Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 138
2008 05764/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 OTTOBRE 2008

(proposta dalla G.C. 16 settembre 2008)

OGGETTO: VARIANTE N. 173, EX ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R. CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA AGUDIO. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 14 luglio 2008 (mecc. 2008 02483/009), esecutiva in data 28 luglio 2008, è stata adottata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante n. 173 al vigente P.R.G., concernente la soppressione della fascia di rispetto stradale di un tratto della via Agudio. Con la stessa deliberazione è stata approvata la convenzione tra la Città di Torino, la Meisino S.r.l. ed il sig. Luca Rastelli per la realizzazione e fruizione pubblica del centro sportivo in via Nietzsche, ex articolo 19 comma 5 N.U.E.A. di P.R.G.
La predetta deliberazione è stata depositata in visione presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi e, precisamente, dal 25 luglio 2008 al 23 agosto 2008 compreso.
Dell'avvenuto deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso pubblicato presso l'Albo Pretorio nel periodo sopracitato e sul B.U.R. del 31 luglio 2008.
Nei termini prescritti, ovvero dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse.
In riferimento all'approvazione della variante in oggetto la deliberazione citata è stata trasmessa, per il parere previsto dalla Legge Regionale 41/1997, alla Provincia di Torino che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 954-45678/2008 del 9 settembre 2008 ha espresso parere favorevole, in quanto la variante non presenta incompatibilità con il Piano di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 1 agosto 2003 e con i progetti sovracomunali approvati.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

1) di approvare la variante parziale n. 173 al vigente P.R.G., dando atto che l'elaborato che la costituisce è lo stesso della deliberazione di adozione del Consiglio Comunale n. 109 del 14 luglio 2008 (mecc. 2008 02483/009), esecutiva dal 28 luglio 2008; è allegato al presente provvedimento il testo della deliberazione della Giunta Provinciale, n. 954-45678/2008 del 9 settembre 2008 recante il parere di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia (all. 1 - n.      ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.