Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 203
2008 07394/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 182 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DI BENI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Nel corso dell'ultimo triennio la Città di Torino si
è posta l'obiettivo di razionalizzare e valorizzare il
proprio patrimonio immobiliare attraverso l'ottimizzazione della
logistica degli uffici, la vendita di immobili e di diritti edificatori
con il relativo sedime di insistenza.
Considerato, inoltre, che le recenti manovre finanziarie hanno
comportato una grave penalizzazione per la Città si rende
necessario incrementare gli interventi di razionalizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare procedendo all'accorpamento
delle sedi di uffici comunali, al miglioramento della redditività
degli immobili in locazione o in concessione e all'alienazione
di alcuni immobili, anche in considerazione delle disposizioni
del D.L. n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione", convertito in
Legge n. 133 del 6 agosto 2008.
Con l'approvazione delle varianti parziali nn. 66, 116 e 154
al P.R.G. rispettivamente del 9 dicembre 2003, del 12 dicembre
2005 e del 3 dicembre 2007, l'Amministrazione aveva già
proceduto alla valorizzazione di alcuni immobili di sua proprietà,
al fine di razionalizzare in modo efficace l'utilizzo degli spazi
in rapporto alle proprie esigenze istituzionali.
Si rende ora necessaria, coerentemente con le linee e gli indirizzi
dell'Amministrazione in termini di bilancio, la predisposizione
di un nuovo provvedimento per la valorizzazione del patrimonio
immobiliare comprendendo immobili, alcuni dei quali non risultano
più necessari per le finalità logistiche e istituzionali
ed altri nei quali è presente un elevato stato di degrado.
Si è provveduto, quindi, sotto il profilo urbanistico,
ad una verifica puntuale delle destinazioni d'uso previste dal
vigente P.R.G., dei relativi vincoli e dell'eventuale assoggettamento
a strumenti urbanistico-ambientali di rango superiore, quali il
Piano Territoriale Operativo del Po (P.T.O.), i relativi Piani
d'Area (P.d'A.) ed il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico (P.A.I.).
Gli immobili individuati attraverso la puntuale ricognizione
effettuata sono ubicati in via Riberi n. 6, via Baltimora n. 91,
corso Chieri n. 19 e via Medici n. 121, rispettivamente nelle
Circoscrizioni 1, 2, 4 e 7.
Il complesso di via Riberi n. 6 è costituito da 2 fabbricati,
a due piani fuori terra, insistenti su un terreno di complessivi
mq. 1.000. La Città è proprietaria del solo fabbricato
sito al n. 6 di via Riberi (che insiste su terreno della superficie
di circa 770 mq.). Tale immobile non è attualmente utilizzato
dall'Amministrazione.
La destinazione urbanistica è quella di Area da Trasformare
nella Zona Urbana Centrale Storica AT n. 25 - Area della Mole
Antonelliana (articolo 10, comma 34, punto E. Aree da trasformare
delle N.U.E.A.). Per le Aree da Trasformare il P.R.G. vigente
prevede interventi di riqualificazione dell'ambiente storico attraverso
la demolizione di edifici, la costruzione di nuovi edifici, la
riplasmazione e il riuso degli edifici esistenti.
L'immobile di via Baltimora n. 91 è costituito da un terreno
di circa mq. 5.266, di cui circa mq. 4.570 di proprietà
della Città con sovrastante fabbricato ad un piano fuori
terra, già adibito a scuola e successivamente a sede "CST
- Handicap S. Rita", da tempo in disuso. La superficie di
insistenza del fabbricato, ricompresa nei 4.570 mq., è
pari a circa 950 mq..
La presenza di una ciminiera nel confinante lotto di proprietà
di terzi determina il rispetto delle distanze legali da verificare
in sede attuativa degli interventi.
La destinazione urbanistica è quella di Area a servizi
pubblici S, lettera "a" - Attrezzature di interesse
comune (articolo 8, punto 15 delle N.U.E.A.). Le destinazioni
ammesse sono: servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi
ospedali e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri
di ospitalità, residenze sanitarie protette, centri civici
e sedi amministrative decentrate, sedi per l'associazionismo,
politiche, sindacali, attrezzature culturali e per il culto (articolo
3, punto 7 delle N.U.E.A.).
L'immobile è, inoltre, ricompreso in un "progetto
unitario di suolo pubblico" (articolo 25 delle N.U.E.A.).
L'immobile di corso Chieri n. 19 è costituito da un fabbricato
di due piani fuori terra, situato su un terreno pari a circa 700
mq.. Il fabbricato, attualmente vuoto, era adibito sino a pochi
mesi fa a sede della Polizia Municipale di zona. Fa parte del
lotto di vendita di 700 mq. anche una "striscia" di
terreno oggetto di locazione temporanea avente scadenza al 31
marzo 2011 non interessate dalla variante urbanistica.
La destinazione d'uso è in parte area a servizi pubblici
S, lettera "a" - Attrezzature di interesse comune (articolo
8, punto 15 delle N.U.E.A.) ed in parte area "VI" -
Aree non edificate e relativo sottosuolo destinate alla viabilità,
al trasporto pubblico ed alla circolazione. Le destinazioni ammesse,
per le aree a servizi pubblici S sono servizi sociali, assistenziali,
sanitari (esclusi ospedali e cliniche), residenze per anziani
autosufficienti, centri di ospitalità, residenze sanitarie
protette, centri civici e sedi amministrative decentrate, sedi
per l'associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature culturali
e per il culto (articolo 3, punto 7 delle N.U.E.A.); mentre, per
le aree "VI" sono a parcheggi e autorimesse in sottosuolo
previa convenzione con la Città.
L'immobile di via Medici n. 121 è costituito da un terreno
di circa mq. catastali 921 con soprastante fabbricato (di circa
mq. 52) e tettoie e si presenta in disuso ed in condizioni di
degrado ed è attualmente occupato senza titolo.
La destinazione urbanistica è quella di Area a servizi
pubblici S, lettera "v" - Aree per spazi pubblici a
parco per il gioco e lo sport (articolo 8, punto 15 delle N.U.E.A.).
Le destinazioni ammesse sono: giardini, aree verdi per la sosta
e il gioco, parchi naturali e attrezzati e servizi connessi, comprensivi
di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo, attrezzature sportive
al coperto e all'aperto, attrezzature per il tempo libero (articolo
3, punto 7 delle N.U.E.A.).
Il provvedimento di variante urbanistica prevede che l'immobile
di via Riberi n. 6 e l'adiacente altra proprietà del civico
n. 4 vengano esclusi dal perimetro dell'Area da trasformare n.
25 Area della Mole Antonelliana (perimetro di studio) e che venga
redatta un'apposita scheda Normativa la - n. 37 via Riberi - che
disciplina la destinazione d'uso dell'area, i tipi di intervento
e le loro modalità attuative. I rimanenti altri tre immobili
sono oggetto di modifica di destinazione urbanistica da area a
servizi pubblici ad altre aree normative residenziali, considerate
le caratteristiche del contesto nel quale sono ubicati.
L'Amministrazione, valutata l'attuale situazione degli immobili
di proprietà Comunale, ha ritenuto di provvedere alla variazione
delle destinazioni d'uso degli immobili sopra elencati al fine
di meglio valorizzare gli stessi, assegnando una destinazione
urbanistica più adeguata e perseguendo in tal modo un prevalente
interesse pubblico mediante l'approvazione di una variante urbanistica
al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'articolo 17, comma
7, della Legge Urbanistica Regionale.
In relazione a quanto sopra la variante prevede:
A) l'esclusione dall'Area da Trasformare n. 25 "Area della
Mole Antonelliana (perimetro di studio)" degli immobili di
via Riberi n. 4-6 ang. via G. Ferrari e la conseguente modifica
del perimetro di studio e della scheda normativa n. 25. Inoltre
ai suddetti immobili vengono attribuite le prescrizioni individuate
e descritte nella nuova Area da Trasformare n. 37 via Riberi,
di circa mq. 1.000 di superficie territoriale (vedi fascicolo
c/A);
B) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile sito
in Via Baltimora n. 91 pari a circa mq. 5.266 di superficie territoriale
da "Servizi Pubblici S", lettera "a - attrezzature
di interesse comune", servizi zonali articolo 21 L.U.R.,
ad "Area normativa R2 - isolati residenziali a cortina edilizia
verso spazio pubblico con prescrizioni particolari", con
inserimento di apposita grafia "Dividente", individuante
l'ambito "VIA BALTIMORA" (vedi fascicolo c/B);
C) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile sito
in Corso Chieri n. 19 pari a circa mq. 661 di superficie territoriale,
da "Servizi Pubblici S", lettera "a - attrezzature
di interesse comune" servizi zonali articolo 21 L.U.R. (mq.
269) e da "Viabilità - VI", (mq. 392), a "Zone
a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante
del fiume Po" (vedi fascicolo c/C);
D) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile sito
in via Giacomo Medici n. 121 pari a circa mq. 927 di superficie
territoriale da "Servizi Pubblici S", lettera "v
- aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport"
servizi zonali articolo 21 L.U.R. ad "Area normativa R2"
(vedi fascicolo c/D).
La variante interessa complessivamente quattro immobili per una
superficie territoriale totale pari a circa mq. 7.854 e determina
un decremento delle aree destinate a servizi pubblici pari a circa
mq. 6.462, oltre a mq. 392 di viabilità.
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del
9 giugno 2008, n. 12-8931 inerente i primi indirizzi operativi
per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale
strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma
escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali
"non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA,
che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti
in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche
non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali
previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino
aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di
salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti
normativi".
Riguardo quanto sopra, si ritiene che la variante non richieda
l'attivazione del processo di valutazione ambientale in quanto:
- gli immobili di via Baltimora n. 91 e di via Giacomo Medici
n. 121, per i quali si prevede la realizzazione di nuovi volumi,
sono privi di tutele ambientali e ricadono in contesti già
edificati, classificati di categoria B) ai sensi del D.M. 1444/1968
e situati all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo
81 della Legge Urbanistica Regionale;
- l'immobile di corso Chieri n. 19 è vincolato ai sensi
della Legge 1497/1939, ora D.Lgs. 42/2004 ed è situato
in un contesto, seppur collinare, già in larga misura edificato,
classificato di categoria C) ai sensi del D.M. 1444/1968 e posto
in parte all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo
81 della Legge Urbanistica Regionale. L'area è, inoltre,
soggetta a vincoli di natura idrogeologica. Tuttavia la variante
nello specifico attribuisce all'immobile l'area normativa "Zone
a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante
del fiume Po", che mantiene sostanzialmente inalterata la
consistenza edificata, ed è più cautelativa della
destinazione vigente;
- gli immobili di via Riberi nn. 4-6, per i quali è ammessa
la demolizione e contestuale ricostruzione, sono situati in un
contesto già edificato, classificato di categoria A) ai
sensi del D.M. 1444/1968 e posto all'interno del centro abitato
ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale e
sono siti nell'"Area Centrale Storica". Tuttavia la
variante nello specifico non modifica la possibilità di
demolire e ricostruire gli edifici, interventi già ammessi
dal P.R.G. vigente, ma descrive più puntualmente, in una
specifica scheda normativa, le modalità attuative degli
interventi stessi.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con piani sovracomunali vigenti
e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo
17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali
al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data
di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento,
non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17
della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con
la nuova Proposta di Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta
Comunale con deliberazione del 26 agosto 2008 (mecc. 2008 05372/126)
con la precisazione che per l'immobile di via Baltimora, n. 91
si rende opportuno prima dell'approvazione della variante, un
approfondimento degli attuali livelli di emissione, così
come risulta dal parere redatto dalla Divisione Ambiente e Verde
- Settore Ambiente e Territorio prot. 17511 del 10 novembre 2008.
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento si
procederà all'adeguamento dei Fogli n. 8A, 9A, 10A e 12A
della Tavola n. 1, del Foglio n. 6 della Tavola n. 3, nel Fascicolo
I delle N.U.E.A. del Piano Regolatore Generale la modifica dell'articolo
8 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G., con
l'inserimento in calce al comma 11 dello stesso articolo del nuovo
comma 11bis, nel Fascicolo II delle N.U.E.A. del Piano Regolatore
Generale, l'adeguamento dell'elenco e delle Schede normative delle
Aree da Trasformare nella zona centrale storica in conformità
alle variazioni precedentemente descritte.
La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli
articoli 43-44 del Regolamento del Decentramento alle Circoscrizioni
n. 1, 2, 4 e 7 per l'acquisizione del relativo parere.
La Circoscrizione n. 1 ha richiesto una proroga che non è
stata concessa poiché il presente provvedimento ha carattere
d'urgenza, in quanto, trattasi di intervento che riveste interesse
per la Città.
La Circoscrizione n. 4, con deliberazione del 1° dicembre
2008 (all. 6 - n. ), ha espresso parere negativo.
La Circoscrizione n. 7, con deliberazione del 4 dicembre 2008
(all. 7- n. ), ha espresso parere favorevole.
La Circoscrizione n. 2, con deliberazione del 9 dicembre 2008
(all. 8 - n. ), ha espresso parere favorevole condizionato
all'accoglimento delle seguenti richieste:
1) destinare il fronte dell'area su via Baltimora a giardino pubblico
e parcheggi, dal fronte strada almeno fino all'allineamento con
l'edificio parrocchiale;
2) destinare parte delle risorse provenienti dalla vendita dell'area
per la ricollocazione della struttura socio-assistenziale già
presente nell'area di Via Baltimora; allo scopo sono state individuate
due aree: la vicina area comunale tra Via Filadelfia e Via Gorizia
(area ex Saint Gobain) e l'area di via Osoppo n. 51, previa bonifica
e demolizione del fabbricato ora destinato a CST;
3) impegno a destinare un milione di Euro derivante dalla cessione
dell'area per incrementare le risorse di manutenzione straordinaria
del suolo e del verde della Circoscrizione 2.
In merito alle presenti richieste si precisa che:
1) a seguito di interlocuzioni con la Circoscrizione 2, si è
provveduto a modificare la variante al P.R.G. riguardante l'area
di via Baltimora, prevedendo una apposita scheda normativa, con
destinazione "R2", che regoli e guidi la trasformazione.
La nuova scheda, denominata "VIA BALTIMORA", all'interno
dell'articolo 8 delle N.U.E.A. di P.R.G., prescrive che i parametri
urbanistico-edilizi sono quelli dell'area normativa e della zona
di appartenenza; è prescritto l'arretramento delle edificazioni
di almeno 30 metri dal filo stradale; l'edificio dovrà
avere una forma a "C" aperta verso Via Baltimora; l'area
antistante l'edificio, lungo la strada, dovrà essere sistemata
a parcheggio alberato e verde di arredo, coordinato con l'adiacente
piazzale antistante la Chiesa "Maria Madre della Chiesa";
l'eventuale ulteriore parcheggio pubblico per il soddisfacimento
degli standard dovrà essere realizzato interrato.
2) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 175 (mecc. 2008
06961/008) del 1° dicembre 2008, avente ad oggetto "Alienazione
di immobili di proprietà comunale ad asta pubblica. Approvazione",
prevede che parte dei proventi derivanti dall'alienazione di detto
immobile verrà destinata a specifiche esigenze della Circoscrizione
2, anche con riferimento alla rilocalizzazione della struttura
socio assistenziale sopra citata.
3) In relazione a tale richiesta si specifica che non è
possibile indirizzare specificamente e risorse derivanti dalla
cessione dell'area in quanto le vigenti norme non consentono di
indicare preventivamente tale modalità di ripartizione.
Si prende atto tuttavia della segnalazione che potrà essere
tenuta in considerazione in sede di formazione e programmazione
degli interventi sul territorio fermo restando il potere di indirizzo
e coordinamento dell'Amministrazione comunale al fine di garantire
l'omogeneità e l'uniformità dei servizi in tutte
le Circoscrizioni.
In relazione a quanto sopra si accolgono le richieste di cui
ai punti 1 e 2 e parzialmente quella relativa al punto 3.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare la variante parziale n. 182 al vigente Piano Regolatore
Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R.,
concernente la valorizzazione e razionalizzazione di beni immobiliari
di proprietà comunale (all. 1 bis - 2 - bis - 3-4-5 - nn.
).
Viene dato atto che è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.