Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 156
2008 04956/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 OTTOBRE 2008
(proposta dalla G.C. 29 luglio 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: STUDIO DI INSIEME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 COMMA 15 DELLE N.U.E.A., RELATIVO ALL'AMBITO DELLA CONTINASSA - APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano,
di concerto con l'Assessore Montabone.

L'area, di proprietà comunale, oggetto dello Studio di Insieme approvato con il presente prevvedimento è delimitata a nord dalla strada Comunale di Druento, ad ovest da via Traves, a sud dal corso Ferrara e ad est dall'impianto sportivo "Stadio delle Alpi" - Zona urbana di Trasformazione 4.23.
La predetta area comprende un impianto tecnologico dell'Acquedotto, la struttura del Mazda - Palace, l'area sosta carovane spettacoli viaggianti, una centralina AEM e, nel tratto compreso tra via Traves e strada Comunale di Druento, un'area per concerti all'aperto e la Cascina Continassa.
Strategica per il presente Studio di Insieme risulta, inoltre, una vasta porzione di territorio, compresa tra l'ambito della cascina Continassa ed il corso Grande Torino, destinata alla realizzazione di un parcheggio e ceduta in diritto di superficie alla Juventus S.p.A..
La restante area ancora libera si presenta complessivamente in stato di generale abbandono, ancor più evidente in prossimità della Cascina che possiede pregevoli caratteri architettonici e di impianto, ma che appare molto degradata.
La Circoscrizione competente e gli stessi cittadini hanno, inoltre, segnalato problematiche circa l'accessibilità alle varie porzioni, alla dotazione di aree a parcheggio ed ai relativi collegamenti pedonali (con riflessi negativi in questo senso estesi oltre i confini comunali), nonché all'immagine stessa dell'area che si presenta come un insieme disorganico di attività tra loro slegate e con le fronti disposte in modo incoerente.
Al fine di dare idonea risposta alle esigenze di riordino, integrazione e valorizzazione dell'Ambito Continassa, il suddetto Studio di Insieme è stato predisposto, in collaborazione con l'Urban Center metropolitano, partendo dalle ipotesi di trasformazione elaborate dal competente Assessorato allo Sport, Grandi Eventi Sportivi e Tempo Libero, tenuto conto del contributo del tavolo di lavoro cui partecipano la Città di Torino e quella di Venaria Reale, istituito dall'Assessorato all'Area Metropolitana di Torino, per la definizione di un'intesa relativa all'area urbana di confine tra i due Comuni.
L'Ambito, collocato ai sensi dell'articolo 81 della Legge Regionale n. 56/1977 all'esterno del perimetro del centro abitato, è compreso all'interno del comprensorio "Continassa" che il P.R.G. destina ad area per Servizi Pubblici S - "aree per verde e servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti di riqualificazione dello spazio pubblico" ed è normato dall'articolo 19, comma 15, delle N.U.E.A.. In particolare le destinazioni d'uso ammesse sono:
v) giardini, aree verdi per la sosta e il gioco, parchi naturali e attrezzati e servizi connessi, comprensivi di eventuali ambiti conservati ad uso agricolo; attrezzature sportive al coperto e all'aperto, attrezzature per il tempo libero;
t) impianti tecnologici e relativi servizi (depositi, autorimesse, centri di lavoro e uffici amministrativi funzionalmente connessi);
ac) spazi attrezzati per i campeggi;
as) aree attrezzate per spettacoli viaggianti, manifestazioni temporanee (culturali, sportive, ricreative, fieristico espositive ...).
Con deliberazione n. 112 del 22 luglio 2005 è stata approvata la Variante n. 83 al P.R.G. che ha modificato il predetto comma 15 dell'articolo 19 implementando il mix funzionale ammesso sull'Ambito della Continassa (inserendo la possibilità di realizzare un campeggio), snellendo l'iter procedurale previsto per l'attuazione degli interventi sull'area attraverso l'eliminazione della necessità del Piano Particolareggiato o del Piano Tecnico Esecutivo di opere pubbliche previsti originariamente dal P.R.G., mantenendo però la necessità di inquadrare gli interventi in uno studio di insieme finalizzato a verificarne il corretto inserimento, da approvare preventivamente alla realizzazione degli stessi.
Parte degli immobili in oggetto ricade all'interno di fasce di rispetto per cui, ai sensi dell'articolo 30 delle N.U.E.A. di P.R.G., sono ammessi unicamente interventi sugli edifici esistenti, se classificabili tra quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso. Nel predetto articolo 30 sono, inoltre, dettate specifiche prescrizioni relative alle fasce di rispetto cimiteriali, fluviali, stradali e ferroviarie, mentre per le rimanenti zone di rispetto viene fatto rimando alle prescrizioni delle leggi di settore.
In particolare, risultano presenti sull'area fasce di rispetto relative a pozzi dell'acquedotto, ai sensi del D.P.R. n. 236/1988, fasce di rispetto stradale individuate dal P.R.G. ai sensi del D.M. 1404/1968, la fascia di rispetto elettrodotti ai sensi del D.P.C.M. 23 aprile 1992, "Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e s.m.i., nonchè i vincoli derivanti dalla presenza della discarica Barricalla sita nel Comune di Collegno.
La Cascina Continassa è individuata, ai sensi dell'articolo 26 delle N.U.E.A., come edificio di particolare interesse storico - Edifici di particolare interesse storico ed edifici caratterizzanti il tessuto storico esterni alla zona urbana centrale storica.
Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, con deliberazione 12 aprile 2006 (mecc. 2006 02894/009), il Consiglio Comunale ha adottato il Progetto Definitivo della "Variante 100 al P.R.G. ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.".
Sulla base di tale variante, attualmente in salvaguardia ai sensi dell'articolo 58 della Legge Regionale 56/1977, le aree in oggetto sono classificate, sotto il profilo idrogeologico, in classe I (P) - Zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento caratterizzate da porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. Gli interventi sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 e del D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni".
Per ulteriori prescrizioni si demanda alle norme di carattere generale del nuovo Allegato B delle N.U.E.A..
Le scelte progettuali per le aree residue, tuttora libere, saranno oggetto di uno specifico progetto a cura del Settore Tecnico Edilizia Sportiva Nuove Opere, da approvarsi successivamente al presente Studio di Insieme, finalizzato alla realizzazione di un centro per attività ludico - ricreative, sportive (parco acquatico) con relativi servizi, mentre per la Cascina viene prevista la ristrutturazione e riqualificazione con l'inserimento di attività legate alla cura della persona, attività sportive e servizi accessori con possibilità ricettive (centro benessere-fitness). Sull'area insiste un impianto di depurazione originariamente collegato con l'attività del vicino mattatoio.
La progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere di costruzione del parco ludico sportivo e del centro benessere nonché la realizzazione di strutture al coperto con relative pertinenze (spogliatoi, uffici, etc.) dedicate a progetti tecnologici innovativi, sarà demandata a soggetti concessionari, da individuarsi con specifica procedura di gara ai sensi di legge e regolamento, successivamente all'approvazione del presente Studio di Insieme di cui dovrà puntualmente recepire i contenuti.
E' altresì ritenuto di utilità, per una migliore armonizzazione fra tutte le varie strutture e realtà che saranno presenti nell'area della Continassa, nonché per incrementare i parcheggi a disposizione per i fruitori dei servizi offerti nell'area stessa, permettere, su eventuale richiesta del soggetto concessionario del limitrofo Lotto 6, rapporti di collaborazione quali, in particolare, l'utilizzo dell'area per spettacoli all'aperto, di cui al Lotto 7, con esternalizzazione, anche solo temporanea, della gestione della medesima, anche realizzando eventuali strutture di collegamento, sulla base di accordi da proporre in sede di gara e soggetti ad accettazione da parte della Città.
Si prevede, altresì, che nella medesima sede di gara possano essere proposti rapporti di collaborazione per la sorveglianza e contestuale uso a parcheggio, dell'area così destinata dal Piano Regolatore, su entrambi i lati di via Traves, previa eventuale recinzione e regolamentazione degli accessi, senza alcun onere a carico della Civica Amministrazione che se ne riserva, su richiesta, la disponibilità, in particolare durante il periodo del carnevale, per destinarla a parcheggio autocarri e carriaggi dell'attività dello spettacolo viaggiante.
Le questioni nodali sulle quali hanno fatto perno le ipotesi progettuali sono state principalmente finalizzate a creare una nuova centralità per tutto il complesso della "Continassa" tramite la ricomposizione distributiva delle attività individuate che, tenendo conto dei vincoli esistenti, preveda la riconnessione pedonale e viabilistica degli spazi, anche con lo studio di una nuova viabilità interna che si collega con l'esistente innesto sul corso Grande Torino e giunge sino alla via Traves. Si crea, così, un nuovo asse di penetrazione sul quale vengono collocati i fronti d'accesso delle attività ludico - ricreative con i rispettivi servizi, rendendo fruibili i parcheggi esistenti e i nuovi da realizzare, compresi quelli che fanno capo alla trasformazione dello Stadio delle Alpi.
Con lo Studio di Insieme, in attuazione delle prescrizioni urbanistiche vigenti, vengono quindi definite le prescrizioni e le linee guida progettuali in merito ai lotti funzionali, alle destinazioni previste e alla localizzazione delle strutture destinate ad ospitare le attività al servizio del complesso.
Data la presenza dei molteplici ed estesi vincoli infrastrutturali insistenti sull'area, è indispensabile che ogni intervento sia preceduto da specifica indagine finalizzata ad approfondire la sussistenza e la consistenza dei vincoli stessi, in base alle più aggiornate informazioni e prescrizioni normative esistenti al momento. Inoltre, salvo ulteriori adempimenti derivanti da norme di settore, il progetto delle singole opere dovrà essere accompagnato da una relazione di verifica degli effetti sul contesto ambientale per quanto attiene viabilità, parcheggi, clima acustico, etc..
Le previsioni dello Studio discendono dalle indicazioni concordate con i competenti Assessorati e comprendono un insieme di opere variegato rispetto al livello di attuazione (dalle attività esistenti che si confermano, alla previsione di nuove attività da attuare in concessione, la cui concreta fattibilità è demandata agli esiti di appositi bandi pubblici); approfondimenti ed ulteriori specificazioni in recepimento degli esiti del tavolo di lavoro precedentemente citato, cui partecipano la Città di Torino e la Città di Venaria Reale, potranno essere apportate in fase di approvazione delle opere o nelle singole convenzioni attuative. Pertanto, al fine di consentire l'indispensabile flessibilità del presente Studio, salvaguardandone al contempo i principi informativi, è consentita la realizzazione di opere in lieve modifica rispetto alle linee guida progettuali definite, a condizione che il provvedimento di approvazione dell'opera comprenda la contestuale revisione dello Studio con le modifiche e gli adeguamenti conseguenti. Qualora sia, invece, necessario variare le specifiche prescrizioni sui lotti, o procedere alla revisione complessiva del presente Studio di Insieme, lo stesso dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.
Interventi superiori alla manutenzione straordinaria comportano l'obbligo di adeguamento del lotto di riferimento alle prescrizioni ed alle linee guida del presente Studio di Insieme.

Come già specificato lo Studio di Insieme delinea, inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 15, delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G., i lotti funzionali per l'attuazione degli interventi e le prescrizioni afferenti i lotti stessi, con particolare riguardo alla dotazione di parcheggi e alle destinazioni d'uso delle aree.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43-44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 5, per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento del 30 settembre 2008, che si allega (all. 2 - n. ), ha espresso, in relazione alla variante in oggetto, parere favorevole suggerendo l'inserimento dell'area denominata "Arena Rock" nel bando che la Città emana per trovare soggetti privati interessati ad investire a Torino ed a realizzare quanto ipotizzato dal provvedimento in approvazione.
Viene, anche, osservato che la realizzazione dell'area per la sosta dei caravan e automezzi degli spettacoli viaggianti doveva servire per risolvere un problema contingente e non avere una connotazione definitiva, pertanto viene chiesta, anche in vista della realizzazione di quanto previsto dallo studio unitario, una collocazione diversa.
Inoltre, la Circoscrizione si candida ad ospitare il campeggio internazionale della Città che non potrà più essere collocato alla Continassa, proponendo per la localizzazione dello stesso una porzione di Basse di Stura, sponda destra, laddove i vincoli urbanistici, ambientali e fisici lo consentono.
A completamento del progetto viene proposta la realizzazione di un anello di pista ciclabile intorno ai lotti in progetto con relativa illuminazione (sino alle ore 24,00) affinché i cittadini possano utilizzare la bicicletta in sicurezza e che la zona attualmente occupata per la sosta autocarri, spettacoli viaggianti, sia dedicata ad attività sportive di interesse giovanile come il pattinaggio, skateboard tale da rendere la zona luogo di attrazione e presidio del territorio che attualmente dà un senso di abbandono e degrado.
Infine la Circoscrizione chiede di poter monitorare il progetto mediante Commissione apposita e Consiglio Circoscrizionale ritenendo necessario che periodicamente si riunisca un tavolo di aggiornamento lavori.
In relazione alle succitate istanze della Circoscrizione si osserva quanto segue.
Riguardo l'area denominata "Arena Rock" si precisa che il bando consente, su richiesta, al soggetto concessionario del Lotto 6 l'utilizzo della predetta "Arena".
In merito all'area per la sosta dei caravan e automezzi degli spettacoli viaggianti si precisa che quella descritta rappresenta lo stato di fatto, di cui non si prevede a breve la modifica, ma non la destinazione prevista dallo Studio di Insieme che prevede "area per spettacoli viaggianti" inteso proprio come l'esercizio di tale attività, in quanto lo Studio d'Insieme la individua e la riconosce come integrativa di tutto il comparto.
Per quanto attiene la candidatura ad ospitare il campeggio internazionale della Città, l'Amministrazione, compatibilmente con i vincoli urbanistici, valuterà le proposte che vengono avanzate dalla Circoscrizione 5.
Riguardo alla realizzazione di un anello di pista ciclabile e all'utilizzo della zona di sosta per autocarri, spettacoli viaggianti per attività di interesse giovanile, tali proposte verranno valutate in fase attuativa del presente Studio di Insieme fermo restando che lo Studio stesso promuove la ciclopedonalità interna e a corona dell'area.
Infine per quanto riguarda il monitoraggio del processo di trasformazione dell'area si sottolinea che gli uffici competenti per l'attuazione dell'intervento sono a disposizione della Circoscrizione ed in particolare dell'apposita Commissione Circoscrizionale per l'opportuno monitoraggio congiunto.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare lo Studio di Insieme, ai sensi dell'articolo 19, comma 15, delle N.U.E.A., relativo all'Ambito della Continassa (all. 1 - n. );
2) di approvare, nel rispetto dei principi generali di cui al presente provvedimento, nonché della normativa e regolamentazione vigente, l'esternalizzazione, previa adozione di idonee procedure di gara, dell'area di cui al Lotto 6 dedicata ad "Attività sportive, ludico ricreative e legate alla cura della persona", approvando, altresì, l'attuazione delle forme di collaborazione, per i motivi e come specificato in narrativa, qui integralmente richiamata.
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.