Divisione Patrimonio, Partecipazioni Comunali, Sistema Informativo
Settore Diritti Reali e Inventario
n. ord. 175
2008 06961/008
OGGETTO: ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA` COMUNALE AD ASTA PUBBLICA. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il programma di alienazioni condotto nel periodo 2003-2006
- avviato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre
2002 (mecc. 2002 08532/008) - è stato positivamente realizzato
con la vendita, attraverso procedure di evidenza pubblica, di
88 beni immobili tra cui terreni ed unità immobiliari ad
uso abitativo e commerciale per un introito di oltre 85 milioni
di Euro.
Successivamente, in esecuzione della deliberazione consiliare
del 18 giugno 2007 (mecc. 2007 01474/008) - costituente, tra l'altro,
adeguamento delle Linee Programmatiche del Sindaco 2006-2011 -
è stata attuata nello scorso anno un'operazione di dismissione
straordinaria con il conferimento di una serie di cespiti di proprietà
comunale ad un fondo immobiliare dedicato alla Città.
Per il 2008 si profila l'opportunità di procedere ad una
ulteriore operazione di valorizzazione di immobili comunali, questa
volta attraverso la procedura di alienazione ad asta pubblica.
Infatti, così come già indicato nella sopra citata
deliberazione, la scelta di utilizzare il Fondo Immobiliare dedicato
alla Città per ulteriori valorizzazioni del patrimonio
immobiliare non escludeva la possibilità di procedere anche
mediante le più tradizionali procedure di dismissione,
ed in particolare attraverso singole aste.
In ragione di tale previsione risulta opportuno stabilire di
volta in volta gli strumenti più opportuni per la dismissione
in relazione ad una molteplicità di fattori:
- le caratteristiche dei singoli asset immobiliari;
- l'opportunità di partecipare alle decisioni in merito
ai progetti di sviluppo. Tale forma di informazione e partecipazione,
possibile unicamente attraverso il Fondo Immobiliare e garantita
dal mantenimento di una parte significativa delle quote dello
stesso, è opportuna, in modo particolare, per immobili
di rilevante importanza storico-artistica, quali quelli che costituivano
la parte più significativa dell'apporto o della vendita
al Fondo stesso;
- la volontà dell'Amministrazione di rinunciare a parte
degli introiti all'atto della cessione per trasformare il valore
in quote di un Fondo e partecipare agli utili della valorizzazione;
- infine, ultimo fattore di primaria importanza, la situazione
dei mercati finanziari ed immobiliari.
Proprio in relazione a tale ultimo aspetto si palesano le maggiori
criticità, in quanto, in una fase come quella attuale,
caratterizzata dall'incertezza che grava sui mercati finanziari,
potrebbe risultare assai difficile per un unico soggetto farsi
carico dell'acquisizione e della valorizzazione di un patrimonio
immobiliare di notevole valore economico; viceversa, l'alienazione
di singoli beni di differenti tipologie potrebbe attrarre investitori
con maggiore facilità.
Va sottolineato come, rispetto alle previsioni iniziali di alienazioni
immobiliari 2008, per cause esterne all'Amministrazione sia stata
posticipata la cessione di alcuni immobili, tra i quali il caso
più significativo, per l'enorme interesse storico-artistico
rivestito, è rappresentato dal complesso della Cavallerizza
Reale. L'intervento di recupero unitario di tale immobile - che
non si è potuto realizzare nel 2008 a causa della mancata
liberazione da parte dell'Amministrazione militare della porzione
del complesso dalla stessa utilizzata - richiede ingenti risorse
finanziarie; pertanto, al fine di poterlo realizzare restituendo
alla cittadinanza parte del complesso in questione, si ipotizza
di ricorrere in futuro allo strumento del Fondo Immobiliare previa
procedura pubblica per la selezione degli investitori. Tale procedura
potrà però essere avviata solo dopo il rilascio
dell'immobile da parte dell'Amministrazione Militare, così
come previsto nel contratto preliminare di compravendita.
Pertanto, nell'intento di procedere ad un nuovo progetto di dismissione
immobiliare tale da attivare una razionalizzazione del patrimonio
finalizzata ad una riduzione dei relativi oneri manutentivi e
ad evitarne l'ulteriore depauperamento, l'Amministrazione ha attivato
una nuova ricognizione dei propri asset.
Gli immobili individuati come oggetto di possibile immediata
alienazione, se adeguatamente riconvertiti sotto il profilo urbanistico,
possono contribuire, attraverso il ricavato derivante dalla loro
vendita, al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e, nel
contempo attivare, ove opportunamente ristrutturati sotto il profilo
edilizio, una complessiva riqualificazione degli ambiti territoriali
di riferimento.
Inoltre, viste le pesanti sanzioni introdotte con la manovra
d'estate per gli enti locali che non rispetteranno il Patto di
stabilità, non può sottacersi l'importanza, per
i risultati di bilancio, di reperire risorse derivanti dall'alienazione
del patrimonio immobiliare, vendita che può contribuire
in misura significativa allo sforzo di risanamento richiesto a
livello centrale. Frequentemente, infatti, tale sforzo pone le
Amministrazioni di fronte alla scelta obbligata tra alternative
di riduzione dei servizi ai cittadini o tagli agli investimenti
ovvero incremento dell'imposizione fiscale, scelta che potrebbe
essere, al contrario, evitata con una proficua valorizzazione
del proprio patrimonio immobiliare. Alla luce delle considerazioni
sopra esposte si ritiene che gli immobili oggetto della presente
deliberazione non abbiano caratteristiche tali da renderne prioritaria
la valorizzazione attraverso un fondo immobiliare partecipato
dalla Città. D'altro canto, le esigenze poste dai vincoli
di finanza pubblica impongono, in questa fase, la massimizzazione
immediata delle entrate.
Per tali ragioni, si ritiene opportuno utilizzare lo strumento
dell'asta pubblica predisponendo lotti distinti per ogni asset,
senza tuttavia porre limiti, come verrà meglio esplicitato
nel prosieguo del provvedimento, all'aggiudicazione di più
lotti ad un singolo soggetto.
Qualora uno o più lotti non fossero aggiudicati, si potrà
procedere alla verifica dell'interesse del Fondo Città
di Torino all'eventuale acquisizione alle stesse condizioni poste
nel bando di gara. Ciò è possibile in quanto il
R.D. 23 maggio 1924 n. 827, articolo 41 punto 1), stabilisce che
si può ricorrere alla trattativa privata quando l'incanto
sia andato deserto. Inoltre, anche l'articolo 9 della Legge 783
del 24 dicembre 1908 e s.m.i. stabilisce che: "gli immobili
per i quali sia avvenuta una diserzione d'incanto possono, quando
l'Amministrazione lo ritenga conveniente, essere venduti a partiti
privati, sempre ché non siano variati se non a tutto vantaggio
dello Stato, il prezzo e le condizioni di vendita".
In quest'ottica di immediato realizzo, sono stati presi dunque
in considerazione sei immobili di proprietà comunale accomunati
dalla suscettibilità di una loro valorizzazione, in modo
da attrarre l'offerta di soggetti in grado di sostenere investimenti
idonei a produrre redditività, eventualmente anche nel
lungo periodo.
A tali immobili, deve aggiungersi un'area priva di fabbricati
sita all'interno del territorio urbano (contraddistinta con il
numero 4 nel sotto riportato elenco) che può proficuamente
essere oggetto di intervento per la realizzazione di edifici residenziali,
in quanto libera da preesistenze e costituente un lotto ben delimitato,
sul quale l'insediamento residenziale si porrebbe in coerenza
con il tessuto urbano circostante.
Si tratta, in particolare dei seguenti immobili:
1. complesso immobiliare sito in Torino, corso Spezia n. 14, angolo
via Bizzozero n. 20;
2. immobile sito in Torino, via Riberi n. 6, angolo via Ferrari
n. 12;
3. immobile sito in Torino, via Baltimora n. 91;
4. terreno sito in Torino, all'incrocio tra la via Capelli e la
via Servais;
5. immobile sito in Torino, corso Regina Margherita nn. 126-128
angolo corso XI febbraio;
6. terreno sito in Torino, via Medici n. 121 con soprastante fabbricato
e tettoie;
7. immobile sito in Torino, corso Chieri n. 19.
E' chiaro come, per garantire innanzitutto la più ampia
partecipazione possibile e, al tempo stesso, la massimizzazione
del ricavo per la Città, alcuni degli immobili individuati
necessitino di una modifica della loro destinazione urbanistica,
in quanto, allo stato attuale, sono destinati dal vigente Piano
Regolatore a "Servizi Pubblici" e, come tali, sono inalienabili.
Coerentemente con gli obiettivi sopra indicati sono state, pertanto,
ipotizzate le possibili future destinazioni urbanistiche degli
immobili di cui trattasi, la cui variante sarà oggetto
di separata deliberazione consiliare.
In questo quadro e nell'intento di concludere con un buon ritorno
economico l'operazione immobiliare di cui al presente provvedimento,
è indispensabile, peraltro, che la Città si impegni
ad adottare, prima dell'aggiudicazione provvisoria dell'asta,
le varianti urbanistiche in conformità alle previsioni
di P.R.G. ipotizzate, i cui contenuti sono compiutamente indicati
nelle schede allegate al presente provvedimento per farne parte
integrante.
Per gli immobili di cui ai precedenti punti 2, 3, 6 e 7 si precisa
che nell'ipotesi in cui la relativa variante non venisse approvata
dagli organi competenti entro nove mesi dalla data della seduta
pubblica di apertura delle offerte, la Civica Amministrazione
non procederà al trasferimento della proprietà del
bene e provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione
e, conseguentemente, alla restituzione della cauzione depositata
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna.
Per tale motivo, al fine di evitare potenziali contenziosi e
conseguenti richieste di risarcimento danni da parte degli aggiudicatari,
dovrà essere inserita nell'istanza di partecipazione all'asta
l'obbligazione, assunta dal partecipante, di rinunziare ad ogni
eccezione e pretesa, ivi compresa l'eventuale richiesta di risarcimento
danni, avverso l'Amministrazione Comunale per il caso di mancata
approvazione della variante sull'immobile interessato nel termine
previsto.
Resta salvo il diritto dell'aggiudicatario di prorogare, a seguito
di formale richiesta da parte della Città, il termine di
nove mesi previsto in favore dell'Amministrazione per l'approvazione
definitiva della variante, senza riduzione del prezzo di aggiudicazione.
Conseguentemente, il civico Settore Valutazioni, in collaborazione
con il Dipartimento Casa-Città del Politecnico di Torino
nell'ambito della convenzione vigente, ha effettuato la valutazione
del prezzo da porre a base d'asta tenendo conto della futura valorizzazione
derivante dalla nuova destinazione urbanistica dei beni.
Gli interventi edilizi sugli immobili sono soggetti, nei casi
previsti dalla normativa edilizia ed urbanistica vigente, alla
corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo
del costo di costruzione.
Restano dovuti, inoltre, con le modalità e valori tabellari
in vigore al momento della relativa istanza, gli oneri concessori
per il cambio di destinazione d'uso rispetto a quello in atto.
Peraltro, qualora il bene non sia attualmente utilizzato, ai fini
del versamento degli oneri concessori dovrà farsi riferimento
all'ultimo effettivo utilizzo, quale legittimamente autorizzato.
Per i lotti 3, 5 e 7, dandosi per legittimata la destinazione
a scuola, uffici e magazzini pubblici, come tali privi di carico
urbanistico in atto, risultano da versare i conseguenti oneri
relativi alla destinazione futura.
Qualora dovute, le quote di aree a Servizi che non vengono cedute
saranno monetizzate ai sensi della normativa vigente.
Giova qui evidenziare che alcuni beni oggetto del presente provvedimento
sono inseriti nell'elenco dei beni ammalorati di proprietà
della Città (trattasi, nella specie, degli immobili siti
in via Baltimora e in via Medici), mentre altri necessitano a
breve scadenza di interventi di manutenzione straordinaria ed
altri ancora sono terreni attualmente non utilizzati che risultano
gerbidi all'interno del tessuto cittadino ed i cui sedimi, se
non opportunamente falciati nel corso dell'anno, possono essere
motivo di degrado del territorio.
Più specifiche caratteristiche tecnico-urbanistiche,
afferenti tanto la destinazione attuale degli immobili sopra elencati,
quanto la loro destinazione urbanistica futura, sono riportate
nelle "schede descrittive" che si allegano al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegati
1 bis, 2 bis, 3 bis, 4, 5, 6 bis, 7 bis), affinché siano
allegate all'avviso di asta pubblica.
Come già nelle precedenti vendite, l'alienazione avverrà,
appunto, mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete
ai sensi del Regolamento per l'esecuzione della Legge 24 dicembre
1908 n. 783, approvato con R.D. 17 giugno 1909 n. 454, con aggiudicazione
a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore e raggiunga
almeno il prezzo posto a base di gara.
Come già accennato in precedenza, poiché i beni
che formano oggetto della presente alienazione, per la tipologia
di interesse che possono rivestire sul mercato immobiliare, presentano
caratteristiche dissimili rispetto alle singole unità immobiliari
che hanno formato oggetto delle precedenti operazioni di dismissione
- in quanto beni di particolare valore economico, non appetibili
per i piccoli investitori - si ritiene di non riproporre la disposizione
di carattere vincolante posta in passato circa l'impossibilità,
da parte del singolo concorrente, di aggiudicarsi più di
un lotto. Qualora, pertanto, un medesimo concorrente formuli la
migliore offerta economica su due o più lotti, si procederà
all'aggiudicazione nei suoi confronti.
Gli immobili oggetto del presente provvedimento verranno venduti
a corpo, non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui
si trovano, con le relative accessioni e pertinenze, diritti ed
obblighi, servitù attive e passive anche se non dichiarate,
pesi, oneri e vincoli, con l'onere a carico dei singoli aggiudicatari
di procedere allo sgombero - a propria cura e spese - di macerie,
masserizie, rifiuti o comunque materiali e strutture eventualmente
presenti presso gli stessi.
La Città si farà carico dell'aggiornamento catastale
occorrente per il rogito; viceversa, non rilascerà alcuna
certificazione impiantistica, ambientale ed energetica.
Relativamente alle aree sulle quali sono presenti alberi d'alto
fusto dovrà applicarsi il vigente Regolamento Comunale
n. 317/2006. In ogni caso qualsiasi intervento da eseguirsi sulle
alberate dei singoli lotti, a cura e spese dell'aggiudicatario,
dovrà essere preventivamente autorizzato dal competente
Settore Gestione Verde della Civica Amministrazione.
Eventuali interventi di bonifica o messa in sicurezza dei singoli
beni saranno a carico dell'aggiudicatario.
Per tale asta, inoltre, non si pongono problemi relativi alla
salvaguardia dei diritti dei conduttori, in quanto gli immobili
sono liberi, eccezion fatta per l'unità commerciale sita
al piano terreno di via Riberi infra indicata, al cui occupante
non è possibile riconoscere il diritto di prelazione. Senza
entrare nel merito della causa in corso tra la Città e
l'attuale occupante in ordine al mancato rilascio da parte del
locatario, è opportuno qui rilevare che, ormai per consolidata
giurisprudenza, presupposto essenziale affinché il conduttore
possa esercitare il diritto di prelazione ed il successivo riscatto
ai sensi degli articoli 38 e 39 Legge 392/1978 è l'identità
dell'immobile locato con quello venduto, ossia la parte dell'immobile
alienata deve corrispondere a quella dove si svolge l'attività
commerciale in locazione (Cass. civ. sez. III 29 ottobre 2001
n. 13420; Cass. civ. sez. III 21 ottobre 1998 n. 10431; Cass.
civ. sez. III 20 dicembre 1990 n. 12088).
Per quanto concerne poi i fabbricati sopra indicati con i numeri
1 (corso Spezia n. 14), 2 (via Riberi n. 6), 5 ( corso Regina
Margherita nn. 126-128), 6 (via Medici n. 121) e 7 (corso Chieri
n. 19), la cui costruzione risale ad oltre cinquant'anni, si è
in attesa della pronuncia sulla verifica dell'interesse culturale
ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Qualora la medesima desse
esito positivo, sarà necessario, altresì, acquisire
la successiva autorizzazione all'alienazione prevista dall'articolo
57 comma 3 del D.Lgs. precitato, da parte della Direzione Regionale
per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte.
Per tali immobili, ove l'autorizzazione all'alienazione (ovvero
la pronuncia che i medesimi non rivestono interesse culturale)
da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Piemonte non pervenga nel termine di cui all'articolo 12 comma
10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (120 giorni dalla data di ricezione
della richiesta) e comunque sia stata approvata in via definitiva
la variante di P.R.G., si renderà necessario dare corso
all'alienazione mediante stipulazione del solo contratto preliminare
di vendita. In tal caso, la stipulazione del contratto definitivo
dovrà essere sottoposta alla condizione sospensiva costituita
dall'ottenimento di detta autorizzazione (ovvero alla suddetta
pronuncia) entro il 31 dicembre 2009. In sede di contratto preliminare
l'aggiudicatario dovrà versare, a titolo di acconto, un
ammontare pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, non produttivo
di interessi, con contestuale svincolo della cauzione versata
in sede di gara.
L'aggiudicazione sarà pronunciata anche in presenza di
un solo offerente; in ogni caso l'Amministrazione comunale si
riserva di non aggiudicare a suo insindacabile giudizio.
Si riporta di seguito il sopra citato elenco degli immobili oggetto
di alienazione. Per i lotti 2, 3, 6 e 7 detto elenco comprende
la modificazione della destinazione urbanistica che si intende
apportare a ciascuno di essi, ai sensi dell'articolo 17 comma
7 della L.U.R., previe le deliberazioni consiliari a tal fine
occorrenti:
1. Complesso immobiliare ex Borello & Maffiotto sito in Torino,
corso Spezia n. 14, angolo via Bizzozero n. 20; il compendio,
acquisito dalla Città con atto a rogito Segretario Generale
Repice del 9 aprile 2004, rep. A.P.A. 847, a seguito della realizzazione
della nuova viabilità che dal sottopasso di corso Spezia
conduce al "Lingotto", si presenta oggi suddiviso in
due distinte porzioni. Sulla prima, ubicata ad est di tale nuova
strada, insistono un corpo di fabbrica a 2 piani fuori terra prospettante
il corso Spezia, una palazzina a due piani fuori terra, un ulteriore
corpo di fabbrica a 2 piani fuori terra parallelo alla via Bizzozero
(che ospita - unitamente alla precitata palazzina a 2 piani fuori
terra - la scuola del Corpo di Polizia Municipale), un capannone
ad uso magazzino ed una palazzina dei primi del '900, a 4 piani
fuori terra, oltre interrato. Su tale porzione è inoltre
presente una tettoia aperta ad uso parcheggio con cortile ed aree
di manovra. Sulla seconda porzione, ubicata a ovest della suddetta
nuova strada, insiste viceversa un capannone ad uso rimessa, oltre
a cortile ed aree di manovra. Il compendio in questione è
attualmente censito al Catasto Fabbricati al foglio 1378, n. 157
sub. 1, n. 154 sub. 1 (graffati) parte, n. 154 sub. 2 ed al foglio
91, particella 291 sub. 2. Esso insiste su area descritta al Catasto
Terreni al foglio 1378, particelle 154 parte, 157, 150 parte.
La proprietà in oggetto ricade in area normativa M2, ai
sensi del P.R.G. vigente e della Variante n. 115 adottata con
deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2008 (mecc.
2006 01876/009) e ricadente nell'ambito delle modifiche da introdursi
con la variante n. 151 di cui è stato approvato il documento
programmatico con deliberazione del Consiglio Comunale n. 130
del 29 settembre 2008. Si allega scheda urbanistica costituente
allegato 1 bis (all. 1 bis - n. ). Si precisa che alcune
porzioni del compendio sono attualmente oggetto di diritti di
terzi; l'immobile descritto al Catasto Fabbricati al foglio 1378,
mappale 154 sub. 2, con atto in data 4 marzo 2008, è stato
infatti attribuito in diritto d'uso a favore della società
"Eataly Distribuzione S.r.l." sino al 28 febbraio 2009.
Una parte del complesso ubicato ad ovest della strada di nuova
realizzazione (quale raffigurata con tratteggio verde nell'allegata
planimetria) (all. 1A - n. ) è stata inoltre
concessa in uso sino al 4 luglio 2009, in assenza di formalizzazione
contrattuale, alla società Gruppo Torinese Trasporti -
G.T.T. S.p.A. e per essa all'Associazione Temporanea d'Impresa
Marie Engineering/Ghella S.p.A. per le esigenze connesse al prolungamento
della linea 1 della metropolitana torinese, tratto 2 - Porta Nuova/Lingotto,
lotto 2 - Marconi/Lingotto. L'area identificata al Catasto Terreni
al foglio 1378 n. 157, infine, è oggetto di comodato gratuito
e precario in favore di terzi, alle condizioni di cui all'articolo
11 del sopra citato atto di compravendita a rogito Segretario
Generale Repice.
Si dà atto che nell'interrato della palazzina ubicata al
civico 26 della via Bizzozero è presente un locale tecnico
(privo di identificativo catastale autonomo), adibito a cabina
elettrica (inventario AEM n. 25-112), avente accesso unicamente
dal marciapiede della suddetta via. Detta cabina dovrà
essere concessa in uso ad AEM Torino Distribuzione S.p.A., in
analogia a quanto previsto dalla convenzione quadro stipulata
con atto a rogito notaio Antonio Maria Marocco in data 20 dicembre
1996, rep. n. 131083/55967 tra Città ed A.E.M. S.p.A. (a
cui detta società è subentrata, in forza dell'atto
di conferimento a rogito del medesimo notaio in data 20 dicembre
2002, rep. n. 139978).
Si dà inoltre atto che nel sottosuolo di due limitate porzioni
dell'area cortilizia del compendio immobiliare, quali individuate
al Catasto Terreni al foglio 1378 mappali 157 e 154, insistono
alcune condutture a servizio del magazzino descritto a Catasto
Fabbricati al foglio 1378, particella 156, come detto, di proprietà
di terzi. Il passaggio di tali condutture è esclusivamente
oggetto di rapporti giuridici di natura obbligatoria. In uno dei
tunnel di servizio ricavati nel sottosuolo del complesso immobiliare
individuato al Catasto Fabbricati al foglio 1378 n. 154 sub 1
e 157 sub. 1 (graffati) parte, è infine presente una conduttura
di scarico delle acque piovane nella quale vengono convogliate
verso la fognatura bianca municipale parte delle acque meteoriche
provenienti dal capannone individuato al Catasto Fabbricati al
foglio 1378, mappale 156 (oltre a quelle provenienti dal capannone
di titolarità della Città). Tale scarico deve ritenersi
oggetto di una vera e propria servitù ex articolo 3 del
più volte citato atto di provenienza.
Poiché nel sottosuolo del compendio immobiliare (lato sud
ovest) sono presenti un distributore di carburante con serbatoi
per benzina e per gasolio, nonché (lato sud est) tre serbatoi
interrati per gasolio da riscaldamento, non si esclude l'eventualità
che si rendano necessarie operazioni di messa in sicurezza e/o
di bonifica ambientale. Tali operazioni, così come ogni
ulteriore attività, anche di carattere amministrativo,
afferente la bonifica ambientale, rimozione o smaltimento di rifiuti,
materiali e/o sostanze dannose, pericolose o inquinanti che si
rendesse necessaria in ordine al complesso immobiliare, ivi compresa
la bonifica bellica, rimarrà in ogni caso ad esclusivo
carico dell'aggiudicatario, che dovrà assumere ogni obbligazione
in materia. Attesa, inoltre, la mancanza di corrispondenza degli
impianti alle norme vigenti in materia di normativa antincendio
e di sicurezza, la Città non rilascerà al momento
del rogito alcuna certificazione in materia (ivi compresa quella
energetica).
L'aggiudicatario (o suoi aventi causa) dovrà impegnarsi
ad acquistare la porzione di terreno evidenziata con perimetro
rosso nell'estratto di mappa costituente allegato 1B (all. 1B
- n. ), avente un'estensione pari a mq. 350 circa,
individuata al Catasto Terreni della Città di Torino al
foglio 1378 n. 148. Detta area è attualmente di proprietà
della Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed è
ricompresa in un più vasto programma di permute tra l'Amministrazione
comunale e detta società; pertanto, qualora la Città
ne diventi proprietaria, l'acquisto da parte dell'aggiudicatario
dovrà essere formalizzato entro 6 mesi dalla richiesta
scritta inviata dalla Città. Il prezzo al quale dovrà
essere effettuata la futura alienazione verrà successivamente
determinato tenendo conto della SLP generata da tale area in rapporto
a quella generata dalla restante parte del compendio e del corrispettivo
offerto dall'aggiudicatario per l'acquisizione del complesso oggetto
di immediato trasferimento della proprietà. Pertanto tale
prezzo è stato scomputato dall'importo a base d'asta determinato
in perizia. Si precisa che il sottosuolo della stessa è
gravato dal passaggio di parte delle anzidescritte condutture
a servizio del magazzino descritto al Catasto Fabbricati al foglio
1378, particella 156. Parte di tale area, unitamente ad un'ulteriore
porzione ubicata a sud del complesso, facente parte della proprietà
oggetto di trasferimento immediato, dell'estensione complessiva
di circa mq. 330, dovrà in futuro essere ceduta alla Città,
in quanto destinata alla realizzazione di nuova viabilità,
come meglio descritto nell'allegata scheda urbanistica (allegato
1 bis) ed illustrato nella planimetria costituente allegato 1C
al presente provvedimento (all. 1C - n. ).
Si precisa, da ultimo, che l'aggiudicatario dovrà costituire
a favore della Città, nell'atto di compravendita, comodato
gratuito della durata di un anno (decorrente dalla data del rogito)
sul fabbricato che attualmente ospita la scuola del Corpo di Polizia
Municipale, al fine di consentirne la ricollocazione. Parimenti,
i competenti uffici comunali dovranno farsi carico di ricollocare
in altri magazzini tutti i beni mobili ivi presenti, eccezion
fatta per le attrezzature costituenti il c.d. "magazzino
traslatori" che, in relazione alle loro specificità,
non risultano più occorrenti per gli usi logistici della
Città. Tali attrezzature, in riferimento alle quali si
intende espressamente esclusa ogni garanzia di buon funzionamento,
sono costituite, tra l'altro da n. 7 scaffali elettrosaldati della
lunghezza di metri 38,50, dell'altezza di metri 7,00, della profondità
di metri 1,00 e del peso di oltre 80 tonnellate. Le citate caratteristiche
ne rendono estremamente problematica la relativa ricollocazione
sia in relazione alle difficoltà di reperimento di magazzini
comunali idonei ad ospitarle, sia con riferimento agli elevatissimi
costi di smontaggio, rimozione, trasporto, riassemblaggio e reinstallazione.
Il complesso immobiliare verrà pertanto trasferito in proprietà
all'aggiudicatario comprensivo delle suddette attrezzature, con
l'obbligo per lo stesso di corrispondere all'Amministrazione il
relativo prezzo, ammontante ad Euro 375.000,00. L'aggiudicatario
dovrà inoltre farsi carico di costituire a favore della
società G.T.T. S.p.A. comodato gratuito sull'anzidetta
porzione del complesso immobiliare ricompresa tra la strada di
nuova realizzazione che dal sottopasso di corso Spezia conduce
al "Lingotto" e la proprietà ferroviaria, quale
raffigurata con tratteggio verde nella citata planimetria (allegato
1A), sino al 4 luglio 2009, per le accennate esigenze di cantiere
connesse al prolungamento della metropolitana. Nell'atto di alienazione
dovrà infine farsi constare il subentro dell'aggiudicatario
alla Città nell'adempimento delle obbligazioni tutte nascenti
dall'articolo 11 del suddetto atto a rogito Segretario Generale
Repice, così come di quelle generate dall'articolo 5, che
riconosce al titolare dell'immobile individuato al Catasto Fabbricati
al foglio 1378 mappale 156 (e ovviamente ai suoi aventi causa
a qualsiasi titolo), fino alla disponibilità di diverso
accesso diretto o indiretto dalla via pubblica, diritto di passaggio
pedonale e carraio (con divieto di sosta e parcheggio) dal civico
28 della via Bizzozero.
Prezzo a base d'asta: Euro 11.419.000,00 (a cui dovrà sommarsi
l'importo di Euro 375.000,00 che l'aggiudicatario dovrà
versare per l'acquisizione delle summenzionate attrezzature costituenti
il c.d. magazzino traslatori).
2) Immobile sito in Torino, via Riberi n. 6, angolo via Gaudenzio
Ferrari n. 12, costituito da un fabbricato a due piani fuori terra
(con piccola area cortilizia pertinenziale ad esso), oltre ad
una porzione di sottotetto (sull'ala lungo la via Gaudenzio Ferrari)
ed un piano interrato (che occupa l'area sottostante l'intero
immobile e sua area pertinenziale). L'intero immobile è
attualmente distinto al Catasto Fabbricati al foglio 1248, mappale
257, subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 7 ed insistente su terreno della
superficie di circa mq. 770, distinto al Catasto Terreni al foglio
1248, mappale 257. L'immobile, ritenuto di interesse per la sua
vicinanza alla Mole Antonelliana, è stato acquistato dalla
Città con atto in data 2 marzo 1983, a rogito del Segretario
Generale Rocco Orlando Di Stilo.
Si tratta di fabbricato ubicato nel quartiere universitario, attualmente
non utilizzato dall'Amministrazione.
In caso di recupero del fabbricato, dovranno essere attentamente
valutati dai partecipanti gli importanti interventi di restauro
anche strutturale, risanamento ed eventuale consolidamento statico.
Non si esclude la presenza di materiali inquinanti e, quindi,
la necessità, per l'acquirente, di eseguire opere di messa
in sicurezza e/o bonifica ambientale. A tal fine sono in corso
verifiche tese all'accertamento in ordine alla possibile presenza
di amianto.
Una porzione del piano terreno e del primo piano è occupata
dalla ditta Arsenico & Breakfast S.n.c. di Gennari Gina &
C. ad uso commerciale. Il contratto di locazione, decorrente dal
1 gennaio 1989, per la durata di 6 anni e tacitamente rinnovato,
ha avuto scadenza in data 31 dicembre 2000, a seguito di formale
disdetta comunicata dalla Città nelle forme e nei tempi
previsti dalla legge. Atteso il mancato rilascio dell'immobile
da parte del locatario, quest'ultimo è stato convenuto
in giudizio dalla Civica Amministrazione avanti al Tribunale Civile
di Torino affinché sia convalidata la finita locazione.
Poiché l'immobile è inserito dal P.R.G. in Area
da Trasformare compresa nella Zona Urbana Centrale Storica AT
n. 25 - Area della Mole Antonelliana (articolo 10, comma 34 punto
E. Aree da trasformare delle N.U.E.A.), con previsione di demolizione
e nella quale gli interventi ammessi sono limitati alla manutenzione
straordinaria, si proporrà di imprimere al medesimo una
destinazione residenziale come meglio descritto nella scheda urbanistica
costituente allegato 2 al presente provvedimento (all. 2 bis -
n. ).
Prezzo a base d'asta: Euro 2.200.000,00.
3) Immobile sito in Torino, via Baltimora n. 91, costituito da
terreno della superficie territoriale di mq. 4.570 circa (comprensivi
del sedime di insistenza del fabbricato pari a circa 950 mq.),
distinto al Catasto Terreni al foglio 1386, mappale 41, con sovrastante
fabbricato ad un piano fuori terra, censito al Catasto Fabbricati
al foglio 1386, mappale 41, subalterno 1.
Il terreno su cui l'immobile insiste è stato ceduto gratuitamente
alla Città dalla società "Immobiliare Martiniana
S.p.A." con atto in data 13 aprile 1965 a rogito notaio Piero
Bourlot. Si tratta di fabbricato già adibito a scuola e
successivamente a sede "CST - Handicap S. Rita" e da
tempo in disuso.
Parte dei proventi derivanti dall'alienazione di detto immobile
verrà destinata a specifiche esigenze della Circoscrizione
2, anche con riferimento alla rilocalizzazione della struttura
socio assistenziale sopra citata.
La presenza di una ciminiera nel confinante lotto di proprietà
di terzi determina il rispetto delle distanze legali da verificare
in sede attuativa degli interventi. Sull'area insistono diverse
piante ad alto fusto.
E' stata rilevata la presenza nel sito di una colonia felina,
la cui rilocalizzazione, a cura e spese dell'aggiudicatario, dovrà
essere concordata da quest'ultimo con gli Uffici comunali competenti
in materia di tutela animali.
Poiché è stata, altresì, rilevata presenza
di amianto, gli eventuali relativi costi di bonifica e smaltimento
ambientale si intendono a carico dell'aggiudicatario. E' ammessa
la demolizione dell'intero fabbricato.
Poiché l'immobile è inserito dal P.R.G. in area
"S" lettera "a" - Attrezzature di interesse
comune, si propone di imprimere al medesimo una destinazione residenziale
"R2" - isolati residenziali a cortina edilizia verso
spazio pubblico, come da scheda urbanistica costituente allegato
3 (all. 3 bis - n. ).
Prezzo a base d'asta: Euro 6.300.000,00.
4) Terreno sito in Torino, all'incrocio tra la via Capelli e la
via Servais, della superficie di 430 mq. circa, identificato al
Catasto Terreni al foglio1172, mappale15. Trattasi di area libera
avente destinazione urbanistica "Area normativa M1, isolati
misti prevalentemente residenziali" con indice di edificabilità
1,35 mq. SLP/mq. SF. Si allega scheda urbanistica costituente
allegato 4 (all. 4 - n. ).
L'immobile è pervenuto alla Città in forza di atto
a rogito notaio Giovanni Gramaglia del 6 novembre 1964, rep. n.
10964/7244, registrato a Torino il 25 novembre 1964 al numero
11022 vol. 2031.
Attualmente insistono lungo il perimetro viabile del lotto cartelloni
pubblicitari la cui rimozione verrà effettuata dalla Città
a propria cura e spese.
Prezzo a base d'asta: Euro 450.000,00.
5) Immobile sito in Torino, corso Regina Margherita numeri 126-128
angolo corso XI Febbraio, già adibito a caserma dei Vigili
del Fuoco, costituito da fabbricato elevato a tre piani f.t. sul
fronte principale e sulla manica corta d'angolo, oltre a porzioni
interrate ed annessa fascia di terreno pertinenziale restrostante;
il fabbricato è censito al Catasto Fabbricati al foglio
208 particella 90 sub. 1 e particella 93 graffate, nonché
subalterni dal 2 al 12 ed insiste su terreno della superficie
di circa mq. catastali 2.490, distinto al Catasto Terreni al foglio
1217, mappali 106, 107 e 108. Al piano terreno è presente
una cabina elettrica (che forma oggetto di trasferimento della
proprietà) in gestione ad AEM Torino Distribuzione S.p.A.,
in relazione alla quale l'aggiudicatario dovrà obbligarsi
- nell'istanza di partecipazione all'asta - a costituire servitù
di passaggio a carico del fabbricato in vendita.
Il fabbricato, alcuni anni fa, è stato oggetto di ristrutturazione
parziale da parte della Città. Al fine della sua valorizzazione,
l'immobile è stato oggetto (unitamente al retrostante organismo
edilizio costituito da parcheggio pubblico multipiano confinante
con la proprietà) della variante parziale n. 116 al P.R.G.
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12
dicembre 2005 (mecc. 2005 09794/009) che ha attribuito al medesimo
destinazione "Area normativa TE - aree o complessi di edifici
a destinazione terziaria". Si ritiene, pertanto, che l'immobile
non necessiti di ulteriori interventi sotto il profilo urbanistico.
Si allega, in proposito, scheda urbanistica costituente allegato
5 (all. 5 - n. ).
Sono in corso, al momento della presentazione del presente provvedimento,
ricerche volte a ricostruire la provenienza del bene in capo alla
Città. Per tale motivo, si dà mandato agli uffici
competenti di pubblicare il bando di alienazione dell'immobile
in oggetto solo a seguito del reperimento di documentazione idonea
a comprovarne la titolarità in capo alla stessa.
Prezzo a base d'asta: Euro 8.600.000,00.
6) Terreno sito in Torino, via Medici n. 121 con soprastante fabbricato.
Il fabbricato, la cui superficie è pari a circa 90 mq.
lordi ripartiti su due piani, è attualmente censito al
Catasto Fabbricati al foglio 69 particelle 697 e 698 ed insiste
su terreno descritto al Catasto Terreni al foglio 1172 particelle
993 e 994 dell'estensione di circa 921 mq. (metratura comprensiva
dell'impronta dell'edificio). Trattasi di immobile in condizioni
di degrado, da tempo in disuso, frequentemente oggetto di occupazioni
abusive per quanto riguarda una porzione del medesimo, in relazione
alla quale si provvederà allo sgombero, ove occorrente,
nell'imminenza dell'atto.
Sull'area insistono diverse piante ad alto fusto. L'immobile è
stato acquistato dalla Città con atto a rogito Segretario
Generale Fubini rep. 646 del 28 giugno 1927.
Poiché l'immobile è inserito dal P.R.G. in area
"S" lettera "V" "Spazi pubblici a parco,
per il gioco e lo sport" si propone di imprimere al medesimo
una destinazione residenziale "R2" - isolati residenziali
a cortina edilizia verso spazio pubblico. Si allega scheda urbanistica
costituente allegato 6 (all. 6 bis - n. ).
Prezzo a base d'asta: Euro 1.000.000,00.
7) Immobile sito in Torino, corso Chieri n. 19, costituito da
fabbricato a due piani fuori terra e un interrato, circondato
da piccola porzione di terreno di pertinenza del medesimo; l'immobile,
attualmente in disuso, era adibito a sede della sezione circoscrizionale
del Corpo di Polizia Municipale. Il cespite è pervenuto
alla Città in forza di atti a rogito notaio Oreste Costa
del 29 ottobre 1912 e del 4 ottobre 1913.
Il fabbricato è censito al Catasto Fabbricati al foglio
160 mappale 359 subalterni 1-2-3-4-5 mentre la relativa area di
insistenza e di pertinenza è censita al Catasto Terreni
al foglio 1257 mappali 179, 180, 181, 182 parte.
Nel lotto adiacente il fabbricato è localizzata una cabina
gestita dalla società SMAT S.p.A., a favore della quale
la parte acquirente dovrà costituire servitù di
passaggio pedonale e carraio, senza corrispettivo, a carico dell'area
adiacente all'immobile in vendita, censita al Catasto Terreni
al foglio 1257 particelle 179 parte e 180 e a favore del medesimo
locale già in uso alla suddetta Società, salva la
facoltà, per l'aggiudicatario, di ricollocare il manufatto
tecnico in altra area, non oggetto di alienazione, di cui la SMAT
ha la disponibilità. Quest'ultima ha provveduto a stimare
gli oneri da sostenere per tale eventuale riposizionamento, comprensivi
di lavori stradali sulla rete di distribuzione di acqua potabile,
per un valore di circa Euro 104.000,00 al netto di IVA ove dovuta,
soggetti a rivalutazione annua, come da nota prot. n. 16716 del
12 novembre 2008 conservata agli atti del Settore proponente.
In tal caso, le opere occorrenti per la ricollocazione della cabina
saranno eseguite a cura della Società SMAT, mentre gli
oneri relativi dovranno essere sostenuti dalla parte acquirente,
che disporrà in tal modo di una proprietà non gravata
da servitù o utilizzi di terzi. L'alienazione resta comunque
subordinata all'attestazione, da parte di tale società,
che la presenza della cabina non sia nociva per la salute delle
persone e che, pertanto, la sua persistenza nelle immediate vicinanze
dell'immobile in vendita sia compatibile con l'eventuale continuativo
utilizzo di quest'ultimo.
Risulterebbe inoltre la presenza di un manufatto interrato antistante
il fabbricato censito al Catasto Fabbricati al foglio 160 particella
359 graffata, 385.
Porzione di area facente parte del lotto, inoltre, è oggetto
di locazione temporanea (rep. A.P. n. 2801 in data 14 maggio 2007)
avente scadenza al 31 marzo 2011, in favore di soggetto privato
che la utilizza per accedere alla sua proprietà, peraltro
non interclusa.
Attualmente il terreno di insistenza del fabbricato è destinato
a servizi pubblici "S", lettera "a"- attrezzature
di interesse comune, mentre l'area adiacente, oggetto di locazione
temporanea, è destinata a "Zone a verde privato con
preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po"
e la restante area a viabilità "VI" - Aree non
edificate e relativo sottosuolo destinate alla viabilità,
al trasporto pubblico ed alla circolazione. Si prevede una variante
che attribuisca all'area, destinata in parte a Servizi pubblici
S, lettera "a" (di mq 269) e in parte a viabilità
"VI" (di mq. 392), la destinazione a "Zone a verde
privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del
fiume Po" (tipologia residenziale). Si allega scheda urbanistica
costituente allegato 7 (all. 7 bis - n. ).
Prezzo a base d'asta: Euro 570.000,00.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui integralmente
si richiamano per fare parte integrante e sostanziale delle decisioni:
1) di approvare l'alienazione ad asta pubblica, con il metodo
delle offerte segrete, dei seguenti immobili di proprietà
della Città, alle condizioni tutte riportate nella narrativa
del presente provvedimento e negli allegati descrittivi riferiti
a ciascuno di essi che si allegano (allegati 1 bis, 2 bis, 3 bis,
4, 5, 6 bis, 7 bis):
a) complesso immobiliare sito in Torino, corso Spezia n. 14, angolo
via Bizzozero n. 20: prezzo a base d'asta Euro 11.419.000,00 (a
cui dovrà sommarsi l'importo di Euro 375.000,00 che l'aggiudicatario
dovrà versare per l'acquisizione delle summenzionate attrezzature
costituenti il c.d. magazzino traslatori);
b) immobile sito in Torino, via Riberi n. 6, angolo via Ferrari
n. 12: prezzo a base d'asta Euro 2.200.000,00;
c) immobile sito in Torino, via Baltimora n. 91: prezzo a base
d'asta Euro 6.300.000,00;
d) terreno sito in Torino, all'incrocio tra la via Capelli e la
via Servais: prezzo a base d'asta Euro 450.000,00;
e) immobile sito in Torino, corso Regina Margherita numeri 126-128
angolo corso XI febbraio: prezzo a base d'asta Euro 8.600.000,00;
f) terreno sito in Torino, via Medici n. 121 con soprastante fabbricato
e tettoie: prezzo a base d'asta Euro 1.000.000,00;
g) immobile sito in Torino, c.so Chieri n. 19: prezzo a base d'asta
Euro 570.000,00;
2) di rimandare ad un ulteriore provvedimento deliberativo, contestuale
o successivo all'adozione della variante urbanistica, la sclassificazione
a patrimonio disponibile (ovvero la sdemanializzazione) dei seguenti
beni, attualmente destinati dal vigente P.R.G. a servizi pubblici
e conseguentemente appartenenti al patrimonio indisponibile (ovvero
al Demanio ) della Città:
- immobile di via Baltimora n. 91;
- immobile di corso Chieri n. 19;
- immobile di via Medici n. 121;
3) di approvare la sclassificazione dell'immobile ubicato in corso
Regina Margherita numeri 126-128 in quanto non più adibito
a caserma dei Vigili del Fuoco;
4) di approvare che Città si impegni ad adottare, prima
dell'aggiudicazione provvisoria dell'asta, la variante urbanistica
in conformità alle previsioni di P.R.G. ipotizzate, i cui
contenuti sono compiutamente indicati nelle schede allegate al
presente provvedimento (allegati 2 bis, 3 bis, 6 bis e 7 bis)
per farne parte integrante dello stesso; per tali immobili si
ribadisce che nell'ipotesi in cui la relativa variante non venisse
approvata dagli organi competenti entro nove mesi dalla data della
seduta pubblica di apertura delle offerte, la Civica Amministrazione
non procederà al trasferimento della proprietà del
bene e provvederà alla restituzione della cauzione depositata
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna, salva la facoltà
per l'aggiudicatario di autorizzare una proroga di detto termine,
su richiesta formale della Città, senza riduzione del prezzo
di aggiudicazione;
5) di autorizzare gli Uffici competenti all'annullamento dell'aggiudicazione
con conseguente restituzione della cauzione infruttifera versata
qualora entro nove mesi dalla data della seduta pubblica di apertura
delle offerte non siano state definitivamente approvate le varianti
urbanistiche di cui alle schede allegate al presente provvedimento;
6) di dare mandato agli uffici comunali competenti di predisporre
lo schema del bando di gara prevedendo l'inserimento, nell'istanza
di partecipazione, degli obblighi disciplinati in narrativa;
7) di autorizzare la sola stipulazione del contratto preliminare
di vendita per gli immobili individuati con i numeri 2, 5, 6 e
7 per il caso in cui, ad avvenuta approvazione definitiva delle
relative varianti di P.R.G., non sia ancora pervenuta l'autorizzazione
all'alienazione (ovvero la pronuncia che i medesimi non rivestono
interesse culturale) da parte della Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte. In tal caso, la stipulazione
del contratto definitivo dovrà essere sottoposta alla condizione
sospensiva costituita dall'ottenimento di detta autorizzazione
(ovvero alla suddetta pronuncia) entro il 31 dicembre 2009. In
sede di contratto preliminare l'aggiudicatario dovrà versare,
a titolo di acconto non produttivo di interessi, un ammontare
pari al 10% del prezzo di aggiudicazione con contestuale svincolo
della cauzione versata in sede di gara. Per quanto concerne il
lotto 1, il contratto preliminare sarà stipulato solo con
riferimento alla porzione di compendio oggetto di pronuncia di
interesse;
8) di autorizzare l'inserimento nel bando dell'assunzione in capo
all'aggiudicatario di tutte le spese contrattuali, fiscali, accessorie
e conseguenti, ivi comprese quelle di pubblicazione dell'avviso
di gara e quelle conseguenti a quanto disposto al precedente punto
7, fatte salve le operazioni catastali occorrenti per il rogito
che saranno eseguite a cura e spese dell'Ufficio Tecnico della
Città;
9) di demandare agli organi competenti la predisposizione dei
conseguenti atti gestionali, nell'ambito degli indirizzi dettati
con il presente provvedimento deliberativo;
10) di autorizzare gli Uffici competenti ad effettuare, nella
stesura del bando di gara, eventuali modifiche alla descrizione
patrimoniale dei singoli lotti qualora se ne ravvisasse la necessità
a seguito di ulteriori approfondimenti su ciascun bene oggetto
di alienazione;
11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000.