Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 160
2008 04922/009
OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 6 - STUDIO UNITARIO D'AMBITO E PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PER L'ATTUAZIONE DEL SUB-AMBITO 1, RELATIVI ALL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI "AMBITO 5.Q CORELLI" - APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
L'Ambito oggetto dello Studio Unitario d'Ambito (S.U.A.) e
del Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) del Sub-Ambito 1, è
costituito da due aree localizzate tra le vie Gottardo/Sempione,
Arcangelo Corelli e Giambattista Pergolesi, separate dall'interno
10 della via Giuseppe Tartini.
Il P.R.G. vigente destina l'area oggetto dello Studio Unitario
d'Ambito ad "Area da Trasformare per Servizi" denominata
"Ambito 5q - Corelli" i cui parametri di trasformazione
sono definiti, in particolare, dagli articoli 7 e 20 delle N.U.E.A.
del Piano Regolatore e dalla relativa scheda normativa.
Detto ambito è fisicamente costituito da due lotti separati
dall'interno 10 della via Tartini, ove attualmente insistono orti
urbani, aree verdi abbandonate ed aree utilizzate come deposito
di materiali edili.
In applicazione dell'articolo 7, punto B, delle N.U.E.A. di P.R.G.
"
l'attuazione degli ambiti di trasformazione, può
essere consentita anche per parti (Sub-Ambiti di intervento) previa
approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di uno Studio
Unitario d'Ambito (S.U.A.) proposto dal Comune o da privati, proprietari
di immobili inclusi negli ambiti stessi che rappresentino almeno
il 75% delle superfici catastali interessate
".
La superficie territoriale privata dell'ambito è pari
a complessivi mq. 7.830,00, suddivisa in due aree distinte, di
cui mq. 5.370,00 (68,58 %) risultano di proprietà della
società Alba Chiara S.r.l., soggetto proponente lo S.U.A.
ed il P.E.C. in oggetto, mentre mq. 2.460,00 (31,42 %) appartengono
ad un soggetto non interessato alla trasformazione.
La Città ha accolto e fatta propria la presente proposta
di S.U.A., nonostante la percentuale delle superfici catastali
interessate sia inferiore al 75%, in quanto la trasformazione
del Sub-Ambito 1, da un lato, garantisce completezza ed autonomia
all'intervento a prescindere dall'attuazione del Sub-Ambito 2
e, dall'altro lato, soddisfa l'interesse pubblico dell'Amministrazione
consentendo l'acquisizione di aree a servizi a completamento dell'asse
di via Corelli.
La S.L.P. generata dall'Ambito, derivante dall'applicazione dell'indice
di edificabilità di 0,7/3, è pari a 1.827 mq. suddivisa
tra le due proprietà nella seguente misura: mq. 1.253,00
attribuiti al soggetto proponente e mq. 574,00 al soggetto non
interessato alla trasformazione.
Per effetto della possibilità di concentrare sull'area
la S.L.P. generata dalle utilizzazioni edificatorie dei parchi
urbani e fluviali e parchi collinari, il proponente ha individuato,
all'interno del parco P33, due aree di superficie catastale complessiva
pari a mq. 33.656, proposte in cessione alla Città:
- la prima, della superficie di 10.950 mq., situata al confine
nord della città, in adiacenza ad aree a parco che verranno
cedute alla Città dal Consorzio Monginevro S.r.l. all'interno
del PR.IN. di strada della Pronda/corso Marche;
- la seconda, della superficie di 22.706 mq., situata lungo la
strada Borgaro-Villaretto in prossimità della tangenziale
nord di Torino e vicina alle aree a parco cedute dal Consorzio
ACLI Casa all'interno del PR.IN. della Borgata Villaretto.
Alle suddette aree sono state attribuite capacità edificatorie
per complessivi 1.432 mq. di S.L.P. derivanti dall'applicazione
dell'indice di 0,05 mq. S.L.P./mq. S.T., attribuito alle aree
a parco dal P.R.G.. A tal proposito va precisato che, sulla porzione
di area posta all'interno della fascia di rispetto della tangenziale
nord di Torino, l'indice è stato, così come proposto
dal soggetto proponente, ridotto a 0,03 mq. S.L.P./mq. S.T..
Nel complesso, la S.L.P. in progetto nello S.U.A. è, allo
stato attuale, pari a 3.259 mq. e potrà subire un incremento,
sino ad un massimo di 3.915 mq., per effetto della possibilità
di localizzare ulteriore S.L.P. derivata da Aree a Parco riservata
al soggetto che, ad oggi, non è interessato alla trasformazione.
Come già anticipato, lo Studio Unitario d'Ambito prevede
la suddivisione dell'Ambito in due Sub-Ambiti, di cui il primo,
denominato Sub-Ambito 1, prevede l'edificazione di 2.685 mq. di
SLP residenziale (1.253,00 mq. derivanti dall'ambito d'intervento
e 1.432,00 mq. generata da aree a parco), mentre il Sub-Ambito
2 prevede l'edificazione di 574 mq. di SLP residenziale che potrà
essere incrementata sino ad un massimo di 1.230 mq. di SLP, per
effetto della possibilità di localizzare ulteriore S.L.P.
(massimo 656,00 mq.) derivata da Aree a Parco.
La localizzazione della S.L.P. del Sub-Ambito 2 è ricompresa,
come previsto dal P.R.G., nell'area di proprietà del Sub-Ambito
1 che, con l'attuazione del presente P.E.C., sarà oggetto
di cessione alla Città.
Con l'attuazione del Sub-Ambito 2 sarà completato il disegno
prefigurato dal P.R.G., ed in particolare:
- la SLP del Sub-Ambito 2 sarà edificata sulla porzione
del Sub-Ambito 1 ceduta alla Città a seguito dell'attuazione
di tale Sub-Ambito;
- l'area interessata dal Sub-Ambito 2 sarà interamente
ceduta alla Città.
Una porzione dell'area di concentrazione della SLP del Sub-Ambito
1 sarà gravata da servitù di passaggio pedonale
e viabile, senza limitazioni, a favore dell'area ove lo S.U.A.
prevede la concentrazione della SLP del Sub-Ambito 2 e che, con
l'attuazione del Sub-Ambito 1, viene ceduta alla Città.
Tale servitù passiva è riportata come obbligazione
a favore del Sub-Ambito 2 nella Convenzione attuativa del Sub-Ambito
1.
I dati tecnici fondamentali di progetto, articolato per Sub-Ambiti,
sono così riepilogati:
|
|
|
|
Sup. territoriale |
mq. 7.830 |
||
SLP in progetto propria |
mq. 1.827 |
||
SLP derivata da aree a parco (*) |
mq. 2.088 |
||
SLP complessiva in progetto (*) |
mq. 3.915 |
||
Aree concentrazione edificatoria |
mq. 1.566 |
||
Aree per servizi in cessione alla Città (**) |
mq. 6.264 |
||
Aree a Parco in cessione alla Città (*) |
mq. 46.776 |
||
Abitanti teorici insediabili (*) |
n. 79 |
da n. 96 |
(*) Per effetto della reperibilità di Aree a Parco riservata
al futuro Proponente del Sub-Ambito 2, la SLP in progetto nello
S.U.A., allo stato attuale pari a mq. 3.259 complessivi, potrà
incrementarsi di ulteriori mq. 656, pertanto sino ad un massimo
di mq. 3.915 di SLP; pertanto, il numero di abitanti teorici insediabili
potrà variare dagli attuali 96 fino al massimo di 115 abitanti;
(**) Con l'attuazione del Sub-Ambito 1 vengono cedute gratuitamente
alla Città aree per servizi di complessivi mq. 4.296 (pari
all'80% della S.T.), di cui mq. 492 sono relativi all'area in
cui avverrà la concentrazione della SLP del Sub-Ambito
2; pertanto, nel caso venga attuato anche il Sub-Ambito 2, la
Città dovrà cedere al Proponente la proprietà
dei suddetti mq. 492 al fine di permettere la concentrazione edificatoria,
mentre le aree che il Proponente dovrà cedere alla Città
per la realizzazione dei servizi pubblici saranno pari a complessivi
mq. 2.460 (corrispondenti al 100% della S.T.).
Lo Studio Unitario d'Ambito, prevede la realizzazione di un corpo
di fabbrica articolato a 5-9 piani fuori terra con la localizzazione
"sequenziale" delle possibilità edificatorie
dei due Sub-Ambiti. In particolare, con l'attuazione del Sub-Ambito
1 si realizzerà la parte prevalente dell'edificato con
risvolto minore del fabbricato lungo l'interno 10 della via Tartini
e il fronte principale verso l'allineamento di via Corelli con
l'arretramento indicato nel P.R.G. mentre, con l'attuazione del
Sub-Ambito 2, il corpo di fabbrica si prolungherà verso
la via Pergolesi con edificazione planovolumetrica (di minor altezza)
atta a "concludere" l'isolato residenziale verso il
plesso scolastico di via Corelli. Al piano terreno è previsto
un porticato aperto e nel sottosuolo verranno realizzati due piani
di autorimesse interrate.
Il progetto del Sub-Ambito 1, da attuarsi con Piano Esecutivo
Convenzionato, ai sensi dell'articolo 43 della L.U.R. n. 56/1977
e s.m.i., prevede di destinare il 100% della SLP a residenza,
con rilascio da parte della Città di un unico permesso
di costruire, a condizione dell'avvenuta cessione gratuita delle
aree destinate a servizi pubblici e delle aree a Parco Urbano
e Fluviale P33.
In base allo schema di Convenzione ed alle modalità ivi
rappresentate, in sede di stipula della Convenzione, il Proponente
cede a titolo gratuito al Comune di Torino la proprietà
di tutte le aree necessarie per la realizzazione dei servizi,
di complessivi mq. 4.296 e le aree destinate dall'articolo 21
delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente a Parco Urbano e Fluviale P33,
di complessivi mq. 33.656 e si impegna, sulle aree cedute a servizi
di cui infra, a realizzare le opere di urbanizzazione, a scomputo
degli oneri dovuti (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), come previste
nel progetto di massima e nei futuri progetti preliminari ed esecutivi
delle stesse. Tali opere di urbanizzazione primaria sono strettamente
collegate all'intervento da attuarsi e consistono nella sistemazione
a verde pubblico e relative reti di fognatura ed illuminazione
pubblica dell'area ceduta per servizi nell'ambito dell'intervento.
Le opere dovranno essere eseguite dal Proponente entro 2 anni
dall'approvazione del progetto esecutivo delle stesse, comunque
non oltre 3 anni dalla stipula della Convenzione; gli interventi
edilizi privati dovranno essere ultimati entro 5 anni dalla stipula
della Convenzione, corrispondente al termine di validità
del P.E.C..
L'importo di tali opere, individuato in base all'Elenco Prezzi
della Regione Piemonte (prezzario edizione 2007), cui è
stato applicato il coefficiente di riduzione del 10%, è
di Euro 300.000,00, salvo ulteriori definizioni in sede di progettazione
esecutiva derivanti anche dalle puntualizzazioni dei Settori Tecnici
ed Enti competenti.
Il progetto di massima delle opere di urbanizzazione è
stato valutato in sede di Conferenza dei Servizi presso il Settore
Urbanizzazioni, ottenendo parere favorevole condizionato alla
richiesta di approfondimenti nelle successive fasi progettuali.
Il Proponente si obbliga a corrispondere gli oneri di urbanizzazione
dovuti da valutare al momento del rilascio del permesso di costruire
che ammontano oggi a Euro 316.480,95 di cui Euro 149.581,35 per
gli oneri di urbanizzazione primaria ed Euro 166.899,60 per gli
oneri di urbanizzazione secondaria.
Pertanto:
- importo oneri di urbanizzazione (circa) Euro 316.480,95
- importo totale opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo
(circa) Euro 300.000,00
- differenza da versare in sede di permesso di costruire (circa
) Euro 16.480,95
Con riguardo ai suddetti oneri di urbanizzazione, gli stessi,
pari ad Euro 316.480,95, calcolati con metodo tabellare, dovranno
essere in ogni caso adeguati a seguito dell'entrata in vigore
della deliberazione del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008
(mecc. 2007 02672/009) e dei successivi provvedimenti attuativi.
La Città prende atto che con Decreto Legislativo 11 settembre
2008 n. 152, entrato in vigore il 17 ottobre 2008, sono state
introdotte diverse modifiche al Decreto Legislativo n. 163/2006
(c.d. Codice dei Contratti Pubblici) anche in tema di esecuzione
delle opere a scomputo. Pertanto, prima della stipula della Convenzione
dello S.U.E., si valuterà l'applicabilità o meno
delle nuove disposizioni normative al suddetto strumento urbanistico.
Il costo di costruzione previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
non è definibile in sede di Convenzione, in quanto il progetto
planivolumetrico delle opere edilizie non contiene ancora i parametri
(numero e superficie degli alloggi, degli accessori, ecc..) per
la sua corretta definizione che è, pertanto, differita
al momento del rilascio del permesso di costruire.
Per le modalità di attuazione degli interventi relativi
al P.E.C. sopra sinteticamente descritti, si rinvia al più
dettagliato e puntuale Schema di Convenzione allegato al presente
provvedimento.
La Commissione Edilizia ha esaminato le proposte di Studio Unitario
d'Ambito e di Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'attuazione
del Sub-Ambito 1, esprimendo parere favorevole alla loro approvazione.
Il Settore Ambiente e Territorio - Ufficio Inquinamento Acustico,
stante la classificazione acustica attribuita all'Ambito "5q
Corelli", ha espresso il parere di coerenza dei presenti
S.U.A. e P.E.C. Sub-Ambito 1 con il Piano di Zonizzazione Acustica
e parere favorevole circa la Valutazione Previsionale di Clima
Acustico in relazione all'intervento attuativo del P.E.C. Sub-Ambito
1.
Il suddetto Studio Unitario ed il relativo Piano Esecutivo Convenzionato
sono esclusi dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica,
così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale
del 9 giugno 2008, n. 12-893, in quanto trattasi di strumento
urbanistico in attuazione del P.R.G. che non prevede interventi
sottoposti a procedure di V.I.A. o di Valutazione di Incidenza,
aree soggette ad interferenze con attività produttive con
presenza di sostanze pericolose (D.Lgs. 334/1999 s.m.i.) o aree
con presenza naturale di amianto.
In osservanza dell'articolo 22, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001
e s.m.i., si prende atto che, in relazione ai presenti Studio
Unitario d'Ambito e Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'attuazione
del Sub-Ambito 1, non ricorrono le condizioni di definizione degli
elementi di carattere planovolumetriche, tipologiche, formali
e costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti
urbanistici le disposizioni di cui allo stesso articolo del D.P.R.
n. 380/2001 e s.m.i. in materia di sostituzione di permesso di
costruire e autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività.
Dato atto che all'Albo Pretorio della Città di Torino,
cui la documentazione completa dello Studio Unitario d'Ambito
e del Piano Esecutivo Convenzionato Sub. 1 è stata inviata
in data 30 luglio 2008 e pubblicata per affissione per quindici
giorni consecutivi (dal 31 luglio 2008 al 14 agosto 2008 compreso),
nei quindici giorni successivi (dal 15 agosto 2008 al 29 agosto
2008 compreso) non sono pervenute osservazioni e proposte scritte
nel pubblico interesse.
Rilevato, altresì, che la Circoscrizione n. 6, alla quale
i medesimi progetti di S.U.A. e di P.E.C. sono stati trasmessi
con nota Prot. n. 3222 del 30 luglio 2008, con deliberazione n.
96 del Consiglio Circoscrizionale dell'11 settembre 2008 (mecc.
2008 05559/089), ha espresso parere favorevole, che si allega
al presente atto (all. 5 - n. ).
A riscontro della nota dello Studio Legale Associato Casavecchia
- Santilli del 22 novembre 2007, allegata al presente provvedimento
(all. 6 - n. ) si esprime quanto segue:
subambito 1
Per quanto riguarda l'osservazione concernente l'asserita natura
espropriativa del vincolo a servizi posto sull'area di proprietà
della società Tanes S.r.l., si rimanda alla sentenza n.
518/2004 del T.A.R. del Piemonte che, rigettando il ricorso della
proprietà e richiamando la sentenza n. 179/1999 della Corte
Costituzionale, ha escluso "il carattere ablatorio per quei
vincoli che importano una destinazione realizzabile ad iniziativa
privata o promiscuo pubblico-privata, che non comportino necessariamente
espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e
quindi siano attuabili anche dal soggetto privato, pur se accompagnati
da strumenti di convenzionamento" e ha ritenuto che la destinazione
a servizi "non importa di per sé un vincolo di carattere
espropriativo, posto che il piano consente espressamente la realizzabilità
dell'intervento anche da parte del privato proprietario".
Il vincolo gravante sulla proprietà non ha, pertanto, valenza
espropriativa e quindi non è soggetto a decadenza, in quanto
gli interventi sulle aree a servizi, riservati in via principale
alla Pubblica Amministrazione (articolo 19 comma 4 e articolo
20 comma 1 delle NUEA del P.R.G.) sono consentiti anche al privato
(articolo 19 comma 5 e articolo 20 comma 2 e seguenti delle NUEA).
Pertanto l'osservazione, poiché non conforme con le disposizioni
di cui agli articoli 19 e 20 del P.R.G., è respinta.
subambito 2
Il punto B dell'articolo 7 delle NUEA richiamato nel sub. 2 della
succitata nota prescrive il raggiungimento della percentuale minima
del 75% delle superfici catastali interessate, ma esclude tale
verifica nel caso in cui lo studio unitario è proposto
dal Comune, così come nel caso di specie.
Per quanto attiene la motivazione addotta, inerente l'inesistenza
di accordi tra le proprietà dei due subambiti, circa la
disponibilità dell'area destinata dallo studio unitario
alla concentrazione delle capacità edificatorie del subambito
2, si precisa che:
- nella fase di attuazione del subambito 1 (che potrebbe essere
definita transitoria), l'area di concentrazione delle capacità
edificatorie del subambito 2 sarà acquisita dalla Città
in conto aree per servizi pubblici (facente parte della quota
dell'80% di S.T. del subambito 1);
- nella successiva fase di attuazione del subambito 2 (nei tempi
che la proprietà di tale subambito riterranno opportuni)
la Città renderà disponibile tale area affinché
il disegno prefigurato dallo studio unitario possa avere definitivo
compimento;
- inoltre, al fine di garantire la successiva attuazione del subambito
2, la convenzione prevede che una porzione dell'area di concentrazione
del subambito 1 (in particolare l'area definita dal perimetro
formato dalla spezzata con vertici ABCDA, evidenziata nella tavola
14a - Regole Edilizie) sarà gravata da servitù di
passaggio veicolare e pedonale a favore del subambito 2.
Pertanto l'osservazione, poiché non coerente con le disposizioni
di cui all'articolo 7 del P.R.G., è respinta.
subambiti 3 e 4
L'approvazione dello studio unitario non implica, per le proprietà
ricadenti nei restanti subambiti (subambito 2, nel caso di specie),
un obbligo temporale ad attuare la trasformazione, ma solo l'obbligo
ad attuarla secondo il disegno in esso previsto, nei tempi che
le proprietà di tali subambiti riterranno opportuni. Pertanto
i fabbricati e le attività insediate nei subambiti non
aderenti allo studio unitario non subiscono alcun condizionamento
aggiuntivo rispetto a quelli vigenti in forza dello strumento
urbanistico.
Pertanto l'osservazione è accolta nel senso che lo studio
unitario, e la sua approvazione, non comportano l'obbligo, da
parte dei proprietari delle aree ricomprese nel subambito 2, di
adesione né l'obbligo di cessione delle aree per servizi
individuate sul mappale n. 75 del foglio 1132, né l'obbligo
di usufruire delle possibilità edificatorie individuate
nello studio unitario.
subambiti 5
La soluzione progettuale proposta, porta ad un ridisegno del subambito
2 (della superficie catastale di 2.460 mq.) ed ad una ridefinizione
quantitativa della ripartizione tra aree da destinare all'edificazione
(mq. 1.291 circa, pari al 52,6% della S.T. del subambito 2, con
conseguente incremento della superficie dell'intero ambito da
1.566 mq. a 2.365 mq. - pari al 30% della S.T. dell'ambito) e
aree da destinare a servizi (mq. 1.163 circa, pari al 47,6% della
superficie del subambito 2, con conseguente decremento della superficie
dell'intero ambito da 6.264 mq. a 5.459 mq. - pari al 70% della
S.T. dell'ambito) non coerente con le prescrizioni del P.R.G.,
il quale prescrive che, "In ogni ambito (e ciascun subambito)
deve essere ceduta gratuitamente per verde, servizi e viabilità
urbana (quest'ultima solo se prevista) una quota pari all'80%
dell'intera superficie territoriale di proprietà privata
quale dotazione perequata complessiva, come previsto dall'articolo
21 della L.U.R. e s.m.i.".
Pertanto l'osservazione, poiché in contrasto con le disposizioni
di cui all'articolo 20 del P.R.G., è respinta.
subambito 6
In ossequio alla normativa vigente che regola il procedimento
di approvazione dello strumento urbanistico esecutivo, si dà
atto che:
- la documentazione completa dello Studio Unitario d'Ambito e
del Piano Esecutivo Convenzionato Sub. 1 è stata pubblicata
per affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi,
dal 31 luglio 2008 al 14 agosto 2008 compreso e, nei quindici
giorni successivi, dal 15 agosto 2008 al 29 agosto 2008 compreso,
non sono pervenute osservazioni e proposte scritte nel pubblico
interesse;
- la documentazione completa dello Studio Unitario d'Ambito e
del Piano Esecutivo Convenzionato Sub. 1, è stata trasmessa
al Consiglio Circoscrizionale 6, che con deliberazione n. 96 del
Consiglio Circoscrizionale dell'11 settembre 2008 (mecc. 2008
05559/089), ha espresso parere favorevole.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Vista la Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata
sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;
Visto il parere di conformità al Piano di Zonizzazione
Acustica;
Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia inerente
l'approvazione dello Studio Unitario d'Ambito "5q Corelli"
e del progetto di P.E.C. relativo al Sub-Ambito 1;
Visto il parere favorevole espresso in sede di Conferenza dei
Servizi sul progetto di massima delle opere di urbanizzazione;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di approvare lo Studio Unitario d'Ambito (ai sensi dell'articolo
7 lettera B delle N.U.E.A. di P.R.G.) e il Piano Esecutivo Convenzionato
Sub-Ambito 1 (ai sensi dell'articolo 43 L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i.)
relativi all'area da trasformare per servizi del P.R.G. denominata
"Ambito 5q Corelli", che si compone dei seguenti allegati:
- Studio Unitario d'Ambito (all. 1 - n. );
- Piano Esecutivo Convenzionato Sub-Ambito 1 (all. 2 - n.
);
- Schema di Convenzione (Titolo I e Titolo II) (all. 3 - n.
);
- Progetto di massima delle Opere di Urbanizzazione (all. 4 -
n. );
2) di approvare l'attuazione della presente deliberazione provvedendo
alla stipulazione per atto pubblico dello Schema di Convenzione
(allegato 3), che si compone del Titolo I "Convenzione Programma"
e del Titolo II "Convenzione P.E.C. Sub-Ambito 1", entro
il termine di 1 anno dalla data di esecutività della presente
deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dal Proponente,
unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di
penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della
Convenzione medesima, a norma del Regolamento per i contratti
attualmente vigente e s.m.i., tra il "Comune di Torino"
e la società "ALBA CHIARA S.r.l.", con sede in
Torino, via Barbaroux n. 37, C.F. 09091700014, nella persona del
legale rappresentante Riccardini Dino, residente in Torino, via
Bard n. 11/6, con l'autorizzazione all'ufficiale rogante, nonché
al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra,
al momento della sottoscrizione, tutte le modifiche ritenute necessarie
e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme
di legge, nonché le eventuali modifiche di carattere tecnico-formale
al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore
redazione dell'atto;
3) di prendere atto che l'introito relativo al costo di costruzione
sarà acquisito a cura del Settore Permessi Convenzionati
e Suolo Pubblico;
4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito
dell'approvazione del progetto esecutivo relativo alle opere di
urbanizzazione, la necessaria operazione contabile relativa all'accertamento
dell'entrata e all'impegno di spesa, corrispondente, nel progetto
di massima ad Euro 300.000,00 per le opere di urbanizzazione da
realizzare a scomputo degli oneri dovuti. La quota residua di
oneri di urbanizzazione a carico del Proponente verrà accertata
con successiva determinazione dirigenziale nel bilancio di competenza;
5) di prendere atto che, in relazione ai presenti Studio Unitario
d'Ambito e Piano Esecutivo Convenzionato Sub-Ambito 1, non ricorrono
le condizioni di definizione degli elementi di carattere planovolumetriche,
tipologiche, formali e costruttive necessarie a rendere applicabili
agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all'articolo
22, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. in materia di sostituzione
di permesso di costruire e autorizzazione edilizia con denuncia
di inizio attività;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
A pagina 19, Titolo II - articolo 12, Oneri di Urbanizzazioni,
dopo le parole: "Permesso di Costruire.", aggiungere
il seguente testo:
"Con riguardo ai suddetti oneri di urbanizzazione, gli stessi,
pari ad Euro 316.480,95, dovranno essere in ogni caso adeguati
a seguito dell'entrata in vigore della deliberazione del Consiglio
Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 2007 02672/009) e dei successivi
provvedimenti attuativi.".
Sostituire la tavola: "Allegato 5 Planimetria Catastale
dell'Area concessa in comodato d'uso, con la nuova: (all. 7 -
n. ).".