Divisione Patrimonio, Partecipazioni Comunali, Sistema Informativo
Settore Partecipazioni Aziendali

n. ord. 134
2008 04073/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 SETTEMBRE 2008

(proposta dalla G.C. 1 luglio 2008)

OGGETTO: COSTITUZIONE NUOVA SOCIETÀ DERIVANTE DALLA SCISSIONE DELLA SOCIETÀ "AFC TORINO S.P.A." E CESSIONE DELLA QUOTA DI MINORANZA DELLA NASCENTE SOCIETÀ PER LA GESTIONE DELLE FARMACIE - DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE. APPROVAZIONE.

     Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

     La società AFC Torino S.p.A., con sede in Torino, corso Peschiera n. 193, ha ad oggi un capitale sociale di Euro 10.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, ed è partecipata dal Comune di Torino per una quota pari al 100% del capitale sociale.
     Detta Società è organizzata in due Divisioni dal 2005: Divisione Farmacie e Divisione Cimiteri.
     La Divisione Farmacie, nel quadro della politica fissata dal Consiglio Comunale di Torino relativa all'esercizio di farmacie e nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, provvede tra l'altro all'assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Regionale, alla vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per l'igiene personale, di articoli ortopedici e di cosmesi e alla prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalle ASL. Infatti, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 10 luglio 2000 (mecc. 2000 05610/64), esecutiva dal 24 luglio 2000, e successiva deliberazione della Giunta Comunale del 5 dicembre 2000 (mecc. 2000 11392/64), l'Amministrazione ha approvato la Convenzione per l'affidamento all'AFC Torino S.p.A. della gestione del servizio delle farmacie comunali per la durata di 99 anni, con decorrenza dal 24 luglio 2000 (data di esecutività della predetta deliberazione del Consiglio Comunale) e dunque per l'uso da parte della predetta società delle autorizzazioni all'esercizio di tutte le farmacie comunali per il medesimo periodo, il tutto al prezzo presunto di Lire 80 miliardi confermato con relazione giurata ai sensi dell'articolo 2343 bis Codice Civile.
     La Divisione Cimiteri, costituita nel corso dell'anno 2005 a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale del 19 aprile 2005 (mecc. 2004 09386/040) che approvava la riorganizzazione del servizio funerario comunale, dalla gestione in economia alla gestione così detta "in house", a favore della società a capitale interamente posseduto dalla Città di Torino, "AFC Torino S.p.A.", ai sensi dell'articolo 113 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., provvede all'espletamento dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonché della gestione dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni patrimoniali strumentali.
     Il settore farmaceutico è stato oggetto negli ultimi anni di alcuni interventi legislativi che ne hanno rinnovato la disciplina, in particolare il Decreto Legge 27 maggio 2005, n. 87 convertito e modificato con Legge 26 luglio 2005 n. 149 e il Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con Legge del 4 agosto 2006 n. 248 ("Legge Bersani"). Il primo infatti ha introdotto l'obbligo per il farmacista, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali, i cosiddetti "farmaci equivalenti". Il secondo ha introdotto una maggior liberalizzazione nella vendita dei prodotti per la quale non è richiesta la ricetta medica.
     Per contrastare gli effetti negativi prodotti sui ricavi dai provvedimenti normativi citati volti al contenimento della spesa farmaceutica, dall'incremento nella vendita di farmaci equivalenti, il cui prezzo è notevolmente inferiore a quelli già assoggettati a brevetto, e dalla crescente concorrenza, determinata dall'applicazione della Legge Bersani, da parte della grande distribuzione e delle parafarmacie, le società operanti nel settore hanno dovuto rafforzare e sviluppare nuove iniziative commerciali.
     In linea con l'andamento del mercato, AFC Torino ha registrato un calo dal 2006 al 2007 nei ricavi delle vendite e delle prestazioni del 2% circa a fronte del quale ha programmato lo sviluppo dell'attività commerciale di "trading", già avviata nel 2007, che consiste nella vendita di prodotti del parafarmaco e per automedicazione a ditte di grossisti/intermediari operanti nel settore, ed ha iniziato l'intensificazione delle iniziative promozionali aziendali.
     Al fine di sviluppare l'attività farmaceutica, nel rispetto del carattere di "località" e di "servizio pubblico" della medesima, appare utile consentire l'ingresso nella compagine sociale di nuovi azionisti dotati di capitali e conoscenze manageriali.
     Ad oggi la società "AFC Torino S.p.A.", come già precisato, è organizzata in due distinte divisioni operative (Divisione Farmacie e Divisione Servizi Cimiteriali), le quali gestiscono autonomamente la propria attività operativa, nonché quella amministrativa e contabile, come dimostra la predisposizione di un budget e di un bilancio divisionale, in aggiunta a quelli relativi alla società nel sua totalità.
     E' intenzione dell'Amministrazione procedere alla costituzione di una nuova società, la quale abbia come oggetto esclusivo la gestione delle farmacie comunali.
     Tale procedura deve svolgersi in ossequio alle seguenti linee di indirizzo:
-     separazione giuridica delle due attività mediante scissione parziale (od altra modalità che si ritiene più opportuna) e attribuzione della gestione del servizio pubblico farmacie ad un società di nuova costituzione nascente dalla scissione a socio unico il Comune di Torino;
-     valutazione, da parte di un perito, della società nata che si occuperà esclusivamente della gestione delle farmacie e successiva indizione di una gara con pubblicazione dell'avviso di vendita di una quota di minoranza (fino al massimo del 49%) per la gestione della società che si occuperà delle farmacie. L'avviso di vendita dovrà definire le caratteristiche che l'acquirente dovrà possedere (attività svolta dal medesimo, settori di intervento, ecc.) e le garanzie di rispetto e condivisione delle peculiarità di "località" e di "servizio pubblico" dell'attività di gestione farmacie da parte del possibile acquirente e tra queste quelle relative al:
-     potenziamento del carattere di "servizio pubblico" degli esercizi farmaceutici legati, anche come immagine al Comune di Torino;
-     miglioramento della gestione aziendale;
-     destinazione del risultato economico dell'attività, il cui fine ultimo non è solo una giusta remunerazione del capitale investito ma anche un reinvestimento nel servizio;
-     a seguito di procedura ad evidenza pubblica, scelta dell'aggiudicatario sulla base di una proposta gestionale e di un'ipotesi di Piano di Sviluppo della società e cessione allo stesso di una quota di minoranza.
     L'operazione di scissione parziale è volta alla separazione, in regime di neutralità fiscale, di un complesso aziendale in due distinti sistemi economici effettivamente operanti, allo scopo di consentire al socio unico Comune di Torino di gestire e sviluppare al meglio i patrimoni sociali di pertinenza secondo differenziate strategie gestionali.
     Tale operazione di scissione parziale del ramo d'azienda relativo alla gestione delle farmacie appare sostenuta da valide ragioni economiche in quanto finalizzata a "snellire" la struttura patrimoniale della società favorendo, con l'ingresso di nuovi soci nella società di gestione delle Farmacie, lo svolgimento di un'attività imprenditoriale con l'apporto di nuove strategie industriali. Occorre precisare che l' operazione di scissione in oggetto si realizza tramite una scissione cosiddetta "parziale proporzionale": "parziale" in quanto si attua attraverso una assegnazione di parte del patrimonio della società che si scinde (società Scissa) in favore di una società Beneficiaria di nuova costituzione e "proporzionale" in quanto i soci della costituenda società - il cui capitale sociale conserverà la medesima composizione di quello della società Scissa - riceveranno le azioni in proporzione alla quota di partecipazione già posseduta nel capitale sociale della società Scissa.
     Nel dettaglio il processo di scissione si attua attraverso alcune fasi, secondo la disciplina di cui agli articoli 2506 e seguenti del Codice Civile.
     La prima fase consiste nella redazione, da parte degli amministratori della società "AFC Torino S.p.A."del "progetto di scissione" dal quale devono in ogni caso risultare:
-     il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla scissione;
-     l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla scissione o di quella conferitaria, con le eventuali modificazioni derivanti dalla scissione;
-     il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
-     le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla scissione o di quella conferitaria;
-     la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
-     la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla scissione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla scissione o di quella conferitaria;
-      il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
-     i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione.
     Il "progetto di scissione" deve altresì contenere l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro e altresì l'indicazione dei criteri di distribuzione delle azioni e quote delle società beneficiarie.
     Occorre rilevare che gli amministratori devono redigere la situazione patrimoniale (articolo 2501 quater) e, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2501 quinquies, predisporre una relazione in ordine ai profili giuridici ed economici dell'operazione in oggetto (tale ultima incombenza può essere omessa qualora i soci, all'unanimità, ne esonerino l'organo amministrativo).
     La relazione in oggetto deve illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote e i criteri di determinazione del rapporto di cambio: sul punto si sottolinea che, nella fattispecie in esame, trattandosi, come già detto, di scissione " parziale proporzionale", la relazione sulla congruità del rapporto di cambio è necessaria in quanto la scissione avviene mediante la costituzione di una nuova società e i soci della costituenda società riceveranno le azioni in proporzione alla quota di partecipazione già posseduta nel capitale sociale della società Scissa ( articolo 2506 ter, III comma).
     La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa (articolo 2506 ter, II comma).
     Il "progetto di scissione", deve essere depositato con i suoi allegati, e unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi e alle situazioni patrimoniali della società in oggetto redatte a norma dell'articolo 2501 quater Codice Civile, presso il registro delle imprese e altresì presso la Sede della stessa società.
     Nella fase successiva l' assemblea della società "AFC Torino S.p.A." deve approvare il progetto di scissione con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie delle società di capitali (articolo 2502, I comma, Codice Civile); la decisione di scissione potrà apportare al progetto di scissione solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci e dei terzi (articolo 2502, II comma, Codice Civile).
     Occorre evidenziare che tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla scissione devono intercorrere almeno 30 giorni (articolo 2501 ter, IV comma); tuttavia, essendo tale termine posto nell'esclusivo interesse dei soci, il codice statuisce, altresì, che lo stesso è rinunciabile con il consenso unanime di questi.
     Infine la terza fase, che attua la scissione, prevede la stipula dell'atto di scissione da parte degli amministratori nella forma dell'atto pubblico da iscrivere nel registro delle imprese.
     È necessario altresì sottolineare che l'articolo 47 della Legge 428/1990 dispone, tra l'altro, che:
"Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite (…)"; pertanto almeno venticinque giorni prima dal decorrere degli effetti della scissione, occorrerà darne notizia alle rappresentanze sindacali.
     Gli effetti della scissione decorreranno, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2506-quater del Codice Civile, dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. Con tale iscrizione, la Società Beneficiaria verrà ad esistenza e diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali attivi e passivi ad essa trasferiti mediante la scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi, impegni ad essi relativi.
     Realizzata la predetta operazione di scissione e, pertanto, venuta ad esistenza una nuova ed autonoma società, come sopra detto, la Città di Torino procederà alla cessione di parte delle azioni della nuova società, fino ad un massimo del 49% del capitale sociale.
     L'operazione così strutturata consentirà l'ingresso di un nuovo socio di minoranza con un significativo patrimonio di conoscenze, esperienze e capacità manageriali, il quale consenta un maggior sfruttamento e al contempo la valorizzazione delle potenzialità della società di gestione delle farmacie, sviluppandone l'attività imprenditoriale nell'ottica di:
-     una valorizzazione del business originario;
-     un miglioramento dell'offerta del servizio farmaceutico sul territorio locale;
-     un ampliamento dei servizi di carattere sanitario offerti ;
-     un implementazione dei servizi alla cittadinanza legati all'assistenza e alla cura della persona.
     L'ingresso del socio privato nella società di nuova costituzione, permettendo al Comune di mantenere il controllo della società, attribuirà un valore aggiunto in termini di gestione della società e consentirà alla Città di continuare a percepire eventuali utili che saranno distribuiti in futuro dalla stessa.
     Quanto alle modalità di selezione del socio privato, la giurisprudenza ha unanimemente escluso che la scelta possa avvenire intuitu personae, essendo necessario il ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica.
     Tale soluzione appare obbligatoria tanto in ossequio ai principi generali del diritto comunitario, quanto in applicazione di principi ormai acquisiti nel diritto interno in materia di selezione del socio privato di società mista.
     Infatti l'articolo 113, comma 5, lettera b, del Decreto Legislativo 267/2000, dispone che "L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio: (…) a società a capitale misto pubblico o privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emenate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche (…)".
     La salvaguardia del confronto concorrenziale viene garantita mediante l'anticipazione della gara al momento preliminare di selezione del socio privato, a fronte dell'affidamento diretto del servizio.
     In base a quanto sopra riferito, si può affermare che il socio privato assuma una posizione operativa all'interno della società, rappresentando un valore aggiunto in termini funzionali rispetto alle tradizionali modalità di gestione ed erogazione del servizio proprie dell'apparato amministrativo.
     Pertanto la soluzione sopra descritta appare obbligata non soltanto alla luce dei principi vigenti nell'ordinamento interno ma soprattutto in base alla puntuale applicazione delle prescrizioni contenute nella normativa comunitaria; infatti la ratio della normativa comunitaria e delle prescrizioni dettate dal più volte richiamato articolo 113, comma 5, lettera b, va ricercata nell'esigenza di disciplinare il potere discrezionale dell'amministrazione nella scelta dei criteri di aggiudicazione, in nome dei canoni di ragionevolezza ed obiettività.
     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
     Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
     favorevole sulla regolarità tecnica;
     favorevole sulla regolarità contabile;
     Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)     di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano per farne parte integrante, le linee guida dell'operazione di scissione delle due attività dell'AFC Torino S.p.A., con sede in Torino, Corso Peschiera n. 193, mediante un'operazione di scissione cosiddetta "parziale proporzionale", alla luce del disposto degli articoli 2506 Codice Civile e seguenti;

2)     di invitare il Consiglio d'Amministrazione di AFC Torino S.p.A. a predisporre il relativo progetto di scissione;

3)     di demandare a successiva deliberazione del Consiglio Comunale l'approvazione del progetto di scissione e gli statuti delle due società risultante dalla stessa scissione;

4)     di approvare la successiva vendita della quota di minoranza del capitale sociale della società di nuova costituzione, fino ad una massimo del 49% del capitale sociale, attraverso scelta del socio privato da realizzarsi tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa comunitaria e dall'articolo 113, comma 5, lettera b, del Decreto Legislativo 267/2000;

5)     di dare mandato ad AFC Torino S.p.A. di individuare un perito per l'incarico di valutazione della società di gestione delle farmacie finalizzata alla cessione delle quote di minoranza;

6)     demandare a successive eventuali deliberazioni della Giunta Comunale e determinazioni dirigenziali la realizzazione della procedura di vendita e il perfezionamento della presente deliberazione;

7)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.