Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 159
2008 04917/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 166 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA` DI ACCESSO AL CIMITERO PARCO. ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda le aree ubicate a nord
del Cimitero Parco, tra via Gorini, strada del Portone e via Bertani.
Nel 2003 l'Amministrazione Comunale ha espresso con apposito
provvedimento la necessità di riqualificare l'immagine
dei cimiteri della Città, tra cui il Cimitero Parco; in
tal senso, la "Commissione di Garanzia", appositamente
indetta, ha dato parere favorevole all'ampliamento dell'area del
Cimitero comprendendo, oltre a quelli di riqualificazione della
vegetazione e di arredo urbano, anche interventi sulla viabilità
esterna.
A tali proposte si affiancano gli interventi realizzati per le
Olimpiadi del 2006, volti a garantire un'adeguata accessibilità
ai siti compresi nel "Piano della Mobilità Olimpica
in area urbana: Corsie olimpiche - Parcheggi d'interscambio -
Trasporti Spettatori", con una capienza complessiva di circa
1000 posti auto.
Il provvedimento in esame riguarda un'area di superficie pari
a mq. 107.479 e comprende il recepimento sulla cartografia di
P.R.G. degli interventi previsti nel Piano della Mobilità
Olimpica sopradescritti, la sistemazione della viabilità
di accesso al lato nord del Cimitero e la realizzazione di nuovi
parcheggi. Ulteriori specificazioni e/o parziali modifiche, potranno,
inoltre, essere apportate in sede di progetto esecutivo dell'opera
pubblica, nel rispetto delle prescrizioni di massima indicate
nelle tavole di piano, senza che questo costituisca variante al
P.R.G..
In particolare i predetti interventi comprendono:
- la realizzazione di un parcheggio a servizio del nuovo ingresso
al Cimitero lungo il lato nord avente una capienza di n. 266 posti
auto e relative corsie di manovra;
- la nuova viabilità di prolungamento della via Pancalieri
fino all'innesto con via Gorini;
- la nuova viabilità di servizio a prevalenza pedonale
lungo la recinzione nord del Cimitero dove, al margine, sarà
ubicato l'impianto di illuminazione pubblica.
Il P.R.G. vigente destina le aree oggetto del presente provvedimento
a "Parco Urbano e Fluviale"; ai sensi dell'articolo
19, comma 8, delle N.U.E.A., nelle aree a parco, le aree a parcheggio
sono ammesse unicamente in fregio a sedi stradali per la profondità
di metri 10 dal filo strada.
Tali aree sono esterne al perimetro del centro abitato, individuato
ai sensi dell'articolo 81 della L.U.R. e s.m.i., e sono soggette
ai seguenti vincoli, riportati nell'Allegato Tecnico n. 7 di P.R.G.
"Fasce di rispetto":
- fascia di rispetto stradale, ai sensi del Decreto Ministeriale
1404/1968, lungo strada del Portone;
- fascia di rispetto cimiteriale, ai sensi del Regio Decreto 1265/1934.
Gli interventi e gli usi consentiti all'interno di tali fasce
sono riportati all'articolo 27 della Legge Regionale 56/1977 e
s.m.i. e all'articolo 30 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione
(N.U.E.A.) di P.R.G..
Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, si rileva che, con
deliberazione del 12 aprile 2006 (mecc. 2006 02894/009), il Consiglio
Comunale ha adottato il Progetto Definitivo della "Variante
100 al P.R.G. ai sensi degli articoli. 15 e 17 della Legge Regionale
56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio
1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.".
Sulla base di tale variante, attualmente in salvaguardia ai sensi
dell'articolo 58 della Legge Regionale 56/1977, l'area in oggetto
è classificata, sotto il profilo idrogeologico, in classe
I (P) di pianura per la quale non sono riconosciute condizioni
di pericolosità geomorfologica e non sussistono particolari
limitazioni alle scelte urbanistico-edilizie, fatte salve le specificazioni
di cui all'allegato B delle N.U.E.A. di P.R.G..
In riferimento alla deliberazione n. 12-8931 della Giunta Regionale
del 9 giugno 2008, inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione
delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica
di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma escluse dal
processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non
riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano
la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti
già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti
variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento
urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi
degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché
ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale
derivanti da specifici disposti normativi".
In relazione a quanto sopra, la variante oggetto del presente
provvedimento non richiede l'attivazione del citato processo valutativo
in quanto esso comprende esclusivamente interventi funzionali
alla fruizione del Cimitero, non ricadenti nelle fattispecie sopra
richiamate e, in particolare, il recepimento sulla cartografia
di P.R.G. degli interventi previsti nel Piano della Mobilità
Olimpica, la sistemazione della viabilità di accesso al
lato nord del Cimitero e la realizzazione di un parcheggio a servizio
del nuovo ingresso al Cimitero lungo il lato nord avente una capienza
di n. 266 posti auto e relative corsie di manovra.
Per quanto sopra espresso, poiché la soluzione progettuale
proposta e il recepimento delle opere realizzate per l'evento
olimpico in attuazione della Legge del 9 ottobre 2000, n. 285
"Interventi per i Giochi olimpici invernali - Torino 2006",
rivestono carattere di pubblica utilità, si rende necessario
ricorrere a specifico provvedimento di variante urbanistica ai
sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale
n. 56/1977 e s.m.i., che prevede la modifica delle seguenti destinazioni
urbanistiche:
1) Area a) pari a circa mq. 99.392, da Parco urbano e fluviale
- ambito P 20 - ad Area a Servizi Pubblici "S" lettera
"v - aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport"
e lettera "p - aree per parcheggi";
Area b) pari a circa mq. 8.087, da Parco urbano e fluviale - ambito
P 20 ad Aree per la viabilità pubblica - "VI"
e il conseguente assoggettamento delle aree in oggetto ai disposti
delle aree normative "VI" di cui all'articolo 8 e all'articolo
23 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G.;
Area c) pari a circa mq. 3.524, da Area a Servizi Pubblici "S"
lettera "p - aree per parcheggi" - ad Aree per la viabilità
pubblica - "VI" e il conseguente assoggettamento delle
aree in oggetto ai disposti delle aree normative "VI"
di cui all'articolo 8 e all'articolo 23 delle Norme Urbanistico
Edilizie di Attuazione del P.R.G.;
2) la modifica del perimetro del Parco Urbano e Fluviale ambito
P20;
3) le conseguenti modifiche alla tavola n. 1 - Azzonamento - Foglio
11 (parte) e Foglio 15 (parte) - scala 1:5.000, in recepimento
di quanto specificato ai punti precedenti.
Il presente provvedimento comporta un decremento di aree per
servizi pubblici "S" pari a circa mq. 11.611 corrispondenti
alle superfici destinate a viabilità e la trasformazione
di servizi pubblici "S" da Parco urbano e fluviale -
ambito P 20 ad Area a Servizi Pubblici "S" lettera "v
- aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport"
e lettera "p - aree per parcheggi" pari a circa mq.
99.392.
Si specifica che, per quanto attiene la quantità globale
dei servizi, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G.
vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione
del P.R.G. compreso il presente provvedimento, non sono stati
superati i limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo
17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale,
non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali
vigenti e costituisce variante parziale allo strumento urbanistico,
ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 della L.U.R..
Il provvedimento risulta, altresì, coerente con il Piano
di Zonizzazione Acustica avviato dalla Giunta Comunale del 26
novembre 2002 con deliberazione (mecc. 2002 10032/021) così
come risulta dal parere redatto dalla Divisione Verde e Ambiente
- Settore Ambiente e Territorio prot. n. 2297 del 12 febbraio
2008.
Successivamente all'approvazione della presente variante, si
procederà al recepimento delle variazioni apportate mediante
l'aggiornamento dei Fogli n. 11 e n. 15 della tavola 1 "Azzonamento"
del Piano Regolatore Generale.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi
degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento, al Consiglio
della Circoscrizione 10, per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con provvedimento del
23 settembre 2008, che si allega (all. 2 - n. ), ha
espresso, in relazione alla variante in oggetto, parere favorevole.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare la variante parziale n. 166 al vigente Piano Regolatore
Generale di Torino, ai
sensi dell'articolo 17, comma 7, della L.U.R., concernente la
sistemazione della viabilità di accesso al Cimitero Parco
(all. 1 - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.