Divisione Patrimonio, Partecipazioni Comunali, Sistema Informativo
Settore Partecipazione Aziendali

n. ord. 147
2008 05102/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 OTTOBRE 2008
(proposta dalla G.C. 26 agosto 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: SOCIETÀ "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A." (SIGLABILE "TRM S.P.A."). MODIFICAZIONI DELLO STATUTO SOCIALE E DEL PATTO PARASOCIALE. APPROVAZIONE.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

La società "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A." (siglabile "TRM S.p.A.") con sede in Torino, via Livorno n. 60, ha ad oggetto l'attività di gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali e del connesso servizio, volti al recupero, al trattamento ed allo smaltimento, anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione di qualunque genere di rifiuto.
Detta società veniva costituita in data 24 dicembre 2002 da AMIAT S.p.A. e dai Consorzi CCS, CATN ed AISA, ciò anche in ottemperanza all'impegno a realizzare un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, assunto da AMIAT S.p.A. con la sottoscrizione del contratto di servizio tra la stessa società ed il Comune di Torino approvato con deliberazione n. 217 del Consiglio Comunale in data 18 dicembre 2000 (mecc. 2000 11677/21).
Successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 177, in data 20 dicembre 2004 (mecc. 2004 08783/064), veniva deliberato l'acquisto da parte del Comune di Torino dell'intera partecipazione azionaria (pari a numero 339.756 azioni del valore nominale di Euro 10 cadauna) detenuta dalla società "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A." nella società "Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A." siglabile "TRM S.p.A.".
L'acquisizione, da parte della Città, della partecipazione in TRM S.p.A. si colloca nell'iter amministrativo volto all'attuazione delle disposizioni di cui alla vigente legislazione in materia di smaltimento dei rifiuti.
Il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i., c.d. Decreto Ronchi, oggi abrogato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, c.d. Decreto Ambientale, all'articolo 5 comma 3, prescriveva che lo smaltimento dei rifiuti avvenga mediante il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate che non comportino costi eccessivi, al fine, tra l'altro, di realizzare l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani negli ambiti territoriali ottimali (criterio dell'autosufficienza), nonché di permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini (criterio di prossimità).
La Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti" disciplina la gestione e la riduzione dei rifiuti in conformità ai principi del diritto comunitario e in attuazione dell'allora vigente D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i. e promuove il sistema integrato di gestione dei rifiuti, definito dall'articolo 8 della Legge Regionale 24/2002 come "il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi (...) che permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani".
All'interno del sistema integrato sono previste altresì il recupero e la valorizzazione anche energetica dei rifiuti.
Sul punto occorre precisare che l'articolo 9 della predetta Legge Regionale n. 24/2002 ha organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, articolandolo in "Ambiti territoriali ottimali", coincidenti, salvo diverso accordo tra Regione e Provincia, con il territorio provinciale, in cui è organizzata l'attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti; la predetta Legge Regionale ha altresì suddiviso gli Ambiti territoriali ottimali in uno o più Bacini, individuati dai Programmi provinciali di gestione dei rifiuti, nei quali sono organizzate le attività di realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, le attività di raccolta, di trasporto e di conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici.
Pertanto, alla luce della normativa sopra esposta, il governo del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani è articolato su un duplice livello di competenze affidate a enti consortili:
- ai consorzi di bacino di cui all'articolo 11 Legge Regionale 24/2002 spettano funzioni di governo e coordinamento per assicurare i servizi di raccolta, raccolta differenziata e di trasporto dei rifiuti;
- alle associazioni di ambito territoriale ottimale - ATO - (coincidenti con il territorio di ciascuna Provincia) di cui all'articolo 12 della medesima Legge Regionale spettano funzioni di governo e coordinamento delle attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti sulla base dei programmi provinciali, oltre che di realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale o di individuazione dei soggetti cui affidarne la realizzazione.
Quanto all'Ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio della Provincia di Torino, il Consiglio Provinciale con deliberazione in data 8 settembre 1998, e successivo aggiornamento con deliberazione n. 74269 del 27 aprile 2005, ha approvato il Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), nel quale è stato, tra l'altro, previsto che nell'ambito territoriale ottimale sono organizzate le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti sotto il governo unitario del ciclo di gestione dei rifiuti garantito dall'Associazione d'Ambito, cui partecipano obbligatoriamente ciascun Comune con maggiore popolazione di ogni bacino e tutti i Consorzi di Bacino di ciascun ambito territoriale ottimale.
Il compito di individuare il sito idoneo più adatto alla localizzazione dell'impianto è stato attribuito, sia dalla Legge Regionale 24/2002 che dal PPGR 2005, all'Associazione d'Ambito.
La Provincia di Torino ha promosso e sollecitato la costituzione dell'Associazione d'Ambito (ATO), che è avvenuta solo in data 5 ottobre 2005 con scrittura privata autenticata nelle firme dal Segretario Generale del Comune di Torino, tra i Comuni di Torino, Pinerolo, Chieri, Moncalieri, Rivoli, Settimo Torinese, Ciriè, Rivarolo Canavese e Ivrea e tra i consorzi ACEA Pinerolese, Consorzio Chierese per i servizi, COVAR 14, CADOS, Consorzio di Bacino 16, CISA, CSAC e CCA, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 della Legge Regionale Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24.
Prima del 5 ottobre 2005, visti gli impedimenti che ostacolavano provvisoriamente la costituzione dell'ATO e le condizioni di emergenza che hanno reso sempre più pressante la necessità di individuare soluzioni idonee a fronteggiare le oggettive carenze impiantistische del territorio provinciale, il Consiglio Provinciale ha stabilito, con deliberazione n. 56902 del 28 aprile 2005:
- di assumere il governo della gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 19 comma 5 della Legge Regionale 24/2002, previa presa d'atto degli impedimenti che ostacolavano provvisoriamente la costituzione volontaria dell'Associazione d'Ambito, data la necessità di garantire, nelle more della costituzione della stessa, la gestione unitaria dei rifiuti prodotti nel territorio provinciale;
- di esercitare i predetti poteri di governo attraverso azioni di coordinamento e sollecitazione, come previsto dall'articolo 12 comma 2 della Legge Regionale 24/2002, ed all'occorrenza, mediante i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti interessati, ai sensi del comma 1 lett. l dell'articolo 3 della predetta legge.
A tale riguardo si ricorda che l'articolo 19 comma 5 della Legge Regionale 24/2002 prevede che, nelle more della costituzione dell'Associazione di ambito, il governo della gestione dei rifiuti per l'organizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento, comprese le discariche, spetti alla Provincia; in attesa della costituzione del nuovo organismo, e per non lasciare il territorio provinciale privo del governo della gestione dei rifiuti, si è reso necessario l'esercizio di tale funzione; pertanto, la Provincia all'occorrenza è stata deputata a esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti interessati, ai sensi del comma 1 lett. l dell'articolo 3 della predetta legge.
In ossequio alle previsioni legislative, la Provincia ha deliberato il ricorso ai poteri surrogatori/sostitutivi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 comma 4 lettera b) e 19, comma 5 della predetta Legge Regionale 24/2002 e, con deliberazione del Consiglio Provinciale del 24 maggio 2005 n. 279129, ha affidato, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, TUEL, alla società TRM S.p.A. la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti previsti dal PPGR a servizio della zona sud della Provincia nonchè degli impianti connessi e strumentali.
Con deliberazione del 26 luglio 2005, la Giunta Provinciale ha approvato in via definitiva la localizzazione per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione per la zona sud della Provincia di Torino nell'area AMI 3 - GERBIDO.
In data 22 luglio 2005 tra la società TRM S.p.A. e la Provincia di Torino veniva sottoscritto il contratto avente ad oggetto: "Termovalorizzatore a servizio della zona sud e degli impianti connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione". L'ATO, successivamente alla sua costituzione, con deliberazione n. 5 del 5 dicembre 2005, avente ad oggetto "AFFIDAMENTO A TRM S.p.A. DELIBERA CP 24 MAGGIO 2005. VERIFICHE DI COMPETENZA ATO: ATTO FORMALE PER INGRESSO IN TRM COMUNI ATO", deliberava di confermare l'affidamento in capo a TRM S.p.A. della progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti a servizio della zona sud della Provincia di Torino e degli impianti connessi e strumentali, considerato che l'ATO subentrava a tutti gli effetti nei diritti, obblighi e potestà derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Provincia di Torino di cui all'articolo 19 comma 5 della Legge Regione Piemonte n. 24/2002.
Al fine di avviare le procedure relative alla gara d'appalto per la costruzione dell'impianto di termovalorizzazione, in data 21 novembre 2006, la Giunta Provinciale, ai sensi dell'articolo 12 comma 8 della Legge Regionale 40/1998, rilasciava giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA - Valutazione d'Impatto Ambientale) ed in data 19 dicembre 2006 la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 59/2005, concedeva l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), concludendo così l'iter autorizzatorio necessario per procedere alla scelta dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.
La società "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A." è stata oggetto di una serie di interventi di ricapitalizzazione e ad oggi, a seguito dell'ultimo aumento di capitale sociale deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 20 luglio 2007, detta società ha un capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro 20.694.220,00 di proprietà dei seguenti Enti:
Partecipazione Valore delle Azioni sottoscritte
COMUNE DI TORINO                                       91,05%               18.841.432,00
CONSORZIO CHIERESE SERVIZI                      2,28%                   470.880,00
Comune di Borgaro T.se                                          0,45%                     93.811,00
Comune di Brandizzo                                               0,05%                     10.160,00
Comune di Brozolo                                                  0,01%                       2.950,00
Comune di Bottigliera Alta                                       0,01%                        1.303,00
Comune di Casalborgone                                         0,02%                       4.300,00
Comune di Caselle Torinese                                    0,40%                      80.670,00
Comune di Castagneto Po                                       0,02%                        3.970,00
Comune di Castiglione T.se                                     0,04%                        8.130,00
Comune di Cavagnolo                                             0,02%                        4.820,00
Comune di Chivasso                                                0,17%                     35.061,00
Comune di Cinzano                                                 0,01%                       2.840,00
Comune di Druento                                                 0,08%                     15.470,00
Comune di Foglizzo                                                 0,02%                       4.670,00
Comune di Gassino T.se                                          0,01%                       3.000,00
Comune di Grugliasco                                              0,01%                      1.728,00
Comune di Lauriano                                                0,02%                       3.945,00
Comune di Leinì                                                      0,57%                   118.624,00
Comune di Lombardore                                          0,19%                     38.540,00
Comune di Montanaro                                            0,12%                     24.697,00
Comune di Monteu da Po                                       0,01%                       1.000,00
Comune di Rivalba                                                  0,02%                       3.490,00
Comune di San Benigno Canavese                          0,74%                   153.679,00
Comune di San Mauro Torinese                              0,05%                       9.670,00
Comune di San Raffaele Cimena                             0,03%                        5.420,00
Comune di San Sebastiano da Po                           0,03%                        5.723,00
Comune di Sciolze                                                  0,02%                       4.025,00
Comune di Settimo T.se                                          2,11%                   436.335,00
Comune di Torrazza Piemonte                                 0,02%                       4.905,00
Comune di Venaria                                                 0,66%                   135.660,00
Comune di Verolengo                                             0,03%                       7.070,00
Comune di Verrua Savoia                                       0,02%                       3.995,00
Comune di Volpiano                                               0,74%                   152.250,00
Occorre evidenziare che, relativamente all'Assemblea Straordinaria convocata in data 20 luglio 2007 si dava corso all'aumento del capitale sociale per un importo pari ad Euro 4.902.192,00, nonché all'esercizio del diritto di opzione riservato agli azionisti e all'esercizio del diritto di prelazione sull'inoptato e, conseguentemente, alla sottoscrizione da parte della Città delle azioni di nuova emissione per un importo massimo di Euro 4.902.192,00.
Tutti gli aumenti fin qui deliberati erano finalizzati a dotare la società delle risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura di una parte del fabbisogno finanziario complessivo per l'avvio del progetto di costruzione dell'impianto di termovalorizzazione.
A tale ultimo riguardo, si precisa che in data 7 gennaio 2008 veniva aggiudicato il finanziamento pari a 360.000.000,00 che avrebbe permesso di iniziare i lavori di costruzione dell'inceneritore; la struttura finanziaria dell'operazione comprendeva anche un finanziamento da parte dei soci sotto forma di capitale sociale intorno a novanta milioni, dei quali circa venti milioni già versati a fine 2007.
Precedentemente in data 21 settembre 2007 il Consiglio d'Amministrazione di TRM S.p.A., considerando i dovuti adeguamenti normativi imposti dalle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006), approvava il nuovo testo di Statuto da sottoporre all'Assemblea, mentre in data 5 novembre 2007 veniva convocata l'Assemblea straordinaria della società per discutere e deliberare in merito al nuovo testo dello Statuto sociale, riformulato, tra l'altro, con riguardo all'articolo 16, anche al fine di adeguare il testo statutario a quanto disposto dal comma 729 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007).
In particolare l'articolo 16 nella sua nuova formulazione, così come approvata dall'Assemblea dispone, tra l'altro, che "La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti". Lo stesso articolo prosegue statuendo che "Ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile al socio Ente Pubblico, che detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale, spetta la nomina diretta della maggioranza dei componenti il Consiglio ovvero, nel caso in cui lo stesso sia composto da cinque membri, di almeno tre membri (…). La nomina dei restanti amministratori ovvero dell'intero Consiglio di Amministrazione in caso di omessa nomina da parte del socio di maggioranza assoluta o relativa avverrà ad opera dell'Assemblea ordinaria secondo le disposizioni di legge in materia".
Nella predetta assemblea la Città di Torino, autorizzata a partecipare alla stessa in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 settembre 2007 (mecc. 2007 05711/064) avente ad oggetto "SOCIETÀ PARTECIPATE - LINEE GUIDA PER GLI ADEGUAMENTI STATUTARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 729 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 (FINANZIARIA 2007). APPROVAZIONE.", dichiarava di essere in condizione di approvare esclusivamente la modificazione proposta all'articolo 16, in quanto resa obbligatoria per legge, non avendo ancora potuto ottenere l'approvazione dell'intero testo statutario da parte del Consiglio Comunale stesso; di conseguenza, tenuto conto che la società "TRM S.p.A." presenta tutte le condizioni per ricevere l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, TUEL e dell'articolo 10, commi 1 e 2, della Legge Regionale 24/2002, le restanti modifiche statutarie, la cui versione definitiva veniva approvata dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 13 giugno 2008, saranno sottoposte all'approvazione di una convocanda Assemblea straordinaria dei soci che sarà chiamata a discutere e deliberare sull'adozione del nuovo testo di Statuto sociale quale risultante dall'allegato 1 alla presente deliberazione.
L'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 113 comma 4 trova la sua giustificazione nel possesso da parte di TRM dei requisiti previsti per tale fattispecie e precisamente:
a) il capitale sociale è a totale partecipazione pubblica;
b) l'ente pubblico titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
c) la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
Le modificazioni dello Statuto proposte dal Consiglio d'Amministrazione da una parte integrano delle variazioni di carattere puramente formale e, dall'altra, sono finalizzate a garantire che la società stessa sia dotata di un assetto tale da implicare un rafforzamento del controllo "in house".
Le clausole statutarie che si ritiene possano permettere di rafforzare un rapporto "in house" tra la Città e gli altri enti pubblici soci titolari del servizio da una parte e la società individuata per la gestione dell'impianto strumentale al servizio pubblico dall'altra, sono incluse nello statuto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1) e qui di seguito vengono evidenziate.
Primo fra tutti l'articolo 5 dello Statuto, relativo all'oggetto, elimina ogni riferimento alla possibilità per la società di svolgere attività e servizi per conto di soggetti terzi, pubblici e privati, in regime di concessione, di appalto, nonché di affidamento diretto; lo stesso articolo 5, comma 2, precisa che "le attività sociali possono essere finalizzate alla gestione ed esercizio degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio di smaltimento dei rifiuti degli enti locali della Provincia di Torino facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di cui alla Legge Regione Piemonte n. 24/2002 e s.m.i. e che siano soci".
Con riferimento alle attività strumentali all'oggetto, l'articolo 6 dispone che la società può prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie anche a favore di enti pubblici o società controllati o collegati. Lo stesso articolo 6.2 precisa altresì che, la società può altresì assumere partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, tanto italiane quanto estere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio; in tal caso, se le attività integrano servizi pubblici di titolarità degli enti pubblici soci o loro forme associative, per l'espletamento dei servizi stessi sarà necessario il consenso dell'ente titolare del servizio pubblico.
Quanto alle caratteristiche dei soci, l'articolo 8, comma 1, del nuovo Statuto specifica che: "Ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 267 del 2000, possono essere soci della società esclusivamente enti pubblici facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale coincidente con il territorio della Provincia di Torino ai sensi della Legge Regionale n. 24/2002 e s.m.i. che siano destinati ad avvalersi dei servizi resi dalla società".
All'articolo 9 in materia di finanziamenti in conto capitale si prevede la possibilità di restituzione degli stessi ai soci da parte della società in caso di espressa deliberazione assembleare, inoltre viene espressamente previsto che i finanziamenti possano essere anche non proporzionali alle quote di partecipazione possedute dai soci.
All'articolo 12 si introduce, tra gli atti degli amministratori autorizzati dall'Assemblea, anche la cessione conferimento e/o scorporo dell'azienda oltre ai rami d'azienda.
All'articolo 15 si prevede che per la determinazione e computo del quorum dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione si faccia riferimento al 75% del capitale sociale presente, elevando, quindi il quorum previsto dalla precedente versione statutaria.
Con riferimento all'articolo 16, relativo al Consiglio di Amministrazione, si riporta il numero dei componenti al minimo di tre sino ad un massimo di cinque, conformemente a quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006), ribadendo che al socio Ente Pubblico, che detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale, spetti ex articolo 2449 del Codice Civile, la nomina diretta della maggioranza dei componenti il Consiglio ovvero, nel caso in cui questo sia composto da cinque membri, di almeno tre membri; il predetto articolo 16 evidenzia inoltre che il socio Ente Pubblico, che detiene la maggioranza assoluta del capitale sociale non parteciperà alla votazione per la nomina dei restanti amministratori.
Al fine di adeguare il testo statutario a quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2007 è stato altresì oggetto di parziale modificazione l'articolo 22 relativo ai compensi, laddove si è precisato che "L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, entro i limiti consentiti dalla legge".
Per quanto riguarda le decisioni che non sono delegabili al Consiglio d'Amministrazione il nuovo articolo 18 elide dalla precedente formulazione la previsione della delegabilità al Consiglio d'Amministrazione delle decisioni inerenti alla "concessione di garanzie in favore di terzi".
Quanto al collegio sindacale la nuova formulazione dell'articolo 23 comma 3 prevede che "Al socio Ente Pubblico, che detiene la maggioranza del capitale sociale, compete la designazione di un componente effettivo con funzioni di Presidente e di un sindaco supplente", rispetto alla antecedente formulazione viene quindi eliminato l'attribuzione agli altri soci della designazione a maggioranza (nel loro insieme) di due sindaci effettivi e di uno supplente.
Occorre sottolineare l'importanza della novella costituita dalla introduzione degli articoli 24 bis e 24 ter.
In particolare l'articolo 24 bis prevede che i soci possano costituire "organi atipici a vasta partecipazione dei soci stessi ed aventi efficacia meramente interna, con compiti consultivi e di controllo"; l'articolo predetto dispone altresì che ai componenti di tali organi non possa essere riconosciuto alcun compenso o rimborso spese.
L'articolo 24 ter al fine di consentire ulteriore esplicazione delle modalità di controllo nei confronti di TRM da parte dei Soci enti locali ai sensi dell'articolo 113 D.Lgs. n. 267/2000, prevede la costituzione di un Comitato di Controllo Analogo al quale verranno attribuite, tra l'altro, le funzioni di porre in essere ogni necessaria attività di controllo degli indirizzi dati dal Consiglio di Amministrazione al fine di consentire l'esperimento da parte dei Soci del c.d. controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, interagendo fattivamente, positivamente ed in modo non emulativo con l'organo amministrativo medesimo, nonché quelle di dare suggerimenti, indicazioni e pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione, ferme restando l'autonomia e le responsabilità di quest'ultimo.
Il Comitato di Controllo Analogo dovrà in definitiva dar corso ad ogni necessaria attività che sia necessaria o utile per consentire l'effettivo controllo da parte dei soci sull'attività di TRM, nel rispetto del ruolo primario e delle funzioni degli organi sociali e ferme restando le responsabilità di questi ultimi 3.
L'articolo 24 ter, al III e V comma, statuisce altresì che: "I Comuni soci (anche in forma associata) appartenenti allo stesso Bacino potranno nominare congiuntamente sino a tre partecipanti al Comitato di Controllo Analogo (…).
A nessuno dei membri del Comitato di Controllo Analogo verrà riconosciuto alcun compenso, indennità o rimborso trattandosi di attività svolta nell'interesse esclusivo dell'ente pubblico socio e del tutto priva di oneri per TRM".
Quanto alla disciplina del diritto di recesso, l'articolo 27 è stato riformulato nel suo comma 5, prevedendo che "le azioni per le quali è esercitato il recesso non potranno essere trasferite a terzi né su di esse potranno essere costituiti diritti di godimento o di garanzia a favore di terzi".
Infine, quanto all'articolo 29 il nuovo statuto precisa che "Competente per ogni controversia tra i soci, la società e gli amministratori in via esclusiva è il Foro di Torino".
A quanto riferito fin ora, occorre altresì evidenziare che, nella sopra menzionata deliberazione del Consiglio Provinciale 24 maggio 2005 n. 279129, al fine di garantire la continua permanenza del capitale pubblico e l'ingresso di tutti gli enti locali appartenenti all'ATO, è stato previsto, tra l'altro, che "i soci di TRM S.p.A. dovranno produrre all'Amministrazione Provinciale, e/o all'Associazione d'Ambito, entro e non oltre sei mesi dalla presente deliberazione, un apposito atto formale con il quale si impegnino a consentire l'ingresso nella compagine sociale a condizioni eque trasparenti e non discriminatorie (che potranno prevedere il rimborso proporzionale dei costi di realizzazione sostenuti dagli altri soci precedentemente a detto ingresso) a tutti i Comuni, anche in forma associata, della Provincia di Torino. La mancata produzione di tale atto formale legittimerà l'Amministrazione Provinciale o l'Associazione d'Ambito a pronunciare la decadenza dell'affidamento".
Al fine di garantire tale impegno e nell'interesse pubblico al permanere dell'affidamento in capo a TRM S.p.A., sono stati concordati tra gli attuali soci i punti fondamentali per la stesura del patto parasociale; tuttavia, considerato che lo statuto così come sopra delineato garantisce l'affidamento così detto "in house", e considerato altresì che in seguito all'entrata in vigore della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (Legge n. 296/2006) e all'evoluzione delle vicende societarie lo stesso è stato e sarà oggetto di revisione, si rende ad oggi necessario definire diversamente taluni aspetti disciplinati nel "Patto Parasociale", procedendo alla stipulazione di un nuovo Patto contenente accordi in merito al conferimento dei rifiuti (allegato 2), destinato a sostituire il precedente, e che disciplini i rapporti tra i soci Enti Pubblici della società TRM, finalizzato a garantire l'ingresso nella compagine sociale di nuovi soci a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, nonché a disciplinare forme di consultazione tra gli enti pubblici contraenti, la circolazione delle azioni, la composizione, la nomina e il funzionamento degli organi sociali, i rapporti tra i Soci di TRM e tra questi ultimi e TRM quanto al conferimento dei rifiuti.
I nuovi Patti Parasociali introducono delle innovazioni rispetto alla versione precedente degli stessi Patti, in particolare, essi prevedono quanto segue:
i. i Sottoscrittori riconoscono agli altri Comuni della Provincia di Torino l'aspettativa di divenire soci di TRM, in forza di cessioni di azioni ovvero di operazioni di aumento di capitale sociale; più precisamente la cessione della partecipazione di una delle Parti ad altri soggetti facenti parte del territorio corrispondente a ciascun Bacino di cui alla Legge Regionale 24/2002, viene subordinata alla previa sottoscrizione dei Patti Parasociali e altresì dei relativi documenti allegati da parte del terzo acquirente ed all'invio alle altre Parti dei Patti Parasociali sottoscritti dal terzo acquirente entro cinque giorni;

ii. per quanto attiene al trasferimento delle partecipazioni, i Sottoscrittori dispongono che il valore di cessione della partecipazione risponda al nuovo criterio così come definito dalla formula allegata agli stessi patti sotto la lettera D;
iii. per quanto riguarda il diritto di recesso i nuovi Patti statuiscono che, prima della manifestazione formale del recesso, il socio che intende recedere si obblighi a comunicare tale intenzione al Consiglio di Amministrazione della società e a cedere, agli altri Sottoscrittori che ne facciano richiesta, le azioni di cui sia titolare al prezzo lordo determinato sulla base del patrimonio netto come risultante dall'ultimo bilancio approvato. In merito al diritto di recesso, la nuova versione dei Patti specifica che nel caso in cui sussista un soggetto che abbia manifestato, con comunicazione scritta inviata ad uno dei Sottoscrittori ovvero al Socio che intende recedere, l'intenzione di divenire socio di TRM per una quantità di azioni perlomeno pari a quella detenuta dal Socio che intende recedere, il prezzo delle azioni oggetto della cessione tra il Socio che intende recedere ed il Sottoscrittore od i Sottoscrittori che esercitano il diritto recesso sarà pari al valore nominale delle azioni cedute, maggiorato del sovrapprezzo calcolato ai sensi di quanto previsto dall'allegato D dei nuovi Patti Parasociali.
I Sottoscrittori diversi dal Socio che intende recedere saranno tenuti a manifestare la propria volontà di esercitare il diritto di acquistare le azioni del Socio recedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro sessanta giorni dalla ricezione di idonea comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.
I patti prevedono inoltre che la manifestazione della volontà di acquistare avvenga avuto riguardo all'intera partecipazione del Socio che intende recedere; in caso di pluralità di Sottoscrittori che esercitino tale diritto le azioni del Socio che intende recedere saranno ripartite tra i Sottoscrittori in misura proporzionale avuto riguardo alla partecipazione alla Società;
iv. in merito alla formazione della volontà sociale viene puntualizzato che devono intendersi per "Soci" sia il Comune di Torino che ogni altro Comune o raggruppamento di Comuni "facenti parte del medesimo Bacino e che rappresenti almeno una quota del 3% del capitale sociale";
v. quanto alla composizione e alla nomina dell'Organo Amministrativo, i Patti innovano la disciplina prevedendo che, fermo restando il disposto dell'articolo 2449, comma 1 del Codice Civile, il socio di maggioranza assoluta abbia il diritto di nominare tre membri del Consiglio di Amministrazione (qualora lo stesso socio abbia una quota di partecipazione inferiore al 92% del capitale). I Patti sanciscono inoltre che, laddove la quota di partecipazione sia uguale o superiore al 92%, il Socio di maggioranza assoluta abbia il diritto di nominare quattro membri del Consiglio di Amministrazione e la nomina dei restanti Consiglieri e Sindaci avvenga da parte dell'Assemblea ordinaria alla cui votazione non parteciperà il Socio di maggioranza assoluta o di maggioranza relativa. I nuovi Patti prevedono altresì che il Presidente di TRM venga individuato tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea e designati dai soci diversi dal Comune di maggioranza assoluta mentre l'Amministratore Delegato di TRM venga individuato tra i Consiglieri nominati dal Comune di maggioranza assoluta;
vi. con riferimento al conferimento dei rifiuti, i Patti prevedono dettagliatamente che i sottoscrittori si obblighino nei confronti di TRM, affidataria del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'articolo 113 commi 4 e 13 D.Lgs. 267/2000, a conferire in essa i rifiuti di loro competenza e produzione a decorrere dalla data di inizio di gestione, anche in fase di esercizio provvisorio, dell'impianto di termovalorizzazione ed a non avvalersi di altri strumenti e forme di smaltimento dei rifiuti. I Sottoscrittori, nell'ambito dell'accordo in questione, dichiarano che il suddetto obbligo viene assunto in proprio anche qualora il conferimento dei rifiuti avvenga ad opera di soggetti terzi, quali società di capitali o Consorzi di comuni, che siano stati incaricati della raccolta dei rifiuti in forza di idonee convenzioni o contratti. Viene statuito che TRM provveda allo smaltimento dei rifiuti conferiti dai Sottoscrittori in conformità a quanto previsto dal Piano Provinciale di Gestione Rifiuti pro tempore vigente ed alle eventuali disposizioni della Provincia di Torino e di ATOR che avranno ad oggetto la provenienza dei rifiuti e la loro quantità, tenuto conto della potenzialità complessiva dell'impianto. I Sottoscrittori prendono altresì atto che il Corrispettivo del conferimento verrà determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del Contratto di Impegno al conferimento di rifiuti allegato sub E ai Patti Parasociali;
vii. in tema di violazione dei Patti Parasociali da parte di uno dei Sottoscrittori, le parti contraenti convengono che il socio adempiente non abbia la possibilità di provocare la loro disapplicazione e/o risoluzione bensì unicamente il diritto di invocare il risarcimento dei danni patiti e patiendi;
viii. ulteriori previsioni riguardano le cause di cessazione dei nuovi Patti Parasociali e la durata quinquennale degli stessi Patti, rinnovabili per ulteriori periodi quinquennali.
Alla luce di tutto quanto sopra detto, ad oggi, considerato che lo statuto così come sopra delineato garantisce di realizzare e rafforzare un rapporto "in house" tra la Città e gli altri enti pubblici soci titolari del servizio da una parte e la società individuata per la gestione dell'impianto strumentale al servizio pubblico dall'altra, e considerato altresì che in seguito all'entrata in vigore della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (Legge n. 296/2006) e all'evoluzione delle vicende societarie lo stesso è stato e sarà oggetto di revisione, è necessario approvare il nuovo testo di statuto sociale allegato alla presente deliberazione quale allegato 1.
Conseguentemente, considerata la predetta necessità di procedere alla modificazione dello statuto sociale della società TRM, è altresì necessario e opportuno approvare i nuovi Patti Parasociali tra gli attuali soci pubblici di TRM S.p.A. ed i relativi documenti allegati (A. Statuto vigente; B. Seconda Appendice Integrativa del 14 maggio 2008; C. Bozza nuovo Statuto; D. Formula di determinazione valore della partecipazione; E. Schema contratto di impegno al conferimento dei rifiuti; F. Schema di contratto di conferimento dei rifiuti; G. Documento ai sensi dell'articolo 30 del Contratto di Affidamento; H. Accordo di Capitalizzazione; I. Terza Appendice Integrativa) il cui testo si allega al presente provvedimento per farne parte sostanziale e integrante (allegato 2).
Si ricorda, che per quanto riguarda l'Accordo di Capitalizzazione, in data 28 luglio 2008 è stata approvata la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2008 03874/064) avente ad oggetto "SOCIETÀ "TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A" (SIGLABILE "TRM S.P.A") - PIANO DI CAPITALIZZAZIONE - APPROVAZIONE.".
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si richiamano, le modificazioni statutarie volte a migliorare per i soci pubblici di "Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A." siglabile "TRM S.p.A", con sede in Torino, via Livorno n. 60, l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e finalizzate a far sì che la società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano, quali requisiti previsti dall'articolo 113 comma 4 lettera b) del T.U.E.L.;

2) di approvare il nuovo Statuto Sociale della società "TRM S.p.A", quale risulta nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.       );

3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea straordinaria che sarà convocata per approvare il nuovo testo dello statuto sociale di "TRM S.p.A.", con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali;

4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano, i "Patti Parasociali" ed i relativi documenti allegati che si allegano alla presente deliberazione (all. 2 - n.       ) per farne parte integrante e sostanziale, per la durata di cinque anni (rinnovabili salvo disdetta) e volti a disciplinare i rapporti tra i soci Enti Pubblici della società "TRM S.p.A."ai fini dell'ingresso di nuovi soci pubblici, le forme di consultazione tra gli enti pubblici contraenti; la circolazione delle azioni, la composizione ed il funzionamento degli organi sociali, i rapporti tra gli Enti locali soci di TRM e la società quanto al conferimento dei rifiuti;

5) di autorizzare sin d'ora il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere i Patti Parasociali, apportando agli stessi eventuali modifiche non sostanziali, nonché a procedere al loro successivo invio all'Associazione d'Ambito ed alla Provincia di Torino con la precisazione del consenso di questa Amministrazione all'ingresso di altri Comuni nella società, in forza di cessioni di azioni ovvero di operazioni di aumento di capitale sociale, fino al raggiungimento dell'ottimale equilibrio tra i Comuni soci.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.