Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Convenzioni e Contratti
n. ord. 165
2008 06401/104
OGGETTO: AREA COMUNALE DEL COMPRENSORIO PARACCHI AMBITO 4.13/1 P.RI.U. SPINA 3 - CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE ALL'A.T.C. DI TORINO PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA - CONVENZIONE - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Tricarico.
In data 30 dicembre 1998 è
stato stipulato, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 142/1990,
l'Accordo di Programma relativo al Programma di Riqualificazione
Urbana (P.Ri.U.) Spina 3; tale Accordo è stato ratificato
dal Consiglio Comunale in data 27 gennaio 1999, ed adottato con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 31/1999 del 7
maggio 1999, pubblicato in data 19 maggio 1999.
L'Accordo di Programma comprende
la convenzione con il proponente Proprietà Paracchi e,
nell'articolo 4 di detta convenzione, sono contemplate le indicazioni
relative alle opere di pre - urbanizzazione, necessarie per rendere
il terreno idoneo alla realizzazione dei futuri interventi di
riqualificazione.
Con deliberazione della Giunta Comunale
dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02601/12), la città di
Torino ha provveduto all'assegnazione a favore dell'A.T.C. dei
diritti edificatori comunali generati nei Programmi di Riqualificazione
Urbana (P.RI.U.), tra cui anche quelli relativi all'Ambito 4.13/1
del P.Ri.U. Spina 3 "Comprensorio Paracchi", per la
realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica
da finanziarsi con le risorse disponibili nell'ambito della programmazione
regionale, demandando a successivi provvedimenti del Consiglio
Comunale l'assegnazione in diritto di superficie delle aree sulle
quali tali diritti sono localizzati ed i relativi schemi convenzionali.
In relazione all'intervento nell'ambito
4.13/1 del P.Ri.U. Spina 3 era prevista una Superficie Lorda di
Pavimento realizzabile pari a mq. 3.356.
Con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 77 del 9 agosto 2001, pubblicato sul B.U.R.
n. 34 del 22 agosto 2001 e con D.P.G.R. n. 84 del 4 agosto 2003,
pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 7 agosto 2003 sono stati adottati
gli Accordi di Programma aventi ad oggetto le modifiche del P.Ri.U.
originario.
Le predette modifiche hanno comportato,
tra l'altro, la riduzione dei diritti edificatori comunali da
assegnare all'A.T.C. da mq. 3.356 a mq. 2.000 di S.L.P.
Il progetto delle opere di demolizione
e bonifica avente ad oggetto il Comprensorio Paracchi è
stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data
9 luglio 2002 (mecc. 2002 05089/033); la Città ha quindi
approvato il progetto esecutivo di completamento di tali opere
con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 marzo 2004
(mecc. 2004 01910/033).
Con determinazione Dirigenziale
del Settore Urbanizzazioni n. 55 in data 15 gennaio 2007 è
stato approvato il relativo collaudo tecnico-amministrativo.
L'area su cui realizzare il programmato
intervento edilizio è stata assegnata dalla Città
all'A.T.C. con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11
aprile 2005, (mecc. 2005 01215/104), la quale ha inoltre stabilito
i criteri di valutazione del corrispettivo per costo dell'area
medesima.
In data 11 giugno 2007 l'A.T.C.
ha presentato alla Città la domanda di partecipazione al
Programma Casa "10.000 alloggi entro il 2012", I°
biennio, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 20
dicembre 2006, n. 93 - 43238, con riferimento all'azione d'intervento
"edilizia residenziale sovvenzionata" al fine di ottenere
le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intervento
nell'ambito di cui trattasi.
Secondo quanto previsto dal summenzionato
Programma, i requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi,
i limiti di reddito per l'accesso e la determinazione dei canoni
di locazione sono stabiliti ai sensi della normativa regionale
vigente.
L'istanza dell'A.T.C. è stata
recepita dalla Città con deliberazione della Giunta Comunale
in data 19 giugno 2007 (mecc. 2007 03906/104) e quindi trasmessa
alla Regione Piemonte.
Con nota prot. n. 12412/DA0828 in
data 11 dicembre 2007 la Regione Piemonte ha ufficialmente comunicato
che l'intervento nell'ambito 4.13/1, Spina 3 - Paracchi, da realizzarsi
a cura dell'A.T.C. , è stato ammesso al finanziamento di
Euro 2.860.000,00 (codice intervento PC1 SOV 71) nell'ambito del
summenzionato Programma Casa, e che l'inizio dei lavori dovrà
avvenire entro il 30 aprile 2009.
In data 22 maggio 2008 è
stato sottoscritto il verbale di consegna dell'area alla Città
da parte degli Operatori privati in cui si dà atto che
l'area medesima risulta bonificata e spianata a nuda terra come
da certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 10 gennaio
2007, approvato con determina dirigenziale n. 55 del Settore Urbanizzazioni
in data 15 gennaio 2007.
Dal predetto verbale risulta che
l'area, al momento della consegna alla Città da parte degli
Operatori, era picchettata e libera da persone e cose, pulita
e messa in sicurezza ad eccezione di una modesta quantità
di macerie che gli stessi Operatori, con nota del 31 marzo 2008,
si sono impegnati a rimuovere.
Con nota in data 27 maggio 2008,
rettificata con nota in data 23 settembre 2008, l'A.T.C. ha comunicato
che la S.L.P. utilizzabile ammonta a mq. 1.700, pari a 24 alloggi,
anziché mq. 2.000.
Con atto rogito Notaio Placido Astore
in data 26 giugno 2008, rep. n. 402906, l'area di cui trattasi
è stata acquisita dalla Città.
Pertanto, è ora possibile
procedere all'approvazione dello schema di convenzione avente
per oggetto la concessione del diritto di superficie novantanovennale
a favore dell'A.T.C., al fine di consentire la realizzazione dell'intervento
di edilizia residenziale pubblica ammesso a beneficiare dei finanziamenti
assegnati dalla Regione Piemonte nell'ambito del Programma Casa
"10.000 alloggi entro il 2012".
Il diritto di superficie di cui
sopra è concesso sull'immobile libero da vincoli di qualsiasi
natura, fatta eccezione per una porzione di terreno dichiarata
di interesse particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. 490/1999
sostituito dal D.Lgs. 42/2004, ma priva di interesse storico secondo
la nota della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici
e Paesaggistici in data 16 maggio 2008, nonché da trascrizioni
pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e privilegi di sorta e
si intende esteso all'utilizzazione del sottosuolo, nei limiti
necessari all'esecuzione delle opere previste dai progetti approvati
dal Comune.
L'onere a carico della concessionaria
A.T.C. per la concessione del diritto di superficie e del contributo
per oneri di urbanizzazione viene stabilito come segue.
L'importo di Euro 325.941,00, riferito
a mq. 1.700 di S.L.P., per costo di acquisizione dell'area concessa
in diritto di superficie, è stato determinato in base ai
criteri stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale n.
55 dell'11 aprile 2005, (mecc. 2005 01215/104).
Tale importo viene suddiviso in
due rate, delle quali la prima, pari al 30% dell'importo medesimo,
e precisamente Euro 97.782,30, sarà versata alla Tesoreria
Comunale contestualmente alla formalizzazione della convenzione,
mentre la seconda rata, pari al 70% del predetto importo, sarà
versata entro 4 (quattro) mesi dalla data di stipula della convenzione.
Nel caso in cui dovesse risultare
essenziale l'esecuzione di opere di demolizione dei manufatti
esistenti sul lotto assegnato, la seconda rata, pari al 70% del
predetto importo, sarà determinata tenendo conto della
deduzione dei costi sostenuti e documentati dalla Concessionaria
per le opere medesime, rendicontati secondo le procedure dei lavori
pubblici normate dalle leggi vigenti. Sull'importo della seconda
rata, dedotti i suddetti costi sostenuti e documentati dalla Concessionaria,
gravano gli interessi legali a far data dai 90 giorni successivi
all'aggiudicazione dei lavori medesimi. L'A.T.C. si impegna ad
aggiudicare le opere summenzionate entro 6 mesi dalla data di
approvazione da parte del Comune delle opere medesime.
L'importo corrispondente al contributo
commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, di cui
all'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., stimato
in Euro 207.113,40 e ridotto ad Euro 165.690,72 per effetto dell'applicazione
del coefficiente pari a 0,80, trattandosi di intervento di edilizia
residenziale convenzionata, verrà corrisposto alla Città
al momento del rilascio del permesso di costruire, fatto salvo
l'eventuale conguaglio che dovrà essere definito in sede
di rilascio del permesso di costruire.
Non è dovuto il contributo
per costo di costruzione, di cui all'articolo 16 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 e s.m.i., trattandosi di intervento di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata, disciplinato da convenzione
avente contenuto analogo a convenzione ex articolo 35 della Legge
22 ottobre 1971 n. 865.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità
contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese,
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente richiamate:
1) di approvare la concessione del
diritto di superficie novantanovennale sull'area di proprietà
comunale ubicata nell'ambito 4.13/1 del P.Ri.U. Spina 3, Comprensorio
Paracchi, avente una superificie di circa mq. 943, distinta a
catasto terreni al Foglio 1156 particelle nn. 476 e 490, a favore
dell'A.T.C., Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia
di Torino, con sede in Corso Dante 14, C.F. 00499000016;
2) di approvare lo schema di convenzione
integrativa (all. 1 - n. ) per la concessione
del diritto di superficie di cui al precedente punto 1);
3) di dare atto che le spese di rogito
ed ogni onere conseguente all'atto da stipularsi saranno a carico
dell'A.T.C., Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia
di Torino e verranno effettuate a cura della stessa;
4) di riservare a successive determinazioni
dirigenziali dei Settori comunali competenti ogni altro provvedimento
ai fini dell'esatta individuazione catastale dell'area di cui
al punto 1), nonché gli accertamenti in entrata del bilancio
comunale, sui rispettivi specifici capitoli, per quanto attiene
sia al costo di acquisizione dell'area medesima che agli oneri
di urbanizzazione dovuti dalla concessionaria;
5) di dare mandato al Dirigente competente
a sottoscrivere l'atto notarile di concessione dell'area di cui
trattasi, redatto sulla base di quanto disposto dal presente provvedimento,
autorizzando il Dirigente stesso e l'ufficiale rogante ad apportare
quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica
funzione in adeguamento alle norme di Legge, nonché le
modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune
e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza,
in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.