Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali
Settore Mercati Rionali -Settore Attività Economiche e di Servizio

n. ord. 144
2008 03280/016

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 6 OTTOBRE 2008

(proposta dalla G.C. 4 giugno 2008)

 

OGGETTO: MERCATO COPERTO III° ABBIGLIAMENTO DI PORTA PALAZZO - DISCIPLINA DEI RAPPORTI ECONOMICO-GESTIONALI RELATIVI AL MERCATO - SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA DI GESTIONE DEL MERCATO.

Proposta dell'Assessore Altamura,
di concerto con l'Assessore Viano.

Premesso che il Consiglio Comunale della Città - con deliberazione del 27 marzo 1995 (mecc. 9501152/16), esecutiva dal 24 aprile 1995 e con deliberazione avente la medesima data (mecc. 9501267/08) - approvava i criteri generali relativi alla disciplina e gestione di complessi immobiliari destinati a mercati coperti per il commercio al dettaglio, prevedendo il passaggio di questi dal demanio accidentale o specifico al patrimonio disponibile della Città (cd. sdemanializzazione).
Il primo provvedimento consiliare prevedeva, altresì, che, a seguito della costituzione delle cooperative di gestione dei mercati coperti, la Città procedesse alla stipulazione di apposite convenzioni con le medesime, al fine di disciplinare i reciproci rapporti fra le parti contrattuali, nonché le responsabilità nei confronti di terzi.
Con particolare riguardo al mercato coperto in oggetto, la 'Cooperativa di Gestione del Mercato Comunale III Abbigliamento - Porta Palazzo' Soc. Coop. a r.l. (di seguito Cooperativa) veniva costituita in data 18 ottobre 1991 fra i commercianti operanti nel mercato comunale stesso, con atto a rogito dott. Stefano Bertani, Notaio in Torino, Rep. n. 43090/2209, registrato a Torino il 7 novembre 1991 al n. 36952 vol. 1 A.
Al fine di riqualificare l'area mercatale in oggetto, il Ministero dei Lavori Pubblici e la Città stipulavano, in data 30 dicembre 1998, l'accordo avente ad oggetto il Programma di Riqualificazione Urbana (di seguito PRIU) "Mercato comunale III Abbigliamento - Torino", ai sensi della Legge 17 febbraio 1992 n. 179, art. 2, comma 2 e s.m.i., nonché del D.M. Lavori Pubblici 21 dicembre 1994 e s.m.i..
Per completezza, i cd. PRIU hanno ad oggetto il recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani, secondo proposte unitarie di opere di urbanizzazione e interventi di edilizia residenziale e non residenziale che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita e che inneschino processi di riqualificazione fisica dell'ambito considerato.
Il PRIU proposto dalla Cooperativa e adottato dalla Città aveva ad oggetto la demolizione dell'edificio esistente e la ricostruzione del mercato III Abbigliamento sito in piazza della Repubblica, su un'area di proprietà della Città.
L'accordo di programma veniva approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 10 maggio 1999 (mecc. 9901420/09), la quale approvava, altresì, la costituzione in favore della Cooperativa del diritto di superficie della durata di anni novantanove sul manufatto.
L'accordo veniva, altresì, approvato con atto del Sindaco datato 27 maggio 1999 ed infine pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 16 giugno 1999 n. 24.
Con scrittura privata autenticata in data 29 dicembre 1998, Rep. n. 331, registrata a Rivoli il 7 gennaio 1999 al n. 28/1, la Cooperativa si impegnava a contribuire alla realizzazione delle opere con risorse aggiuntive private pari a Lire 2.000.000.000 (duemiliardi), da corrispondere integralmente entro la data di approvazione del progetto esecutivo del II Lotto di intervento o, alternativamente, prima dell'ultimazione delle opere, mediante la stipula con un Istituto di Credito di apposito contratto di mutuo, risorse per le quali aveva fornito idonea garanzia fideiussoria-assicurativa con la Società Italiana Cauzioni Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in data 15 settembre 1999 - Polizza UR - 0015250, Agenzia di Torino, corso Unione Sovietica, 385.
In data 12 novembre 1999, la Cooperativa e la Città sottoscrivevano la Convenzione Edilizia per il PRIU (Rep. n. 1165 - Raccolta n. 543) recante la disciplina dei reciproci rapporti in merito all'utilizzo dell'edificio pubblico denominato 'Mercato III Abbigliamento', atto preliminare rispetto alla convenzione approvata con il presente provvedimento.
L'area interessata da detta ricostruzione è destinata dal vigente Piano Regolatore Generale a servizi, nella specie mercati e centri commerciali pubblici, ai sensi dell'art. 21, lett. b) punto 1) del 1° comma della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i.
In particolare, il presente schema di contratto definitivo (allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale - allegato 1), intende regolare - sotto il profilo amministrativo - l'esercizio del diritto di superficie, così come riconosciuto dalla citata deliberazione consiliare del 10 maggio 1999 (mecc. 9901420/09) ed i reciproci rapporti fra la Città e la Cooperativa, con riguardo alla durata del diritto medesimo ed al relativo corrispettivo, alle responsabilità poste in capo al superficiario dell'edificio, alle modalità di gestione degli stand dell'area mercatale, alle regole di assegnazione di stand eventualmente resisi liberi nel corso della durata contrattuale con la Città.
In merito agli aspetti propriamente tecnici, lo schema di convenzione disciplina gli oneri manutentivi, nonché gli obblighi posti in capo alla Cooperativa con riferimento alle utenze ed ai relativi consumi, i controlli e le sanzioni atti a garantire l'impiego del fabbricato in conformità alle previsioni contrattuali.
Lo schema di convenzione, prevede, altresì, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dalla medesima in capo alla Cooperativa superficiaria, l'iscrizione, in favore della Città, dell'ipoteca legale sull'immobile oggetto del diritto.
In data 3 marzo 2008, l'Assemblea dei soci della Cooperativa procedeva all'approvazione dello schema di convenzione, come da verbale allegato al presente provvedimento (all. 2 - n. ). In data 5 maggio 2008, l'Assemblea dei soci integrava la precedente deliberazione con l'approvazione del termine del 28 febbraio 2010 quale data prevista per la consegna del fabbricato da parte della Città.
Occorre ora procedere all'approvazione del presente schema di convenzione disciplinante i rapporti economico-gestionali con la Cooperativa degli operatori del predetto mercato, in esecuzione della deliberazione consiliare del 10 maggio 1999 (mecc. 9901420/09) sopra menzionata e secondo le prescrizioni di cui alla Convenzione Edilizia per il PRIU costituente atto preliminare del presente schema di convenzione.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per i motivi ed alle condizioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio comunale del 10 maggio 1999 (mecc. 9901420/09), citata in premessa, la disciplina dei rapporti economico-gestionali con la 'Cooperativa di Gestione del Mercato Comunale III Abbigliamento - Porta Palazzo' Soc. Coop. a r.l., avente sede in Torino, piazza della Repubblica, 23/25, iscritta al Registro Imprese di Torino al n. 4191/1991 ed al R.E.A. al n. 768965, partita Iva n. 06205860015, secondo lo schema di convenzione con la Cooperativa medesima, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - n.          ), ed in conformità alla Convenzione Edilizia per il PRIU (Rep. n. 1165 - Raccolta n. 543) recante la disciplina dell'utilizzo dell'edificio pubblico denominato 'Mercato III Abbigliamento';

2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.