Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 194
2008 06852/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 DICEMBRE 2008
(proposta dalla G.C. 28 ottobre 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale


OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 174 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L`AREA UBICATA IN VIA OLEGGIO N. 8. ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda un'area, di circa 4.450 mq., di proprietà della Società IMMOBILIARE IBISCO S.r.l., ubicata tra via Servais e corso Appio Claudio e più precisamente in via Oleggio n. 8.
La predetta area è costituita da un appezzamento di terreno utilizzato a giardino e da un complesso edilizio posto all'inizio della via Oleggio, destinato a scuola materna e composto da un fabbricato principale, a quattro piani fuori terra, opera degli architetti Tullio Finzi e Domenico Morelli, quest'ultimo protagonista dell'architettura torinese dagli anni '30 agli anni '90 del Novecento, con annesso un piccolo edificio a un piano fuori terra, utilizzato come cappella e locale tecnico e da alcuni bassi fabbricati.
Il Piano Regolatore vigente destina l'area in larga parte a Servizi Privati "SP, servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, sportive, culturali", compresa nella Zona urbana consolidata residenziale mista con indice di edificabilità fondiaria pari a 0,6 mq. SLP/mq. SF e per una piccola parte ad area normativa "VI - aree destinate alla viabilità".
In data 8 novembre 2006 l'Ente proprietario dell'immobile ha formulato, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", richiesta di verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico ed il Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, congiuntamente con la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte, non riscontrando l'interesse, ha escluso il predetto immobile dalle disposizioni del citato Decreto Legislativo.
In data 13 maggio 2008, è stato, inoltre, richiesto parere storico-architettonico al gruppo di consulenza del Politecnico di Torino - Dipartimento Casa-Città e Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali che ha giudicato l'edificio non portatore di significative valenze storico-architettoniche".
Il predetto complesso è in disuso da circa 5 anni in quanto l'Ente proprietario, nonché gestore della scuola materna "Pia Unione Istituto Collebianco di San Michele Arcangelo", a causa della mancanza di fondi non è più riuscito a sostenere le spese necessarie per gli adeguamenti tecnici richiesti dalle normative vigenti in materia di sicurezza.
L'area è stata oggetto di approfondimenti e proposte finalizzate, in un primo tempo, a consentire all'Ente proprietario attività di tipo assistenziale (struttura ospedaliera tipo "Day Hospital" o riabilitativa) nel rispetto delle destinazioni del P.R.G. vigente, ma a causa delle ridotte dimensioni delle strutture, non rispondenti agli standard qualitativi richiesti, le proposte non sono state ritenute attuabili.
Riscontrata, tuttavia, la necessità di recuperare e riqualificare l'area, è stata esaminata la coerenza della destinazione attualmente prevista dal P.R.G. in rapporto e nel rispetto del contesto urbano circostante al fine di assegnare alla stessa una destinazione urbanistica tale da permettere il completamento del tessuto edilizio esistente, caratterizzato da fabbricati residenziali di tre o quattro piani fuori terra classificati dal P.R.G. come fabbricati aventi "tipologia a ville" con particolare attenzione al fronte prospettante sull'area a verde, al fine di valorizzare l'intero ambito.
Ritenuto, pertanto, che vi siano i presupposti di pubblica utilità, l'Amministrazione intende adottare la Variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
In relazione a quanto sopra la variante prevede il cambio di destinazione urbanistica delle seguenti aree:
- area di estensione pari a circa mq. 4.099, da area normativa "Servizi Privati SP-a" ad area normativa R1 e la conseguente attribuzione all'area in oggetto dei parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi della zona normativa di appartenenza;
- area di estensione pari a circa mq. 352, da area destinata a viabilità VI ad area normativa R1 e la conseguente attribuzione all'area in oggetto dei parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi della zona normativa di appartenenza.
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articolo 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
Riguardo quanto sopra, si ritiene che la presente variante non richieda l'attivazione del citato processo valutativo in quanto interessa un'area già edificata, nella quale si prevede la realizzazione di nuovi volumi, ma ricompresi in contesto edificato classificato di categoria b) ai sensi del D.M. 1444/1968 ed è compresa all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale.
Inoltre, ai sensi del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino, per interventi che interessino le alberate presenti su aree a verde di proprietà privata annesse a edifici di culto e/o di proprietà di Enti Religiosi con più di 50 anni, è stata richiesta la necessaria preventiva autorizzazione del Settore Gestione Verde.
Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, si rileva che, con deliberazione (mecc. 2006 02894/009) del 12 aprile 2006, il Consiglio Comunale ha adottato il Progetto Definitivo della "Variante 100 al P.R.G. ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.".
Sulla base di tale variante, attualmente in salvaguardia ai sensi dell'articolo 58 della Legge Regionale 56/1977, l'area in oggetto è classificata, sotto il profilo idrogeologico, in classe I (P) - Zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento.
Per gli aspetti di carattere generale, si rimanda, in ogni caso, ai disposti e alle ulteriori prescrizioni dell'allegato B delle N.U.E.A., parte integrante della Variante n. 100.
L'area interessata dalla variante ricade, infine, all'interno della "zona 3" di applicazione del vincolo derivante dalla normativa sui "Piani di Rischio" dell'aeroporto "Edoardo Agnelli" di Collegno, definito come "Aeroporto per trasporto Aereo non commerciale o di Aviazione generale".
Nella situazione attuale (ovvero sino all'approvazione delle mappe di limitazione ostacoli e dei Piani di rischio), i Comuni non possono rilasciare titoli abilitativi edilizi per nessun tipo di nuove costruzioni ricadenti nelle direzioni di atterraggio e decollo, all'interno delle tre zone di applicazione dei vincoli, senza il parere preventivo dell'ENAC.
A fronte del cambio di destinazione urbanistica i proprietari dell'area si sono impegnati, con atto unilaterale d'obbligo, sottoscritto in data 29 luglio 2008 (Repertorio 12846, Raccolta 8585), a firma dott. Roberto Marnetto, notaio in Torino, a reperire e a cedere alla Città, entro tre mesi dall'avvenuta approvazione della variante, a titolo gratuito, n. 2 o 3 appartamenti in edilizia residenziale pubblica le cui caratteristiche sono verificate dal competente Settore comunale. Inoltre gli stessi proprietari si impegnano a cedere gratuitamente alla Città, la porzione di sedime stradale coincidente con la particella 232 del foglio 1160, destinata a viabilità dal vigente P.R.G..
Il presente provvedimento comporta decremento delle aree a viabilità pari a mq. 352.
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale allo strumento urbanistico, ai sensi del comma 7 dell'articolo17 della L.U.R..
Il presente provvedimento è compatibile con il Piano di Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021) e pubblicato sul B.U.R. n. 39 del 25 settembre 2003, così come risulta dal parere redatto dalla Divisione Ambiente e Verde - Settore Ambiente e Territorio, prot. n. 9543 del 12 giugno 2008.
Il successivo rilascio dei titoli abilitativi edilizi in attuazione della presente variante è subordinato alla verifica dello stato patrimoniale delle particelle 196 e 204 del foglio 1160 del Catasto terreni, in quanto la compravendita delle suddette è da intendersi sottoposta a condizione sospensiva fino al riconoscimento della proprietà mediante giudizio di usucapione.
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento del Foglio 8A della Tavola n. 1 del Piano Regolatore Generale in conformità alla variante precedentemente descritta.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 10 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, non ha espresso parere.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare la variante parziale n. 174 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo17, comma 7 della L.U.R., concernente l'area ubicata in via Oleggio n. 8 (all. 1 e 1 bis - nn. );
2) di accettare gli impegni assunti con atto unilaterale d'obbligo sottoscritto da parte della Società IMMOBILIARE IBISCO S.r.l. in data 29 luglio 2008, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 2 - n. );
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.