Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Convenzioni e Contratti
n. ord. 162
2008 04278/104
OGGETTO: ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE AMBITO 9.1 CUNEO. LOTTO GIA' CONCESSO IN DIRITTO DI SUPERFICIE ALL'A.T.C. DI TORINO CON CONVENZIONE IN DATA 30 MARZO 2004 - DEFINIZIONE CONFINI - INTEGRAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Tricarico.
La Società GEFIM S.p.A., proprietaria dell' "Ambito
9.1 Cuneo" avente indice di edificabilità di 0,70
mq. SLP/mq. ST e destinazione d'uso a residenza (min. 80%) e ad
attività di servizio alle persone e alle imprese (max 20%),
aveva presentato, in data 13 luglio 1998 una richiesta di concessione
convenzionata finalizzata alla trasformazione dell'Ambito stesso,
in conformità alle norme di P.R.G..
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 ottobre 1999
(mecc. 9906772/57) è stata approvata la concessione convenzionata
ai sensi dell'articolo 49, 5 comma, Legge Regionale 56/1977 e
s.m.i. e dell'articolo 32 della Legge 457/1978 per l'attuazione
della zona urbana di trasformazione di P.R.G. compresa tra via
Cuneo e largo Cigna - Ambito 9.1 Cuneo.
In esecuzione dell'art. 4 della Convenzione attuativa, formalizzata
in data 24 febbraio 2000, rogito notaio Silvana Castiglione, rep.
n. 48593, il Proponente società GEFIM S.p.A. con atto rogito
notaio Antonio Maria Marocco in da 5 settembre 2001, rep. n. 138399/atti
n. 59717 ha ceduto gratuitamente alla Città un'area di
concentrazione dell'edificato, corrispondente a circa mq. 650,
posta in fregio alla via Damiano (già Mondovì) ed
individuata negli allegati della convenzione stessa, necessaria
all'atterraggio delle capacità edificatorie comunali pari
mq. 911 di S.L.P. Tale area risulta distinta al Catasto Terreni
della Città di Torino al Foglio 1183, mappale n. 206.
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 maggio 2003
(mecc. 2003 02374/104) è stata approvata la convenzione
per la concessione in diritto di superficie novantanovennale all'A.T.C.
di Torino dell'area summenzionata, costituente il lotto 4 della
Z.U.T., per consentire la realizzazione da parte dell'Agenzia
medesima di un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica, fruente
del finanziamento di Euro 1.032.913,80, di cui alla Legge 6 marzo
1986 n. 52, messo a disposizione dal Ministero di Grazia e Giustizia
per la realizzazione di alloggi da destinare ad appartenenti al
Corpo di Polizia Penitenziaria.
La convenzione per la concessione del diritto di superficie a
favore dell'A.T.C. è stata formalizzata in data 30 marzo
2004 con atto rogito Segretario Generale della Città, rep.
APA n. 824, registrato a Torino in data 8 aprile 2004.
Il corrispettivo per costo di acquisizione dell'area, determinato
dal Civico Ufficio Tecnico in Euro 182.200,00 e riportato all'articolo
3 di tale convenzione, è stato determinato con riferimento
alla Superficie Lorda di Pavimento di mq. 911 realizzabile sull'area
medesima.
La Società GEFIM S.p.A. ha realizzato gli interventi di
edilizia privata previsti dalla concessione convenzionata, tra
i quali quello localizzato sul lotto 3 della Z.U.T., confinante
con il lotto 4, divenuto di proprietà della Città
e quindi concesso in diritto di superficie all'A.T.C. con la convenzione
del 30 marzo 2004, sopra menzionata.
Con nota in data 11 febbraio 2008, prot. n. SPI/6460, l'A.T.C.
ha comunicato che la Società GEFIM S.p.A ha realizzato
l'edificio oggetto di concessione convenzionata sul lotto 3 della
Z.U.T., lasciando un'area libera tra tale lotto e quello di proprietà
comunale, concesso all'Agenzia; più precisamente tale area
libera risulta oggi identificata con il n. 212 del Foglio 1183
ed ha una larghezza pari a m.1,30 circa ed una superficie di mq.
41.
Tale area libera è stata esclusa dalla recinzione di proprietà
GEFIM S.p.A..
Nel rispetto della suddetta Concessione Convenzionata, Prot.
Edilizio n. 96-14-1611 del 18 giugno 1999, l'A.T.C. ha realizzato
l'edificio di Edilizia Residenziale Pubblica sul lotto n. 4 in
aderenza allo stabile del Lotto 3 costruito dalla GEFIM S.p.A;
pertanto, l'edificio realizzato dall'Agenzia ricade ora sia nella
particella n. 206 del Foglio 1183, di proprietà della Città
e da questa concessa all'Agenzia in diritto di superficie, sia,
in misura minore, nella particella n. 212 di proprietà
della Società GEFIM S.p.A..
Quest'ultima, al fine di addivenire ad un'esatta definizione
dei confini che tenga conto di quanto costruito sia dallo stesso
Proponente che dall'A.T.C., si è resa disponibile a cedere
gratuitamente alla Città la suddetta area.
Occorre quindi procedere all'acquisizione gratuita da parte della
Città di tale area ed alla successiva concessione della
stessa in diritto di superficie all'A.T.C., ad integrazione del
lotto già concesso con la convenzione formalizzata in data
30 marzo 2004 con atto rogito Segretario Generale della Città,
rep. APA n. 824, al fine di procedere sia all'esatta definizione
dei confini tra i due lotti sia all'adeguamento, sotto l'aspetto
giuridico e patrimoniale, della concessione del diritto di superficie
sul lotto 4 alla situazione di fatto creatasi.
In merito a tale operazione i competenti Uffici della Divisione
Urbanistica ed Edilizia Privata hanno espresso il nulla osta di
competenza sotto il profilo della regolarità urbanistica
ed edilizia.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente richiamate:
1) di approvare l'acquisto dalla GEFIM "Gestioni Finanziarie
Immobiliari" S.p.A. con sede in Torino, Via Monte Asolone
4, C.F. 02167700018, dell'area raffigurata in tinta gialla nell'estratto
di mappa costituente l'allegato 1 (all. 1 - n.
); l'area è descritta a catasto al Foglio 1183, particella
212, di superficie catastale pari a mq. 41; l'acquisto si intende
perfezionato senza corrispettivo in denaro né obbligo di
corresponsione da parte della Civica Amministrazione di indennità
o compensi di sorta alla Società venditrice; l'area verrà
ceduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con
tutte le costruzioni, gli impianti, le attrezzature e tutte le
opere che in generale insistono sul suolo oggetto d'acquisto,
libera comunque da diritti reali, pesi, vincoli, ipoteche, privilegi,
trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, liti pendenti, arretrati
di imposte e tasse, garantendone la proprietà ogni evizione
a norma di legge. Si dà atto, in particolare, che sul mappale
in oggetto insiste parte dell'edificio realizzato da A.T.C. in
forza della convenzione rogito Segretario Generale della Città
rep. APA n. 824 in data 30 marzo 2004, registrato a Torino in
data 8 aprile 2004;
2) di concedere, previa acquisizione di cui al punto 1), l'area
summenzionata in diritto di superficie all' A.T.C., Agenzia Territoriale
per la Casa della Provincia di Torino, con sede in Corso Dante
14, C.F. 00499000016, ad integrazione del lotto, individuato a
catasto al Foglio 1183, particella 206, già concesso in
diritto di superficie con convenzione approvata con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 12 maggio 2003 (mecc. 2003 02374/104)
e stipulata in data 30 marzo 2004 con atto rogito Segretario Generale
della Città, rep. APA n. 824. Il diritto di superficie
sull'area di cui al punto 1) è concesso gratuitamente per
mantenervi la sovrastante porzione di fabbricato già realizzata
da A.T.C. in forza della convenzione rep. APA n. 824 in data 30
marzo 2004 sopra citata. Il diritto viene costituito sull'area
che risulta libera da diritti reali, pesi, vincoli, ipoteche,
privilegi, trascrizioni ed iscrizioni di pregiudizio, liti pendenti,
arretrati di imposte e tasse e si intende esteso all'utilizzazione
del sottosuolo, nei limiti necessari all'esecuzione delle opere
previste dai progetti approvati dalla Città; inoltre il
diritto di superficie come sopra indicato sarà esercitato
nei limiti, con le modalità ed alle condizioni fissate
dalla summenzionata convenzione in data 30 marzo 2004 e secondo
i principi generali e le norme vigenti in materia per il diritto
di superficie;
3) di approvare lo schema di convenzione integrativa (all. 2 -
n. ) per la concessione del diritto di superficie di
cui al precedente punto 2);
4) di dare atto che saranno economicamente a carico dell'A.T.C.,
Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino e verranno
effettuate a cura della stessa, le operazioni relative all'accatastamento
dei fabbricati, ai frazionamenti eventualmente occorrenti ed ogni
ulteriore incombenza necessaria al fine della corretta trascrizione
presso i pubblici registri immobiliari dei beni insistenti sull'area
di proprietà comunale oggetto del diritto di superficie;
5) di dare inoltre atto che le spese di rogito ed ogni onere conseguente
agli atti da stipularsi saranno a carico dell'A.T.C., Agenzia
Territoriale per la Casa della Provincia di Torino e verranno
effettuate a cura della stessa;
6) di dare mandato al Dirigente competente a sottoscrivere gli
atti notarili di acquisizione e concessione dell'area di cui trattasi,
redatti sulla base di quanto disposto dal presente provvedimento,
autorizzando il Dirigente stesso e l'ufficiale rogante ad apportare
quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica
funzione in adeguamento alle norme di Legge, nonché le
modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune
e comunque dirette ad una migliore redazione degli atti;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.