Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Settore Eventi Culturali
n. ord. 92
2008 03071/045
OGGETTO: STATUTO FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE. TESTO COORDINATO. REVOCA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 MAGGIO 2008 (MECC. 2008 00540/045).
Proposta dell'Assessore Alfieri.
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 maggio 2008,
(mecc. 2008 00540/045), sono state approvate le modifiche allo
Statuto della Fondazione Film Commission Torino Piemonte.
La deliberazione sopracitata era stata esaminata dalla V Commissione
Consiliare Permanente Cultura, che aveva proposto alcuni emendamenti
che, per un mero disguido tecnico, non sono stati portati all'attenzione
del Consiglio Comunale e quindi inseriti nel testo approvato.
La Giunta Comunale ha ritenuto ora di accoglierli e recepirli
nel Testo Coordinato, allegato al presente atto deliberativo.
Pertanto, si revoca contestualmente l'atto deliberativo (mecc.
2008 00540/045) del Consiglio Comunale del 19 maggio 2008.
Tutto ciò premesso,
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale,
fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella
competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico
sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
1) di approvare il Testo Coordinato dello Statuto della Fondazione
Film Commission Torino Piemonte (all. A - n. );
2) di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale del 19
maggio 2008 (mecc. 2008 00540/045);
3) di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità
contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti
e indiretti sul Bilancio.
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto
voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Articolo 1 - (Denominazione)
Su iniziativa della Regione Piemonte e del Comune di Torino è
costituita la "Fondazione Film Commission Torino-Piemonte".
Articolo 2 - (Sede)
La Fondazione ha sede nel territorio del Comune di Torino.
L'eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del Comune
di Torino è deliberato dal Consiglio di Amministrazione,
senza obbligo di modifica statutaria.
Articolo 3 - (Finalità)
La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere
e sostenere la produzione di opere cinematografiche e altresì
promuovere la cultura e l'arte cinematografica in Piemonte.
Nel quadro delle sue finalità la Fondazione svolge attività
di sostegno a produzioni cinematografiche, televisive e audiovisive
che siano girate in tutto o in parte in Piemonte.
Il sostegno consiste nella prestazione di servizi, nella fornitura
di beni o in altre utilità destinate ad agevolare le produzioni
cinematografiche e nell'eventuale attribuzione di somme di denaro.
La Fondazione può altresì istituire premi di qualsivoglia
natura da attribuire a sceneggiatori, registi e/o a società
di produzione e/o di distribuzione. La Fondazione individua le
procedure di attribuzione dei premi, stabilendo criteri e modalità
di partecipazione e criteri e modalità di valutazione.
La Fondazione agisce altresì nel campo dello sviluppo e
della diffusione della cultura cinematografica in Piemonte mediante
la promozione di convegni, seminari, studi, ricerche, corsi, conferenze.
La Fondazione può concorrere a realizzare corsi e attività
formative e di aggiornamento nel settore delle professioni legate
all'industria cinematografica e audiovisiva.
La Fondazione può assumere, al solo scopo di investimento,
interessenze e partecipazioni in società, consorzi o imprese
aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi con
le proprie finalità; può inoltre compiere qualsiasi
operazione mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria e
commerciale che sia funzionale e connessa o anche solo utile,
sia direttamente che indirettamente al raggiungimento dei propri
fini istituzionali.
Articolo 4 - (Patrimonio)
Il patrimonio necessario per garantire il funzionamento della
Fondazione viene assicurato dai Fondatori, anche attraverso eventuali
incrementi.
Il patrimonio della Fondazione può essere costituito:
dai beni immobili, mobili, ivi comprese interessenze e partecipazioni
in società, consorzi o imprese aventi scopi analoghi, affini
o in qualunque modo connessi con le proprie finalità istituzionali,
e somme che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché
da elargizioni o contributi da parte dei Fondatori, di Enti pubblici
e di soggetti privati;
dai contributi annuali versati dai Fondatori e dai Sostenitori;
dai proventi derivanti da qualsiasi iniziativa svolta dalla Fondazione.
Fatta salva l'esclusione del fondo di dotazione iniziale indisponibile
e di eventuali ulteriori quote espressamente dichiarate indisponibili
dal donante, in caso di donazione, e/o dal Consiglio di Amministrazione,
il patrimonio, come indicato nell'atto costitutivo e come ulteriormente
incrementato, e i contributi ed elargizioni corrisposti da soggetti
pubblici e privati, hanno il fine di garantire il funzionamento
della Fondazione e la realizzazione dei suoi scopi.
Il patrimonio può essere altresì utilizzato, su
delibera del Consiglio di Amministrazione, in caso di eventuale
disavanzo di gestione, fatti salvi i casi di indisponibilità
di cui al comma precedente.
Articolo 5 - (Attività)
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con ogni
contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi
statutari e con le rendite del suo patrimonio. Durante la vita
della Fondazione è in ogni caso vietato distribuire ai
Fondatori, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale. Gli utili e gli avanzi
di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione degli
scopi istituzionali della Fondazione indicati all'Articolo 3 del
presente statuto.
Articolo 6 - (Organi)
Gli organi della Fondazione sono:
- il Presidente della Fondazione,
- il Vice Presidente,
- il Consiglio di Amministrazione,
- l'Assemblea dei Sostenitori,
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 7 - (Presidente - Vice Presidente)
Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti
un Presidente ed un Vice Presidente, i quali durano in carica
quattro esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio
consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica e possono essere
rieletti; nomina inoltre un Segretario che potrà anche
essere persona non facente parte del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione
di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente esercita altresì tutti i poteri attinenti
l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello
di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione
e l'Assemblea dei Sostenitori, cura l'esecuzione delle deliberazioni,
adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che si renda necessario
od anche soltanto opportuno per la vita e l'attività della
Fondazione, sottoponendo il suo operato alla ratifica del Consiglio
di Amministrazione nella prima riunione successiva alla data in
cui i provvedimenti sono stati adottati.
Il Presidente può delegare tali compiti in tutto od in
parte al Vice Presidente ed in sua assenza od impedimento le sue
attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. L'attestazione
dell'assenza e/o impedimento del Presidente sarà di volta
in volta effettuata dal medesimo Vice Presidente.
Articolo 8 - (Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo
di cinque a un massimo di sei consiglieri, secondo la seguente
articolazione:
- l'Assessore regionale alla Cultura in carica pro-tempore;
- l'Assessore comunale alla Cultura in carica pro-tempore;
- tre esperti in materia, di cui due nominati dalla Regione Piemonte
con atto deliberativo della Giunta Regionale, e uno nominato dal
Comune di Torino;
- un rappresentante dell'Assemblea dei Sostenitori.
I consiglieri durano in carica quattro esercizi, fatta eccezione
per il rappresentante dell'Assemblea dei Sostenitori che scade
all'approvazione del bilancio consuntivo, e scadono alla data
di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio
della loro carica e sono rieleggibili.
I Fondatori e l'Assemblea dei Sostenitori, ciascuno per quanto
di sua competenza, provvedono a sostituire entro 30 giorni il
componente del Consiglio di Amministrazione che venisse a mancare
per dimissioni, permanente impedimento o decesso, assicurando
così la funzionalità e la continuità dell'Organo
Amministrativo.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno
ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità
od almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta scritta al Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente
con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno
quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con l'indicazione
delle materie da trattare.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere attuata
anche a mezzo di telegramma o telefax almeno ventiquattro ore
prima dell'adunanza.
Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente
riunito anche in assenza di convocazione, purché siano
presenti tutti i membri che lo compongono e tutti i membri del
Collegio dei Revisori e nessuno di essi si opponga alla trattazione
degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Gli Assessori alla Cultura possono delegare la presenza alle riunioni
del Consiglio a persona provvista di delega indirizzata al Presidente
della Fondazione che specifichi la data della riunione del Consiglio
oggetto della delega e eventuali limiti nell'esercizio della stessa.
Qualora sussista un giustificato motivo, le riunioni del Consiglio
di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute
mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita
l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare
dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità
di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale,
su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione
e di poterne trasmettere.
Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si
considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove
pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire
la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a
maggioranza di voti e con la presenza almeno della maggioranza
dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale
il voto del Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun
compenso per l'attività svolta, salvo che per eventuali,
specifici incarichi conferiti dal Consiglio stesso, ai sensi dell'Articolo
9 ultimo comma, ai componenti esperti di cui al comma 1.
In tal caso, il Consiglio delibera contestualmente la natura,
la durata e il compenso dell'incarico affidato.
Il Consiglio di Amministrazione ove lo ritenga opportuno può
invitare alle sue riunioni uno o più consulenti esterni.
Delle sedute del Consiglio di Amministrazione verrà redatto
dal Segretario il relativo verbale che, da lui sottoscritto unitamente
al Presidente, verrà inserito in apposito libro conservato
presso la sede della Fondazione ove ogni membro dell'Organo Amministrativo
e del Collegio dei Revisori dei Conti potrà prenderne liberamente
visione.
Articolo 9 - (Poteri del Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per
l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, in via meramente esemplificativa:
a) entro il trenta novembre di ogni anno approva il bilancio preventivo
dell'anno seguente ed entro il trenta aprile il bilancio consuntivo
dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il
programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il
bilancio stesso si riferisce e che decorre dal primo gennaio al
trentun dicembre di ogni anno; i progetti di bilancio preventivo
e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli
stessi da parte del Consiglio d'Amministrazione, nonché
la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così
come approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono inviati
ai Soci Fondatori. Il Presidente è tenuto altresì
a trasmettere ai Fondatori i documenti di volta in volta richiesti
dai medesimi, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura
della Fondazione;
b) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei
lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni
mobili ed immobili; inoltre, in occasione della presentazione
del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, il Presidente
o chi da lui delegato, illustrerà le linee strategiche
e i risultati ottenuti alla Commissione consiliare preposta;
c) delibera in merito alle modalità di adesione dei Soci
sostenitori, stabilendo la quota minima di contributo annuale
richiesta per l'ammissione e per la permanenza nell'Assemblea
dei Sostenitori;
d) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
e) provvede alla scelta dei consulenti esterni;
f) provvede alla definizione e all'aggiornamento dell'assetto
organizzativo della Fondazione, anche con la eventuale nomina
di responsabili di settori di attività in cui la Fondazione
si articola, in coerenza con i propri fini istituzionali e con
gli obiettivi strategici ritenuti prioritari;
g) provvede alla nomina del Direttore, del personale e ne determina
il trattamento giuridico ed economico;
h) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di
credito nonché relativamente ad ogni operazione bancaria
e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità
istituzionali;
i) delibera le proposte di modifica del presente statuto da sottoporre
ai soci fondatori.
Articolo 9 bis - (Assemblea dei sostenitori)
L'Assemblea dei Sostenitori (d'ora in avanti, per brevità,
definita "Assemblea") è composta dai soggetti,
pubblici e privati, che presentano richiesta di adesione alla
Fondazione, garantendo l'apporto annuale di contributi, sia sotto
forma di erogazioni economiche o utilità finanziarie, sia
sotto forma di prestazione di servizi, di valore uguale o superiore
alla misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e comunque
non inferiore alla quota stabilita nel presente articolo. In caso
di apporti non pecuniari, siano essi in beni o in servizi, la
valorizzazione degli stessi è demandata al Consiglio di
Amministrazione, che si esprime con specifica deliberazione motivata.
La delibera di accoglimento della richiesta di adesione da parte
del Consiglio di Amministrazione conferisce a ciascun Sostenitore
il diritto di voto nell'Assemblea, nella misura indicata nel presente
articolo.
Il Consiglio di Amministrazione determina una volta all'anno la
misura minima del contributo richiesto ai Sostenitori.
Ogni Sostenitore interviene all'Assemblea mediante il proprio
legale rappresentante o mediante un delegato provvisto di delega
scritta. Ciascun delegato non può essere titolare di più
di due deleghe.
Ciascun Sostenitore ha diritto a un voto ogni 10.000,00 (diecimila)
Euro di valore dei contributi apportati alla Fondazione nell'anno
in corso.
L'Assemblea delibera ogni anno sulla nomina del proprio rappresentante
nel Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i Sostenitori
aderenti alla Fondazione e in regola con il versamento della quota
annuale.
Le delibere sono validamente assunte, salvo quanto stabilito nel
precedente comma, con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei voti cui hanno diritto i Sostenitori presenti, qualunque sia
il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto.
L'Assemblea viene convocata in ogni caso non oltre trenta giorni
prima della scadenza del consigliere di amministrazione nominato
dall'Assemblea, al fine di procedere alla nuova nomina.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente
della Fondazione mediante lettera raccomandata inviata ai legali
rappresentanti dei Sostenitori almeno quindici giorni prima della
data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti
da trattare. Il Consiglio di Amministrazione precisa in ogni convocazione
il numero di voti spettanti a ciascun Sostenitore.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione
o da altro consigliere da lui delegato, che nomina un segretario
verbalizzatore.
L'Assemblea può elaborare proposte e formulare pareri e
rilievi atti al raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione
da presentare al Consiglio di Amministrazione per il tramite dei
propri rappresentanti.
Articolo 10 - (Direttore)
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore. Egli partecipa
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e collabora all'attuazione
delle sue deliberazioni. Dirige e coordina gli uffici della Fondazione
ed è a capo del personale dipendente della stessa. Collabora
ad individuare ed indicare le scelte fondamentali e le iniziative
della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità
istituzionali, formulando proposte al Consiglio di Amministrazione
ed esprimendo pareri sulle materie e questioni cui venga richiesto.
Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la
gestione, sotto la direzione del Presidente e nell'ambito dei
poteri conferitigli da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione
e possono essergli altresì attribuite procure attinenti
la rappresentanza della Fondazione.
Articolo 11 - (Collegio dei Revisori dei Conti)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri
che dovranno necessariamente appartenere all'Albo dei Revisori
contabili di cui al D.Lgs. 88/1992 e dei quali due saranno nominati
dalla Regione Piemonte e uno dalla Città di Torino. I componenti
del Collegio sceglieranno al proprio interno il Presidente.
Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria;
accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; redige una
propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi; effettua
verifiche di cassa.
I Revisori redigono regolare verbale delle operazioni da essi
svolte.
I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
a cui debbono essere invitati.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro esercizi
e scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo
esercizio della loro carica ed i suoi componenti possono essere
rieletti. I componenti del Collegio percepiscono un emolumento
nella misura minima prevista dalle tariffe professionali.
Articolo 12 (abrogato)
Articolo 13 - (Modifiche dello Statuto e Scioglimento della
Fondazione)
Le eventuali modificazioni di carattere formale del presente Statuto
sono oggetto di deliberazione della Giunta Regionale e della Giunta
Comunale.
Le eventuali modificazioni di carattere sostanziale dello Statuto
e lo scioglimento della Fondazione sono oggetto di deliberazione
da parte del Consiglio Regionale del Piemonte e del Consiglio
Comunale della Città di Torino.
Nel caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio della
Fondazione viene devoluto ad altra Fondazione o Associazione Culturale
avente scopi analoghi, operante principalmente a Torino.
Qualora sia impossibile individuare enti o associazioni aventi
scopi analoghi, il patrimonio restante viene devoluto in parti
uguali agli Enti fondatori di cui all'Articolo 1. La scelta dell'ente
viene decisa dagli organi indicati al secondo comma del presente
articolo.
Articolo 14 - (Riconoscimento)
La Fondazione si impegna a richiedere il riconoscimento di personalità
giuridica privata.
Articolo 15 - (Foro competente)
Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto
e collegata con l'attività della Fondazione è di
esclusiva competenza del Foro di Torino.
Articolo 16 - (Rinvio)
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano,
in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.