Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 195
2008 07537/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 DICEMBRE 2008

(proposta dalla G.C. 18 novembre 2008)

OGGETTO: PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE AMIAT S.P.A. DI VIA AMEDEO RAVINA E VIA GIULIO CARCANO.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda l'approvazione del Progetto Preliminare per la costruzione della nuova sede AMIAT S.p.A. di via Amedeo Ravina e via Giulio Carcano nei pressi del Cimitero Monumentale, in un'area utilizzata dalla Città come magazzino all'aperto per il deposito di materiali lapidei.
Il progetto edilizio della nuova sede AMIAT riguarda una superficie fondiaria di complessivi mq. 15.000 circa, all'interno della quale l'area posta sul confine ovest è destinata alla realizzazione di un ecocentro, aperto ai cittadini, mentre il fronte sulla via Ravina è destinato alla realizzazione dell'edificio adibito a uffici e spogliatoi ed in aderenza verrà costruita l'officina/deposito. La rimanente area, delimitata da porzioni di verde su terra piena sarà utilizzata come centro operativo, spazi per la sosta e manovra degli automezzi e spazi per la pulizia invernale. Il piano interrato ospiterà i locali tecnici e l'autorimessa per gli automezzi.
Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, si rileva che, con deliberazione del 12 aprile 2006 (mecc. 2006 02894/009), il Consiglio Comunale ha adottato il Progetto Definitivo della "Variante 100 al P.R.G. ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.".
Con D.G.R. n. 21-9903 del 27 ottobre 2008 la variante n. 100 è stata approvata dalla Regione Piemonte, pertanto a far data dalla sua pubblicazione (B.U.R. n. 45 del 6 novembre 2008) la stessa è entrata in vigore e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del P.R.G. vigente.
Sulla base di tale variante l'area in oggetto è inserita nella sottoclasse IIIb2b (P), cioè all'interno di quelle aree comprese nei territori di fascia C a modesta pericolosità, edificabili, con limitazioni nella tipologia costruttiva.
Per tale sottoclasse sono ammessi gli interventi previsti dal P.R.G. nel rispetto di alcune condizioni che riguardano in particolare la costruzione di piani seminterrati o interrati ad una quota più bassa di quella di riferimento o a quella della massima escursione della falda, adibiti esclusivamente ad autorimessa, cantine, depositi senza presenza continuativa di persone.
Poiché il progetto presentato prevede la realizzazione di una parte del parcheggio dei mezzi operativi (circa mq. 3.700) in locali interrati, e tali opere rientrano tra le opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico ammesse nelle aree soggette a vincolo idrogeologico e nelle aree alluvionabili, l'AMIAT ha richiesto alla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Economia Montana e Foreste - Settore Opere Pubbliche specifica autorizzazione ai sensi dell'articolo 31 della L.U.R, rilasciata in data 20 maggio 2008 con determinazione n. 1081.
Al fine di consentire la rilocalizzazione della sede dell'AMIAT, attualmente ubicata in corso Brescia, nel rispetto del Protocollo d'Intesa, del 24 luglio 2006, sottoscritto dalla Città, dalla GTT, da TRM e da AMIAT, con deliberazione n. 171 del Consiglio Comunale dell'11 settembre 2006 (mecc. 2006 05140/009), è stata approvata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 129 al vigente P.R.G., che ha previsto per la predetta area l'integrazione della preesistente destinazione urbanistica a Servizi pubblici "S", lettera "v - aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport" con l'ulteriore tipologia di servizi contraddistinta con la lettera "ar - servizi pubblici e per l'igiene urbana" ed ha, altresì, previsto la soppressione della fascia di rispetto stradale relativa al tratto interessato dalle vie Giulio Carcano e Amedeo Ravina.
L'attuale destinazione urbanistica del P.R.G. vigente consente, pertanto, la localizzazione sulle aree di via Ravina e via Carcano della nuova sede AMIAT nella quale sono previste le attività di deposito e di sede operativa igiene e suolo pubblico, nonché di ecocentro aperto ai cittadini.
La suddetta deliberazione è stata approvata con l'emendamento proposto dalla Circoscrizione VII che, richiamando il parere favorevole espresso in sede di adozione della variante, ha chiesto di sottoporre il progetto dell'intervento ad esplicito atto deliberativo della Circoscrizione e del Consiglio Comunale.
In data 23 maggio 2008 l'AMIAT S.p.A. ha inviato alla Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata il Progetto Preliminare per la realizzazione della nuova sede, trasmesso, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 7 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento, in data 2 ottobre 2008, che si allega (all. 10 - n. ), ha espresso parere favorevole.
Il progetto è stato inoltre esaminato dal Settore Permessi di costruire che, con nota del 26 agosto 2008, che si allega (all. 11 - n. ), ha espresso parere di competenza ritenendo l'intervento "conforme alle prescrizioni urbanistiche dell'area e, in particolare, coerente con la fascia di rispetto cimiteriale a condizione che il fabbricato definito "casotto", posto in prossimità dell'uscita mezzi spargisale di via Carcano, sia ricondotto a opera a carattere precario o facilmente amovibile ai sensi dell'articolo 4 lettera b) delle N.U.E.A. di P.R.G. e che il manufatto definito "deposito salaccio" non si configuri come nuova costruzione".
Nel suddetto parere si ribadisce inoltre la necessità che:
"1. siano soddisfatte le condizioni riportate nella premessa della determinazione Regione Piemonte - Settore Opere Pubbliche n. 1081 del 20 maggio a cui si rimanda (all. 12 - n. );
2. il progetto dell'opera oggetto di richiesta di permesso di costruire sia costituito da tutti gli elaborati richiesti dall'articolo 8 del vigente Regolamento Edilizio. La verifica di ogni norma di dettaglio in campo edilizio, energetico, acustico è rimandata a tale fase".
Si rammenta infine che ai sensi dell'allegato 14 al P.R.G. - Immobili soggetti a vincoli - l'area risulta per la massima parte ricompresa nel vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - pertanto la realizzazione della nuova sede AMIAT dovrà essere autorizzata, dal punto di vista paesaggistico, dalla Regione Piemonte, trattandosi di nuova costruzione (non soggetto a sub-delega).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di esprimere parere favorevole al progetto preliminare per la realizzazione della nuova sede AMIAT S.p.A. di via Amedeo Ravina - via Giulio Carcano a Torino (all. 1-9 - nn. ), alle condizioni e con le prescrizioni richiamate nella narrativa del presente provvedimento;
2) di dare atto che il relativo titolo abilitativo sarà rilasciato dal settore competente.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.