Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 192
2008 06741/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 DICEMBRE 2008
(proposta dalla G.C. 21 ottobre 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 6 - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 49, COMMA 5, DELLA L.U.R., INERENTE ALL'AREA INDUSTRIALE RICOMPRESA FRA CORSO ROMANIA E STRADA DELLE CASCINETTE. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

L'area oggetto della proposta di attuazione mediante permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'articolo 49, quinto comma, della L.U.R., è ricompresa nella Circoscrizione 6, nel territorio nord cittadino, in prossimità dell'imbocco dell'autostrada A4 Torino-Milano, fra corso Romania a nord, strada delle Cascinette a sud, l'attuale centro commerciale "Auchan" a ovest e lo stabilimento Michelin a est.
Tale area è classificata dal P.R.G. vigente in zona urbana consolidata per attività produttive ove sono consentiti interventi di trasformazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 delle N.U.E.A. di P.R.G. con densità fondiaria massima pari a mq. 1,35 S.L.P./mq. S.F., che genera una S.L.P. di progetto pari a mq. 74.000.
L'intervento edilizio prevede la realizzazione di un parco per attività industriali che potrà accogliere circa 25 nuove aziende. L'ingresso principale si collega a corso Romania con un viale che attraversa un'ampia area a verde con presenza di alberature, su cui si affacciano tre edifici di quattro piani fuori terra. All'interno dell'area gli edifici produttivi vengono articolati su due assi viari alberati, a quattro corsie e a doppio senso di marcia, funzionali al flusso di traffico pesante di servizio alle imprese da insediare. La progettazione degli edifici da realizzarsi all'interno nell'anello viario prevede uno studio di volumetrie complesse attraverso la disarticolazione delle superfici di copertura per favorire una maggiore esposizione degli impianti alla illuminazione naturale ed evitare volumetrie a parallelepipedo standardizzate.
Dal punto di vista urbanistico il progetto si configura, ai sensi del combinato disposto dell' articolo 4, lettera g), con l'articolo 14, punto 7, delle N.U.E.A. del P.R.G., quale intervento di ristrutturazione urbanistica, subordinato alla stipulazione di una convenzione urbanistica ex articolo 49, comma 5, della L.U.R. con obbligo del reperimento degli standards urbanistici previsti dalla L.U.R. stessa.
Nello specifico i servizi pubblici di progetto pari a mq. 13.190, maggiori del fabbisogno pari a mq. 11.966, sono così articolati: per area a parcheggio su corso Romania mq. 560, per parcheggio su strada delle Cascinette mq. 1.260, per accesso veicolare su corso Romania mq. 1.005, per aree a verde mq. 10.365.
I dati tecnici fondamentali di progetto relativi all'intervento, che si attuerà mediante il rilascio di permessi di costruire, possono essere così riassunti:

-

Superficie territoriale

mq.

131.629

-

Superficie Fondiaria

mq.

118.439

-

S.L.P. Totale x attività produttive (100%)

mq.

74.000

-

Superficie Servizi Totali

mq.

13.190

-

Superficie a viabilità da cedere

mq.

2.438

-

Area verde privata

mq.

11.883

-

Parcheggi privati

mq.

27.484

-

Aree da assoggettare

mq.

13.190

-

Area da cedere

mq.

2.438.

All'atto della sottoscrizione della Convenzione urbanistica, il cui schema è allegato al presente provvedimento, il soggetto proponente, pertanto, a titolo gratuito, cederà alla Città mq. 2.438 destinati dal P.R.G. a viabilità pubblica. Si rammenta che il soggetto proponente si obbliga a realizzare a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione previste dal relativo progetto preliminare, che costituisce parte integrante del permesso di costruire convenzionato e dai successivi progetti esecutivi delle opere stesse.
Le principali opere di urbanizzazione da realizzare sono sommariamente di seguito indicate:
- accesso veicolare al nuovo complesso industriale, lato corso Romania;
- due parcheggi a raso per circa 25 posti auto, lato corso Romania;
- parcheggio a raso per circa 35 posti auto, lato strada delle Cascinette;
- sistemazione aree verdi;
- illuminazione e reti tecnologiche.
La stima degli oneri di urbanizzazione è pari a circa Euro 1.592.480,00 di cui Euro 1.127.760,00 per oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 464.720,00 per oneri di urbanizzazione secondaria.
In applicazione del regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione, trattandosi di un intervento edilizio per attività produttive, il soggetto proponente dovrà, altresì, corrispondere un contributo per il trattamento e smaltimento rifiuti pari al 50% delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, pari a circa Euro 796.240,00.
Il proponente dovrà corrispondere il contributo relativo al costo di costruzione, qualora siano richiesti con permesso di costruire incrementi di S.L.P. per i quali è dovuto ai sensi del Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione n. 314, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 13 febbraio 2006 (mecc. 2005 02356/038) e s.m.i. ed ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i..
Per la descrizione puntuale e dettagliata delle modalità di attuazione dell'intervento si rinvia allo schema di convenzione ed agli elaborati tecnici allegati al presente provvedimento.
La Commissione Edilizia, in data 17 luglio 2008, ha espresso parere favorevole al progetto planivolumetrico di cui al permesso di costruire convenzionato in oggetto.
Il Settore Ambiente e Territorio - Ufficio Inquinamento Acustico, ha espresso parere di coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica e favorevole circa la valutazione revisionale del clima acustico.
Il Settore Urbanizzazioni, a seguito della Conferenza dei Servizi sulle opere di urbanizzazione, ha espresso, in data 1 ottobre 2008, parere complessivamente favorevole, con l'indicazione che nella successiva fase di redazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione debbano essere effettuati tutti gli adeguamenti richiesti.
Inoltre, le attività che andranno ad insediarsi nel nuovo complesso industriale dovranno rispettare la normativa vigente in materia ambientale con particolare attenzione alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza.
La presente deliberazione è stata trasmessa, con nota del 22 ottobre 2008 della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, al Consiglio della Circoscrizione 6 per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione n. 123/2008 del 20 novembre 2008 (mecc. 2008 07699/089), che si allega (all. 11 - n. ), ha espresso, in relazione al provvedimento in oggetto, parere favorevole.
Infine, in osservanza dell'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 380/2001, si prende atto che, in relazione al presente permesso di costruire convenzionato, non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui al medesimo articolo in materia di sostituzione di permesso di costruire ed autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1997 n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. vigente approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano, il permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'articolo 49, comma 5 della L.U.R., relativo all'area ricompresa in zona industriale fra corso Romania e strada delle Cascinette, che si compone dei seguenti elaborati:

-

relazione tecnica

(all. 1 - n.           );

-

Progetto Tav. 1 - Inquadramento

(all. 2 - n.           );

-

Progetto Tav. 2 - Dati generali reti di distribuzione

(all. 3 - n.           );

-

Progetto Tav. 3 - Tavola prescrittiva

(all. 4 - n.           );

-

Progetto Tav. 4 - Urbanizzazioni Private

(all. 5 - n.           );

-

Progetto Tav. 5 Progetto indicativo (Planivolumetrico di  progetto, Individuazione Lotti di proprietà)

(all. 6 - n.           );

-

Progetto Tav. 6 Progetto indicativo (Tipologie Edilizie, Sezioni, Viste tridimensionali)

(all. 7 - n.           );

-

Progetto preliminare opere di urbanizzazione

(all. 8 - n.           );

-

Copia atti di proprietà

(all. 9 - n.           );

-

Schema di convenzione

(all. 10 - n.         );


2) di provvedere alla stipula per atto pubblico della Convenzione stessa, entro il termine di 12 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dal proponente unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione stessa, a norma del regolamento per la disciplina dei contratti vigente e s.m.i., fra il soggetto proponente "Società Investimenti 101 S.p.A." con sede in Torino, via Monte Asolone n. 4, codice fiscale 09249140014, ed il Comune di Torino, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante, nonché al rappresentante del Comune di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte le modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
3) di prendere atto che gli introiti relativi agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione saranno acquisiti a cura della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata;
4) di prendere atto che, in osservanza della Legge 21 dicembre 2001 n. 443, articolo 1, sesto comma, in relazione alla presente Concessione Convenzionata non ricorrono le condizioni di definizione degli elementi di carattere plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all'articolo 1, sesto comma, della medesima legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Sono stati inoltre approvati i seguenti emendamenti:

All'allegato 10 - Schema di convenzione - al provvedimento, presentato dall'Assessore Viano:

- nelle premesse, seconda riga del punto "9)", la parola: "max" è soppressa.
- al termine del secondo comma dell'ARTICOLO 4 - Aree in cessione alla Città -, dopo le parole: "… premesse del presente atto", inserire il seguente testo:
"e fatta salva la servitù di passaggio, a titolo gratuito, da costituirsi con il presente atto gravante sul fondo in cessione, a favore del fondo di proprietà del proponente da assoggettarsi ai sensi del successivo articolo 5 ed a favore dell'area privata, sempre di proprietà del proponente. La suddetta servitù viene meglio rappresentata ed individuata catastalmente nella planimetria allegata alla presente convenzione (allegato 4)".
- l'ARTICOLO 7 - Utilizzazione urbanistica ed edilizia delle aree -, è sostituito dal seguente:

" ARTICOLO 7
Utilizzazione urbanistica ed edilizia delle aree
La presente convenzione prevede l'utilizzazione edificatoria delle aree come indicato in premessa.
L'intervento edilizio, secondo la normativa del P.R.G. vigente relativa all'area, prevede mq. 74.000 di S.L.P.; sarà comunque possibile estendere tale quantità nei limiti dell' indice di densità fondiaria di mq. 1,35 S.L.P./mq. S.F, purché il fabbisogno di aree per servizi del mix funzionale/tipologico proposto rispetti la quantità complessiva delle aree destinate a standard urbanistici indicata all'articolo 5.
Le destinazioni d'uso previste per l'insediamento sono quelle indicate all'articolo 8, punto 11, delle N.U.E.A. del P.R.G. ad esclusione di quelle indicate all'articolo 3 punto 3A3 delle stesse, con i limiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale 12 marzo 2007 (mecc. 10283/122 "Approvazione dei criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree private." L'esatta definizione della S.L.P. verrà effettuata per ogni singolo permesso di costruire, fermo restando il rispetto delle quantità complessive.
Poiché la variante 115 al P.R.G. vigente, adottata dal Consiglio Comunale in data 28 luglio 2008, distingue la normativa da applicare agli edifici da realizzare nelle zone urbane consolidate per attività produttive secondo la tipologia adottata, nella presentazione dei singoli permessi a costruire dovrà essere verificato il rispetto delle prescrizioni dell' articolo 14 N.U.E.A. di P.R.G..
I valori relativi alle distanze dai confini, dai fili stradali ed edilizi, alle quantità di parcheggi privati, indicati nella documentazione progettuale allegata alla presente convenzione costituiscono i valori minimi da osservare per la realizzazione degli interventi disciplinati dalla presente convenzione.
Tali valori dovranno conseguentemente essere modificati in relazione alle tipologie e destinazioni d' uso di volta in volta adottate, fermo restando che il fabbisogno di aree per servizi del mix funzionale/tipologico proposto dovrà rispettare la quantità complessiva delle aree destinate a standard urbanistici indicata all'articolo 5.
Prima del rilascio dei permessi di costruire per quanto di competenza il Proponente dovrà produrre al Settore Ambiente e Territorio della Città, ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 447/1995, una valutazione previsionale del clima acustico.
Viene inoltre nominato, per la durata del programma edilizio indicato all'articolo 8, un referente acustico del parco tecnologico che assicuri il coordinamento dei necessari approfondimenti da produrre in sede di istanze autorizzative per l'avvio delle attività quali le valutazioni previsionali di impatto acustico, al fine del rispetto dei limiti vigenti in materia di inquinamento acustico da parte di tutte le aziende in modo coordinato e congiunto.
Tale referente è stato individuato nella persona del Sig. …………………………………… nato il ……………………… a …………… domiciliato in ………… via …………………………………….
Eventuali variazioni del nominativo indicato dovranno essere comunicate per tempo al Settore Ambiente e Territorio della Città.".
- l'ARTICOLO 9 - Contributo inerente allo smaltimento rifiuti -, è sostituito dal seguente:

" ARTICOLO 10
Contributo inerente allo smaltimento rifiuti
Il Proponente corrisponderà, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il contributo relativo allo smaltimento rifiuti quale determinato al momento del rilascio di ogni singolo permesso di costruire calcolato in base a quanto prescritto dall'articolo 12 del Regolamento comunale n. 314 in materia di disciplina del contributo di costruzione.
Detto onere potrà essere corrisposto in quattro rate semestrali, la prima delle quali dovrà essere versata al momento del rilascio del primo dei permessi di costruire.
Il pagamento degli oneri residui oltre la prima rata dovrà essere garantito con fideiussione secondo i criteri della generalità dei permessi di costruire.
Il proponente dovrà corrispondere il contributo relativo al costo di costruzione, qualora siano richieste con permesso di costruire quote di S.L.P. con destinazioni d'uso per le quali lo stesso sia dovuto ai sensi del Regolamento comunale n. 314 in materia di disciplina del contributo di costruzione.".
- al termine dell'ARTICOLO 11 - Opere di urbanizzazione - inserire il seguente:
" ARTICOLO 11bis
Collegamento alla rete fognaria
Lo scarico in via transitoria delle acque provenienti dall'ambito in oggetto nel canale ex SNIA, potrà avvenire a condizione che gli scarichi provenienti dall'ambito in oggetto si conformino a quanto indicato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 16-20234/2008 rilasciata dalla Provincia di Torino a Michelin S.p.A. in data 7 marzo 2008, attenendosi anche al piano di monitoraggio e controllo previsto nella stessa.
La proprietà Investimenti 101 S.r.l. dovrà aderire e adeguarsi al piano di separazione delle reti chiesto dalla Provincia a Michelin S.p.A., impegnandosi sin d'ora ad allacciarsi alle nuove canalizzazioni che saranno realizzate su Strada delle Cascinette.".