Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 194
2008 06852/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 174 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO
17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L`AREA UBICATA IN VIA OLEGGIO
N. 8. ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda un'area, di circa 4.450
mq., di proprietà della Società IMMOBILIARE IBISCO
S.r.l., ubicata tra via Servais e corso Appio Claudio e più
precisamente in via Oleggio n. 8.
La predetta area è costituita da un appezzamento di terreno
utilizzato a giardino e da un complesso edilizio posto all'inizio
della via Oleggio, destinato a scuola materna e composto da un
fabbricato principale, a quattro piani fuori terra, opera degli
architetti Tullio Finzi e Domenico Morelli, quest'ultimo protagonista
dell'architettura torinese dagli anni '30 agli anni '90 del Novecento,
con annesso un piccolo edificio a un piano fuori terra, utilizzato
come cappella e locale tecnico e da alcuni bassi fabbricati.
Il Piano Regolatore vigente destina l'area in larga parte a Servizi
Privati "SP, servizi per l'istruzione, attrezzature sociali,
assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie,
sportive, culturali", compresa nella Zona urbana consolidata
residenziale mista con indice di edificabilità fondiaria
pari a 0,6 mq. SLP/mq. SF e per una piccola parte ad area normativa
"VI - aree destinate alla viabilità".
In data 8 novembre 2006 l'Ente proprietario dell'immobile ha
formulato, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 "Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio", richiesta di verifica della
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico ed
il Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, congiuntamente
con la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio
del Piemonte, non riscontrando l'interesse, ha escluso il predetto
immobile dalle disposizioni del citato Decreto Legislativo.
In data 13 maggio 2008, è stato, inoltre, richiesto parere
storico-architettonico al gruppo di consulenza del Politecnico
di Torino - Dipartimento Casa-Città e Dipartimento di Ingegneria
dei Sistemi Edilizi e Territoriali che ha giudicato l'edificio
non portatore di significative valenze storico-architettoniche".
Il predetto complesso è in disuso da circa 5 anni in quanto
l'Ente proprietario, nonché gestore della scuola materna
"Pia Unione Istituto Collebianco di San Michele Arcangelo",
a causa della mancanza di fondi non è più riuscito
a sostenere le spese necessarie per gli adeguamenti tecnici richiesti
dalle normative vigenti in materia di sicurezza.
L'area è stata oggetto di approfondimenti e proposte finalizzate,
in un primo tempo, a consentire all'Ente proprietario attività
di tipo assistenziale (struttura ospedaliera tipo "Day Hospital"
o riabilitativa) nel rispetto delle destinazioni del P.R.G. vigente,
ma a causa delle ridotte dimensioni delle strutture, non rispondenti
agli standard qualitativi richiesti, le proposte non sono state
ritenute attuabili.
Riscontrata, tuttavia, la necessità di recuperare e riqualificare
l'area, è stata esaminata la coerenza della destinazione
attualmente prevista dal P.R.G. in rapporto e nel rispetto del
contesto urbano circostante al fine di assegnare alla stessa una
destinazione urbanistica tale da permettere il completamento del
tessuto edilizio esistente, caratterizzato da fabbricati residenziali
di tre o quattro piani fuori terra classificati dal P.R.G. come
fabbricati aventi "tipologia a ville" con particolare
attenzione al fronte prospettante sull'area a verde, al fine di
valorizzare l'intero ambito.
Ritenuto, pertanto, che vi siano i presupposti di pubblica utilità,
l'Amministrazione intende adottare la Variante urbanistica ai
sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
In relazione a quanto sopra la variante prevede il cambio di destinazione
urbanistica delle seguenti aree:
- area di estensione pari a circa mq. 4.099, da area normativa
"Servizi Privati SP-a" ad area normativa R1 e la conseguente
attribuzione all'area in oggetto dei parametri di trasformazione
urbanistici ed edilizi della zona normativa di appartenenza;
- area di estensione pari a circa mq. 352, da area destinata a
viabilità VI ad area normativa R1 e la conseguente attribuzione
all'area in oggetto dei parametri di trasformazione urbanistici
ed edilizi della zona normativa di appartenenza.
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del
9 giugno 2008, n. 12-8931 inerente i primi indirizzi operativi
per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale
Strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma
escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali
"non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA,
che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti
in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche
non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali
previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino
aree vincolate ai sensi degli articolo 136, 142 e 157 del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di
salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti
normativi".
Riguardo quanto sopra, si ritiene che la presente variante non
richieda l'attivazione del citato processo valutativo in quanto
interessa un'area già edificata, nella quale si prevede
la realizzazione di nuovi volumi, ma ricompresi in contesto edificato
classificato di categoria b) ai sensi del D.M. 1444/1968 ed è
compresa all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo
81 della Legge Urbanistica Regionale.
Inoltre, ai sensi del Regolamento del Verde Pubblico e Privato
della Città di Torino, per interventi che interessino le
alberate presenti su aree a verde di proprietà privata
annesse a edifici di culto e/o di proprietà di Enti Religiosi
con più di 50 anni, è stata richiesta la necessaria
preventiva autorizzazione del Settore Gestione Verde.
Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, si rileva che, con
deliberazione (mecc. 2006 02894/009) del 12 aprile 2006, il Consiglio
Comunale ha adottato il Progetto Definitivo della "Variante
100 al P.R.G. ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale
56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio
1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.".
Sulla base di tale variante, attualmente in salvaguardia ai sensi
dell'articolo 58 della Legge Regionale 56/1977, l'area in oggetto
è classificata, sotto il profilo idrogeologico, in classe
I (P) - Zone non soggette a pericolo di inondazione né
di allagamento.
Per gli aspetti di carattere generale, si rimanda, in ogni caso,
ai disposti e alle ulteriori prescrizioni dell'allegato B delle
N.U.E.A., parte integrante della Variante n. 100.
L'area interessata dalla variante ricade, infine, all'interno
della "zona 3" di applicazione del vincolo derivante
dalla normativa sui "Piani di Rischio" dell'aeroporto
"Edoardo Agnelli" di Collegno, definito come "Aeroporto
per trasporto Aereo non commerciale o di Aviazione generale".
Nella situazione attuale (ovvero sino all'approvazione delle
mappe di limitazione ostacoli e dei Piani di rischio), i Comuni
non possono rilasciare titoli abilitativi edilizi per nessun tipo
di nuove costruzioni ricadenti nelle direzioni di atterraggio
e decollo, all'interno delle tre zone di applicazione dei vincoli,
senza il parere preventivo dell'ENAC.
A fronte del cambio di destinazione urbanistica i proprietari
dell'area si sono impegnati, con atto unilaterale d'obbligo, sottoscritto
in data 29 luglio 2008 (Repertorio 12846, Raccolta 8585), a firma
dott. Roberto Marnetto, notaio in Torino, a reperire e a cedere
alla Città, entro tre mesi dall'avvenuta approvazione della
variante, a titolo gratuito, n. 2 o 3 appartamenti in edilizia
residenziale pubblica le cui caratteristiche sono verificate dal
competente Settore comunale. Inoltre gli stessi proprietari si
impegnano a cedere gratuitamente alla Città, la porzione
di sedime stradale coincidente con la particella 232 del foglio
1160, destinata a viabilità dal vigente P.R.G..
Il presente provvedimento comporta decremento delle aree a viabilità
pari a mq. 352.
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali
al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data
di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento,
non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17
della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale allo strumento urbanistico,
ai sensi del comma 7 dell'articolo17 della L.U.R..
Il presente provvedimento è compatibile con il Piano di
Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione
del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021) e pubblicato sul B.U.R.
n. 39 del 25 settembre 2003, così come risulta dal parere
redatto dalla Divisione Ambiente e Verde - Settore Ambiente e
Territorio, prot. n. 9543 del 12 giugno 2008.
Il successivo rilascio dei titoli abilitativi edilizi in attuazione
della presente variante è subordinato alla verifica dello
stato patrimoniale delle particelle 196 e 204 del foglio 1160
del Catasto terreni, in quanto la compravendita delle suddette
è da intendersi sottoposta a condizione sospensiva fino
al riconoscimento della proprietà mediante giudizio di
usucapione.
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento,
si procederà all'aggiornamento del Foglio 8A della Tavola
n. 1 del Piano Regolatore Generale in conformità alla variante
precedentemente descritta.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi
degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio
della Circoscrizione 10 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, non ha espresso parere.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare la variante parziale n. 174 al vigente Piano Regolatore
Generale di Torino, ai sensi dell'articolo17, comma 7 della
L.U.R., concernente l'area ubicata in via Oleggio n. 8 (all. 1
e 1 bis - nn. );
2) di accettare gli impegni assunti con atto unilaterale d'obbligo
sottoscritto da parte della Società IMMOBILIARE IBISCO
S.r.l. in data 29 luglio 2008, che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento (all. 2 - n.
);
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.