Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amministrative Urbanistiche
n. ord. 155
2008 04928/009
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1996 N. 18 S.M.I. - PROGRAMMA INTEGRATO IN VARIANTE AL P.R.G. RELATIVO ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE DENOMINATA "AMBITO 4.23 STADIO DELLE ALPI" - ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Alla fine degli anni '90 un lungo lavoro d'intesa fra la Città
e la Juventus F.C. S.p.A. ha condotto ad una complessiva riorganizzazione
dello Stadio delle Alpi e delle aree limitrofe. In tal senso,
la Città ha provveduto ad adeguare il Piano Regolatore
alle nuove esigenze emerse.
In particolare, con la variante parziale n. 56, approvata con
deliberazione n. 180 del Consiglio Comunale del 16 dicembre 2002
(mecc. 2002 08520/009), si è modificata la destinazione
d'uso di una porzione del più vasto comprensorio della
"Continassa", da area a Servizi Pubblici S - area per
verde e servizi con prescrizioni particolari comprese in ambiti
di riqualificazione dello spazio pubblico (ex articolo 19, comma
15, N.U.E.A.) a Zona Urbana di Trasformazione, individuando il
nuovo "Ambito 4.23 Stadio delle Alpi", disciplinato
dagli articoli. 7 - 15 e dalla relativa scheda normativa delle
N.U.E.A. di P.R.G..
Al fine di consentire la piena fruizione e manutenzione dell'impianto
sportivo, la Città e la Società Juventus sono poi
addivenute in data 15 luglio 2003, con atto a rogito Notaio Natale
Nardello, repertorio n. 47136 - raccolta n. 15664, al trasferimento
della proprietà superficiaria dell'impianto Stadio delle
Alpi e dei fabbricati insistenti sulle aree limitrofe (edificio
ex Bonafous) per un periodo di 99 anni.
Sul piano urbanistico, in attuazione della Variante parziale
n. 56, con deliberazione n. 63 del Consiglio Comunale in data
28 giugno 2004 (mecc. 2004 03341/009), esecutiva dal 12 luglio
2004, è stato infine approvato il Piano Esecutivo Convenzionato
relativo all'Ambito "4.23 Stadio delle Alpi", proposto
dalla Società Juventus F.C. S.p.A., il quale, tuttavia,
non veniva poi sottoscritto.
Con successiva deliberazione n. 190 del Consiglio Comunale del
12 dicembre 2005 (mecc. 2005 10690/009), la Città ha approvato
la variante al P.R.G. n. 123 che ha parzialmente modificato il
mix funzionale quale definito dalla citata variante n. 56 che
rimane caratterizzato, oltre che dalle attività sportive,
dalla presenza di attività di complemento, quali quelle
commerciali e di servizio, nell'ottica di evoluzione del concetto
di "Stadio".
Tale provvedimento, peraltro, non ha modificato le tipologie
commerciali realizzabili nell'Ambito rispetto alle compatibilità
di cui all'articolo 16, allegato c) delle N.U.E.A., riconosciute
con le precedenti varianti parziali n. 31 e n. 56 al P.R.G. vigente.
In data 31 gennaio 2006, è stata presentata, ai sensi
dell'articolo 43 della L.U.R., conseguente proposta di variante
del Piano Esecutivo Convenzionato approvato. In data 13 luglio
2007, la Città e la Società Juventus hanno sottoscritto
la convenzione urbanistica attuativa, con atto a rogito Notaio
Natale Nardello, repertorio n. 55617- raccolta n. 21097.
In previsione di ospitare alcuni degli incontri previsti dai
Campionati Europei di Calcio del 2012, è emersa l'esigenza
di adeguare l'impianto sportivo "Delle Alpi" con un
intervento di ristrutturazione più radicale di quanto previsto
nel progetto originario. Con deliberazione del Consiglio Comunale
del 12 febbraio 2007 (mecc. 2007 00741/009), è stato, in
tal senso, approvato il Protocollo di Intesa tra la Città
e la Juventus riguardante la revisione degli impegni già
assunti e relativi alla ristrutturazione dello Stadio.
Nonostante la mancata assegnazione dei Campionati Europei, l'avvicendamento
dirigenziale della Società sportiva nonché l'evolversi
della normativa in materia di sicurezza degli stadi hanno richiesto
una rivisitazione significativa dei contenuti progettuali del
P.E.C. sopracitato, che si è tradotto nella presentazione,
da parte della Società Juventus di una proposta di Programma
Integrato (PR.IN.), ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 9
aprile 1996 in variante al P.R.G. vigente.
In sintesi, il progetto di PR.IN., fatta salva l'impostazione
generale e il dimensionamento globale previsto dal P.R.G. in termini
di SLP, di destinazioni d'uso e di aree da destinare a servizi
pubblici, prevede la riorganizzazione e riqualificazione dell'Ambito
" 4.23 Stadio delle Alpi", attraverso una serie di interventi
volti alla realizzazione di un nuovo Stadio, di un complesso edilizio
dedicato alle attività commerciali, di un'ampia dotazione
di servizi pubblici (in prevalenza di aree per parcheggi), e della
sede sociale della Società Juventus F.C. S.p.A..
Il PR.IN. conferma la realizzazione, già prevista dal
P.E.C., di una nuova struttura per l'impianto sportivo che sorgerà
sul sedime attualmente occupato dal campo e dalla pista di atletica,
in grado di accogliere circa 40.000 spettatori.
In particolare, sono previsti interventi di restauro e ristrutturazione
nella restante parte dell'"anello edilizio" che circonda
l'attuale Stadio, la ristrutturazione dell'attuale settore est,
la demolizione della tensostruttura con relative attrezzature
di sostegno della copertura e degli spalti, la demolizione dei
manufatti edilizi dell'ex Istituto Bonafous, la demolizione del
basso fabbricato prospiciente corso Grosseto e la realizzazione
di nuove costruzioni commerciali verso strada Altessano.
L'interno dello Stadio avrà una SLP complessiva di mq.
50.000, di cui mq. 27.500 destinati ad ospitare attività
complementari, mq. 8.000 per attività connesse, con esclusione
delle attività commerciali e mq. 5.000 per la sede sociale.
La restante SLP pari a 9.500 mq., non utilizzata nel progetto
di PR.IN., potrà avere comunque una destinazione ad attività
complementari.
Il progetto urbanistico dei nuovi comparti commerciali, contenuto
nel PR.IN., è strettamente connesso con il nuovo impianto
sportivo e si colloca come proiezione geometrica degli assi di
radialità dell'impianto stesso; tale soluzione consente
di ottenere una maggior coerenza morfologica tra il parco commerciale
e l'impianto sportivo stesso e, quindi, complessivamente una maggior
qualità del nuovo insediamento.
Tali comparti, che accolgono 34.000 mq. di SLP (superficie di
vendita max mq. 21.000), sono così articolati:
- Comparto 1 fabbricato commerciale con il fronte principale su
strada Druento (SLP mq. 4.000, tipologia della struttura di vendita
da definire);
- Comparto 2 fabbricato adibito a Grande Centro Commerciale Classico
GCC2 (SLP mq. 23.000 e superficie di vendita max 12.000 mq.) articolato
sull'asse est-ovest. Gli accessi principali alla galleria commerciale
sono allineati sulla direzione est-ovest e sono sottolineati dalla
presenza di due piazze pedonali. La struttura sarà dotata
di aree carico-scarico merci, di un ampio parcheggio privato in
sottosuolo, di parcheggi pubblici a raso per il commercio e di
vaste aree pedonali. La copertura sarà trattata con particolare
attenzione alle tecnologie ecocompatibili;
- Comparto 3 fabbricato commerciale configurato come Centro Commerciale
sequenziale GCC1 (SLP mq. 7.000 e superficie di vendita max 5.000
mq.) con aree esterne per carico-scarico merci e per parcheggi.
L'area commerciale è organizzata da una viabilità
pedonale di attraversamento, parallela al fronte est dello Stadio.
Le modifiche proposte dal PR.IN. rispetto al P.E.C. per l'Ambito
"4.23" sono essenzialmente riconducibili:
- alla parziale riconfigurazione dell'assetto planivolumetrico
generale del precedente P.E.C., nel rispetto del dimensionamento
globale;
- all'eliminazione della copertura (tensostruttura), con relativa
struttura di sostegno e degli spalti dell'impianto sportivo esistente;
- alla previsione di demolizione dei fabbricati "ex Istituto
Bonafous" con perdita della relativa SLP, pari a circa 1.400
mq. con destinazione ASPI;
- al trasferimento di ulteriori 4.000 mq. di SLP con destinazione
commerciale, all'esterno dello Stadio a completamento dell'insediamento
commerciale;
- alla ristrutturazione dell'attuale "anello edilizio"
che circonda lo Stadio;
- all'adattamento del progetto alla normativa in materia di sicurezza
degli stadi.
A fronte della valorizzazione indotta dal trasferimento di 4.000
mq. di SLP a destinazione commerciale dall'interno dell'impianto
sportivo all'esterno nel "parco commerciale", la Società
Juventus corrisponderà alla Città Euro 2.000.000,00,
come da valutazione di congruità effettuata dal competente
Settore Valutazioni.
Considerato inoltre che fra le modifiche introdotte è
prevista la sostanziale demolizione dell'attuale impianto dello
Stadio, occorre garantire l'impegno di ricostruzione a carico
del concessionario.
A tal fine, in sede di approvazione definitiva del presente PR.IN.
sarà adeguata la concessione del diritto di superficie
e la convenzione urbanistica con l'introduzione di idonee garanzie
circa l'adempimento dell'impegno di ricostruzione nei termini
previsti.
Tutto ciò premesso, la proposta di Programma Integrato
in variante al P.R.G. appare condivisibile in considerazione del
fatto che le modifiche richieste assicurano la fattibilità
dell'intervento e consentono il raggiungimento dell'obiettivo
perseguito dalla Città per la riqualificazione dell'impianto
sportivo nonché del relativo intorno urbano.
Con riguardo agli oneri di urbanizzazione, gli stessi, pari ad
Euro 9.541.820,00, calcolati con metodo tabellare al momento dell'adozione
del PR.IN., dovranno essere in ogni caso adeguati a seguito dell'entrata
in vigore della deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile
2008 (mecc. 2007 02672/009) e dei successivi provvedimenti attuativi.
L'importo delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
è pari a circa Euro 6.140.206,00 che si evince dall'allegato
3, meglio descritte all'articolo 12 dello schema di convenzione
(allegato 24).
Per quanto attiene alla quantità globale dei servizi,
per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate
ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G.,
compreso il presente provvedimento, non sono stati superati i
limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 17
della Legge Urbanistica Regionale.
In relazione al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), così come previsto dalla D.G.R. n. 12-8931 della
Giunta Regionale del 9 giugno 2008, il progettista ha presentato
una nota esplicativa in materia (all. 29 - n. ).
In data 29 settembre 2008 è stata convocata la Conferenza
dei Servizi, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della Legge 241/1990
e s.m.i. per la verifica preventiva dell'assoggettabilità
del PR.IN. al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica.
A seguito della citata Conferenza e della relativa determinazione
dirigenziale n. 594 del 7 ottobre 2008 del Settore Ambiente e
Territorio (all. 30 - n. ) si è ritenuto che il PR.IN.
in variante non sia da assoggettarsi a tale procedimento, in quanto
ha per oggetto modifiche del progetto già approvato con
deliberazione n. 132 del Consiglio Comunale dell'11 aprile 2006,
(mecc. 2006 01646/009), che non comportano la ridefinizione di
contenuti urbanistici (quantità edificatorie, destinazioni
d'uso e aree per servizi) rilevanti ai fini della VAS.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente, ai
sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.U.R..
La proposta di Programma Integrato in variante, adottata dal
Consiglio Comunale, verrà trasmessa, ai sensi dell'articolo
17, comma 7, della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., alla Provincia
di Torino che dovrà pronunciarsi, entro 45 giorni dal ricevimento,
circa la compatibilità della variante con il Piano Territoriale
Provinciale.
Il Programma Integrato, come da parere espresso dal Settore Ambiente
e Territorio Ufficio Inquinamento Acustico (prot. n. 15549 del
7 ottobre 2008), è coerente con il Piano di Classificazione
Acustica.
Laddove la valutazione di impatto acustico evidenzi elementi
di peggioramento anche locale del clima acustico dell'area si
prescrive che vengano attuati interventi di risanamento ovvero
i relativi oneri siano monetizzati alla Città nel caso
gli interventi stessi non possano essere attuati dai proponenti.
Tali oneri saranno valutati dal Settore competente e dovranno
essere prestati in sede di rilascio dei permessi a costruire.
La Circoscrizione 5, a cui è stata trasmessa in data 31
luglio 2008 la documentazione attinente al suddetto PR.IN., ha
espresso, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento Comunale
del Decentramento, nella seduta del 24 settembre 2008 parere favorevole
(all. 31 - n. ) con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale
n. 129/08 (mecc. 2008 06020/088).
In particolare, la Circoscrizione ha evidenziato quanto segue:
" 1. la viabilità: con il progetto definitivo della
TAV che interseca corso Marche, oltre alle modifiche previste
dal piano emerge ancora più cogente la necessità
della realizzazione del prolungamento e dell'apertura di corso
Marche, che, oltre alla tangenziale, permetterebbe il deflusso
del traffico verso TO/SUD e la cintura, senza gravare sul quartiere
Vallette;
2. la vicinanza dei nuovi spazi commerciali ai preesistenti, richiede
una particolare attenzione nella scelta delle tipologie commerciali
da parte del proponente, nell'auspicio che le attività
siano il più possibile complementari agli esercizi esistenti
nelle vicinanze dirette;
3. all'interno degli spazi previsti si propone di valutare la
possibilità di aprire un centro di medicina sportiva con
relativa struttura riabilitativa all'interno dell'ambito 4.23,
che servirebbe un bacino di utenza che da Torino Nord si estenderebbe
fino alle Valli di Lanzo, alle Valli di Susa, al Canavese;
4. si ribadisce la necessità di concordare nei modi e nei
tempi con la Circoscrizione la realizzazione delle opere previste
nell'ambito del rogito notaio Nardello del 15 luglio 2003, repertorio
n. 47136 raccolta n. 15664. L'impegno assunto, riguardante la
realizzazione di due campi da calcio ex novo con spogliatoi, deve
essere commutata, secondo quanto concordato con la Città
di Torino, con la realizzazione di tre interventi di copertura
in manto sintetico di campi già esistenti: il campo di
via Valdellatorre, il campo di via Gladioli, il nuovo campo di
via Massari, in modo da fornire il territorio di campi adeguati
a gioco libero, competizioni, scuole calcio, allenamenti. Qualora
la stima dei costi dell'intervento originariamente previsto lo
consenta, si propone il campo di strada Lanzo.".
In relazione alle succitate istanze della Circoscrizione si osserva
quanto segue.
Il tema della viabilità dell'ambito in oggetto e del tessuto
urbano limitrofo non può prescindere da uno scenario più
ampio che l'Amministrazione sta affrontando a livello cittadino
e metropolitano sull'implementazione delle reti infrastrutturali.
In quel contesto l'Amministrazione, pertanto, potrà raccordare
le effettive esigenze della Circoscrizione con le priorità
infrastrutturali del territorio dell'area metropolitana.
La questione relativa ai nuovi insediamenti commerciali è
già stata affrontata nell'ambito dell'approvazione delle
varianti numeri 31, 56 e 123 del P.R.G. vigente. La Città
riosserva che la compresenza di diversi centri commerciali possa
rappresentare una concreta opportunità, per trasformare
questa porzione del tessuto urbano cittadino in polo attrattivo
di arricchimento commerciale.
La destinazione a centro di medicina sportiva all'interno dell'Ambito
4.23 potrebbe essere compatibile con le attività complementari
previste all'interno dello Stadio, tuttavia, l'indicazione della
Circoscrizione potrà essere valutata dalla Città
solo a seguito di un effettivo e concreto interessamento da parte
di operatori privati.
Si conferma, infine, che i Settori tecnici della Città
stanno definendo con l'operatore privato gli impegni assunti,
al fine di soddisfare le richieste della Circoscrizione relative
agli interventi di potenziamento degli impianti sportivi esistenti.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata
sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente
si richiamano, di:
1) adottare, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale n.
18 del 9 aprile 1996 e s.m.i. e dell'articolo 17 comma 7 della
Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., il Programma
Integrato in variante al P.R.G., relativo alla zona urbana di
trasformazione denominata "Ambito 4.23 Stadio delle Alpi".
Fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
di deliberazione i seguenti elaborati di Programma Integrato (allegati
1 - 27) e l'elaborato di variante al P.R.G. (allegato 28):
- Inserimento ambientale (all. 1 - n. );
- Relazione-cronoprogramma (all. 2 - n. );
- Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione, comprensivo
delle seguenti tavole:
Relazione Illustrativa OO.UU. - Computo Metrico Estimativo (all.
3 - n. );
Capitolato Speciale d'Appalto (all. 4 - n. );
Tavola 1 - Dati Generali (all. 5 - n. );
Tavola 2 - Reti Idriche (all. 6 - n. );
Tavola 3 - Reti Elettriche (all. 7 - n. );
Tavola 4 - Compensazione Alberi (all. 8 - n. );
Tavola 5 - Parcheggi Pubblici (all. 9 - n. );
Tavola 6 - Lotto 1 - Inquadramento Generale (all. 10 - n.
);
Tavola 7 - Lotto 1 - Area a Parcheggio (all. 11 - n.
);
Tavola 8 - Lotto 1 - Area a Verde Attrezzato (all. 12 - n.
);
Tavola 9 - Lotto 2 - Parcheggio Esistente (all. 13 - n.
);
Tavola 10 - Lotto 3 - Aree a Parcheggio e Aree Pedonali/Viabilità
(all. 14 - n. );
- Progetto Planovolumetrico comprensivo di:
Tavola 1 - Schemi Urbanistici (all. 15 - n. );
Tavola 2 - Comparazione Superfici Stadio (all. 16 - n.
);
Tavola 3 - Planimetrie delle Destinazioni e delle Regole Edilizie
(all. 17 - n. );
Tavola 4 - Planimetria delle Aree Assoggettate (all. 18 - n.
);
Tavola 5 - Planimetria dei Comparti Edificatori (all. 19 - n.
);
Tavola 6 - Lotto 1 - Interventi Edilizi Previsti nell'Ambito
- Opere di Viabilità extra
ambito (all. 20 - n. );
Tavola 7 - Parcheggi e Accessi (all. 21 - n. );
Tavola 8 - Parcheggi Interrati (all. 22 - n. );
Tavola 9 - Tavola Comparativa (all. 23 - n. );
- Schema di Convenzione (all. 24 - n. );
- Norme Tecniche di Attuazione (all. 25 - n. );
- Compatibilità Ambientale ex articolo 20 Legge Regionale
40/1998 (all. 26 - n. );
- Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ex articolo 23
Regolamento Acustico
Città di Torino del 6 marzo 2006 (all. 27 - n.
);
- Elaborato di Variante al P.R.G. (all. 28 - n. );
2) di disporre la revoca del P.E.C. approvato con deliberazione
n. 132 del Consiglio Comunale dell'11 aprile 2006. (mecc. 2006
01646/009), stipulato in data 13 luglio 2007;
3) di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa,
che, in sede di approvazione definitiva del presente PR.IN. sarà
adeguata la concessione del diritto di superficie e la convenzione
urbanistica con l'introduzione di idonee garanzie circa l'adempimento
dell'impegno di ricostruzione nei termini previsti.
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.