Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 196
2008 07969/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 DICEMBRE 2008

(proposta dalla G.C. 25 novembre 2008)

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 162 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE GLI IMMOBILI SITI TRA LE VIE PIANEZZA, SANSOVINO ED IL CORSO MOLISE. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione n. 96 del Consiglio Comunale del 30 giugno 2008 (mecc. 2008 02217/009), esecutiva in data 14 luglio 2008, è stata adottata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 162 al vigente P.R.G., concernente gli immobili siti tra le vie Pianezza, Sansovino ed il corso Molise.
La predetta deliberazione è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 28 luglio 2008 al 26 agosto 2008.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 31 luglio 2008.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, sono pervenute al Protocollo Generale due osservazioni presentate rispettivamente dai Signori Mastromauro Enrico e Carelli Emma, nonché dal signor Di Lorenzo Nicola.
Le osservazioni pervenute vengono di seguito illustrate in sintesi ed allegate integralmente al presente provvedimento (allegati 1 e 2).
I. OSSERVAZIONE presentata dal signori Mastromauro Enrico e Carelli Emma.
Vengono, in sintesi, formulate le seguenti richieste:
1. in sede progettuale dello spazio da riservare ai due accessi (quello privato del supermercato Novacoop, nel tratto su corso Molise, e quello pubblico del percorso ciclo-pedonale) viene proposto di valutare misure tali da impedire il collegamento tra i medesimi, quali ad esempio la sopraelevazione della pista ciclo-pedonale rispetto alla sede stradale. Inoltre, per quanto attiene il percorso ciclo-pedonale, si chiede che l'illuminazione non sia fonte di disturbo per il vicino insediamento abitativo e che siano collocati dei dissuasori in corrispondenza degli accessi in modo da evitare un uso improprio dell'area;
2. il progetto di riqualificazione dell'area destinata a servizi pubblici antistante lo stabile di via Sansovino dovrà integrarsi armoniosamente con la realizzazione della pista ciclo-pedonale;
3. nella fase progettuale dell'intervento dovrà essere individuato ogni accorgimento atto a minimizzare l'impatto acustico.
Alle presenti osservazioni si controdeduce come segue:
1.-2. le richieste formulate non riguardano la variante urbanistica ma aspetti progettuali che verranno esaminati in sede di progettazione delle opere di urbanizzazione relative all'attuazione del nuovo ambito di P.R.G. "4.24 Parenzo" così come la richiesta di "integrazione" per il progetto dell'area destinata dal P.R.G. a servizi pubblici su via Sansovino che, si precisa, non è al momento acquisita al patrimonio della Città;
3. nell'ambito dell'attivazione della ZUT e delle successive procedure edilizie, come già precisato dal parere di coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica espresso dal Settore Ambiente e Territorio (protocollo n. 22177 del 20 dicembre 2007), per i centri commerciali vi è l'obbligo di redigere una Valutazione previsionale di Impatto Acustico ed una valutazione previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.
II. OSSERVAZIONE presentata dal signor Di Lorenzo Nicola.
Vengono, in sintesi, formulate le seguenti richieste:
1. i tempi di attuazione del sub-ambito 2;
2. l'attore dell'acquisto della cubatura;
3. la modifica del previsto verde pubblico a verde privato dal muro del fabbricato al tracciato ciclopedonale;
4. la garanzia dell'accesso carrabile della proprietà, con possibilità di parcheggio;
5. la costruzione di zoccolatura, a spese dell'acquirente della cubatura, con sopra recinzione di tipo "orsogrill", al confine del tracciato ciclo-pedonale con verde privato.
Alle presenti osservazioni si controdeduce come segue:
1. i tempi di attuazione del sub-ambito 2 non possono essere definiti dalla Città in quanto la trasformazione della ZUT è di competenza dei proprietari del predetto ambito. L'Amministrazione ha, comunque, facoltà di procedere, a fronte dell'eventuale inerzia dei proprietari, alla realizzazione del collegamento mediante esproprio anche prima dell'approvazione della trasformazione della ZUT;
2. come già specificato al punto 1 la trasformazione della ZUT è di competenza dei proprietari dell'ambito e, pertanto, non è possibile determinare le modalità di trasferimento della capacità edificatoria del sub-ambito 2 in quanto la stessa sarà oggetto di contrattazione tra soggetti privati;
3. per quanto attiene la modifica richiesta si precisa che l'area non è destinata dalla variante a verde pubblico ma a servizi afferenti alla ZUT. Inoltre l'area non presenta le caratteristiche urbanistiche adatte per una destinazione a verde privato in quanto attualmente non ha un uso residenziale;
4. in considerazione del fatto che l'accesso alla proprietà è un collegamento ciclo-pedonale si precisa che sarà garantito l'accesso veicolare ai passi carrai regolarmente assentiti;
5. Per quanto attiene la recinzione richiesta si precisa che tale aspetto verrà esaminato in sede di progettazione delle opere di urbanizzazione relative all'attuazione del nuovo ambito "4.24 Parenzo".
La deliberazione in oggetto è stata trasmessa, per il parere previsto dalla Legge Regionale 41/1997, alla Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 930-44492 2008 del 2 settembre 2008, ha espresso parere favorevole, in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003 e con i progetti sovracomunali approvati.
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008 n. 12-8931 inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
Riguardo quanto sopra, si ritiene che la presente variante non richieda l'attivazione del citato processo valutativo in quanto interessa un'area attualmente fabbricata, nella quale si prevede la realizzazione di nuovi volumi ricompresi in contesto edificato classificato di categoria B) ai sensi del Decreto Ministeriale 1444/1968 e all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale della Città di Torino approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
1) di prendere atto che, nei termini previsti, sono pervenute due osservazioni (all. 1-2 -nn. ) nel pubblico interesse in merito alla variante parziale n. 162 alle quali si è puntualmente controdedotto nel presente provvedimento;
2) di approvare la variante parziale n. 162 al vigente P.R.G., dando atto che gli elaborati che la costituiscono sono gli stessi della deliberazione di adozione n. 96 del Consiglio Comunale del 30 giugno 2008 (mecc. 2008 02217/009), esecutiva dal 14 luglio 2008; è allegato al presente provvedimento il testo della deliberazione della Provincia n. 930-44492 2008 recante il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (all. 3 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.