Divisione Patrimonio, Partecipazioni Comunali, Sistema Informativo
Settore Partecipazioni Aziendali

n. ord. 174
2008 05845/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 24 NOVEMBRE 2008
(proposta dalla G.C. 28 ottobre 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: SOCIETÀ "5T S.R.L." - ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE - MODIFICAZIONE STATUTO. APPROVAZIONE.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

Il progetto "5T" inizia nel 1992 con l'obiettivo di velocizzare gli spostamenti dei cittadini all'interno della città, di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici nonché di ridurre l'inquinamento. Esso consiste nell'applicazione dei sistemi telematici integrati per il miglioramento della mobilità dei cittadini.
La Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 giugno 1992 (mecc. 9203821/48), approvava la costituzione del Consorzio 5T (Tecnologie Telematiche per i Trasporti ed il Traffico a Torino), finalizzato alla realizzazione, sperimentazione e gestione tecnica dell'omonimo progetto, autorizzando ATM ed AEM, all'epoca enti strumentali appartenenti interamente al Comune di Torino, a prendervi parte insieme a consorziati privati.
Il Consorzio realizzava il Sistema 5T, lo sperimentava nel 1997 e lo gestiva dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999, sulla base della deliberazione della Giunta Comunale del 17 febbraio 1998 (mecc. 9800970/39) e della deliberazione del Consiglio Comunale del 17 maggio 1999 (mecc. 9901852/06).
Con la predetta deliberazione del Consiglio Comunale del 17 maggio 1999 (mecc. 9901852/06), la Città prendeva inoltre atto della comproprietà, con ATM, delle informazioni generate dai sottosistemi gestiti e sviluppati da 5T, rinviando ad uno specifico contratto di servizio, la regolazione della gestione, a fronte della quale la Città avrebbe riconosciuto un corrispettivo.
La Città con deliberazione della Giunta Comunale del 27 luglio 1999 (mecc. 9906425/06), conformemente agli indirizzi della deliberazione del Consiglio Comunale del 17 maggio 1999, approvava il conferimento ad ATM della proprietà dei sottosistemi: Traffico Privato, Parcheggi, Instradamento Collettivo, Indirizzamento Individuale, Controllo Ambientale, nonché una quota del 50% del Supervisore ed una quota del 50% della Massima Priorità.
La Città deliberava, inoltre, che ATM si facesse carico delle complessive spese da sostenere nel corso dell'ulteriore gestione tecnica del Sistema 5T a far data dal 10 agosto 1999 sino alla trasformazione del Consorzio 5T in Società Consortile a responsabilità limitata 5T, avvenuta con atti del 24 marzo 2000 - 9 giugno 2000, omologata in data 7 luglio 2000 e registrata in data 14 luglio 2000, con l'avvertenza che la stessa ATM gestisse il sistema attuando le sole funzioni minime indispensabili per il funzionamento dei sottosistemi attivi, ovvero delle linee telefoniche e gli imprescindibili ed improcrastinabili interventi di assistenza e di manutenzione del sistema, onde garantirne la sopravvivenza.
Il medesimo provvedimento prevedeva altresì, che ATM si obbligasse ad accettare tutti gli sviluppi richiesti dalla Città, al fine di assicurare l'operatività e la piena efficienza delle funzioni di supervisione della mobilità cittadina, del controllo centralizzato del traffico, della priorità del trasporto pubblico, del supporto alla gestione e controllo dei trasporti pubblici, del controllo delle emissioni del traffico, dell'informazione per la mobilità ai cittadini, nonché di tutte le altre funzioni che la Città ritenesse necessario sviluppare.
Con atto 23 dicembre 2002, a rogito Prof. Angelo Chianale Notaio, veniva costituita, a seguito di fusione tra A.T.M. - nel frattempo trasformatasi in società per azioni - e la SATTI S.p.A., la società "GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A." ("GTT S.p.A.") che subentrava, quale avente causa delle suddette società, in tutti i rapporti in capo alle medesime tra i quali, in particolare, i rapporti già in capo ad ATM relativi al Sistema 5T.
In data 10 gennaio 2008 tutte le quote sociali di 5T venivano concentrate in un unico soggetto, a seguito della cessione delle quote detenute in 5T da soggetti privati a favore della società GTT S.p.A.; questo mutamento della compagine societaria determinava il venire meno dello scopo consortile e la conseguente trasformazione della società da società consortile a responsabilità limitata in società a responsabilità limitata, così come deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 21 gennaio 2008, sede in cui si deliberava quindi il cambiamento della denominazione della società da "5T S.c.r.l." a "5T S.r.l." e la modificazione dell'oggetto sociale, così come definito dal nuovo testo dello Statuto Sociale.
La società GTT S.p.A., in seguito all'acquisito dell'intera partecipazione posseduta dai soci privati in 5T S.r.l., era detentrice del 100% del capitale sociale della società 5T, pertanto la stessa società 5T, ai sensi dell'articolo 2 dello statuto sociale, era soggetta alla direzione e coordinamento da parte di GTT ai sensi dell'articolo 2497 del Codice Civile.
Successivamente all'acquisizione da parte di GTT S.p.A. dell'intero pacchetto azionario della società 5T S.r.l., la Regione Piemonte ponendosi l'obiettivo di sviluppare su tutto il territorio regionale sistemi di gestione avanzata della viabilità, del traffico e del trasporto pubblico, manifestava il proprio interesse ad affidare direttamente servizi alla Società 5T.
Pertanto, al fine di consentire la realizzazione dei presupposti che permettessero il legittimo affidamento in house dei servizi di gestione di viabilità, traffico e trasporto pubblico, sopra menzionati, alla società 5T, pareva opportuno addivenire alla stipula di un "Protocollo di Intesa" tra Città di Torino, Regione Piemonte e GTT proiettato verso l'acquisizione di quote di 5T S.r.l. da parte della Città di Torino e della Regione Piemonte.
Detto protocollo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 4 marzo 2008 (mecc. 2008 01257/064), veniva sottoscritto da GTT S.p.A., Città di Torino e Regione Piemonte in data 11 aprile 2008.
Con atto notarile del 6 giugno 2008 la Regione Piemonte procedeva all'acquisto di una quota pari al 18,18% del capitale sociale di 5T S.r.l..
Quanto alla società GTT S.p.A., detentrice ad oggi di una quota pari al 81,82% del capitale sociale di 5T S.r.l., occorre precisare che la stessa è a totale partecipazione pubblica della Città di Torino e perciò totalmente controllata dalla Città stessa.
Sul punto, si evidenzia che la società GTT riveste tutti i requisiti dell'organismo di diritto pubblico secondo i criteri dell'articolo1, comma 9 della direttiva 18/2004 (organismo istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico).
Attualmente, la società 5T S.r.l. è ormai un vero e proprio "sistema operativo" che fornisce servizi e prestazioni ottimali ai cittadini, a GTT e alla Città di Torino.
Il sistema integra diverse funzionalità: supervisore della mobilità, controllo del traffico e degli accessi, trasporto pubblico, informazione ai cittadini, pannelli di indirizzamento, informazioni sui parcheggi, controllo dell'inquinamento, sicurezza stradale, videosorveglianza del trasporto pubblico.
Pertanto, ad oggi, al fine di dare esecuzione agli impegni assunti con la sottoscrizione del predetto Protocollo di Intesa - che prevedeva tra l'altro l'acquisizione di quote di 5T S.r.l. da parte della Città e della Regione Piemonte, ciascuna per il 30% del capitale sociale di 5T S.r.l e la destinazione del 10% del capitale sociale totale, temporaneamente detenuto da GTT, alla vendita ad altri soggetti pubblici - e consentire la realizzazione dei presupposti che permettano il legittimo affidamento in house dei servizi di gestione di viabilità, traffico e trasporto pubblico alla società 5T S.r.l., si ritiene necessario approvare la modificazione di alcune clausole del vigente statuto sociale nonché l'acquisizione della partecipazione pari al 30% del capitale sociale di 5T dalla società GTT S.p.A..
Le clausole statutarie che, sulla base dei recenti orientamenti formatisi in materia, si ritiene possano permettere di realizzare un controllo in house, sono indicate nello statuto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) e qui di seguito vengono evidenziate con particolare riferimento ai requisiti richiesti dalla norma (articolo 113 D.Lgs. 267/2000) ovvero "totale partecipazione pubblica", "controllo analogo" e l'obbligo sulla base del quale "la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano".
Quanto al requisito della "totale partecipazione pubblica", il Titolo II dello statuto, relativo al capitale, prevede che questo sia interamente pubblico (articolo 6) e che possono essere soci della società esclusivamente enti pubblici locali e gli organismi di diritto pubblico con sede nella Regione Piemonte (articolo 10).
In merito al requisito del "controllo analogo", non è sufficiente il semplice esercizio degli strumenti di cui dispone il socio di maggioranza secondo le regole proprie del diritto societario, ma deve essere configurato un rapporto che determina da parte dell'amministrazione controllante, un potere di direzione e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, e che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo, come più volte espresso dalla Corte di Giustizia Europea, dal Consiglio di Stato e dalla dottrina recenti. In altri termini è necessario che l'ente o gli enti possano esercitare un controllo effettivo e preventivo sulla gestione della società, così come avviene per i servizi interni dell'ente o degli enti pubblici interessati.
Lo statuto mira a rispondere a dette esigenze, tra l'altro, con le seguenti clausole:
a) clausole attinenti le scelte gestionali (articolo 13):
fermo restando che la gestione della società spetta esclusivamente all'organo amministrativo, si reputa opportuno che i Soci approvino alcuni atti predisposti dagli amministratori quali il budget economico e patrimoniale ed il piano industriale e strategico;
b) clausole attinenti la nomina degli amministratori e dei sindaci (articolo 16 e articolo 21):
viene attribuita agli enti pubblici la nomina diretta degli amministratori ex articolo 2449 Codice Civile;
c) clausole di tipo informativo (articolo 23):
è previsto statutariamente che devono inoltre essere inviati a tutti i soci il budget ed il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione e ad una relazione semestrale sulla situazione economica. L'organo amministrativo è tenuto, ove motivatamente richiesto da uno dei soci, a fornire per iscritto al socio richiedente risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.
Infine il terzo requisito secondo il quale "la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano" viene richiesto come parte integrante dello stesso oggetto sociale (articolo 2). Detto requisito è giustificato dal fatto che il servizio pubblico viene ad essere affidato in gestione "direttamente" cioè senza il previo espletamento di una pubblica gara. La norma non stabilisce espressamente cosa si debba intendere per "parte più importante della propria attività", se esso sia un concetto qualitativo o quantitativo (coincidente con il fatturato oppure con l'impiego di risorse e di mezzi).
A tale proposito la Corte di Giustizia Europea (C-26/03) riteneva tuttavia applicabile in via analogica la norma, oggi abrogata, di cui all'articolo 8, comma 3 lettera a), D.Lgs. n. 158/1995, che regolava l'affidamento diretto, nei cosiddetti Settori speciali, relativamente agli appalti di servizi, ritenendo che il presupposto indicato dall'articolo 113, commi 4 lettera a) e 5 lettera c), risultasse integrato quando l'80% della cifra d'affari realizzata dalla società derivasse dalla fornitura dei servizi ad essa affidati da parte degli enti locali titolari del capitale.
Ad oggi, il criterio individuato dall'articolo 8, comma 3 lettera a), del D.Lgs. n. 158/1995 è stato confermato nell'articolo 218 D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture) e comunque, a prescindere dall'esistenza del dato normativo, si ritiene che il principio illustrato dalla Corte di Giustizia Europea continui ad avere la sua validità in quanto la stessa Corte ha cercato di determinare un criterio di tipo quantitativo che soddisfi il requisito della prevalenza dell'attività a favore dell'ente controllante.
Le modificazioni esposte saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea dei soci che sarà convocata per discutere e deliberare, in parte straordinaria, sull'adozione del nuovo testo di statuto sociale quale risultante dall'Allegato 1 alla presente deliberazione.
Alla luce della natura in house che la società 5T verrebbe ad assumere in virtù dell'acquisto della partecipazione da parte della Regione Piemonte e della Città di Torino, nonché delle modificazioni apportate allo Statuto della società 5T, si ritiene necessario e opportuno che il vigente contratto di servizio fra la Città di Torino e GTT S.p.A. per l'erogazione dei servizi derivanti dalla gestione del sistema 5T venga gestito direttamente dalla società 5T S.r.l., già affidataria del servizio in oggetto in virtù dell'articolo 12 del contratto di servizio summenzionato, rinviando a successivo provvedimento la rideterminazione del corrispettivo alla luce della non più necessaria intermediazione di GTT S.p.A..
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

          Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
          Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
          favorevole sulla regolarità tecnica;
          favorevole sulla regolarità contabile;
          Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare fin d'ora, l'acquisto da parte del Comune di Torino della quota pari al 30% del capitale sociale di 5T S.r.l., detenuta da GTT S.p.A. nella Società "5T S.r.l." in conformità agli impegni assunti con il Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 11 aprile 2008 con la Regione Piemonte e "GTT S.p.A.", protocollo già approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 4 marzo 2008 (mecc. 2008 01257/064);
2) di dare atto che il Comune di Torino acquisirà la quota pari al 30% del capitale sociale di "5T S.r.l." corrispondente ad Euro 825.000,00;
3) di dare atto che detto acquisto sarà finanziato mediante accensione di un finanziamento a medio/lungo termine con Istituto da stabilire. La sottoscrizione è subordinata al perfezionamento del finanziamento. Gli oneri finanziari dell'investimento sono inclusi nel bilancio pluriennale 2008 - 2010 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 maggio 2008 (mecc. 2008 02344/024) esecutiva dal 15 giugno 2008;
4) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si richiamano, le modificazioni statutarie della società "5T S.r.l." volte a garantire, tra l'altro, ai soci pubblici di esercitare il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e per far sì che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano, quali requisiti previsti dall'articolo 113 comma 5 lettera c) del T.U.E.E.L.L.;
5) di approvare il nuovo Statuto Sociale della società "5T S.r.l.", con sede in Torino, quale risulta nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. );
6) di dare atto che il vigente contratto di servizio fra la Città di Torino e GTT S.p.A. per l'erogazione dei servizi derivanti dalla gestione del sistema 5T sarà gestito, a partire dall'anno 2009, direttamente dalla società 5T S.r.l., già affidataria del servizio in oggetto in virtù dell'articolo 12 del contratto di servizio summenzionato, rinviando a successivo provvedimento la rideterminazione del corrispettivo alla luce della non più necessaria intermediazione di GTT S.p.A., nonché demandando a successive determinazioni dirigenziali i relativi impegni di spesa;
7) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea Straordinaria che sarà convocata per approvare il nuovo testo dello statuto sociale di "5T S.r.l." con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali, qualora ne emerga la necessità in sede di dibattito assembleare;
8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.