Divisione Patrimonio, Partecipazioni Comunali, Sistema Informativo
Settore Partecipazioni Aziendali
n. ord. 174
2008 05845/064
OGGETTO: SOCIETÀ "5T S.R.L." - ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE - MODIFICAZIONE STATUTO. APPROVAZIONE.
Proposta del Vicesindaco Dealessandri.
Il progetto "5T" inizia nel 1992 con l'obiettivo
di velocizzare gli spostamenti dei cittadini all'interno della
città, di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici nonché
di ridurre l'inquinamento. Esso consiste nell'applicazione dei
sistemi telematici integrati per il miglioramento della mobilità
dei cittadini.
La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale
del 29 giugno 1992 (mecc. 9203821/48), approvava la costituzione
del Consorzio 5T (Tecnologie Telematiche per i Trasporti ed il
Traffico a Torino), finalizzato alla realizzazione, sperimentazione
e gestione tecnica dell'omonimo progetto, autorizzando ATM ed
AEM, all'epoca enti strumentali appartenenti interamente al Comune
di Torino, a prendervi parte insieme a consorziati privati.
Il Consorzio realizzava il Sistema 5T, lo sperimentava nel 1997
e lo gestiva dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999, sulla
base della deliberazione della Giunta Comunale del 17 febbraio
1998 (mecc. 9800970/39) e della deliberazione del Consiglio Comunale
del 17 maggio 1999 (mecc. 9901852/06).
Con la predetta deliberazione del Consiglio Comunale del 17 maggio
1999 (mecc. 9901852/06), la Città prendeva inoltre atto
della comproprietà, con ATM, delle informazioni generate
dai sottosistemi gestiti e sviluppati da 5T, rinviando ad uno
specifico contratto di servizio, la regolazione della gestione,
a fronte della quale la Città avrebbe riconosciuto un corrispettivo.
La Città con deliberazione della Giunta Comunale del 27
luglio 1999 (mecc. 9906425/06), conformemente agli indirizzi della
deliberazione del Consiglio Comunale del 17 maggio 1999, approvava
il conferimento ad ATM della proprietà dei sottosistemi:
Traffico Privato, Parcheggi, Instradamento Collettivo, Indirizzamento
Individuale, Controllo Ambientale, nonché una quota del
50% del Supervisore ed una quota del 50% della Massima Priorità.
La Città deliberava, inoltre, che ATM si facesse carico
delle complessive spese da sostenere nel corso dell'ulteriore
gestione tecnica del Sistema 5T a far data dal 10 agosto 1999
sino alla trasformazione del Consorzio 5T in Società Consortile
a responsabilità limitata 5T, avvenuta con atti del 24
marzo 2000 - 9 giugno 2000, omologata in data 7 luglio 2000 e
registrata in data 14 luglio 2000, con l'avvertenza che la stessa
ATM gestisse il sistema attuando le sole funzioni minime indispensabili
per il funzionamento dei sottosistemi attivi, ovvero delle linee
telefoniche e gli imprescindibili ed improcrastinabili interventi
di assistenza e di manutenzione del sistema, onde garantirne la
sopravvivenza.
Il medesimo provvedimento prevedeva altresì, che ATM si
obbligasse ad accettare tutti gli sviluppi richiesti dalla Città,
al fine di assicurare l'operatività e la piena efficienza
delle funzioni di supervisione della mobilità cittadina,
del controllo centralizzato del traffico, della priorità
del trasporto pubblico, del supporto alla gestione e controllo
dei trasporti pubblici, del controllo delle emissioni del traffico,
dell'informazione per la mobilità ai cittadini, nonché
di tutte le altre funzioni che la Città ritenesse necessario
sviluppare.
Con atto 23 dicembre 2002, a rogito Prof. Angelo Chianale Notaio,
veniva costituita, a seguito di fusione tra A.T.M. - nel frattempo
trasformatasi in società per azioni - e la SATTI S.p.A.,
la società "GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A."
("GTT S.p.A.") che subentrava, quale avente causa delle
suddette società, in tutti i rapporti in capo alle medesime
tra i quali, in particolare, i rapporti già in capo ad
ATM relativi al Sistema 5T.
In data 10 gennaio 2008 tutte le quote sociali di 5T venivano
concentrate in un unico soggetto, a seguito della cessione delle
quote detenute in 5T da soggetti privati a favore della società
GTT S.p.A.; questo mutamento della compagine societaria determinava
il venire meno dello scopo consortile e la conseguente trasformazione
della società da società consortile a responsabilità
limitata in società a responsabilità limitata, così
come deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 21 gennaio 2008,
sede in cui si deliberava quindi il cambiamento della denominazione
della società da "5T S.c.r.l." a "5T S.r.l."
e la modificazione dell'oggetto sociale, così come definito
dal nuovo testo dello Statuto Sociale.
La società GTT S.p.A., in seguito all'acquisito dell'intera
partecipazione posseduta dai soci privati in 5T S.r.l., era detentrice
del 100% del capitale sociale della società 5T, pertanto
la stessa società 5T, ai sensi dell'articolo 2 dello statuto
sociale, era soggetta alla direzione e coordinamento da parte
di GTT ai sensi dell'articolo 2497 del Codice Civile.
Successivamente all'acquisizione da parte di GTT S.p.A. dell'intero
pacchetto azionario della società 5T S.r.l., la Regione
Piemonte ponendosi l'obiettivo di sviluppare su tutto il territorio
regionale sistemi di gestione avanzata della viabilità,
del traffico e del trasporto pubblico, manifestava il proprio
interesse ad affidare direttamente servizi alla Società
5T.
Pertanto, al fine di consentire la realizzazione dei presupposti
che permettessero il legittimo affidamento in house dei servizi
di gestione di viabilità, traffico e trasporto pubblico,
sopra menzionati, alla società 5T, pareva opportuno addivenire
alla stipula di un "Protocollo di Intesa" tra Città
di Torino, Regione Piemonte e GTT proiettato verso l'acquisizione
di quote di 5T S.r.l. da parte della Città di Torino e
della Regione Piemonte.
Detto protocollo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
in data 4 marzo 2008 (mecc. 2008 01257/064), veniva sottoscritto
da GTT S.p.A., Città di Torino e Regione Piemonte in data
11 aprile 2008.
Con atto notarile del 6 giugno 2008 la Regione Piemonte procedeva
all'acquisto di una quota pari al 18,18% del capitale sociale
di 5T S.r.l..
Quanto alla società GTT S.p.A., detentrice ad oggi di
una quota pari al 81,82% del capitale sociale di 5T S.r.l., occorre
precisare che la stessa è a totale partecipazione pubblica
della Città di Torino e perciò totalmente controllata
dalla Città stessa.
Sul punto, si evidenzia che la società GTT riveste tutti
i requisiti dell'organismo di diritto pubblico secondo i criteri
dell'articolo1, comma 9 della direttiva 18/2004 (organismo istituito
per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale,
aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità
giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi
di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo
di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione
o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della
metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico).
Attualmente, la società 5T S.r.l. è ormai un vero
e proprio "sistema operativo" che fornisce servizi e
prestazioni ottimali ai cittadini, a GTT e alla Città di
Torino.
Il sistema integra diverse funzionalità: supervisore della
mobilità, controllo del traffico e degli accessi, trasporto
pubblico, informazione ai cittadini, pannelli di indirizzamento,
informazioni sui parcheggi, controllo dell'inquinamento, sicurezza
stradale, videosorveglianza del trasporto pubblico.
Pertanto, ad oggi, al fine di dare esecuzione agli impegni assunti
con la sottoscrizione del predetto Protocollo di Intesa - che
prevedeva tra l'altro l'acquisizione di quote di 5T S.r.l. da
parte della Città e della Regione Piemonte, ciascuna per
il 30% del capitale sociale di 5T S.r.l e la destinazione del
10% del capitale sociale totale, temporaneamente detenuto da GTT,
alla vendita ad altri soggetti pubblici - e consentire la realizzazione
dei presupposti che permettano il legittimo affidamento in house
dei servizi di gestione di viabilità, traffico e trasporto
pubblico alla società 5T S.r.l., si ritiene necessario
approvare la modificazione di alcune clausole del vigente statuto
sociale nonché l'acquisizione della partecipazione pari
al 30% del capitale sociale di 5T dalla società GTT S.p.A..
Le clausole statutarie che, sulla base dei recenti orientamenti
formatisi in materia, si ritiene possano permettere di realizzare
un controllo in house, sono indicate nello statuto che si allega
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
(Allegato 1) e qui di seguito vengono evidenziate con particolare
riferimento ai requisiti richiesti dalla norma (articolo 113
D.Lgs. 267/2000) ovvero "totale partecipazione pubblica",
"controllo analogo" e l'obbligo sulla base del quale
"la società deve realizzare la parte più importante
della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che
la controllano".
Quanto al requisito della "totale partecipazione pubblica",
il Titolo II dello statuto, relativo al capitale, prevede che
questo sia interamente pubblico (articolo 6) e che possono essere
soci della società esclusivamente enti pubblici locali
e gli organismi di diritto pubblico con sede nella Regione Piemonte
(articolo 10).
In merito al requisito del "controllo analogo", non
è sufficiente il semplice esercizio degli strumenti di
cui dispone il socio di maggioranza secondo le regole proprie
del diritto societario, ma deve essere configurato un rapporto
che determina da parte dell'amministrazione controllante, un potere
di direzione e supervisione dell'attività del soggetto
partecipato, e che riguarda l'insieme dei più importanti
atti di gestione del medesimo, come più volte espresso
dalla Corte di Giustizia Europea, dal Consiglio di Stato e dalla
dottrina recenti. In altri termini è necessario che l'ente
o gli enti possano esercitare un controllo effettivo e preventivo
sulla gestione della società, così come avviene
per i servizi interni dell'ente o degli enti pubblici interessati.
Lo statuto mira a rispondere a dette esigenze, tra l'altro, con
le seguenti clausole:
a) clausole attinenti le scelte gestionali (articolo 13):
fermo restando che la gestione della società spetta esclusivamente
all'organo amministrativo, si reputa opportuno che i Soci approvino
alcuni atti predisposti dagli amministratori quali il budget economico
e patrimoniale ed il piano industriale e strategico;
b) clausole attinenti la nomina degli amministratori e dei sindaci
(articolo 16 e articolo 21):
viene attribuita agli enti pubblici la nomina diretta degli amministratori
ex articolo 2449 Codice Civile;
c) clausole di tipo informativo (articolo 23):
è previsto statutariamente che devono inoltre essere inviati
a tutti i soci il budget ed il bilancio, unitamente alla relazione
sulla gestione e ad una relazione semestrale sulla situazione
economica. L'organo amministrativo è tenuto, ove motivatamente
richiesto da uno dei soci, a fornire per iscritto al socio richiedente
risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.
Infine il terzo requisito secondo il quale "la società
deve realizzare la parte più importante della propria attività
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano" viene
richiesto come parte integrante dello stesso oggetto sociale (articolo
2). Detto requisito è giustificato dal fatto che il servizio
pubblico viene ad essere affidato in gestione "direttamente"
cioè senza il previo espletamento di una pubblica gara.
La norma non stabilisce espressamente cosa si debba intendere
per "parte più importante della propria attività",
se esso sia un concetto qualitativo o quantitativo (coincidente
con il fatturato oppure con l'impiego di risorse e di mezzi).
A tale proposito la Corte di Giustizia Europea (C-26/03) riteneva
tuttavia applicabile in via analogica la norma, oggi abrogata,
di cui all'articolo 8, comma 3 lettera a), D.Lgs. n. 158/1995,
che regolava l'affidamento diretto, nei cosiddetti Settori speciali,
relativamente agli appalti di servizi, ritenendo che il presupposto
indicato dall'articolo 113, commi 4 lettera a) e 5 lettera c),
risultasse integrato quando l'80% della cifra d'affari realizzata
dalla società derivasse dalla fornitura dei servizi ad
essa affidati da parte degli enti locali titolari del capitale.
Ad oggi, il criterio individuato dall'articolo 8, comma 3 lettera
a), del D.Lgs. n. 158/1995 è stato confermato nell'articolo
218 D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture) e comunque, a prescindere dall'esistenza del
dato normativo, si ritiene che il principio illustrato dalla Corte
di Giustizia Europea continui ad avere la sua validità
in quanto la stessa Corte ha cercato di determinare un criterio
di tipo quantitativo che soddisfi il requisito della prevalenza
dell'attività a favore dell'ente controllante.
Le modificazioni esposte saranno sottoposte all'approvazione
dell'assemblea dei soci che sarà convocata per discutere
e deliberare, in parte straordinaria, sull'adozione del nuovo
testo di statuto sociale quale risultante dall'Allegato 1 alla
presente deliberazione.
Alla luce della natura in house che la società 5T verrebbe
ad assumere in virtù dell'acquisto della partecipazione
da parte della Regione Piemonte e della Città di Torino,
nonché delle modificazioni apportate allo Statuto della
società 5T, si ritiene necessario e opportuno che il vigente
contratto di servizio fra la Città di Torino e GTT S.p.A.
per l'erogazione dei servizi derivanti dalla gestione del sistema
5T venga gestito direttamente dalla società 5T S.r.l.,
già affidataria del servizio in oggetto in virtù
dell'articolo 12 del contratto di servizio summenzionato, rinviando
a successivo provvedimento la rideterminazione del corrispettivo
alla luce della non più necessaria intermediazione di GTT
S.p.A..
Tutto ciò premesso,
Visto
il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro,
all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;
Dato
atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole
sulla regolarità tecnica;
favorevole
sulla regolarità contabile;
Con
voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare fin d'ora, l'acquisto da parte del Comune di
Torino della quota pari al 30% del capitale sociale di 5T S.r.l.,
detenuta da GTT S.p.A. nella Società "5T S.r.l."
in conformità agli impegni assunti con il Protocollo di
Intesa, sottoscritto in data 11 aprile 2008 con la Regione Piemonte
e "GTT S.p.A.", protocollo già approvato con
deliberazione della Giunta Comunale del 4 marzo 2008 (mecc. 2008
01257/064);
2) di dare atto che il Comune di Torino acquisirà la quota
pari al 30% del capitale sociale di "5T S.r.l." corrispondente
ad Euro 825.000,00;
3) di dare atto che detto acquisto sarà finanziato mediante
accensione di un finanziamento a medio/lungo termine con Istituto
da stabilire. La sottoscrizione è subordinata al perfezionamento
del finanziamento. Gli oneri finanziari dell'investimento sono
inclusi nel bilancio pluriennale 2008 - 2010 approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale del 30 maggio 2008 (mecc. 2008 02344/024)
esecutiva dal 15 giugno 2008;
4) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che
qui si richiamano, le modificazioni statutarie della società
"5T S.r.l." volte a garantire, tra l'altro, ai soci
pubblici di esercitare il controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e per far sì che la società realizzi
la parte più importante della propria attività con
gli enti pubblici che la controllano, quali requisiti previsti
dall'articolo 113 comma 5 lettera c) del T.U.E.E.L.L.;
5) di approvare il nuovo Statuto Sociale della società
"5T S.r.l.", con sede in Torino, quale risulta nel testo
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale (all. 1 - n. );
6) di dare atto che il vigente contratto di servizio fra la Città
di Torino e GTT S.p.A. per l'erogazione dei servizi derivanti
dalla gestione del sistema 5T sarà gestito, a partire dall'anno
2009, direttamente dalla società 5T S.r.l., già
affidataria del servizio in oggetto in virtù dell'articolo
12 del contratto di servizio summenzionato, rinviando a successivo
provvedimento la rideterminazione del corrispettivo alla luce
della non più necessaria intermediazione di GTT S.p.A.,
nonché demandando a successive determinazioni dirigenziali
i relativi impegni di spesa;
7) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea
Straordinaria che sarà convocata per approvare il nuovo
testo dello statuto sociale di "5T S.r.l." con facoltà
di apportare eventuali modificazioni non sostanziali, qualora
ne emerga la necessità in sede di dibattito assembleare;
8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.