Divisione Infrastrutture e Mobilità
Direzione SuoloSettore Parcheggi e Suolo

n. ord. 178
2008 06207/033

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1 DICEMBRE 2008
(proposta dalla G.C. 7 ottobre 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: PROROGA E MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E ACIMMAGINE S.R.L. PER LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO DI PIAZZA BODONI. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessora Sestero.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 ottobre 1967, è stata concessa alla società Agip S.p.A., poi Agip Petroli S.p.A., l'utilizzazione a titolo gratuito per trent'anni, dalla stipula della convenzione, del sottosuolo di piazza Bodoni, per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo e per la gestione dello stesso.
In data 19 giugno 1968 con atto rep. n. 78458, è stata stipulata la relativa convenzione tra la Città di Torino e la società Agip S.p.A..
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 luglio 1996 (mecc. 9604753/06), è stata approvata la proroga e la rinegoziazione della convenzione con la società Agip Petroli S.p.A. per ulteriori dodici anni e quindi fino al 19 giugno 2010, cui è seguita la relativa convenzione stipulata in data 10 gennaio 1997 con atto rep. n. 18211.
In data 7 maggio 1997, Agip Petroli S.p.A. ha sottoscritto con ACImmagine S.r.l., un contratto di affitto di azienda affidando a quest'ultima, in base all'articolo 10, secondo comma della convenzione di proroga, la gestione del parcheggio fino al 19 giugno 2010.
In data 20 dicembre 2002, con rogito n. 13044 rep. n. 66121, Agip Petroli S.p.A. è stata fusa per incorporazione in ENI S.p.A..
La società ENI S.p.A., con lettera del 29 gennaio 2008, ha chiesto il nulla osta dell'Amministrazione alla novazione soggettiva del rapporto di concessione con subentro, in sua vece da parte di ACImmagine S.r.l., nella concessione di gestione del parcheggio.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 marzo 2008, (mecc. 2008 01226/033), esecutiva dal 18 marzo 2008, è stato approvato il subentro della società ACImmagine S.r.l. con sede in Torino via Giolitti 15, P. IVA 05413140012 alla società ENI S.p.A., nella concessione di gestione del parcheggio sotterraneo.
Con lettera del 20 maggio 2008, la società ACImmagine ha proposto alla Città un intervento di riammodernamento del parcheggio che consente di ampliare il numero dei posti auto disponibili, creando altresì un'area attrezzata per la sosta dei motocicli.
Inoltre l'intervento proposto prevede anche la realizzazione di una serie di ulteriori interventi sempre di ammodernamento del parcheggio con l'intento di renderlo più funzionale.
In particolare i lavori previsti sono sinteticamente i seguenti:
- ampliamento della superficie di parcamento al primo piano interrato attraverso interventi di demolizione di magazzini esistenti, con la formazione di n. 27 nuovi posti auto e di n. 30 posti moto individuati in un apposito comparto che sarà dotato anche di armadi per la custodia dei caschi;
- la sostituzione dell'attuale ascensore di collegamento ai tre piani interrato con un nuovo impianto che raggiungerà anche direttamente il piano della piazza Bodoni, per migliorare soprattutto la fruibilità per i soggetti disabili. Il corpo emergente dell'ascensore sarà integrato nell'attuale struttura in ferro dove è collocata la scala di accesso pedonale;
- la riorganizzazione degli spazi dei servizi igienici e della cassa presidiata, al primo piano interrato;
- l'adeguamento degli impianti conseguenti agli interventi di cui sopra;
- la sostituzione delle attuali attrezzature gestionali per l'upgrade del sistema di controllo di entrata e uscita veicolare con la dotazione di telepass per le relative porte di accesso;
- la realizzazione delle piste di entrata e uscita delle moto con i relativi controlli;
- la realizzazione del sistema di indirizzamento al posto libero per l'utenza.
Tutti gli interventi richiesti rientrano nell'ambito dei lavori di riammodernamento e non sono quindi configurabili come opere di manutenzione.
L'ACImmagine ha inoltre in programma di realizzare, contemporaneamente agli interventi suddetti, una serie di opere che rientrano nell'ambito della manutenzione straordinaria quali: la tinteggiatura del parcheggio, la realizzazione di una nuova pavimentazione e opere di arredo per la parte superficiale, nuove attrezzature gestionali, nonché altre opere di rifinitura per un importo totale di circa Euro 572.006,99 IVA esclusa.
La Città, in relazione alla richiesta pervenuta, ritiene utile, vista la necessità nel centro di aumentare la disponibilità di posti auto pubblici in struttura, rispetto alla sosta a raso, accogliere quanto proposto dalla Società ACImmagine.
La società ha proposto di sostenere totalmente l'onere economico di tutti gli interventi proposti e realizzati in conformità del progetto preliminare predisposto dal concessionario, nonché dei progetti definitivo ed esecutivo che verranno approvati con successivi atti, prima dell'inizio dei lavori. Le opere di manutenzione straordinaria verranno attuate ai sensi dell'articolo 2 della convenzione stipulata in data 10 gennaio 1997 con atto rep. n. 18211.
Allo scadere della convenzione tutti i manufatti realizzati diventeranno di proprietà della Città, senza corrispettivo.

Il concessionario, si impegna a proprie cura e spese, a redigere la progettazione delle opere, corredata di tutte le autorizzazioni necessarie ed alla loro esecuzione a regola d'arte. Il canone che il concessionario dovrà corrispondere sarà calcolato in modo identico a quello in vigore e cioè 350 volte la tariffa oraria di riferimento vigente nell'anno, moltiplicata per il numero di posti auto. Tale canone è peraltro in linea con la quantificazione dello stesso indicata nelle più recenti convenzioni sottoscritte per la realizzazione di parcheggi pubblici in concessione.
Viste le spese a totale carico dell'ACImmagine e la valorizzazione del parcheggio che conseguirà alla realizzazione dei lavori, la società ha chiesto una proroga della convenzione in corso. L'Amministrazione ritiene che possa essere accolta la richiesta e che pertanto la nuova scadenza, anche alla luce del periodo temporale per l'ammortamento dei costi sostenuti, sarà il 19 giugno 2020.
L'intervento da realizzare nel parcheggio è quello previsto nell'allegato progetto preliminare composto dai seguenti elaborati:
- Modifica della convenzione;
- A Relazione Illustrativa e Computo Metrico-Estimativo;
- 1. Planimetrie - Estratto P.R.G. - Estratto Carta Tecnica;
- 2. Stato di Fatto - Sistemazione Piazza, Piano Primo, Secondo e Terzo - Piano Interrato - Sezione Trasversale;
- 3. Piante e Sezioni di Progetto - Sistemazione Piazza, Pianta Primo Piano Interrato, Sezione Trasversale;
- 4. Ingresso Pedonale con Ascensore.
Il concessionario, per la realizzazione degli interventi, dovrà osservare le disposizioni di legge che disciplinano la costruzione di opere pubbliche.
A lavori ultimati il numero dei posti auto totale sarà di 457 più 30 posti moto.
La spesa totale prevista per le sole opere di ammodernamento ammonta ad Euro 554.966,40 IVA esclusa.
Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene utile approvare la modifica e la proroga della convenzione stipulata in data 10 gennaio 1997 con atto rep. n. 18211.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni riportate in narrativa che qui integralmente si richiamano, la modificazione e la proroga fino al 2020 della convenzione stipulata in data 10 gennaio 1997 con atto rep. n. 18211, relativa alla concessione di utilizzazione del sottosuolo di piazza Bodoni, per la realizzazione delle opere di riammodernamento del parcheggio interrato ivi presente;
2) di approvare il progetto preliminare delle opere, redatto dal concessionario, composto dai seguenti elaborati.
- Modifica alla convenzione (all. 1 - n. )
- A Relazione Illustrativa e Computo Metrico-Estimativo (all. 2 - n. );
- 1. Planimetrie - Estratto P.R.G. - Estratto Carta Tecnica (all. 3 - n. );
- 2. Stato di Fatto - Sistemazione Piazza, Piano Primo, Secondo e Terzo - Piano Interrato - Sezione Trasversale (all. 4 - n. );
- 3. Piante e Sezioni di Progetto - Sistemazione Piazza, Pianta Primo Piano Interrato, Sezione Trasversale (all. 5 - n. );
- 4. Ingresso Pedonale con Ascensore (all. 6 - n. ).
Prima della stipula della integrazione alla convenzione dovranno essere approvati i progetti definitivo ed esecutivo, redatti dal concessionario d'intesa con i competenti uffici tecnici comunali.
La spesa prevista, per le sole opere di ammodernamento, ammonta ad Euro 554.966,40 IVA esclusa, interamente a carico del concessionario.
I manufatti realizzati, allo scadere della concessione diverranno di proprietà della Città;
3) di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere le modificazioni alla convenzione in oggetto, apportando eventuali modifiche non sostanziali, fermo restando che le spese sono a carico della Società ACImmagine S.r.l.;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Allegato 1

MODIFICAZIONI ALLA CONVENZIONE

Premesso che:
- Con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 ottobre 1967, è stata concessa alla società Agip S.p.A., poi Agip Petroli S.p.A., l'utilizzazione a titolo gratuito per trent'anni, dalla stipula della convenzione, del sottosuolo di piazza Bodoni, per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo e per la gestione dello stesso.
- In data 19 giugno 1968 con atto rep. N. 78458, è stata stipulata la relativa convenzione tra la Città di Torino e la società Agip S.p.A.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 luglio 1996 n.m. 9604753/06, è stata approvata la proroga e la rinegoziazione della convenzione con la società Agip Petroli S.p.A. per ulteriori dodici anni e quindi fino al 19 giugno 2010, cui è seguita la relativa convenzione stipulata in data 10 gennaio 1997 con atto rep. n. 18211.
- In data 7 maggio 1997, Agip Petroli S.p.A. ha sottoscritto con ACImmagine s.r.l., un contratto di affitto di azienda affidando a quest'ultima, in base all'art. 10, secondo comma della convenzione di proroga, la gestione del parcheggio fino al 19 giugno 2010.
- In data 20 dicembre 2002, con rogito n. 13044 rep. 66121, Agip Petroli S.p.A. è stata fusa per incorporazione in ENI S.p.A.
- La società ENI S.p.A., con lettera del 29 gennaio 2008, ha chiesto il nulla osta dell'Amministrazione alla novazione soggettiva del rapporto di concessione con subentro, in sua vece da parte di ACImmagine S.r.l., nella concessione di gestione del parcheggio.
- Con Deliberazione della Giunta comunale del 4 marzo 2008, n.m. 2008 1226/33, immediatamente eseguibile, è stato approvato il subentro della società ACI Immagine S.r.l. con sede in Torino via Giolitti 15, IVA 05413140012 alla società ENI S.p.A., nella concessione di gestione del parcheggio sotterraneo.
- Con lettera del 20 maggio 2008, la società ACImmagine ha proposta alla Città un intervento di riammodernamento del parcheggio per renderlo più funzionale, per ampliare il numero dei posti auto disponibili e per creare un'area attrezzata per la sosta dei motocicli.
- La Città ha interesse alla realizzazione dei lavori, vista la necessità, nel centro cittadino, di aumentare la disponibilità di posti auto pubblici in struttura rispetto alla sosta a raso.
- Alla luce di tali considerazioni si ritiene necessario apportare delle modificazioni alla convenzione stipulata in data 10 gennaio 1997 con atto rep. n. 18211.

Tutto ciò premesso

tra

il Comune di Torino, con sede legale in Torino piazza Palazzo di Città n. 1, (C.F. 00514490010 ) ai fini del presente atto rappresentato da…………………….

E

ACI Immagine S.r.l. con sede in Torino via Giolitti 15, IVA 05413140012, rappresentata da……………….
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
Le premesse formano parte integrante del presente contratto.
Art. 2
Le parti danno atto che a seguito di novazione soggettiva del rapporto di concessione è subentrata ACImmagine S.r.l. ad ENI S.p.A., nella concessione di gestione del parcheggio di Piazza Bodoni.
Le parti danno atto che nel testo della convenzione di seguito alla parola "Agip Petroli S.p.A." deve aggiungersi le parole "oggi ACImmagine S.r.l.."
Art. 3
All'art. 2 pag. 3, dopo l'ultimo capoverso aggiungere
"La presente convenzione ha altresì ad oggetto le ulteriori opere di riammodernamento del parcheggio che si renderanno necessarie per consentire di ampliare il numero dei posti auto disponibili, nonché per renderlo più funzionale. Le opere dovranno essere conformi al progetto esecutivo proposto dal concessionario e approvato dal Comune di Torino".
Art. 4
All'art. 4 pag. 4, nel primo capoverso sostituire la parola "progetto citato" con le parole "progetti citati".
All'art. 4, lettera d), pag 4, sostituire le parole"a tutto il 19 giugno 2010" con le parole"a tutto il 19 giugno 2020".
All'art. 4, pag. 4, al penultimo capoverso eliminare le parole "sarà corrisposto al Comune dalla data del fine lavori di riammodernamento di cui all'art. 6 e".
All'art. 4, pag. 4, eliminare l'ultimo capoverso.
All'art. 4, pag. 5, eliminare il primo, il secondo e il terzo capoverso.
Al''art. 4, pag. 5, nel quarto capoverso, eliminare le parole "oltre quelli di cui sopra, dovuti al recupero delle spese sostenute dal concessionario".
Art. 5
All'art. 8, pag. 8, nel primo capoverso, sostituire le parole "tre membri" con le parole "due membri" e le parole "due tecnici del Comune" con le parole "un tecnico del Comune".
Art. 6
Le parti danno atto che sono fatte salve tutte le clausole della convenzione stipulata in data 10 gennaio 1997 con atto rep. n. 18211, che non siano espressamente modificate con il presente atto.