Divisione Patrimonio, Partecipazioni Comunali, Sistema Informativo
Settore Partecipazioni Aziendali

n. ord. 122
2008 05088/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 15 SETTEMBRE 2008

(proposta dalla G.C. 5 agosto 2008)

OGGETTO: SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. (SIGLABILE "SMAT S.P.A.") - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE - PROGETTO DI FUSIONE TRA LA "SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A." E LA "SOCIETÀ CANAVESANA ACQUE TORINO S.P.A.". APPROVAZIONE.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

La "Società Metropolitana Acque Torino S.p.A." (siglabile "SMAT S.p.A." o "SMA Torino S.p.A."), con sede in Torino, corso XI Febbraio n. 14, costituita con atto a rogito Notaio Mazzola di Torino in data 17 febbraio 2000 rep. n. 107290/26370 in esecuzione della deliberazione n. 167 del Consiglio Comunale del 19 luglio 1999 (mecc. 9904149/64), ha ad oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4 lettera f) della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 (c.d. Legge Galli).
Ad oggi la società ha un capitale sociale, interamente pubblico, di Euro 345.533.761,65 diviso in n. 5.352.963 azioni del valore nominale di Euro 64,55 cadauna, ed è partecipata dal Comune di Torino, direttamente per una quota pari al 42,30% ed indirettamente per una quota del 23,02%, da altri Comuni soci facenti parte dell'ATO 3 - Torinese (17,25%) e da aziende a capitale pubblico (17,28%), oltre le restanti azioni proprie (0,14%).
L'Autorità d'Ambito n. 3 "Torinese" (A.T.O. n. 3) con provvedimento n. 173 in data 27 maggio 2004 deliberava, tra l'altro, di affidare a SMAT S.p.A. (e ad ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.), ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c), D.Lgs. n. 267/2000, la titolarità della gestione del servizio idrico integrato nel territorio del medesimo Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese" con scadenza al 31 dicembre 2023.
Il Gruppo SMAT attualmente gestisce le fonti d'approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino d'utenza che alla fine del 2006 ha raggiunto 212 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.
Il Gruppo garantisce sempre la qualità e la continuità del servizio in tutto il territorio servito e assicura la costante salvaguardia delle risorse idriche e dell'ambiente grazie ad un sistema produttivo e gestionale tra i più avanzati e moderni in Europa e nel mondo.
Attraverso il miglioramento continuo e la valorizzazione delle proprie risorse, SMAT opera come un sistema flessibile e finalizzato a mantenere ed elevare costantemente i già eccellenti standard di qualità dell'acqua e di servizio alla clientela servita. Si ricorda che l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del T.U.EE.LL. trova la sua giustificazione nel possesso da parte di SMAT dei requisiti previsti per tale fattispecie e precisamente:
a) il capitale sociale è a totale partecipazione pubblica;
b) l'ente pubblico titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
c) la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2008 ha deliberato la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci per il giorno 16 settembre 2008 ore 16,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Statuto sociale: modifiche degli articoli 3, 9, 10, 13, 18, 19, 22 e 30;
- fusione per incorporazione ai sensi dell'articolo 2505 Codice Civile, della controllata Società Canavesana Acque Torino S.p.A., nella Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.: approvazione del progetto di fusione e degli atti necessari e conseguenti nonché della delega agli amministratori per la stipula dell'atto di fusione.
Le modificazioni dello Statuto sono state proposte dal Consiglio di Amministrazione nella predetta seduta del 25 giugno 2008 e integrano variazioni dovute agli adeguamenti normativi imposti dalle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006), variazioni di carattere puramente formale e, infine, variazioni finalizzate a garantire che la società stessa sia dotata di un assetto tale da implicare un rafforzamento del controllo "in house".
Le clausole statutarie che si ritiene possano permettere di realizzare e rafforzare un rapporto "in house" tra la Città e gli altri enti pubblici soci titolari del servizio da una parte e la società individuata per gestione del servizio idrico integrato nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", sono incluse nello statuto che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n. ) e qui di seguito vengono evidenziate.
Quanto all'oggetto sociale, l'articolo 3 resta parzialmente invariato; lo stesso articolo, al quinto comma, viene ad essere meglio specificato prevedendo che, in ossequio al requisito secondo il quale la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, la società possa realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o privati, senza vincolo di territorialità, in regime di appalto o concessione, "ferma la necessità, in caso di affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che tale affidamento costituisca la parte più importante dell'attività svolta".
Quanto al requisito della "totale partecipazione pubblica", l'articolo 9 dello Statuto sottolinea che "Il capitale della Società è interamente pubblico. Possono entrare nella Società i Comuni o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese (A.T.O. 3), quale definito nell'Allegato B Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13, nonchè quelli che in tale Ambito dovessero essere inclusi a seguito di modificazione dei suoi confini"; il successivo articolo 10 prosegue prevedendo, tra l'altro, che "I Comuni possono trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese (…) Non è soggetto a prelazione il trasferimento di azioni da forme associative di Comuni ai Comuni da esse rappresentati, né l'inversa ipotesi di cessione di azioni dai Comuni a loro forme associative, per conseguire rappresentanza unitaria".
L'articolo 13 dello Statuto, dettato in materia di affidamenti, viene integralmente riformulato e statuisce che "La Società può ricevere l'affidamento del servizio idrico integrato: a) dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese (A.A.T.O. 3); b) da altri soggetti, ferma la necessità, in caso di affidamento da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che tale affidamento costituisca la parte più importante dell'attività svolta. La gestione del servizio idrico integrato affidato dall'A.A.T.O. 3 viene esercitata secondo la convenzione di servizio stipulata tra l'A.A.T.O. medesima e la Società. In caso di affidamento del servizio da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 i soci esercitano il controllo sulla Società mediante gli strumenti previsti dal presente Statuto.".
Quanto alle competenze attribuite all'Assemblea, l'articolo 18 viene solo in parte riformato disponendo, tra l'altro, che "L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge. Inoltre:
a) approva il piano industriale;
b) approva la convenzione di servizio di cui all'articolo 13.2.;
c) autorizza gli amministratori:
- al compimento di atti volti al rispetto del limite di importanza dell'attività svolta nell'ipotesi di cui al precedente articolo 13.1. lettera b);
- all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.".
L'articolo 19 dello Statuto, concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, viene modificato al fine di adeguare la precedente previsione statutaria alle disposizioni dettate dalla Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) prevedendo che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri.
Sul punto occorre precisare che, in merito all'adeguamento dello Statuto sociale alle predette disposizioni della Legge Finanziaria 2007, il Consiglio di Amministrazione aveva affidato all'avv. Giorgio Santilli l'incarico di approfondire, tra l'altro, le norme in oggetto ed a proporre le modifiche allo Statuto che cogliessero la nuova normativa.
Sull'argomento, si ricorda che l'articolo 1, comma 729 della Legge 296/2006 prevede che nelle società partecipate totalmente da enti locali il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione non possa essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale interamente versato pari o superiore all'importo successivamente definito con il DPCM del 26 giugno 2007 (due milioni di Euro).
L'ultimo periodo del comma 729 dispone inoltre che le società adeguino i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del predetto DPCM.
Alla luce della richiamata normativa, nell'anzidetto parere (trasmesso a codesta Amministrazione in data 11 ottobre 2007), l'avv. Santilli rilevava che, nonostante l'articolo 19 dello statuto della società in oggetto prevedesse che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione fosse compreso tra tre e nove membri, l'Assemblea dei soci, in data 4 luglio 2007, aveva provveduto a nominare in numero di cinque i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Pertanto l'avv. Santilli constatava che, mentre la pubblicazione del DPCM costituiva presupposto indefettibile, essendo a quest'ultimo rimessa la determinazione del dato necessario per individuare il limite massimo dei consiglieri, non altrettanto indefettibile era da considerarsi l'adeguamento statutario previsto per rendere possibile la riduzione del numero dei consiglieri. Infatti l'avvocato sottolineava che il dovere di adeguare lo statuto costituiva adempimento strumentale rispetto a quello di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; conseguentemente Santilli affermava che, essendo il limite numerico dei componenti il Consiglio di Amministrazione di SMAT già rispettato, non vi fosse ragione per provvedere, quantomeno nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del DPCM, al previsto adeguamento.
Prendendo atto del succitato parere, l'Assemblea dei soci del 14 dicembre 2007 deliberava di procedere alle modifiche dello Statuto sociale, richiamate dall'articolo 1, comma 729 della Legge 296/2006, nel corso della prima assemblea straordinaria.
Successivamente, nella seduta dell'Assemblea dei soci del 29 aprile 2008, l'avv. Santilli partendo dall'esame e dall'attuazione del quadro normativo vigente, presentava una ipotesi di modifica su alcuni specifici articoli dello Statuto sociale che permetterebbe di identificare negli Enti Locali (Comuni - Soci) i soggetti titolari del "controllo analogo", controllo che a norma dell'articolo 113 Testo Unico n. 267/2000, comma 5, lettera c), deve essere esercitato sulle società di capitali affidatarie "in house" del servizio idrico integrato, in modo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
Al termine dell'intervento dell'avvocato e sentito un primo parere da parte dei Soci, il Presidente, in relazione alle modifiche da apportare nello Statuto societario, comunicava all'Assemblea che la Società avrebbe provveduto ad inviare entro breve tempo, a tutti i Soci una "bozza" di Statuto contenente le modifiche illustrate in modo da giungere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per l'approvazione del nuovo Statuto societario.
Quanto al nuovo testo di Statuto, occorre infine rilevare che le ulteriori modifiche riguardano gli articoli 22 e 30.
L'articolo 22 precisa che "La gestione dell'impresa, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, spetta al Consiglio di Amministrazione il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.".
L'articolo 30, in materia di informativa ai soci, prevede che "Devono essere inviati a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione da parte dell'Assemblea:
- il progetto di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- il progetto di piano industriale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- lo schema della convenzione di servizio.
Deve inoltre essere inviato ai soci il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea.
Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della Società.".
Nella stessa seduta del 25 giugno 2008 il Consiglio di Amministrazione della Società SMAT S.p.A. approvava il progetto di fusione per incorporazione della "Società Canavesana Acque S.p.A." nella "Società Metropolitana Acque Torino S.p.A (siglabile "SMAT S.p.A.")", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 2 - n. ).
Quanto alla "Società Canavesana Acque S.p.A." con sede sociale in Ivrea, via Miniere n. 65, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Torino 07588300017, si ricorda che la stessa ha per oggetto principale, tra l'altro, la gestione nel territorio eporediese di competenza, dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e depurazione delle acque reflue.
Detta società ha un capitale sociale di Euro 612.000,00 rappresentato da n. 1.200.000 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,51 detenute da:
- Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., con n. 902.204 azioni, rappresentanti il 75,18% del capitale sociale;
- Acque Potabili S.p.A., con n. 192.000 azioni, rappresentanti il 16% del capitale sociale;
- Pannelli Impianti Ecologici S.p.A., con n. 72.000 azioni, rappresentanti il 6% del capitale sociale;
- Azienda Esercizio Gas S.c.r.l., con n. 24.000 azioni, rappresentanti il 2% del capitale sociale;
- Comune di Samone, con n. 9.796 azioni, rappresentanti il 0,82% del capitale sociale.
In particolare, in merito alla fusione societaria, il Codice Civile nell'articolo 2501 prevede che questa possa eseguirsi "mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre".
Occorre rilevare che la fattispecie in esame si perfezionerà attraverso due successive operazioni definite dal progetto di fusione approvato dal Consiglio di Amministrazione nella più volte citata seduta del 25 giugno c.a.: una prima operazione societaria che prevede l'acquisto da parte della SMAT della restante partecipazione azionaria detenuta dagli altri soci nella Società Canavesana Acque S.p.A., onde pervenire alla titolarità del 100% del capitale sociale della predetta società; a chiusura di questa operazione SMAT procederà pertanto alla successiva fusione per incorporazione.
Pertanto, nella fattispecie in oggetto, ci si troverà di fronte ad una fusione cosiddetta "anomala" in quanto la società incorporante (SMAT) possiederà, al momento della realizzazione della fusione, tutte le azioni o quote della società incorporata (Società Canavesana Acque S.p.A.); dunque, per la realizzazione dell'operazione di fusione in esame il Codice prevede un procedimento semplificato rispetto a quello ordinario. Infatti, l'articolo 2505 Codice Civile dispone che, nelle ipotesi di fusione anomala, non si applichino alcune previsioni dettate per le ipotesi ordinarie di fusione e, precisamente:
- Articolo 2501-ter Codice Civile primo comma punti 3), 4) e 5) che prevedono che dal progetto di fusione redatto dal Consiglio di Amministrazione debbano risultare:
1. il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro (articolo 2501 ter, I comma, punto 3);
2. le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante (articolo 2501 ter, I comma, punto 4);
3. la data dalle quali tali azioni o quote partecipano agli utili (articolo 2501 ter, I comma, punto 5);
- Articolo 2501-quinquies Codice Civile che prevede che l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione predisponga apposita relazione;
- Articolo 2501-sexies Codice Civile che prevede che uno o più esperti per ciascuna società redigano una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote e che contenga un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.
In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al Tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.
Quanto al processo di fusione, in sintesi, questo si attuerà secondo la disciplina di cui agli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile attraverso tre fasi.
La prima consiste nella redazione, da parte degli amministratori delle società partecipanti alla fusione, del "progetto di fusione", il cui contenuto è definito dal combinato disposto degli articoli 2501 ter e 2505. Tale progetto deve essere depositato con i suoi allegati, e unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi e alle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501 quater Codice Civile, presso il Registro delle Imprese e altresì presso le Sedi delle società che intendono fondersi.
Nella fase successiva le assemblee delle società partecipanti alla fusione dovranno approvare il progetto di fusione con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie delle società di capitali (articolo 2501 ter Codice Civile); la decisione di fusione potrà apportare al progetto di fusione solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci e dei terzi (articolo 2502 Codice Civile).
Occorre sottolineare che tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno 30 giorni (articolo 2501 ter, IV comma); tuttavia, essendo tale termine posto nell'esclusivo interesse dei soci, il Codice statuisce, altresì, che lo stesso è rinunciabile con il consenso unanime di questi.
Infine la terza fase, che attua la fusione, prevede la stipula dell'atto di fusione da parte degli amministratori nella forma dell'atto pubblico da iscrivere al registro delle imprese.
Con riferimento alla prima fase, il progetto di fusione sopra citato, prevede che:
- la fusione in oggetto non comporti modificazioni del vigente atto costitutivo e del relativo
statuto della società incorporante;
- la fusione venga attuata mediante incorporazione nella Società "SMAT S.p.A." della "Società Canavesana Acque S.p.A.", che risulterà essere interamente posseduta dalla incorporante a seguito dell'acquisizione da parte di SMAT del 24,82% del capitale sociale detenuto dagli attuali altri soci;
- gli effetti della fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese in esecuzione del disposto dell'articolo 2504 bis, II comma Codice Civile;
- in dipendenza della fusione, la Società incorporante "SMAT S.p.A." subentri in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società incorporata;
- le operazioni effettuate dalla società incorporanda "Società Canavesana Acque S.p.A." saranno imputate al bilancio della società incorporante "SMAT S.p.A." a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la fusione avrà efficacia verso i terzi; dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione.
Ad oggi, considerato che il Consiglio di Amministrazione di SMAT, nella sopra richiamata seduta del 25 giugno 2008, ha deliberato di convocare l'Assemblea straordinaria dei soci per il giorno 16 settembre 2008 ore 16,00 per discutere e deliberare sull'adozione del nuovo testo di statuto sociale e sul progetto di fusione e tenuto conto, della necessità di adeguare il vigente statuto alle previsioni della Legge Finanziaria 2007, dell'opportunità di rafforzare il rapporto "in house" ed infine dell'opportunità di procedere alla fusione per incorporazione della "Società Canavesana Acque S.p.A." nella società "SMAT S.p.A." al fine di soddisfare l'interesse societario di ottimizzare la gestione operativa del gruppo SMAT (anche in coerenza al recente riconoscimento della SMAT quale gestore unico d'ambito), si ritiene necessario che la Città di Torino, quale socio della società SMAT S.p.A., e per essa il Sindaco, o un suo delegato, partecipi all'Assemblea Straordinaria degli azionisti convocata nella data suddetta per discutere e deliberare in merito agli argomenti sopra meglio indicati.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si richiamano, le modificazioni statutarie volte a garantire ai soci pubblici di SMAT di esercitare il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi richiesto dall'articolo113 comma 4 lettera b) del T.U.EE.LL. e a rafforzare il rapporto "in house" con la società stessa così come risultante dallo Statuto allegato al presente provvedimento (allegato 1);
2) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano per costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto di fusione per incorporazione ai sensi dell'articolo 2505 Codice Civile, della "Società Canavesana Acque Torino S.p.A." nella "Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.";
3) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 16 settembre alle ore 16,00 per discutere e deliberare in merito alle modificazioni dello statuto sociale (con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali) e all'approvazione del progetto di fusione per incorporazione.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.