Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Permessi di Costruire

n. ord. 173
2008 06772/038

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 NOVEMBRE 2008

(proposta dalla G.C. 28 ottobre 2008)

OGGETTO: RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE A DUE PIANI FUORI TERRA A PARITÀ DI VOLUMETRIA E MATERIALE PREESISTENTI, CON RESTAURO DELLA RIMANENTE PARTE DI TESTATA CARATTERIZZATA DA UN LOGGIATO AD ARCATE. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 23 BIS DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G..

Proposta dell'Assessore Viano.

La Società Immobiliare "Le Sette Ville" S.a.s di Francesco Spataro & C., con sede in Moncalieri (TO), via Sestriere n. 27, nella persona del legale rappresentate Francesco Spataro, ha presentato in qualità di proprietaria dell'immobile, in data 15 gennaio 2008 istanza protocollo edilizio n. 2008/1/497 volta ad ottenere permesso di costruire per la realizzazione in Torino, strada Comunale Castello di Mirafiori n. 14, dell'intervento in oggetto relativo ad edificio classificato "caratterizzante il tessuto storico" avvalendosi della facoltà ammessa dall'articolo 26 comma 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G..
Detto articolo disciplina le modalità d'intervento su immobili riconosciuti di valore storico-documentario esterni alla Zona Urbana Centrale Storica, consentendo di realizzare interventi edilizi in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi d'intervento contenuta nell'articolo 26 e relativo Allegato A delle N.U.E.A. del P.R.G., ordinariamente non superiori alla ristrutturazione edilizia, limitatamente agli edifici "di particolare interesse storico" dei gruppi 3, 4 e 5 ed agli edifici "caratterizzanti il tessuto storico", a condizione che il progetto sia approvato dal Consiglio Comunale, avendo preventivamente acquisito il parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte.
L'immobile esistente in strada Comunale Castello di Mirafiori n. 14 è costituito su fronte strada da un edificio principale a due piani fuori terra e cantinato e da bassi fabbricati nella zona retrostante di cortile ed è compreso in Zona Urbana Storico Ambientale XXX, Area Normativa Residenza R9, con indice di edificabilità 0,6 mq. SLP/mq. SF. L'immobile è classificato dal P.R.G. tra gli edifici "di particolare interesse storico" - gruppo 4 ("edifici di valore documentario"), come tale soggetto alla disciplina normativa di cui all'articolo 26 e Allegato A delle N.U.E.A. del P.R.G. in base alla quale, in via ordinaria, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia.
La normativa consente, in sostanza, di andare oltre le limitazioni d'intervento fissate dal Piano, orientate alla conservazione e valorizzazione delle preesistenze, sulla base di un progetto edilizio che sia riconosciuto migliorativo rispetto alle indicazioni del P.R.G., in quanto capace di delineare soluzioni architettoniche innovative ma organiche e pertinenti, finalizzate in primo luogo alla qualificazione del contesto urbano e ambientale, in cui la preesistenza costituita dall'edificio "caratterizzante" è inserita.
L'intervento si qualifica come sostituzione edilizia di tipo "e" ai sensi dell'articolo 4 lettera e) delle N.U.E.A. del P.R.G. e pertanto supera quello massimo ammesso dalle norme di Piano, nel caso specifico, di risanamento conservativo per l'esterno degli edifici su spazi pubblici, ristrutturazione edilizia per il sistema distributivo e per l'interno dei corpi di fabbrica - e per cortili, giardini privati e fronti verso tali spazi - risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia con le modalità previste e descritte al punto 19 dell'articolo 26 comma 23 bis delle N.U.E.A. al P.R.G. ("gli interventi di ristrutturazione edilizia non devono pregiudicare il recupero delle parti di valore storico architettonico da attuarsi secondo le prescrizioni del risanamento conservativo").
Il progetto in esame, ad eccezione della eliminazione di balconi verso via e del ridimensionamento dell'aggetto del cornicione, ripropone lo stesso intervento di cui alla pratica edilizia protocollo edilizio 2005-1-4274 del 28 febbraio 2005, archiviata per rinuncia del richiedente e sostituita dalla presente a seguito di vendita dell'immobile. Ai fini dell'approvazione di detto intervento ai sensi dell'articolo 26 comma 23 bis delle N.U.E.A. al P.R.G. era stata già predisposta precedente deliberazione approvata dalla Giunta Comunale in data 3 luglio 2007 (mecc. 2007 04107/020), poi accantonata al Preconsiglio, attualmente in corso di revoca.
I parametri relativi al rapporto di copertura, verde privato, dotazione di parcheggi, ecc. sono stati verificati congiuntamente al progetto protocollo edilizio n. 2005-1-15128 per la realizzazione di parcheggi interrati e sistemazione superficiale a verde, in corso di realizzazione a seguito di rilascio di Permesso di Costruire n. 454/2006.
L'intervento prevede la ricostruzione del fabbricato residenziale in linea con i caratteri architettonici della preesistenza (copertura in coppi, pareti intonacate a calce, serramenti in legno), fatta eccezione per i balconi su strada che sono stati eliminati e per il cornicione, che è stato ridotto su suggerimento dell'Amministrazione comunale al fine di evitare intralcio e pericolo per la circolazione dei veicoli sulla strada; demolizione della struttura portante in cemento armato esistente per difformità plani-altimetriche e per vizi esecutivi; restauro del rudere, cioè della porzione terminale su via caratterizzata da un porticato, sopravvissuta al crollo del fabbricato durante i lavori eseguiti con il Permesso di costruire n. 999/2003.
Il Settore Officina Città Torino con nota del 13 luglio 2005, prot. 4787, ha espresso parere favorevole sul progetto, richiedendo "di configurare l'intervento di ricostruzione con modalità assolutamente in linea con quelli che erano i caratteri architettonici della preesistenza, al fine quantomeno di preservare e tramandare le caratteristiche ambientali e spaziali del sito, il cosiddetto Borgo di Mirafiori, di matrice sei-settecentesca". A questo proposito lo stesso ha prescritto di dedicare particolare attenzione alla qualità dell'intonaco esterno e sua colorazione, ai materiali e colorazione dei serramenti e delle persiane, evitando per queste ultime il colore nocciola scuro, alla configurazione dell'intradosso dello sbalzo della copertura, alla forma e materiali dei camini, al trattamento delle aperture e delle balconate.
La Soprintendenza per i Beni Ambientali e per il Paesaggio del Piemonte ha espresso in data 28 aprile 2008 parere favorevole, prot. n. 1673, confrontando "l'attuale soluzione con quella a suo tempo approvata con provvedimento DB/8442 del 10 maggio 2006", rilevando che "le opere in progetto sono compatibili con la conservazione del loggiato, per il quale è previsto il restauro e che le altre opere risultano coerenti con il ruolo del fabbricato nel contesto urbano".
L'istruttoria tecnica si è conclusa con esito positivo con referto del Settore Permessi di Costruire del 4 luglio 2008, previo parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del 17 aprile 2008, con proposta di approvazione dell'intervento con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 26 comma 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G..
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

          Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
          Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
          Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
          Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
          favorevole sulla regolarità tecnica;
          Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare ai sensi dell'articolo 26 comma 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G., per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano, l'intervento in Torino, strada Comunale Castello di Mirafiori n.14, per la ricostruzione di fabbricato a destinazione residenziale a due piani fuori terra a parità di volumetria e materiale preesistenti, con restauro della rimanente parte di testata caratterizzata da un loggiato ad arcate, come da allegato progetto in dieci tavole (all. 1-10 - nn. ) a firma Arch. Licia Nigrogno.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.