Divisione Sport e Tempo Libero
Settore Sport

n. ord. 133
2008 04830/010

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 SETTEMBRE 2008

(proposta dalla G.C. 5 agosto 2008)

OGGETTO: AMBITO 5H DE MARCHI. VIA P. VERONESE/VIA G. MASSARI/VIA E. DE MARCHI. CONCESSIONE ALLA SOCIETA' "U.S.D. VICTORIA IVEST". APPROVAZIONE.

     Proposta dell'Assessore Montabone.

     L'area denominata 5H De Marchi è stata classificata dal vigente Nuovo Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, n. 3-45091, come Area da Trasformare per Servizi.
     Con deliberazione n. 192 del 12 dicembre 2005 (mecc. 2005 06859/009) esecutiva dal 26 dicembre 2005, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Esecutivo Convenzionato in applicazione degli articoli 7 e 20 delle N.U.E.A. di P.R.G. relativo all'area in oggetto proposto dalle Società Gabrea S.r.l., Tegio S.r.l. e Foresto Costruzioni S.p.A..
     Con atto di vendita del notaio Matilde Palea del 30 gennaio 2006 (Rep. n. 5750 - Raccolta n. 1986) le aree di proprietà delle soc. Gabrea S.r.l. e Tegio S.r.l. sono state trasferite alla società Forgest Costruzioni S.p.A. che è diventata unica proprietaria dell'intera area.
     In seguito, con rogito del notaio Matilde Palea dell'11 aprile 2006 (Rep. n. 5867 - Raccolta n. 7688) registrato in data 14 aprile 2006, è stata stipulata la Convenzione tra la Città di Torino e la Società proponente Forgest Costruzioni S.p.A.. Con tale atto detta Società ha ceduto alla Città le aree necessarie alla realizzazione dei servizi come disciplinato dall'art. 4 della Convenzione, impegnandosi alla realizzazione di opere di urbanizzazione meglio specificate nella deliberazione della Divisione Infrastrutture e Mobilità (mecc. 2008 00377/033). Tutto il resto dell'area veniva ceduto alla Città che, secondo la convenzione, si impegnava a darlo in concessione alla Società "U.S.D. VICTORIA IVEST" per la realizzazione di un impianto sportivo.
     In data 12 gennaio 2007 la Società U.S.D. VICTORIA IVEST ha presentato alla Divisione Infrastrutture e Mobilità, Settore Urbanizzazioni, il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione da realizzarsi, progetto che è stato esaminato dai Settori Tecnici e dagli Enti interessati in una prima Conferenza dei Servizi svoltasi in data 25 gennaio 2007 ricevendo parere positivo (verbale prot. n. 6490 T06.02.01 del 6 marzo 2007). Tale progetto preliminare è stato quindi approvato con deliberazione n. 297 della Giunta Comunale del 3 aprile 2007 (mecc. 2007 01881/033), esecutiva dal 20 aprile 2007.
     In seguito, si è riscontrata l'esigenza di apportare alcune modifiche al progetto; in particolare la deviazione del corso del canale irriguo (la Bealera Putea) il cui tracciato impediva alla Società "U.S.D. VICTORIA IVEST", una volta entrata in possesso della concessione, di realizzare i campi da calcio.
     In data 4 ottobre 2007, presso il Settore Trasformazioni Convenzionate, si è tenuto un incontro in cui, d'intesa con il Proponente, si è deciso di procedere con l'iter di approvazione prevedendo una sistemazione provvisoria del canale; le risultanze di detto incontro sono state formalmente recepite nella determinazione dirigenziale n. 186/2007AU del Settore Trasformazioni Convenzionate del 29 ottobre 2007.
     I proponenti, in data 14 novembre 2007, hanno presentato alla Divisione Infrastrutture e Mobilità, Settore Urbanizzazioni, il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione relativo alla ridelimitazione dell'Alveo Bealera Putea ricevendo parere positivo (verbale prot. n. 29549-TO6.02/01 del 27 novembre 2007).
     Con nota del 3 aprile 2007 prot. 5223 la Divisione Patrimonio ha assegnato l'area in oggetto alla Circoscrizione 5, la quale, con deliberazione del 18 giugno 2008 (mecc. 2008 03608/088), ha proposto di assegnare tale area, denominata "5H ambito De Marchi", alla Società "U.S.D. VICTORIA IVEST" per la durata di anni 20, proponendo un canone annuo di Euro 2.500,00, secondo lo schema di disciplinare approvato e allegato alla presente deliberazione (all. 1 - n. ).
     Tenuto conto di quanto sopra enunciato, esaminata la proposta della Circoscrizione 5, ai sensi del Regolamento per la gestione sociale in regime di convenzione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 ottobre 2004, (mecc. 2004 03053/010, esecutiva dal 1° novembre 2004 e s.m.i., si ritiene di assegnare l'area denominata "5H Ambito De Marchi", compresa tra via Paolo Veronese, via Giuseppe Massari e via Emilio De Marchi, di complessivi mq. 16.106 circa, alla società "U.S.D. VICTORIA IVEST" per anni 20 alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare (allegato 2) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
     La Società si farà carico, una volta eseguiti i lavori, del servizio di vigilanza, custodia e pulizia dell'impianto, per lo svolgimento delle attività sportive e della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria che l'impianto successivamente richieda.
     Il canone annuo è fissato in Euro 25.000,00 sul quale si interviene con il meccanismo dell'abbattimento del 90%. Pertanto, per l'utilizzo dell'impianto, il canone è fissato in Euro/anno 2.500,00 IVA compresa. Detto canone dovrà essere rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e dovrà essere versato in un'unica rata anticipata al cassiere della Circoscrizione 5, a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento.
     La Società VICTORIA IVEST dovrà provvedere alla trasformazione dell'area, oggetto della concessione, secondo il progetto ed in base al cronoprogramma presentati ed in particolare dovrà provvedere alla:
-     realizzazione della nuova sede dell'Unione Sportiva Dilettantistica Victoria Ivest;
-     messa in opera di un campo di calcio a 11 giocatori;
-     messa in opera di due campi di calcio a 8 giocatori;
-     costruzione di un edificio adibito a spogliatoi, magazzino, uffici, bar e servizi igienici per il pubblico.
     Il tutto è stato meglio distinto in: area pubblica, area amministrativa, area atleti e locali tecnici.
     Per la definizione delle scelte progettuali si è fatto riferimento alla normativa riguardante gli impianti sportivi, alle norme del CONI, ai regolamenti tecnici della F.I.G.C. ed alla normativa antincendio. Per quanto riguarda l'edificio si è fatto riferimento anche agli aspetti di contenimento energetico di recente introduzione.
     Le opere necessarie alla realizzazione del complesso sono state stimate in Euro 3.955.000,00 IVA compresa (allegato 1 alla deliberazione mecc. 2008 03608/088).
     Per la realizzazione di dette opere la società U.S.D. VICTORIA IVEST dovrà attenersi a tutte le norme in materia di conduzione delle opere e collaudi in corso d'opera.
     La stessa, inoltre, dovrà gestire la contabilità dell'opera a misura e secondo le norme correnti dei LL.PP., onde consentire ai collaudatori la puntuale verifica delle quantità d'opere eseguite.
     Le utenze saranno così ripartite:
-     a carico del concessionario:
       -     interamente i costi relativi all'energia elettrica ed al consumo idrico fino all'ultimazione dei lavori. La data di ultimazione lavori dovrà essere comunicata ufficialmente ai preposti Uffici Tecnici ed alla Circoscrizione 5;
       -     successivamente alla data di comunicazione ultimazione lavori il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, al consumo idrico ed al riscaldamento della parte sportiva;
       -     tutte le spese relative alle utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni per le quali il concessionario dovrà installare contatori separati durante i lavori;
-     a carico della Città:
      -     l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, al consumo idrico ed al riscaldamento della parte sportiva.
     La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà posta a carico del concessionario nei limiti previsti dall'art. 16 della convenzione allegata.
     Le spese a carico della Città di cui agli artt. 16 e 17 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti.
     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
     Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
     favorevole sulla regolarità tecnica;
     favorevole sulla regolarità contabile;
     Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)     di approvare, per i motivi indicati in narrativa, la concessione dell'area denominata "5H Ambito De Marchi" compresa tra via Paolo Veronese, via Giuseppe Massari e via Emilio De Marchi, di complessivi mq. 16.106 circa, a favore della Società U.S.D. VICTORIA IVEST, con sede in Torino, via Paolo della Cella n. 15 - C.F. 05969740017, per un periodo di anni venti con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione.
Il concessionario dovrà realizzare su detta area un'impianto sportivo come da progetto presentato e stimato in Euro 3.955.000,00 I.V.A. inclusa (allegato 1 alla deliberazione mecc. 2008 03608/088);

2)     di approvare lo schema di convenzione che costituisce parte integrante della presente deliberazione (all. 2 - n. ), con la Società "U.S.D. VICTORIA IVEST" alle condizioni ivi contenute.
Il canone annuo, determinato in Euro 2.500,00 IVA inclusa, dovrà essere versato all'ufficio Cassa della Circoscrizione 5 in un'unica rata anticipata entro il 10 gennaio di ogni anno.
Detto canone sarà rivalutato in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. È altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in convenzione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto. La Città, pertanto, potrà ridefinire con il gestore l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso, ai sensi dell'articolo 1373 del Codice Civile, con preavviso di almeno tre mesi, in caso di mancata accettazione del nuovo canone senza indennizzo alcuno.
Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario. Alla scadenza la convenzione non si rinnoverà automaticamente, ma potrà essere rinnovata a nuove condizioni con successivo provvedimento deliberativo.
Le spese a carico della Città di cui agli articoli 16 e 17 dell'allegata convenzione trovano copertura nei fondi impegnati dai Settori competenti;

3)     di autorizzare l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico-formale dirette ad una migliore redazione dell'atto.