Divisione Patrimonio, Partecipate, Sistema Informativo
Settore Partecipazioni Aziendali

n. ord. 115
2008 03941/064

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 LUGLIO 2008

(proposta dalla G.C. 1 luglio 2008)

OGGETTO: TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO PRACATINAT IN SOCIETÁ CONSORTILE PER AZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 115 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 (T.U.EE.LL.) - AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE. APPROVAZIONE.

     Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

     La nascita del complesso edilizio di Pracatinat risale al 1926 su iniziativa di un comitato di persone che proponeva la realizzazione di un sanatorio in alta montagna, alle cui spese di costruzione decideva di partecipare il Senatore Giovanni Agnelli. Fra il 1926 e il 1928 venivano così erette le due strutture definite "Sanatori Popolari": una (l'edificio "Edoardo Agnelli"), destinata ai degenti di sesso maschile e l'altra (l'edificio "Tina Nasi"), per il reparto femminile.
     Negli anni '70 la funzione ospedaliera del complesso Pracatinat diminuiva progressivamente, fino a quando nel 1981 la Legge Regionale n. 31 del 20 agosto 1981 disponeva, tra l'altro, lo svincolo di destinazione dell'ospedale stesso dalle finalità sanitarie.
     Nel 1982 l'edificio Edoardo Agnelli si trasformava in Centro di Soggiorno e la gestione veniva affidata ad un Consorzio (Consorzio per la gestione del Centro di Soggiorno Parco Orsiera - Rocciavrè) composto da Provincia di Torino, Comuni di Torino e di Fenestrelle, Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca. Successivamente entravano a far parte del Consorzio i Comuni di Pinerolo, Moncalieri, Asti e Rivoli.
     Nel 1984 il Centro di Soggiorno assumeva le vesti di Laboratorio Didattico sull'Ambiente con un'attività prevalentemente rivolta al mondo della scuola; tale funzione educativa veniva rilevata dalla Regione Piemonte che con propria Legge n. 39 del 30 luglio 1987 riconosceva al Centro di Soggiorno Pracatinat la funzione prevalente di laboratorio didattico sull'ambiente quale strumento per lo sviluppo di adeguati mezzi educativi, formativi e didattici finalizzati all'educazione all'ambiente dei giovani, alla formazione ed all'aggiornamento dei docenti sulla didattica dell'ambiente, nonché per iniziative culturali, formative e scientifiche inerenti all'ambiente ed alla sua tutela.
     Il Consorzio per la gestione del Centro di Soggiorno Pracatinat è stato successivamente trasformato ai sensi dell'articolo 25 della Legge 142/1990.
     L'adesione della Città di Torino al Consorzio, per una quota pari al 51 %, veniva approvata con deliberazione del Commissario Straordinario in data 15 gennaio 1993 (mecc. 9300485/07), esecutiva dal 12 febbraio 1993, con cui venivano, altresì, approvati i testi della Convenzione e dello Statuto del Consorzio, appositamente predisposti ai sensi degli articoli 24 e 25 della predetta Legge 142/1990 (oggi, articoli 30 e 31 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).
     A tale ultimo riguardo è opportuno rilevare che l'articolo 34 dello Statuto del Consorzio precisava che "1. Il nuovo Consorzio subentra al "Consorzio per la gestione del Centro di Soggiorno Pracatinat", istituito con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 77-16851 del 22 giugno 1982, in applicazione dell'articolo 60 della Legge 8 giugno 90 n. 142".
     Nel 1996 si avviava la ristrutturazione dell'edificio "Tina Nasi" che apriva nel 1999 con la denominazione di "Laboratorio per una società sostenibile": il Consorzio si proponeva come ente strumentale per le politiche dei partner pubblici nella progettazione, formazione, produzione culturale e accompagnamento di processi di sviluppo locale sostenibile.
     Con il D.M. 177/2000 il Consorzio Pracatinat veniva inserito nell'elenco del Ministero della Pubblica Istruzione degli Enti accreditati per la formazione del personale della Scuola e, nel 2004, veniva siglato un Protocollo d'Intesa con la Direzione Regionale del Ministero finalizzato allo sviluppo di politiche comuni in materia di educazione ambientale, formazione dei docenti e ricerca.
     Il complesso di Pracatinat consta dunque di due edifici - insieme, al tempo stesso, albergo e laboratorio - con un unico progetto che li racchiude, in sviluppo permanente.
     La prima struttura, l'edificio originariamente denominato "Edoardo Agnelli", come Laboratorio propone servizi culturali inerenti l'educazione ambientale e la formazione orientate alla sostenibilità, diversificati per tipologia e durata in rapporto all'ordine di scuola e alle esigenze dell'utenza, dalla scuola dell'infanzia all'università. L'offerta del Laboratorio è ampliata da proposte formative rivolte a docenti, organizzazioni scolastiche ed operatori del settore, progettate e gestite in proprio o in collaborazione con partner riconosciuti a livello nazionale.
     Il periodo estivo è caratterizzato da soggiorni di vacanza per gruppi di bambini e giovani provenienti dall'Italia e dall'estero su programmi a sfondo naturalistico, culturale, sportivo e di benessere nel contesto ambientale (fisico e relazionale).
     La seconda struttura, l'edificio originariamente denominato "Tina Nasi", ha oggi la funzione di luogo privilegiato per ricerche, studi e riflessioni sui temi della sostenibilità ambientale, sociale e territoriale. Grazie a questo nuovo Laboratorio e alle varie partnership scientifiche (Università e Politecnico di Torino, IRRE - Piemonte) e istituzionali, sono state implementate iniziative culturali, formative, educative e di ricerca in grado di costituire un centro pilota regionale e nazionale in rapporto ai problemi dell'educazione, della formazione, della sostenibilità e della progettazione sociale e culturale. Negli ultimi dieci anni di funzionamento del Consorzio Pracatinat sono avvenuti rilevanti trasformazioni sia interne al Consorzio stesso, come la progressiva ristrutturazione dell'edificio Nasi e l'avvio di progettazioni sociali e ambientali, che esterne: tra queste i cambiamenti avvenuti nella scuola e nella società che hanno richiesto un continuo adeguamento dei servizi prodotti.
     Pracatinat si offre come supporto ed aiuto alle istituzioni e ad organizzazioni di ogni genere che, per le proprie finalità politiche ed educative, hanno un particolare interesse per il bene pubblico; infatti da più di vent'anni, il Consorzio Pracatinat progetta e propone attività culturali, educative, formative e turistico-sociali.
     Il Consorzio ha costruito nel tempo proposte di soggiorno di qualità riconosciute a livello regionale, nazionale e internazionale, nei campi dell'educazione, del turismo, dello sport e della formazione, coniugando l'ospitalità e l'organizzazione con la cura del senso dell'esperienza.
     La mission originaria del Consorzio - la gestione di un Centro di Soggiorno, principalmente per le "utenze" degli enti consorziati - ha subito importanti trasformazioni per la progressiva diversificazione delle funzioni e dei servizi richiesti nonché per il patrimonio edilizio ora utilizzato. Tale situazione si è venuta a creare progressivamente, grazie a necessità, disponibilità e opportunità diverse; a questo punto, e già da alcuni anni, è richiesta una vera e propria politica di sviluppo, promossa e concertata con gli enti consorziati.
     L'esistenza del Consorzio per le sue origini e per come si è sviluppato nel tempo è connessa all'interesse di mantenere in vita una struttura di "valore pubblico" e che produce un "valore pubblico", che è utile a chi ne usufruisce perché produce servizi (alberghieri e culturali) integrati e di qualità nel rispetto del superiore interesse all'educazione, formazione, sostenibilità e progettazione sociale e culturale, volti a promuovere significativi cambiamenti attraverso azioni integrate sostenibili e durevoli di trasformazione del territorio.
     In questa prospettiva, l'Assemblea del Consorzio Pracatinat, sin dalla seduta del 3 giugno 2004, rilevava la necessità di avviare alcune operazioni necessarie per lo sviluppo del Consorzio, tra cui la trasformazione della struttura societaria del Consorzio stesso ed in particolare:
-     la necessità di rivedere lo Statuto del Consorzio, individuando anche la più opportuna forma societaria da assumere per rendere lo stesso più idoneo alle mutate caratteristiche del contesto complessivo;
-     la necessità di rivedere il rapporto con il Comune di Fenestrelle, in particolare in relazione al contratto di usufrutto degli immobili (concessi in usufrutto al Consorzio, con atto del 30 aprile 1996, fino al 31 dicembre 2008 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2011), al fine di garantire, con un passaggio di proprietà al Consorzio, una capitalizzazione indispensabile per poter attivare ampie politiche di sviluppo;
-     la possibilità di prevedere l'ingresso di nuovi partner nel Consorzio, prima tra tutti la Regione Piemonte.
     L'assemblea del Consorzio del 22 dicembre 2005 avente per oggetto "Informativa sulla trattativa tra Comune di Fenestrelle e Consorzio Pracatinat in merito all'acquisizione degli immobili. Proposta all'assemblea" autorizzava il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, di concerto con il Comune di Fenestrelle, ad attivare le complesse procedure necessarie per addivenire alla definizione puntuale degli accordi ed alla trasformazione della società dall'attuale forma consortile, attivando gli strumenti opportuni, in particolare prevedendo la costituzione di un tavolo tecnico-politico composto sia da rappresentanti degli enti consorziati che da rappresentanti del Consorzio Pracatinat.
     Nella stessa seduta, l'Assemblea richiedeva, relativamente alla definizione della nuova forma societaria da adottare, la convocazione di un'Assemblea finalizzata a definire la forma giuridica che la costituenda società avrebbe dovuto assumere, anche in funzione dell'indicazione fornita dalla Regione Piemonte in merito alla richiesta avuta di valutare la possibilità di partecipazione al capitale della nuova società, indicando altresì se la stessa avrebbe dovuto mantenersi completamente pubblica o meno, in virtù del ruolo istitutivo della Regione nei confronti del Consorzio e delle sue attività espresso con norme regionali legislative e di indirizzo quali: Legge Regionale n. 31/1981, DGR n. 77-16851/1982 e Legge Regionale n. 39/1987.
     Nella stessa adunanza il Presidente del Consiglio d'Amministrazione procedeva inoltre ad illustrare una relazione in merito al conferimento degli immobili concessi in usufrutto al consorzio Pracatinat dalla quale si evinceva che, su mandato dell'Assemblea del 3 giugno 2004, era stata avviata una trattativa con il Comune di Fenestrelle al fine di verificare la disponibilità da parte dello stesso a conferire al Consorzio e/o alla società dallo stesso eventualmente derivante, gli immobili concessi in usufrutto.
     Sul punto occorre rilevare che l'attuale titolarità giuridica del complesso ha comportato ostacoli ad ipotesi di sviluppo possibili: infatti, da un canto, la costituzione del diritto di usufrutto a favore del Consorzio di Pracatinat relativamente al complesso edilizio non attribuisce alcuna competenza sulla parte immobiliare né sugli investimenti; d'altro canto, anche la nuda proprietà in capo al Comune di Fenestrelle non comporta vantaggi per il Comune medesimo dal momento che non ha la gestione dell'immobile.
     Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 2 del 1 febbraio 2006, condivideva le linee di lavoro avviate in merito alla procedura di acquisizione degli immobili e della trasformazione societaria a seguito degli indirizzi espressi dall'assemblea del 22 dicembre 2005.
     In particolare da detta deliberazione emergeva:
-     l'approvazione da parte del Comune di Fenestrelle, con deliberazione n. 2 del 24 gennaio 2006, della trasformazione del Consorzio Pracatinat in Società consortile per Azioni;
-     la necessità di provvedere alla rideterminazione della rendita catastale degli immobili, in modo tale da poter determinare il valore dell'immobile che il Comune di Fenestrelle avrebbe conferito;
-     l'opportunità di operare la scelta della forma societaria cui conferire gli immobili a cui sarebbe seguita una perizia ex articolo 2343 Codice Civile;
-     la necessità di definire nuovo statuto sociale e nuovi patti parasociali.
     Successivamente, l'Assemblea dei soci consorziati convocata per il giorno 28 giugno 2006 per discutere e deliberare in merito allo sviluppo delle procedure per l'acquisizione degli immobili e trasformazione societaria prendeva atto che al fine di realizzare l'operazione di trasformazione societaria e dell'acquisizione degli immobili fosse necessario attuare la cessione dell'immobile da parte del Comune di Fenestrelle al Consorzio con il sorgere di un credito da conferirsi dal predetto Comune in sede del previsto aumento di capitale da effettuarsi post-trasformazione del Consorzio.
     Il Presidente del Consorzio, nella predetta seduta del 28 giugno 2006, comunicava ai soci che con lettera dell'8 giugno 2006 la Regione Piemonte manifestava il proprio interesse alla partecipazione diretta, in qualità di socio, alla nuova società che si sarebbe costituita a seguito della trasformazione del Consorzio, sottolineando l'importanza che tale società mantenesse una totale proprietà pubblica per garantire la possibilità degli Enti di intervenire sul piano degli investimenti e della copertura di eventuali disavanzi che si sarebbero potuti verificare. Il Presidente ricordava, inoltre, ai soci la necessità di mantenere in vita nella nuova società le convenzioni d'onere esistenti con gli enti consorziati, e la Convenzione con la Regione Piemonte derivante dalla Legge Regionale n. 39/1987.
     Alla luce delle trasformazioni che si intendono attuare, sia con riferimento alla struttura del Consorzio, sia con riferimento alle adesioni necessarie per la trasformazione del Consorzio, occorre analizzare l'attuale assetto del Consorzio Pracatinat.
     Ad oggi il Consorzio Pracatinat ha sede in Fenestrelle, Località Prà Catinat, e le quote di partecipazione risultano essere così ripartite tra i seguenti enti consorziati:
          Comune di Torino                                                     51%
          Provincia di Torino                                                    21%
          Comune di Pinerolo                                                     8%
          Comune di Rivoli                                                         7%
          Comune di Moncalieri                                                 6%
          Comune di Asti                                                           3%
          Comune di Fenestrelle                                                 1%
          Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca          3%
     Con riferimento all'interesse manifestato dalla Regione a divenire socio del Consorzio in sede di trasformazione, occorre precisare che, ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 39 del 30 luglio 1987 "i rapporti organizzativi e finanziari tra Regione Piemonte e Consorzio per la gestione del Centro di Soggiorno Pracatinat sono regolati da apposita convenzione (…) che disciplina gli impegni reciproci volti alla migliore organizzazione e gestione del laboratorio didattico sull'ambiente"; detta Convenzione veniva sottoscritta in data 22 giugno 2004 per una durata quinquennale, ai sensi dell'articolo 7 della stessa Convenzione.
     Quanto ai rapporti tra Consorzio e enti consorziati, questi, come già sopra accennato, sono regolati dalla Convenzione stipulata in data 22 dicembre 1993 con atto a rogito Notaio Giovanni Marinone, rep. n. 29464/5238, con durata fino al 31 dicembre 2011, successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2013 a seguito della modificazione dell'articolo 3 della Convenzione, disciplinante la durata della convenzione stessa.
     Con provvedimento n. 27 del Consiglio Comunale in data 11 luglio 2007 il Comune di Fenestrelle deliberava:
-     l'approvazione della perizia estimativa asseverata dei beni di proprietà del Comune di Fenestrelle concessi in usufrutto al consorzio Pracatinat, redatto dall'arch. Pazè, dalla quale emergeva la valutazione del complesso immobiliare in Euro 2.000.000,00;
-     l'approvazione della risoluzione del contratto di usufrutto in oggetto e conseguentemente la cessione degli immobili in discussione al consorzio Pracatinat al prezzo di Euro 2.000.000,00;
-     la presa d'atto del condizionamento della suddetta cessione alla trasformazione del consorzio Pracatinat in società consortile per azioni, ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
     Successivamente, nella seduta dell'assemblea consortile del 26 settembre 2007 il Presidente del Consorzio Pracatinat illustrava lo stato della trattativa relativa all'acquisizione degli immobili ed alla trasformazione societaria. Il Presidente dichiarava che in attesa del completamento del processo di trasformazione, la cessione degli immobili dovrebbe essere iscritta nello stato patrimoniale del Consorzio sia nell'attivo come immobilizzazione (fabbricati) sia nel passivo come debito nei confronti del Comune di Fenestrelle.
     In sede di aumento di capitale della società trasformata il Comune di Fenestrelle conferirebbe il proprio credito mentre gli altri soci dovrebbero, contestualmente, versare pro quota almeno il 25% del capitale sociale sottoscritto.
     Per quanto riguarda il valore complessivo del capitale sociale, nella suindicata Assemblea, si proponeva di definire un valore pari a 4,5 milioni di Euro (comprensivo del valore di 2 milioni di Euro pari al valore del conferimento dei crediti da parte del Comune di Fenestrelle), avviando una serie di incontri tecnici e politici per determinare, in tempi brevissimi, le quote di partecipazione per i soci, lo statuto e i patti parasociali e quant'altro necessario al completamento del processo.
     La trasformazione societaria, così come sopra delineata, attribuirebbe per la prima volta agli enti consorziati la possibilità di vedere valorizzata la propria politica di investimenti nel Consorzio Pracatinat e, inoltre, consentirebbe una rivalutazione patrimoniale del bene realizzabile nel giro di pochi anni, con evidenti vantaggi nei bilanci degli enti consorziati.
     Oltre alla Regione Piemonte numerosi altri Enti locali hanno manifestato interesse alla partecipazione alla nuova compagine societaria, in particolare i Comuni di Rivalta di Torino e Nichelino hanno recentemente confermato questo interesse.
     L'ipotesi di sviluppo del Consorzio Pracatinat trova forte sostegno nell'Intesa istituzionale di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Torino in merito alla progettazione e realizzazione di un impianto di risalita per il collegamento della strada Regionale n. 23 del Colle del Sestriere con il Forte di Fenestrelle e per il collegamento con il complesso Pracatinat. Tali interventi sono di fondamentale importanza per le attività del consorzio che permetterebbero di eliminare, sia l'isolamento che l'ha contraddistinto in questi anni, sia di intercettare parti del mercato turistico come quelle legate ai grandi gruppi, oltre che garantire condizioni facilitanti all'utenza scolastica in termini di minori costi e disagi.
     Il processo di trasformazione societaria del Consorzio Pracatinat in una Società consortile per Azioni cui parteciperanno oltre agli attuali enti consorziati, la Regione Piemonte e alcuni nuovi Enti Locali piemontesi, è un fenomeno eterogeneo riguardante la possibilità per le società di trasformarsi in enti non societari e viceversa; in particolare, la disciplina civilistica dell'istituto è contenuta nell'articolo 2500 octies del Codice Civile.
     Tuttavia, in materia di consorzi pubblici non risulta applicabile l'articolo 2500 octies del Codice Civile ma la speciale disciplina dettata dall'articolo 115 T.U.EE.LL.,comma 7 bis, il quale dispone che le statuizioni relative alla trasformazione delle aziende speciali in società per azioni "si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita dal consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale".
     Quanto alla procedura da adottare per addivenire alla trasformazione, l'articolo 115 T.U.EE.LL., prevede che il capitale sociale delle società risultanti dalla trasformazione sia determinato dalla deliberazione di trasformazione (comma 1); l'articolo 115 sottolinea inoltre che "Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie".
     Occorre rilevare, infatti, che il cambiamento del tipo di società è da considerarsi come una modificazione dell'atto costitutivo; la trasformazione non comporta l'estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società ma è la medesima società che continua a vivere in una rinnovata veste giuridica e che conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
     Il comma 3 del predetto articolo 115 T.U.EE.LL., dispone, altresì che "Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.
     Conclusasi la fase istruttoria e preparatoria dell'operazione di trasformazione del Consorzio, caratterizzata dall'individuazione nella figura della società consortile per azioni del veicolo giuridico più idoneo per attuare gli scopi sociali, si è giunti ad elaborare un nuovo testo di statuto sociale.
     Al riguardo si precisa che al momento della trasformazione del consorzio in Società per Azioni consortile sarà adottato il testo dello statuto nella versione risultante nell'allegato statuto A (allegato 1A), che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; detta versione, il cui testo sarà del tenore risultante dall'allegato statuto B (allegato 1B), sarà oggetto di successiva modificazione in sede di aumenti di capitale sociale che verranno deliberati dall'Assemblea dei soci anche al fine di permettere l'ingresso nella Società consortile della Regione Piemonte e di eventuali altri Enti che ne manifestino l'intenzione.
     In sintesi gli articoli dello statuto che saranno oggetto di modificazione risultano evidenziati nell'allegato statuto B (allegato 1B) e riguardano l'articolo 6 "Capitale sociale - Azioni - Strumenti finanziari", l'articolo 7 "Azioni di categoria speciale e strumenti finanziari del Comune di Fenestrelle", l'articolo 14 "Assemblea dei soci", l'articolo 16 "Determinazioni e computo dei quorum", l'articolo 20 "Funzionamento del Consiglio di Amministrazione", l'articolo 21 "Presidente del Consiglio di Amministrazione - Cariche sociali", l'articolo 25 "Collegio sindacale".
     Sul punto occorre precisare che la società consortile, disciplinata ai sensi dell'articolo 2615 ter Codice Civile, consente, tra l'altro, di utilizzare la forma tipica della società, anche con la presenza di soci pubblici (ammettendo il legislatore la possibilità di costituire società consortili con la partecipazione di enti pubblici territoriali), realizzando nel contempo uno scopo cosiddetto "consortile", ovvero di mutualità prevalente a favore dei soci, compatibile con lo scopo lucrativo. In questa società la disciplina applicabile è quella del tipo societario adottato, con l'importante eccezione delle clausole relative ai contributi dovuti dai consorziati. Stabilisce infatti l'articolo 2615 ter II comma che l'atto costitutivo di dette società può stabilire l'obbligo di versare contributi in denaro. Questi contributi vengono a rappresentare nelle società consortili miste un'ulteriore possibilità di agire sulle esigenze patrimoniali della società unitamente agli interventi sul capitale ed agli eventuali finanziamenti. In altri termini, i contributi dei consorziati non alterano il regime legale della responsabilità patrimoniale dei soci, ma hanno semplicemente l'effetto di rafforzare su base volontaristica la capienza patrimoniale della società.
     È opportuno evidenziare altresì che, ai sensi del predetto articolo 2615 ter, l'applicabilità alle società consortili delle norme previste per il tipo societario prescelto, comporta l'applicabilità alla fattispecie in oggetto delle norme dettate in materia di società per azioni.
     In particolare, in sede di trasformazione del Consorzio in Società consortile per Azioni, l'adottanda deliberazione assembleare di trasformazione del Consorzio stesso terrà luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società previsti dalla vigente normativa in materia, ferma l'applicazione dell'articolo 2330, comma 1 e comma 3 (deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società); inoltre è altresì applicabile la previsione di cui all'articolo 2436 Codice Civile dettata in tema di modificazioni dello statuto sociale.
     Potranno far parte della società "Enti Pubblici, loro Consorzi e Società strumentali pubbliche che condividono le finalità sociali" (articolo 9).
     La società derivante dalla trasformazione ha per oggetto la gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con particolare riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile; in tale ambito svolge attività alberghiera e di somministrazione diretta di alimenti e bevande; promuove altresì la fruizione di soggiorni climatici da parte di giovani e soggetti che necessitano.
     La società, ai fini previsti dalla Legge Regionale 30 luglio 1987 n. 39, cura le attribuzioni di Laboratorio Didattico sull'ambiente quale strumento per lo sviluppo di adeguati mezzi educativi, formativi e didattici finalizzati all'educazione all'ambiente dei giovani, alla formazione e all'aggiornamento dei docenti in educazione ambientale, nonché per iniziative culturali formative e scientifiche inerenti la sostenibilità, l'ambiente e la sua tutela.
     La trasformazione del consorzio Pracatinat in Società consortile per Azioni pone, alla luce della nuova Legge Finanziaria 2008, il problema relativo al mantenimento della partecipazione da parte dell'Ente alla medesima società derivante dalla trasformazione.
     Infatti l'articolo 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 prevede che: "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza".
     Il mantenimento della partecipazione nella società derivante dalla trasformazione del Consorzio si giustifica in considerazione del fatto che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza e, conseguentemente, il mantenimento della partecipazione in sede di trasformazione dell'ente.
     Il servizio di interesse generale è definito dal Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee che sin dal 2003 ha cercato di enucleare le caratteristiche di tale servizio.
     Infatti, il servizio di interesse generale necessitava di definizioni dal momento che non era disciplinato da alcuna normativa comunitaria, in quanto l'articolo 86 del Trattato CE disciplinava e definiva il solo servizio economico di interesse generale.
     La dicitura più ampia e generica si riferisce invece a tutti i servizi economici e non economici di interesse generale o quando non sia necessario specificare la natura economica o non economica dei servizi in oggetto.
     A tal proposito il Libro Verde recita: "Le espressioni "servizio di interesse generale" e "servizio di interesse economico generale" non devono essere confuse con il termine "servizio pubblico". Quest'ultimo ha contorni meno netti: può avere significati diversi, ingenerando quindi confusione. In alcuni casi, si riferisce al fatto che un servizio è offerto alla collettività, in altri che ad un servizio è stato attribuito un ruolo specifico nell'interesse pubblico e in altri ancora si riferisce alla proprietà o allo status dell'ente che presta il servizio. Pertanto, questo termine non è utilizzato nel Libro Verde.".
     Quindi il Libro Verde si preoccupa di definire i servizi di interesse generale affermando che "le autorità nazionali, regionali e locali di ciascuno stato membro sono, in linea di principio, liberi di definire ciò che considerano essere un servizio di interesse generale. Tale facoltà riguarda anche l'imposizione di obblighi ai fornitori di tali servizi, purché conformi alle norme comunitarie. In mancanza di una normativa comunitaria specifica, spetta quindi agli Stati membri definire i requisiti relativi agli obblighi di servizio universale, quelli relativi alla copertura territoriale, i parametri di qualità e di sicurezza, i diritti degli utenti e dei consumatori o requisiti ambientali.".
     È, dunque, suscettibile di rientrare nella definizione di "servizio di interesse generale" l'attività svolta dall'attuale Consorzio Pracatinat, attività che continuerà ad essere svolta anche dalla società consortile per azioni derivante dalla trasformazione del Consorzio medesimo a favore del territorio su cui insistono interessi generali più ampi da parte di diversi enti pubblici ai quali si aggiungerà anche la Regione Piemonte per garantire il miglior radicamento territoriale: infatti, come già ricordato, la società derivante dalla trasformazione svolge la funzione prevalente di laboratorio didattico sull'ambiente quale strumento per lo sviluppo di adeguati mezzi educativi, formativi e didattici finalizzati all'educazione all'ambiente dei giovani, alla formazione ed all'aggiornamento dei docenti sulla didattica dell'ambiente, nonché per iniziative culturali, formative e scientifiche inerenti all'ambiente ed alla sua tutela, attraverso la gestione di servizi ricettivi, culturali, sociali, educativi e formativi, con particolare riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile, svolgendo, altresì, nell'ambito di tale gestione attività alberghiera e di somministrazione diretta di alimenti e bevande e promuovendo la fruizione di soggiorni climatici da parte di giovani e soggetti che necessitano.
     Per quanto riguarda la struttura societaria e la governance, si evidenziano di seguito alcuni dei contenuti essenziali dello Statuto:
-     la società potrà richiedere ai soci versamenti di contributi in denaro in conto gestione, conto servizi e/o conto copertura investimenti. Le prestazioni di servizi a favore dei soci sono regolate da accordi di programma, convenzioni o contratti di servizio (articolo 11);
-     per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge. Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili a Enti Pubblici, loro Consorzi e Società strumentali pubbliche. In caso di trasferimento delle azioni a titolo oneroso per atto tra vivi, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione (articolo 8);
-     la gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale (articolo 19); il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 5 componenti e può essere amministrata anche da non soci. Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Al Comune di Fenestrelle spetta, il diritto ad effettuare, congiuntamente, la nomina diretta del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un componente effettivo del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione dovrà assumere, in via preventiva ed a carattere consultivo, il parere del Comitato di Indirizzo e Consultazione per le materie e competenze a questo attribuite dall'Assemblea. (articolo 20);
-     il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Al Comune di Fenestrelle spetta, di diritto, la nomina diretta di un componente effettivo del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica (articolo 25);
-     è previsto un Comitato di Indirizzo e Consultazione nominato dall'Assemblea (articolo 26) composto da rappresentanti proposti dai soci, in ragione di uno per ciascuno e da eventuali esperti rappresentanti di Istituzioni, Organizzazioni e Associazioni culturali, scientifiche e tecniche.
Tale comitato, che dura in carica fino a tre esercizi sociali ed è presieduto dal Presidente della Società, ha il compito di collaborare con il Consiglio di Amministrazione al fine del conseguimento degli scopi sociali tramite la formulazione di proposte di indirizzo strategico, di linee progettuali e di sviluppo e tramite l'espressione di pareri sui programmi di attività della Società in rapporto alle esigenze degli enti consorziati ed all'oggetto sociale.
Ai membri del Comitato di Indirizzo e Consultazione non spettano indennità e compensi se non l'eventuale rimborso spese sostenute per la partecipazione a iniziative programmate dal Comitato;
-     è inoltre previsto dall'articolo 30 il principio di informativa ai soci e al pubblico (anche tramite internet) dei principali documenti della Società al fine di favorire una facile e tempestiva conoscenza dell'andamento economico e finanziario della stessa.
     Occorre inoltre sottolineare che l'articolo 7 dello statuto della nuova Società consortile per Azioni prevede che, a fronte del conferimento in natura di diritti di credito al socio possono essere assegnate "azioni di categoria speciale con i seguenti diritti e/o limitazioni: a) in caso di riduzione del capitale sociale per perdite dette azioni ne subiranno gli effetti soltanto dopo che siano state integralmente annullate le azioni ordinarie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2348, II comma, del Codice Civile. Nel caso in cui si proceda, successivamente, ad un aumento di capitale conseguente ad una precedente riduzione del capitale per perdite gravanti sulle sole azioni ordinarie, i diritti di opzione sulle azioni di nuova emissione sarà attribuito in ragione della ripartizione del capitale sociale anteriore alla intervenuta riduzione per perdite; b) diritto ad effettuare, congiuntamente, la nomina diretta del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un componente effettivo del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile; c) esclusione dalla partecipazione alle votazioni delle assemblee ordinarie dei soci ad eccezione di quelle che riguardino, direttamente o indirettamente, i beni afferenti i diritti di credito conferiti; d) esclusione dalla partecipazione alle votazioni delle assemblee straordinarie ad eccezione di quelle aventi ad oggetto le modifiche statutarie derivanti da operazioni sul capitale sociale nonché i diritti riconosciuti ai soci dal presente articolo; e) esclusione dalla corresponsione di contributi consortili ad eccezione di specifiche prestazioni richieste dal socio interessato. Al socio escluso dal diritto di voto, competerà comunque il diritto di partecipazione a tutte le Assemblee sociali.
     Nella seduta del 23 aprile 2008 il Presidente del Consorzio comunicava ai soci che in data 17 aprile 2008 si è tenuto un incontro tra lo stesso Presidente del consorzio, la Città di Torino, la Provincia e la Regione Piemonte nel quale veniva confermato l'impegno dei tre Enti a partecipare al capitale sociale della costituenda società con una quota di Euro 750.000,00 cadauno.
     Nella stessa seduta il Presidente evidenziava che il bilancio consuntivo dell'esercizio 2007 si sarebbe chiuso con un probabile utile di circa Euro 120.000,00 garantendo il ripiano delle perdite degli esercizi pregressi; la chiusura in attivo dell'esercizio, con la determinazione del patrimonio netto in Euro 120.000,00 costituirebbe un elemento fondamentale per poter realizzare la trasformazione societaria ai sensi dell'articolo 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
     Le quote di partecipazione alla Società sono attribuite in ragione proporzionale alle quote consortili di riparto, così riconoscendo ai soci le seguenti percentuali di partecipazione al capitale sociale:
          a.          Comune di TORINO                                                                 51%
          b.          Provincia di TORINO                                                                21%
          c.          Comune di PINEROLO                                                               8%
          d.          Comune di RIVOLI                                                                      7%
          e.          Comune di MONCALIERI                                                           6%
          f.           Comune di ASTI                                                                          3%
          g.          Comunità Montana Valli CHISONE E GERMANASCA              3%
          h.          Comune di FENESTRELLE                                                         1%
     Ad avvenuta rideterminazione del capitale sociale, si procederà all'aumento del capitale stesso ed all'adeguamento dello statuto prevedendo:
-     l'ingresso nella compagine sociale della Regione Piemonte con un conferimento in denaro di Euro 750.000,00;
-     conferimenti in denaro da parte dei soci:
          1)          Comune di TORINO                                                                 per Euro        688.800,00
          2)          Provincia di TORINO                                                                per Euro        724.800,00
          3)          Comune di PINEROLO                                                            per Euro          64.118,52
          4)          Comune di RIVOLI                                                                   per Euro          56.103,70
          5)          Comune di MONCALIERI                                                       per Euro          48.088,89
          6)          Comune di ASTI                                                                       per Euro          24.044,44
          7)          Comunità Montana Valli CHISONE E GERMANASCA           per Euro          24.044,44
-     conferimento di crediti da parte del Comune di Fenestrelle                           per Euro     2.000.000,00
     Le quote di partecipazione sociale saranno ridefinite in dipendenza dei nuovi conferimenti.
     Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

     Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
     Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
     favorevole sulla regolarità tecnica;
     favorevole sulla regolarità contabile;
     Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1)     di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la trasformazione, ai sensi dell'articolo 115 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) del Consorzio Pracatinat nella Società consortile per Azioni denominata "Pracatinat S.c.p.A."; ai fini contabili, ove possibile, la trasformazione decorrerà a far data dal 1 gennaio 2008;
2)     di approvare, in via transitoria ai fini della trasformazione, lo statuto della predetta Società consortile per Azioni (Allegato 1A), che si allega alla presente deliberazione (all. 1 - n. ), per farne parte integrante e sostanziale, richiamandone tutte le indicazioni, che unitamente a quelle contenute in narrativa, si intendono riportate e trascritte, ed in particolare:
          a)     la società ha sede legale nel Comune di Fenestrelle;
          b)     la compagine societaria è formata da:
                    Comune di TORINO                                                                         51%
                    Provincia di TORINO                                                                        21%
                    Comune di PINEROLO                                                                       8%
                    Comune di RIVOLI                                                                             7%
                    Comune di MONCALIERI                                                                  6%
                    Comune di ASTI                                                                                  3%
                    Comunità Montana Valli CHISONE E GERMANASCA                     3%
                    Comune di FENESTRELLE                                                                1%
          c)     la società ha durata fino al 31 dicembre 2060;
          d)     il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2008;
3)     di stabilire che il Capitale Sociale iniziale della società è di Euro 120.000,00 pari al fondo di dotazione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dal Consorzio Pracatinat, salvo rideterminazione, in esito alle risultanze della relazione giurata dall'esperto designato dal presidente del tribunale, a norma dell'articolo 115, comma 3, del TUEL;
4)     di autorizzare sin d'ora la Città e per essa il Sindaco o suoi delegati, a sottoscrivere e/o partecipare a tutte le assemblee ordinarie e straordinarie che si renderanno necessarie per approvare la trasformazione della società con l'adozione del nuovo testo di statuto nella versione risultante nell'allegato statuto A (allegato 1A), con facoltà di apportare al testo allegato eventuali modificazioni non sostanziali;
5)     di autorizzare la Città e per essa il Sindaco o suoi delegati a confermare, in sede di assemblea consortile deliberante la trasformazione, i componenti dell'attuale consiglio di amministrazione fino al completamento del complesso processo di trasformazione societaria in corso la cui deliberazione assembleare è prevista entro il 30 settembre 2008, data ultima secondo quanto convenuto con il Comune di Fenestrelle nell'atto di vendita degli immobili e comunque fino al compimento dell'intera operazione di trasformazione societaria, ai fini di provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 115 T.U.EE.LL.;
6)     di prendere atto che, entro tre mesi dalla costituzione della Società, gli amministratori dovranno richiedere ad un esperto del Tribunale una relazione giurata di stima ai sensi dell'articolo 2343, comma 1 del Codice Civile, contenente la descrizione dei beni e dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito e i criteri di valutazione seguiti (articolo 115, comma 3 T.U.EE.LL.);
7)     di prendere atto che, nei sei mesi successivi alla predisposizione della relazione giurata di stima di cui al precedente punto, gli amministratori ed i sindaci provvederanno a controllare la valutazione contenuta nella suddetta relazione e, se sussistono fondati motivi, procederanno alla revisione di stima determinando definitivamente i valori patrimoniali conferiti e provvederanno a tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge per la trasformazione in S.c.p.A.. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni della società sono inalienabili;
8)     di prendere atto che "Pracatinat S.c.p.A." conserva ex lege tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi all'originario Consorzio, ivi compresi i contratti di lavoro collettivi nazionale ed aziendale;
9)     di prendere atto che l'adottanda deliberazione assembleare di trasformazione del Consorzio terrà luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società previsti dalla vigente normativa in materia, ferma l'applicazione degli articoli 2330, comma 1 e comma 3 (deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società);
10)     di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere al deposito dell'adottanda deliberazione assembleare di trasformazione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese entro 20 giorni dall'approvazione;
11)     di autorizzare fin d'ora l'aumento capitale che sarà deliberato fino ad un massimo di Euro 3.630.000,00 circa che dovrebbe portare il capitale sociale totale ad Euro 3.750.000,00 circa così ripartito:
               Comune di TORINO                                                                  per Euro          750.000,00
               Provincia di TORINO                                                                 per Euro          750.000,00
               Comune di PINEROLO                                                              per Euro            73.718,52
               Comune di RIVOLI                                                                    per Euro            64.503,70
               Comune di MONCALIERI                                                        per Euro             55.288,89
               Comune di ASTI                                                                        per Euro             27.644,44
               Comunità Montana Valli CHISONE E GERMANASCA           per Euro             27.644,44
               Comune di Fenestrelle                                                                per Euro        2.000.000,00
               oltre a 1.200,00 Euro del capitale iniziale del Comune di Fenestrelle fermo restando che le quote di partecipazione sociale saranno ridefinite in dipendenza dei conferimenti effettuati;
12)     di dare atto che la quota di capitale sociale che il Comune di Torino dovrà sottoscrivere in sede di aumento di capitale sociale è pari ad Euro 688.800,00;
13)     di dare atto che detto aumento sarà finanziato con economie di finanziamenti contratti precedentemente;
14)     di approvare conseguentemente le modificazioni statutarie così come risultante dall'allegato statuto B (allegato 1B) in esito al predetto aumento di capitale sociale;
15)     di dare mandato al consiglio di amministrazione di provvedere al Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni di cui all'articolo 2436 presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese entro il termine di 30 giorni dall'approvazione;
16)     di approvare fin d'ora l'ulteriore aumento capitale fino ad un massimo di Euro 4.500.000,00 per un capitale sociale totale di 4.620.000,00 Euro, e conseguentemente la relativa modificazione statutaria, aumento che sarà deliberato per permettere l'ingresso nella società consortile della Regione Piemonte e di eventuali altri Enti che ne manifestino l'intenzione;
17) di rinviare a successive eventuali deliberazioni della Giunta Comunale e determinazioni dirigenziali il perfezionamento della presente deliberazione;
18)     di dare atto che lo statuto che si allega al presente provvedimento è rispondente alle linee guida delineate dal Consiglio Comunale con le deliberazioni del 20 settembre 2004 (mecc. 2004 07123/064) e del 27 settembre 2004 (mecc. 2004 04953/064) e conforme a quelli delle società controllate e partecipate dalla Città di Torino;
19)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.