Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Permessi di Costruire
n. ord. 173
2008 06772/038
OGGETTO: RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE A DUE PIANI FUORI TERRA A PARITÀ DI VOLUMETRIA E MATERIALE PREESISTENTI, CON RESTAURO DELLA RIMANENTE PARTE DI TESTATA CARATTERIZZATA DA UN LOGGIATO AD ARCATE. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 23 BIS DELLE N.U.E.A. DEL P.R.G..
Proposta dell'Assessore Viano.
La Società Immobiliare "Le Sette Ville" S.a.s
di Francesco Spataro & C., con sede in Moncalieri (TO), via
Sestriere n. 27, nella persona del legale rappresentate Francesco
Spataro, ha presentato in qualità di proprietaria dell'immobile,
in data 15 gennaio 2008 istanza protocollo edilizio n. 2008/1/497
volta ad ottenere permesso di costruire per la realizzazione in
Torino, strada Comunale Castello di Mirafiori n. 14, dell'intervento
in oggetto relativo ad edificio classificato "caratterizzante
il tessuto storico" avvalendosi della facoltà ammessa
dall'articolo 26 comma 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G..
Detto articolo disciplina le modalità d'intervento su
immobili riconosciuti di valore storico-documentario esterni alla
Zona Urbana Centrale Storica, consentendo di realizzare interventi
edilizi in aggiunta a quelli indicati nella tabella dei tipi d'intervento
contenuta nell'articolo 26 e relativo Allegato A delle N.U.E.A.
del P.R.G., ordinariamente non superiori alla ristrutturazione
edilizia, limitatamente agli edifici "di particolare interesse
storico" dei gruppi 3, 4 e 5 ed agli edifici "caratterizzanti
il tessuto storico", a condizione che il progetto sia approvato
dal Consiglio Comunale, avendo preventivamente acquisito il parere
della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del
Piemonte.
L'immobile esistente in strada Comunale Castello di Mirafiori
n. 14 è costituito su fronte strada da un edificio principale
a due piani fuori terra e cantinato e da bassi fabbricati nella
zona retrostante di cortile ed è compreso in Zona Urbana
Storico Ambientale XXX, Area Normativa Residenza R9, con indice
di edificabilità 0,6 mq. SLP/mq. SF. L'immobile è
classificato dal P.R.G. tra gli edifici "di particolare interesse
storico" - gruppo 4 ("edifici di valore documentario"),
come tale soggetto alla disciplina normativa di cui all'articolo
26 e Allegato A delle N.U.E.A. del P.R.G. in base alla quale,
in via ordinaria, sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione
edilizia.
La normativa consente, in sostanza, di andare oltre le limitazioni
d'intervento fissate dal Piano, orientate alla conservazione e
valorizzazione delle preesistenze, sulla base di un progetto edilizio
che sia riconosciuto migliorativo rispetto alle indicazioni del
P.R.G., in quanto capace di delineare soluzioni architettoniche
innovative ma organiche e pertinenti, finalizzate in primo luogo
alla qualificazione del contesto urbano e ambientale, in cui la
preesistenza costituita dall'edificio "caratterizzante"
è inserita.
L'intervento si qualifica come sostituzione edilizia di tipo
"e" ai sensi dell'articolo 4 lettera e) delle N.U.E.A.
del P.R.G. e pertanto supera quello massimo ammesso dalle norme
di Piano, nel caso specifico, di risanamento conservativo per
l'esterno degli edifici su spazi pubblici, ristrutturazione edilizia
per il sistema distributivo e per l'interno dei corpi di fabbrica
- e per cortili, giardini privati e fronti verso tali spazi -
risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia con le modalità
previste e descritte al punto 19 dell'articolo 26 comma 23 bis
delle N.U.E.A. al P.R.G. ("gli interventi di ristrutturazione
edilizia non devono pregiudicare il recupero delle parti di valore
storico architettonico da attuarsi secondo le prescrizioni del
risanamento conservativo").
Il progetto in esame, ad eccezione della eliminazione di balconi
verso via e del ridimensionamento dell'aggetto del cornicione,
ripropone lo stesso intervento di cui alla pratica edilizia protocollo
edilizio 2005-1-4274 del 28 febbraio 2005, archiviata per rinuncia
del richiedente e sostituita dalla presente a seguito di vendita
dell'immobile. Ai fini dell'approvazione di detto intervento ai
sensi dell'articolo 26 comma 23 bis delle N.U.E.A. al P.R.G. era
stata già predisposta precedente deliberazione approvata
dalla Giunta Comunale in data 3 luglio 2007 (mecc. 2007 04107/020),
poi accantonata al Preconsiglio, attualmente in corso di revoca.
I parametri relativi al rapporto di copertura, verde privato,
dotazione di parcheggi, ecc. sono stati verificati congiuntamente
al progetto protocollo edilizio n. 2005-1-15128 per la realizzazione
di parcheggi interrati e sistemazione superficiale a verde, in
corso di realizzazione a seguito di rilascio di Permesso di Costruire
n. 454/2006.
L'intervento prevede la ricostruzione del fabbricato residenziale
in linea con i caratteri architettonici della preesistenza (copertura
in coppi, pareti intonacate a calce, serramenti in legno), fatta
eccezione per i balconi su strada che sono stati eliminati e per
il cornicione, che è stato ridotto su suggerimento dell'Amministrazione
comunale al fine di evitare intralcio e pericolo per la circolazione
dei veicoli sulla strada; demolizione della struttura portante
in cemento armato esistente per difformità plani-altimetriche
e per vizi esecutivi; restauro del rudere, cioè della porzione
terminale su via caratterizzata da un porticato, sopravvissuta
al crollo del fabbricato durante i lavori eseguiti con il Permesso
di costruire n. 999/2003.
Il Settore Officina Città Torino con nota del 13 luglio
2005, prot. 4787, ha espresso parere favorevole sul progetto,
richiedendo "di configurare l'intervento di ricostruzione
con modalità assolutamente in linea con quelli che erano
i caratteri architettonici della preesistenza, al fine quantomeno
di preservare e tramandare le caratteristiche ambientali e spaziali
del sito, il cosiddetto Borgo di Mirafiori, di matrice sei-settecentesca".
A questo proposito lo stesso ha prescritto di dedicare particolare
attenzione alla qualità dell'intonaco esterno e sua colorazione,
ai materiali e colorazione dei serramenti e delle persiane, evitando
per queste ultime il colore nocciola scuro, alla configurazione
dell'intradosso dello sbalzo della copertura, alla forma e materiali
dei camini, al trattamento delle aperture e delle balconate.
La Soprintendenza per i Beni Ambientali e per il Paesaggio del
Piemonte ha espresso in data 28 aprile 2008 parere favorevole,
prot. n. 1673, confrontando "l'attuale soluzione con quella
a suo tempo approvata con provvedimento DB/8442 del 10 maggio
2006", rilevando che "le opere in progetto sono compatibili
con la conservazione del loggiato, per il quale è previsto
il restauro e che le altre opere risultano coerenti con il ruolo
del fabbricato nel contesto urbano".
L'istruttoria tecnica si è conclusa con esito positivo
con referto del Settore Permessi di Costruire del 4 luglio 2008,
previo parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta
del 17 aprile 2008, con proposta di approvazione dell'intervento
con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo
26 comma 23 bis delle N.U.E.A. del P.R.G..
Tutto ciò premesso,
Visto
il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro,
all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Visto
il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.
3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista
la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato
atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
Con
voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare ai sensi dell'articolo 26 comma 23 bis delle
N.U.E.A. del P.R.G., per i motivi espressi in narrativa che integralmente
si richiamano, l'intervento in Torino, strada Comunale Castello
di Mirafiori n.14, per la ricostruzione di fabbricato a destinazione
residenziale a due piani fuori terra a parità di volumetria
e materiale preesistenti, con restauro della rimanente parte di
testata caratterizzata da un loggiato ad arcate, come da allegato
progetto in dieci tavole (all. 1-10 - nn.
) a firma Arch. Licia Nigrogno.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.