Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 190
2008 06712/009
OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 4 - STUDIO UNITARIO D'AMBITO E PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PER L'ATTUAZIONE DEL SUB-AMBITO 1 RELATIVO ALL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI "AMBITO 8AL COLLEGNO" - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il P.R.G. vigente, approvato con deliberazione n. 3-45091
della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, individua le aree da
trasformare per la realizzazione dei servizi all'interno del tessuto
urbano, tra le quali sono comprese le aree oggetto del presente
provvedimento, soggette alle regole dettate dagli articoli 7 e
20 della N.U.E.A. di P.R.G., ed alle indicazioni della relativa
scheda normativa.
L'indice di edificabilità di tali aree, nel caso di utilizzazioni
private e su lotti già edificati è di 0,7/3 mq.
S.L.P./mq. S.T., incrementato di 1/3 della S.L.P. esistente, nonché
elevabile per la realizzazione della S.L.P. generata dalla utilizzazione
edificatoria dei parchi urbani e fluviali e parchi collinari fino
al limite massimo totale di 0,50 mq. S.L.P./mq. S.T..
La trasformazione degli ambiti può essere consentita anche
per parti (sub-ambiti di intervento) ai sensi dell'articolo 7,
punto B, delle N.U.E.A. di P.R.G., previa approvazione da parte
dell'Amministrazione Comunale di uno Studio Unitario d'Ambito
(S.U.A.) esteso all'intero ambito, proposto dal Comune o da privati,
singoli o associati, proprietari di immobili inclusi negli ambiti
stessi, che rappresentino almeno il 75% delle superfici catastali
interessate.
L'ambito in oggetto, denominato Ambito "8al Collegno",
delimitato fra via Pietro Cossa e strada Antica di Collegno e
le rispettive vie interne, è compreso nel P.R.G. vigente
tra le "Aree da Trasformare per Servizi" le cui destinazioni
d'uso ammesse sono residenza min 80 % ed Attività di Servizio
alle Persone e alle Imprese (A.S.P.I.) max 20% della S.L.P..
L'area interessata dallo Studio Unitario è articolata
in due porzioni contigue appartenenti a diversi proprietari: la
prima a nord è di proprietà della società
Sant'Angelo S.r.l., soggetto proponente, ed in piccola parte della
Città; la seconda, a sud, risulta attualmente utilizzato
da altre proprietà, che non sono al momento disponibili
alla trasformazione della porzione di area di loro proprietà,
in quanto su tali aree insistono fabbricati con relative pertinenze
ancora in uso.
La società proponente Sant'Angelo S.r.l., proprietaria
della superficie catastale di mq. 11.881, unitamente con la proprietà
della Società Antimer s.s. e della signora Andreone Maria
pari a mq. 494, conferiti nel sub ambito 2, raggiunge il 75% dell'intero
ambito, pertanto, in applicazione di quanto previsto al punto
B, comma 7, dell'articolo 7 delle N.U.E.A. di P.R.G., ha proposto
uno Studio Unitario d'Ambito finalizzato a suddividere l'Ambito
in due sub-ambiti, per uno dei quali (sub-ambito 1) intende consentire
trasformazione.
Per il sub-ambito 1 si prevede l'insediamento dell'intera S.L.P.
edificabile nella concentrazione edificatoria in via Pietro Cossa
con due edifici: uno ubicato su via Pietro Cossa a 8 piani e un
piano pilotis, l'altro verso l'area che sarà ceduta alla
Città, a 6 piani e un piano pilotis.
Gli edifici sono disposti rispettivamente lungo il lato sud dell'area
di concentrazione e sulla via Pietro Cossa come previsto dalla
scheda di Piano.
La S.L.P. che si intende insediare nel sub-ambito 1 corrisponde
alla massima insediabile ai sensi del P.R.G. e cioè a quella
prodotta dal lotto netto (0,7/3 mq/mq), più quella pari
a 1/3 della S.L.P. degli edifici esistenti che verranno demoliti,
più quella importata dalle zone a parco P24 e P33, fino
al raggiungimento dei mq/mq 0,50.
Considerato che fanno parte dell'ambito senza produrre S.L.P.
circa 180 mq. di superficie della Città e poiché
sono compresi nell'area di concentrazione della S.L.P., il Proponente
intende cedere una quantità di uguale misura in aggiunta
all'80% di area già prevista in dismissione.
Il sub-ambito 2 ha una superficie territoriale di mq 4.724, che
genera una S.L.P. di mq. 1.668,34; l'edificazione è prevista
all'angolo tra la strada antica di Collegno e la via Pietro Cossa.
I dati tecnici fondamentali di progetto, relativi al dimensionamento
dell'intervento complessivo ed articolato per sub-ambiti, sono
i seguenti:
|
Sub-ambito 1 |
Sub-ambito 2 |
||||
Superficie territoriale |
mq. |
16.785 |
mq. mq. |
11.881 privata 180 pubblica |
mq. |
4.724 |
S.L.P. edificabile max |
mq. |
7.608,84 |
mq. |
5.940,50 |
mq. |
1.668,34 |
Abitanti teorici insediabili |
n. |
224 |
n. |
175 |
n. |
49 |
Area concentrazione edificato |
mq. |
3.320 |
mq. |
2.375 |
mq. |
945 |
Aree per servizi pubblici |
mq. |
13.464 |
mq. |
9.686 |
mq. |
3.779 |
Il Proponente si impegna a cedere, entro un anno dalla stipula
della convenzione urbanistica, aree a servizi per mq. 9.686 di
cui mq. 180 derivanti dalla compensazione da effettuarsi con aree
della Città di stessa superficie site nel sub-ambito 1.
Prima di detta cessione il Proponente dovrà demolire, a
propria cura e spese, i manufatti esistenti sulle aree ed avere,
altresì, eseguito, se necessarie, le opere di bonifica
ambientale ai sensi dell'art. 28 della N.U.E.A. di P.R.G. La demolizione
dei fabbricati viene garantita da apposita fideiussione con funzione
di penale da rilasciarsi al momento della stipula della convenzione.
Il proponente cede, inoltre, al fine dell'utilizzo delle relative
capacità edificatorie aree a parco (P24-P33) per un totale
di mq. 57.723, che generano una S.L.P. di progetto insediabile
nell'ambito pari a mq. 2.854,49.
Gli oneri di urbanizzazione, calcolati con il metodo tabellare,
sono pari a Euro 736.740, 81 di cui Euro 346.806,39 per gli oneri
di urbanizzazione primaria ed Euro 389.934,42 per gli oneri di
urbanizzazione secondaria; l'importo degli oneri sarà,
in ogni caso, da adeguarsi a seguito dell'entrata in vigore della
deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc.
2007 02672/009) e dei successivi provvedimenti attuativi. Non
sono previste opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di
urbanizzazione.
Il costo di costruzione previsto dalla Legge 28 gennaio 1977
n. 10 non è definibile in sede di convenzione in quanto
il progetto planivolumetrico delle opere edilizie non contiene
ancora i parametri per la sua corretta definizione, che è,
pertanto, demandata al momento del rilascio della concessione
edilizia.
Lo S.U.A. ed il P.E.C. relativo al sub ambito 1 sono stati sottoposti
all'esame della Commissione Edilizia, che ha espresso, in data
3 maggio 2007, parere favorevole alla loro approvazione a condizione
che venga rivista la localizzazione dell'area di concentrazione
del sub ambito 2 in sede di approvazione del relativo Piano Esecutivo
Convenzionato.
Lo Studio Unitario d'Ambito ed il P.E.C. del sub ambito 1 risultano,
come da parere di conformità espresso in data 3 ottobre
2007 dal Settore Ambiente e Territorio, coerenti con il Piano
di Zonizzazione Acustica a condizione che lo S.U.A. recepisca
graficamente le indicazioni relative all'ubicazione delle destinazioni
dei servizi.
In conformità alla successiva nota del Settore Ambiente
e Territorio del 7 novembre 2007, in tema di valutazione previsionale
di clima acustico, il Proponente, al fine di consentire un intervento
di risanamento acustico relativo alla realizzazione delle nuove
residenze, si impegna, a versare alla Città, contestualmente
alla stipula della convenzione urbanistica, una somma corrispondente
ai costi per la posa di un manto fonoassorbente, stimati dal Settore
citato in complessivi Euro 14.155,20.
Per le modalità di attuazione degli interventi relativi
al P.E.C., sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più
dettagliato e puntuale schema di convenzione (Titolo II) allegato
al presente provvedimento.
La documentazione completa del presente S.U.A. con relativo P.E.C.
e schema di Convenzione sono stati pubblicati all'Albo Pretorio
dal 22 ottobre al 5 novembre 2008 e nei successivi 15 giorni dal
termine del deposito non sono pervenute proposte e osservazioni
scritte. La Circoscrizione 4, a cui è stata trasmessa
in data 13 ottobre 2008 la documentazione relativa al suddetto
S.U.A. e relativo P.E.C., ha espresso nella seduta del 10 novembre
2008 con deliberazione n. 130 (mecc. 2008 07383/087) parere non
favorevole (all. 4 - n. ), richiedendo che l'intera
progettazione dell'ambito sia rivista al fine di consentire la
realizzazione di una piazza sull'area a servizi in cessione, come
centralità funzionale alle esigenze di aggregazione ed
alle necessità di servizi espresse da parte del territorio
circoscrizionale".
Facendo seguito alle diverse interlocuzioni fra la Circoscrizione,
la società proponente, il professionista incaricato e gli
Uffici Tecnici della Divisione Urbanistica è stata ridefinita
una proposta progettuale di integrazione al progetto presentato
in grado di soddisfare le suddette richieste. In sintesi, nella
nuova progettazione, è prevista un'ampia area centrale,
sita fra la via Cossa e l'interno della strada Antica di Collegno,
su cui si potranno affacciare servizi pubblici fra quelli richiesti
dalla Circoscrizione. La società proponente, con propria
nota del 19 dicembre 2008, si impegna ad effettuare i seguenti
interventi:
- un attraversamento pedonale di collegamento fra la via Cossa
e l'interno della strada Antica di Collegno e la futura piazza
- la ricollocazione della recinzione della scuola materna di via
Cossa a seguito dell'assegnazione di porzione dell'area in cessione
alla scuola stessa, al fine di rendere più regolare e fruibile
il lotto di pertinenza, così come da nota del Settore Edilizia
Scolastica Manutenzione del 17 dicembre 2008;
- la risistemazione ed allargamento del tratto dell'interno della
strada Antica di Collegno, di intesa con il Settore competente.
In sede di progetto esecutivo si definirà le modalità
di finanziamento delle opere che, comunque, solo in parte potrà
avvenire a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
Pertanto, tali impegni dovranno essere recepiti nella convenzione
urbanistica e la società proponente dovrà presentare
una proposta progettuale relativa ai suddetti interventi da approvarsi
contestualmente al progetto delle opere di urbanizzazione, prima
della sottoscrizione della convenzione. Il suddetto Studio Unitario
ed il relativo Piano Esecutivo Convenzionato sono esclusi dal
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, così
come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9
giugno 2008, n. 12-893, in quanto trattasi di strumento urbanistico
in attuazione del P.R.G. che non prevede interventi sottoposti
a procedure di V.I.A. o di Valutazione di Incidenza, aree soggette
ad interferenze con attività produttive con presenza di
sostanze pericolose (D.Lgs. 334/1999 s.m.i.) o aree con presenza
naturale di amianto.
Infine, in osservanza della Legge 21 dicembre 2001 n. 443, articolo
1 comma 6, occorre prendere atto che in relazione al presente
piano esecutivo convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione
degli elementi di carattere plano-volumetriche, tipologiche, formali
e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti
urbanistici le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 6 della
medesima legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione
edilizia con denuncia di inizio attività.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata
sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995.
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare, per i motivi esposti nella parte narrativa,
che qui integralmente si richiamano, lo Studio Unitario d'Ambito
(articolo 7 lettera B, NUEA di P.R.G.) relativo all'area da trasformare
per servizi "Ambito 8al Collegno" (all. 1 - n.
);
2) di approvare il Piano Esecutivo Convenzionato relativo allo
S.U.A. oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo
43 della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i., per l'attuazione del sub-ambito
1 (all. 2 - n. ), nonché lo schema di Convenzione
(all. 3 n. ) il cui titolo I contiene la Convenzione
Programma dello S.U.A. ed il titolo II la Convenzione relativa
al Sub-ambito 1;
3) di approvare l'attuazione della presente deliberazione provvedendo
alla stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa,
entro il termine di anni 1 (uno) dalla data di esecutività
della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato
dal Proponente, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria
con funzione di penale per la mancata stipula o il ritardo nella
stipula della convenzione medesima, a norma del Regolamento per
i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino
ed i seguenti soggetti:
- Società Sant'Angelo S.r.l., con sede in Torino - corso
Vittorio Emanuele II n. 62, P.IVA 01841320011, nella persona del
legale rappresentante geom. Rista Angelo, nato a Vezza d'Alba
il 24.06.1932, domiciliato in Torino - corso Vittorio Emanuele
II n. 62, C.F. RST NGL 32H24L817I;
- Società Antimer s.s., C.F. 80041130017, con sede in Torino
- strada Antica di Collegno n. 162, nella persona del legale rappresentante
signor Arato Renato, nato a Torino il 10 febbraio 1936, domiciliato
in Torino - strada Antica di Collegno n. 162, C.F. RTA RNT 36B10
L 219H;
- signora Andreone Maria, C.F. NDR MRA 34D59 L219D , nata a Torino
il 19 aprile 1934, residente a Grugliasco (TO) - via Michiardi
n. 90;
con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al rappresentante
del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della
sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o
opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di
legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale
al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore
redazione dell'atto;
4) di prendere atto che gli introiti relativi agli oneri di urbanizzazione
ed al costo di costruzione saranno acquisiti a cura della Divisione
Urbanistica ed Edilizia Privata;
5) di prendere atto, in osservanza della Legge 21 dicembre 2001,
n. 443, articolo 1 comma 6, che in relazione al presente piano
esecutivo convenzionato non ricorrono le condizioni di definizione
degli elementi di carattere plano-volumetriche, tipologiche, formali
e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti
urbanistici le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 6 della
medesima legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione
edilizia con denuncia di inizio attività;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.