Divisione Patrimonio, Partecipazioni Comunali, Sistema Informativo
Settore Diritti Reali e Inventario
n. ord. 129
2008 03804/008
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI BATTISTA E CITTA' DI TORINO PER LA RICOGNIZIONE DOMINICALE DELLE AREE SITE IN TORINO TRA PIAZZA CIRENE E VIA PIETRO COSSA. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano
di concerto con l'Assessore Montabone.
La Legge 833/1978 sulla Riforma
del Sistema Sanitario Nazionale prevedeva che i beni dei disciolti
Enti Ospedalieri passassero in proprietà ai Comuni territorialmente
competenti, con il vincolo di destinare il ricavato della loro
amministrazione alle USSL cittadine.
L'adozione dei relativi atti di
trasferimento della proprietà veniva demandata alla Regione
competente.
Con D.P.G.R. n. 9909 del 29 novembre
1981 la Regione Piemonte dava esecuzione alla suddetta Legge,
trasferendo al Comune di Torino la proprietà degli immobili
già appartenenti al disciolto "Ente Ospedaliero San
Giovanni Battista", provvedimento di cui la Città
di Torino prendeva atto con deliberazione della Giunta Municipale
d'urgenza n. 8498 del 30 dicembre 1982 (mecc. 8212654/08) ratificata
dal Consiglio Comunale in data 21 febbraio 1983 e con successivi
provvedimenti integrativi.
L'entrata in vigore del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, così come modificato
dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, prevedeva il trasferimento
a favore delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere
di tutti i beni mobili e immobili (ivi compresi quelli da reddito
e le attrezzature) facenti parte del patrimonio dei Comuni e delle
Province con vincolo di destinazione sanitaria.
I D.P.G.R. n. 2493 del 31 maggio
1995 e n. 4979 del 14 dicembre 1995 e n. 3917 dell'8 ottobre 1996
che davano esecuzione a suddetta normativa non includevano nel
trasferimento della proprietà all'AOU i terreni siti tra
corso Regina Margherita, via Pietro Cossa, piazza Cirene e via
Venaria (quali individuati nelle planimetrie allegati A e B al
protocollo di intesa di cui infra), che la Città di Torino
ha successivamente inserito nella zona E/29 del Piano di Edilizia
Economico Popolare approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
della Città in data 25 ottobre 1988 (mecc. 8811068/09)
e s.m.i..
Pertanto, con successivi provvedimenti
(primo tra tutti la determinazione regionale n. 396 del 4 dicembre
1998 di cui la Città di Torino ha preso atto con determinazione
della Divisione Patrimonio in data 4 febbraio 1999 n. 99/08, (mecc.
9900816/08), la Regione Piemonte ha provveduto ad integrare i
suddetti decreti, trasferendo all'Azienda Ospedaliera San Giovanni
Battista di Torino tutti i beni immobili, esistenti alla data
del 31 dicembre 1994, destinati a far parte del patrimonio immobiliare
della medesima ASO con vincolo di destinazione sanitaria includendovi,
come nuda proprietà, i sedimi sopra citati oggetto del
presente provvedimento, allora distinti al Catasto Terreni al
foglio 1113 come parte della particella 61.
Allo stato attuale le porzioni di
aree suddette, ancorché non menzionate nella determinazione
regionale n. 220 del 18 luglio 2000 in quanto destinate, alla
data di adozione del P.E.E.P. E/29, ad "attrezzature scolastiche
per l'obbligo" (lett."O"), risultano ancora intestate
- presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed altresì
presso l'Agenzia del Territorio, Catasto Terreni - in capo all'AOU.
Per tutti questi anni la Città
ha continuato a rimanere nel possesso dell'area - che il vigente
P.R.G. classifica in parte a Servizi pubblici lettera "v",
"Spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport" ed
in parte a Servizi pubblici lettera "i", Istruzione
inferiore - esercitandolo uti dominus con atti concreti di godimento.
In particolare, per favorire il miglior utilizzo di tale suolo,
quale servizio a disposizione della cittadinanza, ha realizzato,
su una porzione di esso, un impianto sportivo e ha adibito la
restante parte a verde pubblico.
Risulta quindi evidente l'interesse
della Città di ottenere il riconoscimento della proprietà
di tali aree da parte dell'AOU, avvalendosi dell'originario accordo
programmatico sottoscritto tra le Parti in data 29 luglio 1998
che stabilisce la corresponsione all'Ente Ospedaliero di un indennizzo,
calcolato con riferimento alle prescrizioni della Legge 359 dell'8
agosto 1992 e quantificato, sulla base del valore di esproprio
delle aree in questione al 1° gennaio 1995, in Euro 12,91/mq..
Si evidenzia che sulle aree individuate
con puntinatura rossa e con puntinatura nera nelle planimetrie
allegate, come sopra indicato attualmente destinate da P.R.G.
ad "attrezzature scolastiche per l'obbligo" (lett."O"),
non si ritiene allo stato attuale necessario procedere alla costruzione
di un nuovo edificio scolastico, come risultante da nota n. 15082
del 9 giugno 2008 della Vice Direzione Generale Servizi Tecnici,
Settore Edilizia Scolastica Manutenzione, conservata agli atti
del settore scrivente.
Conseguentemente, la Città
potrà destinare tali aree ad un uso differente da quello
attuale, avviando, anche attraverso l'utilizzo di strumenti urbanistici,
una migliore pianificazione del territorio cittadino, recuperando
aree che, all'attualità, non sono opportunamente valorizzate.
Per tutto quanto esposto, si rende
ora necessario definire la situazione dominicale delle aree oggetto
del presente provvedimento mediante l'approvazione di un Protocollo
d'Intesa, tra la Città di Torino e l'AOU, che confermi
in via definitiva la piena proprietà delle aree suddette
in capo alla Città, previa corresponsione dell'indennizzo
di cui all'accordo programmatico del 29 luglio 1998.
Al riguardo, si evidenzia che l'Ente
Ospedaliero ha già provveduto, con deliberazione del Direttore
Generale n. 268/270/52/2008, ad approvare in data 5 giugno c.a.
il medesimo protocollo.
L' estensione delle aree, che al
momento risultano avere una superficie approssimativa di 14.200
mq., verrà determinata con esattezza in seguito al frazionamento
a cura e spese dell'AOU; di conseguenza, l'ammontare dell'indennizzo,
ad oggi stimabile in Euro 183.322,00= oltre a spese d'atto, verrà
quantificato con precisione solo a seguito di detta operazione
tecnica.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati
gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art.
49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità
tecnica;
favorevole sulla regolarità
contabile;
con voti unanimi espressi in forma
palese;
per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano per fare parte integrante del presente provvedimento:
1) di approvare il protocollo d'intesa costituente allegato al presente provvedimento (all. 1 - n. ), che dispone il riconoscimento della piena ed esclusiva proprietà della Città sulle aree ubicate in Torino, tra la piazza Cirene e la via Pietro Cossa, da parte dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, distinte al C.T. al foglio 1113 particelle 36 e 75 parte dell'estensione totale di mq. 14, 200 circa, da definirsi più precisamente in sede di frazionamento, che verrà redatto a cura e spese dell'AOU, in collaborazione tecnica con la Città, entro il termine di mesi tre dalla sottoscrizione del protocollo;
2) di dare atto che l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all'AOU, calcolato ai sensi della Legge 8 giugno 1992 n. 359 e quantificato, sulla base del valore di esproprio delle aree al 1° gennaio 1995, pari ad Euro 12,91/mq. circa, ammonta approssimativamente ad Euro 183.322,00= oltre a spese d'atto, salvo definizione sulla base della esatta superficie da indennizzare;
3) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la definizione esatta dell'importo dovuto il cui finanziamento avverrà attraverso l'utilizzo degli introiti derivanti dagli oneri di urbanizzazione;
4) di demandare agli organi competenti la stipulazione dell'atto ricognitivo della proprietà di tali aree secondo le condizioni riportate nell'allegato protocollo di intesa;
5) di autorizzare l'Ufficiale rogante e il Legale Rappresentante della Città ad apportare le eventuali modifiche ritenute necessarie, di carattere tecnico e formale, volte ad una migliore redazione dell'atto;
6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.