Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 171
2008 06173/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 NOVEMBRE 2008
(proposta dalla G.C. 30 settembre 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 170 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'IMMOBILE UBICATO IN CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI N. 56 - VIA PIGAFETTA N. 27- 29. - ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda l'immobile, di proprietà delle società LARC s.r.l. e LOCAT S.p.A., ubicato in corso Duca degli Abruzzi n. 56 - via Pigafetta n. 27 - 29.
Il predetto immobile occupa parte dell'isolato compreso tra corso Duca degli Abruzzi e le vie Amerigo Vespucci, Francesco Pigafetta e Cristoforo Colombo, con un fabbricato a quattro piani fuori terra su corso Duca degli Abruzzi e bassi fabbricati nella corte interna con accesso da via Pigafetta n. 27 - 29.
Il Piano Regolatore vigente ricomprende l'area oggetto del presente provvedimento nella Zona Urbana Storico Ambientale n. XI (Z.U.S.A. normata dall'articolo 11 delle N.U.E.A.) e classifica il corso Duca degli Abruzzi come viale storico.
L'edificio di 4 piani f.t. è destinato dal Piano Regolatore vigente a Servizi Privati "SP", Servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, sportive, culturali (articolo 8, punto 16 Area SP delle N.U.E.A.) ed ospita un centro diagnostico con funzioni di poliambulatorio per prelievi, analisi, prenotazioni ecc., mentre i bassi fabbricati a un piano fuori terra sono destinati da P.R.G. a residenza R3, Isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico con limitata presenza di attività compatibili con la residenza (articolo 8, punto 3 Area R3 delle N.U.E.A.) e sono adibiti a magazzini, depositi e parcheggi.
I proprietari dell'immobile, in relazione a una prevista riorganizzazione dell'attività ambulatoriale, a fronte di problemi logistici legati alla necessità di reperire nuovi spazi ed anche alla mancanza di aree di sosta nella zona limitrofa, hanno deciso di trasferire la struttura sanitaria in un'altra sede già esistente, su un'area in corso Venezia, di maggiore superficie e caratterizzata da maggiori e più adeguati spazi a parcheggio; pertanto hanno ipotizzato la complessiva revisione dell'immobile oggetto del presente provvedimento, sia sotto il profilo edilizio che degli usi previsti. A tal fine, hanno presentato all'Amministrazione istanza di variante urbanistica che prevede, in sintesi, la completa demolizione dei fabbricati esistenti, la nuova costruzione, lungo corso Duca degli Abruzzi, di un edificio a civile abitazione (di altezza pari a quella consentita dal Regolamento Edilizio) con due piani interrati destinati a parcheggio e, nella parte interna dell'isolato, la creazione di un giardino, nel rispetto della capacità edificatoria e degli interventi ammessi dal P.R.G..
Tale ipotesi progettuale risulta non coerente con le previsioni del P.R.G. che destina l'area in parte a Servizi privati "SP", lettera "a" (per circa mq. 610) e in parte a residenza R3 (per circa mq. 966); tuttavia, il riuso proposto dalla proprietà viene valutato positivamente dall'Amministrazione in quanto persegue gli obiettivi e gli indirizzi generali del P.R.G. volti alla riqualificazione urbana dell'isolato in seguito alla demolizione dei bassi fabbricati presenti nella corte e alla concentrazione dell'edificazione in cortina edilizia, inoltre, tali obiettivi risulterebbero, difficilmente attuabili se non in casi di radicale riorganizzazione dei tessuti edilizi.
Ritenuto, pertanto, che vi siano i presupposti di pubblica utilità, l'Amministrazione intende adottare la Variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
In relazione a quanto sopra la variante prevede:
A) il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area oggetto della variante, come meglio descritta negli elaborati planimetrici, da area normativa Servizi privati "SP", lettera "a", ad area normativa "R3", Isolati residenziali a cortina edilizia verso spazio pubblico con limitata presenza di attività compatibili con la residenza;
B) la conseguente attribuzione dei parametri urbanistici ed edilizi della zona normativa di appartenenza (zona urbana storico ambientale n. XI) afferenti all'Area normativa "R3", come dettagliati nella Tavola normativa n. 2 delle N.U.E.A..
Al contempo la proprietà, con apposito atto unilaterale d'obbligo (allegato 3), si è impegnata a versare risorse aggiuntive finalizzate alla realizzazione di interventi istituzionali di pubblico interesse a favore della Città.
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
Riguardo quanto sopra, si ritiene che la presente variante non richieda l'attivazione del citato processo valutativo in quanto interessa un'area consolidata ed edificata, compresa all'interno del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale, nella quale si prevede la ridistribuzione di volumi esistenti ricompresi in contesto storicamente edificato classificato di categoria B) ai sensi del D.M. 1444/1968.
Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, si rileva che, con deliberazione del 12 aprile 2006 (mecc. 2006 02894/009), il Consiglio Comunale ha adottato il Progetto Definitivo della "Variante 100 al P.R.G. ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.".
Sulla base di tale variante, attualmente in salvaguardia ai sensi dell'articolo 58 della Legge Regionale 56/1977, l'area in oggetto è classificata, sotto il profilo idrogeologico, in classe I (P) - Zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento.
Per gli aspetti di carattere generale, si rimanda, in ogni caso, ai disposti e alle ulteriori prescrizioni dell'allegato B delle N.U.E.A., parte integrante della Variante n. 100.
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Dato il pregio del contesto in cui si inserisce l'intervento si richiede la massima attenzione nella definizione progettuale degli interventi al fine di garantire la qualità dell'inserimento del nuovo fabbricato.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con il "Piano di zonizzazione acustica" avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dal parere espresso dalla Divisione Verde e Ambiente - Settore Ambiente e Territorio prot. n. 11250 del 14 luglio 2008.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 1 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione del 12 novembre 2008 (all. 2 - n. ), ha espresso parere favorevole suggerendo, a seguito delle osservazioni emerse durante i lavori della Commissione, di valutare la possibilità di utilizzare parte degli oneri di urbanizzazione per interventi sul territorio della Circoscrizione 1.
In relazione a tale richiesta si specifica che, come già detto in sede di illustrazione della variante, non è possibile indirizzare specificamente le risorse derivanti dagli oneri di urbanizzazione in quanto le vigenti norme non consentono di indicare preventivamente tale modalità di ripartizione.
Si prende atto, tuttavia, della segnalazione che potrà essere tenuta in considerazione in sede di formazione e programmazione degli interventi sul territorio fermo restando il potere di indirizzo e coordinamento dell'Amministrazione Comunale al fine di garantire l'omogeneità e l'uniformità dei servizi in tutte le Circoscrizioni.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare la variante parziale n. 170 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente l'immobile ubicato in corso Duca degli Abruzzi n. 56 - via Pigafetta n. 27 - 29 (all. 1 - n. );
2) di accettare gli impegni assunti con atto unilaterale d'obbligo sottoscritto da parte della Società LARC S.r.l., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 3 - n. ).
Viene dato atto che è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.