Divisione Patrimonio, Partecipate, Sistema Informativo
Settore Partecipazioni Aziendali
n. ord. 115
2008 03941/064
CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 LUGLIO 2008
(proposta dalla G.C. 1 luglio 2008)
OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO PRACATINAT IN SOCIETÁ CONSORTILE PER AZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 115 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 (T.U.EE.LL.) - AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE. APPROVAZIONE.
Proposta del Vicesindaco Dealessandri.
La nascita del complesso edilizio di
Pracatinat risale al 1926 su iniziativa di un comitato di persone che proponeva
la realizzazione di un sanatorio in alta montagna, alle cui spese di
costruzione decideva di partecipare il Senatore Giovanni Agnelli. Fra il 1926 e
il 1928 venivano così erette le due strutture definite "Sanatori
Popolari": una (l'edificio "Edoardo Agnelli"), destinata ai
degenti di sesso maschile e l'altra (l'edificio "Tina Nasi"), per il
reparto femminile.
Negli anni '70 la funzione ospedaliera del
complesso Pracatinat diminuiva progressivamente, fino a quando nel 1981 la
Legge Regionale n. 31 del 20 agosto 1981 disponeva, tra l'altro, lo svincolo di
destinazione dell'ospedale stesso dalle finalità sanitarie.
Nel 1982 l'edificio Edoardo Agnelli si
trasformava in Centro di Soggiorno e la gestione veniva affidata ad un
Consorzio (Consorzio per la gestione del Centro di Soggiorno Parco Orsiera -
Rocciavrè) composto da Provincia di Torino, Comuni di Torino e di Fenestrelle,
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca. Successivamente entravano a far
parte del Consorzio i Comuni di Pinerolo, Moncalieri, Asti e Rivoli.
Nel 1984 il Centro di Soggiorno assumeva le vesti
di Laboratorio Didattico sull'Ambiente con un'attività prevalentemente rivolta
al mondo della scuola; tale funzione educativa veniva rilevata dalla Regione
Piemonte che con propria Legge n. 39 del 30 luglio 1987 riconosceva al Centro
di Soggiorno Pracatinat la funzione prevalente di laboratorio didattico
sull'ambiente quale strumento per lo sviluppo di adeguati mezzi educativi,
formativi e didattici finalizzati all'educazione all'ambiente dei giovani, alla
formazione ed all'aggiornamento dei docenti sulla didattica dell'ambiente,
nonché per iniziative culturali, formative e scientifiche inerenti all'ambiente
ed alla sua tutela.
Il Consorzio per la gestione del Centro di
Soggiorno Pracatinat è stato successivamente trasformato ai sensi dell'articolo
25 della Legge 142/1990.
L'adesione della Città di Torino al Consorzio,
per una quota pari al 51 %, veniva approvata con deliberazione del Commissario
Straordinario in data 15 gennaio 1993 (mecc. 9300485/07), esecutiva dal 12
febbraio 1993, con cui venivano, altresì, approvati i testi della Convenzione e
dello Statuto del Consorzio, appositamente predisposti ai sensi degli articoli
24 e 25 della predetta Legge 142/1990 (oggi, articoli 30 e 31 D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).
A tale ultimo riguardo è opportuno rilevare che
l'articolo 34 dello Statuto del Consorzio precisava che "1. Il nuovo
Consorzio subentra al "Consorzio per la gestione del Centro di Soggiorno
Pracatinat", istituito con deliberazione della Giunta Regionale del
Piemonte n. 77-16851 del 22 giugno 1982, in applicazione dell'articolo 60 della
Legge 8 giugno 90 n. 142".
Nel 1996 si avviava la ristrutturazione
dell'edificio "Tina Nasi" che apriva nel 1999 con la denominazione di
"Laboratorio per una società sostenibile": il Consorzio si proponeva
come ente strumentale per le politiche dei partner pubblici nella
progettazione, formazione, produzione culturale e accompagnamento di processi
di sviluppo locale sostenibile.
Con il D.M. 177/2000 il Consorzio Pracatinat
veniva inserito nell'elenco del Ministero della Pubblica Istruzione degli Enti
accreditati per la formazione del personale della Scuola e, nel 2004, veniva
siglato un Protocollo d'Intesa con la Direzione Regionale del Ministero
finalizzato allo sviluppo di politiche comuni in materia di educazione
ambientale, formazione dei docenti e ricerca.
Il complesso di Pracatinat consta dunque di due
edifici - insieme, al tempo stesso, albergo e laboratorio - con un unico
progetto che li racchiude, in sviluppo permanente.
La prima struttura, l'edificio originariamente
denominato "Edoardo Agnelli", come Laboratorio propone servizi
culturali inerenti l'educazione ambientale e la formazione orientate alla
sostenibilità, diversificati per tipologia e durata in rapporto all'ordine di
scuola e alle esigenze dell'utenza, dalla scuola dell'infanzia all'università.
L'offerta del Laboratorio è ampliata da proposte formative rivolte a docenti,
organizzazioni scolastiche ed operatori del settore, progettate e gestite in
proprio o in collaborazione con partner riconosciuti a livello nazionale.
Il periodo estivo è caratterizzato da soggiorni
di vacanza per gruppi di bambini e giovani provenienti dall'Italia e
dall'estero su programmi a sfondo naturalistico, culturale, sportivo e di
benessere nel contesto ambientale (fisico e relazionale).
La seconda struttura, l'edificio originariamente
denominato "Tina Nasi", ha oggi la funzione di luogo privilegiato per
ricerche, studi e riflessioni sui temi della sostenibilità ambientale, sociale
e territoriale. Grazie a questo nuovo Laboratorio e alle varie partnership
scientifiche (Università e Politecnico di Torino, IRRE - Piemonte) e
istituzionali, sono state implementate iniziative culturali, formative,
educative e di ricerca in grado di costituire un centro pilota regionale e
nazionale in rapporto ai problemi dell'educazione, della formazione, della
sostenibilità e della progettazione sociale e culturale. Negli ultimi dieci
anni di funzionamento del Consorzio Pracatinat sono avvenuti rilevanti
trasformazioni sia interne al Consorzio stesso, come la progressiva
ristrutturazione dell'edificio Nasi e l'avvio di progettazioni sociali e
ambientali, che esterne: tra queste i cambiamenti avvenuti nella scuola e nella
società che hanno richiesto un continuo adeguamento dei servizi prodotti.
Pracatinat si offre come supporto ed aiuto alle
istituzioni e ad organizzazioni di ogni genere che, per le proprie finalità
politiche ed educative, hanno un particolare interesse per il bene pubblico;
infatti da più di vent'anni, il Consorzio Pracatinat progetta e propone
attività culturali, educative, formative e turistico-sociali.
Il Consorzio ha costruito nel tempo proposte di
soggiorno di qualità riconosciute a livello regionale, nazionale e
internazionale, nei campi dell'educazione, del turismo, dello sport e della
formazione, coniugando l'ospitalità e l'organizzazione con la cura del senso
dell'esperienza.
La mission originaria del Consorzio - la gestione
di un Centro di Soggiorno, principalmente per le "utenze" degli enti
consorziati - ha subito importanti trasformazioni per la progressiva
diversificazione delle funzioni e dei servizi richiesti nonché per il
patrimonio edilizio ora utilizzato. Tale situazione si è venuta a creare
progressivamente, grazie a necessità, disponibilità e opportunità diverse; a
questo punto, e già da alcuni anni, è richiesta una vera e propria politica di
sviluppo, promossa e concertata con gli enti consorziati.
L'esistenza del Consorzio per le sue origini e
per come si è sviluppato nel tempo è connessa all'interesse di mantenere in
vita una struttura di "valore pubblico" e che produce un "valore
pubblico", che è utile a chi ne usufruisce perché produce servizi
(alberghieri e culturali) integrati e di qualità nel rispetto del superiore interesse
all'educazione, formazione, sostenibilità e progettazione sociale e culturale,
volti a promuovere significativi cambiamenti attraverso azioni integrate
sostenibili e durevoli di trasformazione del territorio.
In questa prospettiva, l'Assemblea del Consorzio
Pracatinat, sin dalla seduta del 3 giugno 2004, rilevava la necessità di
avviare alcune operazioni necessarie per lo sviluppo del Consorzio, tra cui la
trasformazione della struttura societaria del Consorzio stesso ed in
particolare:
- la necessità di rivedere lo Statuto del
Consorzio, individuando anche la più opportuna forma societaria da assumere per
rendere lo stesso più idoneo alle mutate caratteristiche del contesto
complessivo;
- la necessità di rivedere il rapporto con il Comune
di Fenestrelle, in particolare in relazione al contratto di usufrutto degli
immobili (concessi in usufrutto al Consorzio, con atto del 30 aprile 1996, fino
al 31 dicembre 2008 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2011), al
fine di garantire, con un passaggio di proprietà al Consorzio, una
capitalizzazione indispensabile per poter attivare ampie politiche di sviluppo;
- la possibilità di prevedere l'ingresso di nuovi
partner nel Consorzio, prima tra tutti la Regione Piemonte.
L'assemblea del Consorzio del 22 dicembre 2005
avente per oggetto "Informativa sulla trattativa tra Comune di Fenestrelle
e Consorzio Pracatinat in merito all'acquisizione degli immobili. Proposta
all'assemblea" autorizzava il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione,
di concerto con il Comune di Fenestrelle, ad attivare le complesse procedure
necessarie per addivenire alla definizione puntuale degli accordi ed alla
trasformazione della società dall'attuale forma consortile, attivando gli
strumenti opportuni, in particolare prevedendo la costituzione di un tavolo
tecnico-politico composto sia da rappresentanti degli enti consorziati che da
rappresentanti del Consorzio Pracatinat.
Nella stessa seduta, l'Assemblea richiedeva,
relativamente alla definizione della nuova forma societaria da adottare, la
convocazione di un'Assemblea finalizzata a definire la forma giuridica che la
costituenda società avrebbe dovuto assumere, anche in funzione dell'indicazione
fornita dalla Regione Piemonte in merito alla richiesta avuta di valutare la
possibilità di partecipazione al capitale della nuova società, indicando
altresì se la stessa avrebbe dovuto mantenersi completamente pubblica o meno,
in virtù del ruolo istitutivo della Regione nei confronti del Consorzio e delle
sue attività espresso con norme regionali legislative e di indirizzo quali:
Legge Regionale n. 31/1981, DGR n. 77-16851/1982 e Legge Regionale n. 39/1987.
Nella stessa adunanza il Presidente del Consiglio
d'Amministrazione procedeva inoltre ad illustrare una relazione in merito al
conferimento degli immobili concessi in usufrutto al consorzio Pracatinat dalla
quale si evinceva che, su mandato dell'Assemblea del 3 giugno 2004, era stata
avviata una trattativa con il Comune di Fenestrelle al fine di verificare la
disponibilità da parte dello stesso a conferire al Consorzio e/o alla società
dallo stesso eventualmente derivante, gli immobili concessi in usufrutto.
Sul punto occorre rilevare che l'attuale
titolarità giuridica del complesso ha comportato ostacoli ad ipotesi di
sviluppo possibili: infatti, da un canto, la costituzione del diritto di
usufrutto a favore del Consorzio di Pracatinat relativamente al complesso
edilizio non attribuisce alcuna competenza sulla parte immobiliare né sugli
investimenti; d'altro canto, anche la nuda proprietà in capo al Comune di
Fenestrelle non comporta vantaggi per il Comune medesimo dal momento che non ha
la gestione dell'immobile.
Il Consiglio di Amministrazione, con
deliberazione n. 2 del 1 febbraio 2006, condivideva le linee di lavoro avviate
in merito alla procedura di acquisizione degli immobili e della trasformazione
societaria a seguito degli indirizzi espressi dall'assemblea del 22 dicembre
2005.
In particolare da detta deliberazione emergeva:
- l'approvazione da parte del Comune di
Fenestrelle, con deliberazione n. 2 del 24 gennaio 2006, della trasformazione
del Consorzio Pracatinat in Società consortile per Azioni;
- la necessità di provvedere alla rideterminazione
della rendita catastale degli immobili, in modo tale da poter determinare il
valore dell'immobile che il Comune di Fenestrelle avrebbe conferito;
- l'opportunità di operare la scelta della forma
societaria cui conferire gli immobili a cui sarebbe seguita una perizia ex
articolo 2343 Codice Civile;
- la necessità di definire nuovo statuto sociale e
nuovi patti parasociali.
Successivamente, l'Assemblea dei soci consorziati
convocata per il giorno 28 giugno 2006 per discutere e deliberare in merito
allo sviluppo delle procedure per l'acquisizione degli immobili e
trasformazione societaria prendeva atto che al fine di realizzare l'operazione
di trasformazione societaria e dell'acquisizione degli immobili fosse
necessario attuare la cessione dell'immobile da parte del Comune di Fenestrelle
al Consorzio con il sorgere di un credito da conferirsi dal predetto Comune in
sede del previsto aumento di capitale da effettuarsi post-trasformazione del
Consorzio.
Il Presidente del Consorzio, nella predetta
seduta del 28 giugno 2006, comunicava ai soci che con lettera dell'8 giugno
2006 la Regione Piemonte manifestava il proprio interesse alla partecipazione
diretta, in qualità di socio, alla nuova società che si sarebbe costituita a
seguito della trasformazione del Consorzio, sottolineando l'importanza che tale
società mantenesse una totale proprietà pubblica per garantire la possibilità
degli Enti di intervenire sul piano degli investimenti e della copertura di
eventuali disavanzi che si sarebbero potuti verificare. Il Presidente ricordava,
inoltre, ai soci la necessità di mantenere in vita nella nuova società le
convenzioni d'onere esistenti con gli enti consorziati, e la Convenzione con la
Regione Piemonte derivante dalla Legge Regionale n. 39/1987.
Alla luce delle trasformazioni che si intendono
attuare, sia con riferimento alla struttura del Consorzio, sia con riferimento
alle adesioni necessarie per la trasformazione del Consorzio, occorre
analizzare l'attuale assetto del Consorzio Pracatinat.
Ad oggi il Consorzio Pracatinat ha sede in
Fenestrelle, Località Prà Catinat, e le quote di partecipazione risultano
essere così ripartite tra i seguenti enti consorziati:
Comune di
Torino 51%
Provincia di Torino 21%
Comune di
Pinerolo 8%
Comune di
Rivoli 7%
Comune di Moncalieri 6%
Comune di
Asti 3%
Comune di
Fenestrelle 1%
Comunità Montana
Valli Chisone e
Germanasca 3%
Con riferimento all'interesse manifestato dalla
Regione a divenire socio del Consorzio in sede di trasformazione, occorre
precisare che, ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 39 del 30
luglio 1987 "i rapporti organizzativi e finanziari tra Regione Piemonte e
Consorzio per la gestione del Centro di Soggiorno Pracatinat sono regolati da
apposita convenzione (…) che disciplina gli impegni reciproci volti alla
migliore organizzazione e gestione del laboratorio didattico
sull'ambiente"; detta Convenzione veniva sottoscritta in data 22 giugno
2004 per una durata quinquennale, ai sensi dell'articolo 7 della stessa
Convenzione.
Quanto ai rapporti tra Consorzio e enti
consorziati, questi, come già sopra accennato, sono regolati dalla Convenzione
stipulata in data 22 dicembre 1993 con atto a rogito Notaio Giovanni Marinone,
rep. n. 29464/5238, con durata fino al 31 dicembre 2011, successivamente
prorogata fino al 31 dicembre 2013 a seguito della modificazione dell'articolo
3 della Convenzione, disciplinante la durata della convenzione stessa.
Con provvedimento n. 27 del Consiglio Comunale in
data 11 luglio 2007 il Comune di Fenestrelle deliberava:
- l'approvazione della perizia estimativa
asseverata dei beni di proprietà del Comune di Fenestrelle concessi in
usufrutto al consorzio Pracatinat, redatto dall'arch. Pazè, dalla quale
emergeva la valutazione del complesso immobiliare in Euro 2.000.000,00;
- l'approvazione della risoluzione del contratto
di usufrutto in oggetto e conseguentemente la cessione degli immobili in
discussione al consorzio Pracatinat al prezzo di Euro 2.000.000,00;
- la presa d'atto del condizionamento della
suddetta cessione alla trasformazione del consorzio Pracatinat in società
consortile per azioni, ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Successivamente, nella seduta dell'assemblea
consortile del 26 settembre 2007 il Presidente del Consorzio Pracatinat
illustrava lo stato della trattativa relativa all'acquisizione degli immobili
ed alla trasformazione societaria. Il Presidente dichiarava che in attesa del
completamento del processo di trasformazione, la cessione degli immobili
dovrebbe essere iscritta nello stato patrimoniale del Consorzio sia nell'attivo
come immobilizzazione (fabbricati) sia nel passivo come debito nei confronti
del Comune di Fenestrelle.
In sede di aumento di capitale della società
trasformata il Comune di Fenestrelle conferirebbe il proprio credito mentre gli
altri soci dovrebbero, contestualmente, versare pro quota almeno il 25% del
capitale sociale sottoscritto.
Per quanto riguarda il valore complessivo del
capitale sociale, nella suindicata Assemblea, si proponeva di definire un
valore pari a 4,5 milioni di Euro (comprensivo del valore di 2 milioni di Euro
pari al valore del conferimento dei crediti da parte del Comune di
Fenestrelle), avviando una serie di incontri tecnici e politici per
determinare, in tempi brevissimi, le quote di partecipazione per i soci, lo
statuto e i patti parasociali e quant'altro necessario al completamento del
processo.
La trasformazione societaria, così come sopra
delineata, attribuirebbe per la prima volta agli enti consorziati la
possibilità di vedere valorizzata la propria politica di investimenti nel
Consorzio Pracatinat e, inoltre, consentirebbe una rivalutazione patrimoniale
del bene realizzabile nel giro di pochi anni, con evidenti vantaggi nei bilanci
degli enti consorziati.
Oltre alla Regione Piemonte numerosi altri Enti
locali hanno manifestato interesse alla partecipazione alla nuova compagine
societaria, in particolare i Comuni di Rivalta di Torino e Nichelino hanno
recentemente confermato questo interesse.
L'ipotesi di sviluppo del Consorzio Pracatinat
trova forte sostegno nell'Intesa istituzionale di programma tra la Regione
Piemonte e la Provincia di Torino in merito alla progettazione e realizzazione
di un impianto di risalita per il collegamento della strada Regionale n. 23 del
Colle del Sestriere con il Forte di Fenestrelle e per il collegamento con il
complesso Pracatinat. Tali interventi sono di fondamentale importanza per le
attività del consorzio che permetterebbero di eliminare, sia l'isolamento che
l'ha contraddistinto in questi anni, sia di intercettare parti del mercato
turistico come quelle legate ai grandi gruppi, oltre che garantire condizioni
facilitanti all'utenza scolastica in termini di minori costi e disagi.
Il processo di trasformazione societaria del
Consorzio Pracatinat in una Società consortile per Azioni cui parteciperanno
oltre agli attuali enti consorziati, la Regione Piemonte e alcuni nuovi Enti
Locali piemontesi, è un fenomeno eterogeneo riguardante la possibilità per le
società di trasformarsi in enti non societari e viceversa; in particolare, la
disciplina civilistica dell'istituto è contenuta nell'articolo 2500 octies del
Codice Civile.
Tuttavia, in materia di consorzi pubblici non
risulta applicabile l'articolo 2500 octies del Codice Civile ma la speciale
disciplina dettata dall'articolo 115 T.U.EE.LL.,comma 7 bis, il quale dispone
che le statuizioni relative alla trasformazione delle aziende speciali in
società per azioni "si applicano anche alla trasformazione dei consorzi,
intendendosi sostituita dal consiglio comunale l'assemblea consortile. In
questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli
enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla
liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa
quota di capitale".
Quanto alla procedura da adottare per addivenire
alla trasformazione, l'articolo 115 T.U.EE.LL., prevede che il capitale sociale
delle società risultanti dalla trasformazione sia determinato dalla
deliberazione di trasformazione (comma 1); l'articolo 115 sottolinea inoltre
che "Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle
aziende originarie".
Occorre rilevare, infatti, che il cambiamento del
tipo di società è da considerarsi come una modificazione dell'atto costitutivo;
la trasformazione non comporta l'estinzione della società preesistente e la
nascita di una nuova società ma è la medesima società che continua a vivere in
una rinnovata veste giuridica e che conserva i diritti e gli obblighi anteriori
alla trasformazione.
Il comma 3 del predetto articolo 115 T.U.EE.LL.,
dispone, altresì che "Ai fini della definitiva determinazione dei valori
patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli
amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del
tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343,
primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale
relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di
conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione
stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della
stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via
definitiva le azioni delle società sono inalienabili.
Conclusasi la fase istruttoria e preparatoria
dell'operazione di trasformazione del Consorzio, caratterizzata
dall'individuazione nella figura della società consortile per azioni del
veicolo giuridico più idoneo per attuare gli scopi sociali, si è giunti ad
elaborare un nuovo testo di statuto sociale.
Al riguardo si precisa che al momento della
trasformazione del consorzio in Società per Azioni consortile sarà adottato il
testo dello statuto nella versione risultante nell'allegato statuto A (allegato
1A), che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale; detta versione, il cui testo sarà del tenore risultante
dall'allegato statuto B (allegato 1B), sarà oggetto di successiva modificazione
in sede di aumenti di capitale sociale che verranno deliberati dall'Assemblea
dei soci anche al fine di permettere l'ingresso nella Società consortile della
Regione Piemonte e di eventuali altri Enti che ne manifestino l'intenzione.
In sintesi gli articoli dello statuto che saranno
oggetto di modificazione risultano evidenziati nell'allegato statuto B
(allegato 1B) e riguardano l'articolo 6 "Capitale sociale - Azioni -
Strumenti finanziari", l'articolo 7 "Azioni di categoria speciale e
strumenti finanziari del Comune di Fenestrelle", l'articolo 14
"Assemblea dei soci", l'articolo 16 "Determinazioni e computo
dei quorum", l'articolo 20 "Funzionamento del Consiglio di Amministrazione",
l'articolo 21 "Presidente del Consiglio di Amministrazione - Cariche
sociali", l'articolo 25 "Collegio sindacale".
Sul punto occorre precisare che la società
consortile, disciplinata ai sensi dell'articolo 2615 ter Codice Civile, consente,
tra l'altro, di utilizzare la forma tipica della società, anche con la presenza
di soci pubblici (ammettendo il legislatore la possibilità di costituire
società consortili con la partecipazione di enti pubblici territoriali),
realizzando nel contempo uno scopo cosiddetto "consortile", ovvero di
mutualità prevalente a favore dei soci, compatibile con lo scopo lucrativo. In
questa società la disciplina applicabile è quella del tipo societario adottato,
con l'importante eccezione delle clausole relative ai contributi dovuti dai
consorziati. Stabilisce infatti l'articolo 2615 ter II comma che l'atto
costitutivo di dette società può stabilire l'obbligo di versare contributi in
denaro. Questi contributi vengono a rappresentare nelle società consortili
miste un'ulteriore possibilità di agire sulle esigenze patrimoniali della
società unitamente agli interventi sul capitale ed agli eventuali
finanziamenti. In altri termini, i contributi dei consorziati non alterano il
regime legale della responsabilità patrimoniale dei soci, ma hanno
semplicemente l'effetto di rafforzare su base volontaristica la capienza
patrimoniale della società.
È opportuno evidenziare altresì che, ai sensi del
predetto articolo 2615 ter, l'applicabilità alle società consortili delle norme
previste per il tipo societario prescelto, comporta l'applicabilità alla
fattispecie in oggetto delle norme dettate in materia di società per azioni.
In particolare, in sede di trasformazione del
Consorzio in Società consortile per Azioni, l'adottanda deliberazione
assembleare di trasformazione del Consorzio stesso terrà luogo di tutti gli
adempimenti in materia di costituzione di società previsti dalla vigente
normativa in materia, ferma l'applicazione dell'articolo 2330, comma 1 e comma
3 (deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società); inoltre è
altresì applicabile la previsione di cui all'articolo 2436 Codice Civile
dettata in tema di modificazioni dello statuto sociale.
Potranno far parte della società "Enti
Pubblici, loro Consorzi e Società strumentali pubbliche che condividono le
finalità sociali" (articolo 9).
La società derivante dalla trasformazione ha per
oggetto la gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali,
ricettivi, con particolare riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo
sostenibile; in tale ambito svolge attività alberghiera e di somministrazione
diretta di alimenti e bevande; promuove altresì la fruizione di soggiorni
climatici da parte di giovani e soggetti che necessitano.
La società, ai fini previsti dalla Legge
Regionale 30 luglio 1987 n. 39, cura le attribuzioni di Laboratorio Didattico
sull'ambiente quale strumento per lo sviluppo di adeguati mezzi educativi,
formativi e didattici finalizzati all'educazione all'ambiente dei giovani, alla
formazione e all'aggiornamento dei docenti in educazione ambientale, nonché per
iniziative culturali formative e scientifiche inerenti la sostenibilità,
l'ambiente e la sua tutela.
La trasformazione del consorzio Pracatinat in
Società consortile per Azioni pone, alla luce della nuova Legge Finanziaria
2008, il problema relativo al mantenimento della partecipazione da parte
dell'Ente alla medesima società derivante dalla trasformazione.
Infatti l'articolo 3 comma 27 della Legge
Finanziaria 2008 prevede che: "Al fine di tutelare la concorrenza e il
mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per
oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o
mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in
tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi
di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte
delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".
Il mantenimento della partecipazione nella
società derivante dalla trasformazione del Consorzio si giustifica in
considerazione del fatto che è sempre ammessa la costituzione di società che
producono servizi di interesse generale nell'ambito dei rispettivi livelli di
competenza e, conseguentemente, il mantenimento della partecipazione in sede di
trasformazione dell'ente.
Il servizio di interesse generale è definito dal
Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee che sin dal 2003 ha
cercato di enucleare le caratteristiche di tale servizio.
Infatti, il servizio di interesse generale
necessitava di definizioni dal momento che non era disciplinato da alcuna
normativa comunitaria, in quanto l'articolo 86 del Trattato CE disciplinava e
definiva il solo servizio economico di interesse generale.
La dicitura più ampia e generica si riferisce
invece a tutti i servizi economici e non economici di interesse generale o
quando non sia necessario specificare la natura economica o non economica dei
servizi in oggetto.
A tal proposito il Libro Verde recita: "Le
espressioni "servizio di interesse generale" e "servizio di
interesse economico generale" non devono essere confuse con il termine
"servizio pubblico". Quest'ultimo ha contorni meno netti: può avere
significati diversi, ingenerando quindi confusione. In alcuni casi, si
riferisce al fatto che un servizio è offerto alla collettività, in altri che ad
un servizio è stato attribuito un ruolo specifico nell'interesse pubblico e in
altri ancora si riferisce alla proprietà o allo status dell'ente che presta il
servizio. Pertanto, questo termine non è utilizzato nel Libro Verde.".
Quindi il Libro Verde si preoccupa di definire i
servizi di interesse generale affermando che "le autorità nazionali,
regionali e locali di ciascuno stato membro sono, in linea di principio, liberi
di definire ciò che considerano essere un servizio di interesse generale. Tale
facoltà riguarda anche l'imposizione di obblighi ai fornitori di tali servizi,
purché conformi alle norme comunitarie. In mancanza di una normativa
comunitaria specifica, spetta quindi agli Stati membri definire i requisiti
relativi agli obblighi di servizio universale, quelli relativi alla copertura
territoriale, i parametri di qualità e di sicurezza, i diritti degli utenti e
dei consumatori o requisiti ambientali.".
È, dunque, suscettibile di rientrare nella
definizione di "servizio di interesse generale" l'attività svolta
dall'attuale Consorzio Pracatinat, attività che continuerà ad essere svolta
anche dalla società consortile per azioni derivante dalla trasformazione del
Consorzio medesimo a favore del territorio su cui insistono interessi generali
più ampi da parte di diversi enti pubblici ai quali si aggiungerà anche la
Regione Piemonte per garantire il miglior radicamento territoriale: infatti,
come già ricordato, la società derivante dalla trasformazione svolge la
funzione prevalente di laboratorio didattico sull'ambiente quale strumento per
lo sviluppo di adeguati mezzi educativi, formativi e didattici finalizzati
all'educazione all'ambiente dei giovani, alla formazione ed all'aggiornamento
dei docenti sulla didattica dell'ambiente, nonché per iniziative culturali,
formative e scientifiche inerenti all'ambiente ed alla sua tutela, attraverso
la gestione di servizi ricettivi, culturali, sociali, educativi e formativi,
con particolare riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile,
svolgendo, altresì, nell'ambito di tale gestione attività alberghiera e di
somministrazione diretta di alimenti e bevande e promuovendo la fruizione di
soggiorni climatici da parte di giovani e soggetti che necessitano.
Per quanto riguarda la struttura societaria e la
governance, si evidenziano di seguito alcuni dei contenuti essenziali dello
Statuto:
- la società potrà richiedere ai soci versamenti
di contributi in denaro in conto gestione, conto servizi e/o conto copertura
investimenti. Le prestazioni di servizi a favore dei soci sono regolate da
accordi di programma, convenzioni o contratti di servizio (articolo 11);
- per quanto riguarda le modalità di emissione e
di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge. Le azioni ed i
diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili a Enti Pubblici,
loro Consorzi e Società strumentali pubbliche. In caso di trasferimento delle
azioni a titolo oneroso per atto tra vivi, è riservato a favore degli altri
soci il diritto di prelazione (articolo 8);
- la gestione della società spetta esclusivamente
al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie
per l'attuazione dell'oggetto sociale (articolo 19); il Consiglio di
Amministrazione è composto da 3 a 5 componenti e può essere amministrata anche
da non soci. Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi sociali e
sono rieleggibili. Al Comune di Fenestrelle spetta, il diritto ad effettuare,
congiuntamente, la nomina diretta del Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione e di un componente effettivo del Collegio Sindacale, ai sensi
dell'articolo 2449 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione dovrà
assumere, in via preventiva ed a carattere consultivo, il parere del Comitato
di Indirizzo e Consultazione per le materie e competenze a questo attribuite
dall'Assemblea. (articolo 20);
- il Collegio sindacale si compone di tre sindaci
effettivi e due sindaci supplenti. Al Comune di Fenestrelle spetta, di diritto,
la nomina diretta di un componente effettivo del Collegio Sindacale, ai sensi
dell'articolo 2449 del Codice Civile. I sindaci restano in carica per tre
esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica (articolo 25);
- è previsto un Comitato di Indirizzo e
Consultazione nominato dall'Assemblea (articolo 26) composto da rappresentanti
proposti dai soci, in ragione di uno per ciascuno e da eventuali esperti
rappresentanti di Istituzioni, Organizzazioni e Associazioni culturali,
scientifiche e tecniche.
Tale comitato, che dura in carica fino a tre esercizi sociali ed è presieduto
dal Presidente della Società, ha il compito di collaborare con il Consiglio di
Amministrazione al fine del conseguimento degli scopi sociali tramite la
formulazione di proposte di indirizzo strategico, di linee progettuali e di sviluppo
e tramite l'espressione di pareri sui programmi di attività della Società in
rapporto alle esigenze degli enti consorziati ed all'oggetto sociale.
Ai membri del Comitato di Indirizzo e Consultazione non spettano indennità e
compensi se non l'eventuale rimborso spese sostenute per la partecipazione a
iniziative programmate dal Comitato;
- è inoltre previsto dall'articolo 30 il principio
di informativa ai soci e al pubblico (anche tramite internet) dei principali
documenti della Società al fine di favorire una facile e tempestiva conoscenza
dell'andamento economico e finanziario della stessa.
Occorre inoltre sottolineare che l'articolo 7
dello statuto della nuova Società consortile per Azioni prevede che, a fronte
del conferimento in natura di diritti di credito al socio possono essere
assegnate "azioni di categoria speciale con i seguenti diritti e/o
limitazioni: a) in caso di riduzione del capitale sociale per perdite dette
azioni ne subiranno gli effetti soltanto dopo che siano state integralmente
annullate le azioni ordinarie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2348,
II comma, del Codice Civile. Nel caso in cui si proceda, successivamente, ad un
aumento di capitale conseguente ad una precedente riduzione del capitale per
perdite gravanti sulle sole azioni ordinarie, i diritti di opzione sulle azioni
di nuova emissione sarà attribuito in ragione della ripartizione del capitale
sociale anteriore alla intervenuta riduzione per perdite; b) diritto ad
effettuare, congiuntamente, la nomina diretta del Vice Presidente del Consiglio
di Amministrazione e di un componente effettivo del Collegio Sindacale, ai
sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile; c) esclusione dalla partecipazione
alle votazioni delle assemblee ordinarie dei soci ad eccezione di quelle che
riguardino, direttamente o indirettamente, i beni afferenti i diritti di
credito conferiti; d) esclusione dalla partecipazione alle votazioni delle
assemblee straordinarie ad eccezione di quelle aventi ad oggetto le modifiche
statutarie derivanti da operazioni sul capitale sociale nonché i diritti
riconosciuti ai soci dal presente articolo; e) esclusione dalla corresponsione
di contributi consortili ad eccezione di specifiche prestazioni richieste dal
socio interessato. Al socio escluso dal diritto di voto, competerà comunque il
diritto di partecipazione a tutte le Assemblee sociali.
Nella seduta del 23 aprile 2008 il Presidente del
Consorzio comunicava ai soci che in data 17 aprile 2008 si è tenuto un incontro
tra lo stesso Presidente del consorzio, la Città di Torino, la Provincia e la
Regione Piemonte nel quale veniva confermato l'impegno dei tre Enti a
partecipare al capitale sociale della costituenda società con una quota di Euro
750.000,00 cadauno.
Nella stessa seduta il Presidente evidenziava che
il bilancio consuntivo dell'esercizio 2007 si sarebbe chiuso con un probabile
utile di circa Euro 120.000,00 garantendo il ripiano delle perdite degli
esercizi pregressi; la chiusura in attivo dell'esercizio, con la determinazione
del patrimonio netto in Euro 120.000,00 costituirebbe un elemento fondamentale
per poter realizzare la trasformazione societaria ai sensi dell'articolo 115
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Le quote di partecipazione alla Società sono
attribuite in ragione proporzionale alle quote consortili di riparto, così
riconoscendo ai soci le seguenti percentuali di partecipazione al capitale
sociale:
a. Comune
di
TORINO 51%
b. Provincia
di
TORINO 21%
c. Comune
di
PINEROLO 8%
d. Comune
di
RIVOLI 7%
e. Comune
di
MONCALIERI 6%
f. Comune
di ASTI
3%
g. Comunità
Montana Valli CHISONE E
GERMANASCA 3%
h. Comune
di
FENESTRELLE 1%
Ad avvenuta rideterminazione del capitale sociale,
si procederà all'aumento del capitale stesso ed all'adeguamento dello statuto
prevedendo:
- l'ingresso nella compagine sociale della Regione
Piemonte con un conferimento in denaro di Euro 750.000,00;
- conferimenti in denaro da parte dei soci:
1) Comune
di
TORINO per
Euro 688.800,00
2) Provincia
di
TORINO per
Euro 724.800,00
3) Comune
di
PINEROLO per
Euro 64.118,52
4) Comune
di
RIVOLI per
Euro 56.103,70
5) Comune
di
MONCALIERI per
Euro 48.088,89
6) Comune
di
ASTI per
Euro 24.044,44
7) Comunità
Montana Valli CHISONE E
GERMANASCA per
Euro 24.044,44
- conferimento di crediti da parte del Comune di
Fenestrelle per
Euro 2.000.000,00
Le quote di partecipazione sociale saranno
ridefinite in dipendenza dei nuovi conferimenti.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del
suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa e che qui integralmente si richiamano, la trasformazione, ai sensi
dell'articolo 115 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) del Consorzio Pracatinat nella
Società consortile per Azioni denominata "Pracatinat S.c.p.A."; ai
fini contabili, ove possibile, la trasformazione decorrerà a far data dal 1
gennaio 2008;
2) di approvare, in via transitoria ai fini della
trasformazione, lo statuto della predetta Società consortile per Azioni
(Allegato 1A), che si allega alla presente deliberazione (all. 1 - n. ), per
farne parte integrante e sostanziale, richiamandone tutte le indicazioni, che
unitamente a quelle contenute in narrativa, si intendono riportate e
trascritte, ed in particolare:
a) la
società ha sede legale nel Comune di Fenestrelle;
b) la
compagine societaria è formata da:
Comune
di
TORINO 51%
Provincia
di
TORINO 21%
Comune
di
PINEROLO 8%
Comune
di
RIVOLI 7%
Comune
di MONCALIERI 6%
Comune
di
ASTI 3%
Comunità
Montana Valli CHISONE E
GERMANASCA 3%
Comune
di
FENESTRELLE 1%
c) la
società ha durata fino al 31 dicembre 2060;
d) il
primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2008;
3) di stabilire che il Capitale Sociale iniziale
della società è di Euro 120.000,00 pari al fondo di dotazione risultante
dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dal Consorzio Pracatinat, salvo
rideterminazione, in esito alle risultanze della relazione giurata dall'esperto
designato dal presidente del tribunale, a norma dell'articolo 115, comma 3, del
TUEL;
4) di autorizzare sin d'ora la Città e per essa il
Sindaco o suoi delegati, a sottoscrivere e/o partecipare a tutte le assemblee
ordinarie e straordinarie che si renderanno necessarie per approvare la
trasformazione della società con l'adozione del nuovo testo di statuto nella
versione risultante nell'allegato statuto A (allegato 1A), con facoltà di
apportare al testo allegato eventuali modificazioni non sostanziali;
5) di autorizzare la Città e per essa il Sindaco o
suoi delegati a confermare, in sede di assemblea consortile deliberante la
trasformazione, i componenti dell'attuale consiglio di amministrazione fino al
completamento del complesso processo di trasformazione societaria in corso la
cui deliberazione assembleare è prevista entro il 30 settembre 2008, data
ultima secondo quanto convenuto con il Comune di Fenestrelle nell'atto di
vendita degli immobili e comunque fino al compimento dell'intera operazione di
trasformazione societaria, ai fini di provvedere agli adempimenti di cui
all'articolo 115 T.U.EE.LL.;
6) di prendere atto che, entro tre mesi dalla
costituzione della Società, gli amministratori dovranno richiedere ad un
esperto del Tribunale una relazione giurata di stima ai sensi dell'articolo
2343, comma 1 del Codice Civile, contenente la descrizione dei beni e dei
crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito e i criteri di
valutazione seguiti (articolo 115, comma 3 T.U.EE.LL.);
7) di prendere atto che, nei sei mesi successivi
alla predisposizione della relazione giurata di stima di cui al precedente
punto, gli amministratori ed i sindaci provvederanno a controllare la
valutazione contenuta nella suddetta relazione e, se sussistono fondati motivi,
procederanno alla revisione di stima determinando definitivamente i valori
patrimoniali conferiti e provvederanno a tutti gli altri adempimenti previsti
dalla legge per la trasformazione in S.c.p.A.. Fino a quando i valori di
conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni della
società sono inalienabili;
8) di prendere atto che "Pracatinat
S.c.p.A." conserva ex lege tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi all'originario
Consorzio, ivi compresi i contratti di lavoro collettivi nazionale ed
aziendale;
9) di prendere atto che l'adottanda deliberazione
assembleare di trasformazione del Consorzio terrà luogo di tutti gli
adempimenti in materia di costituzione di società previsti dalla vigente
normativa in materia, ferma l'applicazione degli articoli 2330, comma 1 e comma
3 (deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società);
10) di dare mandato al Consiglio di
Amministrazione di provvedere al deposito dell'adottanda deliberazione
assembleare di trasformazione presso il competente Ufficio del Registro delle
Imprese entro 20 giorni dall'approvazione;
11) di autorizzare fin d'ora l'aumento capitale
che sarà deliberato fino ad un massimo di Euro 3.630.000,00 circa che dovrebbe
portare il capitale sociale totale ad Euro 3.750.000,00 circa così ripartito:
Comune
di
TORINO per
Euro 750.000,00
Provincia
di
TORINO per
Euro 750.000,00
Comune
di
PINEROLO per
Euro 73.718,52
Comune
di
RIVOLI per
Euro 64.503,70
Comune
di
MONCALIERI per
Euro 55.288,89
Comune
di
ASTI per
Euro 27.644,44
Comunità
Montana Valli CHISONE E
GERMANASCA per
Euro 27.644,44
Comune
di
Fenestrelle per
Euro 2.000.000,00
oltre
a 1.200,00 Euro del capitale iniziale del Comune di Fenestrelle fermo restando
che le quote di partecipazione sociale saranno ridefinite in dipendenza dei
conferimenti effettuati;
12) di dare atto che la quota di capitale sociale
che il Comune di Torino dovrà sottoscrivere in sede di aumento di capitale
sociale è pari ad Euro 688.800,00;
13) di dare atto che detto aumento sarà finanziato
con economie di finanziamenti contratti precedentemente;
14) di approvare conseguentemente le modificazioni
statutarie così come risultante dall'allegato statuto B (allegato 1B) in esito
al predetto aumento di capitale sociale;
15) di dare mandato al consiglio di
amministrazione di provvedere al Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni di cui all'articolo 2436 presso il competente Ufficio del
Registro delle Imprese entro il termine di 30 giorni dall'approvazione;
16) di approvare fin d'ora l'ulteriore aumento
capitale fino ad un massimo di Euro 4.500.000,00 per un capitale sociale totale
di 4.620.000,00 Euro, e conseguentemente la relativa modificazione statutaria,
aumento che sarà deliberato per permettere l'ingresso nella società consortile
della Regione Piemonte e di eventuali altri Enti che ne manifestino
l'intenzione;
17) di rinviare a successive eventuali deliberazioni della Giunta Comunale e
determinazioni dirigenziali il perfezionamento della presente deliberazione;
18) di dare atto che lo statuto che si allega al
presente provvedimento è rispondente alle linee guida delineate dal Consiglio
Comunale con le deliberazioni del 20 settembre 2004 (mecc. 2004 07123/064) e
del 27 settembre 2004 (mecc. 2004 04953/064) e conforme a quelli delle società
controllate e partecipate dalla Città di Torino;
19) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità
del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Testo Unico approvato con
D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.