Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche
n. ord. 154
2008 04914/009
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 169 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DELLA L.U.R., CONCERNENTE DUE IMMOBILI UBICATI UNO IN VIA REISS ROMOLI E L'ALTRO IN VIA PIETRO COSSA. ADOZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Il presente provvedimento riguarda due immobili ubicati l'uno
in via Reiss Romoli, all'altezza dell'interno n. 164, di proprietà
della Società ALGA S.r.l. e l'altro in via Pietro Cossa,
all'altezza di piazza Cirene, di proprietà pubblica.
L'area di via Reiss Romoli si presenta incolta e in stato di
abbandono, racchiusa da una recinzione in lamiera ondulata, ed
è destinata dal Piano Regolatore vigente in parte ad Area
per Servizi pubblici, Area a Parco P. 17 Basse di Stura (circa
mq. 2.738) e in parte ad Area Normativa "IN" - Edifici
o complessi di edifici a destinazione produttiva inseriti in zone
consolidate per attività produttive (circa mq. 2.125).
L'area di via Pietro Cossa, per la quale è in corso la
definizione della proprietà tra la Città di Torino
e la Regione Piemonte, è destinata dal Piano Regolatore
vigente a Servizi pubblici S, lettera "i" - istruzione
inferiore, già ricompresa nel P.E.E.P. (Piano per l'Edilizia
Economica Popolare) ex E-29. Attualmente è in corso di
approvazione da parte del Consiglio Comunale un Protocollo di
intesa con l'Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni, finalizzato
alla cancellazione del vincolo di destinazione sanitaria dell'area
ed al conseguente riconoscimento della proprietà del relativo
sedime in capo alla Città.
Sull'area di via Reiss Romoli, in data 30 dicembre 2000 è
stata rilasciata alla Società ALGA S.r.l. la concessione
edilizia n. 1174/2000 per la costruzione di un fabbricato, a due
piani interrati e tre fuori terra, destinato al commercio di auto
nonché per la sistemazione esterna dell'area, per un totale
di mq. 4.052 di SLP.
Con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte del 30
maggio 2002 è stato approvato il Progetto Territoriale
Operativo del Po (P.T.O.) - Piano D'Area del Parco Fluviale del
Po che comprende, all'interno dei confini dell'Area Stralcio Stura
di Lanzo - Sub-ambito 8 Ressia, la predetta porzione di territorio
di via Reiss Romoli; conseguentemente, l'Ente di Gestione del
Sistema della aree protette della fascia fluviale del Po ha fatto
sospendere i lavori del cantiere in quanto le prescrizioni di
detto Piano esercitavano salvaguardia sin dalla sua adozione,
avvenuta in data 29 ottobre 1998. A seguito di tali eventi, la
Società ALGA S.r.l. non ha potuto, pertanto, realizzare
il previsto insediamento concessionato.
Dopo la suddetta sospensione, l'Amministrazione ha proceduto
ai necessari approfondimenti, che hanno confermato la validità
delle prescrizioni del Piano d'Area.
Al fine di migliorare la fruibilità del Parco e, al contempo,
avviare una riqualificazione ambientale dell'area è stata
elaborata una soluzione volta a estendere la destinazione a Parco
anche sull'area "IN" di via Reiss Romoli (di fondamentale
importanza, poiché consente di ampliare l'area già
destinata dal P.R.G. a Parco P. 17 in un punto strategico per
l'accessibilità, individuando l'area di via Pietro Cossa),
nonché a permettere la rilocalizzazione del progetto non
attuato individuando l'area di via Pietro Cossa, ubicata anch'essa
nella zona nord di Torino, quale sede idonea e funzionale all'insediamento
delle attività di commercio autoveicoli svolta dalla società
ALGA S.r.l..
Il nuovo insediamento, su via Pietro Cossa, consentirebbe sia
il recupero edilizio-funzionale del fabbricato fatiscente sia
la conseguente riqualificazione dell'area circostante, senza necessità
di investimenti pubblici.
Si è, pertanto, avviato l'iter di predisposizione della
presente variante, che prevede la modifica della destinazione
dell'area "IN" verso la destinazione a "Parco P.
17" in adeguamento al P.T.O. e la contestuale modifica dell'area
ubicata in via Pietro Cossa da "Area per servizi pubblici
per l'istruzione" verso la destinazione "M1". Rispetto
a quest'ultima modifica, si specifica che l'attribuzione dell'area
normativa "M1" viene effettuata al fine di garantire
la coerenza (anche sotto il profilo ambientale ed acustico) dell'attività
da insediare in rapporto al contesto prevalentemente residenziale.
Sotto il profilo patrimoniale si prevede di approvare, con separato
provvedimento, la permuta dell'area di proprietà della
Società ALGA S.r.l. di circa mq. 4.863, comprendenti sia
la porzione già destinata a "Parco P. 17" che
la porzione di ampliamento del Parco stesso attualmente destinata
ad "IN", con l'area di proprietà della Città
sita in via Pietro Cossa di circa mq. 5.296. Su quest'ultima area
sarà consentita esclusivamente la realizzazione di una
quantità di SLP pari a quella oggetto della concessione
edilizia n. 1174/2000, secondo le prescrizioni della specifica
scheda normativa.
La regolamentazione dei rapporti con la Città, relativamente
alla cessione delle aree ed alla rilocalizzazione dell'attività
prevista è demandata ad apposito atto da stipulare prima
dell'approvazione definitiva della variante urbanistica.
Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, si rileva che, con
deliberazione 12 aprile 2006 (mecc. 2006 02894/009), il Consiglio
Comunale ha adottato il Progetto Definitivo della "Variante
100 al P.R.G. ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale
56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio
1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.".
Sulla base di tale variante, attualmente in salvaguardia ai sensi
dell'articolo58 della Legge Regionale 56/1977, le aree in oggetto
sono classificate, sotto il profilo idrogeologico, in classe I
(P) - Zone non soggette a pericolo di inondazione né di
allagamento.
Per gli aspetti di carattere generale, si rimanda, in ogni caso,
ai disposti e alle ulteriori prescrizioni dell'allegato B delle
N.U.E.A., parte integrante della Variante n. 100.
In riferimento alla deliberazione n. 12-8931 della Giunta Regionale
del 9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008),
inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ""Norme in materia
ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione
delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica
di piani e programmi", si evidenzia che, ai sensi di tali
indirizzi, sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale
"le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani
sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni
normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al
PAI", le varianti parziali "non riguardanti interventi
soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione
di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati,
ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al
sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico
vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli
136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti
sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti
da specifici disposti normativi".
In relazione a quanto sopra si ritiene che la variante non richieda
l'attivazione del processo di valutazione ambientale in quanto
riguarda, da un lato, una porzione di area già sottoposta
ai vincoli del Piano d'Area del P.T.O. (via Reiss Romoli), per
la quale si provvede ad adeguare la destinazione urbanistica,
in coerenza con il Piano sovraordinato e, dall'altro (via Pietro
Cossa), un'area nella quale si prevede la realizzazione di nuovi
volumi ma ricompresi in contesto edificato classificato di categoria
B) ai sensi del D.M. 1444/1968 e all'interno del centro abitato
ai sensi dell'articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale.
Per quanto sopra, al fine di dare attuazione agli orientamenti
precedentemente espressi, la variante urbanistica prevede:
A. il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area di via
Reiss Romoli, di circa mq. 2.125, meglio individuata negli allegati
estratti planimetrici della Tav. 1 - Azzonamento Aree normative
e destinazioni d'uso - del P.R.G. alla scala 1:5000, Stato attuale
- Variante, da Area Normativa "IN" ad Area per Servizi
pubblici S, Area a Parco P. 17;
B. il cambiamento di destinazione urbanistica dell'area di via
Pietro Cossa, di circa mq. 5.296, meglio individuata negli allegati
estratti planimetrici della Tav. 1 - Azzonamento Aree normative
e destinazioni d'uso - del P.R.G. alla scala 1:5000, Stato attuale
- Variante, da Area per Servizi pubblici S, lettera "i"
ad Area Normativa "M1 - isolati misti prevalentemente residenziali"
con prescrizioni particolari, con inserimento di apposita grafia
"Dividente", individuante l'ambito "PIAZZA CIRENE"
soggetto alle specifiche prescrizioni dell'articolo 8 delle N.U.E.A.
del Piano Regolatore Generale;
C. la modifica dell'articolo 8 delle Norme Urbanistico Edilizie
di Attuazione del P.R.G., con l'inserimento in calce al comma
37 dello stesso articolo del nuovo comma 37 bis, contenente le
seguenti disposizioni normative:
"37bis Area M1 isolati misti prevalentemente residenziali
con prescrizioni particolari
PIAZZA CIRENE
Area per la quale valgono le seguenti prescrizioni e parametri
urbanistico-edilizi.
Superficie Territoriale mq. 5.296
SLP max: mq. 4.052
Destinazioni d'uso:
L'area è destinata alla realizzazione di una concessionaria
di automobili, con una SLP massima di mq. 4.052, comprensiva dell'esistente
immobile (ex fabbrica Ventanaflex).
I parametri urbanistico-edilizi sono quelli dell'area normativa
e della zona di appartenenza, fatta eccezione per il rispetto
dei fili edilizi e della profondità di manica.
La dotazione di aree a parcheggio dovrà essere reperita
nel sottosuolo o sulla copertura, a condizione che, in tal caso,
sia previsto un idoneo sistema di schermatura e ombreggiamento
da realizzarsi anche con l'inserimento di elementi a verde.
Sono inoltre ammesse le attività strettamente connesse
all'attività principale, quali uffici, show-room, officine,
depositi.
Sono escluse le attività di tipo residenziale.
L'attuazione degli interventi avviene tramite Permesso di Costruire
ed è subordinato alla cessione alla Città dell'area
ubicata in via Reiss Romoli, pari a circa mq. 4.907, da regolamentarsi
con appositi atti.".
Il presente provvedimento comporta decremento di aree per Servizi
pubblici pari a circa mq. 3.171 di superficie territoriale delle
aree oggetto di variante, così come risultante dalla misurazione
cartografica.
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali
al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data
di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento,
non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17
della Legge Urbanistica Regionale.
La presente variante ha rilevanza esclusivamente comunale, non
presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti
e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo
17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale.
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento,
si procederà all'aggiornamento dell'articolo 8 delle N.U.E.A.
e dei Fogli 4A e 5A della Tavola 1 della Tav. 1 - Azzonamento
Aree normative e destinazioni d'uso - del Piano Regolatore Generale,
in conformità alla variante precedentemente descritta.
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con
il Piano di zonizzazione acustica avviato dalla Giunta Comunale
con deliberazione 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così
come risulta dal parere espresso dal Settore Ambiente e Territorio
prot. n. 10915 dell'8 luglio 2008.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi
degli articoli 43-44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio
della Circoscrizione 5 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione del
24 settembre 2008 (all. 2 - n. ), ha espresso parere
favorevole condizionato, per l'area di via Pietro Cossa, al mantenimento
del camminamento pedonale tra l'immobile "Ventanaflex"
e l'edificio residenziale che porta alle fermate dei mezzi pubblici
nonchè del filare di alberi esistente lungo il viale stesso.
Viene, inoltre, chiesto di non prevedere accessi carrai in prossimità
dell'edificio residenziale e di destinare a parcheggi una quota
dell'area oggetto di variante.
Infine la suddetta Circoscrizione suggerisce che la realizzazione
dell'immobile non occupi più dei 2/3 della superficie dell'area
e non sovrasti l'edificio esistente auspicando che la progettazione
dello stesso sia di elevata qualità architettonica e con
un corretto inserimento ambientale.
A seguito delle osservazioni espresse dal Consiglio Circoscrizionale
l'Amministrazione ritiene condivisibili alcune richieste, in particolare
il camminamento esistente tra l'immobile "Ventanaflex"
e l'edificio residenziale verrà mantenuto, tenendo conto,
tuttavia, delle esigenze logistiche che necessariamente condizionano
le scelte progettuali. Tale percorso verrà adeguatamente
delimitato e illuminato al fine di garantire una servitù
di passaggio pubblico senza interferenze con l'area privata della
concessionaria; inoltre, per quanto possibile, sarà salvaguardato
il filare di alberi esistente lungo il viale pedonale; qualora
alcune alberature saranno interessate da edificazioni queste potranno
essere ricollocate nelle aree verdi circostanti ed eventualmente
sostituite con altre in maggior numero.
Per quanto concerne i passi carrai si precisa che non sono previsti
accessi in prossimità dell'edificio residenziale.
In relazione all'esigenza manifestata di destinare a parcheggi
una quota dell'area, si sottolinea che non è possibile
prevedere aree a parcheggio pubblico all'interno del sedime oggetto
di variante e che, comunque, si valuterà la possibilità
di realizzare alcuni parcheggi nelle aree antistanti la prevista
concessionaria.
Per quanto attiene la realizzazione dell'immobile, questo sarà
costruito secondo le specifiche direttive della scheda urbanistica
che introduce prescrizioni particolari per l'ambito di piazza
Cirene ferme restando quelle di carattere generale per le aree
normative con destinazione M1(isolati misti prevalentemente residenziali).
Pertanto, fatta eccezione per il rispetto dei fili edilizi e della
profondità di manica, devono essere rispettate tutte le
norme urbanistico-edilizie prescritte per la destinazione dell'area
normativa sopraccitata; si prevede, quindi, l'attuazione di un
edificio a due piani f.t.,massimi. Le norme prescrivono che i
parcheggi debbano essere reperiti in sottosuolo o nella copertura
a condizione che, in tal caso, sia previsto idoneo e corretto
inserimento ambientale tramite schermature e ombreggiamento da
realizzarsi anche con l'inserimento di elementi a verde. In ogni
caso gli edifici devono rispettare le normative di contenimento
e risparmio energetico vigenti.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale
n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si
richiamano:
1) di adottare la variante parziale n. 169 al vigente Piano Regolatore
Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della
L.U.R., concernente due immobili ubicati rispettivamente uno in
via Reiss Romoli e l'altro in via Pietro Cossa (all. 1 - n.
).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.