Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 183
2008 04106/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 9 DICEMBRE 2008

(proposta dalla G.C. 8 luglio 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 167 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'AMBITO DEL CASTELLO DEL DROSSO - CASCINE TORTA E PERINO. ADOZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Il presente provvedimento riguarda il complesso denominato Castello del Drosso ubicato al confine con la Città di Beinasco e circoscritto dalle infrastrutture della Tangenziale Sud, della strada del Drosso e da un tratto del torrente Sangone.
L'insediamento, delimitato dalle aree agricole comprese nel Parco P19, è costituito dal Castello, classificato ai sensi dell'articolo 26 delle N.U.E.A. come "edificio di gran prestigio", con giardino annesso, e da due cascine denominate "Torta" e "Perino", classificate come "edifici di valore documentario". Entrambe le cascine, così come il Castello, sono oggi dismesse dall'uso e l'abbandono ne ha già prodotto effetti negativi sullo stato manutentivo.
Gli interventi ammessi su tali edifici sono previsti nella "Tabella dei tipi di intervento" (articolo 26 delle N.U.E.A.): per il Castello, sottoposto a tutela ai sensi della Legge 1 giugno 1939 n. 1089, ora "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" D.Lgs. 42/2004, sono ammessi interventi fino al restauro conservativo per ogni parte dell'edificio; per le cascine i tipi di intervento vanno dal risanamento conservativo sull'esterno degli edifici su spazi pubblici, alla ristrutturazione edilizia sul sistema distributivo e per l'interno dei corpi di fabbrica, al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia nei cortili, giardini privati e fronti verso tali spazi.
L'intero Ambito è riconosciuto come "pertinenza storica", nella quale gli interventi sono subordinati ad un progetto d'insieme atto a tutelare le preesistenze storiche e l'organicità dell'impianto originario. E' ammessa in ogni caso la demolizione di edifici o parti di essi recenti ed incongrui.
L'Ambito è destinato dal Piano Regolatore vigente a "Zone a verde privato con preesistenze edilizie" e, pur essendo esterno alla Zona Urbana Centrale Storica, è egualmente classificato di categoria A secondo quanto previsto dal D.M. 1444/1968, che contraddistingue "parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale".
La destinazione è residenziale ma sono consentite anche le attività ricettive e ricreative in genere.
Si sottolinea, inoltre, che le aree circostanti le Cascine oggetto di recupero sono destinate a Parco P19 per le quali si conferma la disciplina urbanistica prevista dalle vigenti norme.
L'area in oggetto ricade nel "Piano d'area", "Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po", approvato con D.C.R. n. 234-17401 in data 30 maggio 2002 e fa parte, con il Parco P19 circostante, della vasta area individuata come zona 4sT.
Gli interventi sono, inoltre, soggetti a verifica di compatibilità ambientale ed al parere dell'Ente di gestione del Parco Fluviale del Po; possono essere realizzati interventi finalizzati ad attività sportive e di svago da svolgersi all'aperto, attività del tempo libero e orti urbani. Tali attività dovranno essere integrate da una forte presenza di aree rinaturalizzate, pari ad almeno il 40% di quelle coinvolte nel progetto, e dovranno articolarsi senza impedire le connessioni ciclopedonali e di fruizione delle aree limitrofe.
La presente variante prevede tipi di intervento eccedenti quelli ammessi dal Piano, e al contempo, conferma gli usi e le destinazioni già previste, rendendo attuabili gli interventi mirati alla salvaguardia, al recupero e alla valorizzazione paesaggistico-ambientale dell'intero complesso anche in rapporto al territorio circostante e in coerenza con gli obiettivi generali del Piano Regolatore.
In data 10 luglio 2008, il fascicolo tecnico della presente variante è stato trasmesso all'Ente di Gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po al fine di acquisire il parere di competenza.
In data 24 novembre 2008, sono pervenute da parte del predetto Ente le seguenti osservazioni (all. 3 - n. ):
" Da un punto di vista generale si rileva che nella proposta manca un progetto unitario che associ gli interventi edilizi con quelli previsti nelle aree esterne. Gli interventi edilizi dovrebbero essere visti nell'ambito di un quadro unitario: ossia considerando anche le sistemazioni a parco, gli impianti sportivi, l'accessibilità dei percorsi di fruizione […]
Per quanto riguarda gli interventi previsti nelle cascine, nel dettaglio […]
- E' ammissibile la ricostruzione dei volumi storicamente preesistenti, oggi diruti, e la realizzazione di nuovi orizzontamenti con formazione di due piani f.t. e nuova S.L.P., nonché la singola realizzazione di nuovi orizzontamenti con formazione di due piani f.t. e nuova S.L.P.. Tuttavia i nuovi orizzontamenti devono mantenere l'integrità volumetrica, ossia non chiudere con solai le coperture, dove possibile devono essere conservati i volumi per intero mediante parti a doppia altezza (soppalchi, mezzenili …); inoltre i nuovi orizzontamenti o le demolizioni degli attuali non devono comportare la demolizione di volte.
- Relativamente alla Cascina Perino non è ammissibile la realizzazione di nuovo volume e di nuova S.L.P. per attività di servizio pubblico per attrezzature sportive all'aperto, al coperto e per il tempo libero, a completamento della corte.
- Relativamente alla Cascina Torta non è ammissibile la realizzazione di nuovo volume e di nuova S.L.P. per attività di servizio pubblico per attrezzature sportive all'aperto, al coperto e per il tempo libero, a completamento della corte minore ad occidente verso il castello.
- La modifica o realizzazione di nuove aperture devono essere strettamente limitati all'ottenimento dei requisiti di illuminotecnica, rispettando i caratteri architettonici delle preesistenze (dimensioni, rapporti, esposizioni).
- Il parere dell'Ente di gestione del Parco del Po', ai sensi dell'art. 15 comma 12 della L.R. 28/1990, è obbligatorio, ma non può essere vincolante.
- In merito al tema della realizzazione dei parcheggi interrati, occorre che siano verificate eventuali presenze archeologiche. Comunque la scheda progettuale del Piano d'Area prevede esclusivamente attestamenti veicolari non asfaltati".
Con riferimento alle osservazioni sopra riportate, fermi restando gli obiettivi più generali di complessivo recupero delle aree a parco circostanti, che rimangono immutati e per le quali si conferma la disciplina urbanistica vigente, rimane inteso che tutti gli interventi previsti dovranno essere sottoposti al parere dell'Ente di Gestione; relativamente invece agli interventi nelle cascine, si specifica che i rilievi formulati trovano sostanzialmente coerenza con le modalità attuative e i tipi di intervento già oggi ammessi dalle norme del Piano Regolatore; la variante infatti amplia i tipi di intervento allo scopo di consentire il corretto recupero anche delle parti oggi crollate ed obsolete delle cascine entro la sagoma e i volumi esistenti. Appare chiaro che si rende conseguentemente necessario permettere la possibilità di realizzare aperture idonee al fine di ottemperare ai requisiti di illuminotecnica, nel rispetto dei caratteri architettonici delle preesistenze. Si richiama che gli interventi previsti sono inoltre assoggettati ai preventivi pareri vincolanti della Soprintendenza ai Beni Architettonici e della Commissione Regionale per i Beni Culturali e Ambientali di cui all'articolo 91 bis della L.U.R..
In riferimento ai parcheggi si specifica che quelli previsti sono privati e di pertinenza delle residenze da realizzarsi esclusivamente interrati e in ottemperanza a norme di legge sovraordinate (ai sensi dell'articolo 41 sexies della Legge 1150/1942, come modificato dalla Legge 122/1989). Rimane inteso che le aree suscettibili di ritrovamenti archeologici devono essere sottoposte anche alla competente Soprintendenza, come a tutte le disposizioni non esplicitamente richiamate ma alle quali devono essere assoggettati tutti gli interventi edilizi nella fase attuativa.
I parcheggi richiamati nella scheda del Piano d'Area non sono oggetto della presente variante e si riferiscono a parcheggi pubblici di attestamento per la fruizione del parco.
Si ritengono accoglibili le richieste di una progettazione coerente con la natura degli edifici e del contesto e di non realizzare i due nuovi volumi previsti nelle Cascine Torta e Perino. Si elimina, pertanto, la previsione di tali nuovi volumi dall'elenco degli interventi aggiuntivi ammessi dalla variante. Contestualmente verrà invece recuperato un edificio esistente a due piani fuori terra destinato ad ospitare un ecomuseo, in accoglimento delle richieste avanzate dalla Circoscrizione 10.
In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008 n. 12-8931, inerente i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi, si evidenzia che sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".
In relazione a quanto sopra, in data 30 settembre 2008, è stato trasmesso al Settore Ambiente e Territorio l'elaborato tecnico, unitamente alla Relazione tecnica di verifica preventiva dell'assoggettabilità alla procedura di V.A.S. della variante parziale di P.R.G.C..
In data 10 novembre 2008, il suddetto Settore Ambiente e Territorio ha provveduto ad inviare la documentazione ai componenti dell'Organo Tecnico, alla Provincia di Torino, nonché agli Enti competenti in materia ambientale, richiedendo il parere circa l'assoggettabilità del provvedimento al processo di valutazione ambientale e fissando il termine per il giorno 24 novembre 2008.
Il Settore Ambiente e Territorio con determinazione dirigenziale n. 794 del 9 dicembre 2008 (all. 4 - n. ) ha ritenuto che la variante non sia da assoggettarsi a V.A.S. con le seguenti prescrizioni:
a) che in sede di richiesta all'Ente Parco del parere circa la realizzazione degli interventi previsti dalla presente Variante sia predisposto un progetto unitario che associ gli interventi edilizi con quelli relativi alla sistemazione del parco eventualmente previsti nelle aree esterne. In ogni caso, in sede attuativa, si rende necessario predisporre tale studio per inquadrare gli interventi edilizi con le aree circostanti. Tale studio dovrà inoltre essere inviato al Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
b) che non sia prevista la realizzazione di nuovi volumi presso la Cascina Perino e la Cascina Torta;
c) che nella realizzazione dei parcheggi interrati siano verificate eventuali presenze archeologiche;
d) che gli interventi previsti e specificatamente la realizzazione di piani interrati siano oggetto di adeguato approfondimento sotto il profilo idrogeologico secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
e) contestualmente al documento di cui alla lettera a) dovrà essere inviata al Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Torino specifica relazione tecnica che dettagli esattamente i quantitativi previsti di volumi di scavo necessari alla realizzazione dei piani interrati degli interventi ricompresi nella variante in oggetto, al fine di definire la necessità o meno di predisporre il piano degli inerti di cui al parere della Provincia citato in narrativa.
Considerata l'entità degli interventi aggiuntivi, rispetto a quelli già ammessi dal P.R.G. nonché l'accoglimento dell'osservazione dell'Ente di Gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, circa l'esclusione di interventi di nuova edificazione ed, infine, valutato che il parere di quest'ultimo è "esclusivamente … consultivo", si ritiene che la presente variante sia da escludere dal processo di valutazione ambientale.
Considerato, inoltre, che i progetti di intervento, seppur circoscritti, limitati e già oggetto di apposita regolamentazione, verranno sottoposti agli organi ed enti di tutela sovraordinati competenti in materia paesaggistica, architettonica e ambientale, si ritiene che la presente variante possa essere integrata con specifici elaborati in materia di valutazione ambientale; considerando tuttavia che gli indirizzi citati sono in fase di prima applicazione, si ritiene di valutare gli approfondimenti necessari prima dell'adozione del presente provvedimento.
Per quanto attiene l'aspetto idrogeologico, si rileva che il Consiglio Comunale, con deliberazione 12 aprile 2006 (mecc. 2006 02894/009), ha adottato il Progetto Definitivo della "Variante 100 al P.R.G. ai sensi degli articoli 15 e 17 della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. - Adeguamento alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP ed al Piano per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I.".
Con D.G.R. n. 21-9903 del 27 ottobre 2008 la variante n. 100 è stata approvata dalla Regione Piemonte, pertanto a far data dalla sua pubblicazione (B.U.R. n. 45 del 6 novembre 2008) la stessa è entrata in vigore e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del PRG vigente.
Sulla base di tale variante l'area in oggetto è classificata, sotto il profilo idrogeologico, in classe I (P) - Zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento e, per una porzione marginale corrispondente alla ripida scarpata sottesa al Castello e alla cascina Torta, in classe II (P), nella quale gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988 e del D.M. 14 gennaio 2008.
Per gli aspetti di carattere generale, si rimanda, in ogni caso, ai disposti e alle ulteriori prescrizioni dell'allegato B delle N.U.E.A., parte integrante della Variante n. 100.
La Cooperativa Edilizia Stella, proprietaria delle cascine Perino e Torta ha richiesto parere di fattibilità urbanistico/edilizia relativamente alla complessiva riqualificazione e valorizzazione del complesso del Drosso.
Rispetto all'area interessata dalla variante, la proposta progettuale è limitata alla ristrutturazione delle cascine Perino e Torta, anche attraverso interventi di ricostruzione dei volumi oggi diruti e la realizzazione di nuovi orizzontamenti, senza modifica dell'involucro degli edifici, laddove le volumetrie lo consentono, principalmente per fini residenziali.
Nella Cascina Torta sono previsti interventi di recupero e riqualificazione dell'edificio a due piani terra adiacente alla chiesa, finalizzati alla realizzazione di un ecomuseo.
Sotto entrambe le corti è prevista, infine, la realizzazione di piani interrati adibiti ad autorimesse pertinenziali e cantine, secondo le regole generali del Piano Regolatore e in rapporto ai fabbisogni indotti dall'insediamento.
Il progetto sopra descritto verrà sottoposto al parere dell'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po, che aveva già esaminato in sede di Commissione Urbanistica dell'Ente una prima ipotesi progettuale di massima.
La realizzazione di tale progetto potrà valorizzare l'ambito del Castello del Drosso da molteplici punti di vista: paesistico-ambientale, territoriale, architettonico, fruitivo nonché indurre l'auspicabile riqualificazione del Castello, attualmente in disuso.
L'impegno da parte della proprietà a cedere gratuitamente alla Città le aree e gli immobili destinati a servizio pubblico verrà formalizzato attraverso la stipula di atto unilaterale d'obbligo, da perfezionarsi precedentemente all'approvazione della presente variante.
Visto quanto sopra, ritenuto che vi siano i presupposti di pubblica utilità, l'Amministrazione intende adottare la variante urbanistica ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale che prevede la modifica del fascicolo I delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. qui di seguito illustrata:
A) al comma 5 dell'articolo 13 - Zone a verde privato con preesistenze edilizie (parte piana), dopo le parole "Nel castello", cancellare le seguenti parole: "del Drosso e";
B) al comma 7 dell'articolo 13 - Zone a verde privato con preesistenze edilizie (parte piana), dopo le parole "Il piano si attua attraverso autorizzazione o concessione singola senza obbligo di convenzionamento, fatta eccezione", inserire le seguenti parole "per quanto stabilito al precedente comma 5bis per il complesso del Castello del Drosso e" e dopo le parole "interventi finalizzati al nuovo uso delle strutture dei complessi del Castello", cancellare le seguenti parole: "del Drosso,";
C) al comma 9, punto 2 dell'articolo 6 - Attuazione del P.R.G., dopo le parole "Per gli interventi nelle aree da trasformare all'interno della zona urbana centrale storica, ove previsto dall'articolo 10 comma 37", inserire le seguenti parole "e per quelli nelle zone a verde privato con preesistenze edilizie classificate di categoria A ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444";
D) all'articolo 13 - Zone a verde privato con preesistenze edilizie (parte piana), dopo il comma 5, inserire il seguente nuovo comma 5bis:
"Zone a verde privato con preesistenze edilizie (parte piana) con prescrizioni particolari
5bis Complesso del Castello del Drosso
L'insediamento del Castello del Drosso è situato in un contesto ancora caratterizzato da valenze paesaggistiche e naturalistiche, in un'area più vasta al confine con la città di Beinasco, delimitata dalle infrastrutture della Tangenziale Sud e della strada del Drosso e da un tratto del torrente Sangone.
Il complesso si compone del castello con annesso parco e di fabbricati rurali edificati intorno a due corti, denominati cascina Torta e cascina Perino.
Sono ammessi oltre agli usi residenziali (v. articolo 3 punto 1A), le attività ricettive (v. articolo 3 punto 2A), le attrezzature sportive, per lo spettacolo e ricreative in genere (v. articolo 3 punto 7 lettera v).
Fermi restando i disposti dell'articolo 26 delle presenti Norme, sono esclusivamente ammessi, previo parere favorevole della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, gli interventi aggiuntivi di seguito specificati per i corpi di fabbrica interessati e di massima illustrati nello schema Allegato 1 al presente articolo:
Cascina Perino:
a: ricostruzione dei volumi storicamente preesistenti, oggi diruti, e realizzazione di nuovi orizzontamenti con formazione di 2 piani f.t. e nuova S.L.P.;
b: realizzazione di nuovi orizzontamenti, con formazione di 2 piani f.t. e nuova S.L.P.;
Cascina Torta:
c: ricostruzione dei volumi storicamente preesistenti, oggi diruti, e realizzazione di nuovi orizzontamenti con formazione di 2 piani f.t. e nuova S.L.P.;
d: realizzazione di nuovi orizzontamenti, con formazione di 2 piani f.t. e nuova S.L.P.;
E' ammessa la realizzazione di nuove aperture sulle facciate delle cascine Perino e Torta.
Sono in ogni caso fatte salve ulteriori e diverse indicazioni progettuali della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio derivanti dall'esame dei progetti edilizi.
Gli interventi previsti sono inoltre assoggettati ai preventivi pareri vincolanti della Commissione Regionale per i Beni Culturali e Ambientali di cui all'articolo 91 bis della L.U.R. e dell'Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po.
La realizzazione di nuova S.L.P. con gli interventi di completamento previsti per le cascine Perino e Torta, è subordinata al reperimento, ai sensi dell'articolo 41 sexies della Legge 1150/1942, come modificato dalla Legge 122/1989, dei relativi parcheggi pertinenziali, che dovranno essere realizzati interrati, e contestualmente al reperimento di aree per servizi pubblici in misura pari a mq. 25 per ogni abitante teoricamente insediabile ai sensi dell'articolo 21 della L.U.R.. In alternativa alla dismissione è ammessa la monetizzazione delle aree a servizi ai sensi dell'articolo 6 delle presenti Norme.
Gli interventi si attuano tramite permesso di costruire convenzionato con la stipula di apposita convenzione o di atto unilaterale d'obbligo.";
E) in calce all'articolo 13 - Zone a verde privato con preesistenze edilizie (parte piana), inserire l'Allegato 1 all'articolo 13 delle N.U.E.A. "Schema dei tipi di intervento aggiuntivi per il complesso del Castello del Drosso".
Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'articolo 17 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Urbanistica Regionale.
Il presente provvedimento risulta, altresì, coerente con il "Piano di zonizzazione acustica" avviato dalla Giunta Comunale con deliberazione 26 novembre 2002 (mecc. 2002 10032/021), così come risulta dai pareri espressi dalla Divisione Verde e Ambiente - Settore Ambiente e Territorio prot. n. 651 del 15 gennaio 2008, che si allega alla relazione.
Si dà infine atto che, in merito agli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, gli eventuali approfondimenti necessari saranno valutati in sede di approvazione della variante urbanistica.
Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento dell'articolo 6 e dell'articolo 13 del fascicolo I delle N.U.E.A. del Piano Regolatore Generale in conformità alla variante sopra descritta.
La presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi degli articoli 43-44 del Regolamento sul Decentramento, al Consiglio della Circoscrizione 10 per l'acquisizione del relativo parere.
Il predetto Consiglio Circoscrizionale, con deliberazione del 9 settembre 2008 (all. 2 - n. ), ha espresso parere favorevole condizionato:
1. al mantenimento dell'attuale destinazione ad uso agricolo dei terreni circostanti l'Ambito del Castello del Drosso - Cascine Torta e Perino al fine di preservare le ormai poche aree agricole presenti nel tessuto urbano, escludendo, di conseguenza, la realizzazione di un campo da golf (sul territorio della Circoscrizione sono già presenti un campo da golf e un campo pratica).
2. Viene, inoltre, richiesta la ristrutturazione, da parte degli operatori privati, della porzione di immobile da cedersi alla Città e l'utilizzo della stessa come sede ecomuseale e di servizio al parco agricolo con l'obiettivo di ospitarvi laboratori didattici sulla cultura e la civiltà contadina, mediante la stipula di atto unilaterale d'obbligo.
3. Infine viene proposta la destinazione di una quota della superficie abitativa dell'immobile, da individuare con l'Amministrazione Comunale, ad Edilizia Residenziale Pubblica.
1) Con riferimento in particolare alle richieste della Circoscrizione occorre premettere che la variante, ai sensi dell'articolo 13 delle N.U.E.A., interessa esclusivamente gli immobili del complesso denominato "Castello del Drosso" destinati dal Piano Regolatore a "zone a verde privato con preesistenze edilizie" e integra, sostanzialmente, senza modificare gli usi ammessi, le prescrizioni specifiche rispetto agli interventi ammissibili per le cascine Torta e Perino; è necessario, tuttavia, sottolineare che il provvedimento in esame costituisce un tassello del più vasto progetto di riqualificazione dell'ambito considerato.
L'ambito descritto rappresenta infatti un "episodio urbanistico" a sé stante rispetto al tessuto urbano cittadino, da rapportare ad altre analoghe situazioni puntualmente individuate dal PRG, quali Castello della Saffarona, Abbadia di Stura, riferite a nuclei storici che hanno conservato la loro autonomia rispetto alla trama cittadina; specificità che costituisce potenziale valenza dei luoghi stessi ma anche evidente complessità rispetto alle possibili trasformazioni.
Nel caso specifico, la valutazione circa le trasformazioni previste deve pertanto tenere conto del relativo "isolamento" del nucleo edificato che risulta in posizione interessante rispetto ai collegamenti stradali, ma, al contempo, separato da estese aree verdi rispetto alle ultime frange dell'edificato residenziale a Sud della Città.
Si è, perciò, ritenuto che la trasformazione verso la residenza (peraltro già ammessa dal PRG vigente) possa essere accompagnata dalla trasformazione anche ad usi sportivi delle aree verdi circostanti che la città valuterà al fine di garantire al contempo una buona coerenza fra gli utilizzi previsti ed un livello di presidio adeguato dell'area nel suo complesso.
Al fine di garantire quanto sopra, si ritiene pertanto necessario confermare gli indirizzi assunti circa il recupero delle Cascine e rafforzare in futuro il coordinamento delle trasformazioni previste per il nucleo edificato e per le aree circostanti destinate a parco.
2) Si segnala, altresì che una quota di risorse aggiuntive derivanti dalla valorizzazione degli immobili potrà essere utilizzata per la qualificazione delle aree e degli edifici insistenti sulle stesse da cedere alla Città secondo le esigenze espresse dalla Circoscrizione. In tal senso è da ritenere accolta la richiesta di cessione e ristrutturazione dell'immobile da destinare ad ecomuseo .
3) Per quanto attiene la richiesta di destinare una quota della superficie abitativa dell'immobile, ad Edilizia Residenziale Pubblica, si rammenta che qualora gli interventi attuativi superino la soglia di mq. 4.000 di Superficie Lorda di Pavimento complessiva, ai sensi dei disposti dell'articolo 6 comma 10 bis, per gli interventi di completamento, ristrutturazione urbanistica, nuovo impianto, e ricadenti in zone urbane storico ambientali e consolidate residenziali miste, una quota pari al 10% della S.L.P. residenziale è destinata ad edilizia convenzionata. Su tale quota la Città può esercitare entro dodici mesi dall'approvazione della Convenzione Urbanistica il diritto di acquisto.
Tali disposizioni di carattere generale per tutti gli interventi di attuazione del Piano ricadenti nelle condizioni sopradescritte sono da verificare in sede di rilascio di permesso di costruire.
Gli impegni sopra richiamati, a carico degli operatori, dovranno necessariamente essere regolamentati attraverso un atto unilaterale d'obbligo, come già precedentemente esplicitato.
In relazione a quanto precedentemente esposto, si ritengono, pertanto, accolte le osservazioni avanzate dalla Circoscrizione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazionedella Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica.
Con voti unanimi, espressi in forma palese,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) di adottare la variante parziale n. 167 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.U.R., concernente l' Ambito del Castello del Drosso - Cascine Torta e Perino (all. 1 bis - n. ).
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;
2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.