, nonché i rappresentanti della Città nella Società consortile, a relazionare annualmente all'Amministrazione Comunale e alla Commissione Consiliare Permanente competente, circa le attività svolte dalla Società;

8)      di rimandare a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa previsto nella misura di Euro 7.350,00 quale quota di partecipazione della Città di Torino al capitale sociale della Società da imputare al Bilancio 2009, e sarà impegnata al verificarsi delle corrispondenti entrate;

9)      di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

L'ASSESSORE AL COMMERCIO

TURISMO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E MARKETING URBANO

F.to Altamura

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto.

 

IL DIRIGENTE SETTORE

URBANISTICA COMMERCIALE

F.to Cavallaro

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO                                                                                                  

         Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo

 


STATUTO di "Borgo Filadelfia - Società Consortile a Responsabilità Limitata"

 

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, una Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "BORGO FILADELFIA Società Consortile a Responsabilità Limitata".

 

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale in Torino, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese. Essa potrà istituire e chiudere sedi operative, uffici e rappresentanze anche altrove, anche all'estero, nel rispetto delle vigenti leggi.

 

Articolo 3 - Durata

La Società ha durata fino al 31/12/2025 (trentuno dicembre duemilaventicinque).

 

Articolo 4 - Oggetto sociale

La Società ha finalità consortili e, pertanto, non ha scopo di lucro.

La Società ha per oggetto la promozione del Centro Commerciale Naturale "Borgo Filadelfia", ovvero del complesso degli esercizi commerciali e di ogni altro tipo di attività, avente anche fine sociale, presente nell'area della Città di Torino avente come confini: Via Olivero - Via Bossoli, Via Giordano Bruno, Corso Bramante, Corso Unione Sovietica.

La Società Consortile si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

1)       migliorare e favorire la qualità del territorio, in particolare promuovere attività commerciali, artigianali ed imprenditoriali in genere, nell'area del Centro Commerciale Naturale "Borgo Filadelfia"; 

2)       identificare e promuovere uno o più marchi che raccolgano sotto un'unica immagine gli operatori commerciali, artigianali ed imprenditoriali in genere, dell'area del Centro Commerciale Naturale "Borgo Filadelfia";

3)       favorire, promuovere ed organizzare, anche mediante accordi con operatori del settore turistico - alberghiero e di altri settori o con imprenditori interessati, manifestazioni culturali e promozionali che diano lustro e forniscano una buona immagine del Centro Commerciale Naturale e, di conseguenza, dei commercianti e degli operatori che vi lavorano, nonché dei cittadini che vi risiedono;

4)       promuovere e coordinare attività di riqualificazione ambientale dello spazio pubblico;

5)       promuovere accordi al fine di migliorare l'accessibilità al Centro Commerciale Naturale, anche mediante convenzioni o attraverso la gestione di aree destinate ai posteggi o di mezzi di locomozione alternativi;

6)       gestire e coordinare, anche attraverso contributi, attività di animazione territoriale turistica e culturale;

7)       organizzare e accompagnare attività commerciali presenti su suolo pubblico;

8)       promuovere servizi pubblici connessi all'area di interesse;

9)       coordinare ed impostare politiche comuni di marketing territoriale e politiche sugli orari dei servizi commerciali;

 

10)     predisporre iniziative atte a fornire una serie di servizi alla clientela quali, a titolo esemplificativo, possono essere il servizio di animazione e assistenza ai bambini, il servizio di assistenza post - vendita, il servizio carrelli per mercato e negozi, la realizzazione di tessere per sconti, benefits e regali;

11)     realizzare iniziative promozionali da attuarsi mediante punti fissi di informazione, canali telematici di informazione e materiale informativo e pubblicitario;

12)     promuovere programmi formativi indirizzati ad operatori del settore commerciale, artigianale ed imprenditoriale in genere, ubicati nell'area del Centro Commerciale Naturale o messi in relazione con esso su specifici programmi di interesse;

13)     svolgere attività di promozione e di marketing miranti a valorizzare le attività ubicate nella zona del Centro Commerciale Naturale;

14)     promuovere e gestire direttamente spazi espositivi, fiere, mostre ed altre manifestazioni mirate alla promozione delle imprese associate o convenzionate e comunque delle attività site nel Centro Commerciale Naturale.

La Società inoltre può:

15)     compiere in Italia ed all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie ed immobiliari utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque funzionalmente connesse all'oggetto consortile;

16)     assumere direttamente od indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio ed eventualmente anche in imprese di settori diversi, purché tali operazioni siano utili al conseguimento dei fini sociali;

17)     richiedere la concessione di brevetti e di marchi, provvedendo a definire i regolamenti per l'uso del marchio e le relative procedure di controllo;

18)     promuovere e gestire pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione dell'area del Centro Commerciale Naturale o comunque al raggiungimento dello scopo sociale, su qualsiasi supporto.

Sono tassativamente escluse le attività per le quali il D.L. 58/1998, o successive modifiche ed integrazioni, richiede requisiti diversi da quelli di cui alla presente società, quali l'attività bancaria, l'attività assicurativa, nonché tutte le altre attività vietate o comunque riservate dalla presente e futura legislazione a società aventi requisiti diversi da quelli della presente, oltre alle attività riservate agli iscritti in albi professionali.

 

Articolo 5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci della Società Consortile i soggetti giuridici direttamente o indirettamente interessati allo sviluppo dell'area del Centro Commerciale Naturale, tra i quali è possibile identificare:

-        la Città di Torino;

-        l'Associazione Commercianti "Via Tunisi 2006" riconosciuta dalla Città di Torino;

-        l'Associazione Culturale Philadelphia;

-        le altre Associazioni di Via riconosciute dalla Città di Torino insistenti sull'area del Centro Commerciale Naturale;

-        gli operatori dei mercati presenti nell'area, attraverso loro associazioni;

-        le Associazioni di categoria del Commercio e dell'Artigianato;

-        altri soggetti di diritto pubblico;

-        altri soggetti di diritto privato che svolgano attività di interesse pubblico (es.: gestori di parcheggi, fondazioni culturali);

-        fondazioni bancarie, istituti di credito;

-        altre associazioni con sede all'interno dell'area interessata;

-        condomini insistenti sull'area interessata, attraverso loro associazioni.

Stanti le finalità della società consortile, inscindibilmente legate all'area del Centro Commerciale Naturale, così come specificato all'articolo 4, i soggetti pubblici e privati che non siano la Città di Torino, l'Associazione Commercianti "Via Tunisi 2006" e l'Associazione Culturale Philadelphia e le altre Associazioni di Via come in precedenza descritte, non potranno cumulativamente possedere un numero di quote superiore al 20% (venti per cento) dell'intero capitale sociale.

 

Articolo 6 - Ammissione dei soci

Per l'ammissione alla Società successivamente alla sua costituzione, anche nell'ipotesi di aumento di capitale sociale, gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione che investirà l'Assemblea della relativa decisione. Nella domanda gli aspiranti soci devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti Interni, impegnandosi ad osservarli nella loro integrità. I soci che entrano a far parte della Società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con l'integrale versamento della partecipazione sottoscritta e con l'adempimento degli altri oneri, nei tempi stabiliti dall'Assemblea.

 

Articolo 7 - Corrispettivi e contribuzioni

I soci saranno tenuti a versare alla Società un corrispettivo annuo commisurato alle quote sociali possedute e stabilito, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea dei soci, preferibilmente in sede di approvazione del bilancio. L'Assemblea dei soci, sempre su proposta del Consiglio di Amministrazione, definirà altresì i corrispettivi, o comunque le modalità di individuazione dei corrispettivi dovuti dai soci a fronte delle prestazioni specifiche di cui i medesimi potranno usufruire. Le modalità di utilizzo di tali prestazioni, ivi compreso il versamento del corrispettivo, saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di eventuali Regolamenti Interni. I soci potranno inoltre provvedere, anche non proporzionalmente alle quote di partecipazione, alle necessità finanziarie della Società. La Società potrà ricevere contribuzioni e liberalità a qualunque titolo, una tantum o annuali, da istituti di credito e/o loro fondazioni, da organismi economici che condividano gli scopi sociali della Società, da enti e società sia pubblici (territoriali e non) che privati.

 

Articolo 8 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

-        dal capitale sociale pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila Euro / zero cent.), diviso in quote da un Euro o da un multiplo di un Euro;

-        dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dalle eventuali contribuzioni in conto capitale.

I soci potranno inoltre eseguire, nei confronti della Società Consortile, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

 

Articolo 9 - Recesso del socio

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

Ogni socio potrà recedere dalla Società con un preavviso di almeno 12 mesi, mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata A.R., al Consiglio di Amministrazione.

Il socio receduto sarà tenuto all'adempimento di ogni onere posto a suo carico nel periodo del preavviso o, comunque, temporalmente riferibile al periodo medesimo quale, a titolo esemplificativo, il pagamento del corrispettivo annuo percentuale e di quelli relativi alle prestazioni specifiche fornite dalla Società.

Il socio receduto avrà diritto esclusivamente, trattandosi di un ente senza scopo di lucro, alla restituzione del capitale sottoscritto e versato.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

 

Articolo 10 - Esclusione del socio

Il socio può essere escluso:

-        in conseguenza del venire meno dell'interesse di cui all'articolo 5;

-        in caso di inosservanza di qualsiasi delle disposizioni statutarie;

-        qualora, per fatti sopravvenuti, possa ledere gli interessi o l'immagine della Società.

L'esclusione del socio dovrà preventivamente essere valutata dal Consiglio di Amministrazione, il quale, ove ritenga ne sussistano i presupposti, con parere motivato, la sottoporrà all'Assemblea per la decisione. Deliberata l'esclusione, per la quota di partecipazione del socio uscente si applicherà l'articolo 9.

Il socio escluso può presentare, entro 15 giorno dalla comunicazione della delibera di esclusione, opposizione motivata al Collegio dei Probiviri a norma dell'articolo 21.

 

Articolo 11 - Trasferimento delle quote

Il trasferimento delle quote sarà sottoposto al gradimento dell'Assemblea dei soci.

Il socio che intende cedere, in tutto o in parte, le proprie quote dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. a ciascuno dei soci e al Consiglio di Amministrazione.

Il diritto di prelazione per l'acquisto spetta ai soci, i quali potranno rendersi acquirenti della quota in vendita, in proporzione all'entità della loro partecipazione.

Tale diritto potrà essere esercitato dai soci in sede di Assemblea straordinaria, convocata entro 30 giorni dalla spedizione della comunicazione di vendita.

L'Assemblea straordinaria sarà  valida in prima convocazione con la presenza della totalità dei soci, in seconda convocazione con il 75% del capitale sociale rappresentato ed in terza convocazione con il 50% dei soci presenti.

L'Assemblea verrà riconvocata trascorse almeno 24 ore dalla precedente. Le quote non acquisite in tale sede potranno essere poste in vendita dal cedente che comunicherà a mezzo lettera raccomandata le generalità dell'eventuale cessionario al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione indirà, quindi, entro un termine non inferiore a due mesi e non superiore a cinque mesi, un'apposita riunione, nel corso della quale verrà espresso un parere motivato da sottoporre all'Assemblea dei soci.

L'Assemblea delibererà motivatamente in merito al gradimento o al diniego.

Nell'ipotesi in cui il gradimento venga negato, il socio sarà libero di esercitare o meno il recesso.

Avverso la delibera di diniego o di gradimento dell'Assemblea, i soci potranno presentare, entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera, opposizione motivata al collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri valuterà l'opposizione secondo quanto previsto all'articolo 21.

 

Articolo 12 - Organi della Società

Sono organi della Società:

-        l'Assemblea dei Soci;

-        il Presidente;

-        il Consiglio di Amministrazione;

-        il Collegio dei Probiviri;

-        l'eventuale Collegio Sindacale o il Revisore.

 

Articolo 13 - Competenze dell'Assemblea dei Soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che un terzo degli amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a)       l'approvazione del bilancio e la destinazione del risultato d'esercizio;

b)       la nomina  e la revoca del Presidente e degli amministratori;

c)       la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale o del revisore e la loro revoca;

d)       l'emanazione di Regolamenti interni per l'ordinario funzionamento della Società;

e)       le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o statuto); tali modificazioni potranno comunque esser espletate solamente dopo una specifica deliberazione in merito da parte del Consiglio Comunale della Città di Torino;

f)       la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le deliberazioni dei soci devono essere adottate esclusivamente con il metodo assembleare, non essendo contemplato il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle deliberazioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle assemblee i soci morosi (ai sensi dell'articolo 2466 del Codice Civile) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

 

Articolo 14 - Modalità di convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è tenuta presso la sede sociale oppure in altro luogo, comunque a Torino, indicato nell'avviso di convocazione da spedirsi agli aventi diritto per lettera raccomandata o a mezzo di telegramma o telefax o e-mail firmata digitalmente, almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono comunicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.. L'Assemblea è convocata dagli amministratori. L'avviso di convocazione dovrà essere sottoscritto dal presidente del Consiglio di Amministrazione o anche da un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno e l'ora per l'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze lo richiedano tale termine potrà essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni. L'Assemblea sarà tuttavia valida, anche senza l'avviso di cui al comma precedente, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi (o il revisore), se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea potrà altresì prevedere la convocazione in altro luogo, in Italia o all'estero, previa delibera da approvarsi all'unanimità dei presenti aventi diritto di voto.

 

Articolo 15 - Deleghe

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci purché rivestano la qualifica di dipendente, funzionario o assimilabile, e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

 

Articolo 16 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di impedimento o di assenza, da altra persona designata dall'Assemblea. Essa nominerà altresì il segretario qualora il verbale non sia redatto da notaio. È devoluta al Presidente dell'Assemblea la constatazione del diritto del socio a parteciparvi e dei voti a lui spettanti in proprio e per delega, nonché la constatazione della legale costituzione dell'Assemblea. Il Presidente regola la procedura delle discussioni e delle votazioni.

 

Articolo 17 - Deliberazioni - Quorum

L'Assemblea delibera con il voto favorevole del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

I quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

Ogni socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale.

 

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che viene eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, del quale potranno fare parte anche non soci, è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove Consiglieri rappresentanti i soci in modo proporzionale rispetto alle quote possedute e dura in carica per tre anni.

La designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, fino a quando sarà socia di maggioranza, spetta alla Città di Torino che provvederà a ciò indicando il Sindaco il quale avrà la facoltà di nominare in sua vece un delegato permanente.

I soci che possiedono almeno il 26% (ventisei per cento delle quote) delle quote del capitale hanno titolo a designare almeno un consigliere ciascuno. I restanti consiglieri da nominare, qualora l'Assemblea decidesse di nominarne più di tre, verranno eletti previa presentazione delle candidature, a mani del Presidente uscente, almeno tre giorni prima dell'Assemblea. I primi consiglieri verranno eletti direttamente in Assemblea.

Ai singoli membri del Consiglio d'Amministrazione può spettare il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; potrà inoltre spettare per deliberazione dell'Assemblea un emolumento in misura fissa e, ove previsto in sede di nomina, un'indennità di fine mandato da corrispondere all'atto della cessazione della carica.

 

Articolo 19 - Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale.

Il Consiglio sarà convocato dal Presidente, con raccomandata ovvero a mezzo di telegramma o telefax o e-mail firmata digitalmente o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestività della comunicazione e la prova della ricezione, da inviarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

Il Consiglio può riunirsi fuori della sede sociale sia in Italia che all'estero.

Non sarà necessaria la convocazione qualora siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci se nominati. Le riunioni saranno valide qualora sia intervenuta la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed a voto palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Per le deliberazioni concernenti l'amministrazione straordinaria e l'approvazione di convenzioni tra la Società Consortile e le ditte consorziate occorrerà sempre il voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri presenti.

Le votazioni delle cariche sociali si fanno sempre a voto palese.

 

Articolo 20 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società nulla escluso od eccettuato, salvo le operazioni devolute alla competenza inderogabile dell'Assemblea dei soci. L'organo amministrativo può nominare e revocare mandatari e procuratori per specifici atti o categorie di atti.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 del Codice Civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre vigenti leggi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre emanare Regolamenti Interni per l'ordinario funzionamento della Società, nonché nominare - anche tra soggetti non soci - un Direttore che potrà eventualmente avvalersi di collaboratori, stabilendone funzioni e attribuzioni, e revocare il medesimo. Il Direttore potrà partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

 

Articolo 21 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, che dura in carica tre anni, è composto da tre rappresentanti eletti singolarmente dall'Assemblea a scrutinio segreto con  maggioranza di almeno i due terzi dei voti assembleari totali.

Il Collegio dei Probiviri è competente in tema di ricorsi contro le delibere di esclusione dei soci o di negazione del gradimento in caso di trasferimento della quota sociale votate dall'Assemblea  a norma degli articoli 10 e 11 del presente Statuto.

Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti dalla legge, le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.

 

Articolo 22 - Legale rappresentante

La firma e la legale rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento anche momentaneo di questi, al Vice Presidente.

 

Articolo 23 - Controllo sulla gestione - Revisione contabile

La società, mediante decisione dei soci, può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 2477 del Codice Civile, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili e la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è ricostituito. I soci determinano la retribuzione dei sindaci secondo la tariffa dei dottori commercialisti. Il revisore, ove nominato, deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il collegio sindacale o il revisore esercitano le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409-ter del Codice Civile. Quando la nomina del collegio sindacale è obbligatoria esso vigila anche sull'osservanza della legge e delle norme per il funzionamento della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento, ai sensi degli articoli 2403 e 2403-bis. Si applicano le disposizioni degli articoli 2406, 2407, 2408 primo comma del Codice Civile. Il collegio sindacale è convocato dal Presidente mediante avviso spedito almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Al collegio sindacale e al revisore si applicano, ove non espressamente disciplinato dalle presenti norme per il funzionamento della società, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

 

Articolo 24 - Controllo del singolo socio

I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri ed i documenti della società.

Fino a quando la Città di Torino risultasse socia della presente Società, tutti i documenti e gli atti della Società Consortile saranno forniti al Comune di Torino, su richiesta dell'Amministrazione.

 

Articolo 25 - Esercizio sociale - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio e del conto economico preventivo e consuntivo, corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

 

Articolo 26 - Riparto degli utili

Stante lo scopo consortile, gli utili netti, dopo che si è provveduto a destinare quanto dovuto per la riserva di legge, dovranno essere accantonati in un apposito fondo riserva, salvo diversa delibera assembleare.

Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma, ai soci.

 

Articolo 27 - Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la Società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento. La controversia sarà devoluta ad un arbitrato unico.

In ogni caso l'arbitro o gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale.

 

Articolo 28 - Scioglimento della Società

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà il liquidatore determinandone le competenze e l'emolumento, stabilendo altresì le direttive cui dovrà attenersi. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere devoluti ad altro ente no-profit con oggetto sociale simile e/o assimilabile a quello della presente Società Consortile.

 

Articolo 29 - Richiami di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alla normativa vigente.

 

Articolo 30 - Disposizioni Finali

Per l'interpretazione delle clausole del presente contratto è competente il Foro di Torino.