Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 159
2008 04917/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 OTTOBRE 2008
(proposta dalla G.C. 29 luglio 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 166 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA` DI ACCESSO AL CIMITERO PARCO. ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda le aree ubicate a nord del Cimitero Parco, tra via Gorini, strada del Portone e via Bertani.
Nel 2003 l'Amministrazione Comunale ha espresso con apposito provvedimento la necessità di riqualificare l'immagine dei cimiteri della Città, tra cui il Cimitero Parco; in tal senso, la "Commissione di Garanzia", appositamente indetta, ha dato parere favorevole all'ampliamento dell'area del Cimitero comprendendo, oltre a quelli di riqualificazione della vegetazione e di arredo urbano, anche interventi sulla viabilità esterna.
A tali proposte si affiancano gli interventi realizzati per le Olimpiadi del 2006, volti a garantire un'adeguata accessibilità ai siti compresi nel "Piano della Mobilità Olimpica in area urbana: Corsie olimpiche - Parcheggi d'interscambio - Trasporti Spettatori", con una capienza complessiva di circa 1000 posti auto.
Il provvedimento in esame riguarda un'area di superficie pari a mq. 107.479 e comprende il recepimento sulla cartografia di P.R.G. degli interventi previsti nel Piano della Mobilità Olimpica sopradescritti, la sistemazione della viabilità di accesso al lato nord del Cimitero e la realizzazione di nuovi parcheggi. Ulteriori specificazioni e/o parziali modifiche, potranno, inoltre, essere apportate in sede di progetto esecutivo dell'opera pubblica, nel rispetto delle prescrizioni di massima indicate nelle tavole di piano, senza che questo costituisca variante al P.R.G..
In particolare i predetti interventi comprendono:
- la realizzazione di un parcheggio a servizio del nuovo ingresso al Cimitero lungo il lato nord avente una capienza di n. 266 posti auto e relative corsie di manovra;
- la nuova viabilità di prolungamento della via Pancalieri fino all'innesto con via Gorini;
- la nuova viabilità di servizio a prevalenza pedonale lungo la recinzione nord del Cimitero dove, al margine, sarà ubicato l'impianto di illuminazione pubblica.
Il P.R.G. vigente destina le aree oggetto del presente provvedimento a "Parco Urbano e Fluviale"; ai sensi dell'articolo 19, comma 8, delle N.U.E.A., nelle aree a parco, le aree a parcheggio sono ammesse unicamente in fregio a sedi stradali per la profondità di metri 10 dal filo strada.
Tali aree sono esterne al perimetro del centro abitato, individuato ai sensi dell'articolo 81 della L.U.R. e s.m.i., e sono soggette ai seguenti vincoli, riportati nell'Allegato Tecnico n. 7 di P.R.G. "Fasce di rispetto":
- fascia di rispetto stradale, ai sensi del Decreto Ministeriale 1404/1968, lungo strada del Portone;
- fascia di rispetto cimiteriale, ai sensi del Regio Decreto 1265/1934.
Gli interventi e gli usi consentiti all'interno di tali fasce sono riportati all'articolo 27 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. e all'articolo 30 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) di P.R.G..
Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, si rileva che, con deliberazione del 12 aprile 2006 (mecc. 2006 02894/009), il Consiglio Comunale ha adottato il Progetto Definitivo della "Variante 100 al P.R.G. ai sensi degli articoli. 15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.".
Sulla base di tale variante, attualmente in salvaguardia ai sensi dell'articolo 58 della Legge Regionale 56/1977, l'area in oggetto è classificata, sotto il profilo idrogeologico, in classe I (P) di pianura per la quale non sono riconosciute condizioni di pericolosità geomorfologica e non sussistono particolari limitazioni alle scelte urbanistico-edilizie, fatte salve le specificazioni di cui all'allegato B delle N.U.E.A. di P.R.G..
In riferimento alla deliberazione n. 12-8931 della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
In relazione a quanto sopra, la variante oggetto del presente provvedimento non richiede l'attivazione del citato processo valutativo in quanto esso comprende esclusivamente interventi funzionali alla fruizione del Cimitero, non ricadenti nelle fattispecie sopra richiamate e, in particolare, il recepimento sulla cartografia di P.R.G. degli interventi previsti nel Piano della Mobilità Olimpica, la sistemazione della viabilità di accesso al lato nord del Cimitero e la realizzazione di un parcheggio a servizio del nuovo ingresso al Cimitero lungo il lato nord avente una capienza di n. 266 posti auto e relative corsie di manovra.
Per quanto sopra espresso, poiché la soluzione progettuale proposta e il recepimento delle opere realizzate per l'evento olimpico in attuazione della Legge del 9 ottobre 2000, n. 285 "Interventi per i Giochi olimpici invernali - Torino 2006", rivestono carattere di pubblica utilità, si rende necessario ricorrere a specifico provvedimento di variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i., che prevede la modifica delle seguenti destinazioni urbanistiche:
1) Area a) pari a circa mq. 99.392, da Parco urbano e fluviale - ambito P 20 - ad Area a Servizi Pubblici "S" lettera "v - aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport" e lettera "p - aree per parcheggi";
Area b) pari a circa mq. 8.087, da Parco urbano e fluviale - ambito P 20 ad Aree per la viabilità pubblica - "VI" e il conseguente assoggettamento delle aree in oggetto ai disposti delle aree normative "VI" di cui all'articolo 8 e all'articolo 23 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.;
Area c) pari a circa mq. 3.524, da Area a Servizi Pubblici "S" lettera "p - aree per parcheggi" - ad Aree per la viabilità pubblica - "VI" e il conseguente assoggettamento delle aree in oggetto ai disposti delle aree normative "VI" di cui all'articolo 8 e all'articolo 23 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.;
2) la modifica del perimetro del Parco Urbano e Fluviale ambito P20;
3) le conseguenti modifiche alla tavola n. 1 - Azzonamento - Foglio 11 (parte) e Foglio 15 (parte) - scala 1:5.000, in recepimento di quanto specificato ai punti precedenti.
Il presente provvedimento comporta un decremento di aree per servizi pubblici "S" pari a circa mq. 11.611 corrispondenti alle superfici destinate a viabilità e la trasformazione di servizi pubblici "S" da Parco urbano e fluviale - ambito P 20 ad Area a Servizi Pubblici "S" lettera "v - aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport" e lettera "p - aree per parcheggi" pari a circa mq. 99.392.
Si specifica che, per quanto attiene la quantità globale dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G. compreso il presente provvedimento, non sono stati superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale allo strumento urbanistico, ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.U.R..
Il provvedimento risulta, altresì, coerente con il Piano di Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta Comunale del 26 novembre 2002 con deliberazione (mecc. 2002 10032/021) così come risulta dal parere redatto dalla Divisione Verde e Ambiente - Settore Ambiente e Territorio prot. n. 2297 del 12 febbraio 2008.
Successivamente all'approvazione della presente variante, si procederà al recepimento delle variazioni apportate mediante l'aggiornamento dei Fogli n. 11 e n. 15 della tavola 1 "Azzonamento" del Piano Regolatore Generale.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 10, per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento del 23 settembre 2008, che si allega (all. 2 - n. ), ha espresso, in relazione alla variante in oggetto, parere favorevole.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare la variante parziale n. 166 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai
sensi dell'articolo 17, comma 7, della L.U.R., concernente la sistemazione della viabilità di accesso al Cimitero Parco (all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.