Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata n. ord. 146
Settore Permessi di Costruire

n. ord. 146
2008 04636/038

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 OTTOBRE 2008

(proposta dalla G.C. 29 luglio 2008)

OGGETTO: PARROCCHIA MARIA SPERANZA NOSTRA, VIA CERESOLE N. 44. REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPANILE. APPROVAZIONE DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLE NORME URBANISTICO EDILIZIE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G..

Proposta dell'Assessore Viano.

La "Parrocchia Maria Speranza Nostra" sita in Torino, all'incrocio tra via Ceresole e via Rondissone, nella persona del Legale Rappresentante Don Giuseppe Oddone, in data 27 dicembre 2007 ha presentato istanza corredata da progetto prot. ed. n. 2007-1-17715 volta ad ottenere permesso di costruire per la realizzazione di intervento in edificio ecclesiastico, consistente nella demolizione della scala a pianta circolare nel tratto di campanile esistente, della copertura del fabbricato e di parte del muro perimetrale con modifiche di facciata e realizzazione di nuovo campanile di altezza di circa metri 39,60.
L'intervento è previsto in Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista, in un'area destinata dal P.R.G. vigente a Servizi Pubblici ed a Servizi assoggettati all'uso pubblico.
L'immobile, che attualmente si presenta con numerose discontinuità architettoniche, è stato oggetto, a partire dal 1915, di molteplici fasi progettuali che hanno contribuito alla realizzazione del complesso parrocchiale così come risulta a tutt'oggi.
All'interno della sagoma della chiesa è presente il nucleo basamentale di un campanile realizzato, in base a progetto del 1922, fino all'altezza di 10 metri.
La proposta progettuale, prevedente la realizzazione del nuovo campanile di altezza di circa m. 39,60, da costruirsi sul sedime della suindicata preesistenza, dà quindi la possibilità di concludere il progetto iniziale protrattosi nel tempo, il quale ha dato origine ad un edificio la cui immagine risulta disomogenea e incompleta.
La scelta di realizzare un nuovo campanile è derivata peraltro, oltre che da considerazioni di tipo architettonico, anche da motivazioni liturgico - religiose: la torre campanaria svolge, infatti, un ruolo indispensabile per l'esercizio del culto e richiede, per sua stessa natura, di emergere rispetto alla dimensione verticale degli edifici del tessuto urbano circostante, sia per richiamare i fedeli alla celebrazione degli atti liturgico religiosi, sia per scandire gli eventi importanti della vita della comunità.
Tale intervento consentirebbe dunque di potenziare la riconoscibilità dell'edificio religioso all'interno del quartiere, esaltandone il valore sacro, ma anche di assistenza e di servizio alla comunità religiosa.
L'istruttoria tecnica si è conclusa favorevolmente con referto del Civico Ufficio Tecnico del 20 febbraio 2008, previo parere favorevole della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 24 gennaio 2008, con proposta di applicare le procedure di deroga, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001 e dell'articolo 32 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale, in quanto è prevista la realizzazione di un campanile di circa metri 39,60 di altezza, con conseguente eccedenza rispetto a quella massima consentita dall'articolo 13 del Regolamento Edilizio, pari a metri 27,50, in caso di confrontanza con vie pubbliche di larghezza inferiore a metri 35, come il caso di specie.
Pertanto l'approvazione del progetto non può avvenire senza ricorrere all'applicazione della procedura di deroga che l'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e l'art. 32 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale prevedono per i casi di edifici di interesse pubblico.
Considerato che la torre campanaria si configura come pertinenza di edificio per l'esercizio del culto e riveste, pertanto, indubbio interesse pubblico, tenuto conto del ruolo di riferimento che il complesso parrocchiale svolge all'interno del quartiere, fortemente popolato e oggetto negli ultimi anni di notevoli trasformazioni architettoniche ed urbanistiche in cui gli spazi un tempo occupati da edifici industriali sono stati liberati per fare posto a nuovi complessi residenziali.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Visto l'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) e la comunicazione di avvio del procedimento del 2 maggio 2008 per rilascio del permesso di costruire in deroga al P.R.G. ai sensi dell'articolo 32 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del sopraccitato strumento urbanistico e in attuazione di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, pubblicata all'Albo Pretorio della Città, senza opposizioni, dal 5 maggio 2008 al 4 giugno 2008;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica.
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:

1) di approvare l'applicazione della deroga prevista dall'articolo 32 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale e dall'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001 per la realizzazione di campanile nella Parrocchia Maria Speranza Nostra in Torino, via Ceresole n. 44, con un'altezza di metri 39,60 circa, superiore all'altezza massima consentita dall'articolo 13 del Regolamento Edilizio pari a metri 27,50, come da allegato progetto in sei tavole a firma Bellora Arch. Mauro e Morisano Arch. Giuliana (all. 1-6 - nn.        ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.

2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.