Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Convenzioni e Contratti

n. ord. 162
2008 04278/104

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 OTTOBRE 2008

(proposta dalla G.C. 8 luglio 2008)

OGGETTO: ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE AMBITO 9.1 CUNEO. LOTTO GIA' CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALL'A.T.C. DI TORINO CON CONVENZIONE IN DATA 30 MARZO 2004 - DEFINIZIONE CONFINI - INTEGRAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Tricarico.

La Società GEFIM S.p.A., proprietaria dell' "Ambito 9.1 Cuneo" avente indice di edificabilità di 0,70 mq. SLP/mq. ST e destinazione d'uso a residenza (min. 80%) e ad attività di servizio alle persone e alle imprese (max 20%), aveva presentato, in data 13 luglio 1998 una richiesta di concessione convenzionata finalizzata alla trasformazione dell'Ambito stesso, in conformità alle norme di P.R.G..
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999 (mecc. 9906772/57) è stata approvata la concessione convenzionata ai sensi dell'articolo 49, 5 comma, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. e dell'articolo 32 della Legge 457/1978 per l'attuazione della zona urbana di trasformazione di P.R.G. compresa tra via Cuneo e largo Cigna - Ambito 9.1 Cuneo.
In esecuzione dell'art. 4 della Convenzione attuativa, formalizzata in data 24 febbraio 2000, rogito notaio Silvana Castiglione, rep. n. 48593, il Proponente società GEFIM S.p.A. con atto rogito notaio Antonio Maria Marocco in da 5 settembre 2001, rep. n. 138399/atti n. 59717 ha ceduto gratuitamente alla Città un'area di concentrazione dell'edificato, corrispondente a circa mq. 650, posta in fregio alla via Damiano (già Mondovì) ed individuata negli allegati della convenzione stessa, necessaria all'atterraggio delle capacità edificatorie comunali pari mq. 911 di S.L.P. Tale area risulta distinta al Catasto Terreni della Città di Torino al Foglio 1183, mappale n. 206.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 maggio 2003 (mecc. 2003 02374/104) è stata approvata la convenzione per la concessione in diritto di superficie novantanovennale all'A.T.C. di Torino dell'area summenzionata, costituente il lotto 4 della Z.U.T., per consentire la realizzazione da parte dell'Agenzia medesima di un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica, fruente del finanziamento di Euro 1.032.913,80, di cui alla Legge 6 marzo 1986 n. 52, messo a disposizione dal Ministero di Grazia e Giustizia per la realizzazione di alloggi da destinare ad appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.
La convenzione per la concessione del diritto di superficie a favore dell'A.T.C. è stata formalizzata in data 30 marzo 2004 con atto rogito Segretario Generale della Città, rep. APA n. 824, registrato a Torino in data 8 aprile 2004.
Il corrispettivo per costo di acquisizione dell'area, determinato dal Civico Ufficio Tecnico in Euro 182.200,00 e riportato all'articolo 3 di tale convenzione, è stato determinato con riferimento alla Superficie Lorda di Pavimento di mq. 911 realizzabile sull'area medesima.
La Società GEFIM S.p.A. ha realizzato gli interventi di edilizia privata previsti dalla concessione convenzionata, tra i quali quello localizzato sul lotto 3 della Z.U.T., confinante con il lotto 4, divenuto di proprietà della Città e quindi concesso in diritto di superficie all'A.T.C. con la convenzione del 30 marzo 2004, sopra menzionata.
Con nota in data 11 febbraio 2008, prot. n. SPI/6460, l'A.T.C. ha comunicato che la Società GEFIM S.p.A ha realizzato l'edificio oggetto di concessione convenzionata sul lotto 3 della Z.U.T., lasciando un'area libera tra tale lotto e quello di proprietà comunale, concesso all'Agenzia; più precisamente tale area libera risulta oggi identificata con il n. 212 del Foglio 1183 ed ha una larghezza pari a m.1,30 circa ed una superficie di mq. 41.
Tale area libera è stata esclusa dalla recinzione di proprietà GEFIM S.p.A..
Nel rispetto della suddetta Concessione Convenzionata, Prot. Edilizio n. 96-14-1611 del 18 giugno 1999, l'A.T.C. ha realizzato l'edificio di Edilizia Residenziale Pubblica sul lotto n. 4 in aderenza allo stabile del Lotto 3 costruito dalla GEFIM S.p.A; pertanto, l'edificio realizzato dall'Agenzia ricade ora sia nella particella n. 206 del Foglio 1183, di proprietà della Città e da questa concessa all'Agenzia in diritto di superficie, sia, in misura minore, nella particella n. 212 di proprietà della Società GEFIM S.p.A..
Quest'ultima, al fine di addivenire ad un'esatta definizione dei confini che tenga conto di quanto costruito sia dallo stesso Proponente che dall'A.T.C., si è resa disponibile a cedere gratuitamente alla Città la suddetta area.
Occorre quindi procedere all'acquisizione gratuita da parte della Città di tale area ed alla successiva concessione della stessa in diritto di superficie all'A.T.C., ad integrazione del lotto già concesso con la convenzione formalizzata in data 30 marzo 2004 con atto rogito Segretario Generale della Città, rep. APA n. 824, al fine di procedere sia all'esatta definizione dei confini tra i due lotti sia all'adeguamento, sotto l'aspetto giuridico e patrimoniale, della concessione del diritto di superficie sul lotto 4 alla situazione di fatto creatasi.
In merito a tale operazione i competenti Uffici della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata hanno espresso il nulla osta di competenza sotto il profilo della regolarità urbanistica ed edilizia.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare l'acquisto dalla GEFIM "Gestioni Finanziarie Immobiliari" S.p.A. con sede in Torino, Via Monte Asolone 4, C.F. 02167700018, dell'area raffigurata in tinta gialla nell'estratto di mappa costituente l'allegato 1 (all. 1 - n. ); l'area è descritta a catasto al Foglio 1183, particella 212, di superficie catastale pari a mq. 41; l'acquisto si intende perfezionato senza corrispettivo in denaro né obbligo di corresponsione da parte della Civica Amministrazione di indennità o compensi di sorta alla Società venditrice; l'area verrà ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le costruzioni, gli impianti, le attrezzature e tutte le opere che in generale insistono sul suolo oggetto d'acquisto, libera comunque da diritti reali, pesi, vincoli, ipoteche, privilegi, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, liti pendenti, arretrati di imposte e tasse, garantendone la proprietà ogni evizione a norma di legge. Si dà atto, in particolare, che sul mappale in oggetto insiste parte dell'edificio realizzato da A.T.C. in forza della convenzione rogito Segretario Generale della Città rep. APA n. 824 in data 30 marzo 2004, registrato a Torino in data 8 aprile 2004;
2) di concedere, previa acquisizione di cui al punto 1), l'area summenzionata in diritto di superficie all' A.T.C., Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino, con sede in Corso Dante 14, C.F. 00499000016, ad integrazione del lotto, individuato a catasto al Foglio 1183, particella 206, già concesso in diritto di superficie con convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 maggio 2003 (mecc. 2003 02374/104) e stipulata in data 30 marzo 2004 con atto rogito Segretario Generale della Città, rep. APA n. 824. Il diritto di superficie sull'area di cui al punto 1) è concesso gratuitamente per mantenervi la sovrastante porzione di fabbricato già realizzata da A.T.C. in forza della convenzione rep. APA n. 824 in data 30 marzo 2004 sopra citata. Il diritto viene costituito sull'area che risulta libera da diritti reali, pesi, vincoli, ipoteche, privilegi, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, liti pendenti, arretrati di imposte e tasse e si intende esteso all'utilizzazione del sottosuolo, nei limiti necessari all'esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dalla Città; inoltre il diritto di superficie come sopra indicato sarà esercitato nei limiti, con le modalità ed alle condizioni fissate dalla summenzionata convenzione in data 30 marzo 2004 e secondo i principi generali e le norme vigenti in materia per il diritto di superficie;
3) di approvare lo schema di convenzione integrativa (all. 2 - n. ) per la concessione del diritto di superficie di cui al precedente punto 2);
4) di dare atto che saranno economicamente a carico dell'A.T.C., Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino e verranno effettuate a cura della stessa, le operazioni relative all'accatastamento dei fabbricati, ai frazionamenti eventualmente occorrenti ed ogni ulteriore incombenza necessaria al fine della corretta trascrizione presso i pubblici registri immobiliari dei beni insistenti sull'area di proprietà comunale oggetto del diritto di superficie;
5) di dare inoltre atto che le spese di rogito ed ogni onere conseguente agli atti da stipularsi saranno a carico dell'A.T.C., Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino e verranno effettuate a cura della stessa;
6) di dare mandato al Dirigente competente a sottoscrivere gli atti notarili di acquisizione e concessione dell'area di cui trattasi, redatti sulla base di quanto disposto dal presente provvedimento, autorizzando il Dirigente stesso e l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di Legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione degli atti;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.