Divisione Patrimonio, Partecipazioni Comunali, Sistema Informativo
Settore Diritti Reali e Inventario

n. ord. 128
2008 03212/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 SETTEMBRE 2008
(proposta dalla G.C. 4 giugno 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: CESSIONE SENZA CORRISPETTIVO IN DENARO DI AREE DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETA` I.S.I.M. S.P.A. SITE IN TORINO, CORSO FRANCIA 430, A SEGUITO DI CONCESSIONE EDILIZIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE.

     Proposta dell'Assessore Viano.

     Il previgente Piano Regolatore Generale, approvato con D.P.R. 6 ottobre 1959, destinava l'area sita in Torino, corso Francia n. 430 - oggi di proprietà della società INIZIATIVE SVILUPPO IMMOBILIARE - ISIM S.p.A. - in parte a "pubblici servizi", in parte a sedi stradali, in parte a zona residenziale (con indice di cubatura 3 mc/mq), in parte ancora a "verde pubblico", in parte, infine, alla grande industria.
     Relativamente alla porzione a destinazione residenziale era stato presentato dall'allora proprietario delle aree - la società INGEST S.p.A. - un progetto per la realizzazione di un complesso residenziale che aveva ottenuto concessione edilizia in data 29 dicembre 1989, n. 781, protocollo 1989/01 n. 5615.
     Nella predetta concessione subentrava in seguito, ai sensi di legge, la INIZIATIVE INDUSTRIALI IMMOBILIARI S.r.l., così come da atto di compravendita delle aree in oggetto, stipulato tra quest'ultima (parte acquirente) e la INGEST S.p.A. (parte venditrice) in data 30 ottobre 1990, a rogito notaio Ettore Morone, rep. n. 71849, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino II in data 19 novembre 1990 al Gen. 35274 e Part. 23577.
     Conformemente a quanto tassativamente previsto dalla citata concessione edilizia n. 781 del 1989, la INIZIATIVE INDUSTRIALI IMMOBILIARI s.r.l., con atto di vincolo edilizio a rogito notaio Morone in data 28 novembre 1990, repertorio n. 59427, si impegnava nei confronti del Comune di Torino a dismettere, senza corrispettivo e prima del rilascio del permesso di agibilità, le aree della superficie di circa mq. 11.759,5 (corrispondenti alle attuali particelle 454, 483, 481 del foglio 1231 CT).
     Con successivo atto a rogito notaio Morone in data 23 dicembre 1994, repertorio n. 87.821/12.958 (registrato a Torino l'11 gennaio 1995 al n. 1403), le società INIZIATIVE INDUSTRIALI IMMOBILIARI S.r.l. e KANDAHAR CENTER-SESTRIERES S.p.A. si sono fuse nella INIZIATIVE SVILUPPO IMMOBILIARE - ISIM S.p.A..
     In dipendenza della fusione, la società incorporante è subentrata alle società incorporate in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere od in fieri, comprese le concessioni ed, in particolare, per quanto qui interessa, la concessione edilizia n. 781 del 1989 sopra citata.
     Infine, con atto a rogito notaio Morone in data 16 giugno 1995, repertorio n. 95.283/13.222 (registrato a Torino il 28 giugno 1995 al n. 18249), si è preso atto del fatto che tra i beni di proprietà delle società incorporate trasferiti alla incorporante a seguito della citata fusione, rientrano anche i fabbricati facenti parte del complesso immobiliare sito in Torino, corso Francia n. 430, nel frattempo costruito in base alla concessione edilizia n. 781/1989.
     Ciò premesso, il nuovo Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, ha recepito la destinazione dell'area oggetto del citato atto di vincolo edilizio 28 novembre 1990, ma non ha più previsto l'apertura della strada già contemplata dal P.R.G. del 1959.
     Venuta meno la previsione di nuova viabilità, e configurandosi la marginale quota di area a verde (corrispondente all'ex sedime di viabilità - CT foglio 1231, particelle 481 e 483) come un corridoio senza sbocco assai poco fruibile dalla Città, la I.S.I.M. S.p.A. si è dichiarata disponibile a sostituire tale area con altra (corrispondente al CT, foglio 1231, particella 453) adiacente al restante terreno a verde oggetto dell'obbligo di cessione e più idonea alla fruibilità pubblica.
     Con deliberazione n. 80 del 10 maggio 1999 (mecc. 9901539/09), divenuta esecutiva dal 24 maggio 1999, il Consiglio Comunale, ritenendo accoglibile la proposta della Società I.S.I.M. S.p.A., ha variato la destinazione urbanistica delle aree di cui trattasi: l'area di mq. 1.615, corrispondente alle particelle 481 e 483, foglio 1231 del CT, è stata destinata ad area normativa residenziale R1, mentre l'area di mq. 4.837, corrispondente all'attuale particella 453, foglio 1231 del CT, è stata destinata ad Area per Servizi Pubblici, in particolare a verde "V".
     In conseguenza all'adozione della predetta variante, la I.S.I.M. S.p.A., si è obbligata nei confronti della Città a cedere le aree della superficie di mq. 14.972 identificate al CT al foglio 1231, mappali 453 e 454 (Atto di modifica ad atto di vincolo, rogito notaio Morone, in data 23 dicembre 1999, registrato a Torino, 3° Ufficio delle Entrate, il 29 dicembre 1999 al n. 61505 Serie 2).
     La stessa società ha dunque presentato, in data 25 luglio 2003, istanza per la cessione gratuita alla Città delle aree di cui in oggetto, costituendo tale cessione condizione per il rilascio del certificato di agibilità degli edifici residenziali realizzati a seguito di concessione edilizia n. 781/1989.
     Le analisi condotte dai competenti settori di questa Amministrazione e dell'Amministrazione provinciale, tese a verificare la necessità o meno di eseguire eventuali opere di bonifica e ripristino ambientale sull'area in oggetto (considerata l'origine industriale della stessa), hanno consentito di rilevare che sull'area non vi sono superamenti dei limiti specifici per i parametri nichel, cromo totale, cobalto e stagno e, pertanto, la stessa risulta liberamente fruibile.
     In relazione a quanto sopra, risulta evidente l'opportunità, da parte della Città, di acquisire la proprietà del terreno di cui trattasi, al fine, da un lato, di dare attuazione alle previsioni di P.R.G. (quest'ultimo, come detto, destina infatti l'area in oggetto ad Area per Servizi Pubblici, "V") e, dall'altro, di prevenire un possibile contenzioso con la società I.S.I.M. S.p.A., il cui atto di impegno alla cessione risale, come sopra rilevato, al 28 novembre 1990.
     Non avendo, tuttavia, al momento, la Città in programma la sistemazione a verde dell'area in questione per limiti di bilancio, nelle more dell'inserimento della stessa in un progetto di valorizzazione che verrà predisposto dalla Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, è stata positivamente valutata dagli uffici comunali coinvolti a vario titolo l'ipotesi di pervenire alla consegna delle aree in un momento successivo rispetto alla data di sottoscrizione del rogito.
     La consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre anni due dalla stipula dell'atto di cessione gratuita, a fronte di richiesta scritta da parte della Città, fatta pervenire alla società I.S.I.M. S.p.A. con lettera raccomandata A/R.
     Fino al momento della consegna graverà sul cedente l'obbligazione di custodia ex articolo 1177 Codice Civile, ai sensi del quale "l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna"; per tale motivo il cedente si è obbligato ad eseguire a propria cura e spese le necessarie opere (quali quella di idonea recinzione) atte a preservare ed evitare l'anomalo deterioramento dell'area.
     In tal modo sarebbe certamente soddisfatta anche l'esigenza di tutela del decoro e dell'immagine urbana.
     Alla luce di quanto sopra, si ritiene di approvare la cessione gratuita, con consegna posticipata, alla Città dell'area sita in Torino, corso Francia 430, secondo le condizioni meglio indicate nel dispositivo del presente provvedimento deliberativo, tra le quali si pone, come di consueto, la libertà da pesi, vincoli, ipoteche, privilegi anche fiscali, trascrizioni pregiudizievoli.
     Si precisa che l'operazione in oggetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", non si configura come cessione di beni, e, pertanto, non è soggetta ad I.V.A..
     Infine, si precisa sin d'ora che, a far data dalla consegna delle aree alla Città, i terreni stessi si considereranno presi in carico, a tutti gli effetti, dalla Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
     Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
     favorevole sulla regolarità tecnica;
     favorevole sulla regolarità contabile;
     Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte:

1)     di approvare la cessione senza corrispettivo in denaro alla Città, da parte della società I.S.I.M. S.p.A., avente sede in Torino, via Mazzini n. 53, C.F. e numero di iscrizione 09201950152 del Registro delle Imprese di Torino, del terreno sito in Torino, corso Francia n. 430, dell'estensione di mq. 14.972, identificato al Catasto Terreni al foglio 1231, mappali 453 e 454 quale individuato con perimetro rosso nell'allegata planimetria (all. 1 - n. ); l'area dovrà essere ceduta a corpo, nello stato di fatto in cui si trova, libera da pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, arretrati di imposte e tasse, servitù, diritti reali e personali, nonché da persone e cose (fatta salva la recinzione esistente), e la società I.S.I.M. S.p.A. dovrà prestare ogni garanzia di legge per evizione e molestie nel possesso;

2)     di dare atto che, nelle more della definizione di un progetto di valorizzazione che verrà predisposto dalla Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, il possesso attivo e passivo ad ogni effetto di legge, sarà mantenuto in capo alla I.S.I.M. S.p.A. sino alla consegna delle aree alla Città, consegna che sarà effettuata entro e non oltre anni due dalla stipula del contratto di cessione, a fronte di richiesta scritta da parte della Città, fatta pervenire alla società I.S.I.M. S.p.A. con lettera raccomandata A/R;

3)     di dare atto che le condizioni e le modalità relative all'obbligo di custodia facente capo alla I.S.I.M. S.p.A ex articolo 1177 Codice Civile (ivi compreso il completamento della recinzione), nonché gli oneri di competenza delle due parti, saranno disciplinati contrattualmente;

4)     di demandare alla Giunta Comunale o ai Dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, l'assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti che si renderanno necessari; le spese di atto, fiscali e conseguenti - vista la gratuità dell'attribuzione patrimoniale - saranno assunte a carico della Città;

5)     di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.