Divisione Patrimonio, Partecipazioni Comunali, Sistema Informativo
Settore Partecipazioni Aziendali
n. ord. 184
2008 07376/064
OGGETTO: DISCIPLINARE TECNICO PER ATTIVITÀ DI PREVENZIONE - ACCERTAMENTO VIOLAZIONI EX ARTICOLO 17, COMMA 133 LEGGE 127/1997 E S.M.I. MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ATTINENTI ALLA SOSTA A PAGAMENTO TRA LA CITTÀ DI TORINO E GTT S.P.A. - APPROVAZIONE.
Proposta del Vicesindaco Dealessandri,
di concerto con l'Assessore Borgogno.
A partire dal 1994, con diversi provvedimenti deliberativi,
l'Amministrazione istituiva in molte zone della Città la
sosta a pagamento su suolo pubblico, affidandone la gestione all'ATM
(ora GTT S.p.A.) in qualità di ente strumentale della Città,
allo scopo di promuovere la massima rotazione nell'uso degli spazi
di sosta e di recuperare aree storiche della Città.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 25 maggio 1999
(mecc. 9903859/06), esecutiva dal 7 giugno 1999, la Città
provvedeva ad approvare il contratto di servizio tra la Città
ed ATM medesima, per l'erogazione dei servizi attinenti alla sosta
a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate, nonché
per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la
mobilità urbana.
Nel frattempo l'ATM, con deliberazione del Consiglio Comunale
del 15 maggio 2000 (mecc. 2000 03332/64) esecutiva dal 30 maggio
2000, veniva trasformata, ai sensi dell'articolo 17, comma 51
della Legge 127/1997, da Azienda Speciale "Azienda Torinese
Mobilità" in Società per Azioni a totale maggioranza
pubblica locale denominata "Azienda Torinese Mobilità
S.p.A.".
Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 7 ottobre
2002, (mecc. 2002 05961/064), esecutiva dal 21 ottobre 2002, veniva
approvata la fusione di ATM e SATTI e veniva costituita in data
23 dicembre 2003 la Società per Azioni denominata "GRUPPO
TORINESE TRASPORTI S.p.A. - GTT S.p.A.".
Il contratto summenzionato, stipulato in data 29 settembre 1999,
con durata, inizialmente, sino al 31 dicembre 2002, veniva successivamente
prorogato con appositi provvedimenti dell'Amministrazione comunale,
sino all'approvazione del nuovo contratto di servizio avvenuta
con deliberazione n. 33 del Consiglio Comunale del 7 marzo 2005
(mecc. 2005 00127/006), per l'erogazione dei servizi attinenti
alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate
nonché per la realizzazione della manutenzione di opere
e strutture per la mobilità urbana, con durata fino al
mese di luglio 2014.
È intenzione dell'Amministrazione disciplinare all'interno
del contratto di servizio per l'erogazione dei servizi attinenti
alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate
nonché per la realizzazione della manutenzione di opere
e strutture per la mobilità urbana anche la fattispecie
relativa all'attività svolta dagli ausiliari del traffico
GTT espressamente abilitati ai sensi del comma 133 dell'articolo
17 della Legge 127/1997 cosiddetta Legge Bassanini bis, all'accertamento
delle violazioni disciplinate dagli articoli 7, 157, 158 e 188
del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., su tutto il territorio cittadino.
L'attività oggetto della nuova disciplina, pertanto, è
quella relativa agli ausiliari abilitati ai sensi del comma 133
dell'articolo 17 della Legge 127/1997.
Il Ministero dell'Interno con successive circolari forniva elementi
utili ad inquadrare le funzioni svolte dagli ausiliari del traffico,
fornendo inoltre le linee guida per i criteri di formazione professionale.
Nello specifico si tratta delle circolari nn. 300/A/26467/110/26
del 25 settembre 1997, 300/A/55042/110/26 del 17 agosto 1998 e
circolare n. 30, prot. n. M/2413/12 del 7 agosto 2007 del Ministero
dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Da ultimo, per effetto dell'articolo 68 della Legge Finanziaria
per il 2000, il legislatore ribadiva la natura di pubblico ufficiale
dell'ausiliare del traffico, dimostrando la volontà di
sancire l'efficacia probatoria privilegiata dell'avviso di accertamento
al di là di ogni eventuale dubbio di costituzionalità
sull'esistenza dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti
dall'articolo 77 Costituzione, prevedendo inoltre poteri di constatazione
immediata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e) del Codice
della Strada, nonché di redazione e sottoscrizione del
verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699
e 2700 del Codice Civile.
L'articolo 68, inoltre, al comma 3 stabiliva che al personale
in parola "può essere conferita anche la competenza
a disporre la rimozione dei veicoli" che intralcino il traffico,
nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, lettere b), c) e
d) Codice della Strada, spingendosi oltre le previsioni della
Legge Bassanini.
Alla luce di quanto sopra esposto, le specifiche tecniche di
detto servizio possono essere ormai adeguatamente definite per
l'avvio dell'attività a regime, e le attività svolte
dagli ausiliari del traffico vanno ad integrare il servizio svolto
nell'ambito del sopra citato contratto di servizio per l'erogazione
dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico
ed in strutture dedicate, nonché per la realizzazione e
manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana,
approvato con deliberazione n. 33 del Consiglio Comunale del 7
marzo 2005 (mecc. 2005 00127/006).
Il Disciplinare allegato 1 alla presente deliberazione, Appendice
di integrazione al citato contratto di servizio per l'erogazione
dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico
ed in strutture dedicate, nonché per la realizzazione e
manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana,
rappresenta la concreta definizione contrattuale del servizio
reso dagli ausiliari del traffico, per il controllo della sosta
su tutto il territorio cittadino nonché del transito e
della sosta nelle corsie riservate.
In particolare, il Disciplinare fornisce le linee guida relative
a:
- attività e competenze, rispettivamente di GTT S.p.A.
e del Corpo di Polizia Municipale, in merito al servizio di accertamento
delle violazioni relative alle soste ai sensi degli articoli 7,
157, 158 e 188 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
- attività di formazione e abilitazione da seguire per
il conseguimento dell'abilitazione medesima da parte del personale
addetto al servizio, demandandone l'attuazione ad apposito piano
di formazione;
- articolazione del servizio;
- dislocazione territoriale e logistica del personale.
Le spese di gestione per il servizio svolto dagli ausiliari del
traffico verranno decurtate dal canone di cui all'articolo 8 del
citato contratto di servizio.
Conseguentemente, l'articolo 8, rubricato "Canone",
che recita:
"8.1) Per ogni anno di vigenza del presente contratto, GTT
S.p.A. corrisponde un canone pari ad Euro 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila/00)
comprensivo delle somme dovute a titolo di Tarsu e COSAP dovute
e corrisposte in base ai vigenti regolamenti, da versare in rate
semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre. Al 31 marzo dell'anno
successivo sarà determinato il conguaglio, derivante dall'eventuale
adeguamento delle tariffe e/o dalle variazioni nel numero dei
posti auto, che verrà corrisposto con la prima rata successiva.
A tal fine, alla somma di Euro 6.500.000,00 si aggiungerà
un importo pari a 200 (duecento) volte la tariffa effettivamente
applicata per ogni posto auto in più risultante al 31 dicembre,
rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente.
Al termine di ogni anno il canone potrà essere rivisto,
a richiesta di una delle parti.",
va riformulato nel contenuto, come di seguito indicato:
"Articolo 8 - Canone
8.1) Per ogni anno di vigenza del presente contratto, GTT S.p.A.
corrisponde un canone pari ad Euro 6.500.000,00, comprensivo delle
somme dovute a titolo di Tarsu e COSAP dovute e corrisposte in
base ai vigenti regolamenti, da versare in rate semestrali al
30 giugno e al 31 dicembre, ed inoltre comprensivo delle spese
dell'attività di prevenzione - accertamento violazioni
in materia di sosta ai sensi degli articoli 7, 157, 158 e 188
del Codice della Strada, su tutto il territorio cittadino e del
controllo del transito e della sosta nelle corsie riservate, erogato
dagli Ausiliari del traffico di cui all'articolo 17, comma 133
della Legge n. 127/1997 e s.m.i. - disciplinato dall'Appendice
di integrazione al presente contratto di servizio.
Al 31 marzo dell'anno successivo sarà determinato il conguaglio,
derivante dall'eventuale adeguamento delle tariffe e/o dalle variazioni
nel numero dei posti auto, che verrà corrisposto con la
prima rata successiva.
A tal fine, alla somma di Euro 6.500.000,00 si aggiungerà
un importo pari a 200 volte la tariffa effettivamente applicata
per ogni posto auto in più risultante al 31 dicembre, rispetto
al 31 dicembre dell'anno precedente.
Al termine di ogni anno il canone potrà essere rivisto,
a richiesta di una delle parti.".
Da ultimo occorre fare alcune precisazioni in merito al mutato
quadro normativo inerente le modalità di affidamento dei
servizi pubblici locali. Il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112,
coordinato con la Legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133,
recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria", all'articolo
23 bis inerente l'affidamento dei servizi pubblici locali, stabilisce
che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali
avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società
in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive
ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che
istituisce la Comunità Europea e dei principi generali
relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi
di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità
di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
In deroga alle modalità di affidamento ordinario sopra
indicate, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche
economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile
ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto
dei principi della disciplina comunitaria.
L'articolo 23 bis prevede inoltre che nei casi sopra indicati,
l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta,
motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente
trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta
verifica all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove
costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza
da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta
relazione.
La modalità di affidamento del pubblico servizio svolto
dagli ausiliari del traffico costituisce deroga a quanto disposto
dal sopra citato articolo 23 bis, in quanto l'articolo 17 comma
133, così come il comma 132, individua quali possibili
soggetti titolari di funzioni di prevenzione e di accertamento
in materia di sosta il personale in forza a società a totale
partecipazione pubblica esercente i pubblici servizi di trasporto
pubblico locale quale è GTT S.p.A., attribuendogli inoltre
le ulteriori funzioni così come meglio specificate nelle
circolari summenzionate.
Pertanto non si tratta, nel caso di specie, di una nuova modalità
di affidamento, bensì di un'applicazione di normativa di
legge qualificabile come ulteriormente speciale rispetto alla
normativa in materia di servizi pubblici locali.
Per tale motivo si ritiene che la disciplina del servizio in
oggetto non incorre nei limiti di cui all'articolo 23 bis del
Decreto Legge 112/2008 convertito con modificazioni in Legge 133/2008.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui
integralmente si richiamano, la modificazione dell'articolo 8
del Contratto di servizio stipulato con GTT per l'erogazione dei
servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed
in strutture dedicate nonché per la realizzazione della
manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana,
con durata fino al mese di luglio 2014 così come segue:
"Articolo 8 - Canone
8.1) Per ogni anno di vigenza del presente contratto, GTT S.p.A.
corrisponde un canone pari ad Euro 6.500.000,00, comprensivo delle
somme dovute a titolo di Tarsu e COSAP dovute e corrisposte in
base ai vigenti regolamenti, da versare in rate semestrali al
30 giugno e al 31 dicembre, ed inoltre comprensivo delle spese
dell'attività di prevenzione - accertamento violazioni
in materia di sosta, ai sensi degli articoli 7, 157, 158 e 188
del Codice della Strada, su tutto il territorio cittadino e del
controllo del transito e della sosta nelle corsie riservate, erogato
dagli Ausiliari del traffico di cui all'articolo 17, comma 133
della Legge n. 127/1997 e s.m.i. - disciplinato dall'Appendice
di integrazione al presente contratto di servizio.
Al 31 marzo dell'anno successivo sarà determinato il conguaglio,
derivante dall'eventuale adeguamento delle tariffe e/o dalle variazioni
nel numero dei posti auto, che verrà corrisposto con la
prima rata successiva.
A tal fine, alla somma di Euro 6.500.000,00 si aggiungerà
un importo pari a 200 volte la tariffa effettivamente applicata
per ogni posto auto in più risultante al 31 dicembre, rispetto
al 31 dicembre dell'anno precedente.
Al termine di ogni anno il canone potrà essere rivisto,
a richiesta di una delle parti.";
2) di approvare il Disciplinare allegato 1 alla presente deliberazione
(all. 1 - n. ), per il servizio di prevenzione ed accertamento
delle violazioni di cui agli articoli 7, 157, 158 e 188 del Codice
della Strada che costituisce appendice di integrazione al Contratto
di servizio per l'erogazione dei servizi attinenti alla sosta
a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate, nonché
per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la
mobilità urbana sopra citato;
3) di autorizzare il legale rappresentante della Città
a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non
sostanziali;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
E' stato inoltre approvato il seguente emendamento all'Allegato
1 "Disciplinare Tecnico":
A pagina 5, articolo 3 - Penali, terza riga, la cifra: "500,00
euro" è sostituita dalla seguente: "250,00 Euro".