Divisione Patrimonio, Partecipazioni Comunali, Sistema Informativo
Settore Partecipazioni Aziendali
n. ord. 134
2008 04073/064
OGGETTO: COSTITUZIONE NUOVA SOCIETÀ DERIVANTE DALLA SCISSIONE DELLA SOCIETÀ "AFC TORINO S.P.A." E CESSIONE DELLA QUOTA DI MINORANZA DELLA NASCENTE SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELLE FARMACIE - DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE. APPROVAZIONE.
Proposta del Vicesindaco Dealessandri.
La società AFC Torino
S.p.A., con sede in Torino, corso Peschiera n. 193, ha ad oggi
un capitale sociale di Euro 10.000.000,00, interamente sottoscritto
e versato, ed è partecipata dal Comune di Torino per una
quota pari al 100% del capitale sociale.
Detta Società è organizzata
in due Divisioni dal 2005: Divisione Farmacie e Divisione Cimiteri.
La Divisione Farmacie, nel quadro
della politica fissata dal Consiglio Comunale di Torino relativa
all'esercizio di farmacie e nel rispetto delle normative nazionali
e regionali vigenti, provvede tra l'altro all'assistenza farmaceutica
per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario
Regionale, alla vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti
dietetici e per l'igiene personale, di articoli ortopedici e di
cosmesi e alla prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite
dalle ASL. Infatti, con deliberazione del Consiglio Comunale n.
124 del 10 luglio 2000 (mecc. 2000 05610/64), esecutiva dal 24
luglio 2000, e successiva deliberazione della Giunta Comunale
del 5 dicembre 2000 (mecc. 2000 11392/64), l'Amministrazione ha
approvato la Convenzione per l'affidamento all'AFC Torino S.p.A.
della gestione del servizio delle farmacie comunali per la durata
di 99 anni, con decorrenza dal 24 luglio 2000 (data di esecutività
della predetta deliberazione del Consiglio Comunale) e dunque
per l'uso da parte della predetta società delle autorizzazioni
all'esercizio di tutte le farmacie comunali per il medesimo periodo,
il tutto al prezzo presunto di Lire 80 miliardi confermato con
relazione giurata ai sensi dell'articolo 2343 bis Codice Civile.
La Divisione Cimiteri, costituita
nel corso dell'anno 2005 a seguito della deliberazione di Consiglio
Comunale del 19 aprile 2005 (mecc. 2004 09386/040) che approvava
la riorganizzazione del servizio funerario comunale, dalla gestione
in economia alla gestione così detta "in house",
a favore della società a capitale interamente posseduto
dalla Città di Torino, "AFC Torino S.p.A.", ai
sensi dell'articolo 113 del Testo Unico degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., provvede all'espletamento dell'insieme
unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché della
gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle
dotazioni patrimoniali strumentali.
Il settore farmaceutico è
stato oggetto negli ultimi anni di alcuni interventi legislativi
che ne hanno rinnovato la disciplina, in particolare il Decreto
Legge 27 maggio 2005, n. 87 convertito e modificato con Legge
26 luglio 2005 n. 149 e il Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223
convertito con Legge del 4 agosto 2006 n. 248 ("Legge Bersani").
Il primo infatti ha introdotto l'obbligo per il farmacista, sulla
base della sua specifica competenza professionale, ad informare
il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali
aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma
farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio
e dosaggio unitario uguali, i cosiddetti "farmaci equivalenti".
Il secondo ha introdotto una maggior liberalizzazione nella vendita
dei prodotti per la quale non è richiesta la ricetta medica.
Per contrastare gli effetti negativi
prodotti sui ricavi dai provvedimenti normativi citati volti al
contenimento della spesa farmaceutica, dall'incremento nella vendita
di farmaci equivalenti, il cui prezzo è notevolmente inferiore
a quelli già assoggettati a brevetto, e dalla crescente
concorrenza, determinata dall'applicazione della Legge Bersani,
da parte della grande distribuzione e delle parafarmacie, le società
operanti nel settore hanno dovuto rafforzare e sviluppare nuove
iniziative commerciali.
In linea con l'andamento del mercato,
AFC Torino ha registrato un calo dal 2006 al 2007 nei ricavi delle
vendite e delle prestazioni del 2% circa a fronte del quale ha
programmato lo sviluppo dell'attività commerciale di "trading",
già avviata nel 2007, che consiste nella vendita di prodotti
del parafarmaco e per automedicazione a ditte di grossisti/intermediari
operanti nel settore, ed ha iniziato l'intensificazione delle
iniziative promozionali aziendali.
Al fine di sviluppare l'attività
farmaceutica, nel rispetto del carattere di "località"
e di "servizio pubblico" della medesima, appare utile
consentire l'ingresso nella compagine sociale di nuovi azionisti
dotati di capitali e conoscenze manageriali.
Ad oggi la società "AFC
Torino S.p.A.", come già precisato, è organizzata
in due distinte divisioni operative (Divisione Farmacie e Divisione
Servizi Cimiteriali), le quali gestiscono autonomamente la propria
attività operativa, nonché quella amministrativa
e contabile, come dimostra la predisposizione di un budget e di
un bilancio divisionale, in aggiunta a quelli relativi alla società
nel sua totalità.
E' intenzione dell'Amministrazione
procedere alla costituzione di una nuova società, la quale
abbia come oggetto esclusivo la gestione delle farmacie comunali.
Tale procedura deve svolgersi in
ossequio alle seguenti linee di indirizzo:
- separazione giuridica delle due
attività mediante scissione parziale (od altra modalità
che si ritiene più opportuna) e attribuzione della gestione
del servizio pubblico farmacie ad un società di nuova costituzione
nascente dalla scissione a socio unico il Comune di Torino;
- valutazione, da parte di un perito,
della società nata che si occuperà esclusivamente
della gestione delle farmacie e successiva indizione di una gara
con pubblicazione dell'avviso di vendita di una quota di minoranza
(fino al massimo del 49%) per la gestione della società
che si occuperà delle farmacie. L'avviso di vendita dovrà
definire le caratteristiche che l'acquirente dovrà possedere
(attività svolta dal medesimo, settori di intervento, ecc.)
e le garanzie di rispetto e condivisione delle peculiarità
di "località" e di "servizio pubblico"
dell'attività di gestione farmacie da parte del possibile
acquirente e tra queste quelle relative al:
- potenziamento del carattere di
"servizio pubblico" degli esercizi farmaceutici legati,
anche come immagine al Comune di Torino;
- miglioramento della gestione aziendale;
- destinazione del risultato economico
dell'attività, il cui fine ultimo non è solo una
giusta remunerazione del capitale investito ma anche un reinvestimento
nel servizio;
- a seguito di procedura ad evidenza
pubblica, scelta dell'aggiudicatario sulla base di una proposta
gestionale e di un'ipotesi di Piano di Sviluppo della società
e cessione allo stesso di una quota di minoranza.
L'operazione di scissione parziale
è volta alla separazione, in regime di neutralità
fiscale, di un complesso aziendale in due distinti sistemi economici
effettivamente operanti, allo scopo di consentire al socio unico
Comune di Torino di gestire e sviluppare al meglio i patrimoni
sociali di pertinenza secondo differenziate strategie gestionali.
Tale operazione di scissione parziale
del ramo d'azienda relativo alla gestione delle farmacie appare
sostenuta da valide ragioni economiche in quanto finalizzata a
"snellire" la struttura patrimoniale della società
favorendo, con l'ingresso di nuovi soci nella società di
gestione delle Farmacie, lo svolgimento di un'attività
imprenditoriale con l'apporto di nuove strategie industriali.
Occorre precisare che l' operazione di scissione in oggetto si
realizza tramite una scissione cosiddetta "parziale proporzionale":
"parziale" in quanto si attua attraverso una assegnazione
di parte del patrimonio della società che si scinde (società
Scissa) in favore di una società Beneficiaria di nuova
costituzione e "proporzionale" in quanto i soci della
costituenda società - il cui capitale sociale conserverà
la medesima composizione di quello della società Scissa
- riceveranno le azioni in proporzione alla quota di partecipazione
già posseduta nel capitale sociale della società
Scissa.
Nel dettaglio il processo di scissione
si attua attraverso alcune fasi, secondo la disciplina di cui
agli articoli 2506 e seguenti del Codice Civile.
La prima fase consiste nella redazione,
da parte degli amministratori della società "AFC Torino
S.p.A."del "progetto di scissione" dal quale devono
in ogni caso risultare:
- il tipo, la denominazione o ragione
sociale, la sede delle società partecipanti alla scissione;
- l'atto costitutivo della nuova
società risultante dalla scissione o di quella conferitaria,
con le eventuali modificazioni derivanti dalla scissione;
- il rapporto di cambio delle azioni
o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
- le modalità di assegnazione
delle azioni o delle quote della società che risulta dalla
scissione o di quella conferitaria;
- la data dalla quale tali azioni
o quote partecipano agli utili;
- la data a decorrere dalla quale
le operazioni delle società partecipanti alla scissione
sono imputate al bilancio della società che risulta dalla
scissione o di quella conferitaria;
- il trattamento eventualmente riservato
a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi
dalle azioni;
- i vantaggi particolari eventualmente
proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle
società partecipanti alla scissione.
Il "progetto di scissione"
deve altresì contenere l'esatta descrizione degli elementi
patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie
e dell'eventuale conguaglio in danaro e altresì l'indicazione
dei criteri di distribuzione delle azioni e quote delle società
beneficiarie.
Occorre rilevare che gli amministratori
devono redigere la situazione patrimoniale (articolo 2501 quater)
e, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2501 quinquies,
predisporre una relazione in ordine ai profili giuridici ed economici
dell'operazione in oggetto (tale ultima incombenza può
essere omessa qualora i soci, all'unanimità, ne esonerino
l'organo amministrativo).
La relazione in oggetto deve illustrare
e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto
di scissione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni
o delle quote e i criteri di determinazione del rapporto di cambio:
sul punto si sottolinea che, nella fattispecie in esame, trattandosi,
come già detto, di scissione " parziale proporzionale",
la relazione sulla congruità del rapporto di cambio è
necessaria in quanto la scissione avviene mediante la costituzione
di una nuova società e i soci della costituenda società
riceveranno le azioni in proporzione alla quota di partecipazione
già posseduta nel capitale sociale della società
Scissa ( articolo 2506 ter, III comma).
La relazione dell'organo amministrativo
deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni
o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto
assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente
rimanga nella società scissa (articolo 2506 ter, II comma).
Il "progetto di scissione",
deve essere depositato con i suoi allegati, e unitamente ai bilanci
degli ultimi tre esercizi e alle situazioni patrimoniali della
società in oggetto redatte a norma dell'articolo 2501 quater
Codice Civile, presso il registro delle imprese e altresì
presso la Sede della stessa società.
Nella fase successiva l' assemblea
della società "AFC Torino S.p.A." deve approvare
il progetto di scissione con le maggioranze richieste per le modifiche
statutarie delle società di capitali (articolo 2502, I
comma, Codice Civile); la decisione di scissione potrà
apportare al progetto di scissione solo le modifiche che non incidono
sui diritti dei soci e dei terzi (articolo 2502, II comma, Codice
Civile).
Occorre evidenziare che tra l'iscrizione
del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla
scissione devono intercorrere almeno 30 giorni (articolo 2501
ter, IV comma); tuttavia, essendo tale termine posto nell'esclusivo
interesse dei soci, il codice statuisce, altresì, che lo
stesso è rinunciabile con il consenso unanime di questi.
Infine la terza fase, che attua
la scissione, prevede la stipula dell'atto di scissione da parte
degli amministratori nella forma dell'atto pubblico da iscrivere
nel registro delle imprese.
È necessario altresì
sottolineare che l'articolo 47 della Legge 428/1990 dispone, tra
l'altro, che:
"Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112
del Codice Civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati
più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente
devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni
prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite (
)";
pertanto almeno venticinque giorni prima dal decorrere degli effetti
della scissione, occorrerà darne notizia alle rappresentanze
sindacali.
Gli effetti della scissione decorreranno,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2506-quater del
Codice Civile, dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione
presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. Con tale iscrizione,
la Società Beneficiaria verrà ad esistenza e diverrà
titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti
gli elementi patrimoniali attivi e passivi ad essa trasferiti
mediante la scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni,
obblighi, impegni ad essi relativi.
Realizzata la predetta operazione
di scissione e, pertanto, venuta ad esistenza una nuova ed autonoma
società, come sopra detto, la Città di Torino procederà
alla cessione di parte delle azioni della nuova società,
fino ad un massimo del 49% del capitale sociale.
L'operazione così strutturata
consentirà l'ingresso di un nuovo socio di minoranza con
un significativo patrimonio di conoscenze, esperienze e capacità
manageriali, il quale consenta un maggior sfruttamento e al contempo
la valorizzazione delle potenzialità della società
di gestione delle farmacie, sviluppandone l'attività imprenditoriale
nell'ottica di:
- una valorizzazione del business
originario;
- un miglioramento dell'offerta del
servizio farmaceutico sul territorio locale;
- un ampliamento dei servizi di carattere
sanitario offerti ;
- un implementazione dei servizi
alla cittadinanza legati all'assistenza e alla cura della persona.
L'ingresso del socio privato nella
società di nuova costituzione, permettendo al Comune di
mantenere il controllo della società, attribuirà
un valore aggiunto in termini di gestione della società
e consentirà alla Città di continuare a percepire
eventuali utili che saranno distribuiti in futuro dalla stessa.
Quanto alle modalità di selezione
del socio privato, la giurisprudenza ha unanimemente escluso che
la scelta possa avvenire intuitu personae, essendo necessario
il ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica.
Tale soluzione appare obbligatoria
tanto in ossequio ai principi generali del diritto comunitario,
quanto in applicazione di principi ormai acquisiti nel diritto
interno in materia di selezione del socio privato di società
mista.
Infatti l'articolo 113, comma 5,
lettera b, del Decreto Legislativo 267/2000, dispone che "L'erogazione
del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto
della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità
del servizio: (
) a società a capitale misto pubblico
o privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che
abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie
in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emenate
dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari
specifiche (
)".
La salvaguardia del confronto concorrenziale
viene garantita mediante l'anticipazione della gara al momento
preliminare di selezione del socio privato, a fronte dell'affidamento
diretto del servizio.
In base a quanto sopra riferito,
si può affermare che il socio privato assuma una posizione
operativa all'interno della società, rappresentando un
valore aggiunto in termini funzionali rispetto alle tradizionali
modalità di gestione ed erogazione del servizio proprie
dell'apparato amministrativo.
Pertanto la soluzione sopra descritta
appare obbligata non soltanto alla luce dei principi vigenti nell'ordinamento
interno ma soprattutto in base alla puntuale applicazione delle
prescrizioni contenute nella normativa comunitaria; infatti la
ratio della normativa comunitaria e delle prescrizioni dettate
dal più volte richiamato articolo 113, comma 5, lettera
b, va ricercata nell'esigenza di disciplinare il potere discrezionale
dell'amministrazione nella scelta dei criteri di aggiudicazione,
in nome dei canoni di ragionevolezza ed obiettività.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità
contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma
palese;
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano per farne parte integrante, le linee guida dell'operazione di scissione delle due attività dell'AFC Torino S.p.A., con sede in Torino, Corso Peschiera n. 193, mediante un'operazione di scissione cosiddetta "parziale proporzionale", alla luce del disposto degli articoli 2506 Codice Civile e seguenti;
2) di invitare il Consiglio d'Amministrazione di AFC Torino S.p.A. a predisporre il relativo progetto di scissione;
3) di demandare a successiva deliberazione del Consiglio Comunale l'approvazione del progetto di scissione e gli statuti delle due società risultante dalla stessa scissione;
4) di approvare la successiva vendita della quota di minoranza del capitale sociale della società di nuova costituzione, fino ad una massimo del 49% del capitale sociale, attraverso scelta del socio privato da realizzarsi tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa comunitaria e dall'articolo 113, comma 5, lettera b, del Decreto Legislativo 267/2000;
5) di dare mandato ad AFC Torino S.p.A. di individuare un perito per l'incarico di valutazione della società di gestione delle farmacie finalizzata alla cessione delle quote di minoranza;
6) demandare a successive eventuali deliberazioni della Giunta Comunale e determinazioni dirigenziali la realizzazione della procedura di vendita e il perfezionamento della presente deliberazione;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.