Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 196
2008 07969/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 162 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE GLI IMMOBILI SITI TRA LE VIE PIANEZZA, SANSOVINO ED IL CORSO MOLISE. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con deliberazione n. 96 del Consiglio Comunale del 30 giugno
2008 (mecc. 2008 02217/009), esecutiva in data 14 luglio 2008,
è stata adottata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della
Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 162
al vigente P.R.G., concernente gli immobili siti tra le vie Pianezza,
Sansovino ed il corso Molise.
La predetta deliberazione è stata depositata in visione
presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi
e, precisamente, dal 28 luglio 2008 al 26 agosto 2008.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico
mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo
sopracitato e sul B.U.R. del 31 luglio 2008.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo
giorno di pubblicazione, sono pervenute al Protocollo Generale
due osservazioni presentate rispettivamente dai Signori Mastromauro
Enrico e Carelli Emma, nonché dal signor Di Lorenzo Nicola.
Le osservazioni pervenute vengono di seguito illustrate in sintesi
ed allegate integralmente al presente provvedimento (allegati
1 e 2).
I. OSSERVAZIONE presentata dal signori Mastromauro Enrico e Carelli
Emma.
Vengono, in sintesi, formulate le seguenti richieste:
1. in sede progettuale dello spazio da riservare ai due accessi
(quello privato del supermercato Novacoop, nel tratto su corso
Molise, e quello pubblico del percorso ciclo-pedonale) viene proposto
di valutare misure tali da impedire il collegamento tra i medesimi,
quali ad esempio la sopraelevazione della pista ciclo-pedonale
rispetto alla sede stradale. Inoltre, per quanto attiene il percorso
ciclo-pedonale, si chiede che l'illuminazione non sia fonte di
disturbo per il vicino insediamento abitativo e che siano collocati
dei dissuasori in corrispondenza degli accessi in modo da evitare
un uso improprio dell'area;
2. il progetto di riqualificazione dell'area destinata a servizi
pubblici antistante lo stabile di via Sansovino dovrà integrarsi
armoniosamente con la realizzazione della pista ciclo-pedonale;
3. nella fase progettuale dell'intervento dovrà essere
individuato ogni accorgimento atto a minimizzare l'impatto acustico.
Alle presenti osservazioni si controdeduce come segue:
1.-2. le richieste formulate non riguardano la variante urbanistica
ma aspetti progettuali che verranno esaminati in sede di progettazione
delle opere di urbanizzazione relative all'attuazione del nuovo
ambito di P.R.G. "4.24 Parenzo" così come la
richiesta di "integrazione" per il progetto dell'area
destinata dal P.R.G. a servizi pubblici su via Sansovino che,
si precisa, non è al momento acquisita al patrimonio della
Città;
3. nell'ambito dell'attivazione della ZUT e delle successive procedure
edilizie, come già precisato dal parere di coerenza con
il Piano di Zonizzazione Acustica espresso dal Settore Ambiente
e Territorio (protocollo n. 22177 del 20 dicembre 2007), per i
centri commerciali vi è l'obbligo di redigere una Valutazione
previsionale di Impatto Acustico ed una valutazione previsionale
del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.
II. OSSERVAZIONE presentata dal signor Di Lorenzo Nicola.
Vengono, in sintesi, formulate le seguenti richieste:
1. i tempi di attuazione del sub-ambito 2;
2. l'attore dell'acquisto della cubatura;
3. la modifica del previsto verde pubblico a verde privato dal
muro del fabbricato al tracciato ciclopedonale;
4. la garanzia dell'accesso carrabile della proprietà,
con possibilità di parcheggio;
5. la costruzione di zoccolatura, a spese dell'acquirente della
cubatura, con sopra recinzione di tipo "orsogrill",
al confine del tracciato ciclo-pedonale con verde privato.
Alle presenti osservazioni si controdeduce come segue:
1. i tempi di attuazione del sub-ambito 2 non possono essere definiti
dalla Città in quanto la trasformazione della ZUT è
di competenza dei proprietari del predetto ambito. L'Amministrazione
ha, comunque, facoltà di procedere, a fronte dell'eventuale
inerzia dei proprietari, alla realizzazione del collegamento mediante
esproprio anche prima dell'approvazione della trasformazione della
ZUT;
2. come già specificato al punto 1 la trasformazione della
ZUT è di competenza dei proprietari dell'ambito e, pertanto,
non è possibile determinare le modalità di trasferimento
della capacità edificatoria del sub-ambito 2 in quanto
la stessa sarà oggetto di contrattazione tra soggetti privati;
3. per quanto attiene la modifica richiesta si precisa che l'area
non è destinata dalla variante a verde pubblico ma a servizi
afferenti alla ZUT. Inoltre l'area non presenta le caratteristiche
urbanistiche adatte per una destinazione a verde privato in quanto
attualmente non ha un uso residenziale;
4. in considerazione del fatto che l'accesso alla proprietà
è un collegamento ciclo-pedonale si precisa che sarà
garantito l'accesso veicolare ai passi carrai regolarmente assentiti;
5. Per quanto attiene la recinzione richiesta si precisa che tale
aspetto verrà esaminato in sede di progettazione delle
opere di urbanizzazione relative all'attuazione del nuovo ambito
"4.24 Parenzo".
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il
parere previsto dalla Legge Regionale 41/1997, alla Provincia
di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 930-44492
2008 del 2 settembre 2008, ha espresso parere favorevole, in quanto
la variante non presenta incompatibilità con il Piano di
Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003 e con i progetti
sovracomunali approvati.
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del
9 giugno 2008 n. 12-8931 inerente i primi indirizzi operativi
per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale
strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma
escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali
"non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA,
che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti
in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche
non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali
previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino
aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di
salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti
normativi".
Riguardo quanto sopra, si ritiene che la presente variante non
richieda l'attivazione del citato processo valutativo in quanto
interessa un'area attualmente fabbricata, nella quale si prevede
la realizzazione di nuovi volumi ricompresi in contesto edificato
classificato di categoria B) ai sensi del Decreto Ministeriale
1444/1968 e all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo
81 della Legge Urbanistica Regionale.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino
approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 21 aprile
1995;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente
si richiamano:
1) di prendere atto che, nei termini previsti, sono pervenute
due osservazioni (all. 1-2 -nn. ) nel
pubblico interesse in merito alla variante parziale n. 162 alle
quali si è puntualmente controdedotto nel presente provvedimento;
2) di approvare la variante parziale n. 162 al vigente P.R.G.,
dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi
della deliberazione di adozione n. 96 del Consiglio Comunale del
30 giugno 2008 (mecc. 2008 02217/009), esecutiva dal 14 luglio
2008; è allegato al presente provvedimento il testo della
deliberazione della Provincia n. 930-44492 2008 recante il parere
di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia (all. 3 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.