Vice Direzione Generale Gabinetto del Sindaco e Servizi Culturali
Settore Eventi Culturali

n. ord. 92
2008 03071/045

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 GIUGNO 2008

(proposta dalla G.C. 10 giugno 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: STATUTO FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE. TESTO COORDINATO. REVOCA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 MAGGIO 2008 (MECC. 2008 00540/045).

Proposta dell'Assessore Alfieri.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 maggio 2008, (mecc. 2008 00540/045), sono state approvate le modifiche allo Statuto della Fondazione Film Commission Torino Piemonte.
La deliberazione sopracitata era stata esaminata dalla V Commissione Consiliare Permanente Cultura, che aveva proposto alcuni emendamenti che, per un mero disguido tecnico, non sono stati portati all'attenzione del Consiglio Comunale e quindi inseriti nel testo approvato.
La Giunta Comunale ha ritenuto ora di accoglierli e recepirli nel Testo Coordinato, allegato al presente atto deliberativo.
Pertanto, si revoca contestualmente l'atto deliberativo (mecc. 2008 00540/045) del Consiglio Comunale del 19 maggio 2008.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare il Testo Coordinato dello Statuto della Fondazione Film Commission Torino Piemonte (all. A - n. );
2) di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale del 19 maggio 2008 (mecc. 2008 00540/045);
3) di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti e indiretti sul Bilancio.
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Allegato 1 - Statuto


STATUTO DELLA FONDAZIONE
FILM COMMISSION TORINO - PIEMONTE

(Testo coordinato)

Articolo 1 - (Denominazione)
Su iniziativa della Regione Piemonte e del Comune di Torino è costituita la "Fondazione Film Commission Torino-Piemonte".

Articolo 2 - (Sede)
La Fondazione ha sede nel territorio del Comune di Torino.
L'eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del Comune di Torino è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di modifica statutaria.

Articolo 3 - (Finalità)
La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e sostenere la produzione di opere cinematografiche e altresì promuovere la cultura e l'arte cinematografica in Piemonte.
Nel quadro delle sue finalità la Fondazione svolge attività di sostegno a produzioni cinematografiche, televisive e audiovisive che siano girate in tutto o in parte in Piemonte.
Il sostegno consiste nella prestazione di servizi, nella fornitura di beni o in altre utilità destinate ad agevolare le produzioni cinematografiche e nell'eventuale attribuzione di somme di denaro.
La Fondazione può altresì istituire premi di qualsivoglia natura da attribuire a sceneggiatori, registi e/o a società di produzione e/o di distribuzione. La Fondazione individua le procedure di attribuzione dei premi, stabilendo criteri e modalità di partecipazione e criteri e modalità di valutazione.
La Fondazione agisce altresì nel campo dello sviluppo e della diffusione della cultura cinematografica in Piemonte mediante la promozione di convegni, seminari, studi, ricerche, corsi, conferenze.
La Fondazione può concorrere a realizzare corsi e attività formative e di aggiornamento nel settore delle professioni legate all'industria cinematografica e audiovisiva.
La Fondazione può assumere, al solo scopo di investimento, interessenze e partecipazioni in società, consorzi o imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi con le proprie finalità; può inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria e commerciale che sia funzionale e connessa o anche solo utile, sia direttamente che indirettamente al raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Articolo 4 - (Patrimonio)
Il patrimonio necessario per garantire il funzionamento della Fondazione viene assicurato dai Fondatori, anche attraverso eventuali incrementi.
Il patrimonio della Fondazione può essere costituito:
dai beni immobili, mobili, ivi comprese interessenze e partecipazioni in società, consorzi o imprese aventi scopi analoghi, affini o in qualunque modo connessi con le proprie finalità istituzionali, e somme che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte dei Fondatori, di Enti pubblici e di soggetti privati;
dai contributi annuali versati dai Fondatori e dai Sostenitori;
dai proventi derivanti da qualsiasi iniziativa svolta dalla Fondazione.
Fatta salva l'esclusione del fondo di dotazione iniziale indisponibile e di eventuali ulteriori quote espressamente dichiarate indisponibili dal donante, in caso di donazione, e/o dal Consiglio di Amministrazione, il patrimonio, come indicato nell'atto costitutivo e come ulteriormente incrementato, e i contributi ed elargizioni corrisposti da soggetti pubblici e privati, hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione e la realizzazione dei suoi scopi.
Il patrimonio può essere altresì utilizzato, su delibera del Consiglio di Amministrazione, in caso di eventuale disavanzo di gestione, fatti salvi i casi di indisponibilità di cui al comma precedente.

Articolo 5 - (Attività)
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con ogni contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e con le rendite del suo patrimonio. Durante la vita della Fondazione è in ogni caso vietato distribuire ai Fondatori, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione degli scopi istituzionali della Fondazione indicati all'Articolo 3 del presente statuto.

Articolo 6 - (Organi)
Gli organi della Fondazione sono:
- il Presidente della Fondazione,
- il Vice Presidente,
- il Consiglio di Amministrazione,
- l'Assemblea dei Sostenitori,
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7 - (Presidente - Vice Presidente)
Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente, i quali durano in carica quattro esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti; nomina inoltre un Segretario che potrà anche essere persona non facente parte del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente esercita altresì tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Sostenitori, cura l'esecuzione delle deliberazioni, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che si renda necessario od anche soltanto opportuno per la vita e l'attività della Fondazione, sottoponendo il suo operato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.
Il Presidente può delegare tali compiti in tutto od in parte al Vice Presidente ed in sua assenza od impedimento le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. L'attestazione dell'assenza e/o impedimento del Presidente sarà di volta in volta effettuata dal medesimo Vice Presidente.

Articolo 8 - (Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di sei consiglieri, secondo la seguente articolazione:
- l'Assessore regionale alla Cultura in carica pro-tempore;
- l'Assessore comunale alla Cultura in carica pro-tempore;
- tre esperti in materia, di cui due nominati dalla Regione Piemonte con atto deliberativo della Giunta Regionale, e uno nominato dal Comune di Torino;
- un rappresentante dell'Assemblea dei Sostenitori.
I consiglieri durano in carica quattro esercizi, fatta eccezione per il rappresentante dell'Assemblea dei Sostenitori che scade all'approvazione del bilancio consuntivo, e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
I Fondatori e l'Assemblea dei Sostenitori, ciascuno per quanto di sua competenza, provvedono a sostituire entro 30 giorni il componente del Consiglio di Amministrazione che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, assicurando così la funzionalità e la continuità dell'Organo Amministrativo.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità od almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta scritta al Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con l'indicazione delle materie da trattare.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere attuata anche a mezzo di telegramma o telefax almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente riunito anche in assenza di convocazione, purché siano presenti tutti i membri che lo compongono e tutti i membri del Collegio dei Revisori e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Gli Assessori alla Cultura possono delegare la presenza alle riunioni del Consiglio a persona provvista di delega indirizzata al Presidente della Fondazione che specifichi la data della riunione del Consiglio oggetto della delega e eventuali limiti nell'esercizio della stessa.
Qualora sussista un giustificato motivo, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.
Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo che per eventuali, specifici incarichi conferiti dal Consiglio stesso, ai sensi dell'Articolo 9 ultimo comma, ai componenti esperti di cui al comma 1.
In tal caso, il Consiglio delibera contestualmente la natura, la durata e il compenso dell'incarico affidato.
Il Consiglio di Amministrazione ove lo ritenga opportuno può invitare alle sue riunioni uno o più consulenti esterni.
Delle sedute del Consiglio di Amministrazione verrà redatto dal Segretario il relativo verbale che, da lui sottoscritto unitamente al Presidente, verrà inserito in apposito libro conservato presso la sede della Fondazione ove ogni membro dell'Organo Amministrativo e del Collegio dei Revisori dei Conti potrà prenderne liberamente visione.

Articolo 9 - (Poteri del Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, in via meramente esemplificativa:
a) entro il trenta novembre di ogni anno approva il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il trenta aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno; i progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dell'espressione dell'avviso sugli stessi da parte del Consiglio d'Amministrazione, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono inviati ai Soci Fondatori. Il Presidente è tenuto altresì a trasmettere ai Fondatori i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura della Fondazione;
b) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili; inoltre, in occasione della presentazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, il Presidente o chi da lui delegato, illustrerà le linee strategiche e i risultati ottenuti alla Commissione consiliare preposta;
c) delibera in merito alle modalità di adesione dei Soci sostenitori, stabilendo la quota minima di contributo annuale richiesta per l'ammissione e per la permanenza nell'Assemblea dei Sostenitori;
d) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
e) provvede alla scelta dei consulenti esterni;
f) provvede alla definizione e all'aggiornamento dell'assetto organizzativo della Fondazione, anche con la eventuale nomina di responsabili di settori di attività in cui la Fondazione si articola, in coerenza con i propri fini istituzionali e con gli obiettivi strategici ritenuti prioritari;
g) provvede alla nomina del Direttore, del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
h) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito nonché relativamente ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
i) delibera le proposte di modifica del presente statuto da sottoporre ai soci fondatori.

Articolo 9 bis - (Assemblea dei sostenitori)
L'Assemblea dei Sostenitori (d'ora in avanti, per brevità, definita "Assemblea") è composta dai soggetti, pubblici e privati, che presentano richiesta di adesione alla Fondazione, garantendo l'apporto annuale di contributi, sia sotto forma di erogazioni economiche o utilità finanziarie, sia sotto forma di prestazione di servizi, di valore uguale o superiore alla misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore alla quota stabilita nel presente articolo. In caso di apporti non pecuniari, siano essi in beni o in servizi, la valorizzazione degli stessi è demandata al Consiglio di Amministrazione, che si esprime con specifica deliberazione motivata.
La delibera di accoglimento della richiesta di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione conferisce a ciascun Sostenitore il diritto di voto nell'Assemblea, nella misura indicata nel presente articolo.
Il Consiglio di Amministrazione determina una volta all'anno la misura minima del contributo richiesto ai Sostenitori.
Ogni Sostenitore interviene all'Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o mediante un delegato provvisto di delega scritta. Ciascun delegato non può essere titolare di più di due deleghe.
Ciascun Sostenitore ha diritto a un voto ogni 10.000,00 (diecimila) Euro di valore dei contributi apportati alla Fondazione nell'anno in corso.
L'Assemblea delibera ogni anno sulla nomina del proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i Sostenitori aderenti alla Fondazione e in regola con il versamento della quota annuale.
Le delibere sono validamente assunte, salvo quanto stabilito nel precedente comma, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i Sostenitori presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto.
L'Assemblea viene convocata in ogni caso non oltre trenta giorni prima della scadenza del consigliere di amministrazione nominato dall'Assemblea, al fine di procedere alla nuova nomina.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata inviata ai legali rappresentanti dei Sostenitori almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Il Consiglio di Amministrazione precisa in ogni convocazione il numero di voti spettanti a ciascun Sostenitore.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o da altro consigliere da lui delegato, che nomina un segretario verbalizzatore.
L'Assemblea può elaborare proposte e formulare pareri e rilievi atti al raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione da presentare al Consiglio di Amministrazione per il tramite dei propri rappresentanti.

Articolo 10 - (Direttore)
Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e collabora all'attuazione delle sue deliberazioni. Dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è a capo del personale dipendente della stessa. Collabora ad individuare ed indicare le scelte fondamentali e le iniziative della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità istituzionali, formulando proposte al Consiglio di Amministrazione ed esprimendo pareri sulle materie e questioni cui venga richiesto. Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione, sotto la direzione del Presidente e nell'ambito dei poteri conferitigli da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e possono essergli altresì attribuite procure attinenti la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 11 - (Collegio dei Revisori dei Conti)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri che dovranno necessariamente appartenere all'Albo dei Revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/1992 e dei quali due saranno nominati dalla Regione Piemonte e uno dalla Città di Torino. I componenti del Collegio sceglieranno al proprio interno il Presidente.
Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi; effettua verifiche di cassa.
I Revisori redigono regolare verbale delle operazioni da essi svolte.
I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a cui debbono essere invitati.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica ed i suoi componenti possono essere rieletti. I componenti del Collegio percepiscono un emolumento nella misura minima prevista dalle tariffe professionali.

Articolo 12 (abrogato)

Articolo 13 - (Modifiche dello Statuto e Scioglimento della Fondazione)
Le eventuali modificazioni di carattere formale del presente Statuto sono oggetto di deliberazione della Giunta Regionale e della Giunta Comunale.
Le eventuali modificazioni di carattere sostanziale dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione sono oggetto di deliberazione da parte del Consiglio Regionale del Piemonte e del Consiglio Comunale della Città di Torino.
Nel caso di scioglimento, per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione viene devoluto ad altra Fondazione o Associazione Culturale avente scopi analoghi, operante principalmente a Torino.
Qualora sia impossibile individuare enti o associazioni aventi scopi analoghi, il patrimonio restante viene devoluto in parti uguali agli Enti fondatori di cui all'Articolo 1. La scelta dell'ente viene decisa dagli organi indicati al secondo comma del presente articolo.

Articolo 14 - (Riconoscimento)
La Fondazione si impegna a richiedere il riconoscimento di personalità giuridica privata.

Articolo 15 - (Foro competente)
Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Torino.

Articolo 16 - (Rinvio)
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.