Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 193
2008 06753/009
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE 22 DICEMBRE 2008
(proposta dalla G.C. 21 ottobre 2008)
Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 177 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7
DELLA L.U.R., CONCERNENTE L`IMMOBILE DENOMINATO "CASA DEL SENATO"
UBICATO IN LARGO IV MARZO N. 17 - ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda l'immobile, di proprietà della società
Martini.Com S.r.l., denominato "Casa del Senato", ubicato in largo IV
Marzo n. 17 - angolo via Conte Verde.
A seguito dei bombardamenti bellici della Seconda Guerra Mondiale l'edificio in
oggetto è stato demolito con la prescrizione da parte della Soprintendenza di
conservarne la facciata su largo IV Marzo ed è stato ricostruito con un nuovo
corpo edilizio a cinque piani fuori terra che non segue il sedime storico, ma
si allinea sul filo della nuova via Conte Verde.
L'edificio in oggetto non ha subito ulteriori sostanziali trasformazioni ed
attualmente è in condizioni di degrado.
La porzione della "Casa del Senato" oggetto della variante è
destinata dal Piano Regolatore Generale vigente a Residenza "R4",
Isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella zona urbana centrale
storica, (normata dall'articolo 10 delle N.U.E.A.) ed è compresa sotto il
profilo archeologico e paleontologico nell'"Area Centrale Storica".
In particolare, il fabbricato è classificato, per la maggior parte, tra gli
"Edifici recenti" comprendenti gli edifici costruiti dopo il 1945
(articolo 10, comma 10, gruppo 6 delle N.U.E.A.) e per una porzione minore,
relativa al fronte medievale su largo IV Marzo, tra gli "Edifici di
rilevante interesse" (articolo 10, comma 6, gruppo 2 delle N.U.E.A.).
Gli interventi ammessi su tale edificio arrivano sino alla ristrutturazione
edilizia per le diverse parti del fabbricato, ad eccezione della porzione del
fronte medioevale per la quale sono ammessi interventi fino al risanamento
conservativo; tale porzione è sottoposta, inoltre, a tutela ai sensi della
Legge n. 1089 del 1° giugno 1939, ora "Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio" D.Lgs. n. 42 del 2004.
L'edificio è segnalato di valore documentario quale esempio di edilizia
rappresentativa di età medievale dal testo "Beni culturali ambientali nel
Comune di Torino" (1984) a cura del Politecnico di Torino, Dipartimento di
Casa-Città.
In data 28 settembre 2006 la Società Martini.Com S.r.l. aveva presentato alla
Città un progetto consistente in opere di ristrutturazione con cambio di
destinazione d'uso che prevedeva, in sintesi, il recupero del rapporto tra gli
interni e la "facciata medievale" attraverso il riordino dei livelli
dei solai, principalmente con la demolizione e ricostruzione dell'ultimo solaio
e con la realizzazione, nel sottotetto, di nuovi abbaini nella copertura in
corrispondenza della facciata vincolata. Veniva proposto, inoltre, il
rifacimento delle facciate recenti su via Conte Verde e su largo IV Marzo, con
l'apertura di finestre di maggiori dimensioni tendenzialmente a tutta altezza
nella parte nuova sulla piazza in modo da attenuare le contraddizioni tra la facciata
storica e quella moderna.
In data 19 ottobre 2006, tale scelta progettuale, coerente con quanto previsto
dalla normativa del P.R.G. otteneva, pertanto, parere favorevole dalla
Commissione Edilizia.
Relativamente alla realizzazione degli abbaini nella falda del tetto della
facciata sottoposta a tutela, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per
il Paesaggio ha ritenuto che la soluzione avrebbe costituito "una
asimmetria nel prospetto storico" e che gli abbaini stessi "risultavano
elementi impropri nella compagine della facciata", chiedendo, quindi, di
minimizzare gli interventi in corrispondenza della copertura afferente la
facciata vincolata e suggerendo, in alternativa, di concentrare il recupero di
S.L.P. nell'edificio recente, in un elemento "a torre" all'angolo tra
largo IV Marzo e via Conte Verde. Tale soluzione ha il pregio di ricomporre
l'angolo e di risolvere la cesura tra la facciata medievale e quella di
impianto recente.
La proprietà ha recepito le predette indicazioni in una nuova proposta
progettuale ed in data 12 luglio 2007 ha presentato istanza di permesso di
costruire che non è stata accolta, in quanto difforme dalle norme di P.R.G.,
sia per quanto attiene gli interventi oltre il risanamento conservativo
proposti per la porzione della "Casa del Senato", individuata quale
"Edificio di rilevante interesse", sia riguardo gli interventi
proposti sulla parte di "Edificio recente" che superano quelli
ammessi con l'inserimento dell'elemento "a torre" di altezza pari a
m. 23,88 (le norme prescrivono in particolare, al comma 30 dell'articolo 10,
un'altezza massima pari a 18 metri).
Tali ulteriori e diversi orientamenti della Soprintendenza, rispetto alle
regole geometriche e modalità attuative del Piano, pur costituendo eccezione
rispetto al tessuto consolidato, non confliggono, tuttavia, con gli obiettivi
più generali dell'Amministrazione di riqualificazione degli ambiti storici;
inoltre, tale scelta contribuisce anche alla recente riqualificazione e
valorizzazione dello spazio urbano antistante.
Al fine di rendere coerenti le scelte progettuali, sopra descritte e già
valutate dalla Soprintendenza, si rende, pertanto, necessario conferire
all'area la disciplina relativa alle Aree da trasformare nella Zona Urbana
Centrale Storica, di cui all'articolo 10 delle N.U.E.A., per le quali si
prevedono, nella generalità, interventi di riqualificazione dell'ambiente
storico attraverso la demolizione di edifici, la costruzione di nuovi edifici e
il riuso degli edifici esistenti.
Come espressamente richiamato dall'articolo 10 delle N.U.E.A., gli interventi
nelle Aree da Trasformare sono definiti di completamento ai sensi dell'articolo
13, terzo comma, lettera f) della L.U.R. e, poiché ricomprese all'interno della
Zona Urbana Centrale Storica, sono di categoria A secondo il D.M. n. 1444 del 2
aprile 1968 e di recupero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 e
seguenti della Legge 457/1978.
Si specifica altresì che gli interventi ricompresi nelle Aree da Trasformare
devono avere il preventivo parere favorevole della competente Commissione
Regionale per i Beni Culturali e Ambientali di cui all'articolo 91 bis della
L.U.R., che potrà imporre diverse o ulteriori prescrizioni in fase progettuale
degli interventi.
Ritenuto, pertanto, che vi siano i presupposti di pubblica utilità,
l'Amministrazione intende adottare la Variante urbanistica ai sensi
dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
In relazione a quanto sopra la variante prevede:
A) il cambiamento di destinazione urbanistica dell'immobile ubicato in largo IV
Marzo 17 (superficie territoriale pari a mq 95), da Area R4 - Isolati o cellule
edilizie residenziali compresi nella zona urbana centrale storica, ad Area AT -
Aree da trasformare comprese nella zona centrale storica, in cui sono consentiti
gli interventi e le destinazioni d'uso descritte nell'articolo 10 delle Norme
Urbanistico Edilizie di Attuazione e nell'apposita scheda;
B) l'inserimento nel fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie di
Attuazione del P.R.G. della Scheda n. 35 relativa all'area da trasformare nella
Zona Urbana Centrale Storica denominata "Casa del Senato", il cui
contenuto è riportato nell'elaborato tecnico allegato al presente
provvedimento;
C) il conseguente inserimento dell'area da trasformare n. 35 nell'elenco del
fascicolo II delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. - schede
normative;
D) la modificazione della Tavola n. 1 - Azzonamento alla scala 1:5.000 da
edifici del tessuto consolidato destinati ad "R4" ad "Area da
Trasformare" nella Zona Urbana Centrale Storica;
E) la modificazione della Tavola n. 3 - Zona Urbana Centrale Storica. Tipi di
intervento alla scala 1:1.000 da "Edifici recenti" e "Edifici di
rilevante interesse" ad "Area da Trasformare n. 35".
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n.
12-8931 inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure
in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, si
evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le
varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA,
che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in
contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni
al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente
o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e
protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
Riguardo quanto sopra, si ritiene che la presente variante non richieda
l'attivazione del citato processo valutativo in quanto interessa un immobile
vincolato ai sensi degli articoli 10-12 del D.Lgs. 42/2004, così come sopra
richiamato, e situato in un contesto edificato classificato di categoria a) ai
sensi del D.M. 1444/1968; si precisa, inoltre, che il presente provvedimento è
volto unicamente a consentire, sulla base di indicazioni della Soprintendenza
ai Beni Architettonici e per il Paesaggio, l'attuazione di interventi edilizi
con modalità diverse da quelle prescritte dalle attuali norme del P.R.G., senza
aumento di Superficie Lorda di Pavimento.
Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, si rileva che, con deliberazione
del 12 aprile 2006 (mecc. 2006 02894/009), il Consiglio Comunale ha adottato il
Progetto Definitivo della "Variante 100 al P.R.G. ai sensi degli articoli
15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R.
8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.".
Sulla base di tale variante, attualmente in salvaguardia ai sensi dell'articolo
58 della Legge Regionale 56/1977, l'area in oggetto è classificata, sotto il
profilo idrogeologico, in classe I (P) - Zone non soggette a pericolo di
inondazione né di allagamento.
Per gli aspetti di carattere generale, si rimanda, in ogni caso, ai disposti e
alle ulteriori prescrizioni dell'allegato B delle N.U.E.A., parte integrante
della Variante n. 100.
Il presente provvedimento non comporta modifica della dotazione di servizi
pubblici.
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G.
vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del
P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui
al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta
incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante
parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge
Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con il "Piano di
zonizzazione acustica" avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del
26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso
dalla Divisione Verde e Ambiente - Settore Ambiente e Territorio prot. n. 13188
del 20 agosto 2008.
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà
all'aggiornamento del Foglio 9A della Tavola n. 1 del P.R.G. e del Foglio 3
della Tavola n. 3 del P.R.G., alla modifica dell'elenco delle aree da
trasformare del fascicolo II delle N.U.E.A. del P.R.G. e all'inserimento della
scheda normativa n. 35 nel fascicolo II delle N.U.E.A. del P.R.G., in
conformità alla variante sopra descritta.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44
del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 1 per
l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione del 19 novembre 2008
(all. 2 - n. ), ha espresso parere favorevole.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono
indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091
del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare la variante parziale n. 177 al vigente Piano Regolatore Generale
di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente
l'immobile denominato "Casa del Senato" ubicato in largo IV Marzo n.
17 (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in
quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed
unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.