Divisione Patrimonio, Partecipate, Sistema Informativo
Settore Diritti Reali e Inventario

n. ord. 93
2008 03077/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 GIUGNO 2008

(proposta dalla G.C. 27 maggio 2008)

OGGETTO: CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA LA CITTÀ E L'A.S.L. 2 IL 24.03.2003 PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLIAMBULATORIO, DI UNA RESIDENZA PSICHIATRICA E DI UNA PALAZZINA AD USO CIRCOSCRIZIONALE SULL'AREA SITA IN VIA GORIZIA / VIA FILADELFIA. SCADENZA DEL TERMINE. STIPULAZIONE NUOVA CONVENZIONE. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

Con atto a rogito notaio Giulio Biino del 24 marzo 2003, rep. n. 10407/4869 (registrato a Torino il successivo 14 aprile al n. 2623), stipulato in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2002 07197/008) del 28 ottobre 2002, la Civica Amministrazione trasferiva all'allora Azienda Sanitaria Locale 2 di Torino la proprietà dell'area di mq. 5.569 circa, prospiciente la via Gorizia e descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1386 n. 155, al fine di consentire alla medesima l'edificazione di un poliambulatorio a servizio del quartiere (Centro Servizi Sanitari) e di una residenza protetta psichiatrica.
Le parti convenivano che in luogo della corresponsione del prezzo di alienazione della suddetta area, stabilito in Euro 463.747,31, la citata Azienda si sarebbe fatta carico di costruire sulla limitrofa area di proprietà comunale, descritta al Catasto Terreni al Fg. 1386 n. 156, una palazzina a due piani fuori terra da destinare a servizi circoscrizionali (all. A - n. ). Per tale finalità veniva costituito apposito diritto di superficie in favore dell'Azienda summenzionata, per la durata necessaria alla realizzazione dell'opera e comunque per un tempo non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data di stipulazione dell'atto. Poiché il valore dell'immobile da realizzarsi sul suolo di proprietà della Civica Amministrazione era stato stimato nel minore importo di Euro 449.378,65, le parti convenivano altresì che la differenza rispetto al valore dell'area oggetto di cessione da parte della Città sarebbe stata compensata attraverso l'esecuzione, a cura e spese dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, di migliorie da apportare nella sistemazione esterna e nella recinzione del lotto comunale (art. 2).
Gli accordi intercorsi prevedevano, inoltre, che le opere relative al poliambulatorio, alla residenza psichiatrica ed alla palazzina circoscrizionale dovessero terminare entro cinque anni dalla data di stipulazione dell'atto di cui sopra, salvo proroghe, accordabili dalla Città sulla base di motivata richiesta (art. 3). A garanzia dell'esatto adempimento delle inerenti obbligazioni, l'A.S.L. n. 2 prestava apposita fideiussione per l'importo di Euro 463.747,31.
Al fine di addivenire alla realizzazione delle opere entro il termine concordato, la citata Azienda procedeva tempestivamente all'affidamento dell'appalto ed alla consegna dell'area all'impresa aggiudicataria (avvenute rispettivamente nei mesi di agosto e settembre dell'anno 2003); con il passare del tempo divenne tuttavia chiaro che difficilmente le aspettative legate alla possibilità di giungere alla realizzazione delle opere in tempi brevi avrebbero potuto essere soddisfatte. Per tale motivo, stante l'approssimarsi del termine di scadenza della convenzione e non essendo ancora pervenuta alcuna comunicazione alla Civica Amministrazione in ordine alla fine dei lavori (presupposto per la constatazione dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali poste a carico dell'A.S.L. n. 2), con nota in data 10 gennaio 2008 i competenti uffici della Città procedevano a richiedere gli opportuni chiarimenti. Dette precisazioni venivano domandate all'Azienda Sanitaria Locale TO 1 (costituita con D.P.G.R. n. 80 del 17 dicembre 2007), che a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 18/2006 e della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 136-39452 del 22 ottobre 2007, a far data dal 1° gennaio 2008 era subentrata nei rapporti giuridici già facenti capo all'A.S.L. n. 2, tra i quali anche quelli inerenti il contratto a rogito notaio Biino del 24 marzo 2003.
Nel corso dei successivi incontri e sopralluoghi con i competenti uffici comunali la citata Azienda evidenziava l'impossibilità di adempiere le obbligazioni imposte dal predetto contratto nel termine convenuto, indicando le ragioni di tale impossibilità nei ritardi accumulatisi nella realizzazione delle opere, discendenti innanzitutto dalla duplice risoluzione contrattuale per inadempimento della quale le era stato necessario avvalersi tanto nei riguardi dell'impresa originariamente affidataria, quanto nei confronti della seconda classificata, subentrata alla prima nell'esecuzione delle opere. Veniva inoltre messo in evidenza come la necessità della superiore approvazione regionale per gli adempimenti conseguenti alle due varianti all'originario progetto di costruzione - tra cui quella finalizzata al contenimento dei consumi energetici - nelle more delle quali i lavori avevano dovuto essere parzialmente sospesi, avessero comportato una non indifferente dilatazione dei tempi procedurali. Secondo la citata Azienda non andava inoltre sottaciuta, quale ulteriore causa di ritardo nell'ultimazione dei lavori, la continua evoluzione normativa del settore, a cui doveva ritenersi soggetta la realizzazione delle opere in questione.
Nonostante le difficoltà incontrate la suddetta Azienda Sanitaria manifestava la ferma intenzione di portare a termine i lavori, richiedendo che, in conformità al sopra citato art. 3 dell'atto a rogito notaio Biino, il termine originariamente previsto per l'ultimazione delle opere venisse posticipato al 31 dicembre 2009.
Il quadro rappresentato dall'A.S.L. TO 1, oltre a trovare esplicita previsione nella disciplina convenzionale (che fa appunto salve le possibilità di una proroga motivata) appare riconducibile alla disciplina codicistica di cui agli artt. 1218 e 1256 codice civile, che esimono da responsabilità il debitore che non abbia adempiuto correttamente ad un'obbligazione contrattuale nel caso in cui riesca a dimostrare che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile e che consentono un adempimento tardivo (laddove l'impossibilità sia solamente di natura temporanea) salvo il caso in cui il creditore non vi abbia più interesse.
Nel caso di specie l'Azienda Sanitaria Locale TO 1 ha comprovato che il ritardo nell'adempimento è derivato da causa ad essa non ascrivibile ed ha manifestato il fermo intendimento di portare a termine le opere di realizzazione del poliambulatorio, della residenza psichiatrica e della palazzina circoscrizionale. D'altro canto non appare ravvisabile alcuna sopravvenuta carenza di interesse all'esecuzione delle opere da parte della Civica Amministrazione, stante lo stato di avanzamento dei lavori (tutte le strutture sono state infatti terminate quanto alle fondazioni, ai muri perimetrali, alle coperture ed a parte dei muri interni - come è possibile evincere dalla documentazione fotografica allegata - (all. 2 - 4 - nn. ).
Per le finalità di cui sopra la citata Azienda ha provveduto non solamente a rinnovare la polizza fideiussoria a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, ma ha anche manifestato alla Civica Amministrazione, a parziale ristoro del ritardo nell'ultimazione dei lavori, la disponibilità a procedere a propria cura e spese alle incombenze catastali inerenti la palazzina destinata a servizi circoscrizionali, che l'originaria convenzione poneva a carico della Città (come da documentazione conservata agli atti).
Sebbene nel caso di specie non si possa propriamente giungere ad una proroga della convenzione, che presupporrebbe ancora la pendenza del termine di scadenza, appare comunque opportuno, alla luce di quanto detto, aderire alla richiesta avanzata dall'A.S.L. TO 1, addivenendo alla stipulazione di una nuova convenzione che, ferme restando le altre pattuizioni di cui al rogito notaio Biino del 24 marzo 2003, posticipi il termine per l'ultimazione delle opere in questione al 31 dicembre 2009, come meglio descritto nel dispositivo del presente provvedimento e nell'allegato schema di convenzione (allegato 1).
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 ottobre 2002 (mecc. 2002 07197/008);
Visto l'atto a rogito notaio Giulio Biino del 24 marzo 2003, rep. n. 10407/4869;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:
1) di prendere atto che alla data del 23 marzo 2008, termine di scadenza della convenzione stipulata con atto a rogito notaio Giulio Biino del 24 marzo 2003, rep. n. 10407/4869, le opere in essa previste necessitavano di essere ultimate da parte dell'A.S.L. TO 1, subentrata all'A.S.L. 2 nei relativi rapporti giuridici, ai sensi della Legge Regionale n. 18/2006 e della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 136-39452 del 22 ottobre 2007;
2) di prendere atto che il ritardo nell'adempimento, ai sensi degli articoli 1218 e 1256 codice civile, non è imputabile alla citata Azienda Sanitaria, che ha comunque manifestato la volontà di portare a termine i lavori ed ha richiesto di prorogare, ai sensi dell'art. 3, la durata della convenzione in essere sino al 31 dicembre 2009;
3) di prendere atto che, stante la scadenza del termine della convenzione stipulata con atto a rogito notaio Biino del 24 marzo 2003, non è possibile procedere ad una proroga della medesima, ma occorre addivenire alla stipulazione di una nuova convenzione che, ferme restando le altre pattuizioni, posticipi il termine per l'ultimazione delle opere in questione al 31 dicembre 2009;
4) di approvare, tenuto conto della persistenza dell'interesse da parte della Città alla realizzazione delle opere previste dalla scaduta convenzione, la stipulazione di un nuovo accordo tra le parti, secondo le modalità riportate nell'allegata convenzione (all. 1 - n. ), che forma parte integrante del presente provvedimento deliberativo. Ulteriori proroghe rispetto al termine di scadenza ivi previsto potranno essere accordate dalla Città qualora ciò risulti assolutamente indispensabile al fine del completamento dei manufatti, ovvero al conseguimento delle certificazioni previste o dell'espletamento delle operazioni di collaudo. La relativa richiesta, che dovrà essere adeguatamente motivata ed indicare analiticamente le ragioni ostative del mancato rispetto dei termini concordati, dovrà essere inoltrata dall'A.S.L. TO 1 con congruo preavviso e comunque non oltre il 31 agosto 2009. Al fine della continuità delle trascrizioni presso i pubblici registri immobiliari, le Parti in tal caso formalizzeranno con apposito atto la proroga della durata del diritto di superficie e della proprietà superficiaria per il periodo corrispondente convenuto di comune accordo;
5) di dare atto che le operazioni di regolarizzazione contabile trovano capienza sui fondi impegnati ed accertati con determinazione dirigenziale del 5 dicembre 2002 (mecc. 2002 11030/008), esecutiva dal 21 dicembre 2002;
6) di dare atto che le spese di rogito e conseguenti, come pure quelle afferenti tutte le operazioni catastali occorrenti ed ogni ulteriore incombenza che dovesse risultare necessaria al fine della corretta trascrizione dell'atto presso i pubblici registri immobiliari, saranno economicamente a carico della dell'A.S.L. TO 1, che dovrà provvedervi direttamente;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.