Divisione Patrimonio, Partecipazioni Comunali, Sistema Informativo
Settore Diritti Reali e Inventario

n. ord. 149
2008 03050/008

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 OTTOBRE 2008

(proposta dalla G.C. 4 giugno 2008)

OGGETTO: ALIENAZIONE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITE IN VIA ASINARI DI BERNEZZO 127 ALLA SOCIETÀ BOURSIER S.R.L. PER L'IMPORTO DI EURO 60.000,00. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Viano.

A seguito di deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 giugno 1966, veniva approvato l'elenco dei sedimi da classificare tra le vie, piazze, viali e strade comunali, tra le quali figurava altresì quello della strada Antica di Collegno, nel tratto compreso tra la piazza Giampiero Chironi e la via Pietro Cossa (come meglio precisato nell'allegato n. 13 alla summenzionata deliberazione).
La suddetta strada, successivamente denominata, quanto al segmento in questione, via Asinari di Bernezzo, comprendeva inoltre alcune porzioni di aree, dell'estensione di mq. 240 circa, poste nel tratto compreso tra la via Ludovico Bellardi e l'interno 119 della stessa via Asinari di Bernezzo (raffigurate con tratteggio nero nell'allegata planimetria) (all. 1 - n. ) che, nei successivi processi di sistemazione stradale vennero stralciate da quelle assoggettate a percorrenza viaria.
Su parte del suddetto sedime insiste una porzione di fabbricato industriale, elevato a due piani fuori terra, attualmente di proprietà della Società Boursier S.r.l., per il mantenimento della quale i signori Marchisio Giovanni e Marchisio Felice, danti causa della citata società, hanno iniziato a corrispondere, sin a partire dal 1976, un canone di concessione alla Città. I rapporti così instaurati con la Civica Amministrazione sono proseguiti ininterrottamente sino al 1988, anno a far tempo dal quale ai signori Marchisio subentrò formalmente la succitata Boursier S.r.l., che conduce ancor oggi l'area di insistenza della suddetta porzione di fabbricato in forza di contratto di locazione rep. A.P. 2617 del 30 novembre 2006.
La medesima società ha, peraltro, da tempo manifestato alla Città la volontà di procedere all'acquisto non solo dell'area condotta in locazione, ma anche del restante sedime prospiciente gli immobili di proprietà, ricadente nel tracciato della vecchia strada Antica di Collegno e dimesso dall'assoggettamento a percorrenza viaria.
Alla luce di quanto sopra sono pertanto stati richiesti ai competenti Settori della Divisione Infrastrutture e Mobilità i pareri di pertinenza in ordine all'alienazione dell'intera area richiesta dalla Boursier S.r.l., quale raffigurata in colore giallo negli allegati estratti di mappa (all. 3-4 - nn. ), alienazione autorizzata dai medesimi anche in conseguenza della dismissione del sedime in oggetto dall'assoggettamento viario ribadito dal Nuovo Piano Regolatore, che l'ha collocato in area normativa Misto M2 - "Isolati o complessi di edifici a funzione mista con forte presenza di attività produttive".
Al fine dell'ulteriore seguito del procedimento il competente Settore Valutazioni Immobiliari ha proceduto alla relativa stima economica, determinata in Euro 60.000,00, importo che la società Boursier S.r.l. ha dichiarato di accettare.
Ciò considerato, atteso che i suoli in questione non presentano, per ubicazione e conformazione, possibilità di concreto utilizzo da parte della Città, circostanza avvalorata dai nulla osta rilasciati in proposito dai Settori Tecnici interessati, non essendo riscontrabile alcun interesse all'acquisizione da parte di terzi, tenuto conto che, come anticipato, gli stessi sono in parte occupati dal fabbricato della Società richiedente e, per la porzione non edificata, rigorosamente delimitati dalla pubblica via e dalla residua proprietà Boursier (come si evince dall'allegata documentazione fotografica) (all. 5 - n. ), si ravvisa la possibilità di procedere alla vendita delle aree a trattativa privata, ricorrendo, nella fattispecie de qua, le condizioni previste dall'articolo 41, primo comma, n. 1 e n. 6 del Regio Decreto 827/1924. Proprio la consapevolezza della mancanza di altri potenziali acquirenti sconsiglia, nell'ipotesi in questione, di ricorrere alla vendita mediante pubblico incanto, che determinerebbe un inutile aggravio del procedimento, inefficienza dell'azione amministrativa e diseconomicità dell'operazione.
L'alienazione inoltre consentirà di allineare la proprietà al filo di fabbricazione esistente e di mantenere equidistanza tra i manufatti ed il ciglio del marciapiede lungo tutto il tratto stradale, in analogia a quanto disposto dall'articolo 29 del vigente Regolamento Edilizio, con indubbio miglioramento dell'impatto estetico dell'isolato.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto opportuno procedere all'alienazione dei suoli in oggetto - previa loro sdemanializzazione - a favore della società Boursier S.r.l. secondo le condizioni meglio indicate nel dispositivo del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno parte delle decisioni:
1) di approvare la sdemanializzazione, ai sensi dell'articolo 829 del Codice Civile, delle aree della Città insistenti sul vecchio tracciato della strada Antica di Collegno, ora via Asinari di Bernezzo, ricomprese tra il nuovo tracciato della via Asinari di Bernezzo, l'interno 119 della stessa via Asinari di Bernezzo ed il complesso immobiliare individuato al C.T. al Fg. 1168, mappale 228 parte; dette aree, identificate al C.T. al Fg. 1268, particella 228 parte, ed al Fg. 1169, particella 694, sono raffigurate con tratteggio nero su sfondo rosso nell'allegata planimetria (all. 2 - n. );
2) di approvare l'alienazione del sedime di mq. 200 circa, descritto al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1268, particella 228 parte, ed al Fg. 1169, particella 694, quale raffigurato in tinta gialla negli allegati estratti di mappa (allegati nn. 3 e 4), a favore della società Boursier S.r.l., avente sede legale in Torino, corso Principe Oddone 18, cod. fiscale e P.I. n. 05734780017, verso il corrispettivo di Euro 60.000,00, in conformità a quanto disposto dall'articolo 41, primo comma, n. 1 e n. 6 del Regio Decreto 827/1924;
3) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà definito il conseguente accertamento di entrata;
4) di dare atto che i suoli in questione vengono ceduti - fatto salvo quanto infra - liberi da pesi, vincoli, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli e verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano con ogni diritto, azione, pertinenza e dipendenza, con tutti gli inerenti oneri e con garanzia per evizione e molestie nel possesso, senza obbligo da parte della Città di ulteriori opere di ultimazione, miglioria o manutenzione. Si dà atto che sull'area descritta al Catasto Terreni del Comune di Torino al Fg. 1268, particella 228 parte, quale raffigurata in colore giallo nell'allegato estratto di mappa (allegato 3), insiste una porzione di fabbricato industriale, elevato a due piani fuori terra, di proprietà della Società Boursier S.r.l.;
5) di dare atto che il corrispettivo di alienazione verrà versato dalla sopra citata società in sede di formalizzazione dell'atto di trasferimento della proprietà;
6) di dare atto che le spese di rogito e conseguenti, come pure quelle afferenti le operazioni edilizie eventualmente occorrenti, di frazionamento, ed ogni ulteriore incombenza che dovesse risultare necessaria al fine della corretta trascrizione dell'atto presso i pubblici registri immobiliari, saranno economicamente a carico della parte acquirente, che dovrà provvedervi direttamente;
7) di demandare ai dirigenti competenti la presa d'atto delle possibili variazioni di identificativo catastale dei sedimi oggetto di alienazione, nonché delle eventuali risultanze dell'adempimento delle obbligazioni imposte alla società acquirente dal precedente punto 6);
8) di dare atto che nell'atto di trasferimento della proprietà, le parti faranno constare lo scioglimento consensuale del contratto di locazione afferente parte delle aree oggetto di compravendita, sottoscritto tra la società Boursier S.r.l. e la Città in data 30 novembre 2006, rep. A.P. n. 2617, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 il 21 dicembre 2006 al n. 21610. Resta inteso che la società acquirente dovrà provvedere al versamento delle somme eventualmente ancora dovute a conguaglio.