Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Convenzioni e Contratti

n. ord. 165
2008 06401/104

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 3 NOVEMBRE 2008

(proposta dalla G.C. 14 ottobre 2008)

OGGETTO: AREA COMUNALE DEL COMPRENSORIO PARACCHI AMBITO 4.13/1 P.RI.U. SPINA 3 - CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE ALL'A.T.C. DI TORINO PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA - CONVENZIONE - APPROVAZIONE.

     Proposta dell'Assessore Tricarico.

     In data 30 dicembre 1998 è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 142/1990, l'Accordo di Programma relativo al Programma di Riqualificazione Urbana (P.Ri.U.) Spina 3; tale Accordo è stato ratificato dal Consiglio Comunale in data 27 gennaio 1999, ed adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 31/1999 del 7 maggio 1999, pubblicato in data 19 maggio 1999.
     L'Accordo di Programma comprende la convenzione con il proponente Proprietà Paracchi e, nell'articolo 4 di detta convenzione, sono contemplate le indicazioni relative alle opere di pre - urbanizzazione, necessarie per rendere il terreno idoneo alla realizzazione dei futuri interventi di riqualificazione.
     Con deliberazione della Giunta Comunale dell'11 aprile 2000 (mecc. 2000 02601/12), la città di Torino ha provveduto all'assegnazione a favore dell'A.T.C. dei diritti edificatori comunali generati nei Programmi di Riqualificazione Urbana (P.RI.U.), tra cui anche quelli relativi all'Ambito 4.13/1 del P.Ri.U. Spina 3 "Comprensorio Paracchi", per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica da finanziarsi con le risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale, demandando a successivi provvedimenti del Consiglio Comunale l'assegnazione in diritto di superficie delle aree sulle quali tali diritti sono localizzati ed i relativi schemi convenzionali.
     In relazione all'intervento nell'ambito 4.13/1 del P.Ri.U. Spina 3 era prevista una Superficie Lorda di Pavimento realizzabile pari a mq. 3.356.
     Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 9 agosto 2001, pubblicato sul B.U.R. n. 34 del 22 agosto 2001 e con D.P.G.R. n. 84 del 4 agosto 2003, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 7 agosto 2003 sono stati adottati gli Accordi di Programma aventi ad oggetto le modifiche del P.Ri.U. originario.
     Le predette modifiche hanno comportato, tra l'altro, la riduzione dei diritti edificatori comunali da assegnare all'A.T.C. da mq. 3.356 a mq. 2.000 di S.L.P.
     Il progetto delle opere di demolizione e bonifica avente ad oggetto il Comprensorio Paracchi è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 luglio 2002 (mecc. 2002 05089/033); la Città ha quindi approvato il progetto esecutivo di completamento di tali opere con deliberazione della Giunta Comunale in data 23 marzo 2004 (mecc. 2004 01910/033).
     Con determinazione Dirigenziale del Settore Urbanizzazioni n. 55 in data 15 gennaio 2007 è stato approvato il relativo collaudo tecnico-amministrativo.
     L'area su cui realizzare il programmato intervento edilizio è stata assegnata dalla Città all'A.T.C. con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 aprile 2005, (mecc. 2005 01215/104), la quale ha inoltre stabilito i criteri di valutazione del corrispettivo per costo dell'area medesima.
     In data 11 giugno 2007 l'A.T.C. ha presentato alla Città la domanda di partecipazione al Programma Casa "10.000 alloggi entro il 2012", I° biennio, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 2006, n. 93 - 43238, con riferimento all'azione d'intervento "edilizia residenziale sovvenzionata" al fine di ottenere le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intervento nell'ambito di cui trattasi.
     Secondo quanto previsto dal summenzionato Programma, i requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi, i limiti di reddito per l'accesso e la determinazione dei canoni di locazione sono stabiliti ai sensi della normativa regionale vigente.
     L'istanza dell'A.T.C. è stata recepita dalla Città con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 giugno 2007 (mecc. 2007 03906/104) e quindi trasmessa alla Regione Piemonte.
     Con nota prot. n. 12412/DA0828 in data 11 dicembre 2007 la Regione Piemonte ha ufficialmente comunicato che l'intervento nell'ambito 4.13/1, Spina 3 - Paracchi, da realizzarsi a cura dell'A.T.C. , è stato ammesso al finanziamento di Euro 2.860.000,00 (codice intervento PC1 SOV 71) nell'ambito del summenzionato Programma Casa, e che l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro il 30 aprile 2009.
     In data 22 maggio 2008 è stato sottoscritto il verbale di consegna dell'area alla Città da parte degli Operatori privati in cui si dà atto che l'area medesima risulta bonificata e spianata a nuda terra come da certificato di collaudo tecnico-amministrativo del 10 gennaio 2007, approvato con determina dirigenziale n. 55 del Settore Urbanizzazioni in data 15 gennaio 2007.
     Dal predetto verbale risulta che l'area, al momento della consegna alla Città da parte degli Operatori, era picchettata e libera da persone e cose, pulita e messa in sicurezza ad eccezione di una modesta quantità di macerie che gli stessi Operatori, con nota del 31 marzo 2008, si sono impegnati a rimuovere.
     Con nota in data 27 maggio 2008, rettificata con nota in data 23 settembre 2008, l'A.T.C. ha comunicato che la S.L.P. utilizzabile ammonta a mq. 1.700, pari a 24 alloggi, anziché mq. 2.000.
     Con atto rogito Notaio Placido Astore in data 26 giugno 2008, rep. n. 402906, l'area di cui trattasi è stata acquisita dalla Città.
     Pertanto, è ora possibile procedere all'approvazione dello schema di convenzione avente per oggetto la concessione del diritto di superficie novantanovennale a favore dell'A.T.C., al fine di consentire la realizzazione dell'intervento di edilizia residenziale pubblica ammesso a beneficiare dei finanziamenti assegnati dalla Regione Piemonte nell'ambito del Programma Casa "10.000 alloggi entro il 2012".
     Il diritto di superficie di cui sopra è concesso sull'immobile libero da vincoli di qualsiasi natura, fatta eccezione per una porzione di terreno dichiarata di interesse particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. 490/1999 sostituito dal D.Lgs. 42/2004, ma priva di interesse storico secondo la nota della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in data 16 maggio 2008, nonché da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e privilegi di sorta e si intende esteso all'utilizzazione del sottosuolo, nei limiti necessari all'esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune.
     L'onere a carico della concessionaria A.T.C. per la concessione del diritto di superficie e del contributo per oneri di urbanizzazione viene stabilito come segue.
     L'importo di Euro 325.941,00, riferito a mq. 1.700 di S.L.P., per costo di acquisizione dell'area concessa in diritto di superficie, è stato determinato in base ai criteri stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 dell'11 aprile 2005, (mecc. 2005 01215/104).
     Tale importo viene suddiviso in due rate, delle quali la prima, pari al 30% dell'importo medesimo, e precisamente Euro 97.782,30, sarà versata alla Tesoreria Comunale contestualmente alla formalizzazione della convenzione, mentre la seconda rata, pari al 70% del predetto importo, sarà versata entro 4 (quattro) mesi dalla data di stipula della convenzione.
     Nel caso in cui dovesse risultare essenziale l'esecuzione di opere di demolizione dei manufatti esistenti sul lotto assegnato, la seconda rata, pari al 70% del predetto importo, sarà determinata tenendo conto della deduzione dei costi sostenuti e documentati dalla Concessionaria per le opere medesime, rendicontati secondo le procedure dei lavori pubblici normate dalle leggi vigenti. Sull'importo della seconda rata, dedotti i suddetti costi sostenuti e documentati dalla Concessionaria, gravano gli interessi legali a far data dai 90 giorni successivi all'aggiudicazione dei lavori medesimi. L'A.T.C. si impegna ad aggiudicare le opere summenzionate entro 6 mesi dalla data di approvazione da parte del Comune delle opere medesime.
     L'importo corrispondente al contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, di cui all'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., stimato in Euro 207.113,40 e ridotto ad Euro 165.690,72 per effetto dell'applicazione del coefficiente pari a 0,80, trattandosi di intervento di edilizia residenziale convenzionata, verrà corrisposto alla Città al momento del rilascio del permesso di costruire, fatto salvo l'eventuale conguaglio che dovrà essere definito in sede di rilascio del permesso di costruire.
     Non è dovuto il contributo per costo di costruzione, di cui all'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., trattandosi di intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, disciplinato da convenzione avente contenuto analogo a convenzione ex articolo 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865.
     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
     Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
     favorevole sulla regolarità tecnica;
     favorevole sulla regolarità contabile;
     Con voti unanimi, espressi in forma palese,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1)     di approvare la concessione del diritto di superficie novantanovennale sull'area di proprietà comunale ubicata nell'ambito 4.13/1 del P.Ri.U. Spina 3, Comprensorio Paracchi, avente una superificie di circa mq. 943, distinta a catasto terreni al Foglio 1156 particelle nn. 476 e 490, a favore dell'A.T.C., Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, con sede in Corso Dante 14, C.F. 00499000016;
2)     di approvare lo schema di convenzione integrativa (all. 1 - n. ) per la concessione del diritto di superficie di cui al precedente punto 1);
3)     di dare atto che le spese di rogito ed ogni onere conseguente all'atto da stipularsi saranno a carico dell'A.T.C., Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino e verranno effettuate a cura della stessa;
4)     di riservare a successive determinazioni dirigenziali dei Settori comunali competenti ogni altro provvedimento ai fini dell'esatta individuazione catastale dell'area di cui al punto 1), nonché gli accertamenti in entrata del bilancio comunale, sui rispettivi specifici capitoli, per quanto attiene sia al costo di acquisizione dell'area medesima che agli oneri di urbanizzazione dovuti dalla concessionaria;
5)     di dare mandato al Dirigente competente a sottoscrivere l'atto notarile di concessione dell'area di cui trattasi, redatto sulla base di quanto disposto dal presente provvedimento, autorizzando il Dirigente stesso e l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di Legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto;
6)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.