Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 195
2008 07537/009
OGGETTO: PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE AMIAT S.P.A. DI VIA AMEDEO RAVINA E VIA GIULIO CARCANO.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda l'approvazione del Progetto
Preliminare per la costruzione della nuova sede AMIAT S.p.A. di
via Amedeo Ravina e via Giulio Carcano nei pressi del Cimitero
Monumentale, in un'area utilizzata dalla Città come magazzino
all'aperto per il deposito di materiali lapidei.
Il progetto edilizio della nuova sede AMIAT riguarda una superficie
fondiaria di complessivi mq. 15.000 circa, all'interno della quale
l'area posta sul confine ovest è destinata alla realizzazione
di un ecocentro, aperto ai cittadini, mentre il fronte sulla via
Ravina è destinato alla realizzazione dell'edificio adibito
a uffici e spogliatoi ed in aderenza verrà costruita l'officina/deposito.
La rimanente area, delimitata da porzioni di verde su terra piena
sarà utilizzata come centro operativo, spazi per la sosta
e manovra degli automezzi e spazi per la pulizia invernale. Il
piano interrato ospiterà i locali tecnici e l'autorimessa
per gli automezzi.
Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, si rileva che, con
deliberazione del 12 aprile 2006 (mecc. 2006 02894/009), il Consiglio
Comunale ha adottato il Progetto Definitivo della "Variante
100 al P.R.G. ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale
56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio
1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.".
Con D.G.R. n. 21-9903 del 27 ottobre 2008 la variante n. 100
è stata approvata dalla Regione Piemonte, pertanto a far
data dalla sua pubblicazione (B.U.R. n. 45 del 6 novembre 2008)
la stessa è entrata in vigore e costituisce a tutti gli
effetti parte integrante del P.R.G. vigente.
Sulla base di tale variante l'area in oggetto è inserita
nella sottoclasse IIIb2b (P), cioè all'interno di quelle
aree comprese nei territori di fascia C a modesta pericolosità,
edificabili, con limitazioni nella tipologia costruttiva.
Per tale sottoclasse sono ammessi gli interventi previsti dal
P.R.G. nel rispetto di alcune condizioni che riguardano in particolare
la costruzione di piani seminterrati o interrati ad una quota
più bassa di quella di riferimento o a quella della massima
escursione della falda, adibiti esclusivamente ad autorimessa,
cantine, depositi senza presenza continuativa di persone.
Poiché il progetto presentato prevede la realizzazione
di una parte del parcheggio dei mezzi operativi (circa mq. 3.700)
in locali interrati, e tali opere rientrano tra le opere infrastrutturali
pubbliche o di interesse pubblico ammesse nelle aree soggette
a vincolo idrogeologico e nelle aree alluvionabili, l'AMIAT ha
richiesto alla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa
del Suolo Economia Montana e Foreste - Settore Opere Pubbliche
specifica autorizzazione ai sensi dell'articolo 31 della L.U.R,
rilasciata in data 20 maggio 2008 con determinazione n. 1081.
Al fine di consentire la rilocalizzazione della sede dell'AMIAT,
attualmente ubicata in corso Brescia, nel rispetto del Protocollo
d'Intesa, del 24 luglio 2006, sottoscritto dalla Città,
dalla GTT, da TRM e da AMIAT, con deliberazione n. 171 del Consiglio
Comunale dell'11 settembre 2006 (mecc. 2006 05140/009), è
stata approvata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge
Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 129 al vigente P.R.G.,
che ha previsto per la predetta area l'integrazione della preesistente
destinazione urbanistica a Servizi pubblici "S", lettera
"v - aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport"
con l'ulteriore tipologia di servizi contraddistinta con la lettera
"ar - servizi pubblici e per l'igiene urbana" ed ha,
altresì, previsto la soppressione della fascia di rispetto
stradale relativa al tratto interessato dalle vie Giulio Carcano
e Amedeo Ravina.
L'attuale destinazione urbanistica del P.R.G. vigente consente,
pertanto, la localizzazione sulle aree di via Ravina e via Carcano
della nuova sede AMIAT nella quale sono previste le attività
di deposito e di sede operativa igiene e suolo pubblico, nonché
di ecocentro aperto ai cittadini.
La suddetta deliberazione è stata approvata con l'emendamento
proposto dalla Circoscrizione VII che, richiamando il parere favorevole
espresso in sede di adozione della variante, ha chiesto di sottoporre
il progetto dell'intervento ad esplicito atto deliberativo della
Circoscrizione e del Consiglio Comunale.
In data 23 maggio 2008 l'AMIAT S.p.A. ha inviato alla Divisione
Urbanistica ed Edilizia Privata il Progetto Preliminare per la
realizzazione della nuova sede, trasmesso, ai sensi degli articoli
43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della
Circoscrizione 7 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento, in
data 2 ottobre 2008, che si allega (all. 10 - n. ),
ha espresso parere favorevole.
Il progetto è stato inoltre esaminato dal Settore Permessi
di costruire che, con nota del 26 agosto 2008, che si allega (all.
11 - n. ), ha espresso parere di competenza ritenendo
l'intervento "conforme alle prescrizioni urbanistiche dell'area
e, in particolare, coerente con la fascia di rispetto cimiteriale
a condizione che il fabbricato definito "casotto", posto
in prossimità dell'uscita mezzi spargisale di via Carcano,
sia ricondotto a opera a carattere precario o facilmente amovibile
ai sensi dell'articolo 4 lettera b) delle N.U.E.A. di P.R.G. e
che il manufatto definito "deposito salaccio" non si
configuri come nuova costruzione".
Nel suddetto parere si ribadisce inoltre la necessità
che:
"1. siano soddisfatte le condizioni riportate nella premessa
della determinazione Regione Piemonte - Settore Opere Pubbliche
n. 1081 del 20 maggio a cui si rimanda (all. 12 - n.
);
2. il progetto dell'opera oggetto di richiesta di permesso di
costruire sia costituito da tutti gli elaborati richiesti dall'articolo
8 del vigente Regolamento Edilizio. La verifica di ogni norma
di dettaglio in campo edilizio, energetico, acustico è
rimandata a tale fase".
Si rammenta infine che ai sensi dell'allegato 14 al P.R.G. -
Immobili soggetti a vincoli - l'area risulta per la massima parte
ricompresa nel vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni
culturali e del paesaggio - pertanto la realizzazione della nuova
sede AMIAT dovrà essere autorizzata, dal punto di vista
paesaggistico, dalla Regione Piemonte, trattandosi di nuova costruzione
(non soggetto a sub-delega).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di esprimere parere favorevole al progetto preliminare per
la realizzazione della nuova sede AMIAT S.p.A. di via Amedeo Ravina
- via Giulio Carcano a Torino (all. 1-9 - nn.
), alle condizioni e con le prescrizioni richiamate nella
narrativa del presente provvedimento;
2) di dare atto che il relativo titolo abilitativo sarà
rilasciato dal settore competente.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.