Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 203
2008 07394/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 DICEMBRE 2008
(proposta dalla G.C. 11 novembre 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 182 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DI BENI IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Nel corso dell'ultimo triennio la Città di Torino si è posta l'obiettivo di razionalizzare e valorizzare il proprio patrimonio immobiliare attraverso l'ottimizzazione della logistica degli uffici, la vendita di immobili e di diritti edificatori con il relativo sedime di insistenza.
Considerato, inoltre, che le recenti manovre finanziarie hanno comportato una grave penalizzazione per la Città si rende necessario incrementare gli interventi di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare procedendo all'accorpamento delle sedi di uffici comunali, al miglioramento della redditività degli immobili in locazione o in concessione e all'alienazione di alcuni immobili, anche in considerazione delle disposizioni del D.L. n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione", convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008.
Con l'approvazione delle varianti parziali nn. 66, 116 e 154 al P.R.G. rispettivamente del 9 dicembre 2003, del 12 dicembre 2005 e del 3 dicembre 2007, l'Amministrazione aveva già proceduto alla valorizzazione di alcuni immobili di sua proprietà, al fine di razionalizzare in modo efficace l'utilizzo degli spazi in rapporto alle proprie esigenze istituzionali.
Si rende ora necessaria, coerentemente con le linee e gli indirizzi dell'Amministrazione in termini di bilancio, la predisposizione di un nuovo provvedimento per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comprendendo immobili, alcuni dei quali non risultano più necessari per le finalità logistiche e istituzionali ed altri nei quali è presente un elevato stato di degrado.
Si è provveduto, quindi, sotto il profilo urbanistico, ad una verifica puntuale delle destinazioni d'uso previste dal vigente P.R.G., dei relativi vincoli e dell'eventuale assoggettamento a strumenti urbanistico-ambientali di rango superiore, quali il Piano Territoriale Operativo del Po (P.T.O.), i relativi Piani d'Area (P.d'A.) ed il Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
Gli immobili individuati attraverso la puntuale ricognizione effettuata sono ubicati in via Riberi n. 6, via Baltimora n. 91, corso Chieri n. 19 e via Medici n. 121, rispettivamente nelle Circoscrizioni 1, 2, 4 e 7.
Il complesso di via Riberi n. 6 è costituito da 2 fabbricati, a due piani fuori terra, insistenti su un terreno di complessivi mq. 1.000. La Città è proprietaria del solo fabbricato sito al n. 6 di via Riberi (che insiste su terreno della superficie di circa 770 mq.). Tale immobile non è attualmente utilizzato dall'Amministrazione.
La destinazione urbanistica è quella di Area da Trasformare nella Zona Urbana Centrale Storica AT n. 25 - Area della Mole Antonelliana (articolo 10, comma 34, punto E. Aree da trasformare delle N.U.E.A.). Per le Aree da Trasformare il P.R.G. vigente prevede interventi di riqualificazione dell'ambiente storico attraverso la demolizione di edifici, la costruzione di nuovi edifici, la riplasmazione e il riuso degli edifici esistenti.
L'immobile di via Baltimora n. 91 è costituito da un terreno di circa mq. 5.266, di cui circa mq. 4.570 di proprietà della Città con sovrastante fabbricato ad un piano fuori terra, già adibito a scuola e successivamente a sede "CST - Handicap S. Rita", da tempo in disuso. La superficie di insistenza del fabbricato, ricompresa nei 4.570 mq., è pari a circa 950 mq..
La presenza di una ciminiera nel confinante lotto di proprietà di terzi determina il rispetto delle distanze legali da verificare in sede attuativa degli interventi.
La destinazione urbanistica è quella di Area a servizi pubblici S, lettera "a" - Attrezzature di interesse comune (articolo 8, punto 15 delle N.U.E.A.). Le destinazioni ammesse sono: servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità, residenze sanitarie protette, centri civici e sedi amministrative decentrate, sedi per l'associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature culturali e per il culto (articolo 3, punto 7 delle N.U.E.A.).
L'immobile è, inoltre, ricompreso in un "progetto unitario di suolo pubblico" (articolo 25 delle N.U.E.A.).
L'immobile di corso Chieri n. 19 è costituito da un fabbricato di due piani fuori terra, situato su un terreno pari a circa 700 mq.. Il fabbricato, attualmente vuoto, era adibito sino a pochi mesi fa a sede della Polizia Municipale di zona. Fa parte del lotto di vendita di 700 mq. anche una "striscia" di terreno oggetto di locazione temporanea avente scadenza al 31 marzo 2011 non interessate dalla variante urbanistica.
La destinazione d'uso è in parte area a servizi pubblici S, lettera "a" - Attrezzature di interesse comune (articolo 8, punto 15 delle N.U.E.A.) ed in parte area "VI" - Aree non edificate e relativo sottosuolo destinate alla viabilità, al trasporto pubblico ed alla circolazione. Le destinazioni ammesse, per le aree a servizi pubblici S sono servizi sociali, assistenziali, sanitari (esclusi ospedali e cliniche), residenze per anziani autosufficienti, centri di ospitalità, residenze sanitarie protette, centri civici e sedi amministrative decentrate, sedi per l'associazionismo, politiche, sindacali, attrezzature culturali e per il culto (articolo 3, punto 7 delle N.U.E.A.); mentre, per le aree "VI" sono a parcheggi e autorimesse in sottosuolo previa convenzione con la Città.
L'immobile di via Medici n. 121 è costituito da un terreno di circa mq. catastali 921 con soprastante fabbricato (di circa mq. 52) e tettoie e si presenta in disuso ed in condizioni di degrado ed è attualmente occupato senza titolo.
La destinazione urbanistica è quella di Area a servizi pubblici S, lettera "v" - Aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport (articolo 8, punto 15 delle N.U.E.A.). Le destinazioni ammesse sono: giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e attrezzati e servizi connessi, comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo, attrezzature sportive al coperto e all'aperto, attrezzature per il tempo libero (articolo 3, punto 7 delle N.U.E.A.).
Il provvedimento di variante urbanistica prevede che l'immobile di via Riberi n. 6 e l'adiacente altra proprietà del civico n. 4 vengano esclusi dal perimetro dell'Area da trasformare n. 25 Area della Mole Antonelliana (perimetro di studio) e che venga redatta un'apposita scheda Normativa la - n. 37 via Riberi - che disciplina la destinazione d'uso dell'area, i tipi di intervento e le loro modalità attuative. I rimanenti altri tre immobili sono oggetto di modifica di destinazione urbanistica da area a servizi pubblici ad altre aree normative residenziali, considerate le caratteristiche del contesto nel quale sono ubicati.
L'Amministrazione, valutata l'attuale situazione degli immobili di proprietà Comunale, ha ritenuto di provvedere alla variazione delle destinazioni d'uso degli immobili sopra elencati al fine di meglio valorizzare gli stessi, assegnando una destinazione urbanistica più adeguata e perseguendo in tal modo un prevalente interesse pubblico mediante l'approvazione di una variante urbanistica al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.
In relazione a quanto sopra la variante prevede:
A) l'esclusione dall'Area da Trasformare n. 25 "Area della Mole Antonelliana (perimetro di studio)" degli immobili di via Riberi n. 4-6 ang. via G. Ferrari e la conseguente modifica del perimetro di studio e della scheda normativa n. 25. Inoltre ai suddetti immobili vengono attribuite le prescrizioni individuate e descritte nella nuova Area da Trasformare n. 37 via Riberi, di circa mq. 1.000 di superficie territoriale (vedi fascicolo c/A);
B) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile sito in Via Baltimora n. 91 pari a circa mq. 5.266 di superficie territoriale da "Servizi Pubblici S", lettera "a - attrezzature di interesse comune", servizi zonali articolo 21 L.U.R., ad "Area normativa R2 - isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico con prescrizioni particolari", con inserimento di apposita grafia "Dividente", individuante l'ambito "VIA BALTIMORA" (vedi fascicolo c/B);
C) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile sito in Corso Chieri n. 19 pari a circa mq. 661 di superficie territoriale, da "Servizi Pubblici S", lettera "a - attrezzature di interesse comune" servizi zonali articolo 21 L.U.R. (mq. 269) e da "Viabilità - VI", (mq. 392), a "Zone a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po" (vedi fascicolo c/C);
D) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile sito in via Giacomo Medici n. 121 pari a circa mq. 927 di superficie territoriale da "Servizi Pubblici S", lettera "v - aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport" servizi zonali articolo 21 L.U.R. ad "Area normativa R2" (vedi fascicolo c/D).
La variante interessa complessivamente quattro immobili per una superficie territoriale totale pari a circa mq. 7.854 e determina un decremento delle aree destinate a servizi pubblici pari a circa mq. 6.462, oltre a mq. 392 di viabilità.
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
Riguardo quanto sopra, si ritiene che la variante non richieda l'attivazione del processo di valutazione ambientale in quanto:
- gli immobili di via Baltimora n. 91 e di via Giacomo Medici n. 121, per i quali si prevede la realizzazione di nuovi volumi, sono privi di tutele ambientali e ricadono in contesti già edificati, classificati di categoria B) ai sensi del D.M. 1444/1968 e situati all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale;
- l'immobile di corso Chieri n. 19 è vincolato ai sensi della Legge 1497/1939, ora D.Lgs. 42/2004 ed è situato in un contesto, seppur collinare, già in larga misura edificato, classificato di categoria C) ai sensi del D.M. 1444/1968 e posto in parte all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale. L'area è, inoltre, soggetta a vincoli di natura idrogeologica. Tuttavia la variante nello specifico attribuisce all'immobile l'area normativa "Zone a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po", che mantiene sostanzialmente inalterata la consistenza edificata, ed è più cautelativa della destinazione vigente;
- gli immobili di via Riberi nn. 4-6, per i quali è ammessa la demolizione e contestuale ricostruzione, sono situati in un contesto già edificato, classificato di categoria A) ai sensi del D.M. 1444/1968 e posto all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale e sono siti nell'"Area Centrale Storica". Tuttavia la variante nello specifico non modifica la possibilità di demolire e ricostruire gli edifici, interventi già ammessi dal P.R.G. vigente, ma descrive più puntualmente, in una specifica scheda normativa, le modalità attuative degli interventi stessi.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con la nuova Proposta di Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 agosto 2008 (mecc. 2008 05372/126) con la precisazione che per l'immobile di via Baltimora, n. 91 si rende opportuno prima dell'approvazione della variante, un approfondimento degli attuali livelli di emissione, così come risulta dal parere redatto dalla Divisione Ambiente e Verde - Settore Ambiente e Territorio prot. 17511 del 10 novembre 2008.
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento si procederà all'adeguamento dei Fogli n. 8A, 9A, 10A e 12A della Tavola n. 1, del Foglio n. 6 della Tavola n. 3, nel Fascicolo I delle N.U.E.A. del Piano Regolatore Generale la modifica dell'articolo 8 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G., con l'inserimento in calce al comma 11 dello stesso articolo del nuovo comma 11bis, nel Fascicolo II delle N.U.E.A. del Piano Regolatore Generale, l'adeguamento dell'elenco e delle Schede normative delle Aree da Trasformare nella zona centrale storica in conformità alle variazioni precedentemente descritte.
La presente deliberazione è stata trasmessa ai sensi degli articoli 43-44 del Regolamento del Decentramento alle Circoscrizioni n. 1, 2, 4 e 7 per l'acquisizione del relativo parere.
La Circoscrizione n. 1 ha richiesto una proroga che non è stata concessa poiché il presente provvedimento ha carattere d'urgenza, in quanto, trattasi di intervento che riveste interesse per la Città.
La Circoscrizione n. 4, con deliberazione del 1° dicembre 2008 (all. 6 - n. ), ha espresso parere negativo.
La Circoscrizione n. 7, con deliberazione del 4 dicembre 2008 (all. 7- n. ), ha espresso parere favorevole.
La Circoscrizione n. 2, con deliberazione del 9 dicembre 2008 (all. 8 - n. ), ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti richieste:
1) destinare il fronte dell'area su via Baltimora a giardino pubblico e parcheggi, dal fronte strada almeno fino all'allineamento con l'edificio parrocchiale;
2) destinare parte delle risorse provenienti dalla vendita dell'area per la ricollocazione della struttura socio-assistenziale già presente nell'area di Via Baltimora; allo scopo sono state individuate due aree: la vicina area comunale tra Via Filadelfia e Via Gorizia (area ex Saint Gobain) e l'area di via Osoppo n. 51, previa bonifica e demolizione del fabbricato ora destinato a CST;
3) impegno a destinare un milione di Euro derivante dalla cessione dell'area per incrementare le risorse di manutenzione straordinaria del suolo e del verde della Circoscrizione 2.
In merito alle presenti richieste si precisa che:
1) a seguito di interlocuzioni con la Circoscrizione 2, si è provveduto a modificare la variante al P.R.G. riguardante l'area di via Baltimora, prevedendo una apposita scheda normativa, con destinazione "R2", che regoli e guidi la trasformazione. La nuova scheda, denominata "VIA BALTIMORA", all'interno dell'articolo 8 delle N.U.E.A. di P.R.G., prescrive che i parametri urbanistico-edilizi sono quelli dell'area normativa e della zona di appartenenza; è prescritto l'arretramento delle edificazioni di almeno 30 metri dal filo stradale; l'edificio dovrà avere una forma a "C" aperta verso Via Baltimora; l'area antistante l'edificio, lungo la strada, dovrà essere sistemata a parcheggio alberato e verde di arredo, coordinato con l'adiacente piazzale antistante la Chiesa "Maria Madre della Chiesa"; l'eventuale ulteriore parcheggio pubblico per il soddisfacimento degli standard dovrà essere realizzato interrato.
2) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 175 (mecc. 2008 06961/008) del 1° dicembre 2008, avente ad oggetto "Alienazione di immobili di proprietà comunale ad asta pubblica. Approvazione", prevede che parte dei proventi derivanti dall'alienazione di detto immobile verrà destinata a specifiche esigenze della Circoscrizione 2, anche con riferimento alla rilocalizzazione della struttura socio assistenziale sopra citata.
3) In relazione a tale richiesta si specifica che non è possibile indirizzare specificamente e risorse derivanti dalla cessione dell'area in quanto le vigenti norme non consentono di indicare preventivamente tale modalità di ripartizione. Si prende atto tuttavia della segnalazione che potrà essere tenuta in considerazione in sede di formazione e programmazione degli interventi sul territorio fermo restando il potere di indirizzo e coordinamento dell'Amministrazione comunale al fine di garantire l'omogeneità e l'uniformità dei servizi in tutte le Circoscrizioni.
In relazione a quanto sopra si accolgono le richieste di cui ai punti 1 e 2 e parzialmente quella relativa al punto 3.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare la variante parziale n. 182 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente la valorizzazione e razionalizzazione di beni immobiliari di proprietà comunale (all. 1 bis - 2 - bis - 3-4-5 - nn. ).
Viene dato atto che è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.