Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 171
2008 06173/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 170 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'IMMOBILE UBICATO IN CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI N. 56 - VIA PIGAFETTA N. 27- 29. - ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda l'immobile, di proprietà
delle società LARC s.r.l. e LOCAT S.p.A., ubicato in corso
Duca degli Abruzzi n. 56 - via Pigafetta n. 27 - 29.
Il predetto immobile occupa parte dell'isolato compreso tra corso
Duca degli Abruzzi e le vie Amerigo Vespucci, Francesco Pigafetta
e Cristoforo Colombo, con un fabbricato a quattro piani fuori
terra su corso Duca degli Abruzzi e bassi fabbricati nella corte
interna con accesso da via Pigafetta n. 27 - 29.
Il Piano Regolatore vigente ricomprende l'area oggetto del presente
provvedimento nella Zona Urbana Storico Ambientale n. XI (Z.U.S.A.
normata dall'articolo 11 delle N.U.E.A.) e classifica il corso
Duca degli Abruzzi come viale storico.
L'edificio di 4 piani f.t. è destinato dal Piano Regolatore
vigente a Servizi Privati "SP", Servizi per l'istruzione,
attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive,
per attività sanitarie, sportive, culturali (articolo 8,
punto 16 Area SP delle N.U.E.A.) ed ospita un centro diagnostico
con funzioni di poliambulatorio per prelievi, analisi, prenotazioni
ecc., mentre i bassi fabbricati a un piano fuori terra sono destinati
da P.R.G. a residenza R3, Isolati residenziali a cortina edilizia
verso spazio pubblico con limitata presenza di attività
compatibili con la residenza (articolo 8, punto 3 Area R3 delle
N.U.E.A.) e sono adibiti a magazzini, depositi e parcheggi.
I proprietari dell'immobile, in relazione a una prevista riorganizzazione
dell'attività ambulatoriale, a fronte di problemi logistici
legati alla necessità di reperire nuovi spazi ed anche
alla mancanza di aree di sosta nella zona limitrofa, hanno deciso
di trasferire la struttura sanitaria in un'altra sede già
esistente, su un'area in corso Venezia, di maggiore superficie
e caratterizzata da maggiori e più adeguati spazi a parcheggio;
pertanto hanno ipotizzato la complessiva revisione dell'immobile
oggetto del presente provvedimento, sia sotto il profilo edilizio
che degli usi previsti. A tal fine, hanno presentato all'Amministrazione
istanza di variante urbanistica che prevede, in sintesi, la completa
demolizione dei fabbricati esistenti, la nuova costruzione, lungo
corso Duca degli Abruzzi, di un edificio a civile abitazione (di
altezza pari a quella consentita dal Regolamento Edilizio) con
due piani interrati destinati a parcheggio e, nella parte interna
dell'isolato, la creazione di un giardino, nel rispetto della
capacità edificatoria e degli interventi ammessi dal P.R.G..
Tale ipotesi progettuale risulta non coerente con le previsioni
del P.R.G. che destina l'area in parte a Servizi privati "SP",
lettera "a" (per circa mq. 610) e in parte a residenza
R3 (per circa mq. 966); tuttavia, il riuso proposto dalla proprietà
viene valutato positivamente dall'Amministrazione in quanto persegue
gli obiettivi e gli indirizzi generali del P.R.G. volti alla riqualificazione
urbana dell'isolato in seguito alla demolizione dei bassi fabbricati
presenti nella corte e alla concentrazione dell'edificazione in
cortina edilizia, inoltre, tali obiettivi risulterebbero, difficilmente
attuabili se non in casi di radicale riorganizzazione dei tessuti
edilizi.
Ritenuto, pertanto, che vi siano i presupposti di pubblica utilità,
l'Amministrazione intende adottare la Variante urbanistica ai
sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
In relazione a quanto sopra la variante prevede:
A) il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area oggetto
della variante, come meglio descritta negli elaborati planimetrici,
da area normativa Servizi privati "SP", lettera "a",
ad area normativa "R3", Isolati residenziali a cortina
edilizia verso spazio pubblico con limitata presenza di attività
compatibili con la residenza;
B) la conseguente attribuzione dei parametri urbanistici ed edilizi
della zona normativa di appartenenza (zona urbana storico ambientale
n. XI) afferenti all'Area normativa "R3", come dettagliati
nella Tavola normativa n. 2 delle N.U.E.A..
Al contempo la proprietà, con apposito atto unilaterale
d'obbligo (allegato 3), si è impegnata a versare risorse
aggiuntive finalizzate alla realizzazione di interventi istituzionali
di pubblico interesse a favore della Città.
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del
9 giugno 2008, n. 12-8931 inerente i primi indirizzi operativi
per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale
strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma
escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali
"non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA,
che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti
in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche
non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali
previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino
aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di
salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti
normativi".
Riguardo quanto sopra, si ritiene che la presente variante non
richieda l'attivazione del citato processo valutativo in quanto
interessa un'area consolidata ed edificata, compresa all'interno
del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica
Regionale, nella quale si prevede la ridistribuzione di volumi
esistenti ricompresi in contesto storicamente edificato classificato
di categoria B) ai sensi del D.M. 1444/1968.
Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, si rileva che, con
deliberazione del 12 aprile 2006 (mecc. 2006 02894/009), il Consiglio
Comunale ha adottato il Progetto Definitivo della "Variante
100 al P.R.G. ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale
56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio
1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.".
Sulla base di tale variante, attualmente in salvaguardia ai sensi
dell'articolo 58 della Legge Regionale 56/1977, l'area in oggetto
è classificata, sotto il profilo idrogeologico, in classe
I (P) - Zone non soggette a pericolo di inondazione né
di allagamento.
Per gli aspetti di carattere generale, si rimanda, in ogni caso,
ai disposti e alle ulteriori prescrizioni dell'allegato B delle
N.U.E.A., parte integrante della Variante n. 100.
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali
al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data
di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento,
non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo
17 della Legge Urbanistica Regionale.
Dato il pregio del contesto in cui si inserisce l'intervento
si richiede la massima attenzione nella definizione progettuale
degli interventi al fine di garantire la qualità dell'inserimento
del nuovo fabbricato.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi
dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con
il "Piano di zonizzazione acustica" avviato dalla Giunta
Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021),
così come risulta dal parere espresso dalla Divisione Verde
e Ambiente - Settore Ambiente e Territorio prot. n. 11250 del
14 luglio 2008.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi
degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio
della Circoscrizione 1 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione del
12 novembre 2008 (all. 2 - n. ), ha espresso parere
favorevole suggerendo, a seguito delle osservazioni emerse durante
i lavori della Commissione, di valutare la possibilità
di utilizzare parte degli oneri di urbanizzazione per interventi
sul territorio della Circoscrizione 1.
In relazione a tale richiesta si specifica che, come già
detto in sede di illustrazione della variante, non è possibile
indirizzare specificamente le risorse derivanti dagli oneri di
urbanizzazione in quanto le vigenti norme non consentono di indicare
preventivamente tale modalità di ripartizione.
Si prende atto, tuttavia, della segnalazione che potrà
essere tenuta in considerazione in sede di formazione e programmazione
degli interventi sul territorio fermo restando il potere di indirizzo
e coordinamento dell'Amministrazione Comunale al fine di garantire
l'omogeneità e l'uniformità dei servizi in tutte
le Circoscrizioni.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare la variante parziale n. 170 al vigente Piano Regolatore
Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R.,
concernente l'immobile ubicato in corso Duca degli Abruzzi n.
56 - via Pigafetta n. 27 - 29 (all. 1 - n. );
2) di accettare gli impegni assunti con atto unilaterale d'obbligo
sottoscritto da parte della Società LARC S.r.l., che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all.
3 - n. ).
Viene dato atto che è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.