Divisione Ambiente e Verde
Settore Ambiente e Territorio

n. ord. 170
2008 05531/126

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 NOVEMBRE 2008

(proposta dalla G.C. 14 ottobre 2008)

OGGETTO: FRAZIONI NON METANIZZATE E PARZIALMENTE NON METANIZZATE SITUATE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO. INDIVIDUAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI RIDUZIONE DI PREZZO SUL GASOLIO E SUI GPL UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO.

Proposta dell'Assessore Mangone.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 1 dicembre 2003 (mecc. 2003 08158/021) la Città di Torino ha individuato le parti del territorio comunale appartenenti a frazioni parzialmente non metanizzate, confermando in merito all'individuazione delle frazioni non metanizzate le decisioni assunte con la deliberazione del Consiglio Comunale del 2 dicembre 2002 (mecc. 2002 08458/021). E' stato ritenuto pertanto che "le parti del territorio comunale" di cui all'articolo 12, comma 2 della Legge 448/2001, debbano essere individuate nelle porzioni di territorio cittadino esterne al perimetro del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 Legge Regionale 56/1977, così come riportato negli allegati tecnici al Piano Regolatore vigente. Tale deliberazione ha inoltre precisato che gli utenti residenti nelle suddette porzioni di territorio ed i cui impianti di riscaldamento - in relazione alle specifiche caratteristiche tecniche degli stessi - non possano essere alimentati dalla rete di distribuzione di metano più vicina, secondo quanto comprovato da una dichiarazione rilasciata dall'AES su richiesta dell'interessato, possono usufruire dei benefici di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della Legge 488/1999.
La Legge Finanziaria 2008, Legge 24 dicembre 2007 n. 244, al comma 240 dell'articolo 1, non ha confermato le riduzioni di prezzo per le frazioni parzialmente metanizzate, tuttavia tale riduzioni sono state confermate dal comma 1 ter dell'articolo 38 del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Gli uffici del Settore Ambiente e Territorio, su indicazione dell'Azienda Energia e Servizi Torino AES, hanno verificato a tutto agosto 2008 gli ampliamenti della rete di distribuzione del metano che comportano modifiche delle aree soggette all'agevolazione in oggetto e hanno predisposto l'aggiornamento delle frazioni non metanizzate di cui all'articolo 12 comma 4 lettera c) della Legge 488/1999, riportate nella cartografia allegata ( all. 1 - n. ).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il comma 10, lettera c) dell'articolo 8 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
Visto l'articolo 4 del Decreto Legge 23 dicembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2000, n. 354;
Visto l'articolo 27 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
Visto il comma 240 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
Visto il comma 1 ter dell'articolo 31 della Legge 28 febbraio 2008, n. 31;
Vista la nota della Agenzia delle Dogane prot. n. 279/V del 7 febbraio 2008;
Vista la nota della Agenzia delle Dogane prot. n. 883/V del 6 marzo 2008;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di individuare, per quanto esposto in narrativa, quali frazioni non metanizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai fini dell'applicazione della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento, le aree individuate nella planimetria allegata al presente atto;
2) di dare atto che relativamente all'individuazione delle frazioni parzialmente metanizzate, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della Legge 448/2001, vige quanto deliberato dal Consiglio Comunale in data 1 dicembre 2003 (mecc. 2003 08158/021);
3) di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.