Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato
Settore Affari Generali Normative - Forniture e Servizi
n. ord. 188
2008 07976/003
OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.
Proposta dell'Assessore Borgogno.
Con deliberazione del 7 marzo 2005 (mecc. 2004 08060/003),
esecutiva dal 21 marzo 2005, veniva approvato il testo oggi vigente
del Regolamento per i contratti. Con successiva deliberazione
della Giunta Comunale del 31 marzo 2005 (mecc. 2005 02140/003),
esecutiva dal 18 aprile 2005, e deliberazione del Consiglio Comunale
del 10 ottobre 2005 (mecc. 2005 07778/028), esecutiva dal 24 ottobre
2005, il Regolamento è stato successivamente integrato
in alcuni aspetti marginali.
Nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006 veniva pubblicato
il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". Tale Codice è
entrato in vigore in data 2 giugno 2006 ed è poi ancora
stato oggetto di ulteriori importanti interventi modificativi
(in particolare i cosiddetti "decreti correttivi": Decreti
Legislativi 26 gennaio 2007 n. 6, 31 luglio 2007 n. 113 e, da
ultimo, il decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale);
la nuova fonte normativa oggi riordina e supera oltre cinquanta
testi legislativi emanati nell'arco di quasi centocinquanta anni
ed allinea il diritto italiano alla disciplina comunitaria.
Si è quindi prospettata come ineludibile una completa
riformulazione del Regolamento comunale vigente, in quanto l'entrata
in vigore del Codice comporta la rivisitazione di buona parte
degli istituti oggetto di regolazione regolamentare, al fine di
consentirne un corretto coordinamento con la normazione di fonte
nazionale e comunitaria.
Il nuovo Regolamento proposto (allegato 1) interviene su aspetti
centrali dell'attività contrattuale dell'Amministrazione,
adeguando ad esempio le modalità di negoziazione alle tipologie
previste dal Codice e prevedendo che la scelta del contraente
avvenga, di norma, attraverso procedure aperte o ristrette e,
nei casi specifici previsti dalla vigente normativa, attraverso
gli istituti innovativi del dialogo competitivo, dell'accordo
quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione. Vengono poi normati
i casi in cui è possibile ricorrere a procedure negoziate,
con o senza pubblicazione di bando; sul presupposto dell'indicazione
contenuta nell'articolo 125 comma 10 del Codice è stata
prevista una disciplina innovativa - a partire dalla revisione
degli importi - per gli affidamenti in economia ad opera sia dell'Economato
che dei singoli Servizi, delle Divisioni e delle Circoscrizioni,
ciascuno in relazione alle proprie competenze. Sono stati altresì
rivisitati gli articoli relativi alla composizione delle commissioni
di gara.
Si è mantenuta la scelta, espressa nel vecchio Regolamento,
di integrare il medesimo con un allegato contenente norme di correttezza
comportamentale denominato "Codice etico delle imprese concorrenti
e appaltatrici degli appalti comunali" (allegato 1/3). Tale
documento, già elaborato nel gennaio 2003 nel quadro delle
misure di autotutela varate dall'Amministrazione in occasione
dei fenomeni di turbativa delle gare di lavori pubblici di importo
inferiore alla soglia comunitaria, rappresenta oggi una norma
regolamentare di carattere generale e permanente, valido per tutti
gli appalti.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento
la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa
alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza,
preventivamente all'adozione dello schema provvedimentale da parte
della Giunta Comunale.
La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole "in considerazione
delle integrazioni pervenute che modificano gli articoli 9 e 18
del Regolamento sulle competenze delle Circoscrizioni e a condizione
che tali modifiche vengano recepite integralmente dalla Giunta
Comunale" (all. 2 - n. ).
La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole "solo
a condizione che vengano accolte tutte le modifiche della proposta
di nuovo Regolamento sottoelencate (all. 3 - n. ):
- aggiungere negli allegati I (Fornitura di Beni) e II (Fornitura
di Servizi) la seguente frase:
CIRCOSCRIZIONI
tutte le materie previste dal vigente Regolamento del Decentramento
e assegnate alle Circoscrizioni a seguito di successive deliberazioni
di decentramento delle competenze;
- articolo 9 comma 2 prima riga dopo "
le Divisioni"
aggiungere "le Circoscrizioni";
- articolo 9 comma 3 sopprimere (viene assorbito dal precedente
comma 2);
- articolo 9 comma 4 quarta riga sopprimere "con esclusione
in ogni caso di apparecchi di telefonia mobile e di apparecchiature
informatiche" sostituendo con "Per l'acquisto di apparecchi
di telefonia mobile e di apparecchiature informatiche le Circoscrizioni
possono direttamente ed esclusivamente avvalersi delle gare aperte
della Direzione Sistema Informativo e Telecomunicazioni dandone
comunicazione allo stesso";
- articolo 18 comma 1 seconda riga dopo "Divisioni"
aggiungere "e le Circoscrizioni";
- articolo 18 comma 1 nona riga dopo "150.000 Euro"
aggiungere "I.V.A. esclusa";
- articolo 18 comma 5 sopprimere il comma qui citato che è
stato inserito nella proposta di Regolamento con nota del Servizio
Centrale Contratti Appalti ed Economato dell'11 novembre 2008
prot. n. 5348;
- articolo 52 nell'intitolazione dopo "20.000 Euro I.V.A.
esclusa" aggiungere "per forniture e servizi e oltre
40.000 Euro I.V.A. esclusa per i lavori";
- articolo 69 comma 1 quarta riga sostituire "Euro 260 I.V.A.
compresa" con "Euro 500 I.V.A. compresa" con contestuale
modifica del Regolamento di Contabilità;
- articolo 69 comma 3 prima riga sostituire "superiore a
Euro 516,46" con "Euro 1.000" con contestuale modifica
del Regolamento di Contabilità;
- articolo 69 comma 3 quarta riga sostituire "Euro 260 I.V.A
compresa" con "Euro 500 I.V.A. compresa", con contestuale
modifica del Regolamento di Contabilità.
La Circoscrizione 3 ha espresso "parere favorevole, condizionato
all'inserimento nell'articolo 18 dell'espresso richiamo agli articoli
4 e 9 relativamente all'attribuzione della funzione all'acquisto
riconosciuta alle Circoscrizioni, come da articolo 53 del Regolamento
del Decentramento, mantenendo le attuali competenze in ordine
all'acquisizione di beni e servizi" (all. 4 - n.
).
La Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole "a condizione
che vengano modificati gli articoli 9 e 18 e relativi allegati
al predetto Regolamento in modo tale da consentire anche alle
Circoscrizioni di poter procedere agli affidamenti in economia
per un importo fino a 150.000 Euro per le materie di propria competenza"
(all. 5 - n. )
La Circoscrizione 5 ha espresso parere favorevole, chiedendo
altresì:
"- di aggiungere negli allegati I e II il riferimento alle
materie assegnate alle Circoscrizioni dal Regolamento del Decentramento;
- modificare il comma 2 dell'articolo 9 inserendo dopo Divisioni
"e le Circoscrizioni";
- modificare il comma 1 dell'articolo 18 inserendo dopo Divisioni
"e le Circoscrizioni";
- aggiungere al comma 4 dell'articolo 9 "E' fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 57 comma 5 punto a) a.2) del D.Lgs. 163/2007"
(all. 6 - n. ).
La Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole "a seguito
della riformulazione degli articoli 9 e 18 della proposta di nuovo
Regolamento per la disciplina dei contratti che ribadisce, entro
determinati limiti, la potestà circoscrizionale di negoziare
beni e servizi di importo unitario fino a 20.000 Euro al netto
dell'I.V.A. ed affidare in economia forniture minute od urgenti
di materiale per ufficio fino a 5.000 Euro I.V.A. esclusa"
(all. 7 - n. ).
La Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole "preso
atto della volontà espressa dal Servizio Centrale Contratti
Appalti in sede di I Commissione e formalizzata con nota prot.
n. 5348 dell'11 novembre 2008
di recepire le osservazioni
di cui in narrativa" (all. 8 - n. ).
La Circoscrizione 8 ha espresso parere "favorevole condizionato
all'accoglimento delle proposte di modifica" seguenti:
"1. Negli allegati I e II aggiungere:
CIRCOSCRIZIONI
Tutte le materie previste dal vigente Regolamento del Decentramento
e assegnate alle Circoscrizioni a seguito di successive deliberazioni
di decentramento di competenze
2. Modificare l'Articolo 9 comma 2 come segue (modifiche in grassetto):
"I Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni sono
competenti
"
3. Sopprimere il comma 3 dell'articolo 9 (che viene assorbito
dal precedente comma 2)
4. Modificare l'articolo 18 comma 1 come segue (modifiche in grassetto):
"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 125, comma 10,
del D.Lgs 163/2006 s.m.i., l'Economato, i Servizi centrali, le
Divisioni e le Circoscrizioni, ciascuno per le proprie competenze
"
(all. 9 - n. ).
La Circoscrizione 9 ha espresso parere favorevole condizionato
alle seguenti modifiche (all. 10 - n. ):
1) aggiungere negli allegati I e II:
CIRCOSCRIZIONI
Acquisto di servizi e fornitura beni per tutte le materie previste
dal vigente Regolamento del Decentramento e assegnate alle Circoscrizioni
a seguito di apposite deliberazioni di decentramento di competenze
2) modificare il comma 2 dell'articolo 9 nel seguente modo:
"I Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni sono
competenti.."
3) eliminare il comma 3 dell'articolo 9 (che viene assorbito dal
precedente comma 2)
4) modificare il comma 1 dell'articolo 18:
"Fatto salvo quanto previsto (
) l'Economato, i Servizi
centrali, le divisioni e le Circoscrizioni, ciascuno per le proprie
specifiche competenze
".
La Circoscrizione 10 ha espresso parere favorevole condizionato
"all'inserimento nell'articolo 18 dell'espresso richiamo
agli articoli 4 e 9 relativamente all'attribuzione della funzione
dell'acquisto riconosciuta alle Circoscrizioni, come da articolo
53 del Regolamento del decentramento, mantenendo le attuali competenze
in ordine all'acquisizione di beni e servizi" (all. 11 -
n. )
In riferimento alle osservazioni circoscrizionali, espresse perlopiù
sotto forma di condizione ad un parere favorevole, si osserva
quanto di seguito:
- gli articoli 9 e 18 del Regolamento sono già stati oggetto
di modifiche integrative presentate ai Consigli circoscrizionali,
rispetto alla prima bozza iniziale. Tali modifiche - comunicate
ai Consigli Circoscrizionali con nota del Direttore del Servizio
Centrale Contratti Appalti ed Economato del 11 novembre 2008 prot.
n. 5348 - coincidono con il testo sottoposto dalla Giunta al Consiglio
Comunale nell'attuale allegato 1 alla presente proposta di deliberazione;
per il recepimento di tali integrazioni, condivise nel corso della
procedura di consultazione, non occorre pertanto alcuna attività
emendativa.
Parimenti si è accolta la richiesta di inserire negli allegati
1 e 2 al Regolamento il riferimento esplicito alle Circoscrizioni,
disponendo che esse sono competenti, per l'acquisto dei beni e
di servizi "previsti dal Regolamento del Decentramento o
in altri provvedimenti deliberativi". Tale dizione è
stata ritenuta più corretta di quella proposta da alcune
Circoscrizioni (2, 8 e 9) che fa riferimento invece a "tutte
le materie previste dal vigente Regolamento del Decentramento
e assegnate alle Circoscrizioni a seguito di successive deliberazioni
di decentramento delle competenze" in quanto nella sistematica
degli allegati al Regolamento le competenze sono declinate per
ogni "centro d'acquisto" in riferimento a categorie
di beni o servizi acquistabili e non già con un rinvio
generico al complesso delle materie di competenza della singola
articolazione organizzativa; accogliere tale ultimo criterio avrebbe
infatti significato statuire che ogni articolazione organizzativa
è competente ad acquistare qualsivoglia bene o servizio
genericamente finalizzato alle competenze attribuite, con un evidente
stravolgimento della ratio sottesa alla ripartizione di competenze
in materia di acquisti tra Servizi Centrali, Divisioni, Circoscrizioni
e Coordinamento economato, ratio volta alla necessità di
contemperare adeguatamente l'esigenza di snellezza procedurale
con l'opportunità di fruire di economie di scala tramite
gli acquisti centralizzati; anche a tale riguardo non occorre
alcuna attività emendativa in quanto il testo attuale già
contiene l'integrazione sopra descritta.
- Non si è ritenuto di accedere alla richiesta di modificare
il comma 2 dell'articolo 9 inserendo dopo Divisioni "e le
Circoscrizioni", né di modificare il comma 1 dell'articolo
18 inserendo dopo Divisioni "e le Circoscrizioni"; ciò
in quanto si è ritenuto preferibile, per ragioni di chiarezza
espositiva, dedicare alle Circoscrizioni una disciplina descritta
autonomamente tramite il combinato disposto formato dall'articolo
9 commi 3 e 4, articolo 18 comma 5 e dagli allegati 1 e 2 alla
proposta di Regolamento; peraltro, il comma 5 dell'articolo 18
è stato ulteriormente integrato dopo le consultazioni con
le Circoscrizioni mediante il rinvio agli allegati 1 e 2 al Regolamento
e con la previsione della possibilità di affidamento in
economia sino all'importo di 150.000 Euro (ai sensi del comma
2 dello stesso articolo 18) per i beni e i servizi previsti nei
suddetti allegati. Anche tali integrazioni sono già ricomprese
nel testo attuale.
- Parimenti non si è ritenuto di inserire nell'articolo
18 un espresso richiamo all'articolo 4 in quanto ritenuto superfluo,
né di sopprimere il comma 3 dell'articolo 9 in quanto la
scelta espositiva adottata ne rende viceversa opportuno il mantenimento.
- Non si è ritenuto di aggiungere al comma 4 dell'articolo
9 "E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57 comma
5 punto a) a.2) del D.Lgs. 163/2007" in quanto trattasi di
disposizione legislativa che, sussistendone i presupposti, si
applica nelle modalità di acquisizione di servizi e forniture
ivi previste senza necessità di richiamo; il richiamo nell'articolo
9 del Regolamento parrebbe peraltro estemporaneo da un punto di
vista sistematico.
- Non si è ritenuto di accogliere quanto richiesto dalla
Circoscrizione 2, modificando l'articolo 9 comma 4 quarta riga
sostituendolo con "Per l'acquisto di apparecchi di telefonia
mobile e di apparecchiature informatiche le Circoscrizioni possono
direttamente ed esclusivamente avvalersi delle gare aperte della
Direzione Sistema Informativo e Telecomunicazioni dandone comunicazione
allo stesso"; ciò in quanto è opportuno che
le modificazioni alle prassi organizzative in essere relativamente
agli acquisti centralizzati siano oggetto di un consapevole intervento
regolamentare complessivo e non frutto di interventi episodici,
i quali, comunque, per essere attuati richiederebbero modifiche
al sistema informativo degli acquisti ed alla relativa contabilità.
- All'articolo 18 comma 2, nona riga, come suggerito dalla Circoscrizione
2, è stato aggiunto, dopo le parole "150.000 Euro"
"I.V.A. esclusa"; detta modifica è già
stata peraltro inserita nel testo attuale e non necessita pertanto
di emendamento.
- In riferimento alla proposta formulata dalla Circoscrizione
2 di modificare l'intitolazione dell'articolo 52 aggiungendo,
dopo "20.000 Euro I.V.A. esclusa" "per forniture
e servizi e oltre 40.000 Euro I.V.A. esclusa per i lavori"
si ritiene il rilievo corretto e viene proposto al riguardo separato
emendamento.
- Non si è ritenuto di modificare l'articolo 69 comma 1
quarta riga sostituendo "Euro 260 I.V.A. compresa" con
"Euro 500 I.V.A. compresa" in quanto il limite in questione
è stabilito dal Regolamento di Contabilità, le cui
possibili modifiche sono da affrontarsi in un quadro organico
attualmente non oggetto di discussione; analogo discorso è
a farsi per le modifiche proposte all'articolo 69 comma 3 prima
riga ove si chiede di sostituire "superiore a Euro 516,46"
con "Euro 1.000" con contestuale modifica del Regolamento
di Contabilità nonché in riferimento all'articolo
69 comma 3 quarta riga ove si chiede di sostituire "Euro
260 I.V.A. compresa" con "Euro 500 I.V.A. compresa.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di adottare il nuovo Regolamento per i Contratti della Città
di Torino, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il cui testo è allegato
alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante
e sostanziale (all. 1 - n. );
2) di dare atto che il "Regolamento per la disciplina dei
Contratti" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
del 7 marzo 2005 (mecc. 2004 08060/003), esecutiva dal 21 marzo
2005, così come modificato dalle deliberazioni della Giunta
Comunale 31 marzo 2005 (mecc. 2005 02140/003) esecutiva dal 18
aprile 2005 e del Consiglio Comunale 10 ottobre 2005 (mecc. 2005
07778/028) esecutiva dal 24 ottobre 2005 è abrogato a far
data dall'esecutività della presente deliberazione, così
come restano abrogate le suddette deliberazioni nelle parti in
cui apportano le modifiche in questione.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio.
Allegato 1 - Regolamento
TITOLO I - PARTE GENERALE
Sezione I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Principi e finalità
Articolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Fonti normative
Sezione II - Attribuzioni e competenze
Articolo 5 - Competenze generali del Consiglio Comunale
Articolo 6 - Competenze della Giunta Comunale
Articolo 7 - Competenze del Segretario Generale
Articolo 8 - Competenze dei Dirigenti
Articolo 9 - Competenze dei Servizi Centrali, Divisioni e Circoscrizioni
per l'acquisto di beni e servizi
Sezione III - Disposizioni comuni
Articolo 10 - Pubblicità e trasparenza
Articolo 11 - Pubblicità delle sedute di gara
Articolo 12 - Diritto d'accesso e comunicazioni
TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Sezione I - Modalità di negoziazione
Articolo 13 - Determinazioni a contrattare e relative procedure
Articolo 14 - Criteri e modalità di negoziazione
Articolo 15 - Affidamenti mediante procedura negoziata
Articolo 16 - Procedura negoziata preceduta da pubblicazione di
bando
Articolo 17 - Procedura negoziata mediante gara ufficiosa
Articolo 18 - Affidamenti in economia
Articolo 19 - Accordo quadro
Articolo 20 - Dialogo competitivo
Articolo 21 - Concessioni di lavori pubblici
Articolo 22 - Il Promotore finanziario per i lavori
Articolo 23 - Il Promotore finanziario per i servizi
Articolo 24 - Leasing finanziario
Articolo 25 - Concorso di idee e di progettazione
Sezione II - Sponsorizzazioni e Accordi di Collaborazione
Articolo 26 - Oggetto della sponsorizzazione
Articolo 27 - Procedimento di scelta dello sponsor
Articolo 28 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
Articolo 29 - Regime fiscale
Articolo 30 - Accordi di collaborazione
Sezione III - Negoziazione telematica
Articolo 31 - Gare telematiche
Articolo 32 - Sito "Gare on-line"
Articolo 33 - Pubblicazioni
Articolo 34 - Contenuto del bando e/o lettera d'invito
Articolo 35 - Abilitazione degli utenti
Articolo 36 - Criteri di aggiudicazione
Articolo 37 - Pubblicità delle sedute di gare telematiche
Articolo 38 - Stipulazione del contratto
Articolo 39 - Diritto d'accesso ai dati
Articolo 40 - Mercato elettronico
Articolo 41 - Abilitazioni
Articolo 42 - Forme di pubblicità
Articolo 43 - Durata, modifica, revoca e sospensione dell'abilitazione
Articolo 44 - Contenuto ed efficacia del catalogo
Articolo 45 - Aggiornamento e modifiche dei cataloghi
Articolo 46 - Sistemi di acquisto nel mercato elettronico
Articolo 47 - Controlli e sanzioni
Articolo 48 - Malfunzionamenti e guasti
Sezione IV - Albo fornitori di beni e servizi
Articolo 49 - Albo fornitori di beni e servizi
Articolo 50 - Formazione, revisione e aggiornamento dell'Albo
Articolo 51 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo
Sezione V - Commissioni di gara
Capo 1 - Aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso
Articolo 52 - Composizione della Commissione per affidamenti mediante
procedura negoziata e cottimo fiduciario oltre 20.000 Euro (I.V.A.
esclusa) per forniture e servizi, e oltre 40.000 Euro (I.V.A.
esclusa) per i lavori
Articolo 53 - Composizione della Commissione di gara per procedure
aperte e procedure ristrette con il criterio del prezzo più
basso
Capo 2 - Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa
Articolo 54 - Composizione della Commissione di gara per affidamento
di lavori, servizi forniture, e servizi professionali attinenti
l'ingegneria e l'architettura ad offerta economicamente più
vantaggiosa
Articolo 55 - Composizione della commissione di gara per concessioni
di lavori pubblici,project financing nonché per gli appalti
integrati con acquisizione di progetto definitivo in sede di offerta
Articolo 56 - Composizione della commissione di gara per i concorsi
di idee e di progettazione
Articolo 57 - Valutazione delle offerte anomale
Articolo 58 - Composizione della commissione di gara per l'individuazione
degli artisti ai sensi della Legge 717/1949 e s.m.i.
Articolo 59 - Remunerazione di componenti delle Commissioni esterni
all'Amministrazione
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE
Sezione I - Formalizzazione e garanzie
Articolo 60 - Stipulazione degli atti negoziali
Articolo 61 - Calcolo dell'importo contrattuale
Articolo 62 - Depositi cauzionali provvisori
Articolo 63 - Depositi cauzionali definitivi
Articolo 64 - Adempimenti conseguenti alla stipulazione
TITOLO IV - ECONOMATO
Sezione I - Gestione economale
Articolo 65 - Archivio articoli
Articolo 66 - Richieste di beni e servizi
Articolo 67 - Beni mobili inventariabili
Articolo 68 - Magazzino economale
Sezione II - Spese minute ed urgenti - Fondo economale
Articolo 69 - Spese minute ed urgenti
Articolo 70 - Fondo Economale
Articolo 71 - Casse decentrate
TITOLO V - DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Sezione I - Adempimenti connessi all'esecuzione dei contratti
Articolo 72 - Subappalto
Articolo 73 - Collaudi e verifiche di conformità - modalità
e termini per l'acquisto di beni e servizi
Articolo 74 - Collaudi e verifiche di conformità - Effetti
Articolo 75 - Collaudi ed agibilità di opere pubbliche
Articolo 76 - Penalità e risoluzioni contrattuali
Articolo 77 - Transazione
Articolo 78 -Accordo bonario
Articolo 79 -Liquidazione delle prestazioni
Sezione II - Modificazioni del contratto
Articolo 80 - Divieto di cessione del contratto
Articolo 81 - Cessioni di credito
Articolo 82 - Trasferimenti, fusioni, affitti d'azienda e di rami
d'azienda
TITOLO I - PARTE GENERALE
Sezione I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Principi e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale
della Città in attuazione del disposto di cui all'articolo
42, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico
delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
2. La predetta attività si ispira ai principi fondamentali
di cui all'articolo 97, comma 1, della Costituzione, e più
precisamente:
- di buon andamento, mediante l'adozione di procedure finalizzate
al conseguimento della maggior razionalizzazione, efficienza,
efficacia, economicità, tempestività e correttezza
dell'attività amministrativa;
- di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione
e libera concorrenza, mediante la trasparenza dell'azione amministrativa
e la predeterminazione dei procedimenti.
3. Al fine di dare piena attuazione ai principi enunciati nel
comma precedente, la partecipazione agli appalti della Città
deve avvenire nel rispetto del "CODICE ETICO DELLE IMPRESE
CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI" allegato
al presente Regolamento, la cui conoscenza ed accettazione costituisce
condizione essenziale per la partecipazione. Nei bandi di gara
e negli inviti esso viene richiamato tra le condizioni essenziali
da conoscere ed accettare ai fini dell'ammissione.
Articolo 2 - Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale, i rapporti negoziali descritti
al successivo articolo 3 conclusi per iscritto tra la Città
di Torino e soggetti terzi, dai quali derivi un'entrata o una
spesa ovvero a contenuto non patrimoniale dai quali derivino comunque
diritti e/o obbligazioni.
2. I termini "scritto" o "per iscritto" contenuti
nel presente regolamento designano un insieme di parole o cifre
che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale
insieme può includere anche informazioni trasmesse e archiviate
con mezzi elettronici.
Articolo 3 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento,
s'intendono per:
a) "contratto", il negozio giuridico posto in essere
tra il Comune ed un soggetto pubblico o privato, per costituire,
regolare, estinguere un rapporto giuridico patrimoniale ai sensi
dell'articolo 1321 e seguenti del Codice Civile;
b) "accordo di programma", l'atto posto in essere fra
enti diversi, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni, ed approvato dal soggetto che ne ha assunto l'iniziativa,
finalizzato all'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti
in un procedimento amministrativo;
c) "intesa", quell'atto posto in essere tra enti diversi,
frutto di una collaborazione paritaria per la realizzazione di
interessi comuni o per la definizione di un programma coordinato;
d) "concessione di lavori pubblici", il contratto avente
ad oggetto un appalto pubblico di lavori nel quale il corrispettivo
dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera
ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo;
e) "concessione di servizi", il contratto avente ad
oggetto un appalto pubblico di servizi nel quale il corrispettivo
della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di
gestire i servizi ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo;
f) "accordo quadro", l'accordo concluso, con le modalità
di cui al successivo articolo 19, tra una o più amministrazioni
aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui
scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti
da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto
riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
g) "sistema dinamico di acquisizione" e "asta elettronica",
processi di acquisizione mediante dispositivi elettronici disciplinati
nella Sezione III del titolo II del presente Regolamento;
h) "contratto di sponsorizzazione", il contratto mediante
il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie
iniziative o attività, ad un terzo (sponsor) che si obbliga
a fornire una predeterminata prestazione, la possibilità
di pubblicizzare la propria ragione sociale;
i) "contratto di locazione finanziaria", il contratto
che ha ad oggetto la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento
di opere pubbliche o di pubblica utilità congiuntamente
alla prestazione di servizi finanziari;
l) "dialogo competitivo", la procedura con la quale,
in caso di appalti particolarmente complessi, si avvia un dialogo
con gli operatori economici selezionati con le modalità
di cui al successivo articolo 20;
m) "accordo di collaborazione", l'accordo concluso con
soggetti privati o pubblici al fine di favorire l'innovazione
dell'organizzazione amministrativa, la realizzazione di maggiori
economie e la migliore qualità dei servizi prestati, secondo
quanto dettato dall'articolo 43 della Legge 449/1997 e dal D.Lgs.
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 4 - Fonti normative
1. L'attività negoziale del Comune è disciplinata
dal presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali delle
leggi statali e regionali e/o delle norme europee recepite o comunque
vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
2. Il presente Regolamento ha una validità di carattere
generale. La normativa del Regolamento va peraltro integrata dalle
disposizioni dei:
a) Regolamento sul Decentramento con specifico riferimento all'attività
negoziale delle Circoscrizioni;
b) Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della dirigenza;
c) Regolamento dell'Accesso ai documenti amministrativi.
d) Regolamento per il conferimento di incarichi a esperti esterni
all'Amministrazione.
3. Le disposizioni del presente Regolamento eventualmente in contrasto
con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle
more del formale adeguamento. In particolare la composizione delle
commissioni di gara di cui al Titolo II, Sezione V, sarà
automaticamente conformata alle eventuali previsioni di legge
successivamente intervenute in materia.
4. Le disposizioni regolamentari contenute in altri regolamenti
della Città incompatibili con il presente Regolamento,
si intendono caducate a tutti gli effetti.
Sezione II - Attribuzioni e competenze
Articolo 5 - Competenze generali del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, per il perseguimento dei fini di attività
negoziale, è competente all'adozione degli atti previsti
dall'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali".
2. Il presente Regolamento costituisce altresì definizione
di criteri generali in materia contrattuale.
Articolo 6 - Competenze della Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale adotta, nell'ambito delle sue competenze,
gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi
del Consiglio che non rientrino nelle competenze, previste dalle
leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale e
dei Dirigenti.
2. Al fine di assicurare i principi dell'uniformità e della
trasparenza dell'azione amministrativa, la Giunta Comunale adotta
ove possibile e nel rispetto dei principi stabiliti nel presente
Regolamento deliberazioni che definiscono criteri e metodi idonei
a disciplinare specifiche tipologie e fasi delle procedure di
affidamento.
3. La Giunta Comunale, è in particolare competente:
a) all'approvazione dei progetti di opere pubbliche preliminari
e definitivi di qualsiasi importo, nonché progetti esecutivi
qualora comportino una variazione all'importo complessivo del
quadro economico di spesa dell'opera. Resta in ogni caso salva
la competenza del Consiglio Comunale in caso di variante urbanistica;
b) all'approvazione delle ulteriori opere pubbliche di qualsiasi
importo, in estensione di contratto ex articolo 57, comma 5, del
D.Lgs.163/2006, nonché ex articolo 204, comma 1, D.Lgs.
163/2006 limitatamente al solo progetto delle ulteriori opere;
c) all'approvazione di varianti progettuali ex articoli 132, comma
1, e 205, commi 1 e 4, D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni
ed integrazioni che comportano ulteriore spesa rispetto al quadro
economico del progetto già approvato, limitatamente al
solo progetto di variante;
d) all'approvazione del certificato di collaudo relativo a lavori
le cui contabilità presentino riserve da parte della ditta
appaltatrice;
e) all'approvazione dello schema di accordo bonario ex articolo
240 D.Lgs. 163/2006 o la presa d'atto di mancato accordo bonario;
f) all'approvazione della proposta di transazione del contratto
ex articolo 239 D.Lgs. 163/2006;
g) all'approvazione della proposta di risoluzione del contratto
ex articoli 135 e 136 D.Lgs. 163/2006;
h) all'aggiornamento delle denominazioni e delle competenze dei
Servizi Centrali e Divisioni comunali previste nel presente Regolamento,
in relazione ad eventuali modifiche dell'assetto organizzativo
dell'Ente determinate da variazioni al Regolamento di Organizzazione
e Ordinamento della dirigenza;
i) alle ulteriori incombenze individuate dal PEG.
Articolo 7 - Competenze del Segretario Generale
1. Il Segretario Generale può rogare tutti i contratti
nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private
ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'articolo
97, comma 4 lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Può altresì presiedere le commissioni di gara.
Articolo 8 - Competenze dei Dirigenti
1. In coerenza con il disposto di cui all'articolo 107 del D.Lgs.
267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali" ai Dirigenti del Comune compete la responsabilità
gestionale degli obiettivi negoziali fissati dagli organi dell'ente.
2. Ai Dirigenti competono in particolare i seguenti atti:
a) l'adozione delle determinazioni a contrattare nei limiti stabiliti
dal Piano Esecutivo di Gestione e delle determinazioni di impegno
di spesa;
b) l'indizione delle gare d'appalto di lavori pubblici, di forniture
e di servizi, per qualsiasi importo;
c) l'approvazione del disciplinare di gara, qualora redatto;
d) la redazione e la pubblicazione di avvisi e bandi di gara,
di lettere di invito alle procedure ristrette e negoziate;
e) le determinazioni di aggiudicazione e di affidamento;
f) la presidenza delle Commissioni di gara, secondo quanto disposto
nella Sezione V del Titolo II del presente Regolamento;
g) le procedure negoziate e gli affidamenti in economia di qualsiasi
importo;
h) l'affidamento degli incarichi professionali;
i) la presa d'atto delle modifiche di ragioni sociali di ditte
contraenti, ivi comprese eventuali trasferimenti, cessioni, fusioni,
di imprese ed affitti di aziende;
k) le varianti progettuali ex articoli 132, comma 1, D.Lgs. 163/2006
e relativo Regolamento di esecuzione che rientrano nella disponibilità
del quadro economico;
l) le varianti migliorative ex articoli 132, comma 3 secondo periodo,
D.Lgs. 163/2006 e relativo Regolamento di esecuzione nonché
ex articolo 205, commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006;
m) l'autorizzazione al subappalto ex articolo 118, comma 8, D.Lgs.
163/2006;
n) l'esonero dalla prestazione delle cauzioni nonché lo
svincolo delle stesse;
o) l'approvazione del certificato del collaudo, le cui contabilità
non presentino riserve da parte della ditta appaltatrice e del
certificato di regolare esecuzione;
p) la consegna anticipata;
q) la proroga del termine di esecuzione del contratto;
r) l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 76;
s) l'adozione dell'accordo bonario come approvato dal precedente
articolo 6, comma 3 lettera e), e la relativa spesa;
t) l'adozione dell'accordo transattivo come approvato dal precedente
articolo 6, comma 3 lettera f);
u) la risoluzione del rapporto contrattuale;
v) le autorizzazioni alle cessioni del credito di cui al successivo
articolo 81;
z) l'incameramento delle cauzioni provvisorie e definitive.
3. Nell'ambito degli elementi individuati nelle determinazioni
a contrattare, spettano ai Dirigenti che hanno adottato queste
ultime tutti quei compiti funzionali all'attuazione ed esecuzione
dei contratti ed all'effettuazione di adeguati controlli di risultato.
Articolo 9 - Competenze dei Servizi Centrali, Divisioni e Circoscrizioni
per l'acquisto di beni e servizi
1. L'attività negoziale relativa alle forniture di beni
e servizi per i quali ricorrono esigenze di omogeneità
sostanziale e di standardizzazione qualitativa, ovvero il perseguimento
di economie di scala, è direttamente attribuita alla Direzione
Contratti Appalti Economato - Coordinamento Economato (di seguito:
Economato), al quale competono pertanto in esclusiva le negoziazioni
relative a:
a. acquisti di mobili e arredi per ufficio e per presidi socio-assistenziali,
attrezzature, strumenti, materiali tecnici e beni similari;
b. acquisti di macchine ed attrezzature per ufficio con relativi
materiali di consumo e servizi di assistenza (esclusi strumenti
e materiali informatici e telefonici e relativo software);
c. acquisti di materiale di cancelleria, stampati e materiali
per pulizia;
d. acquisti di articoli di vestiario, accessori e materiale vario
antinfortunistico;
e. acquisti di articoli per cerimonie, manifestazioni ed elezioni;
f. acquisti di medicinali e materiali per assistenza igienico-sanitaria;
g. acquisto e noleggio di biancheria e connessi servizi di lavatura
e stiratura;
h. servizi di pulizia;
i. servizi di ristorazione per dipendenti e utenti di servizi
socio-assistenziali;
j. servizi di manutenzione e riparazione, nonché provvista
di accessori e parti di ricambio dei beni di cui al punto a.;
k. servizi di trasporto per traslochi e manifestazioni.
All'Economato compete inoltre:
a. la tenuta dell'Albo fornitori;
b. la gestione del sistema informativo approvvigionamenti;
c. la predisposizione di capitolati-tipo ai quali si attengono
i Servizi, le Divisioni e le Circoscrizioni per le negoziazioni
loro attribuite, fatte salve le peculiarità di specifiche
tipologie di affidamenti distintamente disciplinate;
d. la gestione del magazzino di cui al successivo articolo 68;
e. la cessione e la rottamazione dei beni mobili radiati;
f. la vendita di beni mobili pervenuti per donazione alla Civica
Amministrazione.
2. I Servizi Centrali e le Divisioni sono competenti per le negoziazioni
relative all'acquisizione di gruppi merceologici di beni e servizi
caratteristici della propria attività istituzionale non
rientranti nella competenza esclusiva di cui supra al punto 1,
elencati in via tassativa negli allegati 1 e 2, fatta salva l'osservanza
di quanto previsto dal successivo comma 6.
3. Le Circoscrizioni, nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento
per il Decentramento, sono competenti per l'attività negoziale
inerente l'acquisizione di beni e servizi che si rendono necessari
al loro funzionamento, semprechè non rientranti nei gruppi
merceologici espressamente riservati alla competenza dell'Economato,
elencati al precedente comma 1, ovvero dei Servizi Centrali e
Divisioni, specificati negli allegati 1 e 2.
4. In deroga alle limitazioni di cui al comma precedente, le Circoscrizioni
possono procedere alla negoziazione per l'acquisto di beni e servizi
di importo unitario fino a 20.000 Euro al netto dell'I.V.A., nell'ambito
dello stanziamento complessivo per spese correnti e in conto capitale,
nelle sole ipotesi in cui non risulti un contratto in essere aggiudicato
dai suddetti Servizi, con esclusione in ogni caso di apparecchi
di telefonia mobile e di apparecchiature informatiche. Il limite
di importo è riferito all'insieme di ciascun fabbisogno,
progetto od intervento avente carattere unitario; non è
pertanto consentita la suddivisione artificiosa in più
forniture, lavori o servizi.
5. Le funzioni economali dei Servizi Centrali, delle Divisioni
e delle Circoscrizioni si coordinano, per tutti gli aspetti normativi
e procedurali, con l'Economato.
6. Relativamente ai contributi e/o proventi ricevuti con destinazione
vincolata, i Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni
possono procedere direttamente all'acquisizione dei relativi beni
secondo le attribuzioni di cui ai commi precedenti e con le modalità
di cui al presente Regolamento. Qualora le acquisizioni rientrino
nella competenza dell'Economato, si provvede previo storno dei
relativi fondi, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
7. Agli acquisti per i Gruppi Consiliari si applica quanto previsto
dal Regolamento del Consiglio Comunale.
Sezione III - Disposizioni comuni
Articolo 10 - Pubblicità e trasparenza
1. In coerenza con i principi di trasparenza e predeterminazione
dell'attività negoziale, la Civica Amministrazione assicura
la più ampia pubblicizzazione delle iniziative contrattuali,
prima e dopo l'espletamento delle gare.
2. La sezione "Appalti" del sito informatico comunale
costituisce il Profilo di committente in cui sono pubblicati gli
atti e le informazioni previsti dal D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni
3. La Sezione suddetta contiene, oltre alle informazioni previste
dalla legge, notizie e documenti utili alla corretta partecipazione
agli appalti comunali da parte degli operatori economici interessati.
Articolo 11 - Pubblicità delle sedute di gara
1. Le operazioni di gara per le procedure aperte, ristrette, negoziate
e per le aste elettroniche da aggiudicare al massimo ribasso,
si svolgono in seduta pubblica e alla presenza della Commissione
di gara costituita ai sensi della Sezione quinta del Titolo II.
2. Per le procedure aperte, ristrette e negoziate da aggiudicare
all'offerta economicamente più vantaggiosa, per concessioni
e project financing, possono tenersi in seduta riservata le sole
operazioni attinenti all'esame delle offerte tecniche; in tal
caso la Commissione, prima di procedere all'apertura delle offerte
economiche, dà lettura dei punteggi tecnici attribuiti
ai concorrenti.
3. Le sedute delle Commissioni di gara per i concorsi di idee
e di progettazione non sono pubbliche, ad eccezione della seduta
preliminare e della seduta conclusiva di individuazione del vincitore
sulla base della graduatoria predisposta secondo la procedura
prevista dall'articolo 25 del presente Regolamento.
Articolo 12 - Diritto d'accesso e comunicazioni
1. Durante le sedute pubbliche di gara i concorrenti presenti
hanno diritto di prendere visione della documentazione esaminata
dalla Commissione, compatibilmente con le esigenze di ordinato
svolgimento delle sedute stesse e fatto salvo il differimento
dell'accesso nei casi previsti dall'articolo 13 del D.Lgs. 163/2006
e successive modificazioni ed integrazioni, facendone richiesta
al Presidente e previa certificazione delle proprie generalità
e qualificazioni.
2. I dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati
dal Comune di Torino come previsto dalle norme in materia di appalti
pubblici.
3. I diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
sono esercitabili con le modalità della Legge n. 241/1990
e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento comunale
per l'accesso agli atti.
4. L'esercizio del diritto d'accesso viene differito nei casi
previsti dalla vigente normativa. Qualora non intervenga l'aggiudicazione
definitiva entro 30 giorni può essere consentito l'accesso
al concorrente che lo richieda in vista della difesa in giudizio
dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento.
TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Sezione I - Modalità di negoziazione
Articolo 13 - Determinazioni a contrattare e relative procedure
1. La determinazione a contrattare è adottata dal dirigente
titolare del capitolo di spesa o di entrata e deve contenere tutti
gli elementi indicati nel primo comma dell'articolo 192 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La determinazione a contrattare deve altresì contenere
l'attestazione che i beni/servizi oggetto della negoziazione non
sono reperibili nelle convenzioni stipulate da Consip S.p.A.,
ovvero, laddove presenti, che non rispondono per caratteristiche
tecniche e/o funzionali ai reali fabbisogni.
3. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate
secondo i sistemi, modi e metodi ammessi dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della
Regione Piemonte e in conformità alle procedure previste
dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente
nell'ordinamento giuridico italiano.
4. Le determinazioni a contrattare ed i relativi bandi o lettere
d'invito prevedono la riserva di facoltà di escludere dalla
gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non
sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto,
in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
risultino essersi resi responsabili di comportamenti di grave
negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione dei contratti
affidati dal Comune di Torino o da altre stazioni appaltanti.
5. La Giunta Comunale può adottare deliberazioni che individuino
preventivamente ed in via generale modalità di affidamenti
caratterizzati da peculiarità tecniche e specificità
tipologiche.
6. L'effettiva osservanza di quanto stabilito nelle deliberazioni
quadro dovrà risultare nelle singole determinazioni a contrattare.
Articolo 14 - Criteri e modalità di negoziazione
1. La stipulazione degli atti negoziali è subordinata alla
adozione di apposito provvedimento emanato secondo la specifica
competenza, con assunzione di impegno sugli interventi o capitoli
di bilancio di previsione, nel limite degli importi stanziati
nel Piano Esecutivo di Gestione.
2. Allo scopo di disciplinare il singolo rapporto contrattuale
la determinazione approva il capitolato speciale d'oneri e, ove
occorra, lo schema di contratto, nei quali sono predeterminati
in modo esauriente le caratteristiche qualitative, le condizioni
e gli obblighi connessi alle prestazioni.
Tali capitolati o schemi di contratto definiscono in particolare:
a) le specifiche tecniche;
b) i termini ed il luogo di consegna, ovvero di effettuazione
del servizio ed esecuzione dei lavori;
c) le modalità di controllo e collaudo di conformità;
d) la garanzia che il contraente deve prestare per assicurare
l'adempimento degli impegni;
e) le penalità per ritardi, difformità ed altre
eventuali inadempienze;
f) i costi della sicurezza e degli eventuali rischi da interferenze.
3. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono trasmesse
al Servizio Risorse Finanziarie per il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto disposto
dal Regolamento di Contabilità.
4. La scelta del contraente deve avvenire di norma attraverso
una delle seguenti procedure:
- procedura aperta;
- procedura ristretta;
Nei casi specifici previsti dalla vigente normativa sono altresì
ammessi:
- dialogo competitivo
- accordo quadro
- sistema dinamico di acquisizione
L'attivazione delle procedure ad evidenza pubblica compete in
ogni caso al Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato,
al quale devono essere tempestivamente trasmessi gli atti e la
documentazione necessari.
5. Nelle fattispecie ed entro i limiti indicati nei successivi
articoli 15, 16, 17 e 18 è ammesso il ricorso a:
- procedura negoziata, con o senza pubblicazione di bando;
- affidamento in economia.
Articolo 15 - Affidamenti mediante procedura negoziata
1. La Civica Amministrazione procede mediante procedura negoziata:
a) nelle ipotesi previste dalla normativa nazionale, regionale
ed europea per gli appalti di lavori, forniture e servizi;
b) in caso di convenzioni da stipularsi con cooperative sociali
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991,
n. 381.
2. Gli affidamenti di cui al comma 1, lettera b), del presente
articolo, sono effettuati con le modalità ed i criteri
previsti dalla Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 18 e nei relativi
provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in attuazione della
legge medesima.
Articolo 16 - Procedura negoziata preceduta da pubblicazione
di bando
1. La procedura negoziata preceduta da pubblicazione del bando,
è avviata previa adozione di apposita determinazione a
contrattare da parte del Dirigente competente, che stabilisce
le modalità e le condizioni della gara.
Articolo 17 - Procedura negoziata mediante gara ufficiosa
1. Fatti salvi i casi espressamente disciplinati dalla normativa
vigente, alle gare ufficiose vengono invitati non meno di cinque
operatori economici, idonei per lo specifico settore merceologico,
ovvero per le categorie di lavori individuate dalla vigente normativa,
salvo i casi di motivata e comprovata impossibilità di
reperire un numero di operatori economici sufficiente.
Per le procedure negoziate di forniture e di servizi, le ditte
da invitare sono scelte, di norma con il criterio della rotazione,
tra quelle iscritte all'albo di cui al successivo articolo 49.
Qualora l'albo non comprenda il gruppo merceologico o le categorie
di servizi adeguati al fabbisogno specifico, si può procedere
mediante indagini di mercato.
2. Gli operatori economici sono invitati mediante lettera raccomandata
in conformità ad un modello tipo. In casi d'urgenza gli
inviti alle offerte possono essere inoltrati tramite fax o posta
elettronica. Dovrà comunque risultare agli atti la data
dell'invito degli operatori economici e del ricevimento delle
offerte, nonché il contenuto delle medesime. Per l'acquisto
di beni e servizi la negoziazione può inoltre essere effettuata
tramite il mercato elettronico.
Articolo 18 - Affidamenti in economia
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 125, comma 10, del
D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Economato
e i Servizi Centrali/Divisioni, ciascuno per le proprie specifiche
competenze, secondo quanto previsto al precedente articolo 9,
comma 1, e quanto indicato nell'allegato 1 del presente Regolamento,
possono procedere ad affidamenti in economia fino all'importo
di 20.000,00 Euro, I.V.A. esclusa; tale facoltà è
esercitabile anche per l'acquisto di materiali, utensili e mezzi
per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, nonché
per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura.
2. Possono inoltre essere affidati in economia dai soggetti di
cui al comma precedente, i servizi e le forniture di importo inferiore
a 150.000,00 Euro I.V.A. esclusa riferibili ad uno dei gruppi
merceologici per i quali siano presenti nell'Albo Fornitori operatori
economici qualificati ed abilitati in seguito all'ultima pubblicazione
annuale del bando per l'iscrizione all'Albo stesso.
3. Possono essere affidati in economia da tutti i Servizi Centrali
e dalle Divisioni, fino all'importo di 5.000,00 Euro I.V.A. esclusa,
i servizi e le forniture di seguito elencati in via tassativa
e sempreché non siano stati definiti contratti quadro nella
relativa tipologia merceologica:
a) forniture minute od urgenti di materiale per ufficio al fine
di garantire il regolare funzionamento dei servizi;
b) manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili;
c) acquisto ed installazione di manufatti ed impianti relativi
agli adeguamenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro;
d) acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei
lavori in amministrazione diretta;
e) piccole assicurazioni per attività specifiche;
f) organizzazione di convegni, eventi formativi, mostre e manifestazioni
varie;
g) traduzioni e servizi di interpretariato;
h) abbonamenti ad agenzie di informazione e simili;
i) trasporti, spedizioni, imballaggi e facchinaggi;
j) rilegatura di libri, pubblicazioni e documentazione d'ufficio;
k) stampa di circolari, bollettini, manifesti, locandine e documentazione
in genere;
l) lavori dattilografici, fotografici, di fotocopiatura e riproduzione
in genere.
4. Sono altresì eseguibili in economia, fino all'importo
di 200.000,00 Euro I.V.A. esclusa, i seguenti lavori:
a) manutenzioni o riparazioni di opere od impianti;
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza in genere;
c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso
esperimento delle procedure di gara;
d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione
del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando
vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
5. Le Circoscrizioni possono affidare in economia l'acquisizione
di beni e servizi che si rendono necessari al loro funzionamento
ai sensi e con i limiti di cui al precedente articolo 9, sino
all'importo di Euro 5.000,00 I.V.A. esclusa per forniture minute
od urgenti di materiale per ufficio al fine di garantire il regolare
funzionamento dei servizi e di Euro 20.000,00 I.V.A. esclusa per
gli altri servizi e forniture indicati al comma 3. Le Circoscrizioni
possono altresì affidare in economia i servizi e le forniture
di cui al precedente comma 2 in relazione a quanto indicato nell'allegato
1 al presente Regolamento.
6. I limiti di importo di cui al presente articolo sono riferiti
all'insieme di ciascun fabbisogno, progetto od intervento avente
carattere unitario; non è pertanto consentita la suddivisione
artificiosa in più lavori o forniture di beni e servizi.
Nel caso di servizi e forniture aventi carattere di regolarità
o destinati ad essere rinnovati, è assunto come valore
di riferimento il valore annuale individuato secondo le modalità
previste all'articolo 29, comma 10, del D.Lgs. 163/2006.
7. L'esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori, di
cui al presente articolo viene disposta con determinazione del
Dirigente nei limiti stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione.
8. Le acquisizioni in economia, qualora non siano effettuate in
amministrazione diretta, si svolgono con le modalità della
procedura negoziata mediante gara ufficiosa ai sensi dell'articolo
17 del presente Regolamento ovvero mediante mercato elettronico
e sistemi informatici di negoziazione. Gli affidamenti di lavori
di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e gli affidamenti
di forniture e servizi di importo pari o superiore a 20.000,00
Euro sono effettuati previa consultazione di almeno 5 operatori
economici, purchè sussistano in tal numero soggetti idonei.
9. Fino ai suddetti importi è consentito l'affidamento
diretto da parte del Responsabile del Procedimento.
Articolo 19 - Accordo quadro
1. L'accordo quadro può essere utilizzato, sia per contratti
sotto soglia, sia per contratti sopra soglia comunitaria:
a) per l'acquisto di beni e servizi omogenei aventi carattere
ripetitivo e costante nel tempo;
b) nel caso di forniture per le quali non è programmabile
la necessità temporale né la precisa quantificazione;
c) nei casi in cui non è possibile individuare un unico
fornitore per la specifica natura della prestazione;
d) per i lavori di manutenzione.
2. Le prestazioni oggetto dell'accordo non possono avere durata
superiore a quattro anni.
3. Le modalità delle medesime e le condizioni economiche
possono essere fissate definitivamente in sede di sottoscrizione
dell'accordo, ovvero essere oggetto di successive quotazioni,
anche in via telematica, patti e condizioni da concludersi in
forma scritta quali atti aggiuntivi dell'accordo quadro principale.
4. Di norma l'accordo quadro si conclude con più operatori
economici, interpellati tra quelli iscritti all'Albo fornitori,
in caso di importo globale, nel periodo, inferiore ad Euro 150.000,00
ovvero individuati in seguito a pubblicazione di avviso pubblico
nei modi e termini di legge.
5. Nell'ambito delle proprie competenze, il dirigente adotta la
determinazione di indizione in cui:
- se si tratta di accordo quadro concluso con più operatori
economici specifica le modalità di scelta degli operatori
da invitare;
- individua le modalità ed i criteri di aggiudicazione
ai sensi dell'articolo 81 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni
ed integrazioni, eventualmente prevedendo il confronto competitivo
tra gli operatori partecipanti.
6. Alla determinazione di indizione sono allegati:
- un disciplinare tecnico, contenente le modalità di svolgimento
della prestazione;
- lo schema dell'atto dell'accordo quadro, contenente gli elementi
contrattuali dell'accordo.
7. L'affidamento ad un solo operatore economico, è ammesso
nel caso in cui l'operatore individuato sia l'unico in grado di
effettuare la prestazione nei modi e nei termini richiesti, ovvero
nel caso in cui sia l'unico ad aver risposto ad una pubblica selezione.
Articolo 20 - Dialogo competitivo
1. Il ricorso al dialogo competitivo è ammesso per appalti
particolarmente complessi di importo superiore alla soglia comunitaria,
la cui particolarità deve essere dettagliatamente motivata
nella determinazione di indizione. Per i lavori pubblici il ricorso
al Dialogo competitivo è ammesso solo previa acquisizione
dei pareri di cui al comma 1 dell'articolo 58 D.Lgs. 163/2006
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il bando del dialogo competitivo e l'allegato documento descrittivo:
- individuano l'oggetto del dialogo, le esigenze e gli obiettivi
dell'Amministrazione;
- indicano i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione
delle offerte, le modalità ed i termini di partecipazione;
- stabiliscono le fasi e le modalità di svolgimento del
dialogo, prevedendo eventualmente la suddivisione della procedura
in più fasi autonome. Il documento descrittivo specifica
anche i criteri di valutazione delle proposte in ogni fase del
dialogo e indica la facoltà dell'Amministrazione di escludere
i candidati in ogni fase sulla base dei suddetti criteri.
3. I vari aspetti dell'appalto vengono discussi con i partecipanti
mediante:
- richieste inoltrate ai partecipanti in forma scritta
e/o
- audizioni dei concorrenti.
4. Di ogni audizione è redatto verbale; le richieste scritte
sono finalizzate ad ottenere dal candidato informazioni, soluzioni
progettuali, analisi economiche e qualsivoglia elemento utile
alla definizione dell'appalto, da discutere in sede di audizione.
Le richieste scritte sono effettuate contemporaneamente e con
il medesimo documento nei confronti di tutti i candidati.
5. La conclusione del dialogo è dichiarata in forma scritta
a tutti i candidati, i quali vengono successivamente invitati
a presentare le offerte finali.
6. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
Articolo 21 - Concessioni di lavori pubblici
1. L'affidamento in concessione di lavori pubblici mediante procedura
aperta o ristretta con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa è disciplinato dalle norme in materia
previste dal D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni
e dal relativo Regolamento di esecuzione, a cui espressamente
si rimanda.
2. In tali casi la Commissione di gara sarà composta con
le modalità indicate all'articolo 55 del presente regolamento.
I compensi dei commissari saranno determinati di volta in volta
con apposita determinazione dirigenziale che ne impegnerà
conseguentemente la relativa spesa sulla base di quanto stabilito
al successivo articolo 55, tenuto conto che i suddetti compensi
dovranno essere stati preventivamente inseriti quali spese nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della
Stazione Appaltante.
3. I rapporti negoziali tra la Stazione appaltante ed il concessionario
s'intendono interamente disciplinati dal contratto di concessione
come risulta approvato a seguito dell'aggiudicazione definitiva.
Articolo 22 - Il promotore finanziario per i lavori
1. La realizzazione di opere pubbliche mediante il ricorso al
"project financing", con risorse totalmente o parzialmente
a carico del privato denominato promotore, è disciplinato
dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. Il "project financing" ha per oggetto lavori inseriti
nei programmi approvati dalla Città e resi noti con un
bando pubblicato con le modalità di legge.
3. Il bando precisa, tra l'altro, se si procederà direttamente
alla valutazione delle proposte e alla nomina del promotore ovvero
se sarà bandita una successiva procedura selettiva in cui
il promotore prescelto nella fase preliminare avrà diritto
di preferenza ove intenda adeguare la propria offerta a quella
ritenuta più vantaggiosa.
4. Per lavori non inseriti nei programmi dell'Amministrazione,
possono essere presentate proposte a mezzo di studi di fattibilità,
da parte di soggetti ammessi dalla vigente normativa, eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di
servizio. Gli studi di fattibilità così presentati
sono valutati entro sei mesi e, se ritenuti di pubblico interesse,
possono essere adottati dall'Amministrazione ai fini dell'avvio
di un procedimento di" project financing".
5. Si applicano, per quanto non espressamente previsto al presente
articolo, le disposizioni di legge e di regolamento, compreso
il presente, relative alla concessione di lavori pubblici, in
quanto compatibili.
Articolo 23 - Il promotore finanziario per i servizi
1. Possono essere prese in considerazione le proposte di promotori
relative alla gestione di servizi di competenza comunale suscettibili
di gestione economica. A tale scopo gli interventi realizzabili
con capitali privati sono resi noti con pubblicazione di un avviso
indicativo.
Articolo 24 - Leasing Finanziario
1. La realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere
pubbliche o di pubblica utilità può avvenire mediante
leasing finanziario previa valutazione puntuale degli aspetti
relativi all'economicità dell'operazione e degli effetti
sui bilanci annuali e pluriennali, da esplicitarsi nella determinazione
a contrattare.
Articolo 25 - Concorso di idee e di progettazione
1. Il concorso di idee è un procedimento di scelta di piani
o proposte ideative relativi a opere pubbliche da svolgersi con
le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il premio per l'idea vincitrice, non necessariamente in danaro,
viene stabilito nel bando di gara, così come dev'essere
ivi prevista la facoltà di non procedere all'attribuzione
del medesimo in caso di elaborati ritenuti dalla commissione giudicatrice
di qualità insufficiente. A gara avvenuta la Città
acquisisce in proprietà l'idea vincitrice.
3. Il concorso di progettazione ha per oggetto la redazione di
un progetto di fornitura o servizi ovvero di un piano o progetto
preliminare di opera pubblica ed è da svolgersi con le
modalità previste dalla normativa vigente.
4. Il compenso per il vincitore del concorso di progettazione
e gli eventuali rimborsi spese a progetti ritenuti meritevoli,
vengono determinati nel bando di gara nella misura stabilita dalla
normativa vigente.
5. E' facoltà della Stazione Appaltante prevedere nel bando,
previa indicazione del relativo corrispettivo , la possibilità
di procedere all'affidamento dei successivi livelli di progettazione
ed eventuale direzione lavori, con il vincitore medesimo.
6. La Commissione di gara per il concorso di idee e di progettazione
sarà composta con le modalità indicate al successivo
articolo 56.
7. Per la presentazione e la valutazione delle idee e proposte
progettuali deve essere garantito l'anonimato dei concorrenti.
Parimenti la predisposizione della graduatoria delle idee e proposte
deve garantire l'anonimato dei concorrenti.
8. Nella seduta conclusiva la Commissione provvede all'identificazione
nominativa dei concorrenti.
Sezione II - Sponsorizzazioni e accordi di collaborazione
Articolo 26 - Oggetto della sponsorizzazione
1. Possono essere sponsorizzati servizi, attività, forniture,
iniziative e lavori; la sponsorizzazione può coprire in
tutto o in parte il costo relativo e può consistere sia
in un esborso in denaro, sia nell'obbligazione di dare o facere
da parte dello sponsor.
Articolo 27 - Procedimento di scelta dello sponsor
1. L'affidamento della sponsorizzazione è preceduto dalla
pubblicazione di un avviso con cui i soggetti interessati sono
invitati a presentare proposte.
2. L'avviso è pubblicato almeno all'Albo Pretorio e sul
sito internet comunale. E' inoltre pubblicizzato in altre forme
che risultino di volta in volta più appropriate in relazione
al contenuto della sponsorizzazione ed alla tipologia di attività.
L'avviso contiene almeno i seguenti dati:
- l'oggetto della sponsorizzazione, cioè l'indicazione
dell'iniziativa o attività sponsorizzabile;
- le modalità ed il termine di presentazione delle proposte;
- i criteri di valutazione delle proposte.
3. Le proposte sono valutate da una Commissione formata da tre
componenti, di cui almeno uno dirigente che la presiede.
Articolo 28 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
1. E' facoltà dell'Amministrazione rifiutare le proposte
di sponsorizzazione qualora:
- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività
pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio
o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- ravvisi motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione
di tabacco, alcoolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo,
odio o minaccia.
Articolo 29 - Regime fiscale
1. Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda l'erogazione
di una somma di denaro da parte dello sponsor, il Comune emette
fattura per il relativo valore.
2. Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda una prestazione
di dare o facere da parte dello sponsor, il Comune emette fattura
per il valore della promozione d'immagine fornita e lo sponsor
emette fattura per il valore dell'utilità fornita.
3. In caso di sponsorizzazione in cui per la promozione d'immagine
dello sponsor sia prevista esclusivamente un'entrata tributaria
per il Comune, esclusi quindi conferimenti in danaro o di altra
natura, l'operazione non è rilevante agli effetti I.V.A.
e quindi non viene emessa alcuna fatturazione.
Articolo 30 - Accordi di collaborazione
1. La Città di Torino può stipulare accordi di collaborazione
con soggetti privati o associazioni, senza scopo di lucro, indirizzati
al perseguimento di interessi pubblici che escludano conflitti
di interesse tra attività pubblica e privata e che comportino
risparmi di spesa secondo quanto previsto dall'articolo 119 del
D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 43 della Legge 449/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Sezione III - Negoziazione telematica
Articolo 31 - Gare telematiche
1. Per GARA TELEMATICA si intende l'insieme delle procedure che,
nel rispetto dell'evidenza pubblica, consentono alla Civica Amministrazione
di effettuare approvvigionamenti dei beni e servizi ponendo in
competizione gli offerenti attraverso l'utilizzo delle reti di
telecomunicazioni, dell'informatica e dei sistemi di negoziazione
elettronici.
2. Nella gestione del sistema elettronico e telematico di negoziazione
l'Amministrazione può avvalersi di un soggetto pubblico
o privato, denominato GESTORE DEL SISTEMA, selezionato in base
alla normativa vigente. Resta fermo quanto previsto dalla Legge
241/1990 e dal D.P.R. 101/2002 e successive modificazioni ed integrazioni
sul responsabile del procedimento.
3. Il Gestore del Sistema è incaricato dall'Amministrazione
della conduzione tecnico-informatica del Sistema. Il Gestore del
Sistema provvede alla sicurezza informatica, logica e fisica del
Sistema stesso rivestendo il ruolo di responsabile della sicurezza
e di amministratore di sistema, ai sensi della disciplina che
regola la materia ed è altresì responsabile dell'adozione
di tutte le misure stabilite dalla normativa vigente in tema di
sicurezza dei trattamenti di dati personali.
4. I servizi e gli strumenti tecnologici necessari all'espletamento
delle gare telematiche sono resi disponibili tramite il sito di
cui al successivo articolo 32 ai fornitori abilitati ai sensi
del presente regolamento attraverso apposita procedura di identificazione
che consente all'utente-fornitore l'accesso al sistema.
Articolo 32 - Sito "Gare on-line"
1. Il sistema delle gare telematiche è accessibile tramite
l'apposito sito internet, di seguito denominato "Gare on-line".
2. Il sito contiene, oltre alla pubblicazione dei bandi, tutte
le modalità di espletamento delle gare, le informazioni
sul funzionamento dei sistemi telematici, le metodologie da utilizzare
per le aggiudicazioni.
3. Tramite il sito i fornitori abilitati accedono alla piattaforma,
che rappresenta il luogo virtuale nel quale si svolgono le procedure
di gara, attraverso il sistema di autenticazione degli offerenti,
specificato al successivo articolo 35.
Articolo 33 - Pubblicazioni
1. Le gare in via telematica sono precedute dalla pubblicazione
di un bando nelle forme stabilite dalla legislazione vigente nonché,
integralmente e con gli eventuali allegati, sul sito creato ai
sensi del precedente articolo.
2. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ove prevista, è
effettuata per estratto e deve contenere l'indicazione del sito
suddetto.
Articolo 34 - Contenuto del bando e/o lettera d'invito
1. Il bando di gara e/o la lettera di invito alla gara telematica
devono contenere, oltre agli elementi essenziali previsti dalla
normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi e
forniture, le seguenti indicazioni:
a. l'indicazione del sito dove l'Amministrazione realizza la procedura
di acquisto;
b. le modalità di presentazione delle domande di abilitazione;
c. le informazioni per la consultazione telematica dei capitolati
speciali e dell'eventuale documentazione tecnica utile all'individuazione
dei beni o servizi da fornire;
d. la descrizione della procedura, delle modalità e dei
criteri di scelta del contraente;
e. il giorno e l'ora in cui è fissato l'inizio della negoziazione
e la sua durata.
Articolo 35 - Abilitazione degli utenti
1. Ai concorrenti in possesso dei requisiti stabiliti dal bando
viene rilasciata l'abilitazione che comporta l'ammissione all'appalto
e l'accesso alla gara on-line.
2. L'abilitazione è subordinata alla compilazione di una
"scheda identificativa" su apposito modulo elettronico
disponibile sul sito Internet contenente le informazioni relative
ai requisiti dell'impresa, sottoscritto dal legale rappresentante.
In tal caso il modulo va inviato per posta elettronica all'indirizzo
prestampato sul modulo stesso. La sottoscrizione può essere
effettuata con firma digitale. Il fornitore sprovvisto di firma
digitale può invece inoltrare il modulo sottoscritto per
posta ordinaria, unitamente a copia fotostatica del documento
d'identità del legale rappresentante.
3. Le imprese ammesse alla gara riceveranno unitamente alla lettera
di invito alla licitazione privata la password e contestualmente
per posta elettronica la user ID attribuita. Una volta abilitate,
le imprese verranno riconosciute come utente del sistema: digitando
la propria user ID e password potranno accedere alla gara on-line
ed inoltrare la propria offerta attraverso la stessa procedura
informatica.
4. La procedura di identificazione-abilitazione avviene a partire
dalla data di scadenza fissata nel bando per la presentazione
delle candidature.
Articolo 36 - Criteri di aggiudicazione
1. L'acquisto di beni o servizi mediante procedura telematica
può essere aggiudicato:
- in base al criterio del prezzo più basso ai sensi della
vigente normativa nazionale e comunitaria;
- secondo il metodo del rilancio dinamico delle offerte.
- all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo parametri
anche diversi dal prezzo quantificabili in modo tale da poter
essere espressi in cifre o percentuali, che siano oggetto di valutazione
automatica a mezzo elettronico senza intervento e/o valutazione
da parte della commissione di gara.
2. In caso di negoziazione al rilancio, la durata è fissata
di volta in volta nella lettera di invito e fino ad un termine
massimo non superiore ad un'ora dall'apertura della seduta, con
possibilità di estensione delle negoziazioni di 3 minuti
per ogni offerta presentata a partire dal minuto di gara indicato
nella medesima lettera di invito.
3. Terminata la negoziazione al rilancio il sistema informatico
evidenzierà la migliore offerta ed il relativo offerente;
dallo stesso momento saranno visibili oltre a tutte le offerte
pervenute, i relativi offerenti.
4. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più
vantaggiosa, si procede preliminarmente all'attribuzione dei punteggi
tecnici e solo successivamente all'attribuzione di quelli relativi
al prezzo.
5. Le imprese abilitate presentano per via telematica le loro
offerte nei termini stabiliti dagli atti di gara. Nel corso delle
operazioni le offerte dei concorrenti saranno visibili nel contenuto,
ma ne sarà criptata la provenienza.
6. Al termine delle negoziazioni il sistema propone la graduatoria
degli offerenti che sarà oggetto di approvazione da parte
della commissione.
7. Rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare
la congruità delle offerte ai sensi di legge.
8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere
o rinviare la seduta di gara qualora, nel corso della negoziazione,
si verificassero anomalie nel funzionamento o dell'applicativo
o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso
al sito ovvero che impediscano agli stessi di formulare le loro
offerte.
Articolo 37 - Pubblicità delle sedute di gare telematiche
1. Le sedute delle gare telematiche si svolgono nel giorno ed
ora stabiliti nella lettera di invito, in una sala del Palazzo
Civico, alla presenza del Segretario Generale; i fornitori abilitati
possono collegarsi al sito e fare direttamente on-line la o le
proprie offerte.
2. A norma dell'articolo 11, comma 1 del presente Regolamento,
le sedute sono aperte al pubblico, che potrà seguire lo
svolgimento della gara su uno schermo presente nella Sala.
3. Durante lo svolgimento delle sedute di gara, sono visibili
al pubblico le offerte presentate, ma non l'identità degli
offerenti.
Articolo 38 - Stipulazione del contratto
1. Il vincitore designato è tenuto a confermare la propria
offerta mediante l'invio della stessa su supporto cartaceo, ovvero
mediante sottoscrizione del verbale della gara.
2. In applicazione dell'articolo 60 comma 3, del presente Regolamento,
il verbale della gara on-line, tiene luogo di contratto.
Articolo 39 - Diritto di accesso ai dati
1. Nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica esperite ai
sensi della presente sezione, il diritto di accesso è garantito
secondo le modalità previste dall'articolo 11 del presente
Regolamento.
In particolare:
a. le sedute di gara sono pubbliche;
b. durante lo svolgimento delle sedute di gara i concorrenti abilitati
prendono visione delle offerte dei partecipanti alla procedura,
secondo le modalità illustrate al precedente articolo 37;
c. è consentito altresì alle imprese abilitate l'accesso
agli archivi informatici resi disponibili dalla Civica Amministrazione
nel sistema telematico approntato dalla stessa. Gli archivi contengono
la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura;
d. il rilascio di copia autentica ai concorrenti degli atti di
gara è effettuato secondo i principi e le modalità
stabilite dall'articolo del presente Regolamento e del Regolamento
dell'accesso ai documenti amministrativi del Comune di Torino.
Articolo 40 - Mercato elettronico
1. Per Mercato elettronico si intende la piattaforma informatica
tramite la quale l'Amministrazione comunale acquista beni e servizi
di valore fino alla soglia comunitaria dai cataloghi predisposti
dai Fornitori selezionati ed abilitati secondo le procedure di
cui al successivo articolo 41.
2. Per Catalogo si intende l'elencazione dei beni e/o servizi
e delle relative caratteristiche offerti dai fornitori ed esposti
all'interno del mercato elettronico sulla piattaforma.
Articolo 41 - Abilitazioni
1. I Fornitori iscritti all'Albo Fornitori della Città
di Torino secondo le modalità di cui all'articolo 50 del
presente Regolamento sono altresì abilitati all'inserimento
dei cataloghi sul mercato elettronico, qualora ne facciano richiesta
al momento dell'iscrizione all'albo medesimo.
Articolo 42 - Forme di pubblicità
1. Il bando di abilitazione, pubblicato nei modi e termini di
legge, deve contenere le categorie di spesa sulle quali l'amministrazione
comunale si riserva di attivare il mercato elettronico, conformemente
a quelle previste dalla classificazione merceologica della Città.
Articolo 43 - Durata, modifica, revoca e sospensione dell'abilitazione
1. L'iscrizione al mercato elettronico può essere richiesta
nell'arco dei 12 mesi dalla pubblicazione del bando medesimo e
ha durata sino alla scadenza del bando stesso.
2. Nell'arco del medesimo periodo ai fornitori è ammessa
la facoltà di integrare e/o modificare le classi merceologiche
per le quali richiedere l'abilitazione.
3. La Città di Torino si riserva il diritto di revocare
in qualsiasi momento l'abilitazione, previa motivata comunicazione.
4. Ciascun fornitore abilitato può richiedere mediante
apposita domanda la disabilitazione dal Mercato elettronico, fermi
restando gli obblighi già assunti.
Articolo 44 - Contenuto ed efficacia del Catalogo
1. Ciascun fornitore abilitato è tenuto a predisporre il
proprio Catalogo dei prodotti abilitati da inserire nel Mercato
elettronico, con le modalità indicate dalla Città.
2. L'Amministrazione Civica si riserva l'accettazione degli articoli
inseriti nei suddetti cataloghi.
3. Il Catalogo contiene esclusivamente i prodotti per i quali
è stata concessa l'abilitazione nonché tutti gli
elementi essenziali per la conclusione del contratto ed ha l'efficacia
di un'offerta vincolante nei confronti della Città.
4. Il fornitore abilitato è il solo ed esclusivo responsabile
del contenuto del Catalogo.
Articolo 45 - Aggiornamento e modifiche dei Cataloghi
1. Il fornitore abilitato si impegna a mantenere sempre aggiornato
il Catalogo, avendo cura che i prodotti abilitati offerti siano
effettivamente disponibili.
2. La procedura di aggiornamento del Catalogo è accessibile
dal Sito in base alle istruzioni ivi indicate.
Articolo 46 - Sistemi di acquisto nel mercato elettronico
1. L'acquisto di beni e servizi nel mercato elettronico può
avvenire mediante ordine diretto sugli articoli presenti a catalogo
o mediante specifica richiesta di offerta, contenente i parametri
di valutazione.
2. Il contratto con il fornitore prescelto si intende validamente
perfezionato al momento della ricezione del relativo ordine da
parte del fornitore prescelto.
3. La Civica Amministrazione si riserva comunque di non accettare
alcuna delle proposte ricevute.
4. In caso di forniture mediante il mercato elettronico, può
essere previsto l'esonero dalla cauzione definitiva in relazione
all'entità e/o alla tipologia del bene o servizio acquistato.
Articolo 47 - Controlli e sanzioni
1. La Civica Amministrazione può effettuare controlli anche
a campione in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni,
alle attestazioni rese dai fornitori, rimanendo essi soli ed esclusivi
responsabili della accuratezza, veridicità, completezza
ed aggiornamento dei predetti contenuti.
2. Il mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni anzidette
da parte dei fornitori abilitati comporta, a prescindere da accertamenti
sul dolo o la colpa degli stessi, la piena efficacia e validità
delle azioni o delle comunicazioni effettuate dagli utenti del
Sistema utilizzando detti dati e informazioni.
3. L'abilitazione viene sospesa o revocata nei seguenti casi:
- accertata non veridicità o correttezza delle dichiarazioni,
dei dati o delle informazioni fornite;
- utilizzo abusivo, improprio o pregiudizievole dell'Account e
della Firma Digitale;
- mancato o non corretto utilizzo degli strumenti informatici.
4. La sospensione o revoca dell'abilitazione determinano l'impossibilità
di accedere al Sistema.
Articolo 48 - Malfunzionamenti e guasti
1. La Civica Amministrazione può sospendere o annullare
la procedura in caso di malfunzionamenti o difetti dei servizi
telematici ovvero quando ravvisi qualsiasi anomalia nelle procedure.
Sezione IV - Albo Fornitori di beni e servizi
Articolo 49 - Albo Fornitori di beni e servizi
1. L'Economato è incaricato della tenuta e dell'aggiornamento
di un Albo dei Fornitori del Comune secondo la procedura di cui
al seguente articolo 50. L'Albo è distinto per gruppi merceologici
secondo un piano di classificazione che costituisce la base di
riferimento per i supporti informatici finalizzati alla gestione
integrata degli approvvigionamenti. Nel predetto Albo sono evidenziate
le abilitazioni ai sistemi informatici di negoziazione (gare on-line
e mercato elettronico).
2. L'iscrizione all'Albo Fornitori consente la partecipazione
agli affidamenti in economia di forniture e servizi, con le modalità
indicate all'articolo 18 del presente Regolamento.
3. Qualora l'Albo non rechi nominativi in numero sufficiente,
ovvero non comprenda il gruppo merceologico adeguato al fabbisogno
specifico, si può procedere attraverso indagini di mercato
ovvero tramite la consultazione di cataloghi altrimenti disponibili.
4. I dati relativi ai singoli fornitori iscritti all'Albo sono
messi a disposizione dei singoli Settori, Servizi Centrali e Divisioni
che ne facciano richiesta. L'utilizzo delle informazioni desumibili
è strettamente limitato ai compiti d'ufficio ed è
comunque subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in
materia di tutela della riservatezza.
5. Le attività di inserimento, iscrizione, registrazione,
variazione, cancellazione, annullamento, ripristino dei dati inerenti
i fornitori iscritti all'Albo competono esclusivamente all'Economato.
6. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di cancellare
dall'Albo i fornitori che non confermano la propria iscrizione
in occasione della revisione.
Articolo 50 - Formazione, revisione e aggiornamento dell'albo
1. Alla formazione dell'Albo si procede mediante preventiva pubblicazione,
conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale
e regionale, di avviso contenente l'indicazione dei requisiti
necessari per l'iscrizione stessa di cui al successivo articolo
51.
2. L'Albo è revisionato con cadenza annuale mediante pubblicazione
di un avviso secondo le procedure previste dal precedente comma.
3. Nell'arco dei 12 mesi successivi alla pubblicazione del bando
di cui al comma 1, l'elenco delle imprese iscritte all'Albo è
aggiornato ed integrato delle ditte che ne facciano richiesta
e che siano in possesso dei requisiti generali e specifici di
cui al successivo articolo 51.
4. Le ditte iscritte all'Albo comunale sono tenute a comunicare
alla Civica Amministrazione ogni fatto che implica la perdita
o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione
nell'Albo e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale
che possa avere effetto sulla iscrizione o sull'abilitazione,
a pena della cancellazione d'ufficio.
5. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale notificare alle
ditte interessate l'avvenuta iscrizione ovvero la cancellazione
e nei casi previsti dalla legge.
Articolo 51 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo
1. Costituiscono requisiti di ordine generale per l'iscrizione
all'Albo comunale:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero iscrizione ad Albi Professionali
o abilitazione all'esercizio della professione;
b) inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 3 della
Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) inesistenza delle cause di esclusione previsti dalla vigente
normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici
di forniture e di servizi;
d) regolarità con l'obbligo delle assunzioni dei disabili
di cui alla Legge 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) di non essere incorso in accertati e gravi inadempimenti, grave
negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione di contratti
affidati dal Comune di Torino o da diverse stazioni appaltanti.
Sezione V - Commissioni di gara
Capo 1 - Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
Articolo 52 - Composizione della Commissione per affidamenti
mediante procedura negoziata e cottimo fiduciario oltre 20.000
Euro (I.V.A. esclusa) per forniture e servizi, e oltre 40.000
Euro (I.V.A. esclusa) per i lavori
1. La Commissione di gara per gli affidamenti a procedura negoziata
con o senza pubblicazione di bando è composta da un numero
dispari di componenti non superiori a cinque. La presidenza è
affidata al Dirigente del Settore che avvia la negoziazione; gli
altri componenti sono scelti fra i dipendenti che svolgono funzioni
connesse alla negoziazione nella struttura che cura l'affidamento.
2. La scelta dei componenti della commissione è effettuata
tenendo in considerazione la specifica competenza nella materia
oggetto dell'affidamento.
3. La Commissione è nominata con provvedimento del Direttore
competente per il Settore che effettua la negoziazione.
Articolo 53 - Composizione della Commissione di gara per procedure
aperte
e procedure ristrette con criterio del prezzo più basso
1. La Commissione di gara per procedure aperte e procedure ristrette
aggiudicate con il criterio del prezzo più basso è
così composta:
a) Presidente: Dirigente del Settore Appalti o suo delegato;
b) componente: Direttore o Dirigente del Settore amministrativo
o tecnico che ha proposto l'indizione della gara d'appalto o suo
delegato;
c) componente: Funzionario del Settore Appalti.
2. La Commissione adempie alle funzioni attribuite collegialmente
con la presenza di tutti i componenti, ferma restando la facoltà
di avvalersi per compiti istruttori di taluni dei componenti o
degli Uffici comunali.
3. Il Segretario Generale funge da ufficiale rogante e/o verbalizzante
nelle sedute pubbliche di gara.
4. Le Commissioni di gara sono, di volta in volta, nominate con
provvedimento del Direttore del Servizio Centrale Contratti, Appalti
ed Economato.
Capo 2 - Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Articolo 54 - Composizione della Commissione di gara per affidamento
di lavori, servizi, forniture e servizi professionali attinenti
l'ingegneria e l'architettura ad offerta economicamente più
vantaggiosa
1. La Commissione di gara per l'affidamento di servizi e forniture
e così composta:
- Presidente: Dirigente del Settore Appalti o suo delegato;
- componente: Dirigente o Funzionario del Settore proponente l'appalto;
- componente: Funzionario del Settore Appalti.
2. La Commissione di gara per l'affidamento di lavori e servizi
professionali attinenti l'ingegneria e l'architettura ad offerta
economicamente più vantaggiosa è così composta:
- Presidente: Dirigente del Settore Appalti o suo delegato;
- componente: Dirigente o Funzionario del Settore proponente l'appalto;
- componente: Dirigente tecnico/amministrativo dell'Amministrazione
o suo delegato.
3. Le Commissioni di gara di cui ai precedenti commi possono essere
integrate da altri due componenti, anche esterni all'Amministrazione,
competenti nella specifica materia dell'appalto.
4. Le Commissioni di gara sono, di volta in volta, nominate con
provvedimento del Direttore del Servizio Centrale Contratti, Appalti
ed Economato.
Articolo 55 - Composizione della Commissione di gara per concessioni,
project financing ed appalto integrato con acquisizione di progetto
definitivo in sede di offerta
1. La Commissione giudicatrice è presieduta dal Dirigente
del Settore proponente l'appalto o altro Dirigente suo delegato,
i Commissari sono scelti conformemente alla normativa vigente.
2. Il Direttore del Servizio Centrale o Divisione proponente nomina
la Commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine fissato
ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
3. L'aggiudicazione definitiva è effettuata con determinazione
del Direttore del Servizio centrale o della Divisione oppure dal
Dirigente del Settore che ha indetto la gara. E' altresì
effettuato con determinazione del Dirigente l'impegno di spesa
relativo all'eventuale remunerazione di membri della Commissione.
Articolo 56 - Composizione della commissione di gara per i
concorsi di idee e di progettazione
1. In caso di concorso di idee e di progettazione, la Commissione
di gara per la valutazione dell'idea o del progetto è composta
da un numero dispari di componenti, non inferiore a tre.
2. I commissari sono scelti tra soggetti esperti nelle materie
oggetto di concorso, interni o esterni all'Ente, purché
almeno uno sia dipendente della Stazione Appaltante, con funzioni
di Presidente della Commissione.
3. Nel caso di una Commissione composta da una pluralità
di membri interni ed esterni, la presidenza della medesima spetta
al Direttore/Dirigente della Divisione/Servizio Centrale che ha
proposto il concorso. La nomina della Commissione deve avvenire
contestualmente all'avvio della procedura di gara.
4. I compensi della Commissione sono determinati ai sensi del
successivo articolo 59.
Articolo 57 - Valutazione delle offerte anomale
1. La valutazione delle offerte che, in applicazione della normativa
vigente in materia di lavori, forniture o servizi o, in base ad
elementi specifici appaia anormalmente bassa, compete al responsabile
unico del procedimento che può avvalersi degli uffici della
propria struttura o, qualora lo ritenga necessario per complessità
o entità dell'appalto può nominare una apposita
Commissione composta da soggetti interni/esterni all'Amministrazione.
Articolo 58 - Composizione della commissione di gara per l'individuazione
degli artisti
ai sensi della Legge 717/1949 e successive modificazioni ed integrazioni
1. In caso di esecuzione o di acquisto di opere d'arte di cui
all'articolo 1 della Legge n. 717/1949 e successive modificazioni
ed integrazioni, la Commissione di gara per l'individuazione degli
artisti incaricati è nominata dal Direttore del Servizio
Centrale o della Divisione proponente ed è così
composta:
- dal Dirigente del Settore Tecnico titolare del centro di costo,
con funzioni di Presidente;
- dal progettista della costruzione edile, ove disponibile;
- dal Soprintendente per i beni artistici e storici competente,
o suo delegato;
- da due artisti di chiara fama, nominati dalla Città,
la cui attività sia coerente con la natura dell'opera d'arte
da realizzare/acquistare.
2. L'individuazione degli artisti esecutori o per l'acquisto delle
opere d'arte di cui al comma 1 è effettuata mediante procedura
negoziata preceduta da pubblicazione di un avviso pubblico ai
sensi dell'articolo 16 del presente Regolamento.
3. La realizzazione dell'opera d'arte è regolata dalla
normativa sui lavori pubblici relativamente alla qualificazione
dell'esecutore della parte di opere civili connesse alla realizzazione
stessa dell'opera d'arte.
4. E' fatto salvo in ogni caso il rispetto della normativa vigente
in materia di sicurezza.
Articolo 59 - Remunerazione di componenti delle Commissioni
esterni all'Amministrazione
1. Il compenso per componenti delle Commissioni di gara esterni
all'Amministrazione è di regola pari al gettone di presenza
dei Consiglieri Comunali della Città, per ogni seduta di
gara. E' fatta salva una diversa misura, per particolari professionalità,
determinata discrezionalmente dal Dirigente del Settore che indice
l'appalto, tenuto conto comunque delle tabelle professionali di
riferimento.
Titolo III - Adempimenti connessi alla stipulazione
Sezione I - Formalizzazione e garanzie
Articolo 60 - Stipulazione degli atti negoziali
1. La stipulazione degli accordi e intese di cui all'articolo
3 lettere b) e c) del presente Regolamento con soggetti pubblici
spetta al Sindaco o all'Assessore delegato.
2. La stipulazione dei contratti spetta, salvo quanto disposto
ai successivi commi 3 e 4, al Direttore del Servizio Centrale
Contratti, Appalti ed Economato ovvero ad altro Dirigente dello
stesso Servizio Centrale. Spetta altresì ai medesimi la
legale rappresentanza della Città negli atti concernenti
successioni. Il Direttore del Servizio Centrale Contratti, Appalti
ed Economato può altresì delegare altro Dirigente
comunale.
3. In caso di procedura aperta o procedura ristretta, il verbale
di gara tiene luogo di contratto, ai sensi dell'articolo 16 del
R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e pertanto non si fa luogo ad ulteriore
stipulazione, salvo espressa previsione in contrario. Il verbale
medesimo è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario,
mentre diviene vincolante per la Civica Amministrazione al momento
dell'adozione della determinazione di aggiudicazione nonché
all'adempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi connessi
all'aggiudicazione.
4. La stipulazione dei contratti relativi ad affidamenti a procedura
negoziata, compresi gli affidamenti diretti in economia e gli
incarichi professionali attinenti l'architettura e l'ingegneria
nonché i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di
collaborazione, spetta al dirigente che ha adottato la determinazione
che conclude il procedimento di negoziazione.
5. La stipulazione dei contratti di mutuo o altro prestito sotto
qualsiasi forma è di competenza del Direttore Finanziario
o Dirigente del Settore Finanziario. I contratti di mutuo sono
stipulati in forma di atto pubblico.
6. Il Dirigente che stipula il contratto, nonché l'ufficiale
rogante, possono apportare al contratto stesso quelle modifiche
di carattere formale necessarie per l'adeguamento a norme di legge
od opportune per una migliore redazione dell'atto.
7. Non è necessario che gli allegati alla deliberazione
di approvazione del contratto siano inseriti quali allegati dell'atto
stesso, sempreché il contraente del Comune ne attesti la
conoscenza.
8. Nella procedura di project financing, in caso di aggiudicazione
intervenuta a seguito della fase negoziata ed in caso di affidamento
al promotore per mancanza di ulteriori offerte, il Dirigente del
Settore proponente, dato atto con determinazione dirigenziale
dell'esito della procedura, approva ed invia lo schema di contratto
di concessione al Settore Contratti per la formale stipulazione.
9. In caso di concorso di idee o di progettazione la formale stipulazione
del relativo contratto spetta al Dirigente del Settore proponente,
il quale provvederà, con apposita determinazione dirigenziale,
ad approvare il preventivo di parcella ed il suddetto contratto,
nonché ad impegnare la relativa spesa.
Articolo 61 - Calcolo dell'importo contrattuale
1. Il calcolo del valore stimato degli appalti è basato
sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A., compresa qualsiasi
forma di opzione o rinnovo del contratto, stimato al momento dell'adozione
della determina a contrarre di cui al precedente articolo 13.
2. E' vietata qualsiasi forma di frazionamento.
3. Nel caso di affidamenti pluriennali, non rientranti nella fattispecie
di cui al comma 4, l'importo contrattuale è costituito
dal valore complessivo di tutte le annualità previste.
4. Ai fini della gara d'appalto se gli appalti pubblici di forniture
o di servizi presentano carattere di regolarità o sono
destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è
assunto come base per il calcolo del valore stimato:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente
conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio
precedente, rettificato, se possibile, al fine di tenere conto
dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che
potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale
oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi
nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel
corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.
Articolo 62 - Depositi cauzionali provvisori
1. Per la partecipazione alle gare, ad eccezione degli affidamenti
di incarichi di progettazione, è richiesta una garanzia,
il cui importo e modalità di presentazione sono indicati
nel bando o nella lettera d'invito, in conformità alla
normativa vigente.
2. Per la partecipazione alle gare telematiche ed al mercato elettronico
i concorrenti abilitati possono essere esonerati dalla presentazione
del deposito cauzionale provvisorio in relazione all'adeguata
qualificazione dimostrata in sede di accreditamento.
3. La Stazione Appaltante provvede alla restituzione dei depositi
cauzionali provvisori alle ditte non risultate aggiudicatarie,
entro il termine massimo di 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.
4. Lo svincolo del deposito cauzionale provvisorio dell'aggiudicatario
è subordinato agli adempimenti connessi con il perfezionamento
contrattuale dell'affidamento.
Articolo 63 - Depositi cauzionali definitivi
1. L'esecutore del contratto, con l'eccezione di cui al precedente
articolo 62 comma 1, è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria con le modalità e per gli importi previsti
dalla normativa vigente.
2. Allo svincolo della garanzia provvede, nel rispetto delle medesime
modalità il Responsabile dell'esecuzione del contratto
come individuato negli atti di gara.
3. Non è richiesta la costituzione della cauzione definitiva
qualora, nelle more della formalizzazione contrattuale dell'affidamento,
l'aggiudicatario abbia compiutamente onorato le prestazioni contrattuali,
con positivo accertamento attestato dal Responsabile dell'esecuzione.
4. Per la stipulazione dei contratti di importo inferiore a 20.000,00
Euro può essere concesso l'esonero dalla prestazione della
cauzione definitiva.
5. In caso di variazioni in aumento dell'importo contrattuale
viene richiesto il corrispondente adeguamento dell'ammontare della
cauzione definitiva.
6. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione
di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte,
durante l'esecuzione del contratto.
Articolo 64 - Adempimenti conseguenti alla stipulazione
1. Il Comune provvede, per i contratti stipulati dall'Ente, ad
esigere le tasse e gli emolumenti di cui alla Tabella D annessa
alla Legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'assunzione delle spese di atto a carico del Comune deve formare
oggetto di espressa previsione nel relativo provvedimento.
TITOLO IV - Economato
Sezione I - Gestione economale
Articolo 65 - Archivio articoli
1. I singoli articoli di beni o servizi sono individuati nell'Albo
Fornitori mediante la strutturazione in diversi livelli di gruppi
merceologici previsti nel relativo piano di classificazione.
2. I dati tecnici ed economici costituenti l'archivio articoli
sono consultabili nell'ambito della procedura acquisti, quale
banca dati informatica, dai Servizi Centrali, Divisioni e Circoscrizioni
mediante i dipendenti autorizzati all'accesso alla procedura stessa.
Articolo 66 - Richieste di beni e servizi
1. Le richieste di beni e servizi la cui competenza di acquisto
spetta al Coordinamento Economato e/o alle Divisioni che utilizzano
la procedura acquisti, ciascuna per la parte di propria competenza
e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, devono
essere trasmesse esclusivamente su supporto informatico.
2. L'invio telematico delle suddette richieste deve essere seguito
da invio su cartaceo, previa sottoscrizione del Dirigente di Settore.
3. Il sistema informatico attribuisce a ciascuna richiesta inserita
un numero progressivo su base annuale. Tale numero contraddistingue
univocamente la richiesta nel corso della procedura fino al completo
esaurimento, ovvero annullamento, dei fabbisogni indicati. Qualora
una richiesta non risulti inserita nel sistema, non è consentito
dare corso all'acquisizione dei relativi beni o servizi.
Articolo 67 - Beni mobili inventariabili
1. Il consegnatario dei beni è responsabile della loro
conservazione.
2. All'atto del ricevimento i beni non di rapido consumo e di
valore unitario superiore ad Euro 51,64, vanno inseriti nel Registro
Inventario di pertinenza, utilizzando l'apposito applicativo "Inventario".
3. Per i beni acquistati dal Coordinamento Economato, il Settore
ricevente deve altresì provvedere alla stampa della bolletta
di presa in carico rilasciata dall'applicativo "Inventario"
ed inoltrare la medesima - unitamente all'Allegato C - al Coordinamento
Economato.
4. L'inventario settoriale deve essere aggiornato mediante contestuale
comunicazione al Servizio Risorse Finanziarie, cui competono il
coordinamento e il controllo in materia.
5. In carenza, o disguido, del sistema informativo, si procede
mediante supporto cartaceo.
6. Nel caso di passaggio di beni da uno ad altro Servizio, Divisione
o Circoscrizione, il cedente provvede ad effettuare lo scarico
ad altro ente utilizzando l'apposito applicativo e stampando il
relativo modulo di scarico.
7. Nel caso di furto o smarrimento, il consegnatario è
tenuto a redigere immediatamente un rapporto dettagliato con segnalazione
al Servizio Risorse Finanziarie cui compete autorizzare la cancellazione
dall'inventario.
8. Per gli aspetti procedurali analitici inerenti gli adempimenti
citati si rinvia al Regolamento di Contabilità. Qualora
determinati beni mobili inventariabili non siano ritenuti ulteriormente
utilizzabili, il Responsabile della funzione consegnataria emette
una richiesta di scarico specificando analiticamente i beni interessati
e le motivazioni.
9. La richiesta, ottenuta l'approvazione del Dirigente del Servizio,
Divisione o Circoscrizione di appartenenza, è inoltrata
all'Economato cui competono i provvedimenti sulla destinazione
dei beni, quali manutenzioni straordinarie, adattamenti ed interventi
similari, ovvero la radiazione definitiva dei medesimi.
10. Relativamente alle radiazioni di beni mobili il cui valore
originario di carico non superi i 12.000,00 Euro e che siano stati
acquisiti da non meno di cinque anni, la valutazione dell'Economato
consente di attivare le procedure di cui al successivo comma.
11. Qualora il valore ecceda l'importo sopracitato, ovvero si
tratti di beni acquisiti da meno di cinque anni, il provvedimento
di radiazione deve essere motivato circa l'impossibilità
di utilizzo.
12. La documentazione della radiazione deve essere trasmessa in
ogni caso al Servizio Risorse Finanziarie.
13. All'Economato compete in via esclusiva disporre per la destinazione
dei beni mobili radiati secondo le opportunità ravvisabili
sul mercato e considerato anche il valore residuo dei medesimi.
14. Sono esperibili i provvedimenti alternativi di:
a. asta pubblica, per la vendita in blocco;
b. convenzione con aziende di rottamazione;
c. cessione gratuita ad associazioni e fondazioni non lucrative;
d. rottamazione diretta.
Restano ferme le disposizioni procedurali in materia previste
dal Regolamento di Contabilità.
Articolo 68 - Magazzino economale
1. Il magazzino economale è posto alle dipendenze del dirigente
del Coordinamento Economato.
2. La gestione a mezzo del magazzino economale è prevista
esclusivamente per gli articoli destinati a manifestazioni e cerimonie,
nonché per la movimentazione e il riadattamento di mobili
ed arredi usati destinati o destinabili ad ulteriore utilizzazione
nell'ambito del Comune.
3. Per tutte le tipologie di beni diversi da quelli citati al
comma 2, i Servizi, Divisioni e Circoscrizioni acquirenti sono
tenuti prioritariamente a negoziare con modalità e clausole
contrattuali, e particolarmente mediante contratti quadro e convenzioni,
che non comportino l'esigenza di magazzinaggio dei beni, sia di
rapido consumo che inventariabili, presso locali ed aree comunali.
4. Il responsabile del magazzino è responsabile delle quantità
movimentate classificate in base agli articoli e gruppi merceologici
e della idonea conservazione dei beni depositati. A tale fine
provvede alle operazioni di:
a. presa in carico, in base all'apposita documentazione, dei beni
approvvigionati dall'esterno ovvero resi dagli utilizzatori, mediante
uso dell'applicativo "Inventario";
b. conservazione, movimentazione e riassegnazione agli utilizzatori,
mediante uso della procedura informatica;
c. tenuta delle rilevazioni quantitative di carico e scarico ai
fini dell'inventario permanente;
d. comunicazione periodiche al Servizio Risorse Finanziarie secondo
quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.
5. L'entrata di beni inventariabili usati deve essere documentata
secondo la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 67.
6. Il dirigente del Coordinamento Economato deve accertare, mediante
periodiche verifiche, la regolarità delle operazioni di
magazzinaggio e, in particolare, l'idonea conservazione e l'adeguata
rotazione dei beni e materiali depositati.
7. Quando per determinati beni o materiali si ravvisa l'impossibilità,
in conseguenza di deterioramento, vetustà o non idoneità
legale, all'utilizzo od alla trasformazione, si attiva la procedura
di radiazione di cui all'articolo precedente, per lotti omogenei
di beni ed a cadenze prestabilite.
Sezione II - Spese minute e urgenti e Fondo economale
Articolo 69 - Spese minute ed urgenti a reintegro e a rendiconto
1. Le forniture aventi carattere di urgenza e natura di spese
minute, non ripetibili e non prevedibili, possono essere disposte
direttamente, secondo le modalità di seguito indicate,
dai dirigenti delle singole funzioni interessate fino all'importo
unitario di Euro 260,00, I.V.A. compresa. In tali casi la negoziazione
può avvenire anche per telefono ovvero per iscritto mediante
lettera, telegramma, telex o fax.
2. La motivazione dell'urgenza non deve in alcun caso derivare
da fatti o carenze di programmazione imputabili alla funzione
richiedente. Ciascuna fornitura di beni o servizi, singolarmente
considerata, deve esaurire lo scopo per cui è eseguita
nei limiti di spesa sopra stabiliti. La spesa relativa a dette
forniture deve essere impegnata con apposita determinazione nell'ambito
dei pertinenti stanziamenti di bilancio.
3. L'importo del fondo di anticipazione di cassa non può
essere superiore a Euro 516,46. A tale limite si può derogare
per particolari e comprovate esigenze di servizio e con autorizzazione
dell'Ispettorato di Ragioneria. Il limite di spesa massimo consentito
per importo unitario è di Euro 260,00 (I.V.A. compresa)
con la fattura e di Euro 100,00 (I.V.A. compresa) con lo scontrino.
Il reintegro del fondo avviene mediante determina di liquidazione
con in allegato l'elenco delle spese; il dirigente competente,
constatata la regolarità del procedimento, lo convalida
mediante sottoscrizione
4. Per i Fondi a Rendiconto annualmente vengono effettuati gli
impegni dai settori interessati; la determinazione deve contenere
l'elenco della tipologia di spese che si prevede di dover affrontare.
Tale elenco è vincolante. Le spese effettuate dovranno
essere rendicontate entro la data stabilita nella determina di
impegno. Per tali fondi il limite previsto dal comma 1 può
essere superato per comprovate esigenze di servizio e, sentito
l'Ispettorato di Ragioneria.
5. Occorre provvedere alla tenuta e aggiornamento di apposito
Registro di Cassa debitamente numerato in ogni pagina e vidimato
dal Settore Ispettorato della V.d.g. Risorse Finanziarie secondo
la normativa prevista dal Regolamento di Contabilità, conservando
ordinatamente la relativa documentazione. Il Settore Ispettorato
del Servizio Risorse Finanziarie procede a verifiche delle consistenze
di Cassa e della relativa documentazione ogniqualvolta sia ritenuto
opportuno.
Articolo 70 - Fondo economale
1. Per acquisti che rivestono carattere di urgenza non programmabili
in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione, ed il cui
importo singolarmente considerato non superi i 2.500,00 Euro I.V.A.
compresa, è istituito un Fondo Economale con dotazione
annua di 50.000,00 Euro a valere su apposito stanziamento annuale
deliberato nel Bilancio di previsione.
2. Le spese a valere sul Fondo Economale sono direttamente ordinate
dal dirigente dell'Economato a ciò delegato il quale è
inoltre tenuto all'aggiornamento di apposito Registro di Cassa
debitamente numerato in ogni pagina e vidimato dal Settore Ispettorato
del Servizio Risorse Finanziarie secondo la normativa prevista
dal Regolamento di Contabilità, conservando ordinatamente
la relativa documentazione. Il dirigente citato è personalmente
responsabile delle somme ricevute in consegna fino al momento
della regolarizzazione dei pagamenti effettuati.
3. Il Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie procede
a verifiche delle consistenze di Cassa e della relativa documentazione
ogniqualvolta sia ritenuto opportuno, ovvero su richiesta del
Sindaco o del Direttore Generale.
Articolo 71 - Casse decentrate
1. Per provvedere esclusivamente ai pagamenti relativi alle spese
minute ed urgenti di cui all'articolo 69, entro il limite unitario
di 260,00 Euro I.V.A. compresa, sono istituite, presso ogni Servizio
Centrale, Divisione o Circoscrizione, Casse decentrate con dotazione
annua reintegrabile sugli stanziamenti deliberati nel Bilancio
di previsione.
2. Le spese a valere su ciascuna Cassa decentrata sono direttamente
ordinate dal competente dirigente del Servizio, Divisione o Circoscrizione
interessato il quale è inoltre tenuto all'aggiornamento
di apposito Registro di Cassa debitamente numerato in ogni pagina
e vidimato dal Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie
secondo la normativa prevista dal Regolamento di Contabilità,
conservando ordinatamente la relativa documentazione.
Il dirigente citato è personalmente responsabile del fondo
assegnato, nonché delle irregolarità che si dovessero
riscontrare nel corso della gestione o in seguito alle verifiche
di cui al successivo punto 3.
3. Il Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie procede
a verifiche delle consistenze di Cassa e della relativa documentazione
ogniqualvolta sia ritenuto opportuno, ovvero su richiesta del
Sindaco o del Direttore generale.
Titolo V - Disposizioni sull'esecuzione dei contratti
Sezione I - Adempimenti connessi all'esecuzione dei contratti
Articolo 72 - Subappalto
1. Gli aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le prestazioni
previste nei contratti.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo fiduciario è
autorizzato con determinazione del Dirigente alle condizioni e
con le modalità previste dalle norme vigenti.
3. Di regola, in caso di ricorso al subappalto, l'aggiudicatario
è tenuto a trasmettere alla Civica Amministrazione entro
20 giorni - pena la sospensione dei pagamenti - dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore
o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
In casi particolari, individuati con specifici provvedimenti,
la Civica Amministrazione procede direttamente al pagamento dei
subappaltatori. Per il pagamento diretto i soggetti aggiudicatari
comunicano alla Civica Amministrazione la parte di lavori eseguiti
dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo
e con la proposta motivata di pagamento.
4. La sospensione dei pagamenti di cui al comma precedente è
applicata automaticamente ed a prescindere da qualsivoglia eccezione
o contenzioso tra appaltatore e subappaltatore.
Articolo 73 - Collaudi e verifiche di conformità per
acquisto di beni e servizi - Modalità e termini
1. Il collaudo delle forniture e le verifiche di conformità
delle prestazioni di servizi sono effettuati a cura del responsabile
dell'esecuzione, mediante accertamento comprovato dai destinatari
del bene/servizio ed attestato con idonea documentazione predisposta
dal responsabile del procedimento, la quale è acquisita
dallo stesso agli atti dell'appalto.
2. Nel caso di forniture/prestazioni di particolare complessità
sotto il profilo tecnologico ovvero interventi che richiedono
una pluralità di competenze, le attività di collaudo
e verifica di conformità possono essere affidate tramite
incarico a soggetti in possesso della necessaria professionalità,
prioritariamente individuati all'interno dell'Amministrazione
tra i dipendenti in possesso di qualifica dirigenziale o tra i
funzionari.
3. Nell'ipotesi di carenza di professionalità adeguate
all'interno dell'Amministrazione accertata e certificata dal responsabile
del procedimento, si procede all'affidamento dell'incarico a soggetti
esterni scelti secondo le procedure di affidamento dei servizi.
4. In relazione alle peculiarità o all'importo di specifiche
prestazioni, il collaudo o la verifica di conformità possono
essere effettuati in forma semplificata, facendo ricorso a certificazioni
di qualità o a documentazione di contenuto analogo, ovvero
tramite controlli a campione, con modalità comunque idonee
ad un'effettiva verifica dell'esecuzione del contratto.
5. Le verifiche di conformità sono avviate entro il termine
previsto dal contratto e devono concludersi non oltre sessanta
giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali,
ovvero entro diverso termine previsto nel contratto.
Articolo 74 - Collaudi e verifiche di conformità - Effetti
1. La documentazione attestante la completa e regolare esecuzione
delle prestazioni contrattuali per beni e servizi, viene trasmessa
al Responsabile dell'Esecuzione del contratto e costituisce atto
preliminare ai fini della liquidazione del fornitore; quest'ultima
ha altresì valore di notifica al fornitore dell'avvenuto
collaudo/accettazione di conformità del bene/prestazione.
2. In caso di non conformità, i rilievi devono essere esposti
analiticamente (ove possibile con stima dei connessi effetti economici)
in apposita relazione e notificati al fornitore, al quale vengono
riconosciuti 10 giorni per eventuali controdeduzioni.
3. Sulla base delle risultanze dei collaudi e delle verifiche,
il Responsabile dell'Esecuzione dispone per la liquidazione delle
forniture/prestazioni, ovvero per l'avvio delle azioni cautelari
nei confronti del fornitore in merito a beni accettati solo in
via condizionata od a servizi non eseguiti in conformità
al contratto.
4. E' fatta salva la responsabilità dell'appaltatore per
eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti
o funzionalità non verificabili in sede di collaudo o di
verifica di conformità.
Articolo 75 - Collaudi ed agibilità di opere pubbliche
1. La verifica della buona esecuzione ed agibilità di un'opera
pubblica è effettuata mediante il rilascio del certificato
di collaudo/regolare esecuzione, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia.
2. Qualora sia necessario attestare l'agibilità di un'opera
pubblica, anche nelle more del rilascio del certificato di cui
al comma precedente, il dirigente del Settore Tecnico interessato
predispone apposita determinazione dirigenziale che riveste, a
tutti gli effetti consentiti dalla legge, le caratteristiche del
certificato di agibilità medesimo.
Articolo 76 - Penalità e risoluzioni contrattuali
1. Agli inadempimenti contrattuali si applicano le penalità
previste dalla legge, dal presente Regolamento, dal Capitolato
generale di condizioni per gli appalti municipali, nonché
dei Capitolati speciali e di gara.
2. Ai Dirigenti dei Settori amministrativi o tecnici compete la
valutazione degli inadempimenti comportanti l'applicazione delle
penalità previste nell'ambito della disciplina contrattuale
convenuta, ovvero la risoluzione del rapporto.
3. Qualora l'importo della penalità, computato in applicazione
del capitolato, ecceda il 10% dell'importo contrattuale, si può
procedere di diritto alla risoluzione del contratto, su proposta
del responsabile del procedimento.
Articolo 77 - Transazione
1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione
dei contratti pubblici possono essere risolte mediante transazione,
nel rispetto della normativa vigente.
2. L'accordo transattivo dovrà essere proposto a cura del
responsabile del procedimento all'approvazione della Giunta Comunale,
come previsto dall'articolo 6 lettera f), e nel caso in cui l'importo
delle concessioni o delle rinunce delle parti ecceda i 100.000,00
Euro, al parere dell'Avvocatura comunale.
Articolo 78 - Accordo Bonario
1. Per le opere pubbliche le controversie oggetto di riserve sui
documenti contabili da parte dell'Appaltatore comportano l'attivazione
dell'accordo bonario secondo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia.
2. Nel caso di appalti e concessioni di opere pubbliche di importo
inferiore a 10 milioni di Euro la formulazione della proposta
motivata di accordo bonario spetta unicamente al Responsabile
del Procedimento.
3. Per lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di Euro
la competenza spetta, invece, ad una apposita Commissione, la
quale non assume comunque alcuna decisione vincolante per l'Amministrazione,
indipendentemente dal raggiungimento o meno dell'accordo unanime
tra i componenti della Commissione stessa.
4. Per i servizi e le forniture sono applicabili le norme di cui
sopra in quanto compatibili.
Articolo 79 - Liquidazione delle prestazioni
1. Le fatture pervenute a seguito dell'esecuzione delle forniture
di beni o servizi regolarmente ordinate vengono esaminate dalla
funzione competente del Servizio, Divisione o Circoscrizione ordinante
per accertarne:
a. la rispondenza delle quantità richieste con quelle effettivamente
ricevute, tenendo conto delle evidenze degli accertamenti di conformità
e dei collaudi;
b. la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni
di resa con quelli stipulati in sede contrattuale;
c. l'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione
anche ai fini fiscali;
d. l'avvenuto rilascio del Documento Unico di Regolarità
Contributiva e, per i pagamenti superiori ai 10.000,00 Euro, l'esito
positivo delle verifiche di legge relative all'insussistenza di
mancati pagamenti delle cartelle di riscossione dei ruoli.
2. Esperiti i riscontri e controlli di cui al comma precedente,
il dirigente della funzione competente, su proposta del responsabile
del procedimento, constatata la regolarità della fattura
pervenuta, di cui è dato atto sulla medesima, provvede
alla relativa liquidazione.
Qualora siano emerse difformità qualitative o quantitative,
od il mancato rispetto di altre condizioni contrattuali, si procede
alla applicazione delle penalità stabilite, contestandone
i termini al fornitore in forma scritta. Nel caso di contestazioni
rilevanti, la liquidazione è sospesa fino al momento dell'avvenuta
definizione del contenzioso con il fornitore. Qualora contrattualmente
previsto, la liquidazione può essere disposta a fronte
dell'avvenuta esecuzione anche parziale, per il corrispondente
importo maturato.
3. Gli atti inerenti la liquidazione sono trasmessi attraverso
il sistema informativo degli acquisti al Servizio Risorse Finanziarie
che attiva le procedure di pagamento secondo quanto disposto dal
Regolamento di Contabilità. Nel caso di spese minute e
urgenti il pagamento è effettuato a cura del Servizio,
Divisione o Circoscrizione competente, a valere sulle proprie
disponibilità di Cassa.
Sezione II - Modificazioni del contratto
Articolo 80 - Divieto di cessione del contratto
1. Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena
di nullità.
2. Qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale
ovvero della fisionomia giuridica delle ditte aggiudicatarie deve
essere comunicata e documentata - pena la sospensione dei pagamenti
- alla Civica Amministrazione, la quale provvede a prenderne atto
con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione
che attesti l'inesistenza di cause ostative alla contrattazione,
nonché della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma
1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
Articolo 81 - Cessioni di credito
1. Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe
all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno
alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione
deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione. In ogni
caso e ad ogni effetto la cessione decorre dalla data dell'intervenuta
approvazione da parte dell'Amministrazione.
2. La cessione dei crediti verso l'Amministrazione derivanti da
contratti d'appalto o di concessione è efficace ed opponibile
all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione
da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni
dalla notifica di cui al comma precedente.
3. L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del
Dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla
Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora la cessione di credito avvenga a favore di una società
o ente, pubblico o privato, debbono essere rispettale, le prescrizioni
relative all'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco
generale ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre
1993 n. 385.
5. In ogni caso l'Amministrazione può opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
con questo stipulato.
Articolo 82 - Trasferimenti, fusioni, affitti d'azienda e di
rami d'azienda
1. Le cessioni di azienda e rami d'azienda e gli atti di trasformazione,
fusione e scissione relativi ad imprese appaltatrici non hanno
singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario,
ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione
o scissione, non abbia proceduto nei confronti di esso alle comunicazioni
previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il
possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione
dell'appalto.
2. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può
opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità
del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere,
laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non
risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies
della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti
in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale,
decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta
opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti
del Comune, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
FORNITURA DI BENI
-ECONOMATO Come da elenco di cui all'articolo 9 |
-DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI Arredi scolastici e complementari
(ad esclusione arredi metallici) |
-VICE DIREZIONE GENERALE GABINETTO DEL SINDACO E SERVIZI CULTURALI Opere d'arte per musei |
-VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI Veicoli a motore, accessori e ricambi |
-DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' Prodotti per viabilità |
-DIVISIONE AMBIENTE E VERDE Piante e articoli per giardinaggio |
-DIVISIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE Vestiario ed accessori per vigili |
-DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI COMUNALI, SISTEMA INFORMATIVO Apparecchiature elettroniche informatiche
e relativi servizi |
-SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE STRATEGICA, TURISMO E PROMOZIONE DELLA CITTA' Articoli per manifestazioni ed eventi |
-DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI Attrezzature
tecniche e materiali specifici |
-CIRCOSCRIZIONI Acquisto dei beni previsti nel regolamento del decentramento o in altri provvedimenti deliberativi |
FORNITURA DI SERVIZI
-
-ECONOMATO Come da elenco di cui all'articolo 9 |
-DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI Refezione
scolastica |
-VICE DIREZIONE GENERALE GABINETTO DEL SINDACO E SERVIZI CULTURALI Organizzazione
mostre ed attività culturali |
-VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI Manutenzione
veicoli |
-DIVISIONE AMBIENTE E VERDE Manutenzione
aree verdi |
-DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI COMUNALI, SISTEMA INFORMATIVO Coperture
assicurative |
-DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI Servizi per la gestione dell'emergenza, per attività promozionale, iniziative e manifestazioni di protezione civile |
-DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI Servizi di accoglienza al pubblico |
-DIVISIONI E SERVIZI CENTRALI (Tutti) Tutte le forniture di servizi non specificatamente attribuite alla Direzione Contratti Appalti Economato - Coordinamento Economato, ovvero a singoli Servizi Centrali o Divisioni che si rendono necessari al loro funzionamento |
-CIRCOSCRIZIONI Acquisto di servizi previsti nel regolamento del decentramento o in altri provvedimenti deliberativi |
Per l'individuazione dei servizi inclusi nei gruppi merceologici
sopra elencati si fa riferimento al piano di classificazione in
uso per l'Albo Fornitori.
1. Ambito di applicazione
1. Questo codice etico regola i comportamenti che vengono posti
in essere con riferimento alle gare d'appalto ed ai contratti
del Comune di Torino.
2. Esso interessa tutte le aziende che concorrono alle gare d'appalto
ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore
o subappaltatore.
3. Esso costituisce inoltre parte integrante di contratti e convenzioni
stipulati con il Comune di Torino e la sua espressa accettazione
costituisce condizione di ammissione alle gare d'appalto comunali.
2. Dovere di correttezza
1. L'azienda concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei
principi di buona fede nei confronti del Comune di Torino e di
correttezza professionale e lealtà nei confronti delle
altre ditte.
3. Concorrenza
1. La ditta che partecipa a gare d'appalto si astiene da comportamenti
anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato" contenute nella Legge 287/1990.
2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale
qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti
o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi
delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa
basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica
concordata tra imprese mediante:
- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una
persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio
dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione
con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica
concertata;
- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti
affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro
offerta.
4. Collegamenti
1. La ditta non si avvale dell'esistenza di forme di controllo
o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del
Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme
di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle
gare d'appalto.
5. Rapporti con gli uffici comunali
1. Nel partecipare a gare d'appalto, nelle trattative e negoziazioni
comunque connesse con gli appalti comunali e nella successiva
esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare
impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero
che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Torino.
2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti,
né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità
d'uso di modico valore.
3. Non è altresì consentito esaminare o proporre
opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare
i dipendenti a titolo personale.
6. Dovere di segnalazione
1. La ditta segnala al Comune di Torino qualsiasi tentativo di
turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento
della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di
ogni concorrente o interessato.
2. La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta
o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed
alla sua esecuzione.
7. Mancata accettazione
1. La mancanza di una copia del presente codice etico allegato
alla documentazione di gara e sottoscritto per accettazione dal
titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, comporterà
l'esclusione dalla gara.
8. Violazioni del codice etico
1. La violazione delle norme stabilite dal presente codice per
una corretta e leale concorrenza nella gara d'appalto comporterà
l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata
in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
2. La violazione delle norme stabilite per la corretta esecuzione
del contratto comporterà la risoluzione del contratto per
colpa della ditta.
3. In ogni caso, la violazione delle norme previste agli articoli
3, 4, 5 e 6 comporterà l'esclusione dalle gare indette
dal Comune di Torino per tre anni.