Divisione Servizi Educativi
Settore Nidi e Scuole d'Infanzia

n. ord. 182
2008 04783/007

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 DICEMBRE 2008

(proposta dalla G.C. 29 luglio 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE NIDI D'INFANZIA. MODIFICA CRITERI D'ACCESSO E ACCREDITAMENTO NIDI PRIVATI.

Proposta dell'Assessore Saragnese.

I criteri ed i punteggi attualmente previsti dal Regolamento comunale dei nidi d'infanzia per la predisposizione delle graduatorie di accesso sono stati approvati dal Consiglio Comunale nel 1996. Sono quindi applicati da oltre un decennio e, negli ultimi anni, i genitori, i Comitati di gestione e le Circoscrizioni hanno più volte segnalato l'esigenza di procedere ad una loro revisione, per adeguarli alle mutate condizioni sociali ed economiche della popolazione.
Per affrontare in modo approfondito la questione, nel novembre 2007 è stato istituito presso la Divisione Servizi Educativi un tavolo tecnico di lavoro, con la partecipazione di genitori rappresentanti dei Comitati di Gestione, rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative a livello territoriale e rappresentanti delle RSU aziendali. Al gruppo di lavoro hanno preso parte funzionari della Divisione, per raccogliere le proposte e fornire un supporto tecnico e logistico.
Nel mese di marzo 2008 i genitori e le OO.SS., a conclusione dei lavori del tavolo, hanno presentato una proposta di revisione dei criteri per la formazione delle graduatorie di accesso ai nidi, sulla base della quale è stata elaborata l'ipotesi di modifica che si propone all'approvazione. Tale ipotesi è stata presentata ai Presidenti dei Comitati di gestione, nel corso di un incontro svoltosi l'11 giugno 2008, e discussa con le OO.SS. confederali il 17 luglio 2008.
Il confronto è stato utile e proficuo, per cui le modifiche al regolamento oggetto di questa deliberazione accolgono la maggior parte delle proposte presentate dai genitori e dalle OO.SS. nel tavolo di lavoro e nei successivi incontri.
I punti che si ritiene di modificare rispetto alla situazione attuale sono i seguenti:
- dare maggior priorità ai bambini in situazione di disagio sociale, rispetto a quelli con gravi problemi di salute o conviventi con persone che hanno gravi problemi di salute;
- istituire una apposita Commissione per valutare le certificazioni per il riconoscimento della gravità delle condizioni di salute;
- definire una scala di priorità più differenziata rispetto all'attuale, per ridurre le condizioni di parità;
- facilitare l'accesso alle famiglie numerose, in particolare a quelle con figli fino a 11 anni;
- dare maggiore possibilità di accesso ai gemelli e alle famiglie in cui già un bambino frequenta il nido;
- considerare lo stato di gravidanza della madre come condizione già assimilabile alla presenza di un altro figlio;
- assimilare al lavoratore il genitore disoccupato che abbia lavorato almeno 6 mesi nei precedenti 12;
- considerare disagio lavorativo solo la pendolarità lavorativa giornaliera in Comune situato all'esterno dell'area integrata Formula-GTT o, per i lavoratori dipendenti, i turni di lavoro sulle 24 ore;
- favorire il trasferimento del bambino già frequentante un nido, in seguito a cambio di residenza;
- prendere in considerazione l'ISEE.
La proposta si articola, quindi come segue:
a) mantenere l'attuale ordine di priorità per l'accesso rispetto alla residenza:
a.1) famiglie residenti nel comune di Torino;
a.2) famiglie non residenti nel comune di Torino, in cui almeno uno dei genitori presti attività lavorativa a Torino;
a.3) altre famiglie non residenti, per le quali il regolamento vigente prevede che vi sia un preventivo accordo con il Comune di residenza. Si ritiene, invece, che questo non sia necessario per l'accesso, in quanto l'accordo riguarda aspetti tariffari ed è disciplinato da altri atti;
b) nell'ambito delle suddette tre categorie garantire priorità assoluta nell'ammissione ai bambini con:
b.1) disabilità certificata (previa valutazione della Commissione handicap centrale);
b.2) disagio sociale (con richiesta di inserimento prioritario dei Servizi sociali del Comune di Torino), in numero limitato per ogni nido, in modo da evitare la concentrazione di situazioni problematiche;
b.3) gravi problemi di salute o nel cui nucleo familiare siano presenti persone con gravi problemi di salute (previa valutazione di apposita Commissione) istituita dalla Giunta Comunale, in cui sia garantita la presenza di un componente con specializzazione in campo sanitario ed un componente con competenze pedagogiche, demandando alla Giunta stessa l'eventuale istituzione di Commissioni decentrate.
Come già avviene attualmente, la priorità assoluta si applicherà anche alla lista d'attesa, cioè se nel corso dell'anno educativo, dopo la data di scadenza di presentazione delle domande, viene consegnata al nido una domanda d'iscrizione riconducibile ad una delle suddette condizioni, il nominativo del/la bambino/a viene inserito al primo posto della lista d'attesa, scavalcando i nominativi preesistenti.
Inoltre, accogliendo la proposta del Garante dei diritti delle persone private della libertà, si ritiene di prevedere che, per i bambini dimoranti con le madri detenute presso la Casa Circondariale o l'Istituto penale per minorenni di Torino, il competente Dirigente della Divisione Servizi Educativi possa disporre l'immediato inserimento al nido, oltre il limite della capacità ricettiva. Analogamente si procederà nel caso di provvedimenti adottati dall'Autorità di Giustizia Minorile;
c) individuare le seguenti altre condizioni da prendere in considerazione per la predisposizione delle graduatorie di accesso, con il seguente ordine di priorità:
c.1) mancanza di un genitore: bambino riconosciuto da un solo genitore o nucleo familiare con un genitore deceduto o con un unico genitore a cui spetta la potestà;
c.2) unico genitore coabitante: genitori separati, divorziati, celibi/nubili che non coabitano;
c.3) genitori lavoratori: comprendono i lavoratori discontinui che alla scadenza della presentazione delle domande di iscrizione non sono occupati, ma hanno lavorato almeno 6 mesi nei precedenti 12;
c.4) trasferimento da nido di altre circoscrizioni per cambio di residenza;
c.5) numero di figli di età inferiore a 11 anni (al 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento) o stato di gravidanza della madre;
c.6) presenza di fratelli o sorelle frequentanti il nido per il quale si chiede l'iscrizione o presentazione di domanda di iscrizione in un unico nido per due fratelli/sorelle;
c.7) genitori disoccupati, iscritti nelle liste dell'immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego da almeno 3 mesi, alla data di scadenza della presentazione delle domande;
c.8) permanenza in lista d'attesa alla fine dell'anno educativo;
c.9) unico genitore coabitante con condizione di lavoro disagiata: pendolarità lavorativa giornaliera in Comune situato all'esterno dell'area integrata Formula-GTT o, per i lavoratori dipendenti, turni di lavoro sulle 24 ore;
c.10) genitori studenti;
c.11) numero di figli da 11 a 18 anni (al 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento);
c.12) condizione di lavoro disagiata di ciascun genitore, in famiglia in cui siano presenti entrambi.
I punteggi da attribuire alle condizioni sopra elencate sono allegati al presente regolamento (allegato 1). Nelle situazioni di parità di punteggio verrà data precedenza al bambino con ISEE inferiore e, in subordine, qualora non venga presentato l'ISEE, al bambino di età maggiore per le graduatorie dei "lattanti" e dei "piccoli" ed al bambino di età minore nella graduatoria dei "grandi". Per ogni genitore con lavoro dipendente o assimilato sarà applicata all'ISEE una decurtazione del 15%, le cui modalità attuattive saranno individuate dalla Giunta Comunale.
Sia durante i lavori del tavolo tecnico che nei successivi incontri con i genitori e le OO.SS. è stata sottolineata l'indispensabilità di realizzare un sistema di controlli efficace sulle dichiarazioni sostitutive rese dai genitori nella presentazione delle domande. Il Regolamento dei nidi d'infanzia attribuisce al funzionario responsabile dell'Ufficio istruzione circoscrizionale la competenza per richiedere accertamenti mirati e a campione e prevede che i Comitati di gestione possano segnalare i casi di ragionevole dubbio. Si ritiene di segnalare ai soggetti competenti l'opportunità di indirizzare i controlli in primo luogo alle situazioni che, se risultasse falsa la dichiarazione, perderebbero il beneficio acquisito.
Nel corso del confronto con i genitori e le OO.SS. è emerso, anche, che il rapporto posti disponibili/domande presentate per il tempo breve è più favorevole rispetto al tempo lungo: in molti nidi è sufficiente un punteggio più basso per essere ammessi nel tempo breve. Attualmente i posti per i due tempi di frequenza sono quantificati in modo da rendere possibile la suddivisione dei bambini in sezioni distinte in base al tempo di permanenza al nido. Per riequilibrare le possibilità di accesso è necessaria una diversa organizzazione delle sezioni con una ridistribuzione dei posti che preveda la frequenza a tempo breve nelle sezioni di tempo lungo. E' quindi necessario modificare il vigente Regolamento, prevedendo all'articolo 2 che i nidi possano essere articolati anche con presenza di posti di tempo breve all'interno di sezioni di tempo lungo.
Per le famiglie il problema più rilevante resta la difficoltà di accesso al nido, in quanto il numero di posti complessivi non riesce a soddisfare la domanda. Sebbene nell'anno educativo 2007/08 siano stati aperti 4 nuovi nidi comunali, attualmente la lista d'attesa è pari a 1802 bambini, di cui 793 grandi, 835 piccoli e 174 lattanti. Il rapido e continuo mutare delle condizioni e dei presupposti economici e sociali (tra cui la crescente domanda di servizi) - in cui le Amministrazioni operano - suggerisce di adottare formule regolatorie altrettanto flessibili e quindi capaci di garantire, volta per volta, momento per momento, la migliore offerta del servizio, al maggiore numero di utenti.
Il rapporto tra educatori e bambini nei nidi dell'infanzia è determinato, nei suoi caratteri generali, dalla normativa regionale di settore e, nello specifico per gli Enti Locali, dall'articolo 31 del CCNL 14 settembre 2000.
Nel rispetto del suddetti limiti, ogni Comune - in relazione alle sue specifiche condizioni fattuali, sociali ed economiche - deve determinare le caratteristiche puntuali del servizio compreso il rapporto educatori-bambini.
In questa prospettiva, l'esecutivo, le OO.SS. e gli uffici competenti dovranno impegnarsi in una valutazione dei parametri assumibili da adottare presso le strutture. La Città intende rispondere alle richieste delle famiglie anche attraverso il convenzionamento con nidi privati, nei quali riservare posti da attribuire attraverso le graduatorie comunali; tale possibilità è già prevista dall'articolo 35 del vigente Regolamento dei nidi d'infanzia, ma la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1, stabilisce che per l'instaurazione di accordi contrattuali con il sistema pubblico l'accreditamento costituisca titolo necessario.
La legge attribuisce alla Regione il compito di definire i criteri, gli standard e gli indicatori di qualità ulteriori e specifici rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi privati, nonché le procedure del processo di accreditamento. Sebbene la legge individui i parametri da prendere in considerazione ed i criteri per definire gli ulteriori requisiti di qualità, la Giunta Regionale non ha ancora adottato gli standard e gli indicatori per la verifica e la valutazione dei suddetti parametri, né le procedure del processo di accreditamento.
In mancanza di tali disposizioni, fino ad oggi la Città ha stipulato convenzioni solo con enti gestori di nidi privati situati in edifici comunali e con aziende che hanno istituito nidi o micro-nidi, in attuazione della mozione n. 1 (mecc. 2003 08896/002) approvata dal Consiglio Comunale in data 12 gennaio 2004.
In attesa delle delibere regionali, si ritiene necessario individuare i fattori di qualità da prendere in considerazione ai fini dell'accreditamento, per favorire la costruzione di un sistema integrato qualificato dei servizi per la prima infanzia, tema affrontato anche nella V Commissione Consiliare nel corso della discussione sulla proposta di deliberazione di iniziativa consiliare (mecc. 2008 00253/002).
Sulla base dell'elaborazione che in questi anni ha visto il coinvolgimento di diverse figure professionali nell'ambito della Divisione Servizi Educativi, prendendo in esame anche le disposizioni emanate da altre Regioni, si ritiene che l'accreditamento possa essere concesso sulla base dei seguenti requisiti:
a) elaborazione e attuazione di un progetto pedagogico secondo il metodo del lavoro di gruppo ed il principio della collegialità, con risorse adeguate e coerenza tra finalità, obiettivi educativi e aspetti organizzativi;
b) presenza di un coordinatore pedagogico, con specifica formazione ed esperienza nell'ambito di servizi per l'infanzia, per un tempo adeguato a svolgere efficacemente la funzione di coordinamento;
c) organizzazione e gestione del personale in modo da garantire la continuità didattica, un monte ore adeguato per la partecipazione alla progettazione educativa, alla formazione, all'aggiornamento, allo scambio di esperienze e all'interazione con altri servizi per la prima infanzia pubblici e privati;
d) iniziative di collaborazione e di coordinamento con i servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale;
e) partecipazione delle famiglie attraverso l'istituzione di organismi di partecipazione ed il coinvolgimento nella programmazione e realizzazione delle attività;
f) strumenti di valutazione del servizio per verificare il raggiungimento degli standard qualitativi previsti ed eventualmente ridefinire il progetto pedagogico, l'organizzazione e le modalità gestionali.
La Giunta Comunale dovrà adottare gli standard e gli indicatori per la verifica e la valutazione dei suddetti parametri, nonché stabilire le procedure del processo di accreditamento.
Ai sensi dell'articolo 43 punto 1 comma e) del Regolamento Comunale sul Decentramento, sono stati richiesti in data 4 agosto 2008 (prot. n. 18900/044) i pareri alle dieci Circoscrizioni cittadine. Il termine per la trasmissione dei pareri era il 30 settembre 2008.
Entro la scadenza fissata la Circoscrizione 10 non ha trasmesso alcun parere.
Le altre Circoscrizioni hanno espresso i seguenti pareri, con i provvedimenti consiliari allegati al presente atto:
1) La Circoscrizione 1, con provvedimento (mecc. 2008 06134/084) del 29 settembre 2008 (all. 1 - n. ), ha espresso parere sfavorevole con la seguente motivazione: "il testo proposto, pur migliorando parzialmente il Regolamento esistente, non risolve in modo sostanziale i problemi legati alle nuove situazioni lavorative e familiari della società contemporanea".
2) La Circoscrizione 2, con provvedimento (mecc. 2008 06171/085) del 29 settembre 2008 (all. 2 - n. ), ha espresso parere favorevole.
3) La Circoscrizione 3, con provvedimento (mecc. 2008 06039/086) del 25 settembre 2008 (all. 3 - n ), ha espresso parere favorevole, condizionato alle seguenti osservazioni:
- "non si condivide la necessità espressa di demandare alla Giunta Comunale l'individuazione delle modalità applicative, ivi compresi gli specifici punteggi da attribuire ai nuovi criteri d'accesso;
- si chiede maggiore garanzia rispetto ai bambini che vivono situazioni di disagio sociale affinché non prevalga invece l'attenzione sulle difficoltà economiche familiari;
- si ritiene opportuno rivedere la gestione, attualmente basata sul doppio canale, delle graduatorie per la frequenza a tempo breve e a tempo lungo;
- si propone l'istituzione dei comitati di gestione anche all'interno dei nidi privati convenzionati,
- si condivide positivamente la proposta di costituire apposita commissione con funzione di valutazione delle certificazioni per il riconoscimento della gravità delle condizioni di salute."
4) La Circoscrizione 4, con provvedimento(mecc. 2008 06129/087) del 29 settembre 2008 (all. 4 - n. ), ha espresso parere favorevole.
5) La Circoscrizione 5, con provvedimento (mecc. 2008 06183/088)del 30 settembre 2008 (all. 5 - n. ), ha espresso parere favorevole, invitando il Comune a valutare la possibilità di inserire un punteggio di favore alle famiglie con due genitori che lavorano, con un reddito complessivo che non consente l'inserimento in un nido privato o l'ausilio di baby sitter a tempo pieno (sulla base dell'ISEE presentato).
6) La Circoscrizione 6, con provvedimento (mecc. 2008 05730/089) del 22 settembre 2008 (all. 6 - n. ), ha espresso parere favorevole, invitando il Consiglio Comunale a recuperare risorse pubbliche e private per attivare interventi e misure al fine di incrementare il numero di posti nido, in considerazione dell'elevato numero di bambini in lista d'attesa.
7) La Circoscrizione 7, con provvedimento (mecc. 2008 06122/090) del 2 ottobre 2008 (all. 7 - n. ), ha espresso parere favorevole, proponendo le seguenti modifiche e specificazioni:
- specificare i criteri da adottare per la composizione della Commissione che dovrà valutare le certificazioni per il riconoscimento della gravità delle condizioni di salute;
- stabilire una distanza chilometrica per definire la pendolarità;
- attribuire il punteggio previsto per i figli fino a 11 anni anche ai figli da 12 a 14 anni, "considerato che, terminato il ciclo delle scuole primarie, il bambino non possiede un'effettiva autonomia, mentre a 14 anni si ritiene per legge il ragazzo capace di intendere e volere e penalmente perseguibile, oltre ad essere di fatto autosufficiente".
8) La Circoscrizione 8, con provvedimento (mecc. 2008 05984/91) del 24 settembre 2008 (all. 8 - n. ), ha espresso parere favorevole, condizionato ad una maggiore valutazione dei seguenti punti:
- inserire i bambini con disagio sociale in numero limitato per sezione di ciascun nido;
- prevedere la presenza di medici nella Commissione che dovrà valutare le certificazioni per il riconoscimento della gravità delle condizioni di salute;
- stabilire una percentuale oltre la capacità ricettiva del nido, per l'inserimento dei bambini dimoranti con le madri detenute presso la Casa Circondariale o l'Istituto penale per minorenni di Torino;
- l'equiparazione ai lavoratori dei genitori non occupati, che abbiano lavorato almeno 6 mesi nei precedenti 12, è discriminante verso i primi, in quanto le domande possono essere presentate due volte l'anno e vi è l'opportunità di segnalare eventuali mutate condizioni lavorative;
- l'assimilazione dello stato di gravidanza alla presenza di un figlio è discriminante, per gli stessi motivi di cui sopra;
- l'attribuzione del punteggio ai genitori studenti, solo se hanno l'obbligo di frequenza di 25 o più ore settimanali;
- l'introduzione dell'ISEE quale criterio di precedenza rischia di creare sezioni o nidi "ghetto";
- stabilire una percentuale di convenzioni con i servizi privati, ritenendo importante l'impegno pubblico in ambito educativo.
9) La Circoscrizione 9, con provvedimento (mecc. 2008 05898/092) del 22 settembre 2008 (all. 9 - n. ), ha espresso parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
- specificare la composizione e le mansioni della Commissione che dovrà valutare le certificazioni per il riconoscimento della gravità delle condizioni di salute;
- aggiungere che nei nidi accreditati si applichino gli stessi criteri di partecipazione delle famiglie e gli stessi criteri di ammissione dei bambini, attualmente validi per i nidi d'infanzia comunali.
In relazione alle osservazioni delle Circoscrizioni, si ritiene opportuno accogliere alcune proposte e pertanto:
- inserire nel regolamento i punteggi da attribuire alle condizioni da prendere in considerazione per la predisposizione delle graduatorie di accesso;
- prevedere che la Commissione che dovrà valutare le certificazioni per il riconoscimento della gravità delle condizioni di salute venga istituita dalla Giunta Comunale, garantendo la presenza di un componente con specializzazione in campo sanitario ed un componente con competenze pedagogiche;
- precisare che è riconosciuta come condizione di lavoro disagiata la pendolarità lavorativa giornaliera in Comune situato all'esterno dell'area integrata Formula-GTT o, per i lavoratori dipendenti, i turni di lavoro sulle 24 ore.
Rispetto alle altre osservazioni delle Circoscrizioni, si esprimono le seguenti considerazioni:
- i problemi legati alle nuove situazioni lavorative e familiari della società contemporanea non possono essere risolti dal Regolamento di accesso ai nidi, che si propone tuttavia di individuare i criteri di priorità ed il peso da attribuire alle condizioni familiari da prendere in considerazione;
- al disagio sociale è attribuita una priorità maggiore rispetto alle difficoltà economiche, in quanto l'ISEE viene preso in considerazione solo a parità di punteggio;
- con la possibilità di presentare domanda di iscrizione sia sul tempo lungo che sul tempo breve nella stessa Circoscrizione, introdotta dall'anno scolastico 2008/2009, non vi sono limitazioni per i genitori nelle possibilità di accesso, inoltre, con la proposta contenuta nella presente deliberazione di prevedere posti a tempo breve nelle sezioni di tempo lungo, l'offerta potrà essere più flessibile;
- nei nidi accreditati la partecipazione delle famiglie è garantita nell'ambito degli organismi di partecipazione, che devono essere istituiti per coinvolgere le famiglie nella programmazione e realizzazione delle attività;
- sebbene non siano ancora autonomi, si ritiene che nell'organizzazione familiare i ragazzi da 12 a 14 anni abbiano esigenze di cura diverse da quelle dei bambini fino a 11 anni;
- i bambini dimoranti con le madri detenute presso la Casa Circondariale o l'Istituto penale per minorenni di Torino sono molto pochi (2-3 in un anno); al Dirigente a cui compete disporre l'autorizzazione all'inserimento spetta il compito di verificare che vi siano le condizioni adeguate, in relazione al personale ed alle risorse assegnate al nido;
- la predisposizione di due graduatorie nel corso dell'anno educativo dà la possibilità ai genitori di aggiornare la domanda presentata per la 1 graduatoria, comunicando le variazioni che intervengono entro la data di scadenza delle domande per la 2 graduatoria; tuttavia tutti i posti vengono assegnati con la 1 graduatoria, per cui le reali possibilità di accesso per chi è collocato nella 2 graduatoria, anche con un punteggio elevato, sono molto inferiori, in quanto questa è utilizzata dal mese di gennaio per coprire i posti che si liberano in seguito a rinuncia di bambini frequentanti;
- l'obbligo di frequenza per gli studenti è difficilmente quantificabile poichè, ad esempio, nei diversi corsi di laurea è possibile che solo per alcune lezioni vi sia un obbligo totale o parziale di presenza; peraltro il punteggio previsto è inferiore a quello attribuito alle altre condizioni lavorative dei genitori;
- per la copertura dei posti convenzionati, nei nidi accreditati, si applicano i criteri di accesso previsti per i nidi comunali, in quanto si fa riferimento alle graduatorie circoscrizionali.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di modificare il vigente Regolamento comunale dei nidi d'infanzia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 luglio 1996 (mecc. 9604446/07) e modificato con successive deliberazioni consiliari in data 22 febbraio 1999 (mecc. 9900033/07), 26 aprile 1999 (mecc. 9903187/02), 23 gennaio 2001 (mecc. 2000 10173/07), 25 giugno 2002 (mecc. 2002 02202/07), 7 giugno 2004 (mecc. 2004 02612/007) e 21 giugno 2004 (mecc. 2004 04933/007), per le motivazioni indicate in premessa, come segue:
articolo 2 - Istituzione e gestione
- abrogare i comma 2 e 3 e sostituirli con i seguenti:
"2. Il nido d'infanzia è un servizio socio-educativo per la realizzazione delle finalità indicate nel regolamento e può essere articolato in sezioni e plessi a tempo lungo e a tempo breve, ovvero con la presenza di posti di tempo breve nelle sezioni di tempo lungo.
3. La decisione di istituire nuovi nidi o di chiudere quelli esistenti, nonché l'articolazione in plessi e/o sezioni a tempo lungo e a tempo breve o la presenza di posti a tempo breve in sezioni a tempo lungo, è assunta, nell'ambito degli indirizzi programmatici dell'Amministrazione, dalla Direzione della Divisione Servizi Educativi, valutando le domande in lista d'attesa, le caratteristiche del territorio e gli eventuali progetti sperimentali, sentito il Consiglio di Circoscrizione che dovrà esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche avvalendosi dei pareri espressi dal Consiglio di Circolo, dal Comitato di Gestione e, ai sensi della Legge 241/1990, dai cittadini interessati che ne facciano richiesta.".
articolo 5 - Iscrizioni e ricorsi
5.2) Graduatorie e criteri
- abrogare il punto 3) del comma 1 e sostituirlo con il seguente:
" 3) altre famiglie non residenti."
- abrogare il comma 2 e sostituirlo con il seguente:
"2. Nell'ambito di ciascuna delle suddette categorie si applicano i punteggi allegati al presente regolamento (allegato 1) (all. 10 - n. ), che garantiscono priorità assoluta nell'ammissione, con l'ordine sottoindicato, ai bambini con:
1) disabilità certificata (previa valutazione della Commissione handicap centrale);
2) disagio sociale (con richiesta di inserimento prioritario dei Servizi sociali del Comune di Torino), in numero limitato per ogni nido, in modo da evitare la concentrazione di situazioni problematiche;
3) gravi problemi di salute o nel cui nucleo familiare siano presenti persone con gravi problemi di salute (previa valutazione di apposita Commissione) istituita dalla Giunta Comunale, in cui sia garantita la presenza di un componente con specializzazione in campo sanitario ed un componente con competenze pedagogiche, demandando alla Giunta stessa l'eventuale istituzione di Commissioni decentrate.
La priorità assoluta si applica anche alla lista d'attesa.
Per i bambini dimoranti con le madri detenute presso la Casa Circondariale o l'Istituto penale per minorenni di Torino, il competente Dirigente della Divisione Servizi Educativi può disporre l'immediato inserimento al nido, oltre il limite della capacità ricettiva. Analogamente si procede nel caso di provvedimenti adottati dall'Autorità di Giustizia Minorile.
I punteggi prendono in considerazione le seguenti altre condizioni, elencate in ordine di priorità:
1) mancanza di un genitore: bambino riconosciuto da un solo genitore o nucleo familiare con un genitore deceduto o con un unico genitore a cui spetta la potestà;
2) unico genitore coabitante: genitori separati, divorziati, celibi/nubili che non coabitano;
3) genitori lavoratori: comprendono i lavoratori discontinui che alla scadenza della presentazione delle domande di iscrizione non sono occupati, ma hanno lavorato almeno 6 mesi nei precedenti 12;
4) trasferimento da nido di altre circoscrizioni per cambio di residenza;
5) numero di figli di età inferiore a 11 anni (al 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento) o stato di gravidanza della madre;
6) presenza di fratelli o sorelle frequentanti il nido per il quale si chiede l'iscrizione o presentazione di domanda di iscrizione in un unico nido per due fratelli/sorelle;
7) genitori disoccupati, iscritti nelle liste dell'immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego da almeno 3 mesi, alla data di scadenza della presentazione delle domande;
8) permanenza in lista d'attesa alla fine dell'anno educativo;
9) unico genitore coabitante con condizione di lavoro disagiata: pendolarità lavorativa giornaliera in Comune situato all'esterno dell'area integrata Formula-GTT o, per i lavoratori dipendenti, turni di lavoro sulle 24 ore;
10) genitori studenti;
11) numero di figli da 11 a 18 anni (al 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento);
12) condizione di lavoro disagiata di ciascun genitore, in famiglia in cui siano presenti entrambi.
A parità di punteggio verrà data precedenza al bambino con ISEE inferiore e, in subordine, qualora non venga presentato l'ISEE, al bambino di età maggiore per le graduatorie dei "lattanti" e dei "piccoli" ed al bambino di età minore nella graduatoria dei "grandi". Per ogni genitore con lavoro dipendente o assimilato sarà applicata all'ISEE una decurtazione del 15%. Le modalità applicative saranno individuate dalla Giunta Comunale.".
articolo 9 - Comitato di Gestione del nido
9.2) Competenze
- abrogare il punto 2. e sostituirlo con il seguente:
"2. predisposizione degli elenchi delle domande presentate (comprendenti sia quelle ripresentate perché in lista d'attesa nelle graduatorie dell'anno precedente, sia quelle ancora in lista d'attesa nelle graduatorie dello stesso anno, sia le nuove domande pervenute), attribuzione dei punteggi relativi, secondo quanto previsto all'articolo 5.2), e trasmissione all'ufficio Istruzione circoscrizionale entro le scadenze stabilite dal provvedimento della Giunta Comunale di cui all'articolo 5.3);".
ARTICOLO 35 - NIDI CONVENZIONATI
- abrogare l'intero articolo e sostituirlo con il seguente:
" ARTICOLO 35 - ACCREDITAMENTO E CONVENZIONAMENTO
1. Per ampliare la disponibilità di posti per i bambini presenti nelle graduatorie circoscrizionali, il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti titolari di nidi o micro-nidi privati o aziendali, per la riserva di posti nell'ambito di tali strutture.
2. Al fine di favorire la costruzione di un sistema integrato qualificato dei servizi per la prima infanzia, l'accreditamento è presupposto necessario per la stipula delle suddette convenzioni.
3. In attesa dell'emanazione delle disposizioni regionali in materia, vengono individuati i seguenti requisiti per la concessione dell'accreditamento:
a) elaborazione e attuazione di un progetto pedagogico secondo il metodo del lavoro di gruppo ed il principio della collegialità, con risorse adeguate e coerenza tra finalità, obiettivi educativi e aspetti organizzativi;
b) presenza di un coordinatore pedagogico, con specifica formazione ed esperienza nell'ambito di servizi per l'infanzia, per un tempo adeguato a svolgere efficacemente la funzione di coordinamento;
c) organizzazione e gestione del personale in modo da garantire la continuità didattica, un monte ore adeguato per la partecipazione alla progettazione educativa, alla formazione, all'aggiornamento, allo scambio di esperienze e all'interazione con altri servizi per la prima infanzia pubblici e privati;
d) iniziative di collaborazione e di coordinamento con i servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale;
e) partecipazione delle famiglie attraverso l'istituzione di organismi di partecipazione ed il coinvolgimento nella programmazione e realizzazione delle attività;
f) strumenti di valutazione del servizio per verificare il raggiungimento degli standard qualitativi previsti ed eventualmente ridefinire il progetto pedagogico, l'organizzazione e le modalità gestionali.
4. La Giunta Comunale adotta gli standard e gli indicatori per la verifica e la valutazione dei suddetti parametri e stabilisce le procedure del processo di accreditamento.".
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul Bilancio.


ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO
 

 

CONDIZIONE

Punti

 

PRIORITA’ ASSOLUTA

Bambina/o con disabilità certificata
(previa valutazione della Commissione H centrale)

600

 

Bambina/o in situazione di disagio sociale (con richiesta di inserimento prioritario dei Servizi sociali del Comune di Torino)
(Tali bambini/e sono accolti in numero non superiore al 20% della capacità ricettiva del nido; su decisione della Commissione Unica, sentito il Comitato di Gestione, possono essere accolti ulteriori bambini, fino ad un massimo del 30% della capacità ricettiva)

300

Gravi problemi di salute del/la bambino/a o di persona presente nel suo nucleo familiare
(previa valutazione di apposita Commissione)

150

UN SOLO GENITORE COABITANTE

Bambina/o riconosciuto da un solo genitore o nucleo familiare con un genitore deceduto o un unico genitore a cui spetta la potestà

59

Genitori separati o che abbiano presentato istanza di separazione al Tribunale, divorziati, celibi/nubili
(solo se non coabitanti)

36

CARICO FAMILIARE

-         Ogni figlia/o di età inferiore a 11 anni
(al 31 dicembre dell’anno educativo di riferimento)
-         Stato di gravidanza della madre

22

Ogni figlia/o da 11 a 18 anni di età
(al 31 dicembre dell’anno educativo di riferimento)

12

-         Presenza di fratelli o sorelle frequentanti il nido, nell’anno educativo per il quale viene presentata domanda
-         Presentazione di domanda di iscrizione in un unico nido per due fratelli/sorelle

20

CONDIZIONE LAVORATIVA GENITORI

-         Ogni genitore lavoratore
-         Ogni genitore non occupato, che alla scadenza della presentazione delle domande di iscrizione ha lavorato almeno 6 mesi nei precedenti 12

27

Ogni genitore disoccupato, iscritto nelle liste dell’immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego da almeno tre mesi, alla data di scadenza della presentazione delle domande

19

Ogni genitore studente

13

Ogni genitore con pendolarità lavorativa giornaliera in Comune situato all’esterno dell’area integrata Formula-GTT o, per i lavoratori dipendenti, turni di lavoro sulle 24 ore

8

Un solo genitore coabitante con pendolarità lavorativa giornaliera in Comune situato all’esterno dell’area integrata Formula-GTT o, se lavoratore dipendente, con turni di lavoro sulle 24 ore

17

LISTA ATTESA

Ogni permanenza in lista d’attesa al termine dei precedenti anni educativi

18

TRASFERIMENTO

Trasferimento da nido di altre Circoscrizioni
(per cambio residenza)

24

PARITA’

A parità di punteggio viene data precedenza al/la bambino/a con ISEE inferiore. Per ogni genitore con lavoro dipendente o assimilato sarà applicata all’ISEE una decurtazione del 15%, secondo le modalità attuative stabilite dalla Giunta Comunale.
In subordine, qualora non venga dichiarato l’ISEE, verrà data precedenza al/la bambino/a di età maggiore, per le graduatorie del lattanti (0-12 mesi) e dei piccoli(13-24 mesi), al/la bambino/a di età minore nella graduatoria dei grandi (25-36 mesi).