Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato
Settore Affari Generali Normative - Forniture e Servizi

n. ord. 188
2008 07976/003

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 DICEMBRE 2008
(proposta dalla G.C. 25 novembre 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

Proposta dell'Assessore Borgogno.

Con deliberazione del 7 marzo 2005 (mecc. 2004 08060/003), esecutiva dal 21 marzo 2005, veniva approvato il testo oggi vigente del Regolamento per i contratti. Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2005 (mecc. 2005 02140/003), esecutiva dal 18 aprile 2005, e deliberazione del Consiglio Comunale del 10 ottobre 2005 (mecc. 2005 07778/028), esecutiva dal 24 ottobre 2005, il Regolamento è stato successivamente integrato in alcuni aspetti marginali.
Nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006 veniva pubblicato il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE". Tale Codice è entrato in vigore in data 2 giugno 2006 ed è poi ancora stato oggetto di ulteriori importanti interventi modificativi (in particolare i cosiddetti "decreti correttivi": Decreti Legislativi 26 gennaio 2007 n. 6, 31 luglio 2007 n. 113 e, da ultimo, il decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale); la nuova fonte normativa oggi riordina e supera oltre cinquanta testi legislativi emanati nell'arco di quasi centocinquanta anni ed allinea il diritto italiano alla disciplina comunitaria.
Si è quindi prospettata come ineludibile una completa riformulazione del Regolamento comunale vigente, in quanto l'entrata in vigore del Codice comporta la rivisitazione di buona parte degli istituti oggetto di regolazione regolamentare, al fine di consentirne un corretto coordinamento con la normazione di fonte nazionale e comunitaria.
Il nuovo Regolamento proposto (allegato 1) interviene su aspetti centrali dell'attività contrattuale dell'Amministrazione, adeguando ad esempio le modalità di negoziazione alle tipologie previste dal Codice e prevedendo che la scelta del contraente avvenga, di norma, attraverso procedure aperte o ristrette e, nei casi specifici previsti dalla vigente normativa, attraverso gli istituti innovativi del dialogo competitivo, dell'accordo quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione. Vengono poi normati i casi in cui è possibile ricorrere a procedure negoziate, con o senza pubblicazione di bando; sul presupposto dell'indicazione contenuta nell'articolo 125 comma 10 del Codice è stata prevista una disciplina innovativa - a partire dalla revisione degli importi - per gli affidamenti in economia ad opera sia dell'Economato che dei singoli Servizi, delle Divisioni e delle Circoscrizioni, ciascuno in relazione alle proprie competenze. Sono stati altresì rivisitati gli articoli relativi alla composizione delle commissioni di gara.
Si è mantenuta la scelta, espressa nel vecchio Regolamento, di integrare il medesimo con un allegato contenente norme di correttezza comportamentale denominato "Codice etico delle imprese concorrenti e appaltatrici degli appalti comunali" (allegato 1/3). Tale documento, già elaborato nel gennaio 2003 nel quadro delle misure di autotutela varate dall'Amministrazione in occasione dei fenomeni di turbativa delle gare di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, rappresenta oggi una norma regolamentare di carattere generale e permanente, valido per tutti gli appalti.
Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza, preventivamente all'adozione dello schema provvedimentale da parte della Giunta Comunale.
La Circoscrizione 1 ha espresso parere favorevole "in considerazione delle integrazioni pervenute che modificano gli articoli 9 e 18 del Regolamento sulle competenze delle Circoscrizioni e a condizione che tali modifiche vengano recepite integralmente dalla Giunta Comunale" (all. 2 - n. ).
La Circoscrizione 2 ha espresso parere favorevole "solo a condizione che vengano accolte tutte le modifiche della proposta di nuovo Regolamento sottoelencate (all. 3 - n. ):
- aggiungere negli allegati I (Fornitura di Beni) e II (Fornitura di Servizi) la seguente frase:
CIRCOSCRIZIONI
tutte le materie previste dal vigente Regolamento del Decentramento e assegnate alle Circoscrizioni a seguito di successive deliberazioni di decentramento delle competenze;
- articolo 9 comma 2 prima riga dopo "…le Divisioni" aggiungere "le Circoscrizioni";
- articolo 9 comma 3 sopprimere (viene assorbito dal precedente comma 2);
- articolo 9 comma 4 quarta riga sopprimere "con esclusione in ogni caso di apparecchi di telefonia mobile e di apparecchiature informatiche" sostituendo con "Per l'acquisto di apparecchi di telefonia mobile e di apparecchiature informatiche le Circoscrizioni possono direttamente ed esclusivamente avvalersi delle gare aperte della Direzione Sistema Informativo e Telecomunicazioni dandone comunicazione allo stesso";
- articolo 18 comma 1 seconda riga dopo "Divisioni" aggiungere "e le Circoscrizioni";
- articolo 18 comma 1 nona riga dopo "150.000 Euro" aggiungere "I.V.A. esclusa";
- articolo 18 comma 5 sopprimere il comma qui citato che è stato inserito nella proposta di Regolamento con nota del Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato dell'11 novembre 2008 prot. n. 5348;
- articolo 52 nell'intitolazione dopo "20.000 Euro I.V.A. esclusa" aggiungere "per forniture e servizi e oltre 40.000 Euro I.V.A. esclusa per i lavori";
- articolo 69 comma 1 quarta riga sostituire "Euro 260 I.V.A. compresa" con "Euro 500 I.V.A. compresa" con contestuale modifica del Regolamento di Contabilità;
- articolo 69 comma 3 prima riga sostituire "superiore a Euro 516,46" con "Euro 1.000" con contestuale modifica del Regolamento di Contabilità;
- articolo 69 comma 3 quarta riga sostituire "Euro 260 I.V.A compresa" con "Euro 500 I.V.A. compresa", con contestuale modifica del Regolamento di Contabilità.
La Circoscrizione 3 ha espresso "parere favorevole, condizionato all'inserimento nell'articolo 18 dell'espresso richiamo agli articoli 4 e 9 relativamente all'attribuzione della funzione all'acquisto riconosciuta alle Circoscrizioni, come da articolo 53 del Regolamento del Decentramento, mantenendo le attuali competenze in ordine all'acquisizione di beni e servizi" (all. 4 - n. ).
La Circoscrizione 4 ha espresso parere favorevole "a condizione che vengano modificati gli articoli 9 e 18 e relativi allegati al predetto Regolamento in modo tale da consentire anche alle Circoscrizioni di poter procedere agli affidamenti in economia per un importo fino a 150.000 Euro per le materie di propria competenza" (all. 5 - n. )
La Circoscrizione 5 ha espresso parere favorevole, chiedendo altresì:
"- di aggiungere negli allegati I e II il riferimento alle materie assegnate alle Circoscrizioni dal Regolamento del Decentramento;
- modificare il comma 2 dell'articolo 9 inserendo dopo Divisioni "e le Circoscrizioni";
- modificare il comma 1 dell'articolo 18 inserendo dopo Divisioni "e le Circoscrizioni";
- aggiungere al comma 4 dell'articolo 9 "E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57 comma 5 punto a) a.2) del D.Lgs. 163/2007" (all. 6 - n. ).
La Circoscrizione 6 ha espresso parere favorevole "a seguito della riformulazione degli articoli 9 e 18 della proposta di nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti che ribadisce, entro determinati limiti, la potestà circoscrizionale di negoziare beni e servizi di importo unitario fino a 20.000 Euro al netto dell'I.V.A. ed affidare in economia forniture minute od urgenti di materiale per ufficio fino a 5.000 Euro I.V.A. esclusa" (all. 7 - n. ).
La Circoscrizione 7 ha espresso parere favorevole "preso atto della volontà espressa dal Servizio Centrale Contratti Appalti in sede di I Commissione e formalizzata con nota prot. n. 5348 dell'11 novembre 2008 … di recepire le osservazioni di cui in narrativa" (all. 8 - n. ).
La Circoscrizione 8 ha espresso parere "favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte di modifica" seguenti:
"1. Negli allegati I e II aggiungere:
CIRCOSCRIZIONI
Tutte le materie previste dal vigente Regolamento del Decentramento e assegnate alle Circoscrizioni a seguito di successive deliberazioni di decentramento di competenze
2. Modificare l'Articolo 9 comma 2 come segue (modifiche in grassetto):
"I Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni sono competenti…"
3. Sopprimere il comma 3 dell'articolo 9 (che viene assorbito dal precedente comma 2)
4. Modificare l'articolo 18 comma 1 come segue (modifiche in grassetto):
"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 125, comma 10, del D.Lgs 163/2006 s.m.i., l'Economato, i Servizi centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni, ciascuno per le proprie competenze…" (all. 9 - n. ).
La Circoscrizione 9 ha espresso parere favorevole condizionato alle seguenti modifiche (all. 10 - n. ):
1) aggiungere negli allegati I e II:
CIRCOSCRIZIONI
Acquisto di servizi e fornitura beni per tutte le materie previste dal vigente Regolamento del Decentramento e assegnate alle Circoscrizioni a seguito di apposite deliberazioni di decentramento di competenze
2) modificare il comma 2 dell'articolo 9 nel seguente modo:
"I Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni sono competenti.."
3) eliminare il comma 3 dell'articolo 9 (che viene assorbito dal precedente comma 2)
4) modificare il comma 1 dell'articolo 18:
"Fatto salvo quanto previsto (…) l'Economato, i Servizi centrali, le divisioni e le Circoscrizioni, ciascuno per le proprie specifiche competenze…".
La Circoscrizione 10 ha espresso parere favorevole condizionato "all'inserimento nell'articolo 18 dell'espresso richiamo agli articoli 4 e 9 relativamente all'attribuzione della funzione dell'acquisto riconosciuta alle Circoscrizioni, come da articolo 53 del Regolamento del decentramento, mantenendo le attuali competenze in ordine all'acquisizione di beni e servizi" (all. 11 - n. )
In riferimento alle osservazioni circoscrizionali, espresse perlopiù sotto forma di condizione ad un parere favorevole, si osserva quanto di seguito:
- gli articoli 9 e 18 del Regolamento sono già stati oggetto di modifiche integrative presentate ai Consigli circoscrizionali, rispetto alla prima bozza iniziale. Tali modifiche - comunicate ai Consigli Circoscrizionali con nota del Direttore del Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato del 11 novembre 2008 prot. n. 5348 - coincidono con il testo sottoposto dalla Giunta al Consiglio Comunale nell'attuale allegato 1 alla presente proposta di deliberazione; per il recepimento di tali integrazioni, condivise nel corso della procedura di consultazione, non occorre pertanto alcuna attività emendativa.
Parimenti si è accolta la richiesta di inserire negli allegati 1 e 2 al Regolamento il riferimento esplicito alle Circoscrizioni, disponendo che esse sono competenti, per l'acquisto dei beni e di servizi "previsti dal Regolamento del Decentramento o in altri provvedimenti deliberativi". Tale dizione è stata ritenuta più corretta di quella proposta da alcune Circoscrizioni (2, 8 e 9) che fa riferimento invece a "tutte le materie previste dal vigente Regolamento del Decentramento e assegnate alle Circoscrizioni a seguito di successive deliberazioni di decentramento delle competenze" in quanto nella sistematica degli allegati al Regolamento le competenze sono declinate per ogni "centro d'acquisto" in riferimento a categorie di beni o servizi acquistabili e non già con un rinvio generico al complesso delle materie di competenza della singola articolazione organizzativa; accogliere tale ultimo criterio avrebbe infatti significato statuire che ogni articolazione organizzativa è competente ad acquistare qualsivoglia bene o servizio genericamente finalizzato alle competenze attribuite, con un evidente stravolgimento della ratio sottesa alla ripartizione di competenze in materia di acquisti tra Servizi Centrali, Divisioni, Circoscrizioni e Coordinamento economato, ratio volta alla necessità di contemperare adeguatamente l'esigenza di snellezza procedurale con l'opportunità di fruire di economie di scala tramite gli acquisti centralizzati; anche a tale riguardo non occorre alcuna attività emendativa in quanto il testo attuale già contiene l'integrazione sopra descritta.
- Non si è ritenuto di accedere alla richiesta di modificare il comma 2 dell'articolo 9 inserendo dopo Divisioni "e le Circoscrizioni", né di modificare il comma 1 dell'articolo 18 inserendo dopo Divisioni "e le Circoscrizioni"; ciò in quanto si è ritenuto preferibile, per ragioni di chiarezza espositiva, dedicare alle Circoscrizioni una disciplina descritta autonomamente tramite il combinato disposto formato dall'articolo 9 commi 3 e 4, articolo 18 comma 5 e dagli allegati 1 e 2 alla proposta di Regolamento; peraltro, il comma 5 dell'articolo 18 è stato ulteriormente integrato dopo le consultazioni con le Circoscrizioni mediante il rinvio agli allegati 1 e 2 al Regolamento e con la previsione della possibilità di affidamento in economia sino all'importo di 150.000 Euro (ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 18) per i beni e i servizi previsti nei suddetti allegati. Anche tali integrazioni sono già ricomprese nel testo attuale.
- Parimenti non si è ritenuto di inserire nell'articolo 18 un espresso richiamo all'articolo 4 in quanto ritenuto superfluo, né di sopprimere il comma 3 dell'articolo 9 in quanto la scelta espositiva adottata ne rende viceversa opportuno il mantenimento.
- Non si è ritenuto di aggiungere al comma 4 dell'articolo 9 "E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57 comma 5 punto a) a.2) del D.Lgs. 163/2007" in quanto trattasi di disposizione legislativa che, sussistendone i presupposti, si applica nelle modalità di acquisizione di servizi e forniture ivi previste senza necessità di richiamo; il richiamo nell'articolo 9 del Regolamento parrebbe peraltro estemporaneo da un punto di vista sistematico.
- Non si è ritenuto di accogliere quanto richiesto dalla Circoscrizione 2, modificando l'articolo 9 comma 4 quarta riga sostituendolo con "Per l'acquisto di apparecchi di telefonia mobile e di apparecchiature informatiche le Circoscrizioni possono direttamente ed esclusivamente avvalersi delle gare aperte della Direzione Sistema Informativo e Telecomunicazioni dandone comunicazione allo stesso"; ciò in quanto è opportuno che le modificazioni alle prassi organizzative in essere relativamente agli acquisti centralizzati siano oggetto di un consapevole intervento regolamentare complessivo e non frutto di interventi episodici, i quali, comunque, per essere attuati richiederebbero modifiche al sistema informativo degli acquisti ed alla relativa contabilità.
- All'articolo 18 comma 2, nona riga, come suggerito dalla Circoscrizione 2, è stato aggiunto, dopo le parole "150.000 Euro" "I.V.A. esclusa"; detta modifica è già stata peraltro inserita nel testo attuale e non necessita pertanto di emendamento.
- In riferimento alla proposta formulata dalla Circoscrizione 2 di modificare l'intitolazione dell'articolo 52 aggiungendo, dopo "20.000 Euro I.V.A. esclusa" "per forniture e servizi e oltre 40.000 Euro I.V.A. esclusa per i lavori" si ritiene il rilievo corretto e viene proposto al riguardo separato emendamento.
- Non si è ritenuto di modificare l'articolo 69 comma 1 quarta riga sostituendo "Euro 260 I.V.A. compresa" con "Euro 500 I.V.A. compresa" in quanto il limite in questione è stabilito dal Regolamento di Contabilità, le cui possibili modifiche sono da affrontarsi in un quadro organico attualmente non oggetto di discussione; analogo discorso è a farsi per le modifiche proposte all'articolo 69 comma 3 prima riga ove si chiede di sostituire "superiore a Euro 516,46" con "Euro 1.000" con contestuale modifica del Regolamento di Contabilità nonché in riferimento all'articolo 69 comma 3 quarta riga ove si chiede di sostituire "Euro 260 I.V.A. compresa" con "Euro 500 I.V.A. compresa.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di adottare il nuovo Regolamento per i Contratti della Città di Torino, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. );
2) di dare atto che il "Regolamento per la disciplina dei Contratti" adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 marzo 2005 (mecc. 2004 08060/003), esecutiva dal 21 marzo 2005, così come modificato dalle deliberazioni della Giunta Comunale 31 marzo 2005 (mecc. 2005 02140/003) esecutiva dal 18 aprile 2005 e del Consiglio Comunale 10 ottobre 2005 (mecc. 2005 07778/028) esecutiva dal 24 ottobre 2005 è abrogato a far data dall'esecutività della presente deliberazione, così come restano abrogate le suddette deliberazioni nelle parti in cui apportano le modifiche in questione.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.


Allegato 1 - Regolamento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

INDICE


TITOLO I - PARTE GENERALE
Sezione I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Principi e finalità
Articolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Fonti normative
Sezione II - Attribuzioni e competenze
Articolo 5 - Competenze generali del Consiglio Comunale
Articolo 6 - Competenze della Giunta Comunale
Articolo 7 - Competenze del Segretario Generale
Articolo 8 - Competenze dei Dirigenti
Articolo 9 - Competenze dei Servizi Centrali, Divisioni e Circoscrizioni per l'acquisto di beni e servizi
Sezione III - Disposizioni comuni
Articolo 10 - Pubblicità e trasparenza
Articolo 11 - Pubblicità delle sedute di gara
Articolo 12 - Diritto d'accesso e comunicazioni
TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Sezione I - Modalità di negoziazione
Articolo 13 - Determinazioni a contrattare e relative procedure
Articolo 14 - Criteri e modalità di negoziazione
Articolo 15 - Affidamenti mediante procedura negoziata
Articolo 16 - Procedura negoziata preceduta da pubblicazione di bando
Articolo 17 - Procedura negoziata mediante gara ufficiosa
Articolo 18 - Affidamenti in economia
Articolo 19 - Accordo quadro
Articolo 20 - Dialogo competitivo
Articolo 21 - Concessioni di lavori pubblici
Articolo 22 - Il Promotore finanziario per i lavori
Articolo 23 - Il Promotore finanziario per i servizi
Articolo 24 - Leasing finanziario
Articolo 25 - Concorso di idee e di progettazione
Sezione II - Sponsorizzazioni e Accordi di Collaborazione
Articolo 26 - Oggetto della sponsorizzazione
Articolo 27 - Procedimento di scelta dello sponsor
Articolo 28 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
Articolo 29 - Regime fiscale
Articolo 30 - Accordi di collaborazione
Sezione III - Negoziazione telematica
Articolo 31 - Gare telematiche
Articolo 32 - Sito "Gare on-line"
Articolo 33 - Pubblicazioni
Articolo 34 - Contenuto del bando e/o lettera d'invito
Articolo 35 - Abilitazione degli utenti
Articolo 36 - Criteri di aggiudicazione
Articolo 37 - Pubblicità delle sedute di gare telematiche
Articolo 38 - Stipulazione del contratto
Articolo 39 - Diritto d'accesso ai dati
Articolo 40 - Mercato elettronico
Articolo 41 - Abilitazioni
Articolo 42 - Forme di pubblicità
Articolo 43 - Durata, modifica, revoca e sospensione dell'abilitazione
Articolo 44 - Contenuto ed efficacia del catalogo
Articolo 45 - Aggiornamento e modifiche dei cataloghi
Articolo 46 - Sistemi di acquisto nel mercato elettronico
Articolo 47 - Controlli e sanzioni
Articolo 48 - Malfunzionamenti e guasti
Sezione IV - Albo fornitori di beni e servizi
Articolo 49 - Albo fornitori di beni e servizi
Articolo 50 - Formazione, revisione e aggiornamento dell'Albo
Articolo 51 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo
Sezione V - Commissioni di gara
Capo 1 - Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
Articolo 52 - Composizione della Commissione per affidamenti mediante procedura negoziata e cottimo fiduciario oltre 20.000 Euro (I.V.A. esclusa) per forniture e servizi, e oltre 40.000 Euro (I.V.A. esclusa) per i lavori
Articolo 53 - Composizione della Commissione di gara per procedure aperte e procedure ristrette con il criterio del prezzo più basso
Capo 2 - Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Articolo 54 - Composizione della Commissione di gara per affidamento di lavori, servizi forniture, e servizi professionali attinenti l'ingegneria e l'architettura ad offerta economicamente più vantaggiosa
Articolo 55 - Composizione della commissione di gara per concessioni di lavori pubblici,project financing nonché per gli appalti integrati con acquisizione di progetto definitivo in sede di offerta
Articolo 56 - Composizione della commissione di gara per i concorsi di idee e di progettazione
Articolo 57 - Valutazione delle offerte anomale
Articolo 58 - Composizione della commissione di gara per l'individuazione degli artisti ai sensi della Legge 717/1949 e s.m.i.
Articolo 59 - Remunerazione di componenti delle Commissioni esterni all'Amministrazione
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE
Sezione I - Formalizzazione e garanzie
Articolo 60 - Stipulazione degli atti negoziali
Articolo 61 - Calcolo dell'importo contrattuale
Articolo 62 - Depositi cauzionali provvisori
Articolo 63 - Depositi cauzionali definitivi
Articolo 64 - Adempimenti conseguenti alla stipulazione
TITOLO IV - ECONOMATO
Sezione I - Gestione economale
Articolo 65 - Archivio articoli
Articolo 66 - Richieste di beni e servizi
Articolo 67 - Beni mobili inventariabili
Articolo 68 - Magazzino economale
Sezione II - Spese minute ed urgenti - Fondo economale
Articolo 69 - Spese minute ed urgenti
Articolo 70 - Fondo Economale
Articolo 71 - Casse decentrate
TITOLO V - DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Sezione I - Adempimenti connessi all'esecuzione dei contratti
Articolo 72 - Subappalto
Articolo 73 - Collaudi e verifiche di conformità - modalità e termini per l'acquisto di beni e servizi
Articolo 74 - Collaudi e verifiche di conformità - Effetti
Articolo 75 - Collaudi ed agibilità di opere pubbliche
Articolo 76 - Penalità e risoluzioni contrattuali
Articolo 77 - Transazione
Articolo 78 -Accordo bonario
Articolo 79 -Liquidazione delle prestazioni
Sezione II - Modificazioni del contratto
Articolo 80 - Divieto di cessione del contratto
Articolo 81 - Cessioni di credito
Articolo 82 - Trasferimenti, fusioni, affitti d'azienda e di rami d'azienda

TITOLO I - PARTE GENERALE

Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Principi e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale della Città in attuazione del disposto di cui all'articolo 42, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
2. La predetta attività si ispira ai principi fondamentali di cui all'articolo 97, comma 1, della Costituzione, e più precisamente:
- di buon andamento, mediante l'adozione di procedure finalizzate al conseguimento della maggior razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa;
- di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza, mediante la trasparenza dell'azione amministrativa e la predeterminazione dei procedimenti.
3. Al fine di dare piena attuazione ai principi enunciati nel comma precedente, la partecipazione agli appalti della Città deve avvenire nel rispetto del "CODICE ETICO DELLE IMPRESE CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI" allegato al presente Regolamento, la cui conoscenza ed accettazione costituisce condizione essenziale per la partecipazione. Nei bandi di gara e negli inviti esso viene richiamato tra le condizioni essenziali da conoscere ed accettare ai fini dell'ammissione.

Articolo 2 - Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, i rapporti negoziali descritti al successivo articolo 3 conclusi per iscritto tra la Città di Torino e soggetti terzi, dai quali derivi un'entrata o una spesa ovvero a contenuto non patrimoniale dai quali derivino comunque diritti e/o obbligazioni.
2. I termini "scritto" o "per iscritto" contenuti nel presente regolamento designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere anche informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

Articolo 3 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, s'intendono per:
a) "contratto", il negozio giuridico posto in essere tra il Comune ed un soggetto pubblico o privato, per costituire, regolare, estinguere un rapporto giuridico patrimoniale ai sensi dell'articolo 1321 e seguenti del Codice Civile;
b) "accordo di programma", l'atto posto in essere fra enti diversi, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvato dal soggetto che ne ha assunto l'iniziativa, finalizzato all'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;
c) "intesa", quell'atto posto in essere tra enti diversi, frutto di una collaborazione paritaria per la realizzazione di interessi comuni o per la definizione di un programma coordinato;
d) "concessione di lavori pubblici", il contratto avente ad oggetto un appalto pubblico di lavori nel quale il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo;
e) "concessione di servizi", il contratto avente ad oggetto un appalto pubblico di servizi nel quale il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo;
f) "accordo quadro", l'accordo concluso, con le modalità di cui al successivo articolo 19, tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
g) "sistema dinamico di acquisizione" e "asta elettronica", processi di acquisizione mediante dispositivi elettronici disciplinati nella Sezione III del titolo II del presente Regolamento;
h) "contratto di sponsorizzazione", il contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative o attività, ad un terzo (sponsor) che si obbliga a fornire una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale;
i) "contratto di locazione finanziaria", il contratto che ha ad oggetto la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità congiuntamente alla prestazione di servizi finanziari;
l) "dialogo competitivo", la procedura con la quale, in caso di appalti particolarmente complessi, si avvia un dialogo con gli operatori economici selezionati con le modalità di cui al successivo articolo 20;
m) "accordo di collaborazione", l'accordo concluso con soggetti privati o pubblici al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, la realizzazione di maggiori economie e la migliore qualità dei servizi prestati, secondo quanto dettato dall'articolo 43 della Legge 449/1997 e dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4 - Fonti normative
1. L'attività negoziale del Comune è disciplinata dal presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali delle leggi statali e regionali e/o delle norme europee recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
2. Il presente Regolamento ha una validità di carattere generale. La normativa del Regolamento va peraltro integrata dalle disposizioni dei:
a) Regolamento sul Decentramento con specifico riferimento all'attività negoziale delle Circoscrizioni;
b) Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della dirigenza;
c) Regolamento dell'Accesso ai documenti amministrativi.
d) Regolamento per il conferimento di incarichi a esperti esterni all'Amministrazione.
3. Le disposizioni del presente Regolamento eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del formale adeguamento. In particolare la composizione delle commissioni di gara di cui al Titolo II, Sezione V, sarà automaticamente conformata alle eventuali previsioni di legge successivamente intervenute in materia.
4. Le disposizioni regolamentari contenute in altri regolamenti della Città incompatibili con il presente Regolamento, si intendono caducate a tutti gli effetti.

Sezione II - Attribuzioni e competenze

Articolo 5 - Competenze generali del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, per il perseguimento dei fini di attività negoziale, è competente all'adozione degli atti previsti dall'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
2. Il presente Regolamento costituisce altresì definizione di criteri generali in materia contrattuale.

Articolo 6 - Competenze della Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale adotta, nell'ambito delle sue competenze, gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.
2. Al fine di assicurare i principi dell'uniformità e della trasparenza dell'azione amministrativa, la Giunta Comunale adotta ove possibile e nel rispetto dei principi stabiliti nel presente Regolamento deliberazioni che definiscono criteri e metodi idonei a disciplinare specifiche tipologie e fasi delle procedure di affidamento.
3. La Giunta Comunale, è in particolare competente:
a) all'approvazione dei progetti di opere pubbliche preliminari e definitivi di qualsiasi importo, nonché progetti esecutivi qualora comportino una variazione all'importo complessivo del quadro economico di spesa dell'opera. Resta in ogni caso salva la competenza del Consiglio Comunale in caso di variante urbanistica;
b) all'approvazione delle ulteriori opere pubbliche di qualsiasi importo, in estensione di contratto ex articolo 57, comma 5, del D.Lgs.163/2006, nonché ex articolo 204, comma 1, D.Lgs. 163/2006 limitatamente al solo progetto delle ulteriori opere;
c) all'approvazione di varianti progettuali ex articoli 132, comma 1, e 205, commi 1 e 4, D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni che comportano ulteriore spesa rispetto al quadro economico del progetto già approvato, limitatamente al solo progetto di variante;
d) all'approvazione del certificato di collaudo relativo a lavori le cui contabilità presentino riserve da parte della ditta appaltatrice;
e) all'approvazione dello schema di accordo bonario ex articolo 240 D.Lgs. 163/2006 o la presa d'atto di mancato accordo bonario;
f) all'approvazione della proposta di transazione del contratto ex articolo 239 D.Lgs. 163/2006;
g) all'approvazione della proposta di risoluzione del contratto ex articoli 135 e 136 D.Lgs. 163/2006;
h) all'aggiornamento delle denominazioni e delle competenze dei Servizi Centrali e Divisioni comunali previste nel presente Regolamento, in relazione ad eventuali modifiche dell'assetto organizzativo dell'Ente determinate da variazioni al Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della dirigenza;
i) alle ulteriori incombenze individuate dal PEG.

Articolo 7 - Competenze del Segretario Generale
1. Il Segretario Generale può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'articolo 97, comma 4 lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Può altresì presiedere le commissioni di gara.

Articolo 8 - Competenze dei Dirigenti
1. In coerenza con il disposto di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ai Dirigenti del Comune compete la responsabilità gestionale degli obiettivi negoziali fissati dagli organi dell'ente.
2. Ai Dirigenti competono in particolare i seguenti atti:
a) l'adozione delle determinazioni a contrattare nei limiti stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione e delle determinazioni di impegno di spesa;
b) l'indizione delle gare d'appalto di lavori pubblici, di forniture e di servizi, per qualsiasi importo;
c) l'approvazione del disciplinare di gara, qualora redatto;
d) la redazione e la pubblicazione di avvisi e bandi di gara, di lettere di invito alle procedure ristrette e negoziate;
e) le determinazioni di aggiudicazione e di affidamento;
f) la presidenza delle Commissioni di gara, secondo quanto disposto nella Sezione V del Titolo II del presente Regolamento;
g) le procedure negoziate e gli affidamenti in economia di qualsiasi importo;
h) l'affidamento degli incarichi professionali;
i) la presa d'atto delle modifiche di ragioni sociali di ditte contraenti, ivi comprese eventuali trasferimenti, cessioni, fusioni, di imprese ed affitti di aziende;
k) le varianti progettuali ex articoli 132, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e relativo Regolamento di esecuzione che rientrano nella disponibilità del quadro economico;
l) le varianti migliorative ex articoli 132, comma 3 secondo periodo, D.Lgs. 163/2006 e relativo Regolamento di esecuzione nonché ex articolo 205, commi 3 e 4, D.Lgs. 163/2006;
m) l'autorizzazione al subappalto ex articolo 118, comma 8, D.Lgs. 163/2006;
n) l'esonero dalla prestazione delle cauzioni nonché lo svincolo delle stesse;
o) l'approvazione del certificato del collaudo, le cui contabilità non presentino riserve da parte della ditta appaltatrice e del certificato di regolare esecuzione;
p) la consegna anticipata;
q) la proroga del termine di esecuzione del contratto;
r) l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 76;
s) l'adozione dell'accordo bonario come approvato dal precedente articolo 6, comma 3 lettera e), e la relativa spesa;
t) l'adozione dell'accordo transattivo come approvato dal precedente articolo 6, comma 3 lettera f);
u) la risoluzione del rapporto contrattuale;
v) le autorizzazioni alle cessioni del credito di cui al successivo articolo 81;
z) l'incameramento delle cauzioni provvisorie e definitive.
3. Nell'ambito degli elementi individuati nelle determinazioni a contrattare, spettano ai Dirigenti che hanno adottato queste ultime tutti quei compiti funzionali all'attuazione ed esecuzione dei contratti ed all'effettuazione di adeguati controlli di risultato.

Articolo 9 - Competenze dei Servizi Centrali, Divisioni e Circoscrizioni per l'acquisto di beni e servizi
1. L'attività negoziale relativa alle forniture di beni e servizi per i quali ricorrono esigenze di omogeneità sostanziale e di standardizzazione qualitativa, ovvero il perseguimento di economie di scala, è direttamente attribuita alla Direzione Contratti Appalti Economato - Coordinamento Economato (di seguito: Economato), al quale competono pertanto in esclusiva le negoziazioni relative a:
a. acquisti di mobili e arredi per ufficio e per presidi socio-assistenziali, attrezzature, strumenti, materiali tecnici e beni similari;
b. acquisti di macchine ed attrezzature per ufficio con relativi materiali di consumo e servizi di assistenza (esclusi strumenti e materiali informatici e telefonici e relativo software);
c. acquisti di materiale di cancelleria, stampati e materiali per pulizia;
d. acquisti di articoli di vestiario, accessori e materiale vario antinfortunistico;
e. acquisti di articoli per cerimonie, manifestazioni ed elezioni;
f. acquisti di medicinali e materiali per assistenza igienico-sanitaria;
g. acquisto e noleggio di biancheria e connessi servizi di lavatura e stiratura;
h. servizi di pulizia;
i. servizi di ristorazione per dipendenti e utenti di servizi socio-assistenziali;
j. servizi di manutenzione e riparazione, nonché provvista di accessori e parti di ricambio dei beni di cui al punto a.;
k. servizi di trasporto per traslochi e manifestazioni.
All'Economato compete inoltre:
a. la tenuta dell'Albo fornitori;
b. la gestione del sistema informativo approvvigionamenti;
c. la predisposizione di capitolati-tipo ai quali si attengono i Servizi, le Divisioni e le Circoscrizioni per le negoziazioni loro attribuite, fatte salve le peculiarità di specifiche tipologie di affidamenti distintamente disciplinate;
d. la gestione del magazzino di cui al successivo articolo 68;
e. la cessione e la rottamazione dei beni mobili radiati;
f. la vendita di beni mobili pervenuti per donazione alla Civica Amministrazione.
2. I Servizi Centrali e le Divisioni sono competenti per le negoziazioni relative all'acquisizione di gruppi merceologici di beni e servizi caratteristici della propria attività istituzionale non rientranti nella competenza esclusiva di cui supra al punto 1, elencati in via tassativa negli allegati 1 e 2, fatta salva l'osservanza di quanto previsto dal successivo comma 6.
3. Le Circoscrizioni, nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento per il Decentramento, sono competenti per l'attività negoziale inerente l'acquisizione di beni e servizi che si rendono necessari al loro funzionamento, semprechè non rientranti nei gruppi merceologici espressamente riservati alla competenza dell'Economato, elencati al precedente comma 1, ovvero dei Servizi Centrali e Divisioni, specificati negli allegati 1 e 2.
4. In deroga alle limitazioni di cui al comma precedente, le Circoscrizioni possono procedere alla negoziazione per l'acquisto di beni e servizi di importo unitario fino a 20.000 Euro al netto dell'I.V.A., nell'ambito dello stanziamento complessivo per spese correnti e in conto capitale, nelle sole ipotesi in cui non risulti un contratto in essere aggiudicato dai suddetti Servizi, con esclusione in ogni caso di apparecchi di telefonia mobile e di apparecchiature informatiche. Il limite di importo è riferito all'insieme di ciascun fabbisogno, progetto od intervento avente carattere unitario; non è pertanto consentita la suddivisione artificiosa in più forniture, lavori o servizi.
5. Le funzioni economali dei Servizi Centrali, delle Divisioni e delle Circoscrizioni si coordinano, per tutti gli aspetti normativi e procedurali, con l'Economato.
6. Relativamente ai contributi e/o proventi ricevuti con destinazione vincolata, i Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni possono procedere direttamente all'acquisizione dei relativi beni secondo le attribuzioni di cui ai commi precedenti e con le modalità di cui al presente Regolamento. Qualora le acquisizioni rientrino nella competenza dell'Economato, si provvede previo storno dei relativi fondi, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
7. Agli acquisti per i Gruppi Consiliari si applica quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.
Sezione III - Disposizioni comuni

Articolo 10 - Pubblicità e trasparenza
1. In coerenza con i principi di trasparenza e predeterminazione dell'attività negoziale, la Civica Amministrazione assicura la più ampia pubblicizzazione delle iniziative contrattuali, prima e dopo l'espletamento delle gare.
2. La sezione "Appalti" del sito informatico comunale costituisce il Profilo di committente in cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni
3. La Sezione suddetta contiene, oltre alle informazioni previste dalla legge, notizie e documenti utili alla corretta partecipazione agli appalti comunali da parte degli operatori economici interessati.

Articolo 11 - Pubblicità delle sedute di gara
1. Le operazioni di gara per le procedure aperte, ristrette, negoziate e per le aste elettroniche da aggiudicare al massimo ribasso, si svolgono in seduta pubblica e alla presenza della Commissione di gara costituita ai sensi della Sezione quinta del Titolo II.
2. Per le procedure aperte, ristrette e negoziate da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa, per concessioni e project financing, possono tenersi in seduta riservata le sole operazioni attinenti all'esame delle offerte tecniche; in tal caso la Commissione, prima di procedere all'apertura delle offerte economiche, dà lettura dei punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti.
3. Le sedute delle Commissioni di gara per i concorsi di idee e di progettazione non sono pubbliche, ad eccezione della seduta preliminare e della seduta conclusiva di individuazione del vincitore sulla base della graduatoria predisposta secondo la procedura prevista dall'articolo 25 del presente Regolamento.

Articolo 12 - Diritto d'accesso e comunicazioni
1. Durante le sedute pubbliche di gara i concorrenti presenti hanno diritto di prendere visione della documentazione esaminata dalla Commissione, compatibilmente con le esigenze di ordinato svolgimento delle sedute stesse e fatto salvo il differimento dell'accesso nei casi previsti dall'articolo 13 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, facendone richiesta al Presidente e previa certificazione delle proprie generalità e qualificazioni.
2. I dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati dal Comune di Torino come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
3. I diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" sono esercitabili con le modalità della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento comunale per l'accesso agli atti.
4. L'esercizio del diritto d'accesso viene differito nei casi previsti dalla vigente normativa. Qualora non intervenga l'aggiudicazione definitiva entro 30 giorni può essere consentito l'accesso al concorrente che lo richieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento.

TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Sezione I - Modalità di negoziazione

Articolo 13 - Determinazioni a contrattare e relative procedure
1. La determinazione a contrattare è adottata dal dirigente titolare del capitolo di spesa o di entrata e deve contenere tutti gli elementi indicati nel primo comma dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La determinazione a contrattare deve altresì contenere l'attestazione che i beni/servizi oggetto della negoziazione non sono reperibili nelle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero, laddove presenti, che non rispondono per caratteristiche tecniche e/o funzionali ai reali fabbisogni.
3. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo i sistemi, modi e metodi ammessi dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione Piemonte e in conformità alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
4. Le determinazioni a contrattare ed i relativi bandi o lettere d'invito prevedono la riserva di facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, risultino essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione dei contratti affidati dal Comune di Torino o da altre stazioni appaltanti.
5. La Giunta Comunale può adottare deliberazioni che individuino preventivamente ed in via generale modalità di affidamenti caratterizzati da peculiarità tecniche e specificità tipologiche.
6. L'effettiva osservanza di quanto stabilito nelle deliberazioni quadro dovrà risultare nelle singole determinazioni a contrattare.

Articolo 14 - Criteri e modalità di negoziazione
1. La stipulazione degli atti negoziali è subordinata alla adozione di apposito provvedimento emanato secondo la specifica competenza, con assunzione di impegno sugli interventi o capitoli di bilancio di previsione, nel limite degli importi stanziati nel Piano Esecutivo di Gestione.
2. Allo scopo di disciplinare il singolo rapporto contrattuale la determinazione approva il capitolato speciale d'oneri e, ove occorra, lo schema di contratto, nei quali sono predeterminati in modo esauriente le caratteristiche qualitative, le condizioni e gli obblighi connessi alle prestazioni.
Tali capitolati o schemi di contratto definiscono in particolare:
a) le specifiche tecniche;
b) i termini ed il luogo di consegna, ovvero di effettuazione del servizio ed esecuzione dei lavori;
c) le modalità di controllo e collaudo di conformità;
d) la garanzia che il contraente deve prestare per assicurare l'adempimento degli impegni;
e) le penalità per ritardi, difformità ed altre eventuali inadempienze;
f) i costi della sicurezza e degli eventuali rischi da interferenze.
3. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono trasmesse al Servizio Risorse Finanziarie per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.
4. La scelta del contraente deve avvenire di norma attraverso una delle seguenti procedure:
- procedura aperta;
- procedura ristretta;
Nei casi specifici previsti dalla vigente normativa sono altresì ammessi:
- dialogo competitivo
- accordo quadro
- sistema dinamico di acquisizione
L'attivazione delle procedure ad evidenza pubblica compete in ogni caso al Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato, al quale devono essere tempestivamente trasmessi gli atti e la documentazione necessari.
5. Nelle fattispecie ed entro i limiti indicati nei successivi articoli 15, 16, 17 e 18 è ammesso il ricorso a:
- procedura negoziata, con o senza pubblicazione di bando;
- affidamento in economia.

Articolo 15 - Affidamenti mediante procedura negoziata
1. La Civica Amministrazione procede mediante procedura negoziata:
a) nelle ipotesi previste dalla normativa nazionale, regionale ed europea per gli appalti di lavori, forniture e servizi;
b) in caso di convenzioni da stipularsi con cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381.
2. Gli affidamenti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono effettuati con le modalità ed i criteri previsti dalla Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 18 e nei relativi provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in attuazione della legge medesima.

Articolo 16 - Procedura negoziata preceduta da pubblicazione di bando
1. La procedura negoziata preceduta da pubblicazione del bando, è avviata previa adozione di apposita determinazione a contrattare da parte del Dirigente competente, che stabilisce le modalità e le condizioni della gara.

Articolo 17 - Procedura negoziata mediante gara ufficiosa
1. Fatti salvi i casi espressamente disciplinati dalla normativa vigente, alle gare ufficiose vengono invitati non meno di cinque operatori economici, idonei per lo specifico settore merceologico, ovvero per le categorie di lavori individuate dalla vigente normativa, salvo i casi di motivata e comprovata impossibilità di reperire un numero di operatori economici sufficiente.
Per le procedure negoziate di forniture e di servizi, le ditte da invitare sono scelte, di norma con il criterio della rotazione, tra quelle iscritte all'albo di cui al successivo articolo 49.
Qualora l'albo non comprenda il gruppo merceologico o le categorie di servizi adeguati al fabbisogno specifico, si può procedere mediante indagini di mercato.
2. Gli operatori economici sono invitati mediante lettera raccomandata in conformità ad un modello tipo. In casi d'urgenza gli inviti alle offerte possono essere inoltrati tramite fax o posta elettronica. Dovrà comunque risultare agli atti la data dell'invito degli operatori economici e del ricevimento delle offerte, nonché il contenuto delle medesime. Per l'acquisto di beni e servizi la negoziazione può inoltre essere effettuata tramite il mercato elettronico.

Articolo 18 - Affidamenti in economia
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Economato e i Servizi Centrali/Divisioni, ciascuno per le proprie specifiche competenze, secondo quanto previsto al precedente articolo 9, comma 1, e quanto indicato nell'allegato 1 del presente Regolamento, possono procedere ad affidamenti in economia fino all'importo di 20.000,00 Euro, I.V.A. esclusa; tale facoltà è esercitabile anche per l'acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, nonché per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura.
2. Possono inoltre essere affidati in economia dai soggetti di cui al comma precedente, i servizi e le forniture di importo inferiore a 150.000,00 Euro I.V.A. esclusa riferibili ad uno dei gruppi merceologici per i quali siano presenti nell'Albo Fornitori operatori economici qualificati ed abilitati in seguito all'ultima pubblicazione annuale del bando per l'iscrizione all'Albo stesso.
3. Possono essere affidati in economia da tutti i Servizi Centrali e dalle Divisioni, fino all'importo di 5.000,00 Euro I.V.A. esclusa, i servizi e le forniture di seguito elencati in via tassativa e sempreché non siano stati definiti contratti quadro nella relativa tipologia merceologica:
a) forniture minute od urgenti di materiale per ufficio al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi;
b) manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili;
c) acquisto ed installazione di manufatti ed impianti relativi agli adeguamenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
d) acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta;
e) piccole assicurazioni per attività specifiche;
f) organizzazione di convegni, eventi formativi, mostre e manifestazioni varie;
g) traduzioni e servizi di interpretariato;
h) abbonamenti ad agenzie di informazione e simili;
i) trasporti, spedizioni, imballaggi e facchinaggi;
j) rilegatura di libri, pubblicazioni e documentazione d'ufficio;
k) stampa di circolari, bollettini, manifesti, locandine e documentazione in genere;
l) lavori dattilografici, fotografici, di fotocopiatura e riproduzione in genere.
4. Sono altresì eseguibili in economia, fino all'importo di 200.000,00 Euro I.V.A. esclusa, i seguenti lavori:
a) manutenzioni o riparazioni di opere od impianti;
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza in genere;
c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
5. Le Circoscrizioni possono affidare in economia l'acquisizione di beni e servizi che si rendono necessari al loro funzionamento ai sensi e con i limiti di cui al precedente articolo 9, sino all'importo di Euro 5.000,00 I.V.A. esclusa per forniture minute od urgenti di materiale per ufficio al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi e di Euro 20.000,00 I.V.A. esclusa per gli altri servizi e forniture indicati al comma 3. Le Circoscrizioni possono altresì affidare in economia i servizi e le forniture di cui al precedente comma 2 in relazione a quanto indicato nell'allegato 1 al presente Regolamento.
6. I limiti di importo di cui al presente articolo sono riferiti all'insieme di ciascun fabbisogno, progetto od intervento avente carattere unitario; non è pertanto consentita la suddivisione artificiosa in più lavori o forniture di beni e servizi. Nel caso di servizi e forniture aventi carattere di regolarità o destinati ad essere rinnovati, è assunto come valore di riferimento il valore annuale individuato secondo le modalità previste all'articolo 29, comma 10, del D.Lgs. 163/2006.
7. L'esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori, di cui al presente articolo viene disposta con determinazione del Dirigente nei limiti stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione.
8. Le acquisizioni in economia, qualora non siano effettuate in amministrazione diretta, si svolgono con le modalità della procedura negoziata mediante gara ufficiosa ai sensi dell'articolo 17 del presente Regolamento ovvero mediante mercato elettronico e sistemi informatici di negoziazione. Gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e gli affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro sono effettuati previa consultazione di almeno 5 operatori economici, purchè sussistano in tal numero soggetti idonei.
9. Fino ai suddetti importi è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.

Articolo 19 - Accordo quadro
1. L'accordo quadro può essere utilizzato, sia per contratti sotto soglia, sia per contratti sopra soglia comunitaria:
a) per l'acquisto di beni e servizi omogenei aventi carattere ripetitivo e costante nel tempo;
b) nel caso di forniture per le quali non è programmabile la necessità temporale né la precisa quantificazione;
c) nei casi in cui non è possibile individuare un unico fornitore per la specifica natura della prestazione;
d) per i lavori di manutenzione.
2. Le prestazioni oggetto dell'accordo non possono avere durata superiore a quattro anni.
3. Le modalità delle medesime e le condizioni economiche possono essere fissate definitivamente in sede di sottoscrizione dell'accordo, ovvero essere oggetto di successive quotazioni, anche in via telematica, patti e condizioni da concludersi in forma scritta quali atti aggiuntivi dell'accordo quadro principale.
4. Di norma l'accordo quadro si conclude con più operatori economici, interpellati tra quelli iscritti all'Albo fornitori, in caso di importo globale, nel periodo, inferiore ad Euro 150.000,00 ovvero individuati in seguito a pubblicazione di avviso pubblico nei modi e termini di legge.
5. Nell'ambito delle proprie competenze, il dirigente adotta la determinazione di indizione in cui:
- se si tratta di accordo quadro concluso con più operatori economici specifica le modalità di scelta degli operatori da invitare;
- individua le modalità ed i criteri di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 81 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente prevedendo il confronto competitivo tra gli operatori partecipanti.
6. Alla determinazione di indizione sono allegati:
- un disciplinare tecnico, contenente le modalità di svolgimento della prestazione;
- lo schema dell'atto dell'accordo quadro, contenente gli elementi contrattuali dell'accordo.
7. L'affidamento ad un solo operatore economico, è ammesso nel caso in cui l'operatore individuato sia l'unico in grado di effettuare la prestazione nei modi e nei termini richiesti, ovvero nel caso in cui sia l'unico ad aver risposto ad una pubblica selezione.

Articolo 20 - Dialogo competitivo
1. Il ricorso al dialogo competitivo è ammesso per appalti particolarmente complessi di importo superiore alla soglia comunitaria, la cui particolarità deve essere dettagliatamente motivata nella determinazione di indizione. Per i lavori pubblici il ricorso al Dialogo competitivo è ammesso solo previa acquisizione dei pareri di cui al comma 1 dell'articolo 58 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il bando del dialogo competitivo e l'allegato documento descrittivo:
- individuano l'oggetto del dialogo, le esigenze e gli obiettivi dell'Amministrazione;
- indicano i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione delle offerte, le modalità ed i termini di partecipazione;
- stabiliscono le fasi e le modalità di svolgimento del dialogo, prevedendo eventualmente la suddivisione della procedura in più fasi autonome. Il documento descrittivo specifica anche i criteri di valutazione delle proposte in ogni fase del dialogo e indica la facoltà dell'Amministrazione di escludere i candidati in ogni fase sulla base dei suddetti criteri.
3. I vari aspetti dell'appalto vengono discussi con i partecipanti mediante:
- richieste inoltrate ai partecipanti in forma scritta
e/o
- audizioni dei concorrenti.
4. Di ogni audizione è redatto verbale; le richieste scritte sono finalizzate ad ottenere dal candidato informazioni, soluzioni progettuali, analisi economiche e qualsivoglia elemento utile alla definizione dell'appalto, da discutere in sede di audizione. Le richieste scritte sono effettuate contemporaneamente e con il medesimo documento nei confronti di tutti i candidati.
5. La conclusione del dialogo è dichiarata in forma scritta a tutti i candidati, i quali vengono successivamente invitati a presentare le offerte finali.
6. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 21 - Concessioni di lavori pubblici
1. L'affidamento in concessione di lavori pubblici mediante procedura aperta o ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è disciplinato dalle norme in materia previste dal D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione, a cui espressamente si rimanda.
2. In tali casi la Commissione di gara sarà composta con le modalità indicate all'articolo 55 del presente regolamento.
I compensi dei commissari saranno determinati di volta in volta con apposita determinazione dirigenziale che ne impegnerà conseguentemente la relativa spesa sulla base di quanto stabilito al successivo articolo 55, tenuto conto che i suddetti compensi dovranno essere stati preventivamente inseriti quali spese nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.
3. I rapporti negoziali tra la Stazione appaltante ed il concessionario s'intendono interamente disciplinati dal contratto di concessione come risulta approvato a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

Articolo 22 - Il promotore finanziario per i lavori
1. La realizzazione di opere pubbliche mediante il ricorso al "project financing", con risorse totalmente o parzialmente a carico del privato denominato promotore, è disciplinato dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. Il "project financing" ha per oggetto lavori inseriti nei programmi approvati dalla Città e resi noti con un bando pubblicato con le modalità di legge.
3. Il bando precisa, tra l'altro, se si procederà direttamente alla valutazione delle proposte e alla nomina del promotore ovvero se sarà bandita una successiva procedura selettiva in cui il promotore prescelto nella fase preliminare avrà diritto di preferenza ove intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa.
4. Per lavori non inseriti nei programmi dell'Amministrazione, possono essere presentate proposte a mezzo di studi di fattibilità, da parte di soggetti ammessi dalla vigente normativa, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizio. Gli studi di fattibilità così presentati sono valutati entro sei mesi e, se ritenuti di pubblico interesse, possono essere adottati dall'Amministrazione ai fini dell'avvio di un procedimento di" project financing".
5. Si applicano, per quanto non espressamente previsto al presente articolo, le disposizioni di legge e di regolamento, compreso il presente, relative alla concessione di lavori pubblici, in quanto compatibili.

Articolo 23 - Il promotore finanziario per i servizi
1. Possono essere prese in considerazione le proposte di promotori relative alla gestione di servizi di competenza comunale suscettibili di gestione economica. A tale scopo gli interventi realizzabili con capitali privati sono resi noti con pubblicazione di un avviso indicativo.

Articolo 24 - Leasing Finanziario
1. La realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità può avvenire mediante leasing finanziario previa valutazione puntuale degli aspetti relativi all'economicità dell'operazione e degli effetti sui bilanci annuali e pluriennali, da esplicitarsi nella determinazione a contrattare.

Articolo 25 - Concorso di idee e di progettazione
1. Il concorso di idee è un procedimento di scelta di piani o proposte ideative relativi a opere pubbliche da svolgersi con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il premio per l'idea vincitrice, non necessariamente in danaro, viene stabilito nel bando di gara, così come dev'essere ivi prevista la facoltà di non procedere all'attribuzione del medesimo in caso di elaborati ritenuti dalla commissione giudicatrice di qualità insufficiente. A gara avvenuta la Città acquisisce in proprietà l'idea vincitrice.
3. Il concorso di progettazione ha per oggetto la redazione di un progetto di fornitura o servizi ovvero di un piano o progetto preliminare di opera pubblica ed è da svolgersi con le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Il compenso per il vincitore del concorso di progettazione e gli eventuali rimborsi spese a progetti ritenuti meritevoli, vengono determinati nel bando di gara nella misura stabilita dalla normativa vigente.
5. E' facoltà della Stazione Appaltante prevedere nel bando, previa indicazione del relativo corrispettivo , la possibilità di procedere all'affidamento dei successivi livelli di progettazione ed eventuale direzione lavori, con il vincitore medesimo.
6. La Commissione di gara per il concorso di idee e di progettazione sarà composta con le modalità indicate al successivo articolo 56.
7. Per la presentazione e la valutazione delle idee e proposte progettuali deve essere garantito l'anonimato dei concorrenti. Parimenti la predisposizione della graduatoria delle idee e proposte deve garantire l'anonimato dei concorrenti.
8. Nella seduta conclusiva la Commissione provvede all'identificazione nominativa dei concorrenti.

Sezione II - Sponsorizzazioni e accordi di collaborazione

Articolo 26 - Oggetto della sponsorizzazione
1. Possono essere sponsorizzati servizi, attività, forniture, iniziative e lavori; la sponsorizzazione può coprire in tutto o in parte il costo relativo e può consistere sia in un esborso in denaro, sia nell'obbligazione di dare o facere da parte dello sponsor.

Articolo 27 - Procedimento di scelta dello sponsor
1. L'affidamento della sponsorizzazione è preceduto dalla pubblicazione di un avviso con cui i soggetti interessati sono invitati a presentare proposte.
2. L'avviso è pubblicato almeno all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale. E' inoltre pubblicizzato in altre forme che risultino di volta in volta più appropriate in relazione al contenuto della sponsorizzazione ed alla tipologia di attività.
L'avviso contiene almeno i seguenti dati:
- l'oggetto della sponsorizzazione, cioè l'indicazione dell'iniziativa o attività sponsorizzabile;
- le modalità ed il termine di presentazione delle proposte;
- i criteri di valutazione delle proposte.
3. Le proposte sono valutate da una Commissione formata da tre componenti, di cui almeno uno dirigente che la presiede.

Articolo 28 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
1. E' facoltà dell'Amministrazione rifiutare le proposte di sponsorizzazione qualora:
- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- ravvisi motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcoolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Articolo 29 - Regime fiscale
1. Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda l'erogazione di una somma di denaro da parte dello sponsor, il Comune emette fattura per il relativo valore.
2. Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda una prestazione di dare o facere da parte dello sponsor, il Comune emette fattura per il valore della promozione d'immagine fornita e lo sponsor emette fattura per il valore dell'utilità fornita.
3. In caso di sponsorizzazione in cui per la promozione d'immagine dello sponsor sia prevista esclusivamente un'entrata tributaria per il Comune, esclusi quindi conferimenti in danaro o di altra natura, l'operazione non è rilevante agli effetti I.V.A. e quindi non viene emessa alcuna fatturazione.

Articolo 30 - Accordi di collaborazione
1. La Città di Torino può stipulare accordi di collaborazione con soggetti privati o associazioni, senza scopo di lucro, indirizzati al perseguimento di interessi pubblici che escludano conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e che comportino risparmi di spesa secondo quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 43 della Legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sezione III - Negoziazione telematica

Articolo 31 - Gare telematiche
1. Per GARA TELEMATICA si intende l'insieme delle procedure che, nel rispetto dell'evidenza pubblica, consentono alla Civica Amministrazione di effettuare approvvigionamenti dei beni e servizi ponendo in competizione gli offerenti attraverso l'utilizzo delle reti di telecomunicazioni, dell'informatica e dei sistemi di negoziazione elettronici.
2. Nella gestione del sistema elettronico e telematico di negoziazione l'Amministrazione può avvalersi di un soggetto pubblico o privato, denominato GESTORE DEL SISTEMA, selezionato in base alla normativa vigente. Resta fermo quanto previsto dalla Legge 241/1990 e dal D.P.R. 101/2002 e successive modificazioni ed integrazioni sul responsabile del procedimento.
3. Il Gestore del Sistema è incaricato dall'Amministrazione della conduzione tecnico-informatica del Sistema. Il Gestore del Sistema provvede alla sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso rivestendo il ruolo di responsabile della sicurezza e di amministratore di sistema, ai sensi della disciplina che regola la materia ed è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dalla normativa vigente in tema di sicurezza dei trattamenti di dati personali.
4. I servizi e gli strumenti tecnologici necessari all'espletamento delle gare telematiche sono resi disponibili tramite il sito di cui al successivo articolo 32 ai fornitori abilitati ai sensi del presente regolamento attraverso apposita procedura di identificazione che consente all'utente-fornitore l'accesso al sistema.

Articolo 32 - Sito "Gare on-line"
1. Il sistema delle gare telematiche è accessibile tramite l'apposito sito internet, di seguito denominato "Gare on-line".
2. Il sito contiene, oltre alla pubblicazione dei bandi, tutte le modalità di espletamento delle gare, le informazioni sul funzionamento dei sistemi telematici, le metodologie da utilizzare per le aggiudicazioni.
3. Tramite il sito i fornitori abilitati accedono alla piattaforma, che rappresenta il luogo virtuale nel quale si svolgono le procedure di gara, attraverso il sistema di autenticazione degli offerenti, specificato al successivo articolo 35.

Articolo 33 - Pubblicazioni
1. Le gare in via telematica sono precedute dalla pubblicazione di un bando nelle forme stabilite dalla legislazione vigente nonché, integralmente e con gli eventuali allegati, sul sito creato ai sensi del precedente articolo.
2. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ove prevista, è effettuata per estratto e deve contenere l'indicazione del sito suddetto.

Articolo 34 - Contenuto del bando e/o lettera d'invito
1. Il bando di gara e/o la lettera di invito alla gara telematica devono contenere, oltre agli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi e forniture, le seguenti indicazioni:
a. l'indicazione del sito dove l'Amministrazione realizza la procedura di acquisto;
b. le modalità di presentazione delle domande di abilitazione;
c. le informazioni per la consultazione telematica dei capitolati speciali e dell'eventuale documentazione tecnica utile all'individuazione dei beni o servizi da fornire;
d. la descrizione della procedura, delle modalità e dei criteri di scelta del contraente;
e. il giorno e l'ora in cui è fissato l'inizio della negoziazione e la sua durata.

Articolo 35 - Abilitazione degli utenti
1. Ai concorrenti in possesso dei requisiti stabiliti dal bando viene rilasciata l'abilitazione che comporta l'ammissione all'appalto e l'accesso alla gara on-line.
2. L'abilitazione è subordinata alla compilazione di una "scheda identificativa" su apposito modulo elettronico disponibile sul sito Internet contenente le informazioni relative ai requisiti dell'impresa, sottoscritto dal legale rappresentante. In tal caso il modulo va inviato per posta elettronica all'indirizzo prestampato sul modulo stesso. La sottoscrizione può essere effettuata con firma digitale. Il fornitore sprovvisto di firma digitale può invece inoltrare il modulo sottoscritto per posta ordinaria, unitamente a copia fotostatica del documento d'identità del legale rappresentante.
3. Le imprese ammesse alla gara riceveranno unitamente alla lettera di invito alla licitazione privata la password e contestualmente per posta elettronica la user ID attribuita. Una volta abilitate, le imprese verranno riconosciute come utente del sistema: digitando la propria user ID e password potranno accedere alla gara on-line ed inoltrare la propria offerta attraverso la stessa procedura informatica.
4. La procedura di identificazione-abilitazione avviene a partire dalla data di scadenza fissata nel bando per la presentazione delle candidature.

Articolo 36 - Criteri di aggiudicazione
1. L'acquisto di beni o servizi mediante procedura telematica può essere aggiudicato:
- in base al criterio del prezzo più basso ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria;
- secondo il metodo del rilancio dinamico delle offerte.
- all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo parametri anche diversi dal prezzo quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali, che siano oggetto di valutazione automatica a mezzo elettronico senza intervento e/o valutazione da parte della commissione di gara.
2. In caso di negoziazione al rilancio, la durata è fissata di volta in volta nella lettera di invito e fino ad un termine massimo non superiore ad un'ora dall'apertura della seduta, con possibilità di estensione delle negoziazioni di 3 minuti per ogni offerta presentata a partire dal minuto di gara indicato nella medesima lettera di invito.
3. Terminata la negoziazione al rilancio il sistema informatico evidenzierà la migliore offerta ed il relativo offerente; dallo stesso momento saranno visibili oltre a tutte le offerte pervenute, i relativi offerenti.
4. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede preliminarmente all'attribuzione dei punteggi tecnici e solo successivamente all'attribuzione di quelli relativi al prezzo.
5. Le imprese abilitate presentano per via telematica le loro offerte nei termini stabiliti dagli atti di gara. Nel corso delle operazioni le offerte dei concorrenti saranno visibili nel contenuto, ma ne sarà criptata la provenienza.
6. Al termine delle negoziazioni il sistema propone la graduatoria degli offerenti che sarà oggetto di approvazione da parte della commissione.
7. Rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare la congruità delle offerte ai sensi di legge.
8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la seduta di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento o dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sito ovvero che impediscano agli stessi di formulare le loro offerte.

Articolo 37 - Pubblicità delle sedute di gare telematiche
1. Le sedute delle gare telematiche si svolgono nel giorno ed ora stabiliti nella lettera di invito, in una sala del Palazzo Civico, alla presenza del Segretario Generale; i fornitori abilitati possono collegarsi al sito e fare direttamente on-line la o le proprie offerte.
2. A norma dell'articolo 11, comma 1 del presente Regolamento, le sedute sono aperte al pubblico, che potrà seguire lo svolgimento della gara su uno schermo presente nella Sala.
3. Durante lo svolgimento delle sedute di gara, sono visibili al pubblico le offerte presentate, ma non l'identità degli offerenti.

Articolo 38 - Stipulazione del contratto
1. Il vincitore designato è tenuto a confermare la propria offerta mediante l'invio della stessa su supporto cartaceo, ovvero mediante sottoscrizione del verbale della gara.
2. In applicazione dell'articolo 60 comma 3, del presente Regolamento, il verbale della gara on-line, tiene luogo di contratto.

Articolo 39 - Diritto di accesso ai dati
1. Nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica esperite ai sensi della presente sezione, il diritto di accesso è garantito secondo le modalità previste dall'articolo 11 del presente Regolamento.
In particolare:
a. le sedute di gara sono pubbliche;
b. durante lo svolgimento delle sedute di gara i concorrenti abilitati prendono visione delle offerte dei partecipanti alla procedura, secondo le modalità illustrate al precedente articolo 37;
c. è consentito altresì alle imprese abilitate l'accesso agli archivi informatici resi disponibili dalla Civica Amministrazione nel sistema telematico approntato dalla stessa. Gli archivi contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura;
d. il rilascio di copia autentica ai concorrenti degli atti di gara è effettuato secondo i principi e le modalità stabilite dall'articolo del presente Regolamento e del Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi del Comune di Torino.

Articolo 40 - Mercato elettronico
1. Per Mercato elettronico si intende la piattaforma informatica tramite la quale l'Amministrazione comunale acquista beni e servizi di valore fino alla soglia comunitaria dai cataloghi predisposti dai Fornitori selezionati ed abilitati secondo le procedure di cui al successivo articolo 41.
2. Per Catalogo si intende l'elencazione dei beni e/o servizi e delle relative caratteristiche offerti dai fornitori ed esposti all'interno del mercato elettronico sulla piattaforma.

Articolo 41 - Abilitazioni
1. I Fornitori iscritti all'Albo Fornitori della Città di Torino secondo le modalità di cui all'articolo 50 del presente Regolamento sono altresì abilitati all'inserimento dei cataloghi sul mercato elettronico, qualora ne facciano richiesta al momento dell'iscrizione all'albo medesimo.

Articolo 42 - Forme di pubblicità
1. Il bando di abilitazione, pubblicato nei modi e termini di legge, deve contenere le categorie di spesa sulle quali l'amministrazione comunale si riserva di attivare il mercato elettronico, conformemente a quelle previste dalla classificazione merceologica della Città.

Articolo 43 - Durata, modifica, revoca e sospensione dell'abilitazione
1. L'iscrizione al mercato elettronico può essere richiesta nell'arco dei 12 mesi dalla pubblicazione del bando medesimo e ha durata sino alla scadenza del bando stesso.
2. Nell'arco del medesimo periodo ai fornitori è ammessa la facoltà di integrare e/o modificare le classi merceologiche per le quali richiedere l'abilitazione.
3. La Città di Torino si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento l'abilitazione, previa motivata comunicazione.
4. Ciascun fornitore abilitato può richiedere mediante apposita domanda la disabilitazione dal Mercato elettronico, fermi restando gli obblighi già assunti.

Articolo 44 - Contenuto ed efficacia del Catalogo
1. Ciascun fornitore abilitato è tenuto a predisporre il proprio Catalogo dei prodotti abilitati da inserire nel Mercato elettronico, con le modalità indicate dalla Città.
2. L'Amministrazione Civica si riserva l'accettazione degli articoli inseriti nei suddetti cataloghi.
3. Il Catalogo contiene esclusivamente i prodotti per i quali è stata concessa l'abilitazione nonché tutti gli elementi essenziali per la conclusione del contratto ed ha l'efficacia di un'offerta vincolante nei confronti della Città.
4. Il fornitore abilitato è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del Catalogo.

Articolo 45 - Aggiornamento e modifiche dei Cataloghi
1. Il fornitore abilitato si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, avendo cura che i prodotti abilitati offerti siano effettivamente disponibili.
2. La procedura di aggiornamento del Catalogo è accessibile dal Sito in base alle istruzioni ivi indicate.

Articolo 46 - Sistemi di acquisto nel mercato elettronico
1. L'acquisto di beni e servizi nel mercato elettronico può avvenire mediante ordine diretto sugli articoli presenti a catalogo o mediante specifica richiesta di offerta, contenente i parametri di valutazione.
2. Il contratto con il fornitore prescelto si intende validamente perfezionato al momento della ricezione del relativo ordine da parte del fornitore prescelto.
3. La Civica Amministrazione si riserva comunque di non accettare alcuna delle proposte ricevute.
4. In caso di forniture mediante il mercato elettronico, può essere previsto l'esonero dalla cauzione definitiva in relazione all'entità e/o alla tipologia del bene o servizio acquistato.

Articolo 47 - Controlli e sanzioni
1. La Civica Amministrazione può effettuare controlli anche a campione in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni rese dai fornitori, rimanendo essi soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti.
2. Il mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni anzidette da parte dei fornitori abilitati comporta, a prescindere da accertamenti sul dolo o la colpa degli stessi, la piena efficacia e validità delle azioni o delle comunicazioni effettuate dagli utenti del Sistema utilizzando detti dati e informazioni.
3. L'abilitazione viene sospesa o revocata nei seguenti casi:
- accertata non veridicità o correttezza delle dichiarazioni, dei dati o delle informazioni fornite;
- utilizzo abusivo, improprio o pregiudizievole dell'Account e della Firma Digitale;
- mancato o non corretto utilizzo degli strumenti informatici.
4. La sospensione o revoca dell'abilitazione determinano l'impossibilità di accedere al Sistema.

Articolo 48 - Malfunzionamenti e guasti
1. La Civica Amministrazione può sospendere o annullare la procedura in caso di malfunzionamenti o difetti dei servizi telematici ovvero quando ravvisi qualsiasi anomalia nelle procedure.

Sezione IV - Albo Fornitori di beni e servizi

Articolo 49 - Albo Fornitori di beni e servizi
1. L'Economato è incaricato della tenuta e dell'aggiornamento di un Albo dei Fornitori del Comune secondo la procedura di cui al seguente articolo 50. L'Albo è distinto per gruppi merceologici secondo un piano di classificazione che costituisce la base di riferimento per i supporti informatici finalizzati alla gestione integrata degli approvvigionamenti. Nel predetto Albo sono evidenziate le abilitazioni ai sistemi informatici di negoziazione (gare on-line e mercato elettronico).
2. L'iscrizione all'Albo Fornitori consente la partecipazione agli affidamenti in economia di forniture e servizi, con le modalità indicate all'articolo 18 del presente Regolamento.
3. Qualora l'Albo non rechi nominativi in numero sufficiente, ovvero non comprenda il gruppo merceologico adeguato al fabbisogno specifico, si può procedere attraverso indagini di mercato ovvero tramite la consultazione di cataloghi altrimenti disponibili.
4. I dati relativi ai singoli fornitori iscritti all'Albo sono messi a disposizione dei singoli Settori, Servizi Centrali e Divisioni che ne facciano richiesta. L'utilizzo delle informazioni desumibili è strettamente limitato ai compiti d'ufficio ed è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della riservatezza.
5. Le attività di inserimento, iscrizione, registrazione, variazione, cancellazione, annullamento, ripristino dei dati inerenti i fornitori iscritti all'Albo competono esclusivamente all'Economato.
6. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di cancellare dall'Albo i fornitori che non confermano la propria iscrizione in occasione della revisione.

Articolo 50 - Formazione, revisione e aggiornamento dell'albo
1. Alla formazione dell'Albo si procede mediante preventiva pubblicazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, di avviso contenente l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa di cui al successivo articolo 51.
2. L'Albo è revisionato con cadenza annuale mediante pubblicazione di un avviso secondo le procedure previste dal precedente comma.
3. Nell'arco dei 12 mesi successivi alla pubblicazione del bando di cui al comma 1, l'elenco delle imprese iscritte all'Albo è aggiornato ed integrato delle ditte che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti generali e specifici di cui al successivo articolo 51.
4. Le ditte iscritte all'Albo comunale sono tenute a comunicare alla Civica Amministrazione ogni fatto che implica la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'Albo e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sulla iscrizione o sull'abilitazione, a pena della cancellazione d'ufficio.
5. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale notificare alle ditte interessate l'avvenuta iscrizione ovvero la cancellazione e nei casi previsti dalla legge.

Articolo 51 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo
1. Costituiscono requisiti di ordine generale per l'iscrizione all'Albo comunale:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero iscrizione ad Albi Professionali o abilitazione all'esercizio della professione;
b) inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 3 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) inesistenza delle cause di esclusione previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture e di servizi;
d) regolarità con l'obbligo delle assunzioni dei disabili di cui alla Legge 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) di non essere incorso in accertati e gravi inadempimenti, grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione di contratti affidati dal Comune di Torino o da diverse stazioni appaltanti.

Sezione V - Commissioni di gara

Capo 1 - Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso

Articolo 52 - Composizione della Commissione per affidamenti mediante procedura negoziata e cottimo fiduciario oltre 20.000 Euro (I.V.A. esclusa) per forniture e servizi, e oltre 40.000 Euro (I.V.A. esclusa) per i lavori
1. La Commissione di gara per gli affidamenti a procedura negoziata con o senza pubblicazione di bando è composta da un numero dispari di componenti non superiori a cinque. La presidenza è affidata al Dirigente del Settore che avvia la negoziazione; gli altri componenti sono scelti fra i dipendenti che svolgono funzioni connesse alla negoziazione nella struttura che cura l'affidamento.
2. La scelta dei componenti della commissione è effettuata tenendo in considerazione la specifica competenza nella materia oggetto dell'affidamento.
3. La Commissione è nominata con provvedimento del Direttore competente per il Settore che effettua la negoziazione.

Articolo 53 - Composizione della Commissione di gara per procedure aperte
e procedure ristrette con criterio del prezzo più basso
1. La Commissione di gara per procedure aperte e procedure ristrette aggiudicate con il criterio del prezzo più basso è così composta:
a) Presidente: Dirigente del Settore Appalti o suo delegato;
b) componente: Direttore o Dirigente del Settore amministrativo o tecnico che ha proposto l'indizione della gara d'appalto o suo delegato;
c) componente: Funzionario del Settore Appalti.
2. La Commissione adempie alle funzioni attribuite collegialmente con la presenza di tutti i componenti, ferma restando la facoltà di avvalersi per compiti istruttori di taluni dei componenti o degli Uffici comunali.
3. Il Segretario Generale funge da ufficiale rogante e/o verbalizzante nelle sedute pubbliche di gara.
4. Le Commissioni di gara sono, di volta in volta, nominate con provvedimento del Direttore del Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato.

Capo 2 - Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Articolo 54 - Composizione della Commissione di gara per affidamento
di lavori, servizi, forniture e servizi professionali attinenti l'ingegneria e l'architettura ad offerta economicamente più vantaggiosa
1. La Commissione di gara per l'affidamento di servizi e forniture e così composta:
- Presidente: Dirigente del Settore Appalti o suo delegato;
- componente: Dirigente o Funzionario del Settore proponente l'appalto;
- componente: Funzionario del Settore Appalti.
2. La Commissione di gara per l'affidamento di lavori e servizi professionali attinenti l'ingegneria e l'architettura ad offerta economicamente più vantaggiosa è così composta:
- Presidente: Dirigente del Settore Appalti o suo delegato;
- componente: Dirigente o Funzionario del Settore proponente l'appalto;
- componente: Dirigente tecnico/amministrativo dell'Amministrazione o suo delegato.
3. Le Commissioni di gara di cui ai precedenti commi possono essere integrate da altri due componenti, anche esterni all'Amministrazione, competenti nella specifica materia dell'appalto.
4. Le Commissioni di gara sono, di volta in volta, nominate con provvedimento del Direttore del Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato.

Articolo 55 - Composizione della Commissione di gara per concessioni, project financing ed appalto integrato con acquisizione di progetto definitivo in sede di offerta
1. La Commissione giudicatrice è presieduta dal Dirigente del Settore proponente l'appalto o altro Dirigente suo delegato, i Commissari sono scelti conformemente alla normativa vigente.
2. Il Direttore del Servizio Centrale o Divisione proponente nomina la Commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
3. L'aggiudicazione definitiva è effettuata con determinazione del Direttore del Servizio centrale o della Divisione oppure dal Dirigente del Settore che ha indetto la gara. E' altresì effettuato con determinazione del Dirigente l'impegno di spesa relativo all'eventuale remunerazione di membri della Commissione.

Articolo 56 - Composizione della commissione di gara per i concorsi di idee e di progettazione
1. In caso di concorso di idee e di progettazione, la Commissione di gara per la valutazione dell'idea o del progetto è composta da un numero dispari di componenti, non inferiore a tre.
2. I commissari sono scelti tra soggetti esperti nelle materie oggetto di concorso, interni o esterni all'Ente, purché almeno uno sia dipendente della Stazione Appaltante, con funzioni di Presidente della Commissione.
3. Nel caso di una Commissione composta da una pluralità di membri interni ed esterni, la presidenza della medesima spetta al Direttore/Dirigente della Divisione/Servizio Centrale che ha proposto il concorso. La nomina della Commissione deve avvenire contestualmente all'avvio della procedura di gara.
4. I compensi della Commissione sono determinati ai sensi del successivo articolo 59.

Articolo 57 - Valutazione delle offerte anomale
1. La valutazione delle offerte che, in applicazione della normativa vigente in materia di lavori, forniture o servizi o, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa, compete al responsabile unico del procedimento che può avvalersi degli uffici della propria struttura o, qualora lo ritenga necessario per complessità o entità dell'appalto può nominare una apposita Commissione composta da soggetti interni/esterni all'Amministrazione.

Articolo 58 - Composizione della commissione di gara per l'individuazione degli artisti
ai sensi della Legge 717/1949 e successive modificazioni ed integrazioni
1. In caso di esecuzione o di acquisto di opere d'arte di cui all'articolo 1 della Legge n. 717/1949 e successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione di gara per l'individuazione degli artisti incaricati è nominata dal Direttore del Servizio Centrale o della Divisione proponente ed è così composta:
- dal Dirigente del Settore Tecnico titolare del centro di costo, con funzioni di Presidente;
- dal progettista della costruzione edile, ove disponibile;
- dal Soprintendente per i beni artistici e storici competente, o suo delegato;
- da due artisti di chiara fama, nominati dalla Città, la cui attività sia coerente con la natura dell'opera d'arte da realizzare/acquistare.
2. L'individuazione degli artisti esecutori o per l'acquisto delle opere d'arte di cui al comma 1 è effettuata mediante procedura negoziata preceduta da pubblicazione di un avviso pubblico ai sensi dell'articolo 16 del presente Regolamento.
3. La realizzazione dell'opera d'arte è regolata dalla normativa sui lavori pubblici relativamente alla qualificazione dell'esecutore della parte di opere civili connesse alla realizzazione stessa dell'opera d'arte.
4. E' fatto salvo in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.

Articolo 59 - Remunerazione di componenti delle Commissioni esterni all'Amministrazione
1. Il compenso per componenti delle Commissioni di gara esterni all'Amministrazione è di regola pari al gettone di presenza dei Consiglieri Comunali della Città, per ogni seduta di gara. E' fatta salva una diversa misura, per particolari professionalità, determinata discrezionalmente dal Dirigente del Settore che indice l'appalto, tenuto conto comunque delle tabelle professionali di riferimento.

Titolo III - Adempimenti connessi alla stipulazione

Sezione I - Formalizzazione e garanzie

Articolo 60 - Stipulazione degli atti negoziali
1. La stipulazione degli accordi e intese di cui all'articolo 3 lettere b) e c) del presente Regolamento con soggetti pubblici spetta al Sindaco o all'Assessore delegato.
2. La stipulazione dei contratti spetta, salvo quanto disposto ai successivi commi 3 e 4, al Direttore del Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato ovvero ad altro Dirigente dello stesso Servizio Centrale. Spetta altresì ai medesimi la legale rappresentanza della Città negli atti concernenti successioni. Il Direttore del Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato può altresì delegare altro Dirigente comunale.
3. In caso di procedura aperta o procedura ristretta, il verbale di gara tiene luogo di contratto, ai sensi dell'articolo 16 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e pertanto non si fa luogo ad ulteriore stipulazione, salvo espressa previsione in contrario. Il verbale medesimo è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre diviene vincolante per la Civica Amministrazione al momento dell'adozione della determinazione di aggiudicazione nonché all'adempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi connessi all'aggiudicazione.
4. La stipulazione dei contratti relativi ad affidamenti a procedura negoziata, compresi gli affidamenti diretti in economia e gli incarichi professionali attinenti l'architettura e l'ingegneria nonché i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione, spetta al dirigente che ha adottato la determinazione che conclude il procedimento di negoziazione.
5. La stipulazione dei contratti di mutuo o altro prestito sotto qualsiasi forma è di competenza del Direttore Finanziario o Dirigente del Settore Finanziario. I contratti di mutuo sono stipulati in forma di atto pubblico.
6. Il Dirigente che stipula il contratto, nonché l'ufficiale rogante, possono apportare al contratto stesso quelle modifiche di carattere formale necessarie per l'adeguamento a norme di legge od opportune per una migliore redazione dell'atto.
7. Non è necessario che gli allegati alla deliberazione di approvazione del contratto siano inseriti quali allegati dell'atto stesso, sempreché il contraente del Comune ne attesti la conoscenza.
8. Nella procedura di project financing, in caso di aggiudicazione intervenuta a seguito della fase negoziata ed in caso di affidamento al promotore per mancanza di ulteriori offerte, il Dirigente del Settore proponente, dato atto con determinazione dirigenziale dell'esito della procedura, approva ed invia lo schema di contratto di concessione al Settore Contratti per la formale stipulazione.
9. In caso di concorso di idee o di progettazione la formale stipulazione del relativo contratto spetta al Dirigente del Settore proponente, il quale provvederà, con apposita determinazione dirigenziale, ad approvare il preventivo di parcella ed il suddetto contratto, nonché ad impegnare la relativa spesa.

Articolo 61 - Calcolo dell'importo contrattuale
1. Il calcolo del valore stimato degli appalti è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A., compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, stimato al momento dell'adozione della determina a contrarre di cui al precedente articolo 13.
2. E' vietata qualsiasi forma di frazionamento.
3. Nel caso di affidamenti pluriennali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, l'importo contrattuale è costituito dal valore complessivo di tutte le annualità previste.
4. Ai fini della gara d'appalto se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale
oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

Articolo 62 - Depositi cauzionali provvisori
1. Per la partecipazione alle gare, ad eccezione degli affidamenti di incarichi di progettazione, è richiesta una garanzia, il cui importo e modalità di presentazione sono indicati nel bando o nella lettera d'invito, in conformità alla normativa vigente.
2. Per la partecipazione alle gare telematiche ed al mercato elettronico i concorrenti abilitati possono essere esonerati dalla presentazione del deposito cauzionale provvisorio in relazione all'adeguata qualificazione dimostrata in sede di accreditamento.
3. La Stazione Appaltante provvede alla restituzione dei depositi cauzionali provvisori alle ditte non risultate aggiudicatarie, entro il termine massimo di 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.
4. Lo svincolo del deposito cauzionale provvisorio dell'aggiudicatario è subordinato agli adempimenti connessi con il perfezionamento contrattuale dell'affidamento.

Articolo 63 - Depositi cauzionali definitivi
1. L'esecutore del contratto, con l'eccezione di cui al precedente articolo 62 comma 1, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria con le modalità e per gli importi previsti dalla normativa vigente.
2. Allo svincolo della garanzia provvede, nel rispetto delle medesime modalità il Responsabile dell'esecuzione del contratto come individuato negli atti di gara.
3. Non è richiesta la costituzione della cauzione definitiva qualora, nelle more della formalizzazione contrattuale dell'affidamento, l'aggiudicatario abbia compiutamente onorato le prestazioni contrattuali, con positivo accertamento attestato dal Responsabile dell'esecuzione.
4. Per la stipulazione dei contratti di importo inferiore a 20.000,00 Euro può essere concesso l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva.
5. In caso di variazioni in aumento dell'importo contrattuale viene richiesto il corrispondente adeguamento dell'ammontare della cauzione definitiva.
6. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 64 - Adempimenti conseguenti alla stipulazione
1. Il Comune provvede, per i contratti stipulati dall'Ente, ad esigere le tasse e gli emolumenti di cui alla Tabella D annessa alla Legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'assunzione delle spese di atto a carico del Comune deve formare oggetto di espressa previsione nel relativo provvedimento.

TITOLO IV - Economato

Sezione I - Gestione economale

Articolo 65 - Archivio articoli
1. I singoli articoli di beni o servizi sono individuati nell'Albo Fornitori mediante la strutturazione in diversi livelli di gruppi merceologici previsti nel relativo piano di classificazione.
2. I dati tecnici ed economici costituenti l'archivio articoli sono consultabili nell'ambito della procedura acquisti, quale banca dati informatica, dai Servizi Centrali, Divisioni e Circoscrizioni mediante i dipendenti autorizzati all'accesso alla procedura stessa.

Articolo 66 - Richieste di beni e servizi
1. Le richieste di beni e servizi la cui competenza di acquisto spetta al Coordinamento Economato e/o alle Divisioni che utilizzano la procedura acquisti, ciascuna per la parte di propria competenza e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, devono essere trasmesse esclusivamente su supporto informatico.
2. L'invio telematico delle suddette richieste deve essere seguito da invio su cartaceo, previa sottoscrizione del Dirigente di Settore.
3. Il sistema informatico attribuisce a ciascuna richiesta inserita un numero progressivo su base annuale. Tale numero contraddistingue univocamente la richiesta nel corso della procedura fino al completo esaurimento, ovvero annullamento, dei fabbisogni indicati. Qualora una richiesta non risulti inserita nel sistema, non è consentito dare corso all'acquisizione dei relativi beni o servizi.

Articolo 67 - Beni mobili inventariabili
1. Il consegnatario dei beni è responsabile della loro conservazione.
2. All'atto del ricevimento i beni non di rapido consumo e di valore unitario superiore ad Euro 51,64, vanno inseriti nel Registro Inventario di pertinenza, utilizzando l'apposito applicativo "Inventario".
3. Per i beni acquistati dal Coordinamento Economato, il Settore ricevente deve altresì provvedere alla stampa della bolletta di presa in carico rilasciata dall'applicativo "Inventario" ed inoltrare la medesima - unitamente all'Allegato C - al Coordinamento Economato.
4. L'inventario settoriale deve essere aggiornato mediante contestuale comunicazione al Servizio Risorse Finanziarie, cui competono il coordinamento e il controllo in materia.
5. In carenza, o disguido, del sistema informativo, si procede mediante supporto cartaceo.
6. Nel caso di passaggio di beni da uno ad altro Servizio, Divisione o Circoscrizione, il cedente provvede ad effettuare lo scarico ad altro ente utilizzando l'apposito applicativo e stampando il relativo modulo di scarico.
7. Nel caso di furto o smarrimento, il consegnatario è tenuto a redigere immediatamente un rapporto dettagliato con segnalazione al Servizio Risorse Finanziarie cui compete autorizzare la cancellazione dall'inventario.
8. Per gli aspetti procedurali analitici inerenti gli adempimenti citati si rinvia al Regolamento di Contabilità. Qualora determinati beni mobili inventariabili non siano ritenuti ulteriormente utilizzabili, il Responsabile della funzione consegnataria emette una richiesta di scarico specificando analiticamente i beni interessati e le motivazioni.
9. La richiesta, ottenuta l'approvazione del Dirigente del Servizio, Divisione o Circoscrizione di appartenenza, è inoltrata all'Economato cui competono i provvedimenti sulla destinazione dei beni, quali manutenzioni straordinarie, adattamenti ed interventi similari, ovvero la radiazione definitiva dei medesimi.
10. Relativamente alle radiazioni di beni mobili il cui valore originario di carico non superi i 12.000,00 Euro e che siano stati acquisiti da non meno di cinque anni, la valutazione dell'Economato consente di attivare le procedure di cui al successivo comma.
11. Qualora il valore ecceda l'importo sopracitato, ovvero si tratti di beni acquisiti da meno di cinque anni, il provvedimento di radiazione deve essere motivato circa l'impossibilità di utilizzo.
12. La documentazione della radiazione deve essere trasmessa in ogni caso al Servizio Risorse Finanziarie.
13. All'Economato compete in via esclusiva disporre per la destinazione dei beni mobili radiati secondo le opportunità ravvisabili sul mercato e considerato anche il valore residuo dei medesimi.
14. Sono esperibili i provvedimenti alternativi di:
a. asta pubblica, per la vendita in blocco;
b. convenzione con aziende di rottamazione;
c. cessione gratuita ad associazioni e fondazioni non lucrative;
d. rottamazione diretta.
Restano ferme le disposizioni procedurali in materia previste dal Regolamento di Contabilità.

Articolo 68 - Magazzino economale
1. Il magazzino economale è posto alle dipendenze del dirigente del Coordinamento Economato.
2. La gestione a mezzo del magazzino economale è prevista esclusivamente per gli articoli destinati a manifestazioni e cerimonie, nonché per la movimentazione e il riadattamento di mobili ed arredi usati destinati o destinabili ad ulteriore utilizzazione nell'ambito del Comune.
3. Per tutte le tipologie di beni diversi da quelli citati al comma 2, i Servizi, Divisioni e Circoscrizioni acquirenti sono tenuti prioritariamente a negoziare con modalità e clausole contrattuali, e particolarmente mediante contratti quadro e convenzioni, che non comportino l'esigenza di magazzinaggio dei beni, sia di rapido consumo che inventariabili, presso locali ed aree comunali.
4. Il responsabile del magazzino è responsabile delle quantità movimentate classificate in base agli articoli e gruppi merceologici e della idonea conservazione dei beni depositati. A tale fine provvede alle operazioni di:
a. presa in carico, in base all'apposita documentazione, dei beni approvvigionati dall'esterno ovvero resi dagli utilizzatori, mediante uso dell'applicativo "Inventario";
b. conservazione, movimentazione e riassegnazione agli utilizzatori, mediante uso della procedura informatica;
c. tenuta delle rilevazioni quantitative di carico e scarico ai fini dell'inventario permanente;
d. comunicazione periodiche al Servizio Risorse Finanziarie secondo quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.
5. L'entrata di beni inventariabili usati deve essere documentata secondo la procedura di cui al comma 1 dell'articolo 67.
6. Il dirigente del Coordinamento Economato deve accertare, mediante periodiche verifiche, la regolarità delle operazioni di magazzinaggio e, in particolare, l'idonea conservazione e l'adeguata rotazione dei beni e materiali depositati.
7. Quando per determinati beni o materiali si ravvisa l'impossibilità, in conseguenza di deterioramento, vetustà o non idoneità legale, all'utilizzo od alla trasformazione, si attiva la procedura di radiazione di cui all'articolo precedente, per lotti omogenei di beni ed a cadenze prestabilite.

Sezione II - Spese minute e urgenti e Fondo economale

Articolo 69 - Spese minute ed urgenti a reintegro e a rendiconto
1. Le forniture aventi carattere di urgenza e natura di spese minute, non ripetibili e non prevedibili, possono essere disposte direttamente, secondo le modalità di seguito indicate, dai dirigenti delle singole funzioni interessate fino all'importo unitario di Euro 260,00, I.V.A. compresa. In tali casi la negoziazione può avvenire anche per telefono ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex o fax.
2. La motivazione dell'urgenza non deve in alcun caso derivare da fatti o carenze di programmazione imputabili alla funzione richiedente. Ciascuna fornitura di beni o servizi, singolarmente considerata, deve esaurire lo scopo per cui è eseguita nei limiti di spesa sopra stabiliti. La spesa relativa a dette forniture deve essere impegnata con apposita determinazione nell'ambito dei pertinenti stanziamenti di bilancio.
3. L'importo del fondo di anticipazione di cassa non può essere superiore a Euro 516,46. A tale limite si può derogare per particolari e comprovate esigenze di servizio e con autorizzazione dell'Ispettorato di Ragioneria. Il limite di spesa massimo consentito per importo unitario è di Euro 260,00 (I.V.A. compresa) con la fattura e di Euro 100,00 (I.V.A. compresa) con lo scontrino. Il reintegro del fondo avviene mediante determina di liquidazione con in allegato l'elenco delle spese; il dirigente competente, constatata la regolarità del procedimento, lo convalida mediante sottoscrizione
4. Per i Fondi a Rendiconto annualmente vengono effettuati gli impegni dai settori interessati; la determinazione deve contenere l'elenco della tipologia di spese che si prevede di dover affrontare. Tale elenco è vincolante. Le spese effettuate dovranno essere rendicontate entro la data stabilita nella determina di impegno. Per tali fondi il limite previsto dal comma 1 può essere superato per comprovate esigenze di servizio e, sentito l'Ispettorato di Ragioneria.
5. Occorre provvedere alla tenuta e aggiornamento di apposito Registro di Cassa debitamente numerato in ogni pagina e vidimato dal Settore Ispettorato della V.d.g. Risorse Finanziarie secondo la normativa prevista dal Regolamento di Contabilità, conservando ordinatamente la relativa documentazione. Il Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie procede a verifiche delle consistenze di Cassa e della relativa documentazione ogniqualvolta sia ritenuto opportuno.

Articolo 70 - Fondo economale
1. Per acquisti che rivestono carattere di urgenza non programmabili in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione, ed il cui importo singolarmente considerato non superi i 2.500,00 Euro I.V.A. compresa, è istituito un Fondo Economale con dotazione annua di 50.000,00 Euro a valere su apposito stanziamento annuale deliberato nel Bilancio di previsione.
2. Le spese a valere sul Fondo Economale sono direttamente ordinate dal dirigente dell'Economato a ciò delegato il quale è inoltre tenuto all'aggiornamento di apposito Registro di Cassa debitamente numerato in ogni pagina e vidimato dal Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie secondo la normativa prevista dal Regolamento di Contabilità, conservando ordinatamente la relativa documentazione. Il dirigente citato è personalmente responsabile delle somme ricevute in consegna fino al momento della regolarizzazione dei pagamenti effettuati.
3. Il Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie procede a verifiche delle consistenze di Cassa e della relativa documentazione ogniqualvolta sia ritenuto opportuno, ovvero su richiesta del Sindaco o del Direttore Generale.

Articolo 71 - Casse decentrate
1. Per provvedere esclusivamente ai pagamenti relativi alle spese minute ed urgenti di cui all'articolo 69, entro il limite unitario di 260,00 Euro I.V.A. compresa, sono istituite, presso ogni Servizio Centrale, Divisione o Circoscrizione, Casse decentrate con dotazione annua reintegrabile sugli stanziamenti deliberati nel Bilancio di previsione.
2. Le spese a valere su ciascuna Cassa decentrata sono direttamente ordinate dal competente dirigente del Servizio, Divisione o Circoscrizione interessato il quale è inoltre tenuto all'aggiornamento di apposito Registro di Cassa debitamente numerato in ogni pagina e vidimato dal Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie secondo la normativa prevista dal Regolamento di Contabilità, conservando ordinatamente la relativa documentazione.
Il dirigente citato è personalmente responsabile del fondo assegnato, nonché delle irregolarità che si dovessero riscontrare nel corso della gestione o in seguito alle verifiche di cui al successivo punto 3.
3. Il Settore Ispettorato del Servizio Risorse Finanziarie procede a verifiche delle consistenze di Cassa e della relativa documentazione ogniqualvolta sia ritenuto opportuno, ovvero su richiesta del Sindaco o del Direttore generale.

Titolo V - Disposizioni sull'esecuzione dei contratti

Sezione I - Adempimenti connessi all'esecuzione dei contratti

Articolo 72 - Subappalto
1. Gli aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le prestazioni previste nei contratti.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo fiduciario è autorizzato con determinazione del Dirigente alle condizioni e con le modalità previste dalle norme vigenti.
3. Di regola, in caso di ricorso al subappalto, l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla Civica Amministrazione entro 20 giorni - pena la sospensione dei pagamenti - dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In casi particolari, individuati con specifici provvedimenti, la Civica Amministrazione procede direttamente al pagamento dei subappaltatori. Per il pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano alla Civica Amministrazione la parte di lavori eseguiti dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento.
4. La sospensione dei pagamenti di cui al comma precedente è applicata automaticamente ed a prescindere da qualsivoglia eccezione o contenzioso tra appaltatore e subappaltatore.

Articolo 73 - Collaudi e verifiche di conformità per acquisto di beni e servizi - Modalità e termini
1. Il collaudo delle forniture e le verifiche di conformità delle prestazioni di servizi sono effettuati a cura del responsabile dell'esecuzione, mediante accertamento comprovato dai destinatari del bene/servizio ed attestato con idonea documentazione predisposta dal responsabile del procedimento, la quale è acquisita dallo stesso agli atti dell'appalto.
2. Nel caso di forniture/prestazioni di particolare complessità sotto il profilo tecnologico ovvero interventi che richiedono una pluralità di competenze, le attività di collaudo e verifica di conformità possono essere affidate tramite incarico a soggetti in possesso della necessaria professionalità, prioritariamente individuati all'interno dell'Amministrazione tra i dipendenti in possesso di qualifica dirigenziale o tra i funzionari.
3. Nell'ipotesi di carenza di professionalità adeguate all'interno dell'Amministrazione accertata e certificata dal responsabile del procedimento, si procede all'affidamento dell'incarico a soggetti esterni scelti secondo le procedure di affidamento dei servizi.
4. In relazione alle peculiarità o all'importo di specifiche prestazioni, il collaudo o la verifica di conformità possono essere effettuati in forma semplificata, facendo ricorso a certificazioni di qualità o a documentazione di contenuto analogo, ovvero tramite controlli a campione, con modalità comunque idonee ad un'effettiva verifica dell'esecuzione del contratto.
5. Le verifiche di conformità sono avviate entro il termine previsto dal contratto e devono concludersi non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero entro diverso termine previsto nel contratto.

Articolo 74 - Collaudi e verifiche di conformità - Effetti
1. La documentazione attestante la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali per beni e servizi, viene trasmessa al Responsabile dell'Esecuzione del contratto e costituisce atto preliminare ai fini della liquidazione del fornitore; quest'ultima ha altresì valore di notifica al fornitore dell'avvenuto collaudo/accettazione di conformità del bene/prestazione.
2. In caso di non conformità, i rilievi devono essere esposti analiticamente (ove possibile con stima dei connessi effetti economici) in apposita relazione e notificati al fornitore, al quale vengono riconosciuti 10 giorni per eventuali controdeduzioni.
3. Sulla base delle risultanze dei collaudi e delle verifiche, il Responsabile dell'Esecuzione dispone per la liquidazione delle forniture/prestazioni, ovvero per l'avvio delle azioni cautelari nei confronti del fornitore in merito a beni accettati solo in via condizionata od a servizi non eseguiti in conformità al contratto.
4. E' fatta salva la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di collaudo o di verifica di conformità.

Articolo 75 - Collaudi ed agibilità di opere pubbliche
1. La verifica della buona esecuzione ed agibilità di un'opera pubblica è effettuata mediante il rilascio del certificato di collaudo/regolare esecuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Qualora sia necessario attestare l'agibilità di un'opera pubblica, anche nelle more del rilascio del certificato di cui al comma precedente, il dirigente del Settore Tecnico interessato predispone apposita determinazione dirigenziale che riveste, a tutti gli effetti consentiti dalla legge, le caratteristiche del certificato di agibilità medesimo.

Articolo 76 - Penalità e risoluzioni contrattuali
1. Agli inadempimenti contrattuali si applicano le penalità previste dalla legge, dal presente Regolamento, dal Capitolato generale di condizioni per gli appalti municipali, nonché dei Capitolati speciali e di gara.
2. Ai Dirigenti dei Settori amministrativi o tecnici compete la valutazione degli inadempimenti comportanti l'applicazione delle penalità previste nell'ambito della disciplina contrattuale convenuta, ovvero la risoluzione del rapporto.
3. Qualora l'importo della penalità, computato in applicazione del capitolato, ecceda il 10% dell'importo contrattuale, si può procedere di diritto alla risoluzione del contratto, su proposta del responsabile del procedimento.

Articolo 77 - Transazione
1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici possono essere risolte mediante transazione, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'accordo transattivo dovrà essere proposto a cura del responsabile del procedimento all'approvazione della Giunta Comunale, come previsto dall'articolo 6 lettera f), e nel caso in cui l'importo delle concessioni o delle rinunce delle parti ecceda i 100.000,00 Euro, al parere dell'Avvocatura comunale.

Articolo 78 - Accordo Bonario
1. Per le opere pubbliche le controversie oggetto di riserve sui documenti contabili da parte dell'Appaltatore comportano l'attivazione dell'accordo bonario secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Nel caso di appalti e concessioni di opere pubbliche di importo inferiore a 10 milioni di Euro la formulazione della proposta motivata di accordo bonario spetta unicamente al Responsabile del Procedimento.
3. Per lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di Euro la competenza spetta, invece, ad una apposita Commissione, la quale non assume comunque alcuna decisione vincolante per l'Amministrazione, indipendentemente dal raggiungimento o meno dell'accordo unanime tra i componenti della Commissione stessa.
4. Per i servizi e le forniture sono applicabili le norme di cui sopra in quanto compatibili.

Articolo 79 - Liquidazione delle prestazioni
1. Le fatture pervenute a seguito dell'esecuzione delle forniture di beni o servizi regolarmente ordinate vengono esaminate dalla funzione competente del Servizio, Divisione o Circoscrizione ordinante per accertarne:
a. la rispondenza delle quantità richieste con quelle effettivamente ricevute, tenendo conto delle evidenze degli accertamenti di conformità e dei collaudi;
b. la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di resa con quelli stipulati in sede contrattuale;
c. l'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali;
d. l'avvenuto rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e, per i pagamenti superiori ai 10.000,00 Euro, l'esito positivo delle verifiche di legge relative all'insussistenza di mancati pagamenti delle cartelle di riscossione dei ruoli.
2. Esperiti i riscontri e controlli di cui al comma precedente, il dirigente della funzione competente, su proposta del responsabile del procedimento, constatata la regolarità della fattura pervenuta, di cui è dato atto sulla medesima, provvede alla relativa liquidazione.
Qualora siano emerse difformità qualitative o quantitative, od il mancato rispetto di altre condizioni contrattuali, si procede alla applicazione delle penalità stabilite, contestandone i termini al fornitore in forma scritta. Nel caso di contestazioni rilevanti, la liquidazione è sospesa fino al momento dell'avvenuta definizione del contenzioso con il fornitore. Qualora contrattualmente previsto, la liquidazione può essere disposta a fronte dell'avvenuta esecuzione anche parziale, per il corrispondente importo maturato.
3. Gli atti inerenti la liquidazione sono trasmessi attraverso il sistema informativo degli acquisti al Servizio Risorse Finanziarie che attiva le procedure di pagamento secondo quanto disposto dal Regolamento di Contabilità. Nel caso di spese minute e urgenti il pagamento è effettuato a cura del Servizio, Divisione o Circoscrizione competente, a valere sulle proprie disponibilità di Cassa.

Sezione II - Modificazioni del contratto

Articolo 80 - Divieto di cessione del contratto
1. Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica delle ditte aggiudicatarie deve essere comunicata e documentata - pena la sospensione dei pagamenti - alla Civica Amministrazione, la quale provvede a prenderne atto con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione che attesti l'inesistenza di cause ostative alla contrattazione, nonché della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Articolo 81 - Cessioni di credito
1. Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione. In ogni caso e ad ogni effetto la cessione decorre dalla data dell'intervenuta approvazione da parte dell'Amministrazione.
2. La cessione dei crediti verso l'Amministrazione derivanti da contratti d'appalto o di concessione è efficace ed opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma precedente.
3. L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora la cessione di credito avvenga a favore di una società o ente, pubblico o privato, debbono essere rispettale, le prescrizioni relative all'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco generale ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
5. In ogni caso l'Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 82 - Trasferimenti, fusioni, affitti d'azienda e di rami d'azienda
1. Le cessioni di azienda e rami d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese appaltatrici non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di esso alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione dell'appalto.
2. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti del Comune, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.



FORNITURA DI BENI

-ECONOMATO

Come da elenco di cui all'articolo 9

-DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

Arredi scolastici e complementari (ad esclusione arredi metallici)
Attrezzature sportive scolastiche
Elettrodomestici, apparecchiature e materiale di consumo per mense
Didattica scolastica ed affine
Medicinali e materiale igienico sanitario per scuole
Beni acquisibili a valere sul Fondo per Circoli Didattici e Progetti Educativi

-VICE DIREZIONE GENERALE GABINETTO DEL SINDACO E SERVIZI CULTURALI

Opere d'arte per musei
Libri e materiale documentario, tecnico e vario, attrezzature per biblioteche
Arredi per allestimenti museali e mostre
Software specialistico per musei e biblioteche
Beni per cerimonie istituzionali, manifestazioni e grandi eventi

-VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI

Veicoli a motore, accessori e ricambi
Carburante per veicoli di servizio

-DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Prodotti per viabilità
Segnaletica

-DIVISIONE AMBIENTE E VERDE

Piante e articoli per giardinaggio
Prodotti per aree verdi

-DIVISIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE

Vestiario ed accessori per vigili
Armi e relative munizioni
Attrezzature tecniche e materiali specifici

-DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI COMUNALI, SISTEMA INFORMATIVO

Apparecchiature elettroniche informatiche e relativi servizi
Software ed accessori
Materiale per EDP
Stampati, moduli e varie consumo EDP
Apparecchiature per TLC e tipografia
Stampati, moduli e varie consumo per tipografia

-SERVIZIO CENTRALE COMUNICAZIONE STRATEGICA, TURISMO E PROMOZIONE DELLA CITTA'

Articoli per manifestazioni ed eventi
Libri e pubblicazioni specialistiche
Stampe per attività promozionale

-DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI

 Attrezzature tecniche e materiali specifici
Vestiario e relativi accessori di protezione civile

-CIRCOSCRIZIONI

Acquisto dei beni previsti nel regolamento del decentramento o in altri provvedimenti deliberativi


Per l'individuazione dei servizi inclusi nei gruppi merceologici sopra elencati si fa riferimento al piano di classificazione in uso per l'Albo Fornitori.



FORNITURA DI SERVIZI

-

-ECONOMATO

Come da elenco di cui all'articolo 9

-DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

Refezione scolastica
Servizi acquistabili a valere sul Fondo per Circoli Didattici e Progetti Educativi
Pulizie scuole
Servizi necessari alla didattica scolastica ed ai progetti educativi
Manutenzione elettrodomestici ed apparecchiature per mense
Manutenzione arredi e attrezzature per le scuole

-VICE DIREZIONE GENERALE GABINETTO DEL SINDACO E SERVIZI CULTURALI

Organizzazione mostre ed attività culturali
Vigilanza musei

-VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI

Manutenzione veicoli
Copertura assicurativa veicoli

-DIVISIONE AMBIENTE E VERDE

Manutenzione aree verdi
Gestione canile municipale

-DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI COMUNALI, SISTEMA INFORMATIVO

Coperture assicurative
Vigilanza e sicurezza
Manutenzione, riparazione e assistenza tecnica apparecchiature, telefonia e componenti

-DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI

Servizi per la gestione dell'emergenza, per attività promozionale, iniziative e manifestazioni di protezione civile

-DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI

Servizi di accoglienza al pubblico

-DIVISIONI E SERVIZI CENTRALI (Tutti)

Tutte le forniture di servizi non specificatamente attribuite alla Direzione Contratti Appalti Economato - Coordinamento Economato, ovvero a singoli Servizi Centrali o Divisioni che si rendono necessari al loro funzionamento

-CIRCOSCRIZIONI

Acquisto di servizi previsti nel regolamento del decentramento o in altri provvedimenti deliberativi

Per l'individuazione dei servizi inclusi nei gruppi merceologici sopra elencati si fa riferimento al piano di classificazione in uso per l'Albo Fornitori.


CODICE ETICO DELLE IMPRESE CONCORRENTI E APPALTATRICI
DEGLI APPALTI COMUNALI

1. Ambito di applicazione
1. Questo codice etico regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle gare d'appalto ed ai contratti del Comune di Torino.
2. Esso interessa tutte le aziende che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore.
3. Esso costituisce inoltre parte integrante di contratti e convenzioni stipulati con il Comune di Torino e la sua espressa accettazione costituisce condizione di ammissione alle gare d'appalto comunali.

2. Dovere di correttezza
1. L'azienda concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune di Torino e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte.

3. Concorrenza
1. La ditta che partecipa a gare d'appalto si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella Legge 287/1990.
2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:
- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

4. Collegamenti
1. La ditta non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

5. Rapporti con gli uffici comunali
1. Nel partecipare a gare d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti comunali e nella successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Torino.
2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore.
3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

6. Dovere di segnalazione
1. La ditta segnala al Comune di Torino qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
2. La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.

7. Mancata accettazione
1. La mancanza di una copia del presente codice etico allegato alla documentazione di gara e sottoscritto per accettazione dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, comporterà l'esclusione dalla gara.

8. Violazioni del codice etico
1. La violazione delle norme stabilite dal presente codice per una corretta e leale concorrenza nella gara d'appalto comporterà l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
2. La violazione delle norme stabilite per la corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa della ditta.
3. In ogni caso, la violazione delle norme previste agli articoli 3, 4, 5 e 6 comporterà l'esclusione dalle gare indette dal Comune di Torino per tre anni.