Divisione Servizi Educativi
Settore Bilancio, Sistema Informativo, Logistica

n. ord. 148
2008 05045/007

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 OTTOBRE 2008

(proposta dalla G.C. 5 agosto 2008)

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO. LITE N. 119/2007 CITTA' DI TORINO/ PERGOLIZZI E ALTRI. SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TORINO N. 522/2008 IMPORTO EURO 225.000,00.

Proposta dell'Assessore Saragnese.

A seguito dell'appalto concorso n. 82/2001 venivano affidati i servizi di animazione nel centro estivo comunale presso la Scuola Elementare di Torino, "G. Gozzano", corso Toscana n. 88 alla Società Cooperativa a r.l. Coopera U.I.S.P. (d'ora in poi Coopera U.I.S.P.).
Presso tale centro estivo, in data 11 luglio 2001, avvenne un sinistro che coinvolse il minore Pergolizzi Carmelo in conseguenza del quale i signori Francesco Pergolizzi e Concetta Lo Bello, genitori del minore offeso, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, il Comune di Torino e la Coopera U.I.S.P. per ottenere la condanna al risarcimento dei danni da loro patiti.
Con sentenza n. 6012/2006 il Tribunale di Torino respinse le loro domande nei confronti del Comune di Torino, accogliendo le argomentazioni difensive di quest'ultimo.
In particolare, nella sentenza si legge che "la domanda nei confronti del Comune di Torino è infondata in quanto nessuna responsabilità può ascriversi al Comune di Torino" e che nessuna responsabilità per inadempimento contrattuale è ravvisabile in capo alla Città, poiché risulta provato nel corso del giudizio che:
- il servizio è stato integralmente appaltato alla Coopera U.I.S.P. a mezzo di procedure ad evidenza pubblica (appalto-concorso), e quindi in assenza di qualsiasi responsabilità nella scelta del soggetto aggiudicatario;
- la suddetta cooperativa ha gestito in autonomia l'attività, senza alcun intervento del Comune;
- la struttura scolastica, in cui si è verificato il sinistro, individuata dalla Regione era a norma, idonea e adeguatamente attrezzata;
- il numero di bambini (23-24) affidato agli animatori della cooperativa è pari a quello previsto per la formazione delle classi inferiori (16-25).
A parziale riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino n. 6012/2006, con sentenza n. 522/08 del 15 aprile 2008, la Corte d'Appello di Torino, ha condannato il Comune di Torino, in solido con la Coopera U.I.S.P. e l'animatrice in causa, signora Di Gioia Valentina, al risarcimento dei danni patiti dal minore Pergolizzi Carmelo nonché alla rifusione delle spese processuali.
Le tesi difensive prospettate sotto il profilo processuale e di merito dalla Città di Torino, con particolare riferimento all'assenza di responsabilità contrattuale in capo al Comune di Torino, accolte nella sentenza dal Tribunale di primo grado, non sono state condivise dal Giudice di Appello, che ha ravvisato nell'iscrizione alla manifestazione "Cogli l'Estate" un elemento idoneo ipso facto alla costituzione di un vincolo negoziale tra le famiglie fruitrici della prestazione e la Città, da cui l'obbligo in capo a quest'ultima di vigilare sui partecipanti alla manifestazione.
Considerato che il servizio di animazione nei centri estivi comunali era stato integralmente appaltato a terzi, l'impostazione difensiva del Comune nel giudizio d'appello era tesa a far confermare quanto già statuito dal Tribunale in ordine alla declaratoria di responsabilità extracontrattuale della ditta aggiudicataria Coopera U.I.S.P. S.r.l e/o degli animatori preposti al servizio.
Il Giudice di Appello, tuttavia, ha ravvisato una precisa responsabilità contrattuale del Comune di Torino per fatto colposo dei propri ausiliari.
Avverso la suddetta sentenza il Comune di Torino ha proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione.
Dalla data del 29 maggio 2008, giorno in cui la sentenza veniva notificata al Comune di Torino in forma esecutiva, decorre il termine di 120 giorni, stabilito dall'articolo 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1996 n. 669 e s.m.i., per il pagamento di quanto dovuto.
Al fine di evitare l'azione esecutiva, occorre in ogni caso dare esecuzione alla sentenza n. 522/2008, notificata in forma esecutiva in data 29 maggio 2008, impregiudicato il ricorso proposto avverso la medesima dal Comune di Torino avanti la Corte di Cassazione.
L'importo dovuto dal Comune di Torino alle intervenute Società di Assicurazione Lloyd Adriatico e ACE European Group LTD si compone di Euro 59.332,70 oltre a spese e interessi calcolati dal 15 aprile 2008 alla data del saldo effettivo, ipotizzato al 31 dicembre 2008, così per Euro 66.000,00.
A ciò si aggiungono le somme a titolo di risarcimento danni e di rifusione delle spese processuali di primo e secondo grado addebitate in solido a Città di Torino, Coopera U.I.S.P. e signora Di Gioia Valentina complessivamente per Euro 143.563,75 oltre a spese e interessi calcolati dal 15 aprile 2008 alla data del saldo effettivo, ipotizzato al 31 dicembre 2008, così per Euro 159.000,00 di cui un terzo, pari a Euro 53.000,00 a carico della Città.
Si ritiene pertanto che ricorrano le condizioni per riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 per complessivi Euro 225.000,00, demandando a successivo atto dirigenziale l'impegno della somma di Euro 119.000,00 per dare attuazione al dispositivo della sentenza allegata, suddiviso in Euro 66.000,00 dovuti alle intervenute Società di Assicurazione Lloyd Adriatico e ACE European Group LTD, comprensivo di spese e interessi calcolati dal 15 aprile 2008 alla data presunta del saldo effettivo e in Euro 53.000,00 - pari a un terzo delle somme addebitate in solido a Città di Torino, Coopera U.I.S.P. e signora Di Gioia Valentina, comprensivo di spese e interessi calcolati dal 15 aprile 2008 alla data presunta del saldo effettivo - e di riservare ad un eventuale e successivo provvedimento dirigenziale l'ulteriore impegno di spesa di Euro 106.000,00, da assumersi in caso di inadempimento degli altri debitori solidali (Coopera U.I.S.P. e signora Di Gioia Valentina), fatta salva e impregiudicata ogni azione di regresso (ex articolo 1299 Codice Civile) nei confronti dei condebitori inadempienti.
Il riconoscimento di debito fuori bilancio summenzionato risulta un atto dovuto e vincolato come indicato da una pronuncia della Cassazione (Cassazione Civile Sezione 1, 16 giugno 2000 n. 8223), secondo cui "l'adeguamento alle statuizioni di una sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non si configura come comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità della impugnazione. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile l'impugnazione proposta da un comune avverso una sentenza esecutiva che lo condanni al pagamento di una somma di denaro anche quando il suddetto comune abbia, con proprie delibere, riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 D.Lgs. del 25 febbraio 1995 n. 77 la legittimità del debito fuori bilancio, accertata in sentenza, atteso che così agendo il comune si è meramente adeguato alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito di maturandi accessori, e che il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dalla norma citata per l'adeguamento del debito fuori bilancio".
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, e che qui integralmente si richiamano:
1) di prendere atto della sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 522/2008 del 15 aprile 2008 (all. 1 - n. ) con la quale, a parziale riforma della sentenza del Tribunale Ordinario n. 6012/2006, ha condannato il Comune di Torino, in solido con la Coopera U.I.S.P. e l'animatrice in causa, signora Di Gioia Valentina, al risarcimento dei danni patiti dal minore Pergolizzi Carmelo nonché alla rifusione delle spese processuali oltre agli interessi legali dalla data della sentenza (15 aprile 2008) alla data del saldo effettivo, ipotizzato al 31 dicembre 2008 e conseguentemente, per le motivazioni espresse in narrativa ed impregiudicato il ricorso proposto dal Comune di Torino avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza citata, dare esecuzione al suddetto pronunciamento, notificato in forma esecutiva in data 29 maggio 2008;
2) di approvare ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 il riconoscimento di debito fuori bilancio, per una spesa complessiva di Euro 225.000,00, a favore dei signori Pergolizzi Francesco e Lo Bello Concetta, e alle intervenute Società di Assicurazione Lloyd Adriatico e ACE European Group LTD;
3) di demandare ad apposita determinazione dirigenziale, l'impegno della spesa complessiva di Euro 119.000,00 - che trova copertura negli stanziamenti in parte corrente presenti nel Bilancio di previsione 2008 - per dare attuazione al dispositivo della sentenza allegata, suddiviso in Euro 66.000,00 dovuti alle intervenute Società di Assicurazione Lloyd Adriatico e ACE European Group LTD, comprensivo di spese e interessi calcolati dal 15 aprile 2008 alla data del saldo effettivo, ipotizzato al 31 dicembre 2008 e in Euro 53.000,00 - pari a un terzo della somme addebitate in solido a Città di Torino, Coopera U.I.S.P. e signora Di Gioia Valentina - comprensivo di spese e interessi calcolati dal 15 aprile 2008 alla data del saldo effettivo, ipotizzato al 31 dicembre 2008;
4) di riservare, in caso di inadempimento degli altri debitori solidali (Coopera U.I.S.P. e signora Di Gioia Valentina), ad eventuale e successivo provvedimento dirigenziale, l'ulteriore impegno di spesa di Euro 106.000,00, fatta salva e impregiudicata ogni azione di regresso nei confronti dei condebitori inadempienti, dando atto che la copertura sarà garantita dagli stanziamenti in parte corrente presenti nel Bilancio di previsione 2008;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.