Divisione Patrimonio, Partecipazioni Comunali, Sistema Informativo
Settore Partecipazioni Aziendali

n. ord. 201
2008 08305/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 DICEMBRE2008

(proposta dalla G.C. 2 dicembre 2008)

OGGETTO: "CSP - INNOVAZIONE NELLE ICT - SOCIETÁ CONSORTILE A RESPONSABILITÁ LIMITATA" (SIGLABILE "CSP S.C.AR.L.") CESSIONE PARTECIPAZIONE. APPROVAZIONE.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri,
di concerto con l'Assessore Borgogno.

La società denominata "CSP - INNOVAZIONE NELLE ICT - Società Consortile a responsabilità limitata" (siglabile "CSP S.c.a r.l.") con sede in Torino via Livorno n. 60, costituita con atto a rogito Notaio Antonio Maria Marocco di Torino in data 2 marzo 1989 (rep. 101982) ha ad oggetto la realizzazione, gestione e promozione di un centro di supercalcolo, dotato di strumentazione hardware e software adeguata agli standard europei, la ricerca scientifica pubblica e privata ed in generale lo svolgimento di attività di ricerca applicata, prioritariamente nei campi dell'informatica e della telematica, per aziende ed Enti pubblici e privati.
La società consortile ha un capitale sociale di Euro 52.000,00 ed è partecipata dal CSI Piemonte con una quota pari al 40% del capitale sociale, dalla Città di Torino, dall'Università degli Studi di Torino, dalla Confindustria Piemonte, dall'Unione Industriale di Torino, dal Politecnico di Torino e da IRIDE Energia S.p.A., ciascuno con una quota di circa Euro 5.200,00 pari al 10% del capitale sociale e l'adesione della Città è stata prevista nel Protocollo d'intesa stipulato in data 3 novembre 1988 tra la Città ed i predetti Enti.
La normativa riguardante le società partecipate dagli Enti Locali, che ha visto una costante evoluzione nell'ultimo biennio, è stata ulteriormente incisa dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008). Infatti con l'articolo 3, comma 27 il legislatore ha previsto che "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.".
Stante quanto sopra, sotto il profilo della legittimità, si ritiene che l'attività svolta dalla società CSP non sia finalizzata alla "produzione di servizi di interesse generale" così come previsto dal predetto comma 27 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007 e che comunque la partecipazione da parte del Comune alla Società CSP non è necessaria.
A tale ultimo riguardo si ricorda che le finalità istituzionali dei Comuni sono individuate dall'articolo 13 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.EE.LL) - che recita "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".
Pertanto, dato atto che per la società CSP non sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune di Torino, così come previsto dall'articolo 3, comma 27 in quanto non riconducibili né a finalità istituzionali, né a finalità di interesse generale, né tanto meno a finalità strategiche, soprattutto in un periodo in cui la crisi economico finanziaria rende obbligatorio, invece, razionalizzare l'utilizzo delle risorse a disposizione, è intenzione dell'Amministrazione procedere alla cessione della propria quota di partecipazione, pari al 10%, detenuta nella società "CSP S.c.a r.l.".
Inoltre, sotto il profilo del merito non si ravvisa l'opportunità di continuare a detenere la partecipazione tenuto conto, sia della limitata partecipazione della Città alla definizione delle linee di intervento del Consorzio, essendo assente qualsiasi rappresentanza all'interno del Consiglio di Amministrazione, sia per le aree oggetto di ricerca da parte del Consorzio stesso, importanti per un contesto infrastrutturale di carattere significativamente regionale.
L'articolo 7 del vigente statuto sociale, rubricato "Trasferimento delle Partecipazioni", dispone che "le partecipazioni possono essere liberamente trasferite all'interno della compagine sociale. Le stesse sono altresì liberamente trasferibili a terzi a condizione che il Consiglio di Amministrazione dia preventivo consenso motivato della conservazione della omogeneità della compagine sociale".
Quanto alla procedura da seguire per il trasferimento in oggetto si precisa che il Decreto Legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni con Legge 30 luglio 1994 n. 474, recante "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli Enti pubblici in società per azioni", non è applicabile in quanto si riferisce espressamente solo alle società per azioni e il CSP è invece una società consortile a responsabilità limitata.
Tuttavia, considerato che non è prevista una normativa ad hoc per le dismissioni di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici detenute in società a responsabilità limitata e che non risulta altresì applicabile il D.Lgs .n. 163/2006, (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), in forza del combinato disposto degli articoli 1, 3 commi 3-18 e articolo 19, ritenuto comunque che in forza dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 163/2006, (Principi relativi ai contratti esclusi), è estrapolabile il principio generale per cui l'"affidamento" di contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e, conseguentemente, pare applicabile una procedura che rispetti i principi generali di cui all'articolo 27 nonché, per quanto applicabile al caso in concreto, i criteri e la procedura già approvati dal Consiglio Comunale con precedente deliberazione del 12 dicembre 1994 (mecc. 9408579/03) ovvero:
- vendita degli interi pacchetti di partecipazione;
- valutazione della partecipazione da dismettere con perizia (la valutazione comprenderà anche un limite minimo al di sotto del quale non si procederà alla vendita);
- in caso di pluralità di proposte, rilancio delle trattative sulla base del miglior prezzo proposto.
L'operazione di cessione della partecipazione detenuta nella società "CSP S.c.a r.l." potrà pertanto seguire tre possibili scenari:
i) vendita ad un altro socio;
ii) vendita ad una Pubblica Amministrazione o altro soggetto pubblico;
iii) vendita a terzi in caso di mancanza di offerte da parte degli attuali soci.
Quanto al prezzo di vendita si precisa che ai fini della cessione sarà utilizzato il valore unitario della partecipazione calcolato sulla base dell'ultimo patrimonio netto approvato della società.
Nell'ipotesi sub i) si procederà ad inviare una lettera di offerta a tutti gli attuali soci ai sensi del citato articolo 7 dello statuto sociale. In esito all'invio della predetta lettera si potrebbero verificare i seguenti casi:
a) mancanza di offerte da parte dei soci: in questo caso prima di procedere ad un'offerta a terzi (vendita sul mercato), pare opportuno procedere ad una offerta ad altre PP. AA. (Regione, Provincia) o soggetti pubblici da contattare direttamente;
b) più offerte da parte dei soci: in questo caso pare opportuno rilanciare per ottenere una offerta più vantaggiosa;
c) più offerte di pari valore: l'assegnazione avverrà pro quota.
In caso di mancanza di offerte da parte degli attuali soci e in caso di mancata risposta da parte di altre Pubbliche Amministrazioni si potrà procedere alla vendita a terzi: in detta ipotesi occorrono il parere preventivo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 7 del vigente statuto sociale, nonché "la pubblicazione di un Avviso di vendita su almeno tre quotidiani nazionali, di cui uno economico", ciò in conformità agli indirizzi ed i criteri già esplicitati dal Consiglio Comunale con deliberazione del 12 dicembre 1994 (mecc. 9408579/03).
Da ultimo si procederà alla sottoscrizione del contratto nonché agli adempimenti societari richiesti dalla vigente normativa.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la cessione della quota di circa Euro 5.200,00 pari al 10% del capitale sociale detenuta dal Comune di Torino nella società denominata "CSP - INNOVAZIONE NELLE ICT - Società Consortile a responsabilità limitata" (siglabile "CSP S.c.a r.l.") con sede in Torino via Livorno n. 60, secondo le linee guida sopra indicate;
2) di demandare a successivi provvedimenti degli organi competenti e determinazioni dirigenziali la realizzazione della procedura di vendita e il perfezionamento della presente deliberazione;
3) di dare atto che ai fini della cessione sarà utilizzato il valore unitario della partecipazione calcolato sulla base dell'ultimo patrimonio netto approvato della società;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.