Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 192
2008 06741/009
OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 6 - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 5, DELLA L.U.R., INERENTE ALL'AREA INDUSTRIALE RICOMPRESA FRA CORSO ROMANIA E STRADA DELLE CASCINETTE. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
L'area oggetto della proposta di attuazione mediante permesso
di costruire convenzionato, ai sensi dell'articolo 49, quinto
comma, della L.U.R., è ricompresa nella Circoscrizione
6, nel territorio nord cittadino, in prossimità dell'imbocco
dell'autostrada A4 Torino-Milano, fra corso Romania a nord, strada
delle Cascinette a sud, l'attuale centro commerciale "Auchan"
a ovest e lo stabilimento Michelin a est.
Tale area è classificata dal P.R.G. vigente in zona urbana
consolidata per attività produttive ove sono consentiti
interventi di trasformazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo
14 delle N.U.E.A. di P.R.G. con densità fondiaria massima
pari a mq. 1,35 S.L.P./mq. S.F., che genera una S.L.P. di progetto
pari a mq. 74.000.
L'intervento edilizio prevede la realizzazione di un parco per
attività industriali che potrà accogliere circa
25 nuove aziende. L'ingresso principale si collega a corso Romania
con un viale che attraversa un'ampia area a verde con presenza
di alberature, su cui si affacciano tre edifici di quattro piani
fuori terra. All'interno dell'area gli edifici produttivi vengono
articolati su due assi viari alberati, a quattro corsie e a doppio
senso di marcia, funzionali al flusso di traffico pesante di servizio
alle imprese da insediare. La progettazione degli edifici da realizzarsi
all'interno nell'anello viario prevede uno studio di volumetrie
complesse attraverso la disarticolazione delle superfici di copertura
per favorire una maggiore esposizione degli impianti alla illuminazione
naturale ed evitare volumetrie a parallelepipedo standardizzate.
Dal punto di vista urbanistico il progetto si configura, ai sensi
del combinato disposto dell' articolo 4, lettera g), con l'articolo
14, punto 7, delle N.U.E.A. del P.R.G., quale intervento di ristrutturazione
urbanistica, subordinato alla stipulazione di una convenzione
urbanistica ex articolo 49, comma 5, della L.U.R. con obbligo
del reperimento degli standards urbanistici previsti dalla L.U.R.
stessa.
Nello specifico i servizi pubblici di progetto pari a mq. 13.190,
maggiori del fabbisogno pari a mq. 11.966, sono così articolati:
per area a parcheggio su corso Romania mq. 560, per parcheggio
su strada delle Cascinette mq. 1.260, per accesso veicolare su
corso Romania mq. 1.005, per aree a verde mq. 10.365.
I dati tecnici fondamentali di progetto relativi all'intervento,
che si attuerà mediante il rilascio di permessi di costruire,
possono essere così riassunti:
- |
Superficie territoriale |
mq. |
131.629 |
- |
Superficie Fondiaria |
mq. |
118.439 |
- |
S.L.P. Totale x attività produttive (100%) |
mq. |
74.000 |
- |
Superficie Servizi Totali |
mq. |
13.190 |
- |
Superficie a viabilità da cedere |
mq. |
2.438 |
- |
Area verde privata |
mq. |
11.883 |
- |
Parcheggi privati |
mq. |
27.484 |
- |
Aree da assoggettare |
mq. |
13.190 |
- |
Area da cedere |
mq. |
2.438. |
All'atto della sottoscrizione della Convenzione urbanistica,
il cui schema è allegato al presente provvedimento, il
soggetto proponente, pertanto, a titolo gratuito, cederà
alla Città mq. 2.438 destinati dal P.R.G. a viabilità
pubblica. Si rammenta che il soggetto proponente si obbliga a
realizzare a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione
previste dal relativo progetto preliminare, che costituisce parte
integrante del permesso di costruire convenzionato e dai successivi
progetti esecutivi delle opere stesse.
Le principali opere di urbanizzazione da realizzare sono sommariamente
di seguito indicate:
- accesso veicolare al nuovo complesso industriale, lato corso
Romania;
- due parcheggi a raso per circa 25 posti auto, lato corso Romania;
- parcheggio a raso per circa 35 posti auto, lato strada delle
Cascinette;
- sistemazione aree verdi;
- illuminazione e reti tecnologiche.
La stima degli oneri di urbanizzazione è pari a circa
Euro 1.592.480,00 di cui Euro 1.127.760,00 per oneri di urbanizzazione
primaria ed Euro 464.720,00 per oneri di urbanizzazione secondaria.
In applicazione del regolamento comunale in materia di disciplina
del contributo di costruzione, trattandosi di un intervento edilizio
per attività produttive, il soggetto proponente dovrà,
altresì, corrispondere un contributo per il trattamento
e smaltimento rifiuti pari al 50% delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, pari a circa Euro 796.240,00.
Il proponente dovrà corrispondere il contributo relativo
al costo di costruzione, qualora siano richiesti con permesso
di costruire incrementi di S.L.P. per i quali è dovuto
ai sensi del Regolamento comunale in materia di disciplina del
contributo di costruzione n. 314, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 13 febbraio 2006 (mecc. 2005 02356/038)
e s.m.i. ed ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i..
Per la descrizione puntuale e dettagliata delle modalità
di attuazione dell'intervento si rinvia allo schema di convenzione
ed agli elaborati tecnici allegati al presente provvedimento.
La Commissione Edilizia, in data 17 luglio 2008, ha espresso
parere favorevole al progetto planivolumetrico di cui al permesso
di costruire convenzionato in oggetto.
Il Settore Ambiente e Territorio - Ufficio Inquinamento Acustico,
ha espresso parere di coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica
e favorevole circa la valutazione revisionale del clima acustico.
Il Settore Urbanizzazioni, a seguito della Conferenza dei Servizi
sulle opere di urbanizzazione, ha espresso, in data 1 ottobre
2008, parere complessivamente favorevole, con l'indicazione che
nella successiva fase di redazione del progetto esecutivo delle
opere di urbanizzazione debbano essere effettuati tutti gli adeguamenti
richiesti.
Inoltre, le attività che andranno ad insediarsi nel nuovo
complesso industriale dovranno rispettare la normativa vigente
in materia ambientale con particolare attenzione alle procedure
di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza.
La presente deliberazione è stata trasmessa, con nota
del 22 ottobre 2008 della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata,
al Consiglio della Circoscrizione 6 per l'acquisizione del relativo
parere, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione n.
123/2008 del 20 novembre 2008 (mecc. 2008 07699/089), che si allega
(all. 11 - n. ), ha espresso, in relazione al provvedimento
in oggetto, parere favorevole.
Infine, in osservanza dell'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 380/2001,
si prende atto che, in relazione al presente permesso di costruire
convenzionato, non ricorrono le condizioni di definizione degli
elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali
e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti
urbanistici le disposizioni di cui al medesimo articolo in materia
di sostituzione di permesso di costruire ed autorizzazione edilizia
con denuncia di inizio attività.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1997 n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. vigente approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa
che qui integralmente si richiamano, il permesso di costruire
convenzionato, ai sensi dell'articolo 49, comma 5 della L.U.R.,
relativo all'area ricompresa in zona industriale fra corso Romania
e strada delle Cascinette, che si compone dei seguenti elaborati:
- |
relazione tecnica |
(all. 1 - n. ); |
- |
Progetto Tav. 1 - Inquadramento |
(all. 2 - n. ); |
- |
Progetto Tav. 2 - Dati generali reti di distribuzione |
(all. 3 - n. ); |
- |
Progetto Tav. 3 - Tavola prescrittiva |
(all. 4 - n. ); |
- |
Progetto Tav. 4 - Urbanizzazioni Private |
(all. 5 - n. ); |
- |
Progetto Tav. 5 Progetto indicativo (Planivolumetrico di progetto, Individuazione Lotti di proprietà) |
(all. 6 - n. ); |
- |
Progetto Tav. 6 Progetto indicativo (Tipologie Edilizie, Sezioni, Viste tridimensionali) |
(all. 7 - n. ); |
- |
Progetto preliminare opere di urbanizzazione |
(all. 8 - n. ); |
- |
Copia atti di proprietà |
(all. 9 - n. ); |
- |
Schema di convenzione |
(all. 10 - n. ); |
All'allegato 10 - Schema di convenzione - al provvedimento, presentato dall'Assessore Viano:
- nelle premesse, seconda riga del punto "9)", la
parola: "max" è soppressa.
- al termine del secondo comma dell'ARTICOLO 4 - Aree in cessione
alla Città -, dopo le parole: "
premesse del
presente atto", inserire il seguente testo:
"e fatta salva la servitù di passaggio, a titolo gratuito,
da costituirsi con il presente atto gravante sul fondo in cessione,
a favore del fondo di proprietà del proponente da assoggettarsi
ai sensi del successivo articolo 5 ed a favore dell'area privata,
sempre di proprietà del proponente. La suddetta servitù
viene meglio rappresentata ed individuata catastalmente nella
planimetria allegata alla presente convenzione (allegato 4)".
- l'ARTICOLO 7 - Utilizzazione urbanistica ed edilizia delle aree
-, è sostituito dal seguente:
" ARTICOLO 7
Utilizzazione urbanistica ed edilizia delle aree
La presente convenzione prevede l'utilizzazione edificatoria delle
aree come indicato in premessa.
L'intervento edilizio, secondo la normativa del P.R.G. vigente
relativa all'area, prevede mq. 74.000 di S.L.P.; sarà comunque
possibile estendere tale quantità nei limiti dell' indice
di densità fondiaria di mq. 1,35 S.L.P./mq. S.F, purché
il fabbisogno di aree per servizi del mix funzionale/tipologico
proposto rispetti la quantità complessiva delle aree destinate
a standard urbanistici indicata all'articolo 5.
Le destinazioni d'uso previste per l'insediamento sono quelle
indicate all'articolo 8, punto 11, delle N.U.E.A. del P.R.G. ad
esclusione di quelle indicate all'articolo 3 punto 3A3 delle stesse,
con i limiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale
12 marzo 2007 (mecc. 10283/122 "Approvazione dei criteri
comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale
e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio
al dettaglio su aree private." L'esatta definizione della
S.L.P. verrà effettuata per ogni singolo permesso di costruire,
fermo restando il rispetto delle quantità complessive.
Poiché la variante 115 al P.R.G. vigente, adottata dal
Consiglio Comunale in data 28 luglio 2008, distingue la normativa
da applicare agli edifici da realizzare nelle zone urbane consolidate
per attività produttive secondo la tipologia adottata,
nella presentazione dei singoli permessi a costruire dovrà
essere verificato il rispetto delle prescrizioni dell' articolo
14 N.U.E.A. di P.R.G..
I valori relativi alle distanze dai confini, dai fili stradali
ed edilizi, alle quantità di parcheggi privati, indicati
nella documentazione progettuale allegata alla presente convenzione
costituiscono i valori minimi da osservare per la realizzazione
degli interventi disciplinati dalla presente convenzione.
Tali valori dovranno conseguentemente essere modificati in relazione
alle tipologie e destinazioni d' uso di volta in volta adottate,
fermo restando che il fabbisogno di aree per servizi del mix funzionale/tipologico
proposto dovrà rispettare la quantità complessiva
delle aree destinate a standard urbanistici indicata all'articolo
5.
Prima del rilascio dei permessi di costruire per quanto di competenza
il Proponente dovrà produrre al Settore Ambiente e Territorio
della Città, ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 447/1995,
una valutazione previsionale del clima acustico.
Viene inoltre nominato, per la durata del programma edilizio indicato
all'articolo 8, un referente acustico del parco tecnologico che
assicuri il coordinamento dei necessari approfondimenti da produrre
in sede di istanze autorizzative per l'avvio delle attività
quali le valutazioni previsionali di impatto acustico, al fine
del rispetto dei limiti vigenti in materia di inquinamento acustico
da parte di tutte le aziende in modo coordinato e congiunto.
Tale referente è stato individuato nella persona del Sig.
nato il
a
domiciliato in
via
.
Eventuali variazioni del nominativo indicato dovranno essere comunicate
per tempo al Settore Ambiente e Territorio della Città.".
- l'ARTICOLO 9 - Contributo inerente allo smaltimento rifiuti
-, è sostituito dal seguente:
" ARTICOLO 10
Contributo inerente allo smaltimento rifiuti
Il Proponente corrisponderà, ai sensi del D.P.R. 6 giugno
2001 n. 380, il contributo relativo allo smaltimento rifiuti quale
determinato al momento del rilascio di ogni singolo permesso di
costruire calcolato in base a quanto prescritto dall'articolo
12 del Regolamento comunale n. 314 in materia di disciplina del
contributo di costruzione.
Detto onere potrà essere corrisposto in quattro rate semestrali,
la prima delle quali dovrà essere versata al momento del
rilascio del primo dei permessi di costruire.
Il pagamento degli oneri residui oltre la prima rata dovrà
essere garantito con fideiussione secondo i criteri della generalità
dei permessi di costruire.
Il proponente dovrà corrispondere il contributo relativo
al costo di costruzione, qualora siano richieste con permesso
di costruire quote di S.L.P. con destinazioni d'uso per le quali
lo stesso sia dovuto ai sensi del Regolamento comunale n. 314
in materia di disciplina del contributo di costruzione.".
- al termine dell'ARTICOLO 11 - Opere di urbanizzazione - inserire
il seguente:
" ARTICOLO 11bis
Collegamento alla rete fognaria
Lo scarico in via transitoria delle acque provenienti dall'ambito
in oggetto nel canale ex SNIA, potrà avvenire a condizione
che gli scarichi provenienti dall'ambito in oggetto si conformino
a quanto indicato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.
16-20234/2008 rilasciata dalla Provincia di Torino a Michelin
S.p.A. in data 7 marzo 2008, attenendosi anche al piano di monitoraggio
e controllo previsto nella stessa.
La proprietà Investimenti 101 S.r.l. dovrà aderire
e adeguarsi al piano di separazione delle reti chiesto dalla Provincia
a Michelin S.p.A., impegnandosi sin d'ora ad allacciarsi alle
nuove canalizzazioni che saranno realizzate su Strada delle Cascinette.".