Divisione Servizi Educativi
Settore Acquisto Beni e Servizi

n. ord. 127
2008 04039/007

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 SETTEMBRE 2008
(proposta dalla G.C. 8 luglio 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'articolo 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTÀ DI TORINO ED IL GRUPPO TORINESE TRASPORTI - GTT S.P.A. - PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI PER NORMODOTATI. PERIODO: 1 NOVEMBRE 2008 - 31 AGOSTO 2011. APPROVAZIONE.

     Proposta dell'Assessore Saragnese
     di concerto con il Vicesindaco Dealessandri.

     Con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 (mecc. 9810686/55), esecutiva dal 4 gennaio 1999, la Città affidava ai sensi dell'allora vigente articolo 22, comma 3, lettera e) della Legge 142/1990, alla SATTI S.p.A. - Torinese Trasporti Intercomunali avente sede legale in Torino, corso Turati 19/6, i servizi di trasporto scolastico collettivi concessi a classi fruitrici delle opportunità educative e didattiche esterne organizzate durante l'anno scolastico e il periodo estivo, oltre ad alcuni altri servizi aventi caratteristiche particolari, comunque connessi all'attività scolastica e non compresi fra quelli erogati dall'ATM, alla quale, con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 luglio 1998 (mecc. 9804583/55) esecutiva dal 20 luglio 1998, l'Amministrazione comunale aveva già provveduto ad affidare, a partire dal biennio 1998/ 2000, la gestione integrata del servizio di trasporti scolastici e socio assistenziali di soggetti svantaggiati e non, dando in tal modo attuazione al progetto di razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico.
     Con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 maggio 2000 (mecc. 2000 03332/64), esecutiva dal 30 maggio 2000, la Città approvava ai sensi dell'articolo 2501 Codice Civile e dell'articolo 17, commi 51 - 57, della Legge 15 maggio 1997 n. 127, la trasformazione dell'Azienda Speciale "Azienda Torinese Mobilità" - ATM - in ATM S.p.A., denominata "Azienda Torinese Mobilità S.p.A.", a totale controllo pubblico locale.
     Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 7 ottobre 2002 (mecc. 2002 05961/064), esecutiva dal 21 ottobre 2002, veniva approvata la fusione delle Società ATM TORINO S.p.A. e SATTI S.p.A., e veniva costituita in data 23 dicembre 2003 la Società per Azioni denominata GTT S.p.A."GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.".
     Nel periodo precedente la fusione, con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 ottobre 2000 (mecc. 2000 08303/007), esecutiva dal 23 ottobre 2000, la Città affidava alla SATTI S.p.A. i servizi di trasporto scolastico relativi ad attività didattiche esterne e vari, per il periodo dal 1 novembre 2000 al 31 agosto 2005, ed il relativo contratto di servizio veniva stipulato in data 31 ottobre 2000 con SATTI S.p.A. medesima, (oggi GTT S.p.A.). Tale contratto veniva in seguito prorogato con deliberazione della Giunta Comunale del 5 luglio 2005 (mecc. 2005 05374/007) fino alla data del 31 dicembre 2005.
     Considerato infatti che la scadenza prevista dal citato contratto sopra indicato era il 31 agosto 2005, mentre il contratto in essere con l'ex ATM, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2000 (mecc. 2000 11586/064) esecutiva dal 1° gennaio 2001, inerente la gestione integrata del servizio di trasporto a favore dei disabili, dei trasporti scolastici e socio-assistenziali, scadeva in data 31 dicembre 2005, si rendeva necessario dilazionare la scadenza del contratto in essere con la ex SATTI S.p.A. fino al 31 dicembre 2005, alle condizioni vigenti, portando in tal modo ad unità i due contratti gestiti da un unico soggetto derivante dalla citata fusione.
     In seguito il citato contratto di servizio veniva ulteriormente prorogato con deliberazione della Giunta Comunale in data 11 novembre 2005 (mecc. 2005 09411/064), esecutiva dal 28 novembre 2005. Con tale deliberazione la Città provvedeva ad approvare la proroga dal 1 gennaio 2006 fino al 30 giugno 2008 del sopra citato contratto di servizio per la gestione integrata trasporto disabili, scolastici ed assistenziali, includendovi anche il servizio trasporti scolastici relativi ad attività didattiche esterne, inizialmente stipulato con SATTI S.p.A. cui era subentrata GTT S.p.A. in forza dell'articolo 2504 bis del Codice Civile.
     La proroga ora illustrata veniva effettuata sotto la vigenza della Legge comunitaria 2005 (Legge 18 aprile 2005 n. 62), che conteneva uno specifico articolo dedicato alla proroga di contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 113 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Nello specifico si trattava dell'articolo 23, comma 3, il quale stabiliva che i suddetti contratti potevano essere prorogati per una sola volta per un periodo di tempo non superiore alla metà della originaria durata contrattuale, a condizione che venisse concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento.
     Infatti, occorre ricordare che secondo la normativa vigente in materia e la relativa interpretazione riferita alla distinzione tra servizi aventi rilevanza economica di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e servizi privi di rilevanza economica di cui all'articolo 113 bis, che in precedenza era stato dichiarato illegittimo con sentenza 13 - 27 luglio 2004, n. 272 della Corte Costituzionale, il servizio relativo al trasporto disabili sembrava rientrare nella disciplina della seconda ipotesi per la quale si era creato un vuoto normativo.
     In seguito, il mutato quadro normativo consentiva la possibilità di effettuare ulteriori proroghe, tenuto conto che il comma 3 dell'articolo 23 citato veniva abrogato dalla Legge 6 febbraio 2007, n. 13 e, quindi, cadevano le condizioni che avevano giustificato la proroga per una sola volta a determinate condizioni.
     Alla luce di quanto appena indicato, è intervenuta un'ulteriore proroga dell'affidamento del servizio inerente sia la gestione integrata del trasporto disabili, scolastici ed assistenziali, e del servizio di taxi e minibus attrezzati, sia il servizio di trasporto scolastico dei normodotati relativo ad attività didattiche esterne.
     Nello specifico, con deliberazione della Giunta Comunale in data 4 giugno 2008 (mecc. 2008 03203/064), la Città ha previsto la proroga dell'affidamento del servizio inerente la gestione integrata del trasporto disabili in ambito scolastico ed assistenziale, e del servizio di taxi e minibus attrezzati sopra citato, alle medesime condizioni attualmente vigenti, in capo al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - GTT S.p.A. - per il periodo intercorrente dal 1 luglio 2008 al 31 agosto 2009, mentre per il servizio di trasporto scolastico dei normodotati relativo ad attività didattiche esterne, si è limitata la durata della proroga dell'affidamento al periodo decorrente dal 1 luglio 2008 al 31 agosto 2008, nelle more dell'approvazione del relativo specifico contratto di servizio.
     Con successiva deliberazione di Giunta Comunale del 22 luglio 2008 n. mecc. 200804724/064, esecutiva dal 5 agosto 2008, l'affidamento del servizio di trasporto dei normodotati è stato ulteriormente prorogato dal 1 settembre 2008 fino al 30 novembre 2008 e comunque fino all'approvazione del relativo specifico contratto di servizio.
     Infatti, stante la particolarità del servizio erogato, che lo diversifica dai servizi relativi al trasporto disabili in ambito scolastico ed assistenziale, sia per il contenuto che per le modalità ed i mezzi di trasporto utilizzati, si ravvisa la necessità di prevedere un apposito contratto di servizio.
     L'approssimarsi della scadenza della proroga pone dunque nuovamente la Città di fronte alla scelta della modalità di affidamento del servizio in esame, da giustificare in termini di convenienza economica e di legittimità.
     Sotto il primo aspetto, l'affidamento dei predetti servizi di trasporto alla SATTI S.p.A. - ora GTT S.p.A. - ha determinato una condizione generale di convenienza economica che associata ad una razionalizzazione della gestione e alla conseguente semplificazione delle procedure amministrative ha condotto ad un'effettiva razionalizzazione dei servizi affidati con il conseguente ottenimento di ottimi risultati sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo riducendo, altresì, i tempi intercorrenti tra la programmazione delle attività e l'effettiva erogazione dei servizi in un rapporto di stretta e valida collaborazione con gli uffici preposti.
     Sotto il secondo aspetto, recente giurisprudenza supporta e conferma la legittimità della scelta di un Comune di affidare il servizio trasporto scolastico con il metodo del c.d. "in house providing" ad una società a capitale interamente pubblico.
     Nello specifico, trattasi della sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 novembre 2004 n. 7636, la quale afferma che il servizio di trasporto scolastico, poiché persegue delle finalità sociali, deve essere qualificato come un servizio pubblico locale.

     Il servizio di trasporto scolastico, sebbene non venga svolto a favore di una collettività indifferenziata, senza un corrispettivo pagato dagli utenti, deve essere qualificato come servizio pubblico locale a causa delle finalità sociali che, con questo, si realizzano. Pertanto, l'Amministrazione comunale può decidere la gestione di tale servizio mediante affidamento diretto ad un ente strumentale di un Comune.
     La scelta di realizzare la gestione del servizio di trasporto scolastico mediante l'affidamento diretto ad una società a totale partecipazione pubblica, che svolga la maggior parte dell'attività con l'ente pubblico che la controlla e su cui l'ente stesso eserciti il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, risponde ad una legittima modalità organizzativa dell'Amministrazione comunale, la quale, avvalendosi di un soggetto che fa parte della medesima struttura amministrativa (c. d. delegazione interorganica), non viola la normativa comunitaria (e il principio della concorrenza, che la ispira).
     Sulla base delle suesposte argomentazioni, deve pertanto ritenersi che il servizio in esame può essere affidato a GTT S.p.A., società a capitale interamente pubblico, con il metodo "in house providing", verificandosi, nel caso di specie, le condizioni che giustificano tale metodo, ovvero che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
     Pertanto, ad oggi, con l'approssimarsi della conclusione del periodo di proroga sopra illustrato, per le ragioni suesposte e considerato il buon esito del precedente affidamento, l'Amministrazione comunale ritiene di continuare ad avvalersi, per la gestione dei predetti servizi di trasporto di GTT S.p.A. che, essendo società a capitale integralmente comunale, può ricevere l'affidamento dell'esercizio di tale servizio pubblico al di fuori di procedure concorsuali conformemente all'articolo 113, comma 5, lettera c, del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni.
     Il contratto di servizio, con validità dal 1 novembre 2008 fino al 31 agosto 2011, disciplina la gestione del servizio di trasporto e, ove previsto, di accompagnamento, durante l'anno scolastico come da calendario regionale, degli utenti normodotati iscritti ai nidi e scuole d'infanzia, a scuole primarie e secondarie di 1° grado, al fine di garantire la frequenza scolastica secondo i criteri definiti dall'Amministrazione comunale e la partecipazione ad attività didattiche presso i Laboratori Territoriali e ad attività didattiche o varie iniziative che l'Amministrazione intenderà autorizzare. Il contratto disciplina inoltre il servizio di trasporto per le uscite didattiche, durante il periodo estivo, degli iscritti alle scuole d'infanzia e ai Centri Estivi presso le scuole primarie.
     L'affidamento comporta l'esecuzione da parte della società GTT S.p.A. delle predette attività, secondo quanto descritto e definito nel piano di servizio allegato allo schema del presente contratto, che contiene anche l'elenco dei prezzi unitari (tabelle a e b).
     Il corrispettivo del servizio è definito nel piano di servizio allegato, sopra citato e nelle relative tabelle.
     Il contratto prevede la rivalutazione annuale di tutti i compensi economici, a partire dalla scadenza del termine del primo anno di servizio, sulla base dell'indice FOI ISTAT dei costi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - Capitolo Trasporti, riferito all'anno precedente considerando la variazione del mese di ottobre rispetto al mese di ottobre precedente. Il pagamento di quanto dovuto dalla Città verrà effettuato mensilmente, a seguito della verifica dei rendiconti riepilogativi contenenti gli estremi dei servizi, da consegnare con cadenza mensile.
     L'onere complessivo prevedibile per tutto il periodo indicato ammonta ad Euro 1.563.350,00 oltre IVA.
     Si evidenzia infine che:
-     in data 10 luglio 2008 prot. 17581/044 veniva richiesto parere preventivo sulla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 80 del Regolamento del Consiglio Comunale, dell'articolo 3, comma 1 dello Statuto dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali, e del punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 (mecc. 2003 02410/002);
-     la documentazione trasmessa veniva integrata con i documenti inviati in data 8 settembre 2008 prot. 20163/044;
-     nella seduta del giorno 11 settembre 2008 la Commissione Amministratrice dell'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali provvedeva a rendere parere sulla deliberazione con esito favorevole ed in data 16 settembre 2008 con nota prot. n. 124 l'Agenzia medesima trasmetteva il parere alla Città (all. 2 - n. );
-     la presente deliberazione e relativo allegato recepiscono in pieno il parere espresso in data 11 settembre 2008 dall'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino;
-     detto parere stabilisce "peraltro pare doversi concludere che l'affidamento in esame possa ritenersi compreso nell'ambito di applicazione del comma 12 del citato articolo 23-bis Legge 133/2008, ai sensi del quale "Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (ovvero 22 agosto 2008).";
-      la presente deliberazione viene dunque assunta in conformità di quanto previsto dall'articolo 23 bis comma 12 della Legge 133/2008 poiché la presente procedura di affidamento è stata avviata prima della data di entrata in vigore di tale legge; infatti in data 8 luglio 2008 la Giunta Comunale provvedeva già ad approvare il presente schema di deliberazione e relativo allegato mentre la società GTT provvedeva anch'essa all'approvazione dello schema di contratto di servizio nel C.d.A. del 21 luglio 2008.
     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
     Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
     favorevole sulla regolarità tecnica;
     favorevole sulla regolarità contabile;
     Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)     di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, integralmente qui richiamate, l'affidamento del servizio inerente l'erogazione del servizio di trasporto scolastico per normodotati, per il periodo intercorrente dal 1 novembre 2008 - 31 agosto 2011 a favore di GTT S.p.A. ai sensi dell'articolo 113 comma 5 lettera c);

2)     di approvare l'allegato contratto di servizio (all. 1 bis - n. ) tra la Città di Torino e GTT S.p.A. avente ad oggetto il servizio di trasporto scolastico per normodotati, con validità dal 1 novembre 2008 al 31 agosto 2011, per la gestione del quale è prevista una spesa massima complessiva pari ad Euro 1.563.350,00 oltre IVA 10% pari a Euro 156.335,00, per un totale di Euro 1.719.685,00 per tutto il periodo;

3)     di demandare a successive determinazioni dirigenziali il perfezionamento degli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della presente deliberazione;

4)     di autorizzare il legale rappresentante della Città a sottoscrivere il contratto, apportando eventuali modifiche non sostanziali;

5)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4°comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.


CONTRATTO TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA SOCIETÀ GTT S.p.A.
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale, tra -
l'ente locale (di seguito denominato ...........), con sede in ............., ..................., codice fiscale ....................., in questo atto rappresentata dal dottor ......................, nato a .............. il ..............., domiciliato per la carica in ............., presso ..........., il quale sottoscrive il presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente ..............., tale nominato dal Sindaco con provvedimento in data ........ prot. n. .... e ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 19, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del ..........................................., .................... quale deliberazione, omessi gli allegati, dichiarando le parti di ben conoscerli in ogni loro parte, impegnandosi ad osservarli e a farli osservare, e determinazioni si allegano alla presente scrittura privata, rispettivamente, sotto le lettere "...", "..." e "...",
e ................ Società per Azioni - (nel seguito denominata ........S.p.A.), con sede in .............., ..................., iscritta nel Registro delle Imprese di ............ al n. ....... (REA n. .............), codice fiscale......................, in questo atto rappresentata dal dott.........., nato ..................il ...................., dirigente, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore delegato e/o Direttore generale della suddetta società e, pertanto, in legale rappresentanza della stessa, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data ......, verbale n. ......
premesso che:
-     la società GTT S.p.A., nata a seguito dell'unificazione dell'ex A.T.M. e ex SATTI , di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 7 ottobre 2002 (mecc. 2002 05961/64), sulla base del contratto di servizio stipulato con la SATTI S.p.A. approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 9 ottobre 2000 (mecc. 2000 08303/07) esecutiva dal 23 ottobre 2000, già prorogato con la deliberazione Giunta Comunale del 5 luglio 2005 (mecc. 2005 05374/007) esecutiva dal 22 luglio 2005 e ulteriormente prorogato con deliberazione Giunta Comunale (mecc. 2005 09411/064) dell'11 novembre 2005 esecutiva in data 28 novembre 2005 fino al 30 giugno 2008, fino a tale ultima data svolge i servizi di trasporto scolastico per normodotati e attività didattiche per conto della Divisione Servizi Educativi della Città di Torino;
-     il servizio è sempre stato svolto con livelli di qualità soddisfacenti;
-     si ritiene opportuno provvedere ad un nuovo affidamento del servizio a GTT S.p.A..
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Oggetto

2.1)     La Città affida alla società GTT S.p.A. la gestione:
a)     del servizio di trasporto e, ove previsto, di accompagnamento, durante l'anno scolastico come da calendario regionale, degli utenti normodotati iscritti ai nidi e scuole d'infanzia, a scuole primarie e secondarie di primo grado al fine di garantire la frequenza scolastica (secondo i criteri definiti dall'Amministrazione Comunale) e per la partecipazione ad attività didattiche presso i Laboratori TerritoriaIi e ad attività didattiche o varie iniziative che l'Amministrazione intenderà autorizzare;
b)     del servizio di trasporto, durante il periodo estivo, degli iscritti alle scuole d'infanzia, e ai Centri Estivi presso le scuole primarie per le uscite didattiche.
L'affidamento comporta da parte della società GTT l'esecuzione delle predette attività, secondo quanto descritto e definito nel piano di servizio allegato (all. n. 1) allo schema del presente contratto, che contiene anche l'elenco dei prezzi unitari (all. n. 1 tab a e b).

Articolo 3 - Durata

3.1)     Il presente contratto ha validità dal 1/11/2008 fino al 31/08/2011.
3.2)     Alla fine di ogni anno le parti potranno rivedere le specifiche di intervento.

Articolo 4 - Rinnovo

4.1)     Al termine del periodo di validità, il contratto potrà essere rinnovato in accordo tra le parti.

Articolo 5 - Responsabilità d'esercizio

5.1)     GTT S.p.A. è tenuta ad individuare il responsabile d'esercizio ai sensi dei D.P.R. 753/1980.
5.2)     Il nominativo di tale responsabile deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale all'atto della stipula del contratto di servizio e comunque prima dell'avvio del servizio, come pure devono essere comunicate tempestivamente nuove designazioni a tale ruolo.

Articolo 6 - Obblighi del gestore

6.1)     La società GTT garantisce l'esecuzione del servizio secondo le specifiche del piano di servizio allegato, con un livello di qualità adeguato alle esigenze pubbliche.
6.2)     Per effetto del presente contratto la società assume ogni responsabilità civile e amministrativa manlevando espressamente il Comune di Torino da eventuali danni a trasportati e comunque a tutti i terzi nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto di servizio effettuate dalla società o per conto o su incarico della stessa.
6.3)     A tale fine la società GTT deve stipulare idonee polizze assicurative da trasmettere alla Città prima dell'inizio della prestazione dei servizi oggetto del contratto.
6.4)     In caso di appalto la società GTT inserisce nei capitolati l'obbligo per gli appaltatori di assicurarsi per la RCA e contro i danni verso terzi trasportati.
6.5)     La società GTT dovrà garantire che i mezzi utilizzati per i servizi oggetto del presente contratto siano dotati di aria condizionata, si trovino in buone condizioni di meccanica, carrozzeria e areazione e siano idonei allo specifico uso a cui dovranno essere destinati, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, in regola con tutte le disposizioni legislative vigenti in materia o che saranno emanate nel corso del contratto, con specifico riferimento alla tipologia di utenza da trasportare.
6.6)     Con riferimento agli specifici obblighi a carico di GTT S.p.A. si rinvia all'allegato piano di servizio.
6.7)     La società GTT S.p.A. è obbligata a emanare la carta della qualità dei servizi ai sensi articolo 2, comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6.8)     Fermo restando che la GTT S.p.A. provvede direttamente alla gestione dei reclami, ogni reclamo direttamente pervenuto a GTT S.p.A. deve essere trasmesso alla Città e all'Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino entro 24 ore dalla sua presentazione. La Città comunica altresì senza indugio alla GTT S.p.A. i reclami che siano presentati direttamente al Comune o all'Agenzia o dei quali comunque essi abbiano avuto in qualunque modo notizia.
E' altresì obbligo della GTT S.p.A. informare la Città e l'Agenzia per i servizi pubblici del Comune di Torino delle vicende successive al reclamo e di tempi, modalità e contenuti della loro definizione.

Articolo 7 - Obblighi della Città

7.1)     La Città garantisce quanto necessario allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con le modalità e le tempistiche descritte nell'allegato piano di servizio.
7.2)     Ai fini di un'attiva collaborazione tra le parti, nella figura del Dirigente del Settore competente della Divisione Servizi Educativi o suo delegato e del responsabile designato da GTT S.p.A., si incontrano periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, al fine di realizzare un confronto sulle modalità operative del servizio.
7.3)     La Città comunica entro 15 giorni dall'inizio del servizio alla società GTT i nominativi dei componenti dell'Organo di Vigilanza e Controllo di cui al successivo articolo 19.
7.4)     La Città garantisce il controllo in merito all'adozione della carta della qualità dei servizi, nonché in merito alla sua conformità al disposto della articolo 2, comma 461 della Legge n. 244/2007.
7.5)     La Città svolge, sotto la propria diretta responsabilità, un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.

Articolo 8 - Corrispettivo del servizio

8.1)     Il corrispettivo del servizio è definito nel piano di servizio allegato e nelle relative tabelle; ogni anno, sulla base della propria disponibilità finanziaria e delle previsioni dei servizi necessari, la Divisione Servizi Educativi approverà la relativa spesa dandone comunicazione al GTT S.p.A..
8.2)     Tutti i compensi economici saranno rivalutati annualmente, a partire dalla scadenza del termine del primo anno di servizio, sulla base dell'indice FOI ISTAT dei costi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - Capitolo Trasporti, riferito all'anno precedente considerando la variazione del mese di ottobre rispetto al mese di ottobre precedente.

Articolo 9 - Scadenze per il pagamento del corrispettivo

9.1)     Il pagamento di quanto dovuto dalla Città verrà effettuato mensilmente, a seguito della verifica dei rendiconti riepilogativi contenenti gli estremi dei servizi, da consegnare con cadenza mensile; le fatture dovranno riportare, con riferimento ai trasporti e all'accompagnamento, gli importi suddivisi.
9.2)     Le fatture verranno liquidate dalla Città entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura; eventuali interessi di mora sui ritardati pagamenti potranno essere riconosciuti nella misura prevista dal tasso legale di interesse.

Articolo - 10 - Carta dei Servizi

10.1)     La società è obbligata è redigere ed aggiornare periodicamente la Carta dei servizi in osservanza a quanto previsto dalle disposizioni in materia e in particolare nel pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007.
10.2)     La Carta dei servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dalla società GTT., le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
10.3)     Ai fini dell'emanazione della Carta della qualità dei servizi la Società, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga ad effettuare, nonché a finanziare le seguenti attività:
-     consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
-     verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
-     sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi svolto sotto la diretta responsabilità della Città, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.
10.4)     Il finanziamento posto a carico della Società per le attività sopra menzionate verrà disciplinato in sede di apposito successivo regolamento
10.5)     La società, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
10.6)     La società GTT è tenuta al rispetto della Carta dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.
10.7)     La Carta dei Servizi deve essere redatta, previo parere preventivo dell'Amministrazione Comunale, e trasmessa all'Amministrazione Comunale entro 120 giorni dalla data di inizio del servizio.

Articolo 11 - Continuità del Servizio

11.1)     L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.
11.2)     La Società GTT è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per l'utenza.
11.3)     Restano a carico della società GTT gli eventuali costi derivanti dall'interruzione o dalla sospensione e l'eventuale responsabilità verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.
11.4)     Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, la società GTT deve dare immediata comunicazione alla Città , precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. Alla Città è data facoltà di chiedere chiarimenti e rifornire suggerimenti che la GTT è obbligata a seguire, salvo che per motivate ragioni da riferire all'Amministrazione intenda discostarsene.
11.5)     La Società GTT non può dar corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio come conseguenza ad un inadempimento della Città ovvero in pendenza di controversia tra le parti.
11.6)     L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dalla Città.

Articolo 12 - Subaffidamento e modalità

12.1)     La Società GTT, nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica e in particolare del D.Lgs. n. 163/2006, potrà avvalersi di supporti esterni (imprese appaltatrici, consulenti, ecc.), ferma restando la sua attività di coordinamento, di pianificazione, di verifica dei lavori svolti e di controllo dell'attività e fermo restando che la medesima rimane unica responsabile nei confronti della Città, previa comunicazione e ed autorizzazione dello stesso.

Articolo 13 - Relazione tecnico-finanziaria

13.1)     La società GTT deve presentare entro il 30 aprile di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione tecnico - finanziaria riferita espressamente al servizio oggetto del contratto.
13.2)     La relazione dovrà contenere una parte economica, che riassuma tutti i costi affrontati per lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi ai mezzi utilizzati, personale, ecc., nonché il rendiconto sull'operatività del servizio reso con il dettaglio e la valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio eventualmente ricevute.

Articolo 14 - Obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione del servizio

14.1)     La società GTT si impegna a gestire il servizio secondo criteri di efficienza ed efficacia, al fine di garantire l'ottimizzazione dello stesso.
14.2)     La Città potrà indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio concordandoli con la società GTT nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 7.2).

Articolo 15 - Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto

15.1)     D'accordo tra le parti potranno essere apportate modifiche scritte alla specifica dei servizi. Tali modifiche non comportano modificazione del contratto.

Articolo 16 - Modalità di revisione del contratto

16.1)     Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato alla società GTT o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo.
16.2)     Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dell'affidamento del servizio di cui al presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.
Articolo 17 - Obbligo di applicazione dei ccnl nazionali

17.1)     Nei confronti dei propri dipendenti la società GTT si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.

Articolo 18 - Obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro

18.1)     La società GTT si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 19 - Controllo e Vigilanza

19.1)     La società GTT dispone controlli periodici sulla regolare esecuzione del servizio fornendone report almeno semestrale alla Divisione Servizi Educativi nonché all'Agenzia Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino, anche al fine del miglioramento del servizio.
19.2)     Al fine di garantire il controllo da parte della Città la società GTT collabora fornendo anche all'Agenzia Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino, le informazioni necessarie.
19.3)     La Città provvede agli opportuni controlli con particolare riferimento alla qualità del servizio erogato e al rispetto da parte della società GTT degli obblighi derivanti dal presente contratto di servizio, avvalendosi in particolare di apposito Organo di Vigilanza e Controllo composto almeno dal Dirigente del Settore competente (o da funzionario delegato) e dal responsabile dell'Ufficio Trasporti della Divisione Servizi Educativi, nonché dell'Agenzia Servizi Pubblici Locali del Comune di Torino.
19.4)     È istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra la Città, il gestore del servizio, le Associazioni dei consumatori e l'Agenzia dei servizi pubblici locali del Comune di Torino nella quale si relazioni in merito ai reclami, nonché alle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

Articolo 20 - Penalità

20.1)     Si definiscono qui di seguito le seguenti tipologie di interventi:
a)     l'intervento è considerato "mancato" quando non è stato effettuato in tutto o in parte il servizio programmato;
b)     l'intervento è considerato "ritardato" quando non è stato rispettato, con tolleranza di 5 minuti, l'orario previsto per il servizio;
c)     l'intervento è considerato "non conforme":
-     quando non è stata rispettata la programmazione,
-     quando è stato utilizzato un veicolo non idoneo (per capienza o perché in cattive condizioni di meccanica, di carrozzeria, di areazione o di pulizia, ecc),
-     quando non è presente il personale di accompagnamento ove previsto;
-     in caso di non corretto comportamento da parte del personale della Società operante a bordo,
-     in caso di presenza a bordo di persone estranee al servizio;
-     in ogni altra situazione in cui il servizio viene prestato in condizioni qualitative non adeguate e/o senza rispettare le clausole previste nel presente contratto.
20.2)     Il Dirigente del Settore competente della Divisione Servizi Educativi provvede sulla base di quanto sopra definito ad applicare le seguenti penali, in relazione alla gravità delle infrazioni e al costo del servizio richiesto:
1.     in caso di intervento "mancato" totale: da Euro 200,00 a Euro 600,00 ;
2.     in caso di intervento "mancato" parziale: da Euro 150,00 a Euro 300,00 ;
3.     in caso di intervento "ritardato": da Euro 70,00 a Euro 200,00;
4.     in caso di intervento "non conforme": da Euro 100,00 a Euro 600,00.
Inoltre verrà irrogata la sanzione di Euro 500,00 nel caso di violazione di quanto disposto nell'articolo 5 (mancata comunicazione del responsabile d'esercizio) e nell'articolo 13 (mancata presentazione della relazione tecnico-finanziaria). In caso di violazione di quanto disposto nell'articolo10 (mancata redazione e/o trasmissione della carta dei servizi) verrà irrogata la sanzione di Euro 1.000,00, elevata a Euro 2.000,00 nel caso di mancata redazione della carta di servizi, fermo restando quanto in seguito disposto in caso di reiterazione delle violazioni.
In caso di reiterazione delle inadempienze potranno essere applicate sanzioni di entità superiore, calcolate sempre in rapporto alla gravità dell'infrazione, fermo restando che l'amministrazione comunale potrà addivenire comunque alla risoluzione del contratto, ai sensi della vigente normativa.
20.3)     L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte della Città - equivalente se del caso a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 - entro 20 (venti) giorni dall'accertamento della mancata o tardiva effettuazione dei servizi, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si intende applicare.
20.4)     La società GTT nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della contestazione medesima potrà fornire controdeduzioni scritte.
20.5)     La penale verrà irrogata entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della contestazione medesima.
20.6)     In sede di confronto di cui all'articolo 7.2, le parti dovranno analizzare le cause che hanno originato le penali e stabilire le misure necessarie affinché vengano prevenuti ulteriori disservizi.
20.7)     L'importo complessivo delle penali applicate alla società per ogni stagione non potrà comunque essere superiore al 10% del corrispettivo dovuto per il servizio annuale.

Articolo 21 - Revoca dell'affidamento del servizio

21.1)     L'affidamento del servizio potrà essere revocato da parte della Città per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

Articolo 22 - Risoluzione bilaterale del Contratto

22.1)     Fuori dai casi previsti nel precedente articolo 21, il presente contratto si risolve qualora una delle parti abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
22.2)     La parte che intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata, con precisione ed entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.
22.3)     La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione di cui al comma 22.2).
22.4)     Qualora, a seguito dell'intimazione di cui al comma 22.2), la parte inadempiente non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e sempreché la Città parte intimante non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, la controparte può chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 23 - Applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto

23.1)     Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all'applicazione delle norme del codice civile.

Articolo 24 - Controversie

24.1)     Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al presente contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 25 - Spese contrattuali e di registrazione

25.1)     Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a totale carico della società GTT.