Divisione Ambiente e Verde
Settore Ambiente e Territorio
n. ord. 170
2008 05531/126
OGGETTO: FRAZIONI NON METANIZZATE E PARZIALMENTE NON METANIZZATE SITUATE AL DI FUORI DEL CENTRO ABITATO. INDIVIDUAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI RIDUZIONE DI PREZZO SUL GASOLIO E SUI GPL UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER RISCALDAMENTO.
Proposta dell'Assessore Mangone.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 1 dicembre 2003
(mecc. 2003 08158/021) la Città di Torino ha individuato
le parti del territorio comunale appartenenti a frazioni parzialmente
non metanizzate, confermando in merito all'individuazione delle
frazioni non metanizzate le decisioni assunte con la deliberazione
del Consiglio Comunale del 2 dicembre 2002 (mecc. 2002 08458/021).
E' stato ritenuto pertanto che "le parti del territorio comunale"
di cui all'articolo 12, comma 2 della Legge 448/2001, debbano
essere individuate nelle porzioni di territorio cittadino esterne
al perimetro del centro abitato ai sensi dell'articolo 81 Legge
Regionale 56/1977, così come riportato negli allegati tecnici
al Piano Regolatore vigente. Tale deliberazione ha inoltre precisato
che gli utenti residenti nelle suddette porzioni di territorio
ed i cui impianti di riscaldamento - in relazione alle specifiche
caratteristiche tecniche degli stessi - non possano essere alimentati
dalla rete di distribuzione di metano più vicina, secondo
quanto comprovato da una dichiarazione rilasciata dall'AES su
richiesta dell'interessato, possono usufruire dei benefici di
cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della Legge 488/1999.
La Legge Finanziaria 2008, Legge 24 dicembre 2007 n. 244, al
comma 240 dell'articolo 1, non ha confermato le riduzioni di prezzo
per le frazioni parzialmente metanizzate, tuttavia tale riduzioni
sono state confermate dal comma 1 ter dell'articolo 38 del Decreto
Legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito con modificazioni nella
Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Gli uffici del Settore Ambiente e Territorio, su indicazione
dell'Azienda Energia e Servizi Torino AES, hanno verificato a
tutto agosto 2008 gli ampliamenti della rete di distribuzione
del metano che comportano modifiche delle aree soggette all'agevolazione
in oggetto e hanno predisposto l'aggiornamento delle frazioni
non metanizzate di cui all'articolo 12 comma 4 lettera c) della
Legge 488/1999, riportate nella cartografia allegata ( all. 1
- n. ).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il comma 10, lettera c) dell'articolo 8 della Legge 23
dicembre 1998, n. 448, così come modificato dall'articolo
12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488;
Visto l'articolo 4 del Decreto Legge 23 dicembre 2000, n. 268,
convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2000, n.
354;
Visto l'articolo 27 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
Visto il comma 240 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007
n. 244;
Visto il comma 1 ter dell'articolo 31 della Legge 28 febbraio
2008, n. 31;
Vista la nota della Agenzia delle Dogane prot. n. 279/V del 7
febbraio 2008;
Vista la nota della Agenzia delle Dogane prot. n. 883/V del 6
marzo 2008;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di individuare, per quanto esposto in narrativa, quali frazioni
non metanizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera c)
della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo
12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai fini dell'applicazione
della riduzione del prezzo per il gasolio e per i gas liquefatti
utilizzati come combustibili per riscaldamento, le aree individuate
nella planimetria allegata al presente atto;
2) di dare atto che relativamente all'individuazione delle frazioni
parzialmente metanizzate, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della
Legge 448/2001, vige quanto deliberato dal Consiglio Comunale
in data 1 dicembre 2003 (mecc. 2003 08158/021);
3) di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.