Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali

      

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica
Settore Convenzioni e Contratti 

 

n. ord. 1
2008 07168
/104

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 GENNAIO 2009

 

(proposta dalla G.C. 11 novembre 2008)

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Vicepresidente COPPOLA Michele ed il Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CALGARO Marco

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

MORETTI Gabriele

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RATTAZZI Giulio Cesare

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SBRIGLIO Giuseppe

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Vicepresidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: ALTAMURA Alessandro - BORGIONE Marco - DELL'UTRI Michele - PASSONI Gianguido - SARAGNESE Luigi - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto.

 

Risultano assenti, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe, i Consiglieri: CUTULI Salvatore - GIORGIS Andrea - MINA Alberto.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA

 

OGGETTO: INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA/AGEVOLATA NEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "SPINA 4" E "SPINA 3" - RIDUZIONE DELLA DURATA DEI VINCOLI CONVENZIONALI EX ARTICOLI 17 E 18 DEL D.P.R. 380/2001 - APPROVAZIONE.

       Proposta dell'Assessore Tricarico,

di concerto con l'Assessore Viano.  

 

       I Programmi di Riqualificazione Urbana (P.Ri.U.) relativi agli Ambiti "4.13/1 Spina 3 -PRIU" e "5.10/1 Spina 4 - PRIU", di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 17 febbraio 1992 n. 179, sono finalizzati all'attuazione di interventi di recupero edilizio e funzionale su ambiti territoriali individuati attraverso proposte unitarie.

       I suddetti Programmi sono stati promossi con accordi di programma ai sensi dell'allora vigente articolo 27 della Legge 142/1990 e s.m.i., tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, successivamente adottati con decreti del Presidente della Giunta Regionale ed infine ratificati dal Consiglio Comunale.

       Il P.R.G. vigente stabilisce, per gli Ambiti compresi nella Spina Centrale, che 1/3 della S.L.P. generata dalle aree con indice 0,6 mq./mq. (corrispondente ad un indice di 0,2 mq./mq.) sia destinata ad edilizia convenzionata (residenza agevolata, sovvenzionata, in locazione permanente o temporanea ovvero anche altri tipi di insediamenti da immettere sul mercato a prezzi convenzionati). Tale prescrizione è stata puntualmente recepita nelle convenzioni urbanistiche attuative dei programmi relativi agli Ambiti "4.13/1 Spina 3 - PRIU" e "5.10/1 Spina 4 - PRIU".

L'edilizia residenziale convenzionata è regolamentata dagli articoli 17 e 18 (già articoli 7 e 8 della Legge n. 10/1977) del D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i., i quali stabiliscono che: "nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18." (articolo 17, comma 1); che "ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la Regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:

a)     l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;

b)     la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;

c)     la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;

d)     la durata di validità della convenzione non superiore a trenta e non inferiore a venti anni."

(articolo 18, comma 1);

e che "i prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime." (articolo 18, comma 4).

       L'articolo 18 comma 5 del Testo Unico per l'Edilizia stabilisce, infine, che "ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente." (articolo 18, comma 5).

       La Regione Piemonte ha approvato la convenzione-tipo summenzionata con deliberazione del Consiglio Regionale in data 21 giugno 1984 (n. 714-6794), recepita dalla Città con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 marzo 1985 (mecc. 8504536/20).

       L'articolo 11 della citata convenzione-tipo stabilisce che, in forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti e successivamente i loro eventuali aventi causa subentrano nella posizione giuridica del concessionario (ovvero il titolare del permesso di costruire) relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla convenzione, con esclusione unicamente di quelli che concernono la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dell'intervento edilizio, nonché la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi e relative pertinenze ai primi acquirenti.

       Pertanto, gli acquirenti ed i loro eventuali aventi causa subentrano nella posizione giuridica del concessionario relativamente agli altri diritti, oneri ed obblighi stabiliti dalla convenzione tipo, di cui i principali concernono l'aggiornamento del prezzo di cessione delle unità immobiliari per le cessioni successive alla prima, la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, il trasferimento della concessione convenzionata, il trasferimento o locazione degli alloggi convenzionati, e la durata della convenzione nei limiti temporali stabiliti dal D.P.R. 380/2001, ovvero non inferiore a 20 e non superiore a 30 anni.

       In particolare, gli interventi di edilizia abitativa convenzionata realizzati nel Comune di Torino hanno beneficiato, oltre che dell'esenzione del contributo per costo di costruzione, di cui all'articolo 17 del D.P.R. 380/2001, anche della riduzione del 20% degli oneri di urbanizzazione, applicata dalla Città con proprio regolamento.

       Sia dell'esenzione che della riduzione di cui sopra si è tenuto conto ai fini della determinazione del prezzo di prima cessione degli alloggi, disciplinata dall'allegato "B" alla deliberazione regionale sopra menzionata.

       Nelle cessioni successive alla prima, l'articolo 8 della convenzione-tipo stabilisce che il prezzo di prima cessione sia aggiornato applicando le variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione ed una percentuale di deprezzamento per vetustà a decorrere dal sesto anno successivo a quello di costruzione dell'immobile.

       Nel caso in cui l'intervento edilizio sia ammesso a beneficiare di finanziamenti agevolati, il complesso delle norme vigenti ed i bandi specifici emessi dalla Regione Piemonte stabiliscono che tale intervento, ove realizzato su aree di proprietà privata, debba essere convenzionato ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/2001 e della convenzione-tipo regionale.

       I convenzionamenti ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/2001 e della convenzione-tipo regionale vengono formalizzati per lo più tramite atti unilaterali d'obbligo, sottoscritti dagli operatori in forma di atto pubblico; tali atti riportano le clausole contenute nella convenzione-tipo regionale e, nel caso di interventi che fruiscono di agevolazioni pubbliche, richiamano e/o riportano anche i vincoli prescritti dai bandi regionali aventi per oggetto l'assegnazione dei finanziamenti stessi.

       Le varie tipologie di destinazione/assegnazione degli alloggi agevolati-convenzionati consistono in:

1)     locazione permanente: gli alloggi rientranti in questa tipologia sono realizzati prevalentemente dalle cooperative in regime di proprietà indivisa e, in limitati casi, anche da imprese di costruzione;

2)     locazione temporanea con patto di futura vendita: gli alloggi rientranti in questa tipologia sono realizzati da cooperative a proprietà divisa ed imprese; i relativi contratti prevedono che dopo 8 anni di locazione l'assegnatario possa acquistare la proprietà dell'alloggio;

3)     vendita immediata: gli alloggi rientranti in questa tipologia sono realizzati da cooperative a proprietà divisa ed imprese.

       I soggetti assegnatari delle unità immobiliari in regime di locazione con patto di futura vendita e di quelli ceduti in proprietà immediata risultano a tutti gli effetti i beneficiari finali dei contributi regionali.

       La tipologia di destinazione/assegnazione degli alloggi convenzionati, ma non agevolati, è di norma la vendita immediata.

       Successivamente all'attuazione degli interventi di edilizia residenziale agevolata/convenzionata previsti nei P.Ri.U. relativi agli ambiti "4.13/1 Spina 3 - PRIU" e "5.10/1 Spina 4 - PRIU", sono pervenute alla Città varie istanze da parte degli assegnatari/acquirenti degli alloggi realizzati che lamentavano l'eccessiva durata dei vincoli convenzionali derivanti dagli atti sottoscritti dai soggetti attuatori, ritenuta penalizzante nei loro confronti, e ne richiedevano quindi la riduzione dai 30 anni attualmente vigenti a 10 anni.

       Visti i disagi derivanti dalla complessità degli interventi e dai prolungamenti dei tempi delle opere di urbanizzazione e di bonifica delle zone in oggetto, l'Amministrazione Comunale ritiene accoglibili le istanze avanzate; occorre, tuttavia, valutare le diverse casistiche, tenendo conto dei vincoli imposti dalle vigenti normative e dai bandi regionali in materia di edilizia agevolata, che subordinano la concessione dei contributi pubblici al convenzionamento di cui ai già citati articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/2001, posto che le Convenzioni attuative dei P.Ri.U. "Spina 3" e "Spina 4" non precisano vincoli di durata né contengono riferimenti diretti agli articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/2001.

       Nell'ipotesi di riduzione della durata del convenzionamento al di sotto della soglia minima di 20 anni prevista dalla legge, peraltro, viene meno il diritto all'esenzione del contributo per costo di costruzione previsto dal D.P.R. 380/2001, che subordina la concessione di tale beneficio alla sottoscrizione della convenzione prevista dagli articoli 17 e 18 del D.P.R. medesimo, e per la quota degli oneri di urbanizzazione.

       La riduzione della durata del convenzionamento al di sotto della soglia minima di 20 anni prevista dalla legge, nel caso di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, comporta inoltre il venir meno in capo agli assegnatari del diritto al contributo regionale, con conseguente obbligo alla restituzione dello stesso.

       L'eventuale sostituzione delle obbligazioni convenzionali, attualmente stabilite negli atti d'obbligo stipulati ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/2001, assume rilevanza nei confronti dei soggetti che risultano titolari delle unità immobiliari al momento della sostituzione medesima, richiamato al riguardo l'articolo 11 della convenzione-tipo regionale; quindi, nel caso di alloggi che siano stati acquisiti in proprietà dei rispettivi assegnatari, la sostituzione dovrà riguardare ogni singolo assegnatario interessato, da formalizzarsi con atto pubblico specifico, con effetti limitati alle unità immobiliari convenzionate di cui è titolare.

       Pertanto, al fine di contemperare le istanze dei soggetti interessati con l'interesse pubblico al mantenimento delle quote di edilizia residenziale convenzionata nei P.Ri.U. "Spina 3" e "Spina 4", si ritiene necessario vincolare la quota minima di edilizia residenziale convenzionata per una durata in anni 10, considerata sufficiente per il perseguimento dei fini pubblici, a far data dalla formalizzazione dei convenzionamenti di cui ai già citati articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/2001, procedendo secondo le seguenti modalità operative:

1)     i proprietari delle unità immobiliari, siano essi i soggetti attuatori od i singoli proprietari, ed i loro eventuali aventi causa, delle unità medesime dovranno presentare specifica istanza alla Divisione Edilizia Residenziale Pubblica, contenente i seguenti impegni:

a)     restituire alla Città la somma corrispondente alla quota di rispettiva competenza relativa sia al contributo per costo di costruzione che alla riduzione degli oneri di urbanizzazione, di cui aveva beneficiato il soggetto attuatore al rilascio della concessione edilizia o del permesso di costruire; il relativo calcolo sarà effettuato dai competenti Uffici della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata;

b)     nel caso degli interventi di edilizia agevolata/convenzionata, subordinatamente ad autorizzazione preventiva della Regione Piemonte in relazione a ciascun programma d'intervento, restituire alla Regione medesima il contributo pubblico relativo alle unità loro assegnate, secondo le risultanze dei Quadri tecnico-economici finali approvati, maggiorato degli interessi da calcolarsi secondo le modalità che saranno stabilite al riguardo dalla Regione medesima;

2)     i proprietari delle unità immobiliari, siano essi i soggetti attuatori od i singoli proprietari, e i loro eventuali aventi causa, delle unità medesime potranno, in alternativa, chiedere la riduzione della durata dei vincoli a 20 anni, a far data dalla formalizzazione del convenzionamento di cui ai già citati articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/2001; in tal caso non sarà dovuta alcuna restituzione;

3)     in ogni caso, i proprietari delle unità immobiliari, siano essi i soggetti attuatori od i singoli proprietari e i loro eventuali aventi causa, delle unità medesime, dovranno sottoscrivere apposito atto unilaterale d'obbligo in forma di atto pubblico, in sostituzione di quello originariamente formalizzato dal soggetto attuatore, secondo uno schema tipo che sarà predisposto dalla Divisione Edilizia Residenziale Pubblica, il quale avrà per oggetto la riduzione della durata dei vincoli convenzionali e l'eventuale corresponsione delle somme dovute alla Città e alla Regione Piemonte; ogni onere relativo a tale atto sostitutivo sarà a carico del soggetto sottoscrittore del medesimo.    

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

       favorevole sulla regolarità tecnica;  

       favorevole sulla regolarità contabile;

       Con voti unanimi, espressi in forma palese;      

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente richiamate:

1)     di approvare la riduzione della durata dei vincoli convenzionali ex articoli 17 e 18 del D.P.R. 380/2001 negli ambiti dei P.Ri.U. "Spina 3" e "Spina 4", da attuarsi, su istanza dei soggetti proprietari delle unità immobiliari convenzionate e i loro eventuali aventi causa, secondo le seguenti modalità meglio indicate nelle premesse del presente provvedimento e qui di seguito richiamate:

-      la riduzione a 10 anni, a far data dalla formalizzazione del convenzionamento di cui ai già citati articoli del D.P.R. 380/2001, sarà subordinata alla corresponsione sia del contributo per costo di costruzione sia della quota degli oneri di urbanizzazione, della cui esenzione aveva beneficiato il soggetto attuatore e, per gli interventi di edilizia agevolata, alla restituzione del contributo pubblico, maggiorato degli interessi, alla Regione Piemonte, a condizione che quest'ultima rilasci preventivamente apposita autorizzazione;

-      la riduzione a 20 anni, a far data dalla formalizzazione del convenzionamento di cui ai già citati articoli del D.P.R. 380/2001, con il mantenimento in capo ai titolari dei benefici economici summenzionati;

-      la sostituzione degli atti convenzionali originari con specifici atti unilaterali d'obbligo, da formalizzarsi con atto pubblico, che saranno sottoscritti da ciascun soggetto interessato, il quale assumerà a suo carico ogni spesa conseguente;

2)     di demandare ai Dirigenti degli Uffici comunali competenti l'attuazione di quanto stabilito nel presente provvedimento;

3)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

  

 

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO

F.to Viano

 

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE

PER LA CASA E VERDE PUBBLICO

F.to Tricarico

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE COORDINATORE

ATTUAZIONE DEL P.R.G.

F.to Ciocchetti

 

IL DIRIGENTE SETTORE

PROCEDURE AMM.VE URBANISTICHE

F.to Virano

 

IL DIRIGENTE SETTORE

CONVENZIONI E CONTRATTI

F.to Fonseca

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile

 

per IL VICE DIRETTORE GENERALE

RISORSE FINANZIARIE

Il Dirigente Delegato

F.to Tornoni 

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
       Repice

IL PRESIDENTE
Coppola