Divisione Patrimonio, Partecipazioni Comunali, Sistema Informativo
Settore Partecipazioni Aziendali
n. ord. 201
2008 08305/064
OGGETTO: "CSP - INNOVAZIONE NELLE ICT - SOCIETÁ CONSORTILE A RESPONSABILITÁ LIMITATA" (SIGLABILE "CSP S.C.AR.L.") CESSIONE PARTECIPAZIONE. APPROVAZIONE.
Proposta del Vicesindaco Dealessandri,
di concerto con l'Assessore Borgogno.
La società denominata "CSP - INNOVAZIONE NELLE
ICT - Società Consortile a responsabilità limitata"
(siglabile "CSP S.c.a r.l.") con sede in Torino via
Livorno n. 60, costituita con atto a rogito Notaio Antonio Maria
Marocco di Torino in data 2 marzo 1989 (rep. 101982) ha ad oggetto
la realizzazione, gestione e promozione di un centro di supercalcolo,
dotato di strumentazione hardware e software adeguata agli standard
europei, la ricerca scientifica pubblica e privata ed in generale
lo svolgimento di attività di ricerca applicata, prioritariamente
nei campi dell'informatica e della telematica, per aziende ed
Enti pubblici e privati.
La società consortile ha un capitale sociale di Euro 52.000,00
ed è partecipata dal CSI Piemonte con una quota pari al
40% del capitale sociale, dalla Città di Torino, dall'Università
degli Studi di Torino, dalla Confindustria Piemonte, dall'Unione
Industriale di Torino, dal Politecnico di Torino e da IRIDE Energia
S.p.A., ciascuno con una quota di circa Euro 5.200,00 pari al
10% del capitale sociale e l'adesione della Città è
stata prevista nel Protocollo d'intesa stipulato in data 3 novembre
1988 tra la Città ed i predetti Enti.
La normativa riguardante le società partecipate dagli
Enti Locali, che ha visto una costante evoluzione nell'ultimo
biennio, è stata ulteriormente incisa dalla Legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Finanziaria 2008). Infatti con l'articolo 3, comma
27 il legislatore ha previsto che "Al fine di tutelare la
concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
possono costituire società aventi per oggetto attività
di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni,
anche di minoranza, in tali società.
È sempre ammessa la costituzione di società che
producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni
in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito
dei rispettivi livelli di competenza.".
Stante quanto sopra, sotto il profilo della legittimità,
si ritiene che l'attività svolta dalla società CSP
non sia finalizzata alla "produzione di servizi di interesse
generale" così come previsto dal predetto comma 27
dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007 e che comunque la partecipazione
da parte del Comune alla Società CSP non è necessaria.
A tale ultimo riguardo si ricorda che le finalità istituzionali
dei Comuni sono individuate dall'articolo 13 del Testo Unico delle
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 - T.U.EE.LL) - che recita "Spettano
al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione
ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici
dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto
ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla
legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".
Pertanto, dato atto che per la società CSP non sussistono
i presupposti per il mantenimento della partecipazione da parte
del Comune di Torino, così come previsto dall'articolo
3, comma 27 in quanto non riconducibili né a finalità
istituzionali, né a finalità di interesse generale,
né tanto meno a finalità strategiche, soprattutto
in un periodo in cui la crisi economico finanziaria rende obbligatorio,
invece, razionalizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione,
è intenzione dell'Amministrazione procedere alla cessione
della propria quota di partecipazione, pari al 10%, detenuta nella
società "CSP S.c.a r.l.".
Inoltre, sotto il profilo del merito non si ravvisa l'opportunità
di continuare a detenere la partecipazione tenuto conto, sia della
limitata partecipazione della Città alla definizione delle
linee di intervento del Consorzio, essendo assente qualsiasi rappresentanza
all'interno del Consiglio di Amministrazione, sia per le aree
oggetto di ricerca da parte del Consorzio stesso, importanti per
un contesto infrastrutturale di carattere significativamente regionale.
L'articolo 7 del vigente statuto sociale, rubricato "Trasferimento
delle Partecipazioni", dispone che "le partecipazioni
possono essere liberamente trasferite all'interno della compagine
sociale. Le stesse sono altresì liberamente trasferibili
a terzi a condizione che il Consiglio di Amministrazione dia preventivo
consenso motivato della conservazione della omogeneità
della compagine sociale".
Quanto alla procedura da seguire per il trasferimento in oggetto
si precisa che il Decreto Legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito
con modificazioni con Legge 30 luglio 1994 n. 474, recante "Norme
per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni
dello Stato e degli Enti pubblici in società per azioni",
non è applicabile in quanto si riferisce espressamente
solo alle società per azioni e il CSP è invece una
società consortile a responsabilità limitata.
Tuttavia, considerato che non è prevista una normativa
ad hoc per le dismissioni di partecipazioni dello Stato e degli
enti pubblici detenute in società a responsabilità
limitata e che non risulta altresì applicabile il D.Lgs
.n. 163/2006, (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture), in forza del combinato disposto degli articoli
1, 3 commi 3-18 e articolo 19, ritenuto comunque che in forza
dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 163/2006, (Principi relativi ai
contratti esclusi), è estrapolabile il principio generale
per cui l'"affidamento" di contratti pubblici avviene
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità
e, conseguentemente, pare applicabile una procedura che rispetti
i principi generali di cui all'articolo 27 nonché, per
quanto applicabile al caso in concreto, i criteri e la procedura
già approvati dal Consiglio Comunale con precedente deliberazione
del 12 dicembre 1994 (mecc. 9408579/03) ovvero:
- vendita degli interi pacchetti di partecipazione;
- valutazione della partecipazione da dismettere con perizia (la
valutazione comprenderà anche un limite minimo al di sotto
del quale non si procederà alla vendita);
- in caso di pluralità di proposte, rilancio delle trattative
sulla base del miglior prezzo proposto.
L'operazione di cessione della partecipazione detenuta nella
società "CSP S.c.a r.l." potrà pertanto
seguire tre possibili scenari:
i) vendita ad un altro socio;
ii) vendita ad una Pubblica Amministrazione o altro soggetto pubblico;
iii) vendita a terzi in caso di mancanza di offerte da parte degli
attuali soci.
Quanto al prezzo di vendita si precisa che ai fini della cessione
sarà utilizzato il valore unitario della partecipazione
calcolato sulla base dell'ultimo patrimonio netto approvato della
società.
Nell'ipotesi sub i) si procederà ad inviare una lettera
di offerta a tutti gli attuali soci ai sensi del citato articolo
7 dello statuto sociale. In esito all'invio della predetta lettera
si potrebbero verificare i seguenti casi:
a) mancanza di offerte da parte dei soci: in questo caso prima
di procedere ad un'offerta a terzi (vendita sul mercato), pare
opportuno procedere ad una offerta ad altre PP. AA. (Regione,
Provincia) o soggetti pubblici da contattare direttamente;
b) più offerte da parte dei soci: in questo caso pare opportuno
rilanciare per ottenere una offerta più vantaggiosa;
c) più offerte di pari valore: l'assegnazione avverrà
pro quota.
In caso di mancanza di offerte da parte degli attuali soci e
in caso di mancata risposta da parte di altre Pubbliche Amministrazioni
si potrà procedere alla vendita a terzi: in detta ipotesi
occorrono il parere preventivo del Consiglio di Amministrazione
ai sensi dell'articolo 7 del vigente statuto sociale, nonché
"la pubblicazione di un Avviso di vendita su almeno tre quotidiani
nazionali, di cui uno economico", ciò in conformità
agli indirizzi ed i criteri già esplicitati dal Consiglio
Comunale con deliberazione del 12 dicembre 1994 (mecc. 9408579/03).
Da ultimo si procederà alla sottoscrizione del contratto
nonché agli adempimenti societari richiesti dalla vigente
normativa.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e
che qui integralmente si richiamano, la cessione della quota di
circa Euro 5.200,00 pari al 10% del capitale sociale detenuta
dal Comune di Torino nella società denominata "CSP
- INNOVAZIONE NELLE ICT - Società Consortile a responsabilità
limitata" (siglabile "CSP S.c.a r.l.") con sede
in Torino via Livorno n. 60, secondo le linee guida sopra indicate;
2) di demandare a successivi provvedimenti degli organi competenti
e determinazioni dirigenziali la realizzazione della procedura
di vendita e il perfezionamento della presente deliberazione;
3) di dare atto che ai fini della cessione sarà utilizzato
il valore unitario della partecipazione calcolato sulla base dell'ultimo
patrimonio netto approvato della società;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico
approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.