Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali

Divisione Edilizia Residenziale Pubblica

Settore Bandi e Assegnazioni 

n. ord. 178

2008 06725/012

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 NOVEMBRE 2009

(proposta dalla G.C. 21 ottobre 2008)

 

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

 

Sessione Ordinaria

 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente CASTRONOVO Giuseppe ed al Sindaco CHIAMPARINO Sergio, i Consiglieri:

 

ANGELERI Antonello

BONINO Gian Luigi

BUSSOLA Cristiano

CANTORE Daniele

CAROSSA Mario

CASSANO Luca

CASSIANI Luca

CENTILLO Maria Lucia

CERUTTI Monica

COPPOLA Michele

CUGUSI Vincenzo

CUNTRO' Gioacchino

CUTULI Salvatore

FERRANTE Antonio

FERRARIS Giovanni Maria

GALASSO Ennio Lucio

GALLO Domenico

GALLO Stefano

GANDOLFO Salvatore

GENISIO Domenica

GENTILE Lorenzo

GHIGLIA Agostino

GIORGIS Andrea

GOFFI Alberto

GRIMALDI Marco

LAVOLTA Enzo

LEVI-MONTALCINI Piera

LO RUSSO Stefano

LONERO Giuseppe

LOSPINUSO Rocco

MAURO Massimo

OLMEO Gavino

PETRARULO Raffaele

PORCINO Gaetano

RAVELLO Roberto Sergio

SALINAS Francesco

SALTI Tiziana

SCANDEREBECH Federica

SILVESTRINI Maria Teresa

TEDESCO Giuliana

TROIANO Dario

TROMBINI Claudio

TRONZANO Andrea

VENTRIGLIA Ferdinando

ZANOLINI Carlo

 

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 47 presenti, nonché gli Assessori: BORGOGNO Giuseppe - MANGONE Domenico - PASSONI Gianguido - SESTERO Maria Grazia - TRICARICO Roberto - VIANO Mario.

 

Risultano assenti i Consiglieri: CALGARO Marco - MINA Alberto - MORETTI Gabriele - RATTAZZI Giulio Cesare.

 

Con la partecipazione del Segretario Generale REPICE dr. Adolfo.

 

SEDUTA PUBBLICA     

 

OGGETTO: REGOLAMENTO ASSEGNAZIONI ALLOGGI E.R.P.S. E ALTRI INTERVENTI PER FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA - DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE MECC. 2004 01729/012 - MODIFICHE ARTICOLI 2, 4, 6, 9 E 11 - APPROVAZIONE.

       Proposta dell'Assessore Tricarico.  

 

       L'adozione del Regolamento di cui alla deliberazione Consiglio Comunale (mecc. 2004 01729/012) esecutiva dal 1° novembre 2004 è intervenuta dopo decenni di attività ininterrotta, per fronteggiare, con l'assegnazione di un alloggio popolare, il problema dell'emergenza abitativa connesso alla perdita dell'abitazione a seguito di procedure di estromissione coatta e/o a situazioni personali segnalate dai Servizi Socioassistenziali.

       Il Regolamento, senza aver introdotto alcuna modifica di merito o di disciplina, ha sistematizzato in un unico provvedimento il quadro legislativo di riferimento, tutti gli interventi e le metodologie già utilizzati e progressivamente consolidati, nonché le competenze della Commissione C.E.A. nell'occasione confermata come organo permanente.

       Il Regolamento ha altresì contribuito a migliorare la visibilità delle scelte dell'Amministrazione in questo settore nel quale opera esercitando la facoltà, attribuita dall'art. 13 comma 1 della Legge Regione Piemonte n. 45/1996 e s.m.i., di destinare per l'emergenza abitativa una determinata quota degli alloggi di e.r.p.s. disponibili annualmente, quindi assegnabili al di fuori delle graduatorie dei bandi generali.

       In anni più recenti l'Amministrazione ha assunto altre iniziative, ugualmente richiamate e contemplate dal Regolamento, che esulano dalla gestione dell'e.r.p.s., essendo finalizzate attraverso istruttorie, in parte simili, ad agevolare le famiglie a reddito modesto nella ricerca di abitazione nel mercato privato della locazione e che nell'ultimo periodo hanno avuto un'estensione di applicazione equivalente alle assegnazioni di e.r.p.s. per emergenza.

       L'insieme dei criteri stabiliti all'inizio dell'attività dall'Amministrazione per l'esame delle varie istanze e l'insieme delle disposizioni operative derivanti dalla loro applicazione convalidate dall'ampissima sperimentazione, hanno consentito di trattare le situazioni di emergenza secondo le priorità individuate e rapportate alla consistenza delle risorse abitative disponibili.

       E' questo il nucleo centrale del Regolamento, vi sono previste tutte le condizioni che devono ricorrere congiuntamente ai requisiti di legge dell'accesso all'e.r.p.s. affinché sia possibile assegnare l'alloggio popolare con l'iter accelerato dell'emergenza abitativa.

       E' stato notato in questi anni di applicazione del Regolamento che alcuni punti dell'articolo 9 e un esiguo numero di altre frasi e termini tecnicistici, non sono risultati sempre di facile lettura ai fini di una percezione immediata perciò sono stati attivati gli uffici competenti per predisporre la sostituzione delle dizioni meno esplicite con altre sempre puntuali ma in un linguaggio semplificato.

       In merito alle menzionate difficoltà di lettura va comunque precisato che gli utenti non incontrano in ogni caso reali difficoltà in quanto sono assistiti e ricevono tutte le spiegazioni necessarie o richieste durante il procedimento anche prima della presentazione della domanda.

       Certamente il miglioramento espositivo di alcune norme serve non solo a rendere più agevole la consultazione ma anche ad escludere l'insorgenza di qualsiasi dubbio sul significato letterale assumendo anche, per quanto occorre, la valenza di interpretazione autentica delle stesse.

       Quanto sopra anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 6236/07 che ha accolto il ricorso avversario basandosi esclusivamente sull'interpretazione letterale della disposizione del punto 1 comma 2 articolo 9 del Regolamento.

       Per memoria viene brevemente ricordato che al punto 1 comma 2 articolo 9 è stabilita la condizione del regolare pagamento del canone per un certo numero di mesi prima dell'insorgenza della morosità, condizione che deve ricorrere per esaminare una qualsiasi delle situazioni rientranti nelle varie ipotesi "in deroga" previste al comma 2.

       Così è stata applicata costantemente e in modo univoco atteso che lo scopo della norma è quello di consentire un riscontro sulla posizione iniziale dell'inquilino senza riserve riguardo alla regolarità del contratto di locazione data la continuità del pagamento del canone almeno per un periodo e sulla base di tale presupposto valutare le cause dell'insorgenza della morosità.

       Infatti l'articolo 9, per evidenti ragioni di equità e trasparenza, ha come finalità precipua quella di respingere i comportamenti di inadempienza, dato il valore sociale dell'assolvenza di obblighi anche di natura civilistica, nonché di respingere e disincentivare inadempienze eventualmente volte ad ottenere l'alloggio popolare in via accelerata.

       Quanto alla riformulazione delle varie parti di testo, l'articolo 9, uno dei più complessi, sia per la quantità delle disposizioni sia per la delicatezza delle situazioni contemplate, è stato interamente riscritto con l'intendimento di non creare possibili distonie dovute a modifiche frammentarie e di rendere più evidente la ratio di ogni singola disposizione.

       In particolare le deroghe previste sulla base di determinati requisiti vincolanti per  risolvere alcune gravi situazioni, per garantire omogeneità e trasparenza di giudizio ed evitare aspettative infondate, sono state meglio dettagliate per eliminare i sopra enunciati problemi interpretativi creati dalla precedente dizione letterale.

       La considerazione preliminare comune ad ogni ipotesi di deroga è che coesistano due circostanze, da un lato non vi siano riserve sulla correttezza iniziale del rapporto locatizio, sulla regolare stipulazione in condizioni di solvibilità da parte del conduttore, confermate da un periodo di pagamento dei canoni, dall'altro lato vi sia una relazione temporale e causale tra l'insorgenza della morosità e il sopravvenire di gravi condizioni di debolezza socio-economica dovute a vicende personali.

       Dell'articolo 4 è stata riformulata la parte iniziale del primo comma scomponendo in due il primo tratto (-) dell'elenco delle competenze della Commissione C.E.A. per porre immediatamente in evidenza la regola generale (fatte salve le deroghe) dell'esclusione delle procedure di estromissione coatta per morosità o altre inadempienze di cui è già stato riferito, risultante dagli articoli successivi e dall'articolo 9.

       Dello stesso articolo 4 sono stati soppressi due punti: l'ultimo periodo del comma 3 perché sostanzialmente non ha natura di una norma essendo attinente ad una prassi comportamentale espressione del rapporto collaborativo tra l'Amministrazione e la Commissione C.E.A., ed il comma 4 perché regolamenta una situazione di emergenza abitativa superata a seguito dell'assegnazione di una casa popolare mediante procedura ordinaria del Bando Generale.

       E' stato riformulato il punto 5 del comma 1 dell'articolo 6, allo scopo, come per ogni altra parte riformulata, di una maggiore chiarezza testuale volendo fra l'altro sostituire termini giuridici, che erano stati invece utilizzati secondo il loro significato nel linguaggio corrente.

       Inoltre è stato riformulato il comma 1 dell'articolo 11 ampliando la valenza del provvedimento giudiziale di assegnazione dell'abitazione familiare alle unioni di fatto con riferimento ai figli minori, in conformità all'orientamento della giurisprudenza anche della Corte Costituzionale.

       Infine è stato introdotto il comma 4 dell'articolo 2 che prevede la sostituzione dei componenti della Commissione o loro eventuali delegati in caso di mancata partecipazione alle relative sedute per un periodo superiore a sei mesi.

       Viene quindi proposta l'approvazione delle modifiche sopra indicate come risultanti nell'allegato "A bis".   

       Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, sulla presente proposta di deliberazione sono stati raccolti i pareri dei Consigli di Circoscrizione.

       Sono pervenuti entro i termini i pareri favorevoli delle Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 (all. 1-9 - nn.                                                      ).

       Le Circoscrizioni 1, 2 e 3 formulano in specifico alcune richieste; la Circoscrizione 8 ha espresso parere favorevole a condizione che vengano recepite le proposte formulate.

       La Circoscrizione 9 ha trasmesso fuori termine, in data 14 gennaio u.s., parere favorevole condizionato (all. 10 - n.                     ).

       Si sintetizzano qui di seguito richieste e proposte delle suddette Circoscrizioni:

-      la Circoscrizione 1, con deliberazione del 19 novembre 2008 (mecc. 2008 07517/084), ha espresso parere favorevole "con l'auspicio che si possa prevedere una maggior disponibilità di alloggi di edilizia economica-popolare per permettere di soddisfare sempre più la richiesta delle famiglie e delle persone in difficoltà". Tale auspicio è in linea con le politiche per la casa dell'Amministrazione Comunale dirette ad ampliare con differenti linee di intervento il numero di alloggi pubblici da destinare a cittadini in emergenza abitativa;

-      la Circoscrizione 2, con deliberazione del 1 dicembre 2008 (mecc. 2008 08146/085), ha espresso parere favorevole "chiedendo in relazione al requisito comune alle varie ipotesi di deroga della regolare corresponsione del canone di locazione, di rendere meno rigida la sua formulazione e il carattere di continuità nel pagamento, consentendo l'assegnazione della casa popolare ai soggetti che hanno comunque effettuato il pagamento di almeno 10 mensilità del canone anche non continuative, nel corso del primo anno di contratto"; tale proposta si ritiene accoglibile prevedendo in tal senso una riformulazione dell'articolo 9 del Regolamento;

-      la Circoscrizione 3, con deliberazione del 27 novembre 2008 (mecc. 2008 08123/086), ha espresso parere favorevole ed "impegna l'Amministrazione a rendere disponibili tutte le unità immobiliari del Patrimonio della Città, destinate a residenza, per fronteggiare nel breve periodo il problema e ad aprire tutti i canali previsti dalla legge per realizzare nel più breve tempo possibile alloggi destinati ad e.r.p.s. e a favorire interventi di social housing"; tale impegno può essere assunto attraverso la realizzazione del piano casa della Città relativo al biennio 2009/2010, diretto ad ampliare, con differenti linee di intervento, il numero di alloggi pubblici da destinare a cittadini in emergenza abitativa;

-      la Circoscrizione 8, con deliberazione del 26 novembre 2008 (mecc. 2008 07918/091), ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento dei suggerimenti di seguito indicati: "Sul territorio di questa Circoscrizione esiste un numero ridottissimo di alloggi popolari e di case ATC, mentre il numero di migranti residenti è notoriamente alto. Si ritiene quindi opportuno richiedere alla C.E.A. la disponibilità a dialogare direttamente con questa Circoscrizione ed i dirigenti dei locali Servizi Sociali". Si rileva al riguardo come il Regolamento preveda già forme di "dialogo" con la Circoscrizione poiché le segnalazioni dei casi vengono formulate dai locali Servizi Sociali Circoscrizionali;

-      la Circoscrizione 9, con deliberazione del 13 gennaio 2009 (mecc. 2009 00041/092), ha espresso parere favorevole condizionato alla modifica di seguito indicata: "all'Art. 6 comma l punto 5 aggiungere dopo "diritto di abitazione ecc." fatta salva l'ipotesi in cui venga accertato che la stipulazione dei suddetti contratti non sia finalizzata ad eludere la normativa civile e fiscale". Tale modifica consentirebbe, ai fini dell'assegnazione di un alloggio di e.r.p.s. a titolo di emergenza abitativa, di equiparare il rapporto di natura locativa per l'abitazione stabile ad altre tipologie quali il comodato od il diritto di abitazione in realtà adottate con il solo scopo di eludere la normativa civile e fiscale. Si ritiene tale proposta di modifica non accoglibile poiché la presunta elusione della legge deve essere fatta valere dagli interessati nelle opportune sedi giudiziarie ove rivolgersi per il riconoscimento del diritto di occupazione dell'alloggio a titolo locativo ai sensi dell'articolo 2 della Legge 431/1998.

       Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano:

1)     di approvare le modificazioni del Regolamento per l'assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica in emergenza abitativa consistenti nella introduzione del comma 4 dell'articolo 2, nella riformulazione del comma 1 dell'articolo 4, del numero 5 del comma 1 dell'articolo 6 e del comma 1 dell'articolo 11 e nella riformulazione per intero dell'articolo 9, nonché nella soppressione dell'ultimo periodo del comma 3 e dell'intero comma 4 dell'articolo 4, come riportate nel documento allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. A bis -n.            );

2)     di attestare che la nuova formulazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 4, del numero 5 del comma 1 dell'articolo 6 e del comma 1 dell'articolo 11 e per intero dell'articolo 9, secondo il testo riportato nel citato allegato "A bis" costituisce anche interpretazione autentica delle stesse.

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.   

 

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE

PER LA CASA E AL VERDE PUBBLICO

F.to Tricarico

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BANDI E ASSEGNAZIONI

FACENTE FUNZIONE

F.to D'Amato

 

 

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Repice

IL PRESIDENTE

Castronovo

 

 

Allegato A bis

Articolo 2 - Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa

 

1.     Nel corso della prima riunione, la Commissione procede all'elezione del Vicepresidente.

2.     La Commissione si riunisce con cadenza periodica continuativa (generalmente due volte la settimana) e si considera validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

3.     La Commissione delibera, di regola, all'unanimità. In caso di mancato accordo tra i componenti, la Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

4.     I componenti ed i loro eventuali delegati sono sostituiti con deliberazione della Giunta Comunale se non partecipano alle sedute della Commissione per un periodo superiore a sei mesi.

 

Articolo 4 - Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa

 

1.     Alla C.E.A. sono attribuite le seguenti competenze:

-      formulazione di parere di merito sulle istanze di assegnazione di alloggi di erps avanzate da nuclei familiari sottoposti a procedure esecutive di rilascio dell'abitazione, come meglio indicate agli articoli 6 e seguenti del presente Titolo. Nei casi di procedure conseguenti a sentenze per inadempienze contrattuali del conduttore, la Commissione esprime parere negativo senza altre valutazioni di merito, pertanto esprime tale parere negativo per tutti gli srratti per morosità, ad eccezione delle deroghe previste al comma 2 dell'articolo 9;

-      formulazione di parere di merito sulle istanze di assegnazione di alloggi di e.r.p.s. avanzate da nuclei familiari titolari di contratto assistito, stipulato con la partecipazione della Città, in scadenza e non rinnovabile;

-      formulazione di parere di merito in ordine alla sussistenza della condizione di emergenza abitativa in capo a nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Torino o dai Servizi Socio-Sanitari delle ASL territoriali;

-      formulazione di parere di merito in ordine alla possibilità di accesso da parte di nuclei familiari in emergenza abitativa ai contributi concessi dal Comune di Torino - Ufficio Lo.C.A.Re. a sostegno della locazione privata;

-      formulazione sulle istanze volte ad accedere ad un contratto assistito, come previsto dalla relativa deliberazione della Giunta Comunale;

-      valutazione delle istanze di riesame presentate a seguito di eventuale parere negativo espresso dalla Commissione;

-      analisi di problematiche abitative e di eventuali politiche o iniziative che la Città ritiene opportuno adottare, anche in coordinamento con i Servizi Sociali e Sanitari e con eventuali altri soggetti coinvolti.

2.     Il parere espresso dalla CEA ha carattere obbligatorio non vincolante. L'Amministrazione è tenuta, pertanto, a motivare eventuali provvedimenti assunti in difformità.

3.     Ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge Regionale 46/1995 e s.m.i., il Comune può disporre in casi di particolare urgenza, anche in deroga al possesso dei requisiti di legittimità elencati nel successivo articolo, assegnazioni provvisorie di alloggio . In tali casi l'Assessore competente potrà avvalersi della funzione consultiva della CEA chiedendole di esprimere in merito parere facoltativo. Di tutte le assegnazioni provvisorie il Presidente, informerà, comunque la Commissione nel corso della prima seduta utile.

 

Articolo 6 - Requisiti richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione

 

1.     La C.E.A., per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitati va, verifica che i cittadini sottoposti a sfratto o ad altre procedure esecutive di rilascio dell'abitazione, possiedano, oltre a quelli di legittimità richiamati all'articolo 5 del presente regolamento, anche i seguenti requisiti:

l)     residenza del richiedente nell' alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio;

2)     presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (precetto o monitoria di sgombero o successivo rinvio);

3)     presentazione dell'istanza finalizzata ad ottenere l'assegnazione di alloggio a fronte di una situazione di emergenza abitativa in data antecedente al rilascio dell'abitazione. L'istanza potrà essere presentata anche successivamente al rilascio purché entro il termine tassativo di 15 giorni dall'avvenuta esecuzione;

4)     l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti (es. verbale di conciliazione). In ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva;

5)     il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino sottoposto a procedura di sgombero deve essere di natura locativa per l'abitazione stabile, con esclusione quindi dei contratti per uso transitorio, né derivare da altre tipologie quali comodato, diritto di abitazione, ecc., inoltre non deve trattarsi di rapporti derivanti da occupazioni senza titolo accertate con sentenza (es. subaffitto non autorizzato);

6)     l'istanza di assegnazione in emergenza abitativa e le autocertificazioni richieste a corredo devono essere compilate in modo completo così da consentire l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica.

 

Articolo 9 - Esclusione degli sfratti per morosità dall'assegnazione in emergenza abitativa. Casi in deroga: ulteriori requisiti.

 

l.      Gli sfratti per morosità nel pagamento del canone di locazione e/o delle spese accessorie, come ogni altra procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione conseguente ad inadempienze contrattuali del conduttore, sono esclusi dalla disciplina delle assegnazioni di alloggi popolari effettuate a motivo di emergenza abitativa al di fuori delle graduatorie dei bandi e in tempi accelerati, che è contenuta in questo Titolo III richiamati i precedenti articoli, in particolare l'articolo 4 del Titolo I e l'articolo 5 unico del Titolo II, del presente Regolamento. La disposizione ha carattere generale ad eccezione delle specifiche deroghe previste al successivo comma 2.

2.     In deroga alla disposizione generale contenuta nel precedente comma l, possono presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a causa di sfratto per morosità esclusivamente i soggetti per i quali, oltre a quanto previsto agli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, ricorrano anche gli ulteriori requisiti tra loro alternativi e sottoelencati ai numeri l, 2, 3 , 4 , 5:

l)     regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità con fruizione alla data dell'insorgenza di "contributo economico a sostegno del reddito" come denominato nei provvedimenti dei competenti Servizi Sociali;

2)     regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità con possesso alla stessa data dei requisiti per la fruizione, allorché il nucleo si sia rivolto ai Servizi Sociali per richiederne l'intervento;

3)     regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità con possesso di tali requisiti alla data di valutazione della domanda da parte della C.E.A., qualora l'interessato abbia presentato la richiesta di contributo nel periodo immediatamente successivo alla data di insorgenza della morosità;

nelle sopra elencate tipologie 1),2) e 3) non rileva ai fini dell'accoglimento della domanda alcun'altra erogazione di benefici anche economici né prestazione di assistenza;

4)     regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità e riduzione del reddito annuo complessivo del nucleo familiare al di sotto del 50% dell'importo costituente il limite di accesso all'erps perdurante per almeno sei mesi, durante i quali sia insorta la morosità, dovuta a cause indipendenti dalla volontà del nucleo stesso come perdita del posto di lavoro o riduzione dell'orario, mobilità, infortunio sul lavoro, ecc.;

5)     regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità e riduzione in misura non inferiore al 30% del reddito annuo complessivo del nucleo familiare dovuta a spese sanitarie fiscalmente deducibili in presenza di gravi motivi di salute di un componente del nucleo familiare.

 

Articolo 11 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento di separazione tra coniugi

 

1.     In caso di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione) o di cessazione della convivenza di fatto in presenza di figli minori, che assegna l'alloggio familiare, il soggetto tenuto ad abbandonarlo può presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a seguito dell' emissione del provvedimento esecutivo di rilascio di cui all'articolo 6, punto 2) del presente regolamento.