Divisione Patrimonio, Partecipate, Sistema Informativo
Settore Diritti Reali e Inventario
n. ord. 93
2008 03077/008
OGGETTO: CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA LA CITTÀ E L'A.S.L. 2 IL 24.03.2003 PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLIAMBULATORIO, DI UNA RESIDENZA PSICHIATRICA E DI UNA PALAZZINA AD USO CIRCOSCRIZIONALE SULL'AREA SITA IN VIA GORIZIA / VIA FILADELFIA. SCADENZA DEL TERMINE. STIPULAZIONE NUOVA CONVENZIONE. APPROVAZIONE.
Proposta dell'Assessore Viano.
Con atto a rogito notaio Giulio Biino del 24 marzo 2003,
rep. n. 10407/4869 (registrato a Torino il successivo 14 aprile
al n. 2623), stipulato in esecuzione della deliberazione del Consiglio
Comunale (mecc. 2002 07197/008) del 28 ottobre 2002, la Civica
Amministrazione trasferiva all'allora Azienda Sanitaria Locale
2 di Torino la proprietà dell'area di mq. 5.569 circa,
prospiciente la via Gorizia e descritta al Catasto Terreni del
Comune di Torino al Fg. 1386 n. 155, al fine di consentire alla
medesima l'edificazione di un poliambulatorio a servizio del quartiere
(Centro Servizi Sanitari) e di una residenza protetta psichiatrica.
Le parti convenivano che in luogo della corresponsione del
prezzo di alienazione della suddetta area, stabilito in Euro 463.747,31,
la citata Azienda si sarebbe fatta carico di costruire sulla limitrofa
area di proprietà comunale, descritta al Catasto Terreni
al Fg. 1386 n. 156, una palazzina a due piani fuori terra da destinare
a servizi circoscrizionali (all. A - n. ).
Per tale finalità veniva costituito apposito diritto di
superficie in favore dell'Azienda summenzionata, per la durata
necessaria alla realizzazione dell'opera e comunque per un tempo
non superiore ad anni cinque decorrenti dalla data di stipulazione
dell'atto. Poiché il valore dell'immobile da realizzarsi
sul suolo di proprietà della Civica Amministrazione era
stato stimato nel minore importo di Euro 449.378,65, le parti
convenivano altresì che la differenza rispetto al valore
dell'area oggetto di cessione da parte della Città sarebbe
stata compensata attraverso l'esecuzione, a cura e spese dell'Azienda
Sanitaria Locale n. 2, di migliorie da apportare nella sistemazione
esterna e nella recinzione del lotto comunale (art. 2).
Gli accordi intercorsi prevedevano, inoltre, che le opere
relative al poliambulatorio, alla residenza psichiatrica ed alla
palazzina circoscrizionale dovessero terminare entro cinque anni
dalla data di stipulazione dell'atto di cui sopra, salvo proroghe,
accordabili dalla Città sulla base di motivata richiesta
(art. 3). A garanzia dell'esatto adempimento delle inerenti obbligazioni,
l'A.S.L. n. 2 prestava apposita fideiussione per l'importo di
Euro 463.747,31.
Al fine di addivenire alla realizzazione delle opere entro
il termine concordato, la citata Azienda procedeva tempestivamente
all'affidamento dell'appalto ed alla consegna dell'area all'impresa
aggiudicataria (avvenute rispettivamente nei mesi di agosto e
settembre dell'anno 2003); con il passare del tempo divenne tuttavia
chiaro che difficilmente le aspettative legate alla possibilità
di giungere alla realizzazione delle opere in tempi brevi avrebbero
potuto essere soddisfatte. Per tale motivo, stante l'approssimarsi
del termine di scadenza della convenzione e non essendo ancora
pervenuta alcuna comunicazione alla Civica Amministrazione in
ordine alla fine dei lavori (presupposto per la constatazione
dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali poste a carico
dell'A.S.L. n. 2), con nota in data 10 gennaio 2008 i competenti
uffici della Città procedevano a richiedere gli opportuni
chiarimenti. Dette precisazioni venivano domandate all'Azienda
Sanitaria Locale TO 1 (costituita con D.P.G.R. n. 80 del 17 dicembre
2007), che a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale
n. 18/2006 e della deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte
n. 136-39452 del 22 ottobre 2007, a far data dal 1° gennaio
2008 era subentrata nei rapporti giuridici già facenti
capo all'A.S.L. n. 2, tra i quali anche quelli inerenti il contratto
a rogito notaio Biino del 24 marzo 2003.
Nel corso dei successivi incontri e sopralluoghi con i competenti
uffici comunali la citata Azienda evidenziava l'impossibilità
di adempiere le obbligazioni imposte dal predetto contratto nel
termine convenuto, indicando le ragioni di tale impossibilità
nei ritardi accumulatisi nella realizzazione delle opere, discendenti
innanzitutto dalla duplice risoluzione contrattuale per inadempimento
della quale le era stato necessario avvalersi tanto nei riguardi
dell'impresa originariamente affidataria, quanto nei confronti
della seconda classificata, subentrata alla prima nell'esecuzione
delle opere. Veniva inoltre messo in evidenza come la necessità
della superiore approvazione regionale per gli adempimenti conseguenti
alle due varianti all'originario progetto di costruzione - tra
cui quella finalizzata al contenimento dei consumi energetici
- nelle more delle quali i lavori avevano dovuto essere parzialmente
sospesi, avessero comportato una non indifferente dilatazione
dei tempi procedurali. Secondo la citata Azienda non andava inoltre
sottaciuta, quale ulteriore causa di ritardo nell'ultimazione
dei lavori, la continua evoluzione normativa del settore, a cui
doveva ritenersi soggetta la realizzazione delle opere in questione.
Nonostante le difficoltà incontrate la suddetta Azienda
Sanitaria manifestava la ferma intenzione di portare a termine
i lavori, richiedendo che, in conformità al sopra citato
art. 3 dell'atto a rogito notaio Biino, il termine originariamente
previsto per l'ultimazione delle opere venisse posticipato al
31 dicembre 2009.
Il quadro rappresentato dall'A.S.L. TO 1, oltre a trovare
esplicita previsione nella disciplina convenzionale (che fa appunto
salve le possibilità di una proroga motivata) appare riconducibile
alla disciplina codicistica di cui agli artt. 1218 e 1256 codice
civile, che esimono da responsabilità il debitore che non
abbia adempiuto correttamente ad un'obbligazione contrattuale
nel caso in cui riesca a dimostrare che l'inadempimento o il ritardo
siano stati determinati da impossibilità sopravvenuta della
prestazione per causa non imputabile e che consentono un adempimento
tardivo (laddove l'impossibilità sia solamente di natura
temporanea) salvo il caso in cui il creditore non vi abbia più
interesse.
Nel caso di specie l'Azienda Sanitaria Locale TO 1 ha comprovato
che il ritardo nell'adempimento è derivato da causa ad
essa non ascrivibile ed ha manifestato il fermo intendimento di
portare a termine le opere di realizzazione del poliambulatorio,
della residenza psichiatrica e della palazzina circoscrizionale.
D'altro canto non appare ravvisabile alcuna sopravvenuta carenza
di interesse all'esecuzione delle opere da parte della Civica
Amministrazione, stante lo stato di avanzamento dei lavori (tutte
le strutture sono state infatti terminate quanto alle fondazioni,
ai muri perimetrali, alle coperture ed a parte dei muri interni
- come è possibile evincere dalla documentazione fotografica
allegata - (all. 2 - 4 - nn. ).
Per le finalità di cui sopra la citata Azienda ha
provveduto non solamente a rinnovare la polizza fideiussoria a
garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali,
ma ha anche manifestato alla Civica Amministrazione, a parziale
ristoro del ritardo nell'ultimazione dei lavori, la disponibilità
a procedere a propria cura e spese alle incombenze catastali inerenti
la palazzina destinata a servizi circoscrizionali, che l'originaria
convenzione poneva a carico della Città (come da documentazione
conservata agli atti).
Sebbene nel caso di specie non si possa propriamente giungere
ad una proroga della convenzione, che presupporrebbe ancora la
pendenza del termine di scadenza, appare comunque opportuno, alla
luce di quanto detto, aderire alla richiesta avanzata dall'A.S.L.
TO 1, addivenendo alla stipulazione di una nuova convenzione che,
ferme restando le altre pattuizioni di cui al rogito notaio Biino
del 24 marzo 2003, posticipi il termine per l'ultimazione delle
opere in questione al 31 dicembre 2009, come meglio descritto
nel dispositivo del presente provvedimento e nell'allegato schema
di convenzione (allegato 1).
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo
Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 ottobre
2002 (mecc. 2002 07197/008);
Visto l'atto a rogito notaio Giulio Biino del 24 marzo 2003,
rep. n. 10407/4869;
per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente
si richiamano e che fanno parte delle decisioni:
1) di prendere atto che alla data del 23 marzo 2008, termine
di scadenza della convenzione stipulata con atto a rogito notaio
Giulio Biino del 24 marzo 2003, rep. n. 10407/4869, le opere in
essa previste necessitavano di essere ultimate da parte dell'A.S.L.
TO 1, subentrata all'A.S.L. 2 nei relativi rapporti giuridici,
ai sensi della Legge Regionale n. 18/2006 e della deliberazione
del Consiglio Regionale del Piemonte n. 136-39452 del 22 ottobre
2007;
2) di prendere atto che il ritardo nell'adempimento, ai sensi
degli articoli 1218 e 1256 codice civile, non è imputabile
alla citata Azienda Sanitaria, che ha comunque manifestato la
volontà di portare a termine i lavori ed ha richiesto di
prorogare, ai sensi dell'art. 3, la durata della convenzione in
essere sino al 31 dicembre 2009;
3) di prendere atto che, stante la scadenza del termine della
convenzione stipulata con atto a rogito notaio Biino del 24 marzo
2003, non è possibile procedere ad una proroga della medesima,
ma occorre addivenire alla stipulazione di una nuova convenzione
che, ferme restando le altre pattuizioni, posticipi il termine
per l'ultimazione delle opere in questione al 31 dicembre 2009;
4) di approvare, tenuto conto della persistenza dell'interesse
da parte della Città alla realizzazione delle opere previste
dalla scaduta convenzione, la stipulazione di un nuovo accordo
tra le parti, secondo le modalità riportate nell'allegata
convenzione (all. 1 - n. ), che forma parte
integrante del presente provvedimento deliberativo. Ulteriori
proroghe rispetto al termine di scadenza ivi previsto potranno
essere accordate dalla Città qualora ciò risulti
assolutamente indispensabile al fine del completamento dei manufatti,
ovvero al conseguimento delle certificazioni previste o dell'espletamento
delle operazioni di collaudo. La relativa richiesta, che dovrà
essere adeguatamente motivata ed indicare analiticamente le ragioni
ostative del mancato rispetto dei termini concordati, dovrà
essere inoltrata dall'A.S.L. TO 1 con congruo preavviso e comunque
non oltre il 31 agosto 2009. Al fine della continuità delle
trascrizioni presso i pubblici registri immobiliari, le Parti
in tal caso formalizzeranno con apposito atto la proroga della
durata del diritto di superficie e della proprietà superficiaria
per il periodo corrispondente convenuto di comune accordo;
5) di dare atto che le operazioni di regolarizzazione contabile
trovano capienza sui fondi impegnati ed accertati con determinazione
dirigenziale del 5 dicembre 2002 (mecc. 2002 11030/008), esecutiva
dal 21 dicembre 2002;
6) di dare atto che le spese di rogito e conseguenti, come
pure quelle afferenti tutte le operazioni catastali occorrenti
ed ogni ulteriore incombenza che dovesse risultare necessaria
al fine della corretta trascrizione dell'atto presso i pubblici
registri immobiliari, saranno economicamente a carico della dell'A.S.L.
TO 1, che dovrà provvedervi direttamente;
7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del
distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.