MECC. N. 2008 07854/087



Atto n. 145



Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del


1 DICEMBRE 2008

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Saccarelli 18, oltre al Presidente ALUNNO Guido i Consiglieri: ANTONELLI Roberto, CAPUTO Valentina, CAVALLARI Paolo, CLARICI Laura, CARTELLA Ferdinando, CERRATO Claudio, CAVONE Nicola, COLLURA Anna Maria, DEL BIANCO Marianna, DOMINESE Stefano, FONTANA Marco, LAVECCHIA Felice, LAZZARINI Massimiliano, MAFFEI Maurizio, NOVO Valerio, PEPE Annunziata, PUGLISI Ettore, RABELLINO Renzo, Davide TROIANO, VALLE Mauro.


In totale n. 21 Consiglieri

Risultano assenti i Consiglieri: BOSSO Giovanni, D’ACUNTO Angelo, FARANO Nicola, MARRONE Maurizio.


Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA




il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:


C4 PARERE (ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) AVENTE AD OGGETTO “VARIANTE PARZIALE N. 182 AL P.R.G., AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ COMUNALE”.

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE


OGGETTO: C 4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REG. DEC.) AVENTE AD OGGETTO "VARIANTE PARZIALE N. 182 AL P.R.G., AI SENSI ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE.

Il Presidente Guido Alunno, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Claudio Cerrato, riferisce:

Con nota del 10 novembre 2008 prot n. 4712, il Direttore della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata ha invitato la Circoscrizione ad esprimere parere preventivo in merito alla “Variante parziale n. 182 al PR.G., ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.U.R., concernente la valorizzazione e razionalizzazione di beni immobiliari di proprietà comunale”, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2008 07394/009.

Nel corso dell'ultimo triennio la Città di Torino si è posta l'obiettivo di razionalizzare e valorizzare il proprio patrimonio immobiliare attraverso l'ottimizzazione della logistica degli uffici, la vendita di immobili e di diritti edificatori con il relativo sedime di insistenza.
Considerato, inoltre, che le recenti manovre finanziarie hanno comportato una grave penalizzazione per la Città si rende necessario incrementare gli interventi di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare procedendo all'accorpamento delle sedi di uffici comunali, al miglioramento della redditività degli immobili in locazione o in concessione e all'alienazione di alcuni immobili, anche in considerazione delle disposizioni del D.L. n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione", convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008.
Con l'approvazione delle varianti parziali nn. 66, 116 e 154 al P.R.G. rispettivamente del 9 dicembre 2003, del 12 dicembre 2005 e del 3 dicembre 2007, l'Amministrazione aveva già proceduto alla valorizzazione di alcuni immobili di sua proprietà, al fine di razionalizzare in modo efficace l'utilizzo degli spazi in rapporto alle proprie esigenze istituzionali.
Si rende ora necessaria, coerentemente con le linee e gli indirizzi dell'Amministrazione in termini di bilancio, la predisposizione di un nuovo provvedimento per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comprendendo immobili, alcuni dei quali non risultano più necessari per le finalità logistiche e istituzionali ed altri nei quali è presente un elevato stato di degrado.
Si è provveduto, quindi, sotto il profilo urbanistico, ad una verifica puntuale delle destinazioni d'uso previste dal vigente P.R.G., dei relativi vincoli e dell'eventuale assoggettamento a strumenti urbanistico-ambientali di rango superiore, quali il Piano Territoriale Operativo del Po (P.T.O.), i relativi Piani d'Area (P.d'A.) ed il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
Gli immobili individuati attraverso la puntuale ricognizione effettuata sono ubicati in via Riberi n. 6, via Baltimora n. 91, corso Chieri n. 19 e via Medici n. 121, rispettivamente nelle Circoscrizioni 1, 2, 4 e 7.
Il complesso di via Riberi n. 6 è costituito da 2 fabbricati, a due piani fuori terra, insistenti su un terreno di complessivi mq. 1.000. La Città è proprietaria del solo fabbricato sito al n. 6 di via Riberi (che insiste su terreno della superficie di circa 770 mq.). Tale immobile non è attualmente utilizzato dall'Amministrazione.

La destinazione urbanistica è quella di Area da Trasformare nella Zona Urbana Centrale Storica AT n. 25 - Area della Mole Antonelliana (articolo 10, comma 34, punto E. Aree da trasformare delle N.U.E.A.). Per le Aree da Trasformare il P.R.G. vigente prevede interventi di riqualificazione dell'ambiente storico attraverso la demolizione di edifici, la costruzione di nuovi edifici, la riplasmazione e il riuso degli edifici esistenti.
L'immobile di via Baltimora n. 91 è costituito da un terreno di circa mq. 5.266, di cui circa mq. 4.570 di proprietà della Città con sovrastante fabbricato ad un piano fuori terra, già adibito a scuola e successivamente a sede "CST - Handicap S. Rita", da tempo in disuso. La superficie di insistenza del fabbricato, ricompresa nei 4.570 mq., è pari a circa 950 mq..
La presenza di una ciminiera nel confinante lotto di proprietà di terzi determina il rispetto delle distanze legali da verificare in sede attuativa degli interventi.
La destinazione urbanistica è quella di Area a servizi pubblici S, lettera "a" - Attrezzature di interesse comune (articolo 8, punto 15 delle N.U.E.A.). Le destinazioni ammesse sono: servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità, residenze sanitarie protette, centri civici e sedi amministrative decentrate, sedi per l'associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature culturali e per il culto (articolo 3, punto 7 delle N.U.E.A.).
L'immobile è, inoltre, ricompreso in un "progetto unitario di suolo pubblico" (articolo 25 delle N.U.E.A.).
L'immobile di corso Chieri n. 19 è costituito da un fabbricato di due piani fuori terra, situato su un terreno pari a circa 700 mq.. Il fabbricato, attualmente vuoto, era adibito sino a pochi mesi fa a sede della Polizia Municipale di zona. Fa parte del lotto di vendita di 700 mq. anche una "striscia" di terreno oggetto di locazione temporanea avente scadenza al 31 marzo 2011 non interessate dalla variante urbanistica.
La destinazione d'uso è in parte area a servizi pubblici S, lettera "a" - Attrezzature di interesse comune (articolo 8, punto 15 delle N.U.E.A.) ed in parte area "VI" - Aree non edificate e relativo sottosuolo destinate alla viabilità, al trasporto pubblico ed alla circolazione. Le destinazioni ammesse, per le aree a servizi pubblici S sono servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità, residenze sanitarie protette, centri civici e sedi amministrative decentrate, sedi per l'associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature culturali e per il culto (articolo 3, punto 7 delle N.U.E.A.); mentre, per le aree "VI" sono a parcheggi e autorimesse in sottosuolo previa convenzione con la Città.

L'immobile di via Medici n. 121 è costituito da un terreno di circa mq. catastali 921 con soprastante fabbricato (di circa mq. 52) e tettoie e si presenta in disuso ed in condizioni di degrado ed è attualmente occupato senza titolo.
La destinazione urbanistica è quella di Area a servizi pubblici S, lettera "v" - Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport (articolo 8, punto 15 delle N.U.E.A.). Le destinazioni ammesse sono: giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e attrezzati e servizi connessi, comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo, attrezzature sportive al coperto e all'aperto, attrezzature per il tempo libero (articolo 3, punto 7 delle N.U.E.A.).
Il provvedimento di variante urbanistica prevede che l'immobile di via Riberi n. 6 e l'adiacente altra proprietà del civico n. 4 vengano esclusi dal perimetro dell'Area da trasformare n. 25 Area della Mole Antonelliana (perimetro di studio) e che venga redatta un'apposita scheda Normativa la - n. 37 via Riberi - che disciplina la destinazione d'uso dell'area, i tipi di intervento e le loro modalità attuative. I rimanenti altri tre immobili sono oggetto di modifica di destinazione urbanistica da area a servizi pubblici ad altre aree normative residenziali, considerate le caratteristiche del contesto nel quale sono ubicati.
L'Amministrazione, valutata l'attuale situazione degli immobili di proprietà Comunale, ha ritenuto di provvedere alla variazione delle destinazioni d'uso degli immobili sopra elencati al fine di meglio valorizzare gli stessi, assegnando una destinazione urbanistica più adeguata e perseguendo in tal modo un prevalente interesse pubblico mediante l'approvazione di una variante urbanistica al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.
In relazione a quanto sopra la variante prevede:
A) l'esclusione dall'Area da Trasformare n. 25 "Area della Mole Antonelliana (perimetro di studio)" degli immobili di via Riberi n. 4-6 ang. via G. Ferrari e la conseguente modifica del perimetro di studio e della scheda normativa n. 25. Inoltre ai suddetti immobili vengono attribuite le prescrizioni individuate e descritte nella nuova Area da Trasformare n. 37 via Riberi, di circa mq. 1.000 di superficie territoriale (vedi fascicolo c/A);
B) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile sito in Via Baltimora n. 91 pari a circa mq. 5.266 di superficie territoriale da "Servizi Pubblici S", lettera "a - attrezzature di interesse comune", servizi zonali articolo 21 L.U.R., ad "Area normativa R2" (vedi fascicolo c/B);
C) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile sito in Corso Chieri n. 19 pari a circa mq. 661 di superficie territoriale, da "Servizi Pubblici S", lettera "a - attrezzature di interesse comune" servizi zonali articolo 21 L.U.R. (mq. 269) e da "Viabilità - VI", (mq. 392), a "Zone a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po" (vedi fascicolo c/C);
D) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile sito in via Giacomo Medici n. 121 pari a circa mq. 927 di superficie territoriale da "Servizi Pubblici S", lettera "v - aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport" servizi zonali articolo 21 L.U.R. ad "Area normativa R2" (vedi fascicolo c/D).
La variante interessa complessivamente quattro immobili per una superficie territoriale totale pari a circa mq. 7.854 e determina un decremento delle aree destinate a servizi pubblici pari a circa mq. 6.462, oltre a mq. 392 di viabilità.
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
Riguardo quanto sopra, si ritiene che la variante non richieda l'attivazione del processo di valutazione ambientale in quanto:
- gli immobili di via Baltimora n. 91 e di via Giacomo Medici n. 121, per i quali si prevede la realizzazione di nuovi volumi, sono privi di tutele ambientali e ricadono in contesti già edificati, classificati di categoria B) ai sensi del D.M. 1444/1968 e situati all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale;
- l'immobile di corso Chieri n. 19 è vincolato ai sensi della Legge 1497/1939, ora D.Lgs. 42/2004 ed è situato in un contesto, seppur collinare, già in larga misura edificato, classificato di categoria C) ai sensi del D.M. 1444/1968 e posto in parte all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale. L'area è, inoltre, soggetta a vincoli di natura idrogeologica. Tuttavia la variante nello specifico attribuisce all'immobile l'area normativa "Zone a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po", che mantiene sostanzialmente inalterata la consistenza edificata, ed è più cautelativa della destinazione vigente;
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con la nuova Proposta di Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 agosto 2008 (mecc. 2008 05372/126) con la precisazione che per l'immobile di via Baltimora, n. 91 si rende opportuno prima dell'approvazione della variante, un approfondimento degli attuali livelli di emissione, così come risulta dal parere redatto dalla Divisione Ambiente e Verde - Settore Ambiente e Territorio prot. 17511 del 10 novembre 2008.
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento si procederà all'adeguamento dei Fogli nn. 8A, 9A, 10A e 12A della Tavola n. 1, del Foglio n. 6 della Tavola n. 3 e, nel Fascicolo II delle N.U.E.A. del Piano Regolatore Generale, l'adeguamento dell'elenco e delle Schede normative delle Aree da Trasformare nella zona centrale storica in conformità alle variazioni precedentemente descritte.
Il parere in questione è stato discusso nel corso della seduta della II^ Commissione tenutasi in data 19 Novembre 2008: ed è emersa la necessità di rivedere l’utilizzo dell’area di Via Medici n. 121 come già sottolineato dall’ODG approvato all’unanimità dei presenti l’11 febbraio 2008 in cui ci si impegna a “progettare con il Comune di Torino un intervento di riqualificazione anche con il contributo progettuale del mondo associativo, restituendo alla cittadinanza un’area rinnovata e nuovi servizi”.

Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE



PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE



OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risulta assente dall’aula al momento della votazione il Consigliere Novo per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 20

VOTAZIONE PALESE


PRESENTI: 20
VOTANTI: 20
VOTI FAVOREVOLI: 20


Pertanto il Consiglio

DELIBERA