Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata
Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

n. ord. 106
2008 03031/009

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7 LUGLIO 2008
(proposta dalla G.C. 27 maggio 2008)

Testo coordinato ai sensi dell'art. 44 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale

OGGETTO: ASSOGGETTAMENTO ALL'USO PUBBLICO E DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'AREA "GIARDINETTO" DELL'IMMOBILE PALAZZO BRICHERASIO-CONVENZIONE TRA LA CITTA', LA FONDAZIONE PALAZZO BRICHERASIO E LA SOCIETA' LAGRANGE S.R.L..

Proposta dell'Assessore Viano
di concerto con l'Assessore Altamura e Curti.

La Fondazione Palazzo Bricherasio ha manifestato l'interesse a realizzare uno spazio coperto di accoglienza dei visitatori, ad integrazione ed arricchimento delle funzioni espositive interne, costituito da un ingresso, da una caffetteria e da un bookshop, nell'area attualmente denominata "giardinetto" antistante l'immobile, di proprietà della Società Lagrange S.r.l., con affaccio sulla via Teofilo Rossi.
L'immobile in questione, inserito nella Zona Urbana Centrale Storica, ricade tra gli "Edifici di rilevante interesse"; è tutelato con Decreto Ministeriale ai sensi della Legge 1089/1939, ora Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. n. 42/2004, ed è soggetto al parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte.
All'esterno degli edifici su spazi pubblici sono ammessi interventi fino al risanamento conservativo mentre all'interno dei corpi di fabbrica sono consentiti interventi fino al restauro conservativo sul sistema distributivo e fino alla ristrutturazione edilizia nei cortili, giardini privati e fronti verso tali spazi.
L'immobile è destinato dal P.R.G. vigente a Residenza R4, Isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella Zona Urbana Centrale Storica, secondo le previsioni dell'articolo 10 delle N.U.E.A. e lo spazio recintato antistante ne costituisce pertinenza.
La tipologia e la distribuzione interna dell'edificio non consente di identificare altri luoghi idonei per la localizzazione dei servizi sopra descritti se non andando a sottrarre spazi ora destinati all'attività espositiva e con certo minore attrattività e integrazione urbana.
Tali servizi rispondono infatti alle attuali richieste di servizi aggiuntivi nei luoghi deputati a mostre, al fine di rendere più confortevole e attrattiva per il pubblico l'esperienza culturale, tendendo così ad adeguarsi agli standards internazionali del settore.
L'eccezionalità dell'intervento si inserisce in un luogo di produzione e promozione di cultura, aperto alle più diverse tendenze e manifestazioni nel panorama dell'arte moderna e contemporanea, che la Fondazione rappresenta. Palazzo Bricherasio è, infatti, una delle realtà culturali più significative della Città, sede di importanti mostre nonché luogo di incontro per dibattiti, conferenze ed iniziative finalizzate a valorizzare e far conoscere il patrimonio artistico e culturale.
Pertanto, la Fondazione Palazzo Bricherasio e la Società Lagrange S.r.l. hanno espresso l'interesse a stipulare con la Città apposita Convenzione volta a disciplinare il regime giuridico della predetta area "giardinetto", attualmente delimitata da un muretto con sovrastante recinzione, garantendone la fruibilità pubblica, in coerenza con il vincolo di destinazione.
La Convenzione oggetto del presente provvedimento prevede, pertanto, l'assoggettamento all'uso pubblico, per il periodo di 60 anni, dell'area "giardinetto", pari a circa mq. 200, per la realizzazione della struttura coperta di circa mq. 175 da destinarsi a ingresso locali espositivi, caffetteria e bookshop ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 comma 5 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. vigente; per il predetto assoggettamento i Proponenti corrisponderanno il canone COSAP in base al vigente regolamento.
In merito al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura del pubblico esercizio di caffetteria, con determinazione n. 426 del 20 aprile 2001 della Divisione Commercio è stato previsto il rilascio, in deroga al contingente, di un'autorizzazione per l'apertura di un esercizio nei complessi museali.
In riferimento alla sussistenza dei presupposti previsti dalla predetta determinazione 426/2001, finalizzati al rilascio dell'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande, gli eventi espositivi che si svolgono presso Palazzo Bricherasio fanno ritenere che l'attività della Fondazione possa assimilarsi a quella propria e tipica di un complesso museale.
I Proponenti si impegnano ad effettuare a propria cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia e la vigilanza ed ogni eventuale altro intervento necessario per garantire la piena funzionalità dell'area "giardinetto" e a sostenerne tutti i costi relativi, ivi compreso il consumo energetico e quello dell'illuminazione pubblica.
Decorso il termine sessantennale di scadenza della Convenzione, le Parti potranno congiuntamente valutare l'eventuale rinnovo in coerenza con le esigenze frattanto sopravvenute.
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte, con nota del 14 marzo 2008, ha rilasciato parere di massima favorevole a condizione che nel successivo progetto esecutivo si tenga conto di alcuni particolari costruttivi che saranno poi oggetto di debita autorizzazione.
Per tutti gli ulteriori aspetti si rimanda allo schema di Convenzione allegato quale parte integrante della presente deliberazione (allegato 1).
Tutto ciò premesso,


LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;
Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.;
Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995;
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità contabile;
favorevole sulla regolarità tecnica;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano:
1) lo schema di Convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (all. 1 - n. ), da stipularsi tra il Comune di Torino e la Fondazione Palazzo Bricherasio e la Società Lagrange S.r.l. per l'assoggettamento all'uso pubblico della durata di sessanta anni dell'area "giardinetto" di Palazzo Bricherasio, pari a circa mq. 200, per la realizzazione della struttura coperta di circa mq. 175 da destinarsi a ingresso locali espositivi, caffetteria e bookshop (all. 2 - n. ) ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 comma 5 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G. vigente;
2) l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per atto pubblico della Convenzione stessa, a norma del Regolamento per i Contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Fondazione Palazzo Bricherasio e la Società Lagrange S.r.l. in persona del proprio legale rappresentante con l'autorizzazione all'ufficiale rogante e al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette a una migliore redazione dell'atto;
3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


Allegato 1 - Convenzione


SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra
- la Città di Torino, con sede in Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale e Partita I.V.A. 00514490010, in questo atto rappresentata, a norma del Regolamento per i Contratti attualmente vigente e s.m.i., dal sig.................................. nato il ................ a ................... domiciliato in ............….. via ................................ , nel seguito anche solo semplicemente indicata come la Città,
da una parte
e
- la Fondazione Palazzo Bricherasio, con sede in Torino (TO), via Lagrange n. 20, codice fiscale e Partita IVA 06846180013, in persona del Presidente dott. Alberto Alessio, nel seguito anche solo semplicemente indicata come la Fondazione,
e
- la Lagrange S.r.l., con sede in Torino (TO), via Lagrange n. 20, codice fiscale e Partita IVA 060004930019, in persona del Legale Rappresentante dott.ssa Patrizia Durando, nel seguito anche solo semplicemente indicata come la Società,
dall'altra parte

PREMESSO

1) che la Fondazione ha innanzitutto come scopo statutario il restituire alla vita culturale subalpina, nella piena godibilità delle originali forme architettoniche, gli spazi siti in Torino, via Lagrange n. 20 (Palazzo Bricherasio), già oggetto nella memoria storica collettiva, di importanti eventi politici, sociali, economici e culturali;
2) che la Fondazione ha manifestato l'intenzione a realizzare presso Palazzo Bricherasio, nell'area attualmente denominata "giardinetto" antistante il Palazzo sul lato con affaccio su via Teofilo Rossi (nel seguito tale area sarà indicata anche solo semplicemente come Area Giardinetto), un'area attrezzata e coperta destinata ad essere utilizzata per i seguenti servizi/attività: ingresso ai locali espositivi con presenza di un punto informativo, accoglienza e intrattenimento del pubblico, caffetteria, bookshop;
3) che con determinazione n. 426 del 20 aprile 2001 della Divisione Commercio del Comune di Torino è stato previsto il rilascio, in deroga al contingente, di un'autorizzazione per l'apertura di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande nei complessi museali;
4) che gli eventi espositivi, presso Palazzo Bricherasio, svoltisi per 305 giorni nell'anno 2007, hanno registrato un'affluenza di oltre 229.000 visitatori e che, relativamente agli anni precedenti l'apertura di Palazzo Bricherasio è stata di circa 300 giorni all'anno, registrando rispettivamente negli anni 2006, 2005, 2004, 2003 un numero annuo medio di 130.000 visitatori:
tali ultimi requisiti soddisfatti dalla Fondazione relativi all'ampia durata del periodo di apertura al pubblico ed all'affluenza fanno ritenere che, per quanto attiene alla ratio della predetta determinazione 426/2001, l'attività della Fondazione, possa considerarsi assimilabile a quelle proprie e tipiche di un complesso museale e quindi che sussistano i presupposti previsti dalla predetta determinazione 426/2001 per il rilascio dell'autorizzazione per pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai contingenti numerici;
5) che la tipologia e la distribuzione interna dell'edificio destinato ad ospitare l'allestimento delle mostre non consente di identificare altri luoghi idonei per i servizi di cui al precedente punto 2) se non con la sottrazione di spazi ora destinati all'attività espositiva e con certo minore attrattività e integrazione urbana;
6) che i predetti servizi di cui al precedente punto 2) rispondono alle attuali richieste di servizi aggiuntivi nei luoghi deputati a mostre per rendere più confortevole e attrattiva al pubblico l'esperienza della visita con l'adeguamento agli standards internazionali del settore;
7) che l'Area Giardinetto, oggetto della presente Convenzione, è di proprietà della Società, la quale quindi, per quanto occorrer possa, sottoscrivendo la presente Convenzione conferma il proprio interesse, benestare e consenso a tutto quanto ivi pattuito, rinunciando ad ogni contraria eccezione;
8) che tra la Fondazione e la Città di Torino - Settore Educazione al Patrimonio Culturale - è in essere una convenzione che disciplina una collaborazione continuativa sul piano del confronto dei programmi espositivi, per lo studio e l'adozione di strategie comuni e/o concordate di promozione e comunicazione dei rispettivi interventi culturali e per l'utilizzazione degli spazi del Palazzo per le iniziative culturali diverse da quelle strettamente legate alle arti visive, ma comunque riferite alla promozione dell'interesse per l'arte e la cultura promosse dalla Città di Torino;
9) che l'eccezionalità dell'intervento si inserisce nel ruolo di luogo di produzione e di promozione della cultura aperto alle più diverse tendenze e manifestazioni nel panorama dell'arte moderna e contemporanea che la Fondazione rappresenta. Palazzo Bricherasio è, infatti, una delle realtà culturali più significative della Città, sede di importanti mostre, ma altresì luogo di incontro per dibattiti, conferenze e delle iniziative finalizzate a valorizzare e a far conoscere il patrimonio artistico e culturale;
10) che, successivamente all'elaborazione di diverse soluzioni progettuali, con nota del 6 marzo 2008, la Fondazione ha trasmesso il progetto per la sistemazione dell'Area Giardinetto all'Assessorato per l'Arredo Urbano del Comune di Torino e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte;
11) che la Fondazione e la Società si sono dichiarate, altresì, interessate a stipulare apposita Convenzione che disciplini il regime giuridico della predetta Area Giardinetto, attualmente delimitata da un muretto con sovrastante recinzione, garantendone la fruibilità pubblica;
12) che per la realizzazione diretta e la gestione del servizio l'Area Giardinetto rimane di proprietà privata della Società, ma assoggettata, fino alla scadenza della vigenza della presente Convenzione, a uso pubblico con vincolo a servizio pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 punto 5 delle N.U.E.A. di P.R.G.;
13) che l'immobile Palazzo Bricherasio, inserito nella Zona Urbana Centrale Storica, ricade tra gli "Edifici di rilevante interesse" e su di esso sono ammessi interventi fino al risanamento conservativo sull'esterno degli edifici su spazi pubblici e all'interno dei corpi di fabbrica, fino al restauro conservativo sul sistema distributivo e fino alla ristrutturazione edilizia nei cortili, giardini privati e fronti verso tali spazi;
14) che l'immobile Palazzo Bricherasio è destinato dal P.R.G. vigente a Residenza R4, isolati o cellule edilizie residenziali compresi nella Zona Urbana Centrale Storica, secondo le previsioni dell'articolo 10 delle N.U.E.A., mentre lo spazio recintato antistante ne costituisce pertinenza;
15) che l'immobile Palazzo Bricherasio è tutelato con Notifica Ministeriale ai sensi della Legge 1089/1939, ora Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004, ed è soggetto al parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte;
16) che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte, con nota del 14 marzo 2008, ha rilasciato parere di massima favorevole a condizione che nell'elaborazione del successivo progetto esecutivo si tenga conto di alcuni particolari costruttivi che saranno oggetto di debita autorizzazione (all. n. 1.1);
17) che la presente Convenzione è stata approvata formalmente dalla Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. del….….….., esecutiva in data ….…(mecc. );

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate.

Articolo 2
Oggetto
La presente Convenzione ha per oggetto l'assoggettamento all'uso pubblico dell'Area Giardinetto, pari a circa mq. 200, per la realizzazione della struttura coperta di circa mq. 175 da destinarsi a ingresso locali espositivi, punto informativo, area attrezzata di accoglienza e intrattenimento del pubblico, caffetteria e bookshop ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 5 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente.
L'Area Giardinetto da assoggettare all'uso pubblico per la durata di vigenza della presente Convenzione è identificata sia al Catasto Terreni che al Catasto Fabbricati al Fg. n. 1282, Part. n. 166, sub. 34, categoria F/1.

Articolo 3
Assoggettamento all'uso pubblico dell'area con affaccio sulla via Teofilo Rossi
La Fondazione e la Società in persona dei rispettivi legali rappresentanti, con il presente atto, assoggettano all'uso pubblico con vincolo di destinazione a servizi pubblici in favore della Città di Torino, che accetta, l'Area indicata nel precedente articolo per la durata di anni sessanta, libera da vincoli, diritti reali e obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi genere, garantiti da evizione, molestie nel possesso, locazioni, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche, trascrizioni di pregiudizio, salvo quelli derivanti dalla presente Convenzione.
Alla scadenza della Convenzione, in caso di mancato rinnovo, la Fondazione e/o la Società dovranno ripristinare presso l'Area Giardinetto la situazione preesistente le modifiche autorizzate nella presente Convenzione, senza determinare alcun onere o spesa a carico della Città.
Qualora, nel corso dei citati sessanta anni, mutino le esigenze in ordine alla gestione dell'area in questione, è riconosciuta alla Fondazione e/o alla Società la facoltà di richiedere la risoluzione anticipata dalla presente Convenzione, previa monetizzazione il cui importo verrà definito secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.
Il regime di servitù pubblica e il vincolo di destinazione a servizi pubblici gravante sull'Area in questione per il periodo di vigenza della presente Convenzione sono trascritti presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Il regime giuridico-patrimoniale dell'Area Giardinetto resta, pertanto, quello della proprietà privata, assoggettata tuttavia a servitù di uso pubblico per il periodo di vigenza della presente Convenzione; l'Area Giardinetto potrà quindi essere contabilizzata patrimonialmente dalla proprietà, fermo restando che per la durata di vigenza della presente Convenzione non potrà in alcun modo essere limitata o pregiudicata la sua destinazione a servizio pubblico, salvo quanto previsto nella presente Convenzione.
L'Area Giardinetto, attrezzata e da attrezzarsi, per il periodo di durata della vigenza della presente Convenzione rimane vincolata alle destinazioni e modalità di utilizzazione stabilite nella presente Convenzione e ogni eventuale diversa utilizzazione comporta, con il venir meno dell'indicato uso pubblico, la violazione della presente Convenzione.
In forza della legislazione fiscale vigente, tale assoggettamento dell'Area Giardinetto comporta a carico della Fondazione, e/o in subordine a carico della Società in caso di inadempimento da parte della Fondazione, l'obbligo di corrispondere il canone COSAP in base al vigente regolamento.

Articolo 4
Destinazione e uso
L'Area Giardinetto, assoggettata ad uso pubblico ai sensi della presente Convenzione, sarà adibita a servizi di accoglienza ed intrattenimento legati alle attività culturali della Fondazione Palazzo Bricherasio tra i quali è prevista, oltre all'ingresso alla sede espositiva, la realizzazione di un punto informativo, di un'area attrezzata di accoglienza del pubblico, di una caffetteria e di un bookshop nel rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia: tali diversi servizi conviveranno nel medesimo spazio e potranno essere modificati nel tempo in base ad esigenze organizzative della Fondazione. In particolare l'area coperta specificamente destinata alla caffetteria non potrà superare i mq. 60. All'interno di tale Area Giardinetto assoggettata ad uso pubblico è prevista anche la realizzazione di iniziative di intrattenimento culturale quali installazioni di arte contemporanea, dibattiti, presentazione di libri e altre attività di promozione del territorio che completino l'offerta culturale della Fondazione stessa. Gli orari di apertura al pubblico dell'area assoggettata ad uso pubblico saranno indicativamente non inferiori a quelli di apertura della sede espositiva sita nel Palazzo Bricherasio e saranno suscettibili di variazioni a seconda delle esigenze organizzative della Fondazione Palazzo Bricherasio.

Articolo 5
Gestione dell'area
La Fondazione Palazzo Bricherasio e/o la Società si impegnano ad effettuare e/o a far effettuare a propria cura e spese la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia e la vigilanza e ogni eventuale altro intervento necessario per garantire la piena funzionalità dell'Area Giardinetto e a sostenerne tutti i costi relativi, ivi compreso il consumo energetico e quello dell'illuminazione pubblica.

Articolo 6
Realizzazione dell'intervento
La realizzazione della struttura di cui all'articolo 2 dovrà essere ultimata entro un anno dal rilascio del permesso di costruire in precario e dovrà avvenire senza determinare alcun onere e/o spesa a carico della Città.
In ogni caso la cancellata dovrà essere conservata e ripristinata in caso di rimozione della struttura ora in progetto.

Articolo 7
Rilascio e validità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti
bevande.
Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato ad apposita istanza ed alla sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla normativa applicabile in materia.
L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, in materia edilizia e urbanistica nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.
Ogni anno la Fondazione dovrà trasmettere la programmazione delle manifestazioni ed il resoconto dei visitatori dell'anno precedente.
L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione non è trasferibile in altra sede e sarà revocata nei casi previsti dalla vigente normativa, e/o qualora venga meno l'esercizio dell'attività di organizzazione mostre e di eventi culturali realizzati all'interno di Palazzo Bricherasio.

Articolo 8
Monetizzazione
Decorso il termine di sessanta anni di cui all'articolo 3, le parti valuteranno congiuntamente l'eventuale rinnovo in coerenza con le esigenze frattanto sopravvenute ovvero, su richiesta dei Proponenti, la possibilità per la Città di rinunciare al vincolo di destinazione ad uso pubblico sull'area in oggetto previo pagamento, da parte dei Proponenti o loro aventi causa, di un importo, a titolo di correlata monetizzazione all'uopo concordata. Tale importo sarà determinato da due tecnici incaricati rispettivamente dalla Città e dalla Fondazione. Qualora i predetti non giungano ad un accordo, verrà richiesta al Tribunale la nomina di un perito al fine della valutazione definitiva.

Articolo 9
Poteri di controllo della Città e sanzioni convenzionali
La Città si avvarrà di personale proprio o esterno, appositamente incaricato, per effettuare controlli sul puntuale rispetto della Convenzione.
Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero essere accertate violazioni degli obblighi assunti con la presente Convenzione dalla Fondazione Palazzo Bricherasio e/o dalla Società, la Città provvederà a inviare una motivata diffida ad adempiere alla Fondazione e alla Società, assegnando un termine congruo in relazione alla contestazione, che in ogni caso non potrà essere inferiore a giorni trenta.
Qualora la Fondazione e/o la Società non provvedano a ripristinare le condizioni entro il termine assegnato, saranno obbligate in solido tra loro a rifondere alla Città le spese da questa sostenute con una maggiorazione degli eventuali danni nonché a corrispondere, a titolo di penale, una somma il cui importo massimo sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo delle spese di cui sopra.
Le disposizioni sopra descritte non precludono alla Città il diritto di contestare eventuali casi non espressamente previsti ma comunque rilevanti riguardo il puntuale rispetto della Convenzione, valutata la gravità delle inadempienze e tenuto conto delle circostanze nelle quali le stesse si sono verificate.
La Città contesterà formalmente le inadempienze entro il termine di 30 giorni dalla notizia dell'accaduto; la Fondazione e/o la Società entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di contestazione potranno esporre per iscritto le proprie controdeduzioni che saranno valutate dalla Città; nel caso in cui la Città rigetti le controdeduzioni e confermi la contestazione, la Fondazione e/o la Società entro i successivi trenta giorni dovranno conformarsi alle istruzioni della Città per rimuovere l'inadempienza. In caso di contestazione dell'inadempienza da parte della Fondazione e/o della Società, la questione potrà essere deferita ad apposita commissione composta da un rappresentante per ciascuna parte (Fondazione e Società da una parte e Città dall'altra parte) che dovrà definire la controversia entro 30 giorni dalla sua costituzione. Qualora non si pervenga a composizione nel termine fissato la Commissione sarà integrata da un soggetto terzo di nomina del Tribunale di Torino. La Commissione così integrata dovrà esprimersi entro i successivi 60 giorni.

Articolo 10
Adeguamento nuove normative
Con riferimento a quanto previsto dalla presente Convenzione, durante la sua vigenza la Fondazione Palazzo Bricherasio e la Società si obbligano ad osservare tutte le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti e ad essa applicabili.
Qualora per la necessità di adeguamento a nuove disposizioni normative emanate dagli Enti competenti o per qualsiasi altro motivo non imputabile alla Città, si dovessero rendere necessari interventi di modifica alla struttura e/o agli impianti e/o aggiunte onerose, l'onere di tali interventi e/o aggiunte non dovrà gravare sulla Città.

Articolo 11
Spese
La presente Convenzione verrà trascritta nei Pubblici Registri Immobiliari; tutte le spese relative e conseguenti alla presente Convenzione, comprese quelle della sua trascrizione, saranno a carico della Fondazione Palazzo Bricherasio.

Articolo 12
Allegati
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati:
- Parere di massima favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte (allegato 1.1)
- Tavola n. 1 azzonamento e destinazione d'uso 1:5000 (allegato 1.2)
- Situazione fabbricativa (allegato 1.3).