Divisione Patrimonio, Partecipazioni Comunali, Sistema Informativo
Settore Partecipazioni Aziendali

n. ord. 184
2008 07376/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 DICEMBRE 2008

(proposta dalla G.C. 11 novembre 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: DISCIPLINARE TECNICO PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE - ACCERTAMENTO VIOLAZIONI EX ARTICOLO 17, COMMA 133 LEGGE 127/1997 E S.M.I. MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ATTINENTI ALLA SOSTA A PAGAMENTO TRA LA CITTÀ DI TORINO E GTT S.P.A. - APPROVAZIONE.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri,
di concerto con l'Assessore Borgogno.

A partire dal 1994, con diversi provvedimenti deliberativi, l'Amministrazione istituiva in molte zone della Città la sosta a pagamento su suolo pubblico, affidandone la gestione all'ATM (ora GTT S.p.A.) in qualità di ente strumentale della Città, allo scopo di promuovere la massima rotazione nell'uso degli spazi di sosta e di recuperare aree storiche della Città.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 maggio 1999 (mecc. 9903859/06), esecutiva dal 7 giugno 1999, la Città provvedeva ad approvare il contratto di servizio tra la Città ed ATM medesima, per l'erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate, nonché per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana.
Nel frattempo l'ATM, con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 maggio 2000 (mecc. 2000 03332/64) esecutiva dal 30 maggio 2000, veniva trasformata, ai sensi dell'articolo 17, comma 51 della Legge 127/1997, da Azienda Speciale "Azienda Torinese Mobilità" in Società per Azioni a totale maggioranza pubblica locale denominata "Azienda Torinese Mobilità S.p.A.".
Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 7 ottobre 2002, (mecc. 2002 05961/064), esecutiva dal 21 ottobre 2002, veniva approvata la fusione di ATM e SATTI e veniva costituita in data 23 dicembre 2003 la Società per Azioni denominata "GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A. - GTT S.p.A.".
Il contratto summenzionato, stipulato in data 29 settembre 1999, con durata, inizialmente, sino al 31 dicembre 2002, veniva successivamente prorogato con appositi provvedimenti dell'Amministrazione comunale, sino all'approvazione del nuovo contratto di servizio avvenuta con deliberazione n. 33 del Consiglio Comunale del 7 marzo 2005 (mecc. 2005 00127/006), per l'erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate nonché per la realizzazione della manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana, con durata fino al mese di luglio 2014.
È intenzione dell'Amministrazione disciplinare all'interno del contratto di servizio per l'erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate nonché per la realizzazione della manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana anche la fattispecie relativa all'attività svolta dagli ausiliari del traffico GTT espressamente abilitati ai sensi del comma 133 dell'articolo 17 della Legge 127/1997 cosiddetta Legge Bassanini bis, all'accertamento delle violazioni disciplinate dagli articoli 7, 157, 158 e 188 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., su tutto il territorio cittadino.
L'attività oggetto della nuova disciplina, pertanto, è quella relativa agli ausiliari abilitati ai sensi del comma 133 dell'articolo 17 della Legge 127/1997.
Il Ministero dell'Interno con successive circolari forniva elementi utili ad inquadrare le funzioni svolte dagli ausiliari del traffico, fornendo inoltre le linee guida per i criteri di formazione professionale. Nello specifico si tratta delle circolari nn. 300/A/26467/110/26 del 25 settembre 1997, 300/A/55042/110/26 del 17 agosto 1998 e circolare n. 30, prot. n. M/2413/12 del 7 agosto 2007 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Da ultimo, per effetto dell'articolo 68 della Legge Finanziaria per il 2000, il legislatore ribadiva la natura di pubblico ufficiale dell'ausiliare del traffico, dimostrando la volontà di sancire l'efficacia probatoria privilegiata dell'avviso di accertamento al di là di ogni eventuale dubbio di costituzionalità sull'esistenza dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 Costituzione, prevedendo inoltre poteri di constatazione immediata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e) del Codice della Strada, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile.
L'articolo 68, inoltre, al comma 3 stabiliva che al personale in parola "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli" che intralcino il traffico, nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, lettere b), c) e d) Codice della Strada, spingendosi oltre le previsioni della Legge Bassanini.
Alla luce di quanto sopra esposto, le specifiche tecniche di detto servizio possono essere ormai adeguatamente definite per l'avvio dell'attività a regime, e le attività svolte dagli ausiliari del traffico vanno ad integrare il servizio svolto nell'ambito del sopra citato contratto di servizio per l'erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate, nonché per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana, approvato con deliberazione n. 33 del Consiglio Comunale del 7 marzo 2005 (mecc. 2005 00127/006).
Il Disciplinare allegato 1 alla presente deliberazione, Appendice di integrazione al citato contratto di servizio per l'erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate, nonché per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana, rappresenta la concreta definizione contrattuale del servizio reso dagli ausiliari del traffico, per il controllo della sosta su tutto il territorio cittadino nonché del transito e della sosta nelle corsie riservate.
In particolare, il Disciplinare fornisce le linee guida relative a:
- attività e competenze, rispettivamente di GTT S.p.A. e del Corpo di Polizia Municipale, in merito al servizio di accertamento delle violazioni relative alle soste ai sensi degli articoli 7, 157, 158 e 188 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
- attività di formazione e abilitazione da seguire per il conseguimento dell'abilitazione medesima da parte del personale addetto al servizio, demandandone l'attuazione ad apposito piano di formazione;
- articolazione del servizio;
- dislocazione territoriale e logistica del personale.
Le spese di gestione per il servizio svolto dagli ausiliari del traffico verranno decurtate dal canone di cui all'articolo 8 del citato contratto di servizio.
Conseguentemente, l'articolo 8, rubricato "Canone", che recita:
"8.1) Per ogni anno di vigenza del presente contratto, GTT S.p.A. corrisponde un canone pari ad Euro 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila/00) comprensivo delle somme dovute a titolo di Tarsu e COSAP dovute e corrisposte in base ai vigenti regolamenti, da versare in rate semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre. Al 31 marzo dell'anno successivo sarà determinato il conguaglio, derivante dall'eventuale adeguamento delle tariffe e/o dalle variazioni nel numero dei posti auto, che verrà corrisposto con la prima rata successiva.
A tal fine, alla somma di Euro 6.500.000,00 si aggiungerà un importo pari a 200 (duecento) volte la tariffa effettivamente applicata per ogni posto auto in più risultante al 31 dicembre, rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente.
Al termine di ogni anno il canone potrà essere rivisto, a richiesta di una delle parti.",
va riformulato nel contenuto, come di seguito indicato:
"Articolo 8 - Canone
8.1) Per ogni anno di vigenza del presente contratto, GTT S.p.A. corrisponde un canone pari ad Euro 6.500.000,00, comprensivo delle somme dovute a titolo di Tarsu e COSAP dovute e corrisposte in base ai vigenti regolamenti, da versare in rate semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre, ed inoltre comprensivo delle spese dell'attività di prevenzione - accertamento violazioni in materia di sosta ai sensi degli articoli 7, 157, 158 e 188 del Codice della Strada, su tutto il territorio cittadino e del controllo del transito e della sosta nelle corsie riservate, erogato dagli Ausiliari del traffico di cui all'articolo 17, comma 133 della Legge n. 127/1997 e s.m.i. - disciplinato dall'Appendice di integrazione al presente contratto di servizio.
Al 31 marzo dell'anno successivo sarà determinato il conguaglio, derivante dall'eventuale adeguamento delle tariffe e/o dalle variazioni nel numero dei posti auto, che verrà corrisposto con la prima rata successiva.
A tal fine, alla somma di Euro 6.500.000,00 si aggiungerà un importo pari a 200 volte la tariffa effettivamente applicata per ogni posto auto in più risultante al 31 dicembre, rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente.
Al termine di ogni anno il canone potrà essere rivisto, a richiesta di una delle parti.".
Da ultimo occorre fare alcune precisazioni in merito al mutato quadro normativo inerente le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali. Il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la Legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", all'articolo 23 bis inerente l'affidamento dei servizi pubblici locali, stabilisce che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. In deroga alle modalità di affidamento ordinario sopra indicate, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.
L'articolo 23 bis prevede inoltre che nei casi sopra indicati, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
La modalità di affidamento del pubblico servizio svolto dagli ausiliari del traffico costituisce deroga a quanto disposto dal sopra citato articolo 23 bis, in quanto l'articolo 17 comma 133, così come il comma 132, individua quali possibili soggetti titolari di funzioni di prevenzione e di accertamento in materia di sosta il personale in forza a società a totale partecipazione pubblica esercente i pubblici servizi di trasporto pubblico locale quale è GTT S.p.A., attribuendogli inoltre le ulteriori funzioni così come meglio specificate nelle circolari summenzionate.
Pertanto non si tratta, nel caso di specie, di una nuova modalità di affidamento, bensì di un'applicazione di normativa di legge qualificabile come ulteriormente speciale rispetto alla normativa in materia di servizi pubblici locali.
Per tale motivo si ritiene che la disciplina del servizio in oggetto non incorre nei limiti di cui all'articolo 23 bis del Decreto Legge 112/2008 convertito con modificazioni in Legge 133/2008.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la modificazione dell'articolo 8 del Contratto di servizio stipulato con GTT per l'erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate nonché per la realizzazione della manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana, con durata fino al mese di luglio 2014 così come segue:
"Articolo 8 - Canone
8.1) Per ogni anno di vigenza del presente contratto, GTT S.p.A. corrisponde un canone pari ad Euro 6.500.000,00, comprensivo delle somme dovute a titolo di Tarsu e COSAP dovute e corrisposte in base ai vigenti regolamenti, da versare in rate semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre, ed inoltre comprensivo delle spese dell'attività di prevenzione - accertamento violazioni in materia di sosta, ai sensi degli articoli 7, 157, 158 e 188 del Codice della Strada, su tutto il territorio cittadino e del controllo del transito e della sosta nelle corsie riservate, erogato dagli Ausiliari del traffico di cui all'articolo 17, comma 133 della Legge n. 127/1997 e s.m.i. - disciplinato dall'Appendice di integrazione al presente contratto di servizio.
Al 31 marzo dell'anno successivo sarà determinato il conguaglio, derivante dall'eventuale adeguamento delle tariffe e/o dalle variazioni nel numero dei posti auto, che verrà corrisposto con la prima rata successiva.
A tal fine, alla somma di Euro 6.500.000,00 si aggiungerà un importo pari a 200 volte la tariffa effettivamente applicata per ogni posto auto in più risultante al 31 dicembre, rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente.
Al termine di ogni anno il canone potrà essere rivisto, a richiesta di una delle parti.";
2) di approvare il Disciplinare allegato 1 alla presente deliberazione (all. 1 - n. ), per il servizio di prevenzione ed accertamento delle violazioni di cui agli articoli 7, 157, 158 e 188 del Codice della Strada che costituisce appendice di integrazione al Contratto di servizio per l'erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate, nonché per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana sopra citato;
3) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


E' stato inoltre approvato il seguente emendamento all'Allegato 1 "Disciplinare Tecnico":
A pagina 5, articolo 3 - Penali, terza riga, la cifra: "500,00 euro" è sostituita dalla seguente: "250,00 Euro".